Regolarità fiscale e appalti pubblici: vademecum ANAC per gli operatori economici

Con Comunicato del Presidente n. 5 dell’11 marzo 2026, l’ANAC fornisce alle Stazioni Appaltanti, alle SOA ed in particolare a tutti gli Operatori economici – sui quali gravano obblighi dichiarativi in occasione della partecipazione a gare di appalto pubblico ovvero in occasione del conseguimento delle attestazioni di qualificazione, indicazioni in relazione alla definitività delle gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ex art. 94, comma 6 e Allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, con la pubblicazione di un Vademecum, realizzato da Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva.

L’obiettivo del Vademecum è fornire un orientamento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva, in modo da consentire all’operatore economico di valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione, nonché supportare l’operatore economico nella corretta compilazione delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alle procedure di gara, favorendo comportamenti consapevoli, trasparenti e conformi al quadro normativo vigente.

Ai fini della verifica rilevano esclusivamente i debiti fiscali affidati dall’Agenzia delle Entrate all’Agente della riscossione, relativi a imposte e tasse, a decorrere dal momento in cui l’Agente della riscossione acquisisce l’esito positivo della notifica della cartella di pagamento o, nel caso di accertamenti esecutivi, dalla data di affidamento del carico dopo la notifica dell’accertamento e il decorso dei termini per il pagamento o l’impugnazione. Sono considerati solo i debiti riconducibili ai codici tributo espressamente individuati e aggiornati nel tempo, restando esclusi interessi, sanzioni e oneri accessori. Non rientrano nell’ambito della verifica i debiti relativi a tributi gestiti da enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate, i carichi perseguiti a titolo provvisorio, quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o sospensione, nonché i debiti regolarmente in rateizzazione o in definizione agevolata, in corso.

 

Consiglio di Stato: sulla nozione di organismo di diritto pubblico

Con la sentenza del 9 marzo 2026, n. 1876 il Consiglio di Stato chiarisce i criteri di qualificazione soggettiva degli enti coinvolti nelle procedure di affidamento, con dirette ricadute sull’individuazione del regime giuridico applicabile. Il Collegio ha affrontato il tema partendo dalla nozione di soggetti tenuti al rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, ricordando come l’ambito applicativo del Codice sia circoscritto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori.

Nel delineare tale perimetro, la pronuncia ribadisce la distinzione strutturale tra imprese pubbliche e organismi di diritto pubblico. Le prime, inquadrate tra gli enti aggiudicatori, sono assoggettate alle regole dell’evidenza pubblica esclusivamente quando operano nei settori speciali, mentre gli organismi di diritto pubblico restano soggetti alla disciplina codicistica anche nell’ambito dei settori ordinari. La differenza non è meramente nominalistica, ma riflette una diversa logica funzionale che incide direttamente sull’obbligo di gara.

Il Consiglio richiama quindi la definizione eurounitaria contenuta nella Direttiva 2014/24/UE, la quale individua l’organismo di diritto pubblico attraverso tre requisiti cumulativi: la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, il possesso della personalità giuridica e la sussistenza di un’influenza pubblica dominante, che può manifestarsi sotto forma di finanziamento, controllo o potere di nomina degli organi. Tale assetto definitorio è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare con la sentenza 5 ottobre 2017, causa C-567/15, ove si è evidenziato come l’elemento qualificante risieda nella proiezione dell’attività verso interessi generali perseguiti secondo logiche diverse da quelle meramente economiche. In questa prospettiva, l’assoggettamento alle procedure ad evidenza pubblica assume una funzione correttiva delle dinamiche di mercato, volta a evitare distorsioni derivanti dall’assenza di un effettivo rischio imprenditoriale.

L’impostazione europea trova oggi un riscontro puntuale anche nel diritto interno, segnatamente nel Decreto legislativo 36/2023, il quale, nell’allegato 1.1, precisa che l’organismo di diritto pubblico è tale quando svolge attività prive di carattere industriale o commerciale. Il dato normativo, tuttavia, non può essere interpretato in chiave meramente formale: il requisito teleologico deve essere verificato alla luce delle modalità concrete di esercizio dell’attività, piuttosto che sulla base delle finalità astrattamente enunciate nell’atto istitutivo.

Ne deriva che la natura non industriale o commerciale non può essere desunta in via automatica, ma richiede un accertamento sostanziale. Qualora l’ente operi secondo criteri tipici dell’imprenditore privato, perseguendo obiettivi di efficienza e redditività e assumendo il rischio economico dell’attività in un contesto concorrenziale, viene meno la ragione stessa dell’assoggettamento alla disciplina pubblicistica, poiché l’ente risulta già orientato, per struttura e funzione, alla selezione del contraente secondo logiche di mercato. Diversamente, l’assenza di una reale esposizione al rischio d’impresa rappresenta un indice sintomatico della natura pubblicistica dell’organismo, giustificando l’applicazione delle regole del Codice, purché ricorrano anche gli ulteriori presupposti della personalità giuridica e dell’influenza pubblica dominante.

