Corte dei conti: Recupero disavanzo entro la durata dalla consiliatura

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 114/2023/PRSP, ha ribadito che il disavanzo di amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 9.2.24 dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio”.

Anche l’art. 188 TUEL deve essere interpretato in senso conforme ai principi contabili, il quale espressamente prescrive che “il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”.

Per la Sezione deve accedersi alla successiva interpretazione autentica effettuata con la modifica apportata nel 2020 al principio contabile della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 punto 9.2.24, ritenendo che, ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione “il vincolo della durata residua della consiliatura prevalga sul limite massimo della programmazione triennale del bilancio di previsione solo se inferiore a quest’ultimo” (Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, del. n. 336/2022/PRSE). Peraltro, la specificazione introdotta da tale novella – creando uno stretto vincolo tra il termine del recupero del disavanzo e la durata della consiliatura in carica al momento della sua emersione – si pone in linea con la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha in più circostanze messo in luce come il rientro da qualsivoglia disavanzo debba avvenire nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, di responsabilità di mandato e di equità intergenerazionale (cfr., ex multis, C. cost. nn. 107/2016, 6/2017, 18/2019, 115/2020 e 235/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributo tra le province e le città metropolitane in procedura di riequilibrio o in dissesto finanziario

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 12 agosto 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Ripartizione del fondo, di 30 milioni di euro per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro per l’anno 2023, tra le province e le città metropolitane in procedura di riequilibrio o in stato di dissesto finanziario in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto definitivamente approvato, in applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91».

Il fondo è ripartito in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto definitivamente approvato, inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’ articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente deve essere prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Aziende speciali, il ripiano del disavanzo non incide sulle modalità di approvazione del bilancio

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 44/2022, fornisce il proprio parere ad una richiesta del Comune di Roma in merito alla portata applicativa dell’art. 13-bis (rectius 13-quater) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, rispetto al procedimento di approvazione della proposta di bilancio di un’azienda speciale, pervenuto all’ente, ma non ancora approvato dall’organo competente, dal momento che con l’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio del 2020 dell’azienda stessa si configurerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147.
La Sezione ricorda che per l’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella versione originaria, per le aziende speciali, “dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”. L’ultimo periodo del comma 555, come inserito nella conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73, Legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che “Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale”. Successivamente l’art. 13-quater della legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha aggiunto dopo le parole “idoneo piano di risanamento aziendale” l’inciso “che può prevedere, da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’art. 194, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’art. 114, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.
La ricostruzione del quadro normativo porta la Sezione a ritenere che l’innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell’azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo anticipazioni di liquidità, definito il riparto per gli enti in disavanzo

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 luglio 2021, ha esaminato, discusso e sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 660 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
L’art. 52, comma 1 del DL 73/2021, come noto, istituisce un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell’applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del DL n. 162/20219) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020. Gli enti locali potranno partecipare al riparto del fondo solo nel caso in cui il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del FAL è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate. Si ha in proposito riguardo al rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP). Il ripiano del maggior disavanzo da FAL, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, a decorrere dall’esercizio 2021. Inoltre, a seguito dell’utilizzo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo, il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal piano di rientro decennale, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, al fine dell’elaborazione dei documenti contabili da parte degli enti interessati ha anticipato il riparto del fondo di 660 milioni di euro. In totale sono 326 gli enti beneficiari delle risorse, di cui 320 Comuni, 4 Amministrazioni provinciali, una Comunità montana e una Unione di comuni. Più della metà del fondo è attribuito ai Comuni di Napoli e Torino, per complessivi 358.469.315.
Si ricorda che comma 1-ter dell’art. 52 detta disposizioni per la rappresentazione contabile del FAL nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione. Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti:
a) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti);
b) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato;
c) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»;
d) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.
Rispetto alla nuova disciplina di recupero del maggior disavanzo e di contabilizzazione del FAL, si osserva che il Servizio studi del Senato ha formulato delle osservazioni, evidenziando come la previsione di un recupero decennale del disavanzo si ponga in deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo – che prevedono invece un orizzonte temporale annuale ovvero al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale – in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80/2021. Inoltre, andrebbe chiarito se la procedura di contabilizzazione dei rimborsi annuali dell’anticipazione di liquidità prevista al comma 1-ter sia effettivamente in grado di superare l’altra censura mossa dalla Corte, laddove la norma pur consentendo agli enti locali di ridurre annualmente con risorse di parte corrente il fondo anticipazione di liquidità accantonato e di prevedere espressamente il divieto di finanziare le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità mediante l’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità consente poi che la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità sia iscritta in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, costituendo a sua volta una fonte di finanziamento delle spese.

