ANAC: Azienda speciale delle farmacie inadempiente in fatto di trasparenza

Anac ha richiamato l’Azienda speciale delle Farmacie di un Comune capoluogo del Centro Italia, per inadempienza degli obblighi di legge in fatto di Amministrazione trasparente.

Sul sito web dell’Azienda comunale non risultano pubblicati dati, documenti e informazioni obbligatorie. In particolare, manca qualsiasi forma di trasparenza pubblica sui titolari di incarichi politici, di direzione, di amministrazione e di governo cessati, sui consulenti e i collaboratori, sul direttore generale e sulla dotazione organica pubblicazione.

E’ quanto ha rilevato l’Autorità Nazionale Anticorruzione che, con delibera n. 359 del 20 luglio 2023, ha adottato nei confronti dell’Azienda speciale delle farmacie, un provvedimento d’ordine che richiede l’adeguamento agli obblighi di legge entro trenta giorni.

Anac aveva già avvertito l’Azienda speciale delle Farmacie delle irregolarità riscontrate, chiedendo di risolvere le criticità evidenziate. Da controlli successivi è emerso, invece, che l’Azienda non aveva dato corso a tutte le richieste omettendo dati rilevanti come il contratto del direttore generale, i compensi successivi al 2018, gli importi di viaggi e missioni. Sono omessi inoltre gli incarichi affidati nel 2020, e pure l’indicazione dell’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. Assenti anche i dati sulla dotazione organica antecedente al 2023. Mancanti sono pure le dichiarazioni di variazione patrimoniale del presidente e vice-presidente del CdA.

 

La redazione PERK SOLUTION

Affidamento del servizio a un’azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell’in-house

L’Anac, con il parere in funzione consultiva n.27 del 30 maggio 2023, ha chiarito che l’affidamento in gestione da parte dell’ente pubblico farmacie comunali o servizi sociali a un’Azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell’in-house.

Ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 267/2000, ’Azienda speciale è distinta dall’ente locale e dispone di autonomia imprenditoriale, ma riveste un ruolo strumentale per l’Amministrazione pubblica, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale. L’Azienda speciale, pertanto, gode di autonomia imprenditoriale, ma la sua attività è diretta e orientata dall’ente controllante come fosse un in-house.

La giurisprudenza amministrativa riconduce le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali e con le caratteristiche sopra delineate, nel novero degli enti pubblici economici (ex multis Cons. Stato n. 641/2014, sulla base di precedenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01), ossia degli enti (come indicato dalla dottrina) titolari di impresa e che agiscono con gli strumenti di diritto comune. Detti enti, tuttavia, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza «restano nell’alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici» (Corte di Cassazione SS.UU., 2 settembre 2013 n. 20075). Inoltre (…) «sotto il profilo sostanziale (…) le aziende speciali, così come le società in house, come … affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene per i dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall’ente pubblico (…) le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistico.

L’affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica tramite azienda speciale presenta molte similarità con gli affidamenti dell’in-house. Quindi, da parte dell’Azienda speciale va presentata un’offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico da sottoporre al vaglio della Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione, per poter dimostrare la sostenibilità e la convenienza di un eventuale affidamento alla propria azienda speciale, l’ente deve tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

«Degli esiti della valutazione si dovrà dare conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ripiano disavanzo azienda speciale per perdite registrate in esercizi precedenti

