Corte dei conti: Cancellazione fondo garanzia debiti commerciali

La cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti, maturati nei diversi esercizi è consentita solo nell’esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 13/2024/PRSE). È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 87/2024, nell’ambito dell’esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2018 al 2022 di un Comune.

Relativamente all’accantonamento a titolo di FGDC a rendiconto 2021, l’Ente ha effettuato un accantonamento di euro 39.302,17, a rendiconto 2022 un accantonamento di euro 34.994,42 e a rendiconto 2023 ha previsto un accantonamento di euro 14.578,02.
Tenuto conto che, dalla documentazione esaminata, l’Ente non risulta ancora aver rispettato la normativa sulla tempestività dei pagamenti, gli accantonamenti del 2021 e del 2022 non potevano, ex lege, essere “liberati” e, conseguentemente, non solo l’accantonamento 2022, ma anche l’accantonamento a titolo di FGDC nel rendiconto 2023 devono tenere conto della sommatoria dei precedenti.

La Sezione rileva che il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto debba essere costituito dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Nell’esercizio in cui l’Ente rileverà, in relazione alle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto degli indicatori, l’accantonamento non verrà effettuato nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, potrà essere liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC.

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo quota di avanzo libero prima dell’approvazione della salvaguardia equilibri

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 149/2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare la quota di avanzo libero, nel caso di specie per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187 comma 2) lett. e) del TUEL, prima dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri.

La Sezione ricorda che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187, comma 2, TUEL. L’art. 187 TUEL e il relativo principio contabile applicato (All.4/2) stabiliscono un preciso ordine di priorità per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione – al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi – che risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente (par. 9.2.12: “l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente”). In altri termini la destinazione dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 546/2010/PAR e n. 304/2015/PAR).

Ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, secondo la Corte, assume pertanto rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. In altri, termini, il Comune non potrà applicare l’avanzo disponibile prima dell’accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

In definitiva, l’ente, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità anche in ordine alla valutazione circa l’effettiva sussistenza della condizione di equilibrio e nel rispetto del principio contabile generale della prudenza, l’ente locale potrà applicare avanzo libero prima dell’approvazione della salvaguardia equilibri.

 

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La gestione dell’Economo deve chiudere in pareggio

La gestione economale è per sua natura una gestione per cassa, annuale, che deve chiudere in pareggio, non essendo consentita la formazione di residui (sul punto cfr. anche Sez. Veneto, n. 112/2019, Sez. Liguria n. 5/2017, Sez. Calabria n. 63/2020, Sez. Sicilia n. 640/2022; Sez. App. Sicilia, 51/A/23, ex multis). È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Veneto, con la sentenza n. 76/2024. Nel giudizio di conto avente ad oggetto il conto giudiziale dell’economo di un Comune, la Sezione ha rilevato che in base al principio contabile 4/2 (punto 6.4) “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate.”
La formazione di residui non è, quindi, compatibile né con la natura della gestione economale (che è gestione di cassa in regime di anticipazione: cfr. Sez. Veneto n. 112/2019, Sez. Valle d’Aosta n. 2/2021, Sez. Piemonte n. 45/2017, ex multis) né con i principi contabili generali (all 4.2. n. 7.1. e 7.2.; all. 4.3 es. 9 del D.Lgs. 118/2011) e con le disposizioni del TUEL (art. 153, comma 7: “Lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”).

 

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Corte dei conti: Corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 40/2024, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2023/25 ed al rendiconto per l’esercizio 2022 di un Comune,  con particolare riferimento a residui del Titolo IV delle entrate, ha ricordato che, in base a quanto previsto al punto 3.6 lett. c) primo punto dell’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Se l’ente erogatore non adotta il principio di competenza finanziaria potenziata,” l’Ente beneficiario accerta l’entrata a seguito di formale deliberazione da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore”. In questo caso, “l’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità), sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione e resa”.

Quanto rappresentato altro non è che l’espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio. Diversamente operando l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessivi equilibri del bilancio attraverso una dilazione della capacità di spesa.

 

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Corte dei conti: acquisto di un immobile di proprietà di un cooperativa in liquidazione, debitrice nei confronti del Comune acquirente

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 36/2024/PAR, ha reso il proprio parere in merito ad un quesito posto da un Comune, in merito alla possibilità per l’Ente di acquistare un bene gravato da ipoteca costituita a favore dello stesso Comune a garanzia di un debito IMU, sia alla possibilità, di operare una prestazione in luogo di adempimento cioè la sostituzione della prestazione dovuta in denaro per il debito IMU acquisendo lo stesso immobile in sede contrattuale.

Nel parere, reso in termini generali, la Sezione ricorda, preliminarmente, che l’azione della PA può esplicarsi tanto nelle forme del diritto pubblico, quanto in quelle proprie del diritto privato. L’attività negoziale della P.A., intesa come l’insieme di atti e comportamenti preordinati, direttamente o indirettamente, al perseguimento di un fine pubblico, è espressione dell’autonomia privata della stessa che trova il proprio fondamento nella libertà di iniziativa garantita, costituzionalmente e legislativamente, a tutte le persone giuridiche, e, dunque, anche agli enti pubblici titolari sia di poteri autoritativi che della capacità di agire in base alle regole del diritto comune. La possibilità di sostituire un debito tributario IMU, costituito da una prestazione in denaro, con l’acquisizione di un immobile. Si tratterebbe, quindi, della concreta applicabilità dell’istituto della prestazione in luogo dell’adempimento, c.d. “datio in solutum”, in cui il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore acconsenta.

