Contabilizzazione maggiore spesa per ritardato pagamento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 166/2021, fornisce chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione delle maggiori spese derivanti dalla notifica dell’atto di precetto e dall’eventuale pignoramento esperito dal credito, nell’ipotesi in cu il debito derivante da sentenza non sia riconosciuto entro il termine di 120 giorni (art.14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 30/1997).
La Sezione ha evidenziato, in disparte i profili di responsabilità erariale derivanti dal ritardo e/o omissione dell’ente, che la soluzione di far ricomprendere le maggiori spese tra le somme nell’art. 194, lett. A) del TUEL sconta la non perfetta coincidenza del titolo del debito. Una prima opzione ermeneutica potrebbe spingere per interpretare la dizione sentenze esecutive come comprendente anche le somme successive ed eventuali derivanti da colpevole inerzia dell’ente. Trattasi, però, di una interpretazione forzata di un chiaro dettato legislativo che limiterebbe alle sentenze l’attitudine alla riconoscibilità ex art. 194 TUEL. In realtà, però, seppure le spese successive al mancato riconoscimento non rientrano nella sentenza esecutiva che si sarebbe dovuto riconoscere nei termini (e che colpevolmente non è stata fatta propria dall’ente), i successivi atti che determinano il credito da ritardo traggono origine in provvedimenti esecutivi. A fronte del mancato riconoscimento dell’ente si ha la seguente fattispecie:
– esecuzione presso terzi e soddisfacimento del creditore;
– maturazione di ulteriori oneri (spese esecutive e onorari legali);
– liquidazione del giudice, che costituisce titolo esecutivo;
– riconoscimento di questi (ulteriori) titoli ai sensi della lett. a) dell’art. 194 del TUEL.
Conseguentemente, la Corte ritiene che le maggiori somme sborsate a seguito di pignoramento presso terzi vanno ricomprese nella lett. a) (sentenze esecutive) dell’art. 194 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sono debiti fuori bilancio le maggiori spese non previste in bilancio connesse alla transazione

La sottoscrizione di una transazione che non comporti oneri per il comune non necessita di previo riconoscimento di debiti fuori bilancio. Qualora, invece, vi sia nella transazione una definizione anche di rapporti debitori e creditori tra i soggetti stipulanti potrebbe essere opportuno il previo riconoscimento dei debiti fuori bilancio quando gli stessi non siano presenti nella contabilità dell’ente e sempre se sussiste un’utilità per il comune stesso. È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione. n. 48/2021/PAR, in risposta ad una richiesta di parere di un Ente che chiede di sapere se sia necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio connesso ad una valorizzazione urbanistica concessa in sede transattiva, posto che la stessa non comporta esborso monetario da parte del Comune ma, in futuro, gli introiti di oneri da urbanizzazione. Nel caso di specie, l’accordo transattivo trae origine da una vicenda giudiziaria che non ha interessato il Comune istante, ma coinvolte l’ente medesimo nel cui territorio ricade il bene immobile oggetto della controversia. Ne consegue che in nessun caso l’attività negoziale potrebbe essere riconducibile all’art. 194 lettera a) che è utilizzabile solo nel caso in cui la sentenza veda tra le parti il comune che riconosce il debito. Le sentenze intercorse tra altri soggetti non possono, infatti, costituire titolo per riconoscere un debito fuori bilancio per un comune che a tali sentenze sia rimasto estraneo. Tale assunto è valido anche se la transazione avesse, per le altre parti, causa nella sentenza passata in giudicato. La transazione che l’ente vorrebbe sottoscrivere rappresenta, per quanto risulta dalla richiesta, un contratto attivo per il comune che ne ricaverebbe futuri oneri di urbanizzazione. La stessa, pertanto, potrebbe essere stipulata senza procedere al riconoscimento del debito, poiché non vi è esborso di denaro. Qualora vi fossero, invece, oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell’ente, e fosse perciò necessario procedere ad un riconoscimento di debito, la Sezione ritiene applicabile l’art. 194, lettera e). La procedura è utilizzabile in presenza di debiti non già esistenti nel bilancio comunale, con conseguente obbligo di preliminare riconoscimento (SSRR in spec. comp. 37/2020) e valutando l’utilità che deriverebbero all’ente stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripiano disavanzo azienda speciale per perdite registrate in esercizi precedenti

La Corte dei conti, Sez, Campania, con deliberazione n. 25/2021, fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità per l’ente locale di ripianare il disavanzo di un’Azienda speciale, emerso in un esercizio finanziario per effetto di perdite occulte nei precedenti esercizi, che hanno dissimulato il mancato rispetto del pareggio di bilancio effettivo. I giudici ricordano che l’art. 194, lett. b) TUEL, in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio, non è una norma che disciplina l’accollo di un debito dell’azienda speciale verso singoli o più creditori dell’azienda, ma una regola per il rifinanziamento del disavanzo. La norma stabilisce quindi i presupposti per un finanziamento straordinario nei confronti dell’ente strumentale: i) il rispetto dei limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, ii) che il disavanzo derivi da fatti di gestione iii) che sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 TUEL.
Il concetto del pareggio previsto dalla norma riguarda la contabile coincidenza tra risorse e costi attesi o a consuntivo (equilibrio economico tra costi e ricavi in fase di programmazione, attraverso il budget ed i suoi aggiustamenti), mentre l’equilibrio attiene alla verifica costante, a preventivo ed anche in corso di gestione, dell’effettività di tale condizione con l’obbligo di provvedere al ripristino del disallineamento con adeguate misure correttive. Il concetto di pareggio, del resto, non può declinarsi in termini di equilibrio una volta che questo venga messo a contatto con il concetto di “disavanzo”: il fatto stesso che la legge contempli l’ipotesi di un disavanzo ripianabile in costanza di rispetto del “pareggio” è evidenza che il pareggio contabile può mancare eppure sussiste la condizione di osservanza della norma. Di conseguenza, in ragione del precetto del pareggio/equilibrio, l’ente locale è tenuto ad imporre la copertura in sede programmatica (su piano-programma e budget,) – e dinamicamente, a rilevare scostamenti in corso di gestione, anche in sede consuntiva (bilancio di esercizio e piano degli indicatori), con l’obbligo di isolare immediatamente le cause e correggere lo scostamento, attuale e prospettico.
Pertanto, ad avviso della Sezione, è compatibile col principio di “pareggio”, ed è quindi ripianabile, il disavanzo che:
– non può trovare copertura nella ricchezza accumulata e disponibile nel patrimonio netto, capiente ai sensi di quanto stabilito da “statuto, convenzione o atti costitutivi”;
– è sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pareggio a consuntivo;
– dipende da fatti di gestione “nuovi”, che non sono stati oggetto di pregresse misure correttive risultate inefficaci o inadeguate o che comunque è il risultato alla fisiologica imprevedibilità del business, e non ad una grave negligenza manageriale.
È possibile, quindi, procedere al riconoscimento del disavanzo collegato a fatti di gestione risalenti, che hanno ricevuto una riclassificazione rappresentativa, per effetto di fatti o informazioni sopravvenute: la dimensione economica e finanziaria del fatto di gestione e del disavanzo di gestione da questo generato può essere infatti diventata “certa” (contabilmente accertata) solo nell’ultimo esercizio. In quest’ottica, il disavanzo rimane “nuovo” se tanto l’ente dominus che il management (con ciò intendendosi quello che ha rilevato il disavanzo) hanno potuto attivare il loro munus (rispettivamente di vigilanza e di amministrazione attiva) solo con solo con l’ultimo bilancio, in cui i fatti si sono resi palesi, a fonte della impossibilità di rilevarlo precedentemente.

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION