ANAC: Presidente di Azienda Speciale consortile incompatibile con altri ruoli ricoperti

Il Presidente del CdA dell’Azienda speciale consortile che gestisce direttamente i servizi sociali e il welfare di 37 comuni di un’area importante del Nord Est, è incompatibile nel suo ruolo, in base al d.lgs. n. 39/2013, articolo 11, comma 3, lett. a), di presidente con “la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l’incarico”. Lo ha stabilito Anac con Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 15 aprile 2026.

Secondo l’Autorità, l’incompatibilità deriva sia dall’ampiezza delle deleghe gestionali attribuite al Presidente dallo Statuto dell’Azienda, sia dalle concrete modalità di nomina. Pur essendo formalmente designato dall’Assemblea consortile, il Presidente viene infatti individuato da un organo che costituisce espressione diretta dei comuni aderenti, essendo composto dai sindaci o dai loro delegati. Ne consegue una sostanziale coincidenza tra gli enti presso i quali il soggetto esercita funzioni politiche e il territorio di operatività dell’Azienda speciale.

ANAC evidenzia pertanto come l’Assemblea consortile non possa essere considerata un soggetto terzo e autonomo rispetto agli enti soci, ma rappresenti una proiezione organizzativa degli stessi comuni partecipanti. Tale circostanza rende applicabile il regime delle incompatibilità previsto dal d.lgs. n. 39/2013 anche nel caso in cui la nomina non sia formalmente effettuata direttamente dai singoli enti locali.

Diversa, invece, la posizione dei componenti del Consiglio di amministrazione privi di deleghe gestionali. In assenza di poteri di amministrazione attiva o di gestione, tali figure non possono essere assimilate agli incarichi contemplati dal decreto legislativo n. 39/2013 e restano, quindi, escluse dall’ambito applicativo della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità.30

Erogazione del bonus rifiuti, nuovi chiarimenti applicativi di Arera

Con comunicato del 29 aprile 2026, Arera fornisce alcuni chiarimenti per l’erogazione del bonus sociale rifiuti, al fine di facilitare la comprensione e l’applicazione della normativa in vigore (Delibera 355/2025/R/RIF E TUBR aggiornato con delibera 123/2026/R/rif).

Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAte ai fini dell’erogazione del bonus

  • Il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva, il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile.

  • In nessun caso l’ammontare dell’agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall’utente.

  • I requisiti di ammissione al bonus previsti dall’articolo 7 del TUBR sono i seguenti:

    1. l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;

    2. l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);

    3. il nucleo deve avere l’agevolazione per una sola utenza, nell’anno di competenza della DSU.

  • Il gestore non deve verificare l’indirizzo del nucleo, né la residenza, tali elementi non sono requisiti di ammissibilità. Solo nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore effettua la verifica sull’indirizzo e applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte. Se nessun indirizzo coincide con quello presente nella DSU, il gestore eroga comunque la compensazione all’utenza identificata tramite il codice fiscale di uno dei componenti il nucleo, purché domestica.

  • Se nella DSU è presente un unico soggetto che non è intestatario della TARI, il bonus non va erogato perché non è rispettato il primo requisito di ammissibilità.

  • Per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU.

  • Il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l’utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAte.

  • Il gestore ha la facoltà (e non l’obbligo) di trattenere il bonus se l’utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all’anno precedente all’anno di erogazione del bonus, fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni).

  • Il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il comunicato operatori).

DSU con omissioni o difformità: la normativa ISEE (d.P.C.M. 159/2013) prevede che in caso di DSU con omissioni o difformità la dichiarazione è da ritenersi valida ai fini dell’erogazione della prestazione sociale; tuttavia, gli enti erogatori possono richiedere idonea documentazione con la quale il cittadino dimostri la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU. In questi casi è quindi l’Ente erogatore a decidere se erogare la prestazione o se effettuare la richiesta documentale al cittadino (la norma non obbliga l’ente) e a valutare quanto ricevuto. Nel caso in cui la documentazione non sia sufficiente a dimostrare la veridicità e la completezza della DSU, il gestore può restituire un esito negativo a SGAte e non erogare il bonus.

Nel caso in cui l’Ente erogatore riscontri delle anomalie nella DSU ordinaria perché i dati riportati nelle Dichiarazione non corrispondono a quanto presente nell’anagrafe comunale, l’Ente erogatore può verificare, in autonomia, se la presenza di anomalie/errori/discrepanze, quali per esempio numero di componenti il nucleo, su DSU ordinarie (senza omissioni o difformità), sia tale da comportare il rigetto della pratica e la restituzione a SGAte di un esito negativo.

RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO

QUANTIFICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?

Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.

Conseguentemente i GTRU, anche qualora nell’anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all’anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull’importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come disposto dall’art. 9, comma 1, del TUBR. In nessun caso l’ammontare dell’agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall’utente.

L’importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA? 

No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta nell’anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell’IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che non deve essere decurtato dall’agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.

 

CASI DI CESSAZIONE DELL’UTENZA Art. 12 TUBR

Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.

Caso 1) Cessazione nel corso dell’anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche

  • Se un’utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all’utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L’importo dell’agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall’utente nell’anno di riferimento.

  • Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAte sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, il requisito per ottenere il bonus è la presenza di un’utenza domestica attiva nell’anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell’anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).

Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell’anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga. 

In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGAte invia al gestore territorialmente competente nell’anno di validità l’ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell’anno a:

  • se il nucleo ha presentato una sola DSU nell’anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare il bonus per l’intero anno.

Se il nucleo ha cambiato Comune, ad esempio, a maggio e ha presentato 2 DSU nello stesso anno (es. una prima del trasferimento in data 31 gennaio 2025 e una successiva al trasferimento presentata, ad es. in data 30 settembre 2025) i dati funzionali all’erogazione verranno inviati da SGAte al GTRU territorialmente competente per la seconda DSU, quindi al GTRU territorialmente competente per il Comune Y. Il gestore del comune Y quantifica il bonus in base alla TARI applicata nell’anno dal gestore del Comune X se nota (ossia se il gestore cedente gli ha fornito queste informazioni); ovvero stimata, per l’intero anno a+1 qualora il GTRU, nel rispetto della normativa vigente, non abbia ancora determinato la TARI/tariffa corrispettiva dovuta per tale anno.

Cessazione per decesso dell’intestatario della TARI dopo aver presentato la DSU 

  • Se dopo il decesso dell’intestatario l’utenza viene volturata a nome di un soggetto appartenente allo stesso nucleo ISEE, l’utenza non si ritiene cessata e il bonus viene calcolato ed erogato per l’intero anno.

  • Se l’utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell’intestatario e l’utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita.  In SGAte si restituisce esito Cessataimporto calcolato e non si indica l’indirizzo di una nuova abitazione.

  • Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell’anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.

  • NOTA BENE. Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell’asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.

TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR

L’ agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale.

È prevista una deroga alla regola generale dell’erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell’agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1 (comma 10.5 del TUBR).

Deroga tempistiche di erogazione: articolo 3- delibera 123/2026/R/RIF 

La deroga introdotta dall’articolo 3, comma 1 della delibera 123/2026/R/com vale solo ed esclusivamente per il flusso di DSU aggiuntivo rispetto all’ordinario già messo a disposizione dei gestori.

Le tempistiche di erogazione del bonus relativamente a tale secondo flusso di DSU (messo a disposizione da SGAte entro il 30 aprile 2026), sono posticipate al 30 settembre esclusivamente in relazione alle DSU contenute nel flusso dati aggiuntivoLa deroga, a quanto disposto articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, del TUBR non è applicabile all’erogazione del bonus relativo alle DSU messe a disposizione da SGAte con il flusso ordinario entro il 1° marzo. Per tali DSU il bonus deve essere erogato entro il 30 giugno 2026.

La rendicontazione a SGAte dei bonus erogati relativi al solo flusso aggiuntivo dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2027.

UTENZE AGEVOLABILI IN CASO DI PIU’ UTENZE E/O PERTINENZE

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per un’unica utenza (comma 3.3 TUBR).

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, l’agevolazione va applicata all’unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione (indirizzo associato alla DSU e comunicato da SGAte in base ai dati trasmessi da INPS).

Nel caso in cui all’unità immobiliare dichiarata dal nucleo non sia associata un’utenza TARI/Tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte all’individuazione di un’eventuale utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo (art. 6.3 TUBR).

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze. Pertanto, il bonus va calcolato con riferimento alla TARI/tariffa corrispettiva dovuta per una sola abitazione (abitazione principale) e alle relative pertinenze.

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI LOCALI

L’ articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

L’applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti.

Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione.

Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.
MOROSITA’ E COMPENSAZIONE BONUS SOCIALE

Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente.

Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore.  Il gestore potrà procedere alla compensazione solo dopo aver inviato un sollecito di pagamento in cui si precisa che l’agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.

Fatto salvo quanto sopra il bonus sociale rifiuti può essere trattenuto dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, anche a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti, precedenti a ciascun anno a+1.

La facoltà di trattenere il bonus per compensare la morosità, dovrà essere evidenziata dal GTRU nel documento di riscossione contenente la prima rata utile

Gli insoluti degli utenti possono essere portati a compensazione solo se non sono prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e10.7 del TUBR).

Raccolta dati: Tariffe impianti di trattamento – PEF 2026-2029

ARERA informa che a partire dal 29 aprile 2026 è aperta ai soggetti competenti la raccolta dati “Tariffe impianti di trattamento – PEF 2026-2029”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 7 della deliberazione 397/2025/R/rif.

Sono tenuti alla compilazione i sopra menzionati soggetti competenti, ovvero la Regione o altro Ente dalla medesima individuato, previa iscrizione all’Anagrafica Operatori dell’Autorità come “soggetto competente di cui al comma 7.2 della deliberazione 363/2021/R/rif”. L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line.

Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di una maschera in cui il soggetto competente procede al caricamento di tante cartelle compresse (in formato .zip) quanti sono gli impianti per cui è tenuto a trasmettere la relativa predisposizione tariffaria.

I dati relativi al PEF dell’impianto, così come la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione degli schemi (in particolare in formato excel con riferimento al PEF e con la seguente denominazione “PEF26-29_NomeImpianto”) di cui, rispettivamente, all’Allegato 1, all’Allegato 2 e all’Allegato 3 alla determina 13 aprile 2026 n. 1/2026-DTAC. Tali schemi sono scaricabili anche sul portale della raccolta dati.

Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata. È disponibile una guida alla compilazione della raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione della maschera e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.

PNRR e coesione, nota Anci sulle principali novità per i Comuni dopo la legge 50/2026

Anci ha pubblicato una nota sintetica sul decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito nella legge 20 aprile 2026, n. 50, recante misure urgenti per l’attuazione del Pnrr e in materia di politiche di coesione.

Il documento illustra le principali disposizioni di interesse per Comuni e Città metropolitane, con attenzione a monitoraggio e rendicontazione degli interventi, personale, segretari comunali, semplificazioni amministrative, risorse finanziarie, digitalizzazione, scuola, università e servizi pubblici locali. Le amministrazioni titolari e i soggetti attuatori devono aggiornare mensilmente il sistema informativo ReGiS, entro il decimo giorno di ogni mese, caricando il cronoprogramma procedurale e finanziario, insieme allo stato di avanzamento degli interventi. Tale aggiornamento è fondamentale per garantire la tracciabilità e il controllo sull’attuazione dei progetti finanziati. Viene inoltre chiarito che, per gli interventi con scadenze anticipate rispetto al calendario ufficiale del PNRR, i termini di ultimazione potranno essere ricondotti univocamente al 30 giugno 2026, agevolando così la gestione operativa dei cantieri e degli appalti pubblici.

Tra le novità segnalate figurano la proroga fino al 31 dicembre 2026 di alcuni incarichi negli enti territoriali e misure di supporto al personale e ai segretari comunali, indispensabili per sostenere la capacità amministrativa locale e garantire la chiusura dei progetti entro i tempi previsti.

La nota richiama inoltre le semplificazioni procedimentali, le disposizioni su economie e risorse Pnrr, le novità in materia di digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati, oltre agli interventi su edilizia scolastica, residenze universitarie e servizi pubblici locali. Il documento offre quindi un quadro operativo delle principali novità introdotte dalla legge di conversione e dei relativi impatti per gli enti locali.

Compensazione tra crediti del privato e debiti tributari verso il Comune

Con deliberazione n. 159/2026, la Corte dei conti, Sez. Sardegna, affronta il tema della compensazione dei crediti vantati da privati nei confronti dell’amministrazione con debiti tributari dovuti al medesimo ente. La conclusione cui giunge la magistratura contabile è netta: in assenza di una specifica previsione normativa, la compensazione dei debiti tributari locali non è ammissibile.

Il Comune istante ha premesso che gestisce quale ente attuatore, l’erogazione di somme a favore dei cittadini residenti a titolo di benefici economici (tra cui
borse di studio e rimborsi per libri di testo) finanziati con risorse trasferite dalla Regione e caratterizzate da specifico vincolo di destinazione. Ha altresì precisato che alcuni destinatari delle predette erogazioni risultano morosi nei confronti dei comuni per tributi locali regolarmente accertati, divenuti esigibili e notificati, citando altresì l’art 23 del d.lgs. n. 472/1997, che, ad avviso dell’Amministrazione istante, disciplinerebbe, in via generale, l’istituto della compensazione tra debiti e crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Ha altresì precisato che sussisterebbe in capo all’ente l’esigenza di assicurare una gestione improntata ai princìpi di una sana gestione finanziaria, equilibrio di bilancio e corretta amministrazione delle entrate proprie, osservando altresì che le somme da erogare ai beneficiari derivano da fondi regionali vincolati e destinati a finalità specifiche (diritto allo studio).

La decisione muove da un principio consolidato nell’ordinamento. Sebbene la compensazione civilistica costituisca, ai sensi dell’art. 1243 c.c., una modalità ordinaria di estinzione reciproca delle obbligazioni, tale istituto incontra limiti particolarmente stringenti in materia tributaria. La ragione risiede nella natura indisponibile dell’obbligazione fiscale, strettamente connessa alla riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione. Secondo l’orientamento richiamato dalla Corte, infatti, l’amministrazione non può liberamente incidere sulle modalità di riscossione dei tributi mediante accordi compensativi con il contribuente. In ambito tributario opera un principio di stretta legalità: versamenti, riscossioni, rimborsi e forme di estinzione dell’obbligazione sono consentiti solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

La pronuncia richiama sul punto la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la compensazione tributaria costituisce un’eccezione rispetto alle regole civilistiche generali e può trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi tipizzate dal legislatore. Tra queste rientrano, ad esempio, la compensazione dei crediti certificati verso la pubblica amministrazione con somme iscritte a ruolo oppure le compensazioni disciplinate dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Particolarmente significativa è anche l’analisi svolta dalla Corte sull’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, disposizione spesso richiamata dagli enti locali per sostenere un’ampia autonomia regolamentare in materia di entrate. Secondo il Collegio, tale autonomia riguarda esclusivamente le modalità di gestione ed esazione del tributo e non consente di introdurre forme di compensazione non previste dalla legge statale.

La pronuncia affronta anche il tema della cosiddetta datio in solutum, escludendo che il debitore tributario possa estinguere il proprio debito mediante prestazioni alternative o cessioni compensative, salvo espressa previsione legislativa. In tale prospettiva viene chiarito che l’istituto dello scomputo degli oneri di urbanizzazione previsto dal d.P.R. n. 380/2001 non costituisce un precedente utilizzabile in materia tributaria, attesa la diversa natura giuridica del contributo di costruzione, qualificato dalla giurisprudenza come prestazione non tributaria. La Corte, infine, respinge anche il richiamo all’art. 8 dello Statuto del contribuente, ritenendo che la disposizione sulla compensazione generalizzata dei crediti tributari non abbia trovato concreta applicazione in assenza dei necessari regolamenti attuativi.

In definitiva, rispondendo al quesito posto, non appare legittimo il ricorso alla compensazione del credito tributario vantato dal comune istante.

Andamenti di lungo periodo dell’economia italiana: nuovi dati

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha ritenuto di mettere a disposizione dei cittadini uno strumento di lettura delle trasformazioni economiche che il paese sta affrontando sulla base delle cifre di lungo periodo. Questo esercizio permette di cogliere l’evoluzione nel tempo della situazione italiana presentando alcuni grafici sui principali indicatori economici dell’economia italiana dal 2000 ad oggi, in alcuni casi dal 1990 o da altre date, confrontati con l’andamento medio europeo.

Questi dati vengono associati alle previsioni e agli obiettivi quantitativi del Governo, in particolare per quanto riguarda la crescita economica, l’indebitamento netto e il debito pubblico, individuati nel Documento di finanza pubblica (DFP) o del Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP).

I grafici sono stati elaborati utilizzando dati pubblici di organismi ufficiali nazionali e internazionali (Istat-Eurostat, Banca d’Italia, OCSE, FMI). L’aggiornamento sarà periodico.

Lavori pubblici: Dal MIT regole chiare per la revisione prezzi

Il MIT ha emanato il provvedimento, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del Codice dei  contratti pubblici, che adotta i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati dall’ISTAT sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni di cui alla Tabella A dell’allegato II.2‑bis del Codice dei contratti pubblici. Un passaggio rilevante, frutto del lavoro del Tavolo tecnico sulla revisione prezzi, con la partecipazione dell’ISTAT.

Per la prima volta, le variazioni dei prezzi nei cantieri vengono ancorate a parametri ufficiali e omogenei, superando incertezze e contenziosi che negli ultimi anni hanno rallentato opere strategiche. Gli indici consentono di applicare in modo più chiaro e oggettivo le clausole di revisione prezzi, grazie a criteri puntuali per il calcolo delle variazioni di ciascuna lavorazione. Una misura che rafforza la stabilità dei cantieri, tutela la sostenibilità economica dei contratti e offre alle stazioni appaltanti strumenti certi.

Nei limiti del quadro economico dell’opera, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. e) n. 6 dell’Allegato I.7 del Codice, le Stazioni appaltanti possono applicare convenzionalmente gli indici ISTAT di cui all’articolo 1 anche:
a) alle procedure di affidamento, relative ai contratti non ancora stipulati, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi previste dal bando o dall’avviso, pubblicati prima della entrata in efficacia del presente decreto, ovvero, in caso di procedure senza pubblicazione di bando o avvisi, a quelle, in relazione alle quali, alla data di entrata in efficacia del presente decreto, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte;
b) alle procedure di affidamento, relative ai contratti in corso di esecuzione con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dalla entrata in efficacia del presente decreto, anche in deroga alle clausole di revisione prezzi inserite nei medesimi contratti in essere.

MEF – RGS: Aggiornamento indennità di vacanza contrattuale 2025

La Ragioneria Generale dello Stato rende disponibili gli aggiornamenti degli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) anno 2025 per il personale dei comparti, aree e settori per i quali si è definito il rinnovo contrattuale 2022-2024 e per il personale del comparto e Area PCM per il triennio 2019-2021.

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) al comma 128 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027, si dà luogo all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

  • 0,6% dal 1°aprile al 30 giugno 2025;
  • 1% dal 1°luglio 2025

Per il personale del comparto Funzioni Locali e della corrispondente Area, l’importo dell’IVC 2025 è stato calcolato sulla base dello stipendio tabellare previsto dai vigenti CCNL triennio 2022-2024 entrambi sottoscritti in data 23 febbraio 2026.

IVC- Funzioni Locali

Procedure negoziate sottosoglia: il Vademecum ANCE

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un Vademecum sulle procedure negoziate sottosoglia, volto a fornire un quadro aggiornato della disciplina applicabile ai lavori pubblici. Il documento ricostruisce inoltre i principali criteri di selezione utilizzati nella prassi dalle stazioni appaltanti per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di gara, alla luce degli orientamenti di ANAC, MIT e giurisprudenza, in materia.

Il documento ribadisce un principio fondamentale del nuovo Codice: anche negli affidamenti sottosoglia restano pienamente operativi i principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione. La semplificazione procedurale, quindi, non costituisce un’”area franca” rispetto alle garanzie dell’evidenza pubblica, ma rappresenta piuttosto un modello derogatorio che richiede un utilizzo particolarmente rigoroso e motivato.