Non è possibile il ricorso da parte dell’Ente, al fine di sostituire un debito tributario IMU con l’acquisizione di un immobile, alla prestazione in luogo di adempimento di cui all’art. 1197 c.c., in quanto prevista dal legislatore in ambito tributario non come istituto generale, ma solo per specifiche e determinate ipotesi e non rinvenendosi, altresì, alcuna specifica disposizione in tal senso nella disciplina dell’imposta municipale propria da cui deriva il debito tributario di cui al quesito posto dall’Ente. Ferma restando l’autonomia negoziale dell’Ente nonché l’adozione delle decisioni concrete in ordine alla successiva attività gestionale di esclusiva competenza dell’amministrazione, la conclusione di un eventuale atto commutativo deve necessariamente ossequiare i principi generali di buon andamento (art. 97, c. 2, Cost.) ed imparzialità che regolano l’azione amministrativa.

La scelta di un ente pubblico di addivenire ad una rinuncia inerente alle entrate di pertinenza dell’ente stesso deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad una imprescindibile valutazione della “cura concreta di interessi pubblici”, che ne costituisce la causa in concreto. L’attuale previsione di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 36/2023 – la quale prevede al c. 4 che un atto generale dell’ente concedente determini la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale – postula la necessaria riferibilità dell’istituto a una disciplina generale ed astratta e non già a situazioni concrete di esonero dell’obbligo tributario: essa deve predeterminare su un piano generale i criteri della successiva azione amministrativa, i quali , non potendosi riferirsi a situazioni puntuali e concrete, devono essere riferiti non tanto a crediti già esistenti (la cui cancellazione potrebbe determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio considerato che i debiti tributari del cittadino sono iscritti tra i residui attivi dell’ente), bensì a profili di intervento commutativo da attuarsi in futuro.

La generale capacità di agire contemplata dall’art. 11 cc. in capo agli enti pubblici implica la doverosa funzionalizzazione anche dell’attività privatistica agli scopi di buon andamento, imparzialità e legalità che l’art. 97 Cost. assegna alle Pubbliche amministrazioni. La messa in liquidazione della Cooperativa dovrebbe fare attentamente considerare l’Amministrazione circa la possibile applicazione dell’art. 166 c. 1 lett. b) CCII alla fattispecie negoziale complessivamente prospettata. Non può invero escludersi a priori che la controparte privata possa trovarsi in una condizione di insolvenza con conseguente necessità di rispettare la par condicio creditorum e l’ordine delle legittime cause di prelazione.

 

 

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Conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 31/2024, ha ribadito l’importanza della regola della doppia asseverazione dei crediti e debiti tra Ente locale ed enti partecipati. La Sezione osserva che, al fine di evitare di minare sia l’equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell’8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (attuata dall’Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 – Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), denominata «regole di bilancio numeriche». In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici […] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare
e tempestivo» (Corte cost. sent. n. 252/2015).

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 394/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 260/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 156/PAR/2014).

L’esigenza di una corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario, come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata (Sezione delle autonomie deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG). In caso quindi di mancata riconciliazione, l’ente locale dovrebbe operare un apposito accantonamento a fondo rischi, allo scopo di riportare la consistenza del risultato di amministrazione al valore che avrebbe assunto se il maggiore debito o minore credito fosse stato correttamente contabilizzato, mentre la società dovrebbe procedere agli opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti qualora avesse registrato crediti superiori ai residui passivi risultati dalle scritture contabili dell’ente locale.

 

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Rendiconto 2023, Corte dei conti: Linee guida e questionario per l’organo di revisione

Con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le Linee guida e il relativo questionario, comprensivi della tabella PNRR e annessa nota metodologica, per la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2023, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

Come per il passato esercizio, il questionario, nell’ambito dell’analisi della gestione finanziaria, si fa carico di monitorare il rispetto dell’equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell’indebitamento da parte di Comuni, Province e Città metropolitane. Sono confermate specifiche domande tese a verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. I quesiti sono finalizzati ad accertare il congruo accantonamento, in sede di rendiconto 2023, del FCDE, la cui corretta determinazione incide, come noto, sulla veridicità del risultato di amministrazione, preservando l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Il questionario richiama l’attenzione dell’Organo di revisione sulla necessità di vagliare attentamente le ragioni sottese al mantenimento dei residui – l’effettività delle poste contabili iscritte in bilancio, la sussistenza di congrua motivazione in ordine al mantenimento, nel conto del bilancio, di crediti di dubbia o difficile esigibilità con anzianità superiore ai cinque anni – di accertare il rispetto degli obblighi normativi in tema di fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) e di tempestività dei pagamenti, introdotti dall’art. 1, commi 859 e ss. della l. 30 dicembre 2018, n. 145.

