L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un’attività di monitoraggio in merito all’acquisizione delle attestazioni OIV/ODV riferite all’annualità 2024 (svolte nel corso del 2025), in attuazione di quanto stabilito dal par. 7.2 della delibera Anac n. 192 del 7 maggio 2025. L’azione si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali dell’Autorità volte a promuovere il progressivo e continuo innalzamento degli standard di compliance delle pubbliche amministrazioni.
Il modello delineato da ANAC segue una progressione precisa. La rilevazione iniziale conclude il procedimento soltanto quando tutti gli indicatori esaminati attestano il pieno assolvimento degli obblighi. Se emerge anche una sola carenza, l’ente deve attivarsi per correggerla e l’OIV è chiamato a verificarne il superamento.
La seconda fase è dedicata al monitoraggio degli adeguamenti. In questa fase il RPCT promuove le misure necessarie per integrare o correggere la sezione “Amministrazione trasparente”, mentre l’OIV mantiene una funzione di controllo indipendente e formalizza l’esito delle nuove verifiche.
La collaborazione tra i due soggetti è necessaria, ma non comporta una sovrapposizione dei ruoli: il RPCT presidia l’adempimento e l’aggiornamento delle pubblicazioni; l’OIV verifica e attesta il risultato raggiunto.
Quando l’amministrazione ha sanato tutte le criticità, l’OIV deve registrare nell’applicativo il raggiungimento del 100 per cento e produrre la relativa attestazione di monitoraggio. Se, invece, permangono omissioni o incompletezze, si apre la terza fase: l’organismo di valutazione deve indicare analiticamente, per ogni sottosezione, gli atti, i documenti e le informazioni non pubblicati o pubblicati in modo non conforme.
L’elenco delle inadempienze residue non costituisce una dichiarazione generica di mancata conformità. Deve consentire di individuare con precisione ciò che manca, rendendo verificabile sia la responsabilità dell’ufficio competente sia l’eventuale successivo adeguamento.
La delibera n. 192/2025 collega inoltre le omissioni ai possibili effetti previsti dall’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, anche sotto il profilo della responsabilità dirigenziale, della retribuzione di risultato e, nei casi previsti, del danno all’immagine dell’amministrazione.









