Manodopera, ritocchi legittimi purché non si alteri l’offerta iniziale

È legittimo variare o modificare le giustificazioni rese in sede di offerte sui costi della manodopera a condizione che non si determini una modifica dell’offerta originariamente formulata. È quanto stabilito da ANAC con parere di precontenzioso n.161, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 6 maggio 2026,

Le giustificazioni delle singole voci di costo possono essere modificate durante il procedimento di verifica dell’anomalia per correggere errori di calcolo o rimodulare le componenti economiche dell’offerta, purché:

  • l’importo complessivo dell’offerta economica rimanga invariato;
  • non venga alterata la sostanza dell’offerta originariamente presentata;
  • l’offerta continui a essere attendibile e sostenibile per l’esecuzione del contratto.

In altre parole, è ammesso compensare o redistribuire i costi tra diverse voci, ma non è consentito presentare, di fatto, una nuova offerta. Il principio di immodificabilità riguarda l’offerta economica e tecnica nel suo contenuto sostanziale, non le spiegazioni fornite a supporto dell’offerta stessa. Pertanto sono ammesse modifiche alle giustificazioni, mentre non sono ammesse modifiche che alterino l’equilibrio economico o tecnico dell’offerta originaria.

Nel caso concreto, riguardante un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile dell’Università, il costo complessivo della manodopera non risulta essere stato alterato, rimanendo sempre il medesimo. La rimodulazione del monte ore è apparsa coerente con la durata dell’appalto di 360 giorni. Anche dal punto di vista operativo, la composizione delle squadre di lavoro (coordinate dal capocantiere e composte dalle varie figure di operaio) è risultata coerente con l’offerta originaria anche nella nuova relazione giustificativa.

ANAC: Aggiornato il Fascicolo Virtuale Operatore Economico

È disponibile attraverso il FVOE 2.0 la verifica dell’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Autorità da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, ove previsto, con le modalità già indicate nel bando tipo.

È stato altresì messo a disposizione delle Piattaforme di Approvvigionamento digitale certificate di cui all’art. 25 del D.Lgs. 36/2023, l’aggiornamento delle specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità del FVOE al fine di consentire l’esecuzione di dette verifiche attraverso le PAD.

Si ricorda che l’elenco dei documenti resi disponibili attraverso il FVOE è costantemente aggiornato e consultabile nella pagina del servizio:Documenti e informazioni disponibili attraverso il FVOE.

Incompatibile incarico di consigliere di Unione comuni e presidente di Finanziaria regionale

Con la delibera n. 115 del 1° aprile 2026, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito l’incompatibilità tra la carica di presidente di una finanziaria regionale, ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, e quella di componente del consiglio di un’Unione di Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, qualora entrambe insistano sul medesimo territorio regionale.

Il caso, emerso nell’ambito dell’attività di vigilanza istituzionale, riguarda una regione del Centro-Sud Italia e trae origine dalla posizione di un amministratore che, già presidente della società finanziaria regionale con deleghe gestionali dirette, aveva assunto anche la carica di consigliere dell’Unione dei Comuni in qualità di sindaco.

Secondo l’Autorità, tale cumulo integra una violazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 39/2013, norma che disciplina le incompatibilità tra incarichi amministrativi e cariche politiche locali quando sussistono potenziali interferenze tra funzioni e interessi.

L’avvio del procedimento da parte di ANAC ha prodotto effetti immediati: il diretto interessato ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta presso l’Unione dei Comuni, determinando il venir meno della situazione di incompatibilità. L’ente ha successivamente preso atto della rinuncia con propria deliberazione. Nel provvedimento, l’Autorità richiama con chiarezza la ratio della disciplina introdotta dal d.lgs. 39/2013, sottolineando come essa sia finalizzata a preservare l’indipendenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa rispetto a possibili condizionamenti derivanti da interessi politici o gestionali. Viene inoltre ribadita la distinzione tra incompatibilità e inconferibilità: le prime possono emergere anche nel corso del mandato e richiedono una scelta da parte dell’interessato, senza incidere sulla legittimità delle cariche politiche eventualmente ricoperte.

