Contributi alle campagne elettorali: ANAC chiarisce gli obblighi di pubblicazione e tutela i dati dei donatori

I contributi ricevuti dai titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale per sostenere la propria campagna elettorale sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione deve tuttavia essere effettuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, distinguendo tra contributi erogati da persone fisiche e contributi provenienti da persone giuridiche o altri enti.

Con la delibera n. 295 del 21 luglio 2026, l’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito indicazioni generali alle amministrazioni sulle modalità di pubblicazione dei contributi ricevuti per la propaganda elettorale. L’intervento trae origine da una richiesta di parere formulata da un Consiglio regionale in relazione ai finanziamenti ricevuti da alcuni consiglieri regionali eletti.

Prima dell’approvazione definitiva della delibera, ANAC ha sottoposto la questione al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di individuare una soluzione capace di contemperare le esigenze di trasparenza dell’attività politica con la tutela della riservatezza dei soggetti finanziatori. Il Garante ha espresso parere favorevole il 3 luglio 2026, con provvedimento n. 477, sottolineando la particolare delicatezza delle informazioni dalle quali può essere desunto l’orientamento politico di una persona fisica. Il parere del Garante qualifica infatti tali informazioni come categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013, che impone alle amministrazioni di pubblicare le dichiarazioni previste dall’articolo 2 della legge n. 441 del 1982 riguardanti i titolari di incarichi politici. Tra queste rientrano le dichiarazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

La disciplina deve essere coordinata con l’articolo 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981. Per i contributi di importo superiore a 3.000 euro nell’anno è prevista la presentazione di una dichiarazione congiunta sottoscritta dal soggetto che eroga il finanziamento e da quello che lo riceve oppure, nei casi consentiti, dell’autocertificazione resa dal candidato. Secondo le indicazioni di ANAC, quando il contributo è erogato da una persona fisica, la dichiarazione deve essere pubblicata indicando l’importo ricevuto, ma oscurando il nominativo del donatore e sostituendolo con la dicitura «persona fisica». La stessa cautela deve essere adottata per le imprese individuali quando le informazioni pubblicate consentano di identificare direttamente o indirettamente il titolare.

La soluzione risponde ai principi di necessità e minimizzazione sanciti dall’articolo 5 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. La pubblicazione indiscriminata del nominativo renderebbe infatti immediatamente accessibile sul web un dato potenzialmente idoneo a rivelare le opinioni politiche del finanziatore, esponendolo anche all’indicizzazione attraverso i motori di ricerca e a forme di riutilizzo non compatibili con la finalità originaria della trasparenza.

Una disciplina diversa si applica ai contributi provenienti da società, associazioni, fondazioni, comitati e persone giuridiche in genere. Le informazioni riguardanti tali soggetti non costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. La dichiarazione deve quindi essere pubblicata riportando sia l’importo del contributo sia la denominazione del soggetto finanziatore. L’oscuramento del nominativo della persona fisica nella pubblicazione online non determina, però, un’assoluta segretezza dell’informazione. ANAC chiarisce che i dati oscurati possono essere richiesti attraverso l’accesso civico generalizzato previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’amministrazione dovrà dare espressamente evidenza di questa possibilità nella medesima sezione del sito in cui sono pubblicate le dichiarazioni.

L’accesso ai nominativi dovrà comunque essere trattato secondo le regole proprie dell’accesso civico generalizzato e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La conoscibilità su richiesta non equivale quindi a una diffusione indiscriminata. Dovranno essere esclusi i dati eccedenti e non necessari rispetto all’interesse pubblico perseguito, come la data di nascita, la residenza, i recapiti telefonici o di posta elettronica, il codice fiscale, la partita IVA e le coordinate bancarie. Restano inoltre applicabili i limiti agli ulteriori trattamenti e al riutilizzo delle categorie particolari di dati stabiliti dall’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Le dichiarazioni devono essere pubblicate entro tre mesi dall’elezione nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Organizzazione», insieme alla dichiarazione reddituale e patrimoniale e a quella relativa alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Nella stessa sottosezione l’amministrazione deve informare gli interessati che i dati oscurati possono essere visionati presentando una richiesta di accesso civico generalizzato. In questo modo la pubblicazione online viene limitata alle informazioni indispensabili, mentre la conoscibilità dei nominativi rimane assicurata attraverso uno strumento che consente una valutazione puntuale dell’istanza.

ANAC precisa infine che l’obbligo non si applica ai componenti degli organi di indirizzo politico eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Per tali soggetti non trovano applicazione gli obblighi previsti dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’esclusione continua a operare anche quando il titolare di una carica politica in un comune con meno di 15.000 abitanti assume un incarico presso un organo politico di secondo livello, come una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, un’Unione di comuni, un consorzio di enti locali o un’altra forma associativa.

Il Garante Privacy sanziona un Comune per pubblicazione illecita di dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 12.000 euro a un Comune per la pubblicazione illecita, sul sito istituzionale, dei dati personali di centinaia di cittadini.

Le informazioni erano contenute nei registri delle richieste di accesso civico e documentale, caricati nella sezione Amministrazione trasparente e rimasti consultabili almeno fino ad aprile 2024. Nei documenti erano riportati dettagli riferiti a 1.455 istanze presentate tra il 2017 e settembre 2023: nomi e cognomi dei richiedenti e dei destinatari, numeri di protocollo, oggetto e descrizione delle istanze. In alcuni casi, inoltre, erano presenti dati ulteriormente delicati, come i nominativi di proprietari di immobili, intestatari di pratiche edilizie e persino informazioni riconducibili allo stato di salute di un cittadino

Il Comune, nel corso del procedimento, ha tentato di giustificare la scelta richiamando un’“interpretazione ampia del principio di trasparenza”. Una tesi non accolta dal Garante, che ha ribadito come la corretta applicazione della normativa richieda la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e l’oscuramento dei dati personali prima della pubblicazione.

L’Autorità ha inoltre ricordato che la diffusione di tali informazioni risulta in contrasto con le Linee guida dell’ANAC e con la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che prevedono in maniera esplicita l’oscuramento dei dati personali nei registri degli accessi resi pubblici online, compresi i nominativi dei richiedenti e delle persone fisiche citate nei documenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

PA e obblighi di trasparenza online, il Garante privacy chiede maggiori tutele

Il Garante privacy ha dato parere favorevole ad Anac su altri 6 schemi standard di pubblicazione che le Pubbliche amministrazioni devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online. Gli schemi, previsti dal decreto trasparenza (d. lgs. n. 33/2013), tengono conto delle diverse osservazioni formulate dall’Ufficio, affinché la diffusione delle informazioni avvenga nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

In conformità con la disciplina europea e nazionale in materia, ed evitando così possibili conseguenze sanzionatorie, le Pa dovranno limitarsi a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati previsti dalla normativa vigente nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Ad esempio, non potrà essere indicato il grado di parentela dei familiari dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, che non abbiano prestato consenso alla pubblicazione dei propri dati reddituali e patrimoniali.

Il Garante ha inoltre chiarito come in relazione alle procedure di conferimento degli incarichi riguardanti la dirigenza sanitaria si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per i concorsi pubblici (art. 19 del d. lgs. n. 33/2013) in cui non è prevista la pubblicità di curricula e nominativi di candidati non vincitori.

Nel parere, il Garante privacy ha suggerito di richiamare nello schema di pubblicazione dei dati personali riferiti a “titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, la possibilità di consultare le proprie Linee sul trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (doc. web n. 3134436 e successivi aggiornamenti) che contengono ulteriori indicazioni sulle cautele da adottare.

Il Garante ha infine invitato l’Autorità anticorruzione a valutare l’opportunità di un periodo transitorio che consenta alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attestazioni Oiv in materia di trasparenza, dal 3 giugno compilazione delle rilevazioni

A partire dal prossimo 3 giugno 2025 sarà possibile per gli Oiv (Organismi indipendenti di valutazione) o gli altri organismi con funzioni analoghe – di tutti gli enti, pubblici e privati, tenuti all’attestazione sull’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza – documentare, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sulle pubblicazioni di dati, documenti e informazioni di pertinenza del 2024 nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dei siti web istituzionali. L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione al 31 maggio 2025, termine individuato tenendo in considerazione le diverse tempistiche, eterogenee rispetto all’oggetto di pubblicazione. La compilazione delle schede va effettuata esclusivamente tramite l’apposito applicativo web fornito da Anac, che permette, per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, di evidenziare diversi indicatori di qualità: “pubblicazione” (che permette di dare conto anche dei casi di mancata pubblicazione o dei casi in cui la pubblicazione sia invece avvenuta ma non in “Amministrazione trasparente”) e, con diversi punteggi, “completezza di contenuto”, “completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti”, “aggiornamento” e “formato”.

Queste prime indicazioni operative sono individuate dalla nuova delibera annuale dell’Anac (n. 192 del 7 maggio 2025) sulle attività di attestazione, e relative modalità di acquisizione dei dati da parte dell’Autorità, in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini di trasparenza, riferiti in questo caso al 2024, a cui sono tenuti ad adempiere: le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate, gli enti privati di cui all’art. 2-bis, c. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013.

Con la delibera, il Consiglio dell’Autorità ha individuato le categorie di dati, oggetto di obbligo di pubblicazione e ritenute particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche e del perseguimento delle funzioni istituzionali, per le quali si prevede l’attestazione, entro specifiche scadenze. Tra le varie pubblicazioni che devono essere oggetto di attestazione, distinte a seconda della tipologia di ente, l’indicazione di quelle relative a “Bandi di gara e contratti” è legata in particolare all’opportunità di verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione nel primo anno di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, laddove sono state rilevate criticità nella mancata o incompleta digitalizzazione delle procedure di gara e relativa trasmissione dei dati alla Bdncp (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). Quelle su “Consulenti e collaboratori” appaiono particolarmente rilevanti per la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Quelle sul  “Personale” di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici economici, di società e enti di diritto privato in controllo pubblico hanno un peso in particolare per il controllo sulle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità per i titolari di incarichi dirigenziali. Attenzione è data anche alle “Informazioni ambientali”, alla luce del fatto che gli obblighi di trasparenza in questo ambito risultano spesso non correttamente o compiutamente adempiuti.

Il documento di attestazione, oltre alla correttezza secondo norme primarie e atti dell’ente, dovrà verificare anche l’assenza di filtri o altre soluzioni tecniche che possano impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dei siti istituzionali, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

Le fasi successive alla prima compilazione prevedono la pubblicazione entro il 15 luglio, da parte dei Responsabili anticorruzione degli enti (Rpct), dell’attestazione degli Oiv, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio, e l’eventuale monitoraggio nei casi di carenze evidenziate nella scheda di rilevazione (compilata tramite l’apposito applicativo a partire dal 3 giugno). Dal 16 luglio vanno quindi eventualmente monitorate le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dagli enti, verificando entro il 30 novembre il permanere o meno delle criticità. In caso di superamento pieno delle carenze, vanno compilate e pubblicate la relativa scheda di monitoraggio e l’attestazione. Nei casi di inadempienze non risolte al 30 novembre, è possibile dal 1° dicembre, sempre tramite l’applicativo web, concludere la fase di monitoraggio indicando il dettaglio, per ogni singola sezione, delle inadempienze. L’attestazione, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze, va pubblicata a cura del Rpct entro il 15 gennaio 2026 (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Piattaforma Unica della Trasparenza per gli enti locali

Con comunicato del 3 dicembre 2024, Anac ricorda l’importanza della Piattaforma Unica della Trasparenza, all’interno della quale si posiziona il servizio dedicato alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che consente agli Enti locali e agli Enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, dati e documenti richiesti dalla normativa del 2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201).
Gli enti locali, nel caso in cui debbano procedere all’affidamento di un servizio pubblico locale, pubblicano senza perdita di tempo una serie di atti sul proprio sito istituzionale e li trasmettano contestualmente all’Anac affinché li renda disponibili in una specifica sezione del proprio portale ed accessibili attraverso la struttura iniziale della Piattaforma Unica della Trasparenza.