Funzione Pubblica: Progetto per il reclutamento per l’innovazione e lo sviluppo nei piccoli Comuni

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato un Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse dei piccoli comuni per l’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato con competenze per la modernizzazione e la digitalizzazione della PA attraverso un concorso pubblico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per i concorsi e il reclutamento, che si avvarrà della Commissione RIPAM e di Formez PA.

La procedura concorsuale sarà finalizzata al reclutamento a tempo pieno e indeterminato di figure professionali specifiche, corrispondenti alle seguenti figure professionali da inquadrare nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione:

  • Funzionario con competenze giuridiche;
  • Funzionario con competenze economiche e contabili;
  • Funzionario con competenze digitali;
  • Funzionario con competenze nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura;

L’individuazione delle suddette figure professionali tiene conto, tra l’altro, delle novità introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale, peraltro, individua come strategico il reclutamento di personale per la transizione digitale.

Alla scadenza della manifestazione di interesse verrà valutato il numero complessivo di personale richiesto da tutti i piccoli comuni partecipanti al presente avviso. A seguito della ricognizione effettuata sul fabbisogno del personale espresso dai piccoli comuni, verrà attivata la procedura di selezione del personale da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per i concorsi e il reclutamento che si avvarrà della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di Formez PA.

Sono invitati a presentare la manifestazione di interesse esclusivamente i piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158) che non hanno già beneficiato di finanziamenti pubblici per la realizzazione delle medesime attività previste dal presente avviso.

Relativamente al limite dei 5.000 abitanti, la fonte informativa a cui fare riferimento è la rilevazione del censimento ISTAT sulla popolazione residente e dinamica della popolazione, riferita al 31 dicembre 2024, pubblicata in data 18 dicembre 2025 (https://www.istat.it/comunicato-stampa/censimento-e-dinamica-della-popolazione-anno-2024/), verificabile altresì dal sito https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it.

Ciascun soggetto destinatario dell’avviso, così come definito al precedente comma 1, non può presentare più di una domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al presente avviso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

Come riportato nel comma 1 del presente articolo, ciascun soggetto destinatario dell’avviso, non deve aver beneficiato di ulteriori finanziamenti pubblici per la realizzazione delle medesime attività previste dal presente avviso.

Si precisa che i Comuni che hanno presentato istanza nei termini fissati dal precedente Avviso, approvato con decreto n. 62143881 del 5 novembre 2025, , qualora intendano confermare la candidatura già trasmessa, non devono ripresentare una nuova manifestazione di interesse. Qualora, invece, i suddetti Comuni abbiano nuove esigenze in relazione alla tipologia o al numero delle figure professionali rispetto a quanto dichiarato nella manifestazione di interesse già presentata in occasione del precedente avviso, sono tenuti a presentare una nuova manifestazione di interesse, intendendosi contestualmente sostituita la precedente.

L’Istanza dovrà essere presentata tramite il Portale inPA entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 aprile 2026. 

Censimento 2026 delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni entro il 30 aprile 2026

Prende il via il Censimento 2026 delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni, finalizzato alla rilevazione dei dati relativi al parco auto in uso alla data del 31 dicembre 2025.

Le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione avranno tempo fino al 30 aprile 2026 per aggiornare e comunicare le informazioni richieste. Grazie al sistema di censimento online, introdotto negli ultimi anni su iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica, le operazioni di aggiornamento e comunicazione dei dati risultano più semplici per le amministrazioni e garantiscono livelli più elevati di sicurezza, affidabilità e qualità delle informazioni raccolte.

L’edizione 2026 del censimento prevede l’introduzione di informazioni aggiuntive per rendere la rilevazione ancora più approfondita. In particolare, tra i dati richiesti è prevista l’indicazione della classe ambientale dei veicoli in uso.

Il monitoraggio avviato dal 2014 consente di fotografare annualmente:

  • il numero delle auto di servizio;
  • le modalità di utilizzo;
  • il titolo di possesso dei veicoli.

Come ogni anno, dati e report di sintesi saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni sono inoltre tenute a pubblicare, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale, i dati relativi al proprio parco auto. Per ogni esigenza di supporto è attivo il servizio di help desk all’indirizzo: helpdesk.autopa@formez.it

Consulta i dati del censimento 2025