Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: avvio delle attività di verifica

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un’attività di monitoraggio in merito all’acquisizione delle attestazioni OIV/ODV riferite all’annualità 2024 (svolte nel corso del 2025), in attuazione di quanto stabilito dal par. 7.2 della delibera Anac n. 192 del 7 maggio 2025. L’azione si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali dell’Autorità volte a promuovere il progressivo e continuo innalzamento degli standard di compliance delle pubbliche amministrazioni.

Il modello delineato da ANAC segue una progressione precisa. La rilevazione iniziale conclude il procedimento soltanto quando tutti gli indicatori esaminati attestano il pieno assolvimento degli obblighi. Se emerge anche una sola carenza, l’ente deve attivarsi per correggerla e l’OIV è chiamato a verificarne il superamento.

La seconda fase è dedicata al monitoraggio degli adeguamenti. In questa fase il RPCT promuove le misure necessarie per integrare o correggere la sezione “Amministrazione trasparente”, mentre l’OIV mantiene una funzione di controllo indipendente e formalizza l’esito delle nuove verifiche.

La collaborazione tra i due soggetti è necessaria, ma non comporta una sovrapposizione dei ruoli: il RPCT presidia l’adempimento e l’aggiornamento delle pubblicazioni; l’OIV verifica e attesta il risultato raggiunto.

Quando l’amministrazione ha sanato tutte le criticità, l’OIV deve registrare nell’applicativo il raggiungimento del 100 per cento e produrre la relativa attestazione di monitoraggio. Se, invece, permangono omissioni o incompletezze, si apre la terza fase: l’organismo di valutazione deve indicare analiticamente, per ogni sottosezione, gli atti, i documenti e le informazioni non pubblicati o pubblicati in modo non conforme.

L’elenco delle inadempienze residue non costituisce una dichiarazione generica di mancata conformità. Deve consentire di individuare con precisione ciò che manca, rendendo verificabile sia la responsabilità dell’ufficio competente sia l’eventuale successivo adeguamento.

La delibera n. 192/2025 collega inoltre le omissioni ai possibili effetti previsti dall’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, anche sotto il profilo della responsabilità dirigenziale, della retribuzione di risultato e, nei casi previsti, del danno all’immagine dell’amministrazione.

Anac: Generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio a giugno 2026

Le stazioni appaltanti che hanno effettuato procedure di affidamento nel periodo maggio – giugno 2026 sono tenute al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Sul Portale dei pagamenti di Anac sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Come ulteriore canale di notifica, saranno inviate da parte dell’Autorità al responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) e ai contribuenti stazione appaltante, anche delle comunicazioni e-mail di avvenuta generazione degli avvisi.

Tutte le stazioni appaltanti dovranno assolvere all’obbligo contributivo relativo agli anni o mesi precedenti qualora non avessero ancora provveduto. A tal fine, il precedente servizio Riscossione è ancora attivo per assolvere all’obbligo contributivo delle gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, conteggiate nei pertinenti MAV.

ANAC: Aggiornati gli schemi di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza

Anac ha aggiornato e migliorato i modelli standard di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33).
La revisione è stata attuata accogliendo le osservazioni ricevute da amministrazioni, enti e stakeholder durante la sperimentazione di dodici mesi degli schemi adottati dalla delibera Anac n. 495 del 25 settembre 2024 (successivamente modificata con la delibera 481 del 3 dicembre 2025).

I modelli standard così modificati sono stati nuovamente approvati dal Consiglio dell’Autorità del 10 giugno 2026.

Tali aggiornamenti sono stati resi necessari anche per tenere conto delle specifiche tecniche pubblicate alla pagina Guida Online | Portale Servizi ANAC con le quali l’Autorità ha fornito agli utenti informazioni tecniche essenziali per la pubblicazione, e che potranno essere di ulteriore valido aiuto per le amministrazioni.

ANAC: Le convenzioni tra enti non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti

L’accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni non può trasformarsi in uno strumento per affidare servizi senza gara. È questo il principio riaffermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 219 del 10 giugno 2026, che offre importanti indicazioni operative agli enti locali sulla corretta applicazione dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023.

L’Autorità è intervenuta in particolare su una Convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 stipulata nel settembre 2025 tra l’Agenzia (organismo tecnico-operativo della Regione con il compito di supportare la pianificazione territoriale e la progettazione) e un Comune, ritenuta esemplificativa di un più ampio modello operativo. L’istruttoria è scaturita da un esposto che segnalava 38 accordi, aventi ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo nella progettazione, la redazione di bandi, la verifica preventiva della progettazione e attività analoghe, sottoscritti nel periodo 2018-2025 con Aziende sanitarie, Fondazioni, Camera di commercio, società pubbliche, agenzie strategiche regionali, commissari di governo, università, Autorità di sistema portuale, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Consorzi di bonifica, Città metropolitane e vari Comuni.

Le attività disciplinate dalle convenzioni esaminate esorbitano dal perimetro della collaborazione istituzionale e riguardano, in realtà, un ampio ventaglio di prestazioni tecniche riconducibili alle competenze proprie degli enti beneficiari. Tra queste figurano la progettazione di opere pubbliche, la predisposizione della documentazione di gara, la verifica della progettazione, il supporto tecnico-amministrativo e numerosi servizi di ingegneria relativi a edilizia scolastica, impiantistica sportiva, edilizia residenziale pubblica, infrastrutture viarie, beni culturali, ambiente, rifiuti, porti e riqualificazione urbana.

Per ANAC, tali convenzioni non soddisfano i presupposti richiesti dall’ordinamento affinché possa configurarsi un autentico accordo di cooperazione tra amministrazioni. Manca, infatti, un effettivo interesse pubblico comune perseguito congiuntamente dalle parti, mentre le attività vengono svolte esclusivamente nell’interesse dell’ente beneficiario. Inoltre, l’Agenzia assume obbligazioni specifiche e autonome a fronte del riconoscimento di un corrispettivo economico, configurando un tipico rapporto sinallagmatico incompatibile con la natura collaborativa degli accordi istituzionali.

Un ulteriore profilo riguarderebbe il riconoscimento al personale degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, norma derogatoria e non suscettibile di applicazione analogica. Per Anac, tale previsione costituisce un ulteriore “indice sintomatico del superamento del perimetro della mera collaborazione istituzionale e della conseguente configurabilità delle attività espletate dall’Agenzia come vere e proprie prestazioni di servizi”.

Project financing per l’illuminazione pubblica: ANAC chiede l’annullamento della gara per gravi violazioni della lex specialis

L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene su una procedura di partenariato pubblico-privato per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, ribadendo ancora una volta come la corretta impostazione della documentazione di gara rappresenti un presupposto imprescindibile per la legittimità dell’intero affidamento.

Con la delibera n. 227 del 17 giugno 2026, il Consiglio dell’ANAC ha infatti accertato la presenza di gravi vizi nella lex specialis relativa alla concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della progettazione e dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica di un Comune.

L’intervento dell’Autorità trae origine da un esposto che segnalava presunte irregolarità nella procedura. L’istruttoria svolta ha confermato la fondatezza di parte delle criticità evidenziate, facendo emergere violazioni della disciplina di gara tali da integrare la fattispecie della “grave violazione” prevista dall’art. 6, comma 2, lettera i), del Regolamento ANAC approvato con delibera n. 268/2023.

Proprio la qualificazione delle irregolarità come “gravi violazioni” ha indotto l’Autorità ad adottare una delle misure più incisive previste dal proprio ordinamento di vigilanza. ANAC ha infatti formalmente richiesto all’amministrazione comunale di procedere all’annullamento dell’intera procedura, comprendendo non soltanto il bando e il disciplinare, ma anche tutti gli atti successivamente adottati in attuazione della gara.

L’Autorità non si limita però a censurare i vizi ritenuti più gravi. Nella delibera invita il Comune, in occasione della futura riedizione della procedura, a riesaminare complessivamente tutta la documentazione di gara, tenendo conto anche delle ulteriori criticità emerse nel corso dell’istruttoria, pur non riconducibili alla fattispecie della grave violazione.

Particolarmente significativo è il richiamo ai poteri attribuiti all’ANAC dall’ordinamento. Il Comune dovrà infatti comunicare entro venti giorni le determinazioni assunte in conformità alla richiesta dell’Autorità. In caso contrario, ANAC potrà esercitare il proprio potere di impugnazione degli atti di gara dinanzi al giudice amministrativo, rafforzando così il proprio ruolo di garante della legalità e della corretta applicazione della disciplina dei contratti pubblici.

Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri l’offerta iniziale

È legittimo variare o modificare le giustificazioni rese in sede di offerte sui costi della manodopera a condizione che non si determini una modifica dell’offerta originariamente formulata. È quanto stabilito da ANAC con parere di precontenzioso n.161, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 6 maggio 2026,

Le giustificazioni delle singole voci di costo possono essere modificate durante il procedimento di verifica dell’anomalia per correggere errori di calcolo o rimodulare le componenti economiche dell’offerta, purché:

  • l’importo complessivo dell’offerta economica rimanga invariato;
  • non venga alterata la sostanza dell’offerta originariamente presentata;
  • l’offerta continui a essere attendibile e sostenibile per l’esecuzione del contratto.

In altre parole, è ammesso compensare o redistribuire i costi tra diverse voci, ma non è consentito presentare, di fatto, una nuova offerta. Il principio di immodificabilità riguarda l’offerta economica e tecnica nel suo contenuto sostanziale, non le spiegazioni fornite a supporto dell’offerta stessa. Pertanto sono ammesse modifiche alle giustificazioni, mentre non sono ammesse modifiche che alterino l’equilibrio economico o tecnico dell’offerta originaria.

Nel caso concreto, riguardante un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile dell’Università, il costo complessivo della manodopera non risulta essere stato alterato, rimanendo sempre il medesimo. La rimodulazione del monte ore è apparsa coerente con la durata dell’appalto di 360 giorni. Anche dal punto di vista operativo, la composizione delle squadre di lavoro (coordinate dal capocantiere e composte dalle varie figure di operaio) è risultata coerente con l’offerta originaria anche nella nuova relazione giustificativa.

ANAC: Aggiornato il Fascicolo Virtuale Operatore Economico

È disponibile attraverso il FVOE 2.0 la verifica dell’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Autorità da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, ove previsto, con le modalità già indicate nel bando tipo.

È stato altresì messo a disposizione delle Piattaforme di Approvvigionamento digitale certificate di cui all’art. 25 del D.Lgs. 36/2023, l’aggiornamento delle specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità del FVOE al fine di consentire l’esecuzione di dette verifiche attraverso le PAD.

Si ricorda che l’elenco dei documenti resi disponibili attraverso il FVOE è costantemente aggiornato e consultabile nella pagina del servizio:Documenti e informazioni disponibili attraverso il FVOE.

Incompatibile incarico di consigliere di Unione comuni e presidente di Finanziaria regionale

Con la delibera n. 115 del 1° aprile 2026, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito l’incompatibilità tra la carica di presidente di una finanziaria regionale, ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, e quella di componente del consiglio di un’Unione di Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, qualora entrambe insistano sul medesimo territorio regionale.

Il caso, emerso nell’ambito dell’attività di vigilanza istituzionale, riguarda una regione del Centro-Sud Italia e trae origine dalla posizione di un amministratore che, già presidente della società finanziaria regionale con deleghe gestionali dirette, aveva assunto anche la carica di consigliere dell’Unione dei Comuni in qualità di sindaco.

Secondo l’Autorità, tale cumulo integra una violazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 39/2013, norma che disciplina le incompatibilità tra incarichi amministrativi e cariche politiche locali quando sussistono potenziali interferenze tra funzioni e interessi.

L’avvio del procedimento da parte di ANAC ha prodotto effetti immediati: il diretto interessato ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta presso l’Unione dei Comuni, determinando il venir meno della situazione di incompatibilità. L’ente ha successivamente preso atto della rinuncia con propria deliberazione. Nel provvedimento, l’Autorità richiama con chiarezza la ratio della disciplina introdotta dal d.lgs. 39/2013, sottolineando come essa sia finalizzata a preservare l’indipendenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa rispetto a possibili condizionamenti derivanti da interessi politici o gestionali. Viene inoltre ribadita la distinzione tra incompatibilità e inconferibilità: le prime possono emergere anche nel corso del mandato e richiedono una scelta da parte dell’interessato, senza incidere sulla legittimità delle cariche politiche eventualmente ricoperte.