Vedi nota di chiarimento di ANCI-UPI sull’applicazione del fondo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Cancellazione residui attivi e ripiano disavanzo da riaccertamento, le indicazioni della Corte dei conti

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con deliberazione n. 60/2021/PRSE, pronunciandosi nei confronti di un Comune sottolinea, quanto alla gestione dei residui attivi, che sebbene il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente. Quanto al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione evidenzia che, secondo il disposto dell’art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, il controllo del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui va effettuato verificando “se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente”.
In merito al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione evidenzia che, secondo il disposto dell’art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, il controllo del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui va effettuato verificando “se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente”. Pertanto, qualora il risultato di amministrazione al
31 dicembre, dopo tutti gli accantonamenti, i vincoli e le somme destinate, risulti positivo, il maggior disavanzo derivante dal passaggio alla contabilizzazione armonizzata e dai primi accantonamenti obbligatori previsti da tale normativa, fra cui in particolare, il fondo crediti di dubbia esigibilità, deve ritenersi ripianato e, conseguentemente, l’ente non ha più ragione di continuare ad applicare la quota di
ripiano del relativo disavanzo.
Infine, con riferimento alla quantificazione del fondo contenzioso e alle modalità di mappatura del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, la Sezione richiama la  giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 69/2020/PRSE) che ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare allo IAS 37 e all’OIC 31 (prima OIC n. 19).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripiano disavanzo di liquidazione Azienda speciale

Pur non avendo gli enti partecipanti un obbligo di ripiano del disavanzo di liquidazione, va sottolineato che secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso da varie sezioni della Corte, non si può escludere che i comuni, che abbiano costituito un’azienda, possano deliberare, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, il ripiano del debito da liquidazione (Sezione Veneto deliberazione nr. 980 del 28.11.2012; Sezione Emilia Romagna, delibera n. 33/2011/PAR e Sezione Basilicata, delibera n. 28/2011 nonché del. n. 434/2012/PAR Veneto). L’esercizio di tale discrezionalità, deve, tuttavia, essere supportato da un’adeguata e rigorosa motivazione sulle ragioni di utilità e di vantaggio che depongono a favore di tale scelta (Cfr. deliberazione Sezione Basilicata 28/2011 /PAR). È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 96/2020/PAR. I giudici contabili, chiamati ad esprime parere su una serie di quesiti formulati da un Sindaco, ribadiscono alcuni importanti aspetti del complicato rapporto fra ente pubblico e soggetti partecipati.
I giudici hanno evidenziato che la copertura dei disavanzi delle aziende speciali debba avvenire, secondo la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi e ove trattasi di disavanzo che derivi da fatti di gestione. Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art.194, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, ovviamente, non esime gli enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio. Anche nell’ipotesi di disavanzo di liquidazione, fattispecie ben diversa dal disavanzo di gestione, non è escluso che gli Enti possano deliberare, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, il ripiano del debito da liquidazione sulla scorta di una rigorosa motivazione. Per quanto riguarda, invece, l’applicazione della disposizione di cui all’art 1 comma 555 della legge 147/2013 (ai sensi del quale, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le aziende speciali e le istituzioni sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio) la Sezione ritiene che si debba dare rilievo all’effettiva situazione finanziaria, indipendentemente dalle circostanze che abbiano potuto determinare eventuali ritardi nell’accertamento del risultato effettivo di gestione e delle eventuali relative perdite. La mancata rappresentazione contabile del risultato di gestione, le cui perdite siano avvenute negli ultimi quattro esercizi, non può quindi escludere la configurazione della fattispecie prevista dal richiamato art 1 comma 555 della legge 147/2013, indipendentemente dai motivi che abbiano comportato la mancanza stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ripiano disavanzo dell’Azienda Speciale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 88/2020, ha fornito il proprio parere in merito alla possibilità per il comune di procedere al ripiano delle perdite di gestione di un’azienda speciale ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, nel caso in cui tale obbligo non sia rinvenibile nello statuto e nell’atto costitutivo.
Preliminarmente, i giudici hanno evidenziato che la copertura dei disavanzi delle aziende speciali debba avvenire, secondo la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi e ove trattasi di disavanzo che derivi da fatti di gestione. L’art. 194 comma 1, lett. b) TUEL pone un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”, deresponsabilizzando il management rispetto ai danni (o al rischio di danno) arrecato alla integrità/continuità aziendale: infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aeterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché: i) sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114; ii) il disavanzo derivi da fatti di gestione.
Ne consegue che il legislatore non consenta, né preveda un’indiscriminata riconoscibilità dei disavanzi come debiti fuori bilancio, ma ne subordini la possibilità al ricorrere ad una serie tassativa di presupposti. Con riferimento ai disavanzi di “Consorzi di aziende speciali e di istituzioni”, infatti la copertura (al fine di rispettare il pareggio di bilancio) può avvenire “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”. L’ente, quindi, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 194, comma 1, del TUEL, dovrà nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, verificare, preliminarmente, se lo Statuto, convenzioni o atti costitutivi prevedano tale possibilità e se il disavanzo è imputabile a fatti di gestione.
Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art.194, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, ovviamente, non esime gli enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.
Esigenza che trova maggiore rilevanza nella fattispecie in cui, quale il caso di specie (azienda pubblica), deve essere assicurata la tutela di un bene costituzionalmente garantito quale quello della legalità finanziaria e dell’equilibrio di bilancio (artt. 100, 81, 119 e 120 Cost.). Ciò in considerazione, tra altro, del necessario rispetto di regole di carattere generale che si pongono a presidio di garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti (art. 97 cost.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il beneficio derivante dal recupero del maggior disavanzo non si applica al riaccertamento straordinario dei residui

Come noto, il comma 4-bis dell’art. 111 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 (c.d. Cura Italia) interviene sulla procedura di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali; nello specifico la  norma  dispone  che  il  disavanzo  di  amministrazione ripianato  nel  corso  di  un  esercizio  finanziario  per  un  importo  superiore rispetto a  quello  applicato  al  bilancio  può  non  essere  applicato  al  bilancio degli esercizi successivi. Tale evenienza si ha nel caso in cui si determini un anticipo delle attività previste nel piano di rientro diretto ad assorbire detto disavanzo, riguardante maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro. In  altri  termini,  nell’evenienza  in  cui  l’ente  proceda  ad  un  ripiano  del disavanzo superiore rispetto a quello previsto (sulla base del principio delle rate  costanti)  viene  permesso  all’ente  “virtuoso”  di  recuperare  tale  effetto positivo sul piano di rientro già nell’esercizio successivo.
La Commissione Arconet, con la FAQ 40 del 1° luglio 2020, fornisce utili chiarimenti in merito all’applicazione della norma sopra richiamata.
La Commissione precisa che l’articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.
La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l’attuazione del piano di rientro approvato.
L’applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni. Solo l’approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell’effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.
La norma, conclude Arconet, non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sollevata la questione di legittimità costituzionale sul ripiano del disavanzo del FAL

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con ordinanza n.39/2020/PRSP, nel giudizio per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Lecce, con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 7.1.2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, nell’ambito dei controlli sui piani di riequilibrio previsti dal Titolo VIII del TUEL,  in merito all’art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. 30.12.2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8), in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Costituzione, ordinando la sospensione del giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame della questione.
Le disposizioni introdotte dall’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 prevedono meccanismi di ripiano dell’eventuale peggioramento del disavanzo conseguente all’incremento dell’accantonamento al FAL effettuato in sede di rendiconto 2019 (comma 2) e di contabilizzazione del medesimo fondo (comma 3) direttamente incidenti sulla sostenibilità del piano di riequilibrio del Comune. Invero, avendo quest’ultimo fatto applicazione delle disposizioni, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2020, che consentivano l’utilizzo del FAL per il finanziamento del FCDE, il disavanzo oggetto di recupero mediante il piano di riequilibrio subisce un incremento di circa € 30 mln (corrispondente al nuovo accantonamento a titolo di FAL nel risultato di amministrazione 2019) che l’Ente – sulla base delle disposizioni in esame – potrebbe recuperare in un arco temporale corrispondente a quello del piano di restituzione dell’anticipazione ricevuta (fino a 30 anni) mediante un meccanismo di contabilizzazione del FAL svincolato dall’effettiva realizzazione dei residui attivi e che, diversamente dal vigente principio contabile, lo esonera dalla necessità di reperire risorse per assicurare la restituzione della liquidità incassata.
Secondo i giudici contabili, i commi 2 e 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 si pongono in contrasto con i parametri di cui agli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Cost. In particolare, con il comma 2 dell’art. 39-ter, l’eventuale peggioramento del disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, trova un unico indifferenziato sistema di rientro, scisso e indipendente dagli esercizi nei quali si è formato, che viene calibrato sulla restituzione delle rate annuali residue delle anticipazioni di liquidità ricevute negli anni, aventi un orizzonte massimo trentennale. Il disavanzo in ipotesi emergente dall’obbligatorio accantonamento dell’intera anticipazione non rimborsata alla data del 31.12.2019 viene a essere ripianato, annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell’esercizio, con conseguente incremento della capacità di spesa. Si assiste, secondo la Corte, a una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo; e ciò in assenza di circostanze eccezionali, espresse o comunque rinvenibili nell’ordinamento finanziario degli enti locali, che possano giustificare tale divaricazione. La norma in esame, abbandonando la disciplina ordinaria, ne vulnera i principi ispiratori, producendo l’effetto perverso di consentire il trasferimento dell’onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell’anticipazione. In tal modo risultano ingiustificatamente incisi «elementari principi di equità intergenerazionale», comportanti «la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo».  La scelta normativa di consentire un rimborso delle anticipazioni esteso fino a tre decadi appare, dunque, permeata da uno scetticismo di fondo in ordine alle possibilità di realizzazione dei crediti precedenti. La nuova disciplina di cui al comma 3 dell’art. 39-ter – prevedendo l’iscrizione fra le entrate dell’esercizio 2020 di un importo pari al FAL accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e dal 2021 in poi l’applicazione fra le entrate del fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente – sembra tendenzialmente coerente, prescindendo dall’anomalo orizzonte temporale dell’ammortamento, con lo schema dell’anticipazione di cassa, non richiedendo risorse nuove per la restituzione delle rate annuali. Tale coerenza è, tuttavia, compromessa dalla mancata previsione legislativa di un vincolo formale fra la progressiva riduzione del FAL e la connessa riduzione (per effetto della riscossione) dei residui attivi.
Si verificherebbe, dunque, un’operazione artificiosa e deleteria: ogni anno il FAL verrebbe gradualmente a diminuire senza assistere alla corrispondente realizzazione (e quindi riduzione) dei pertinenti residui attivi, con negative ripercussioni, in particolare, sulla divaricazione tra cassa e competenza che, al contrario, l’istituto voleva risolvere. Pertanto, la disposizione in esame è in contrasto con i parametri della sana ed equilibrata gestione finanziaria, comprensivi dell’indicato divieto d’indebitamento, nella parte in cui non prevede che la riduzione annuale del FAL trovi corrispondenza nella realizzazione dei correlati residui attivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION