Il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione di un’azienda speciale non può essere rideterminato in aumento durante lo svolgimento dell’incarico mediante l’applicazione analogica delle disposizioni previste per i revisori degli enti locali. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 138/2026, rispondendo ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di adeguare, durante il rapporto, il compenso dei revisori di un’azienda speciale applicando i criteri e i limiti stabiliti per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.
La Sezione ricorda che, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 14/2019, gli enti locali hanno potuto riesaminare l’adeguatezza dei compensi determinati prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. L’eventuale rideterminazione deve comunque rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa, essere preceduta dalla verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei maggiori oneri e decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare, senza effetti retroattivi. Si tratta, tuttavia, di una possibilità strettamente collegata alla disciplina contenuta negli articoli 234 e 241 del TUEL e alla particolare evoluzione delle funzioni attribuite ai revisori degli enti locali. Tale disciplina non può essere automaticamente estesa a organi di controllo sottoposti a un diverso quadro normativo.
Per i revisori delle aziende speciali continua a trovare applicazione l’articolo 52 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. La disposizione attribuisce al Consiglio comunale il potere di nominare l’organo di revisione e di determinare un’adeguata indennità in favore del presidente e degli altri componenti del collegio, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe professionali vigenti.
I parametri di riferimento sono, quindi, differenti. Il compenso dei revisori dell’ente locale è collegato principalmente alla classe demografica del Comune e alle funzioni esercitate, mentre quello dei revisori dell’azienda speciale deve essere determinato considerando le dimensioni e le caratteristiche dell’organismo controllato. a Corte sottolinea inoltre che la nomina e la determinazione del compenso costituiscono elementi di un atto unitario. L’ammontare dell’indennità deve pertanto essere stabilito contestualmente al conferimento dell’incarico. Questo principio, richiamato anche dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 24084 del 26 settembre 2019, risponde all’esigenza di garantire l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo di revisione.
Secondo la Sezione, manca una disposizione specifica che consenta di rideterminare in aumento, durante il rapporto, il compenso dei revisori delle aziende speciali. Al contrario, una disciplina di adeguamento è espressamente prevista per i revisori degli enti locali, in presenza delle condizioni individuate dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile.