Al fine di supportare gli Enti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti e indirizzare correttamente le valutazioni che gli stessi Enti sono chiamati ad effettuare nell’affidamento dei servizi pubblici locali, è stata avviata una proficua interlocuzione tra l’Anac la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nell’ambito di tale attività sono stati elaborati degli specifici schemi tipo per i seguenti documenti: relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall’art. 14, comma 3; motivazione qualificata richiesta dall’art. 17, comma 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Ad oggi il servizio è stato utilizzato da 736 Enti per la pubblicazione di 1.627 affidamenti attualmente presenti nella banca dati della piattaforma della Trasparenza.

È in corso da parte dell’Autorità l’implementazione di ulteriori funzionalità per consentire agli Enti la pubblicazione in autonomia della relazione annuale contenente la sintesi sull’Ente e sugli affidamenti in corso. Per la compilazione della relazione annuale, è attualmente disponibile, nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del portale istituzionale di Anac, lo schema, oggetto del Quaderno n.46 di Anci, da utilizzare come modello di pubblicazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicazione dati di un consigliere comunale che intende rinunciare all’emolumento connesso alla carica

Con Atto del Presidente del 11 settembre 2024, l’ANAC ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 di un consigliere comunale che intende rinunciare alla percezione di qualsiasi emolumento connesso alla carica.

L’art. 14 del d.lgs. 33/2013 prevede che per i titolari di incarichi politici devono essere pubblicati i seguenti dati:

  • atto di nomina o di proclamazione e la durata del mandato;
  • curriculum vitae del consigliere;
  • compensi connessi alla carica, inclusi viaggi e missioni;
  • altre cariche pubbliche o private ricoperte, con i relativi compensi;
  • dichiarazioni patrimoniali e reddituali del consigliere, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se questi acconsentono.

Con riferimento agli incarichi a titolo gratuito, nella delibera n. 241/2017, l’Autorità ha già chiarito che “non rileva, ai fini dell’attuazione degli obblighi cui i titolari di incarichi politici sono tenuti, che la carica sia attribuita a titolo gratuito […]. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga contemplata nel co. 1-bis dell’art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non può essere estesa anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica”.

Pertanto, il Comune dovrà pubblicare i dati di cui al comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per il consigliere comunale che intende rinunciare alla percezione di qualsiasi emolumento connesso alla carica, non essendo prevista alcuna deroga in tal caso.

Infine, l’Autorità ricorda che l’unica eccezione all’obbligo di pubblicazione dei dati riguarda i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di cui al comma 1-bis esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale. Pertanto, non rileva neppure in quel caso un’eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve tale incarico o carica.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

ANAC, Contratti a titolo gratuito: si devono applicare i principi generali di legalità, trasparenza e concorrenza

L’esclusione dal Codice non è incondizionata, si devono applicare i principi generali anche di matrice europea di legalità, trasparenza, e concorrenza. L’esclusione dei contratti a titolo gratuito dalla disciplina del Codice dei contratti riconosce senza dubbio la centralità della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti ad agire anche in autonomia negoziale e l’importanza della razionalizzazione delle procedure di gara. Deve restare comunque alta la soglia di attenzione circa i requisiti che deve possedere l’operatore economico che si trova a contrarre, seppure senza oneri per la stazioni appaltante, con la pubblica amministrazione e che dovranno essere dalla stessa debitamente verificati.

È quanto evidenziato da ANAC nel Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, affermando che che la previsione di esclusione dall’ambito di applicazione codicistico degli affidamenti dei contratti a titolo gratuito non può dirsi incondizionata, dovendo trovare, comunque, applicazione i principi generali, anche di matrice europea, che regolano l’operato delle stazioni appaltanti nel settore dell’evidenza pubblica e dell’utilizzo di risorse pubbliche.

La stazione appaltante è, pertanto, tenuta a esplicitare le ragioni dell’affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto.