Il caso si inserisce in un filone di attenzione crescente da parte dell’Autorità verso le aree di sovrapposizione tra governance societaria pubblica e rappresentanza politica territoriale, ambito nel quale il rischio di conflitti di interesse resta particolarmente elevato. L’intervento conferma il ruolo di ANAC come presidio attivo non solo sul piano sanzionatorio, ma anche su quello interpretativo e preventivo, a tutela della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, è intervenuto in modo netto su una prassi operativa emersa nell’attività di vigilanza, chiarendo i limiti entro cui deve svolgersi la verifica dei requisiti degli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento.

L’Autorità ha rilevato che alcune stazioni appaltanti avevano esternalizzato, mediante contratto di appalto, l’attività di acquisizione della documentazione comprovante i requisiti generali degli operatori economici, demandandola a soggetti privati. In tali casi, l’operatore incaricato provvedeva a richiedere presso le amministrazioni competenti certificazioni quali casellari giudiziali o documentazione antimafia, per poi trasmetterle alla stazione appaltante ai fini delle successive valutazioni.

Tale modus operandi è stato ritenuto incompatibile con il quadro normativo vigente. In linea con quanto già affermato nella Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, l’ANAC ha ribadito che l’attività di verifica dei requisiti, comprensiva sia della fase di acquisizione documentale sia della successiva valutazione, costituisce una funzione pubblicistica essenziale, strettamente connessa all’esercizio del potere amministrativo nella gestione delle procedure di gara. Proprio per questa sua natura, essa non può essere oggetto di delega o esternalizzazione a favore di operatori economici privati.

Il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 36/2023, che configura la verifica dei requisiti come momento qualificante del procedimento di affidamento, funzionale a garantire la legalità, la trasparenza e l’affidabilità degli operatori economici. In tale prospettiva, la stazione appaltante non può limitarsi a una valutazione finale su documenti acquisiti da terzi, ma deve mantenere il controllo diretto sull’intero segmento procedimentale.

L’Autorità richiama inoltre l’utilizzo del sistema FVOE 2.0, quale strumento ordinario per la verifica dei requisiti, evidenziandone la progressiva integrazione con le banche dati pubbliche. Questo sistema è concepito proprio per assicurare una gestione diretta, tracciabile e sicura delle verifiche da parte delle amministrazioni, rendendo superfluo, e anzi illegittimo, il ricorso a soggetti esterni.

Sotto un ulteriore profilo, la prassi censurata presenta criticità anche in termini di tutela dei dati personali e di certezza dell’azione amministrativa. L’interposizione di un operatore privato nella richiesta di documentazione pubblica può infatti impedire alle amministrazioni certificanti di verificare l’effettiva titolarità della richiesta, oltre a generare opacità rispetto al trattamento dei dati sensibili degli operatori economici e dei soggetti sottoposti a verifica.

Pantouflage, divieto di assunzione del direttore lavori comunale presso ditta vincitrice l’appalto

Sussiste la violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001) nel caso di assunzione da parte di un’impresa stradale dell’ingegnere assistente tecnico presso l’ufficio lavori pubblici di un comune, che ha svolto l’incarico di direttore dei lavori di cui è risultata aggiudicataria la stessa ditta.  E’ quanto ha disposto il Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 1 aprile 2026.

Quanto alle funzioni del direttore lavori e della loro rilevanza nell’ambito dei procedimenti di adozione di atti negoziali ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage, fermo restando quanto già chiarito in precedenti pronunce, l’Autorità ha effettuato un’analisi dettagliata delle attività svolte dall’interessato, dalla quale è emerso che l’ingegnere nell’ambito dell’appalto in esame ha redatto vari documenti, tra cui due perizie di variante che sono state poi approvate con delibere di giunta e determinazioni del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.