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Bilancio di previsione 2024-2026, Corte dei conti: Linee guida e questionario dell’organo di revisione

Con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le Linee guida e il questionario per la relazione dell’Organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

Il questionario sul bilancio preventivo 2024-2026 si concentra sull’esame della contabilità finanziaria che, stando alle indicazioni fornite dal Comitato Direttivo della Struttura di governo della riforma 1.15 del PNRR, continuerà a
conservare il ruolo di contabilità autorizzatoria. Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l’acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute.

Permane l’attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell’armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilità finanziaria dell’ente, anche in considerazione delle ancora diffuse resistenze a gestire le obbligazioni secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Specifiche domande inoltre sono state formulate, come di consueto, in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (una domanda volta è volta a verificare se l’ente abbia tenuto conto dei contributi al concorso alla finanza pubblica nella costruzione delle previsioni di
bilancio 2024/2026 – spending review e informatica), sull’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e su ogni altra grave irregolarità contabile che possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e di quelli complessivi, senza trascurare il controllo della corretta gestione per altri profili di rilievo, tra i quali i tempi di pagamento, la congruità degli accantonamenti, la regolare tenuta della cassa, la contabilizzazione del FAL e modalità di ripiano dell’eventuale maggior disavanzo registrato al 31.12.2019, a seguito della ricostituzione del
FAL separatamente dal FCDE.

La Sezione “PNRR”, è stata fatta oggetto di significativa revisione e riduzione. In essa si è scelto di mantenere esclusivamente le domande relative all’organizzazione e alla gestione straordinaria del personale, avendo affidato alla tabella allegata al questionario rendiconto 2023 la funzione di monitoraggio dell’andamento finanziario e procedurale del Piano.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale “Questionari Finanza Territoriale”, tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto https://questionari.corteconti.it/survey/.

 

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Recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario: necessaria delibera consiliare corredata dal parere dell’organo di revisione

Qualora l’ente intenda modificare le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell’organo di revisione – che certifichi l’ammortamento anticipato del disavanzo e le misure adottate in concreto per il suo raggiungimento, dando conto del nesso causale fra i due profili. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 24/2024/PRSE, nell’esaminare per il tramite delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune.

Nel caso di specie, la Sezione ha constatato il ripiano integrale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, riportando un valore positivo del risultato di amministrazione disponibile (lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. Il suddetto miglioramento è dipeso dal risultato della gestione di competenza, rappresentato dalla differenza tra accertamenti e impegni. La Sezione reputa necessario che il Comune concluda, sostanzialmente e anche formalmente, il percorso del suo recupero.

Invero, il disavanzo applicato al bilancio e non effettivamente recuperato, o recuperato solo parzialmente, deve trovare applicazione al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione; laddove, invece, l’ente sia stato particolarmente rapido nel recupero, e perciò virtuoso, senza attendere il decorso del termine trentennale, si pone la questione riguardante le modalità con cui è possibile ritenere, sotto l’aspetto concreto e formale, chiuso il rientro dal c.d. extra deficit, anche al fine di evitare lo stanziamento delle quote di recupero nelle annualità successive, liberando così spazi finanziari. Ciò anche a garanzia dei fondamentali principi di trasparenza e veridicità dei documenti contabili sia in sede previsionale che consuntiva.

Nel caso di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario è pur sempre necessario, in particolare sotto il profilo contabile, verificare il nesso che ricorre fra le attività, non oggetto di preventiva e specifica individuazione, poste in essere dall’ente e l’effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, approvando formalmente le relative risultanze: tali operazioni, difatti, si rendono necessarie e rappresentano il presupposto per non dover procedere all’iscrizione, in uscita, della quota annuale di recupero.

 

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Rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 17/2024, nel fornire riscontro, in termini generali ed astratti, ad un quesito posto da un Sindaco, in merito alla possibilità per l’Ente di accettare o meno la proposta del Conduttore di rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione di un contratto, ha evidenziato come la soluzione rimanga nella discrezionalità dell’Ente, che dovrà adottare la decisone nel rispetto della vigente normativa.

La Sezione ha ritenuto di poter rispondere al quesito avanzato nei termini seguenti: “la natura privatistica del contratto e la gestione negoziale delle sue sopravvenienze, pur rientranti nel raggio d’azione dell’ente in ragione della sua capacità giuridica generale, così come previsto dall’art. 1, c. 1-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non sono prevalenti rispetto alle prescrizioni che il legislatore detta in tema di principi di trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e di gestione delle risorse pubbliche improntate ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. In tale quadro il comune ha l’obbligo di valorizzare i beni pubblici traendone il massimo risultato possibile ad esclusivo beneficio della comunità amministrata, anche riguardo alla disciplina europea agli aiuti di Stato. Pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità, il comune individua – a seguito di un adeguato percorso motivazionale – la migliore opzione concretamente praticabile nel caso concreto (e, naturalmente, senza che il Comune assuma rischi impropri) e, nel rispetto dell’intangibilità del principio dell’equilibrio di bilancio, assicurerà la disponibilità delle risorse necessarie per far fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalla scelta operata”.

 

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