La non assoggettabilità al Codice dei contratti gratuiti comporta l’impossibilità di applicare direttamente le regole della trasparenza. Al fine di garantirla, comunque, la stazione appaltante è chiamata alla pubblicazione in ‘Amministrazione trasparente’ sottosezione ‘Bandi di gara e contratti’ delle informazioni minime sull’affidamento in merito alla struttura proponente, all’oggetto dell’accordo/affidamento, all’ indicazione dell’affidatario/assegnatario e agli estremi della decisione di dare avvio alla procedura (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Le società private che lavorano col pubblico sono tenute a obblighi di trasparenza e pubblicità

Tra i soggetti menzionati dall’art. 2 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche le società interamente private, con bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. È quanto evidenziato dall’ANAC, con la delibera n. 24 del 17 gennaio 2024, emanando un provvedimento di adeguamento del sito web di una società bresciana che si occupa di servizi di ecologia, pulizia aree lacustri, manutenzione aree verdi e giardini, pulizie condominiali e uffici, affidataria di contratti di appalto da parte della amministrazione del territorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Azienda speciale delle farmacie inadempiente in fatto di trasparenza

Anac ha richiamato l’Azienda speciale delle Farmacie di un Comune capoluogo del Centro Italia, per inadempienza degli obblighi di legge in fatto di Amministrazione trasparente.

Sul sito web dell’Azienda comunale non risultano pubblicati dati, documenti e informazioni obbligatorie. In particolare, manca qualsiasi forma di trasparenza pubblica sui titolari di incarichi politici, di direzione, di amministrazione e di governo cessati, sui consulenti e i collaboratori, sul direttore generale e sulla dotazione organica pubblicazione.

E’ quanto ha rilevato l’Autorità Nazionale Anticorruzione che, con delibera n. 359 del 20 luglio 2023, ha adottato nei confronti dell’Azienda speciale delle farmacie, un provvedimento d’ordine che richiede l’adeguamento agli obblighi di legge entro trenta giorni.

Anac aveva già avvertito l’Azienda speciale delle Farmacie delle irregolarità riscontrate, chiedendo di risolvere le criticità evidenziate. Da controlli successivi è emerso, invece, che l’Azienda non aveva dato corso a tutte le richieste omettendo dati rilevanti come il contratto del direttore generale, i compensi successivi al 2018, gli importi di viaggi e missioni. Sono omessi inoltre gli incarichi affidati nel 2020, e pure l’indicazione dell’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. Assenti anche i dati sulla dotazione organica antecedente al 2023. Mancanti sono pure le dichiarazioni di variazione patrimoniale del presidente e vice-presidente del CdA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piattaforma unica trasparenza, sul sito Anac l’applicazione web per i servizi pubblici locali

E’ in funzione dal 18 luglio, come stabilito dal Comunicato del Presidente del 27 giugno 2023, il primo nucleo della Piattaforma unica della Trasparenza, gestita da Anac. Si tratta di un passaggio di semplificazione essenziale per le Pubbliche amministrazioni e per il mercato dei servizi e dei contratti pubblici. Consente di attuare in maniera semplificata gli obblighi di trasparenza dei Servizi pubblici locali, sostituendo l’invio attraverso Pec con accesso diretto tramite un’applicazione informatica.

I Responsabili unici del procedimento (Rup), in maniera guidata, potranno inviare ad Anac la documentazione assolvendo l’obbligo di pubblicazione e di trasparenza. L’applicazione è disponibile all’interno della sezione dedicata alla Trasparenza e offre un accesso riservato per la trasmissione dei dati e degli atti previsti dal d. lgs. 201/2022, nonché la possibilità di ricercare e visualizzare liberamente i documenti sui servizi pubblici locali pubblicati dall’Anac nel rispetto della normativa.

Sempre nella sezione dedicata, per supportare gli enti nella redazione degli atti previsti, vengono fornite indicazioni e suggerimenti utili a snellirne l’operato, attraverso uno schema di provvedimento per predisporre la relazione sulla modalità di gestione del servizio e motivare l’affidamento a società in house.

Il servizio Trasparenza SPL ha lo scopo, quindi, di raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione e la comparazione e rafforzarne la trasparenza.

 

La redazione PERK SOLUTION