Pur non avendo mai preso parte a sedute della giunta che riguardavano l’approvazione di atti nell’ambito dell’appalto e neppure avuto nessun ruolo negli impegni di spesa in quanto approvati dal Responsabile del servizio Lavori pubblici,  non vi è dubbio che, nell’ambito delle sue competenze, il direttore dei lavori abbia la possibilità di adottare atti e/o provvedimenti – o comunque partecipare alla formazione del loro contenuto – che incidono sulla sfera giuridica del contraente privato, modificandola anche unilateralmente.

Regolarità fiscale e appalti pubblici: vademecum ANAC per gli operatori economici

Con Comunicato del Presidente n. 5 dell’11 marzo 2026, l’ANAC fornisce alle Stazioni Appaltanti, alle SOA ed in particolare a tutti gli Operatori economici – sui quali gravano obblighi dichiarativi in occasione della partecipazione a gare di appalto pubblico ovvero in occasione del conseguimento delle attestazioni di qualificazione, indicazioni in relazione alla definitività delle gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ex art. 94, comma 6 e Allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, con la pubblicazione di un Vademecum, realizzato da Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva.

L’obiettivo del Vademecum è fornire un orientamento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva, in modo da consentire all’operatore economico di valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione, nonché supportare l’operatore economico nella corretta compilazione delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alle procedure di gara, favorendo comportamenti consapevoli, trasparenti e conformi al quadro normativo vigente.

Ai fini della verifica rilevano esclusivamente i debiti fiscali affidati dall’Agenzia delle Entrate all’Agente della riscossione, relativi a imposte e tasse, a decorrere dal momento in cui l’Agente della riscossione acquisisce l’esito positivo della notifica della cartella di pagamento o, nel caso di accertamenti esecutivi, dalla data di affidamento del carico dopo la notifica dell’accertamento e il decorso dei termini per il pagamento o l’impugnazione. Sono considerati solo i debiti riconducibili ai codici tributo espressamente individuati e aggiornati nel tempo, restando esclusi interessi, sanzioni e oneri accessori. Non rientrano nell’ambito della verifica i debiti relativi a tributi gestiti da enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate, i carichi perseguiti a titolo provvisorio, quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o sospensione, nonché i debiti regolarmente in rateizzazione o in definizione agevolata, in corso.

 

Impianti sportivi, ANAC: affidamento diretto possibile ma solo a precise condizioni

L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene sul tema della gestione degli impianti sportivi, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021. Con il Comunicato del Presidente n. 4, approvato l’11 marzo 2026, Anac risponde alle numerose richieste pervenute dagli enti locali, delineando i presupposti che consentono il ricorso all’affidamento diretto a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

La norma consente a tali soggetti di presentare agli enti locali proposte progettuali per la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento di impianti sportivi, corredate da un piano di fattibilità economico-finanziaria. Qualora l’amministrazione riconosca l’interesse pubblico dell’intervento, può procedere all’affidamento diretto della gestione dell’impianto, a titolo gratuito, per una durata proporzionata al valore dell’investimento e comunque non inferiore a cinque anni.

Nel chiarire l’ambito applicativo della disposizione, l’Autorità sottolinea che il ricorso a questa modalità rappresenta una deroga ai principi dell’evidenza pubblica e, proprio per questo, può essere giustificato solo in presenza di condizioni ben definite. In particolare, l’affidamento diretto è ammesso esclusivamente quando la proposta provenga da un’associazione o società sportiva senza fini di lucro, riguardi un impianto che necessita effettivamente di interventi di riqualificazione e sia finalizzata a promuovere l’aggregazione sociale e l’inclusione, soprattutto giovanile. Ulteriore presupposto è che all’ente sia pervenuta una sola proposta e che il valore dell’affidamento sia inferiore alla soglia comunitaria prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Anac evidenzia inoltre che, trattandosi di una deroga, l’ente locale è tenuto a motivare in modo puntuale la scelta dell’affidamento diretto, dando conto della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge. L’affidamento, pur avvenendo senza gara, rientra comunque nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e deve pertanto essere gestito attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Un ulteriore chiarimento riguarda il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti. L’Autorità precisa che tale requisito è necessario solo nei casi in cui l’affidamento comporti lo svolgimento di una procedura comparativa strutturata. Nei casi, come quello disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, in cui il legislatore consente espressamente l’affidamento diretto, anche per importi rilevanti, la qualificazione non è richiesta. Questo principio, sottolinea Anac, ha portata generale e si estende anche alle concessioni quando non sia prevista una procedura selettiva.

Anac: Trasparenza e merito negli affidamenti diretti

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, in occasione della Giornata della Libera Professione promossa da Inarcassa e Fondazione Inarcassa, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ha sottolineato come le sinergie tra pubblica amministrazione e professionisti possano funzionare efficacemente solo se fondate su equilibrio e trasparenza. Ha evidenziato che gli affidamenti diretti di importo contenuto finiscono troppo spesso per favorire non chi investe nella qualità e nella crescita professionale, ma chi gode di maggiore prossimità ai centri decisionali, ribadendo la necessità di garantire una trasparenza sostanziale e di introdurre meccanismi che incentivino concretamente il merito.

Busìa ha quindi richiamato l’attenzione su due istituti del Codice dei contratti pubblici, l’Accordo Quadro e l’Appalto Integrato, sottolineando come entrambi richiedano una gestione più attenta. L’Accordo Quadro, ha spiegato, non nasce per la progettazione, ambito in cui ogni intervento presenta caratteristiche uniche, ed è stato introdotto come strumento emergenziale; proprio per questo è fondamentale evitare che il ricorso all’emergenza diventi prassi ordinaria. Nella pratica, ha osservato, si riscontra frequentemente l’affidamento di contratti quadro a operatori di grandi dimensioni che non dispongono delle capacità necessarie per svolgere direttamente tutte le prestazioni, con conseguente ricorso a subappalti spesso poco trasparenti e penalizzanti per i professionisti.

Per quanto riguarda l’Appalto Integrato, il Presidente ha evidenziato come i dati dimostrino l’assenza di reali risparmi in termini di tempi e costi. Ha inoltre messo in guardia dal rischio che, quando progettazione ed esecuzione sono concentrate nello stesso soggetto, il progetto finisca per rispondere più agli interessi dell’esecutore che a quelli dell’amministrazione. Pur riconoscendo che in alcune circostanze tale strumento possa trovare giustificazione, ha ribadito che la prassi ordinaria dovrebbe prevedere, in primo luogo, la definizione di un progetto completo in tutte le sue componenti e, successivamente, l’affidamento della realizzazione a un soggetto distinto.

Infine, Busìa ha richiamato l’attenzione sul contesto europeo, evidenziando come il confronto sulle nuove direttive in materia di contratti pubblici sia già avviato e richieda il coinvolgimento di tutti gli attori interessati. In tale sede si definiranno non solo le modalità di semplificazione delle procedure, ma anche il futuro modello europeo dei rapporti commerciali con il resto del mondo. L’obiettivo, ha concluso, deve essere una semplificazione che non riduca la trasparenza, bensì la rafforzi attraverso gli strumenti digitali, anche mediante il contributo alla costruzione di una banca dati europea dei contratti pubblici in collaborazione con la rete delle autorità europee.

Anac: Corretta identificazione del contratto negli atti di gara

Con il Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026, il Consiglio di ANAC ha fornito alle stazioni appaltanti indicazioni operative puntuali a fronte delle numerose segnalazioni pervenute e delle richieste di chiarimento in merito alla corretta individuazione del contratto collettivo da indicare nella documentazione di gara.

L’Autorità ha precisato che, tra i contratti collettivi strettamente correlati alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, la scelta deve ricadere sui contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine, le stazioni appaltanti sono chiamate a:

  • individuare i CCNL assunti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come riferimento per la predisposizione delle tabelle ministeriali di determinazione del costo medio del lavoro;
  • qualora l’appalto riguardi un settore privo di specifiche tabelle ministeriali, richiedere al medesimo Ministero di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative applicabile alle prestazioni oggetto di affidamento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici impone espressamente che, sin dagli atti di gara e nella decisione di contrarre, venga indicato il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto o della concessione. In particolare, l’articolo 11, comma 1, stabilisce – quale regola generale – l’obbligo di applicare un CCNL che presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sia vigente nel settore e nell’ambito territoriale in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali;
  • sia stato sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • presenti una stretta connessione con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione, anche se svolta in via prevalente dall’operatore economico.

L’obbligo di indicazione del CCNL non opera, di norma, nei casi in cui tale previsione risulti inconferente rispetto alla natura del contratto, come nelle forniture senza posa in opera o nei servizi aventi carattere esclusivamente intellettuale.

I criteri sopra richiamati trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche per l’individuazione dei contratti collettivi riferiti a prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie rispetto a quella principale, qualora tali attività – ove riconducibili alla medesima categoria omogenea – assumano un’incidenza pari o superiore al 30 per cento dell’importo complessivo.

Il Codice delinea inoltre il percorso metodologico che le stazioni appaltanti devono seguire per verificare la stretta correlazione tra ambito di applicazione del CCNL e prestazioni oggetto dell’affidamento. In particolare:

  • occorre preliminarmente individuare il contratto collettivo maggiormente coerente con l’oggetto dell’appalto e con le attività che l’operatore economico sarà chiamato a svolgere, anche in via prevalente;
  • successivamente, è necessario definire l’ambito applicativo del CCNL in relazione ai sottosettori nei quali risultano classificati i contratti collettivi nazionali depositati presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito dal CNEL.

Immobile a privato in cambio di opere pubbliche solo se il valore è adeguato

Un ente locale non può trasferire a un operatore privato la proprietà di un immobile di valore superiore rispetto ai costi delle opere pubbliche che quest’ultimo si impegna a realizzare nell’ambito di un partenariato pubblico-privato. È questo il principio ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere in funzione consultiva n. 57, approvato il 3 febbraio 2026 in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Comune.

La disciplina vigente consente che i bandi di gara prevedano, quale forma di corrispettivo totale o parziale per la realizzazione di opere pubbliche, il trasferimento all’operatore economico della proprietà di beni immobili appartenenti all’ente concedente. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a una condizione essenziale: il valore di mercato degli immobili ceduti deve essere commisurato ai costi sostenuti dal privato per l’esecuzione delle opere, senza poterli superare. Secondo la disciplina di cui all’art. 202 del codice dei contratti, risulta quindi esclusa la cessione di beni pubblici che, pur non più destinati a finalità di interesse generale, presentino un valore eccedente rispetto all’impegno economico assunto dall’aggiudicatario per la realizzazione dei lavori.

Nel caso sottoposto all’Autorità, il Comune prospettava la cessione di un terreno a un soggetto privato, a fronte dell’impegno di quest’ultimo a realizzare interventi di miglioramento del lungomare cittadino, ulteriori opere compensative e il riconoscimento all’amministrazione di una quota degli utili derivanti dalla futura vendita delle unità residenziali costruite sull’area ceduta, secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario. L’operazione, tuttavia, presenta due profili di criticità: squilibrio di valore (il bene pubblico oggetto di trasferimento risulterebbe di valore superiore rispetto alle opere pubbliche che il privato si obbliga a realizzare); trasferimento del rischio sulla parte pubblica (il recupero dell’eventuale eccedenza di valore sarebbe legato alla vendita degli immobili residenziali realizzati dal privato, circostanza incerta che finirebbe per gravare sostanzialmente sull’amministrazione).