Il caso si inserisce in un filone di attenzione crescente da parte dell’Autorità verso le aree di sovrapposizione tra governance societaria pubblica e rappresentanza politica territoriale, ambito nel quale il rischio di conflitti di interesse resta particolarmente elevato. L’intervento conferma il ruolo di ANAC come presidio attivo non solo sul piano sanzionatorio, ma anche su quello interpretativo e preventivo, a tutela della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, è intervenuto in modo netto su una prassi operativa emersa nell’attività di vigilanza, chiarendo i limiti entro cui deve svolgersi la verifica dei requisiti degli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento.

L’Autorità ha rilevato che alcune stazioni appaltanti avevano esternalizzato, mediante contratto di appalto, l’attività di acquisizione della documentazione comprovante i requisiti generali degli operatori economici, demandandola a soggetti privati. In tali casi, l’operatore incaricato provvedeva a richiedere presso le amministrazioni competenti certificazioni quali casellari giudiziali o documentazione antimafia, per poi trasmetterle alla stazione appaltante ai fini delle successive valutazioni.

Tale modus operandi è stato ritenuto incompatibile con il quadro normativo vigente. In linea con quanto già affermato nella Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, l’ANAC ha ribadito che l’attività di verifica dei requisiti, comprensiva sia della fase di acquisizione documentale sia della successiva valutazione, costituisce una funzione pubblicistica essenziale, strettamente connessa all’esercizio del potere amministrativo nella gestione delle procedure di gara. Proprio per questa sua natura, essa non può essere oggetto di delega o esternalizzazione a favore di operatori economici privati.

Il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 36/2023, che configura la verifica dei requisiti come momento qualificante del procedimento di affidamento, funzionale a garantire la legalità, la trasparenza e l’affidabilità degli operatori economici. In tale prospettiva, la stazione appaltante non può limitarsi a una valutazione finale su documenti acquisiti da terzi, ma deve mantenere il controllo diretto sull’intero segmento procedimentale.

L’Autorità richiama inoltre l’utilizzo del sistema FVOE 2.0, quale strumento ordinario per la verifica dei requisiti, evidenziandone la progressiva integrazione con le banche dati pubbliche. Questo sistema è concepito proprio per assicurare una gestione diretta, tracciabile e sicura delle verifiche da parte delle amministrazioni, rendendo superfluo, e anzi illegittimo, il ricorso a soggetti esterni.

Sotto un ulteriore profilo, la prassi censurata presenta criticità anche in termini di tutela dei dati personali e di certezza dell’azione amministrativa. L’interposizione di un operatore privato nella richiesta di documentazione pubblica può infatti impedire alle amministrazioni certificanti di verificare l’effettiva titolarità della richiesta, oltre a generare opacità rispetto al trattamento dei dati sensibili degli operatori economici e dei soggetti sottoposti a verifica.

Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto

Sussiste la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di assunzione da parte di un’impresa stradale dell’ingegnere assistente tecnico presso l’ufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto l’incarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta.  E’ quanto ha disposto il Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 1 aprile 2026.

Quanto alle funzioni del direttore lavori e della loro rilevanza nell’ambito dei procedimenti di adozione di atti negoziali ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage, fermo restando quanto già chiarito in precedenti pronunce, l’Autorità ha effettuato un’analisi dettagliata delle attività svolte dall’interessato, dalla quale è emerso che l’ingegnere nell’ambito dell’appalto in esame ha redatto vari documenti, tra cui due perizie di variante che sono state poi approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.

Pur non avendo mai preso parte a sedute della giunta che riguardavano l’approvazione di atti nell’ambito dell’appalto e neppure avuto nessun ruolo negli impegni di spesa in quanto approvati dal Responsabile del servizio Lavori pubblici,  non vi è dubbio che, nell’ambito delle sue competenze, il direttore dei lavori abbia la possibilità di adottare atti e/o provvedimenti – o comunque partecipare alla formazione del loro contenuto – che incidono sulla sfera giuridica del contraente privato, modificandola anche unilateralmente.