Particolare attenzione viene dedicata alla fase di individuazione degli operatori economici da invitare, che ANCE individua come il vero punto critico delle procedure negoziate. Proprio perché la partecipazione alla gara è limitata agli operatori selezionati dalla stazione appaltante, i criteri di scelta assumono un ruolo decisivo ai fini della legittimità dell’affidamento. Il documento richiama quindi la necessità che tali criteri siano predeterminati, oggettivi, coerenti con l’oggetto dell’appalto e non discriminatori.

L’analisi affronta inoltre alcuni dei profili più controversi della prassi applicativa: il ricorso a requisiti eccessivamente restrittivi, la valorizzazione sproporzionata delle esperienze pregresse, l’utilizzo improprio di criteri territoriali e le modalità di applicazione del principio di rotazione. Su questi aspetti ANCE richiama gli orientamenti di ANAC, MIT e giurisprudenza, evidenziando come un uso distorto della discrezionalità possa determinare effetti anticoncorrenziali e limitare l’accesso delle PMI al mercato pubblico.

Esclusione dal calcolo della soglia di capacità assunzionale delle spese per l’assunzione di personale con professionalità sociale

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 10/SEZAUT/2026/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dall’ Associazione Nazionale Comuni d’Italia – ANCI – con nota del 10 marzo 2026, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«Le risorse del fondo per le non autosufficienze destinate, ai sensi del DPCM 3 ottobre 2022, alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per l’implementazione dei Punti Unici di Accesso (PUA) devono essere considerate risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020. Conseguentemente, le relative spese di personale possono essere escluse dal calcolo dei valori soglia previsti dall’art. 33 del d.l. n. 34 del 2019 nei limiti e per la durata del finanziamento effettivamente garantito, a condizione che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione».

Nel merito, il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 33 del decreto-legge n. 34/2019, che ha introdotto il nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale basato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, superando il precedente meccanismo del turn over. Tale modello si fonda su un indicatore di sostenibilità finanziaria strutturale, il cosiddetto valore soglia, che misura la compatibilità degli incrementi di spesa con la capacità complessiva dell’ente.

In questo sistema si inserisce la disciplina delle assunzioni cosiddette etero-finanziate, prevista dall’art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104/2020. La norma stabilisce che le spese di personale finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, purché destinate specificamente a nuove assunzioni e previste da disposizioni normative, non rilevano ai fini del calcolo del valore soglia per il periodo in cui il finanziamento è garantito. Si tratta di una previsione eccezionale, che opera una neutralizzazione contabile delle relative spese, finalizzata a evitare che vincoli di sostenibilità finanziaria ostacolino l’attuazione di politiche pubbliche interamente finanziate da risorse esterne.

La Corte sottolinea che la deroga ha natura rigorosamente circoscritta e richiede la presenza congiunta di tre elementi: la provenienza esterna delle risorse, la loro destinazione normativa specifica alle assunzioni e la garanzia effettiva del finanziamento nel tempo. In mancanza anche di uno solo di tali presupposti, la spesa deve essere integralmente considerata nel calcolo dei valori soglia.

Il caso esaminato riguarda le risorse del Fondo per le non autosufficienze, istituito dalla legge n. 296/2006 e successivamente sviluppato nell’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dalla legge n. 234/2021. Il Piano nazionale per la non autosufficienza, adottato con DPCM 3 ottobre 2022, destina una quota del Fondo al rafforzamento dei Punti Unici di Accesso (PUA) attraverso l’assunzione di personale con professionalità sociale negli Ambiti Territoriali Sociali.

La Corte evidenzia che tali risorse hanno natura di finanziamento statale vincolato, trasferito alle Regioni e successivamente agli enti locali, e risultano espressamente destinate alla copertura di nuove assunzioni. Sussistono quindi i requisiti richiesti dalla normativa per la qualificazione come finanziamenti esterni rilevanti ai fini dell’art. 57, comma 3-septies.

Ne deriva che le spese di personale finanziate attraverso tali risorse possono essere escluse dal computo dei valori soglia di sostenibilità finanziaria, limitatamente al periodo in cui il finanziamento è effettivamente garantito e nei limiti della copertura prevista. La neutralizzazione opera inoltre solo a condizione che l’ente sia in grado di dimostrare in modo puntuale la tracciabilità delle risorse e la loro integrale destinazione alle assunzioni previste.