La Corte dei conti, Sez, Campania, con deliberazione n. 25/2021, fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità per l’ente locale di ripianare il disavanzo di un’Azienda speciale, emerso in un esercizio finanziario per effetto di perdite occulte nei precedenti esercizi, che hanno dissimulato il mancato rispetto del pareggio di bilancio effettivo. I giudici ricordano che l’art. 194, lett. b) TUEL, in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio, non è una norma che disciplina l’accollo di un debito dell’azienda speciale verso singoli o più creditori dell’azienda, ma una regola per il rifinanziamento del disavanzo. La norma stabilisce quindi i presupposti per un finanziamento straordinario nei confronti dell’ente strumentale: i) il rispetto dei limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, ii) che il disavanzo derivi da fatti di gestione iii) che sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 TUEL.
Il concetto del pareggio previsto dalla norma riguarda la contabile coincidenza tra risorse e costi attesi o a consuntivo (equilibrio economico tra costi e ricavi in fase di programmazione, attraverso il budget ed i suoi aggiustamenti), mentre l’equilibrio attiene alla verifica costante, a preventivo ed anche in corso di gestione, dell’effettività di tale condizione con l’obbligo di provvedere al ripristino del disallineamento con adeguate misure correttive. Il concetto di pareggio, del resto, non può declinarsi in termini di equilibrio una volta che questo venga messo a contatto con il concetto di “disavanzo”: il fatto stesso che la legge contempli l’ipotesi di un disavanzo ripianabile in costanza di rispetto del “pareggio” è evidenza che il pareggio contabile può mancare eppure sussiste la condizione di osservanza della norma. Di conseguenza, in ragione del precetto del pareggio/equilibrio, l’ente locale è tenuto ad imporre la copertura in sede programmatica (su piano-programma e budget,) – e dinamicamente, a rilevare scostamenti in corso di gestione, anche in sede consuntiva (bilancio di esercizio e piano degli indicatori), con l’obbligo di isolare immediatamente le cause e correggere lo scostamento, attuale e prospettico.
Pertanto, ad avviso della Sezione, è compatibile col principio di “pareggio”, ed è quindi ripianabile, il disavanzo che:
– non può trovare copertura nella ricchezza accumulata e disponibile nel patrimonio netto, capiente ai sensi di quanto stabilito da “statuto, convenzione o atti costitutivi”;
– è sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pareggio a consuntivo;
– dipende da fatti di gestione “nuovi”, che non sono stati oggetto di pregresse misure correttive risultate inefficaci o inadeguate o che comunque è il risultato alla fisiologica imprevedibilità del business, e non ad una grave negligenza manageriale.
È possibile, quindi, procedere al riconoscimento del disavanzo collegato a fatti di gestione risalenti, che hanno ricevuto una riclassificazione rappresentativa, per effetto di fatti o informazioni sopravvenute: la dimensione economica e finanziaria del fatto di gestione e del disavanzo di gestione da questo generato può essere infatti diventata “certa” (contabilmente accertata) solo nell’ultimo esercizio. In quest’ottica, il disavanzo rimane “nuovo” se tanto l’ente dominus che il management (con ciò intendendosi quello che ha rilevato il disavanzo) hanno potuto attivare il loro munus (rispettivamente di vigilanza e di amministrazione attiva) solo con solo con l’ultimo bilancio, in cui i fatti si sono resi palesi, a fonte della impossibilità di rilevarlo precedentemente.

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION

Ripiano disavanzo dell’Azienda Speciale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 88/2020, ha fornito il proprio parere in merito alla possibilità per il comune di procedere al ripiano delle perdite di gestione di un’azienda speciale ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, nel caso in cui tale obbligo non sia rinvenibile nello statuto e nell’atto costitutivo.
Preliminarmente, i giudici hanno evidenziato che la copertura dei disavanzi delle aziende speciali debba avvenire, secondo la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi e ove trattasi di disavanzo che derivi da fatti di gestione. L’art. 194 comma 1, lett. b) TUEL pone un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”, deresponsabilizzando il management rispetto ai danni (o al rischio di danno) arrecato alla integrità/continuità aziendale: infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aeterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché: i) sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114; ii) il disavanzo derivi da fatti di gestione.
Ne consegue che il legislatore non consenta, né preveda un’indiscriminata riconoscibilità dei disavanzi come debiti fuori bilancio, ma ne subordini la possibilità al ricorrere ad una serie tassativa di presupposti. Con riferimento ai disavanzi di “Consorzi di aziende speciali e di istituzioni”, infatti la copertura (al fine di rispettare il pareggio di bilancio) può avvenire “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”. L’ente, quindi, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 194, comma 1, del TUEL, dovrà nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, verificare, preliminarmente, se lo Statuto, convenzioni o atti costitutivi prevedano tale possibilità e se il disavanzo è imputabile a fatti di gestione.
Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art.194, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, ovviamente, non esime gli enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.
Esigenza che trova maggiore rilevanza nella fattispecie in cui, quale il caso di specie (azienda pubblica), deve essere assicurata la tutela di un bene costituzionalmente garantito quale quello della legalità finanziaria e dell’equilibrio di bilancio (artt. 100, 81, 119 e 120 Cost.). Ciò in considerazione, tra altro, del necessario rispetto di regole di carattere generale che si pongono a presidio di garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti (art. 97 cost.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION