Polizza obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche: rinvio al 2027 e chiarimenti della Corte dei conti

Con deliberazione n. 102/2026, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, fornisce alcuni chiarimenti, in merito ad una richiesta di parere, circa l’interpretazione dell’art.1, comma 4-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, disposizione che prevede l’obbligo, per chiunque assuma un incarico comportante la gestione di risorse pubbliche di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave.

La disposizione, contenuta nella legge n. 1 del 2026 che ha innovato la disciplina della responsabilità amministrativa di cui alla legge n. 20 del 1994, sembrava destinata ad avere un impatto immediato e significativo sull’organizzazione degli enti locali. Tuttavia, il quadro normativo è stato rapidamente modificato: il cosiddetto “decreto Milleproroghe” (legge n. 26 del 27 febbraio 2026) ha infatti differito l’entrata in vigore dell’obbligo al 1° gennaio 2027, rinviando nel contempo l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi.

Alla luce di tale intervento, la Corte dei conti ha fornito una prima fondamentale indicazione: allo stato attuale non sussiste alcun obbligo di stipula della polizza assicurativa per i soggetti che gestiscono risorse pubbliche. Il differimento normativo sospende, di fatto, l’operatività della nuova disciplina, lasciando temporaneamente invariato il regime vigente.

Il quesito del Sindaco si articolava in modo più specifico, interrogandosi sull’eventuale estensione dell’obbligo ai consiglieri comunali, sia nel caso in cui svolgano esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, sia nell’ipotesi in cui siano titolari di deleghe prive di poteri gestionali diretti. La Corte, pur non potendo entrare nel merito applicativo di una norma non ancora efficace, ha comunque ricostruito il perimetro soggettivo della responsabilità amministrativa secondo criteri ormai consolidati.

Il punto dirimente non è rappresentato dalla qualifica formale del soggetto, bensì dalla funzione concretamente esercitata. Rientrano nella giurisdizione contabile tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità – giuridica o materiale – di risorse pubbliche e siano in grado, attraverso la propria attività, di incidere sugli equilibri finanziari dell’ente. Si tratta di un criterio funzionale, che valorizza l’effettiva incidenza delle condotte sull’erario.

In questa prospettiva, gli organi politici, inclusi i consiglieri comunali, non sono automaticamente esclusi dall’area della responsabilità amministrativa. Tuttavia, la loro eventuale responsabilità si configura solo laddove le decisioni assunte, o le direttive impartite, abbiano un’incidenza concreta e causale sulla gestione delle risorse pubbliche, specie in presenza di dolo o colpa grave. Diversa è la posizione dei dirigenti e dei funzionari, per i quali la responsabilità si collega direttamente all’esercizio delle funzioni gestionali.

Proprio sulla base di questo criterio, la Corte lascia intendere che l’eventuale obbligo assicurativo, una volta divenuto efficace, sarà verosimilmente circoscritto ai soggetti titolari di funzioni gestionali in senso proprio, ossia a coloro che esercitano poteri di amministrazione attiva e gestione diretta delle risorse pubbliche. Resta invece più incerta, e comunque rimessa a futuri chiarimenti normativi o attuativi, l’estensione ai consiglieri privi di tali poteri.

Il parere evidenzia inoltre il mutato ruolo della funzione consultiva della Corte dei conti, profondamente inciso dalla riforma del 2026. L’introduzione di effetti esimenti dalla responsabilità per gli atti adottati in conformità ai pareri resi, unita alla previsione di termini stringenti per la risposta, rafforza la dimensione “operativa” della consulenza contabile, trasformandola in uno strumento di supporto concreto all’azione amministrativa.

Da un lato, gli enti locali non sono, allo stato, tenuti ad attivarsi per la stipula delle polizze assicurative; dall’altro, resta centrale il principio secondo cui la responsabilità per danno erariale continua a fondarsi sull’effettiva gestione delle risorse pubbliche e sull’incidenza delle condotte sugli equilibri finanziari. Un equilibrio che la futura disciplina attuativa sarà chiamata a definire con maggiore precisione, sciogliendo i nodi interpretativi ancora aperti.

Corte dei conti: Compenso amministratori società controllate da Regioni ed enti locali

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 11/2026/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«- per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l’amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
– esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell’oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell’attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente “nuovo”, sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l’amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, richiamato dall’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;
– in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l’emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d’affari, il patrimonio netto e l’utile della società; di poi, evidenziando dell’incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell’equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici».

Considerato, infine, il carattere temporaneo della disciplina dettata dall’art. 11 TUSP e la complessità di definizione della materia de qua – che inducono la Sezione, per esigenze di contemperamento e di armonizzazione del sistema con i principi costituzionali vigenti, al presente pronunciamento – la Corte ribadisce come auspicabile ed urgente l’emanazione del decreto per la determinazione dei compensi, previsto dal co. 6 art. 11, tenuto conto dell’orientamento della Corte costituzionale sulla legittimità di interventi statali comprimenti l’autonomia di spesa solo ove transitori (sentenza n. 43/2016, confermata dalla pronuncia n. 103/2018) e delle disfunzioni che, sempre secondo la Consulta, una prolungata carenza di parametri attualizzati è suscettibile di determinare.

Incentivi funzioni tecniche, i chiarimenti della Corte dei conti Veneto

Come noto, la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, oggi regolata dall’articolo 45 del d.lgs. n. 36 del 2023, continua a generare rilevanti questioni applicative per le amministrazioni pubbliche, soprattutto con riferimento al momento in cui tali compensi possono essere legittimamente liquidati. Su questo tema è intervenuta la Corte dei conti, Sezione Veneto, con deliberazione n. 49/2026/PAR, offrendo un quadro interpretativo che chiarisce tempi e modalità di erogazione.

La pronuncia trae origine da una richiesta formulata dal Presidente della Provincia di Treviso, avente ad oggetto la conformità di un regolamento interno adottato dall’ente in materia di incentivazione delle funzioni tecniche. Il regolamento prevedeva una articolazione dell’erogazione in più fasi, con una prima liquidazione collegata all’aggiudicazione delle procedure e una seconda subordinata alla conclusione della fase esecutiva, nonché la possibilità, per gli appalti di maggiore durata e importo, di procedere a liquidazioni annuali in relazione agli stati di avanzamento.

Nel ripercorrere gli orientamenti consolidati della giurisprudenza contabile, la Corte richiama in particolare la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 53 del 2023, che ha escluso la possibilità di una liquidazione automatica e periodica degli incentivi, ad esempio al termine di ciascun esercizio finanziario. Tale posizione si fonda sul principio della competenza finanziaria potenziata, in base al quale il diritto al compenso non può sorgere prima che l’obbligazione dell’amministrazione sia giuridicamente perfezionata.

Da questo punto di vista, assume rilievo la distinzione tra il momento dell’impegno di spesa e quello della liquidazione. Il primo deve essere coerente con lo sviluppo dell’appalto, mentre il secondo richiede una verifica puntuale dell’attività svolta, suscettibile anche di condurre a riduzioni o esclusioni dell’incentivo in caso di esecuzione non conforme. La maturazione del diritto è quindi strettamente collegata al completamento delle singole prestazioni tecniche, e non può essere anticipata sulla base di criteri meramente temporali o percentuali predeterminati.

Su questa linea si colloca anche la più recente deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 120 del 2025, con la quale la Corte chiarisce che la materiale erogazione degli incentivi può avvenire solo al verificarsi di specifici presupposti: per le attività relative alla fase di affidamento, è necessario che si sia conclusa la procedura di scelta del contraente; per le attività della fase esecutiva, è invece indispensabile il completamento dell’opera o del servizio, attestato attraverso il collaudo o la verifica di conformità.

Il quadro che emerge è dunque improntato a una logica funzionale, in cui il diritto all’incentivo si consolida progressivamente, in relazione al completamento delle diverse attività tecniche, ma la sua liquidazione resta subordinata a una verifica sostanziale dell’effettivo svolgimento delle prestazioni. Ne consegue che non risultano coerenti con il sistema né automatismi legati alla mera scansione temporale degli esercizi finanziari, né criteri rigidi basati su percentuali predefinite o soglie di valore sganciate dall’effettiva esecuzione delle attività.

Allo stesso tempo, la Corte riconosce un margine di autonomia regolamentare in capo agli enti, chiamati a definire, nell’ambito dei propri ordinamenti, i criteri di riparto e le modalità operative di erogazione degli incentivi. Tale autonomia, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto dei principi generali delineati dal legislatore e dalla giurisprudenza contabile, con particolare riferimento alla necessità di ancorare la liquidazione a presupposti sostanziali e verificabili.

 

Corte dei conti: Utilizzo dei proventi da alienazione del patrimonio immobiliare

Con deliberazione n. 16/2026, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, affronta la questione riguardante l’obbligo o meno di accantonare il 10% derivante dall’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile per la riduzione (estinzione) del debito, dopo aver prioritariamente verificato la non convenienza di procedere ad estinzione anticipata dei mutui per l’esistenza di penali da pagare e quindi la possibilità di utilizzo di altre forme di gestione e ristrutturazione del debito.

La disciplina relativa all’utilizzo dei ricavi derivanti da alienazioni patrimoniali è stata interessata da numerosi interventi legislativi che hanno dato luogo a un quadro normativo complesso e di difficile interpretazione. In particolare, l’articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012, che ha disposto che i proventi suddetti possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. L’articolo 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, quale risulta integrato dall’articolo 7, comma 5, del d.l. n. 78/2015, che ha previsto che il dieci per cento di detti proventi è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui, mentre per la restante quota rimane confermato quanto previsto dal sopra citato comma 443 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (utilizzo per investimenti e/o riduzione del debito). L’articolo 1, comma 866, della legge n. 205/2017, che ha previsto la possibilità di utilizzare tali risorse per finanziare le quote capitali dei mutui in ammortamento nell’anno o anche anticipatamente rispetto all’originario piano di ammortamento, possibilità consentita solamente agli enti che presentino le caratteristiche di “virtuosità” previste dalla norma stessa (rapporto tra immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, non incremento della spesa corrente ed in regola con gli accantonamenti al FCDE), norma inizialmente limitata agli anni dal 2018 al 2020 ma successivamente modificata dall’articolo 11-bis del d.l. n. 135/2018 che ha trasformato detta possibilità in una disposizione a regime (sempre però riservata agli enti “virtuosi”).

Dal quadro normativo emerge che per gli enti territoriali, la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile è oggi destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui; la restante quota del 90% è invece destinata esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. Questa disciplina risponde a una logica di prudenza finanziaria, più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale, volta a evitare che l’autonomia finanziaria degli enti possa tradursi in nuove forme di indebitamento tali da compromettere gli equilibri di bilancio raggiunti. Ne consegue che il legislatore ha inteso privilegiare la riduzione del debito rispetto a qualsiasi altra destinazione delle risorse, consentendo l’impiego per investimenti solo in via subordinata. Proprio per questo motivo, la giurisprudenza contabile è ormai consolidata nel ritenere che tali entrate siano rigidamente vincolate e che gli enti locali non dispongano di alcun margine di discrezionalità nella loro allocazione. Le somme derivanti dall’alienazione immobiliare devono quindi essere utilizzate secondo le finalità indicate dalla legge, senza possibilità di deroga.

La Sezione ricorda che la nozione di spese di investimento comprende tutte quelle operazioni che incidono sul patrimonio dell’ente, come l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di immobili, nonché la realizzazione o il recupero di opere e impianti. Si tratta, in sostanza, di spese che producono un incremento o un miglioramento durevole del patrimonio pubblico.

Infine, il principio dell’unità del bilancio, previsto dalla normativa contabile, rafforza ulteriormente questo assetto, stabilendo che le entrate in conto capitale, tra cui rientrano i proventi da alienazioni immobiliari, sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. Solo in presenza di situazioni eccezionali e normativamente tipizzate è consentito un loro utilizzo per spese correnti. In via generale, dunque, tali risorse restano vincolate alla parte in conto capitale e alla riduzione dell’indebitamento dell’ente.

 

 

Gestione del rischio da passività potenziali nell’ambito di una procedura di project financing

Con la Deliberazione n. 14/2026/PAR, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, in riscontro ad una richiesta di chiarimento in merito alla gestione del rischio da passività potenziali nell’ambito di una procedura di project financing, in presenza di un contrasto tra la disciplina nazionale vigente ratione temporis (art. 193, comma 8, d.lgs. 36/2023, nel testo anteriore al correttivo) e i principi eurounitari oggetto di rilievi nella procedura di infrazione 2018/2273, affronta il nodo centrale rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale vigente al momento dell’avvio della procedura e i rilievi eurounitari che ne mettono in dubbio la compatibilità con i principi di concorrenza e parità di trattamento.

L’amministrazione istante prospetta il mantenimento della prelazione quale scelta funzionale a evitare pretese risarcitorie e quindi passività potenziali gravose per il bilancio; tuttavia, la Sezione richiama il principio del primato del diritto dell’Unione, ribadito dalla recente sentenza CGUE, 5 febbraio 2026, nella causa C-810/24, sottolineando che non è più possibile, per un soggetto pubblico, fare oggi ricorso all’istituto della prelazione nelle fattispecie di finanza di progetto, ed evidenziando che l’esigenza di contenere il rischio finanziario non può legittimare l’applicazione di una disciplina interna incompatibile con il quadro sovraordinato.

In secondo luogo, in considerazione dell’autonomia strutturale delle diverse fasi e subfasi di cui si compone la procedura di project financing, come regolata dall’art. 193 del Codice dei contratti pubblici, il principio del “tempus regit actum” deve essere valutato in relazione agli specifici atti adottati in ciascuna di dette fasi, cosi che l ’affidamento del promotore, per quanto meritevole di considerazione, non assume carattere assoluto e deve essere bilanciato con il rispetto del quadro sovraordinato.

Corte dei conti: pubblicati i questionari sul bilancio di previsione 2026-2028 e rendiconto 2025

La Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie, con le delibere n. 7/SEZAUT/2026/INPR e n. 8/SEZAUT/2026/INPR ha approvato le linee guida e i relativi questionari per la relazione dell’Organo di revisione rispettivamente sul bilancio di previsione 2026-2028 e sul rendiconto di gestione 2025.

L’impostazione del questionario sul bilancio di previsione è orientata a intercettare le principali aree di rischio della programmazione, con un’attenzione marcata alla coerenza interna del documento contabile, al mantenimento degli equilibri e alla compatibilità delle politiche di spesa con un sistema che, da un lato, conserva la funzione autorizzatoria della contabilità finanziaria e, dall’altro, evolve verso modelli economico-patrimoniali di tipo accrual.

Particolare rilievo assumono i quesiti dedicati agli equilibri finanziari e all’utilizzo del risultato di amministrazione, anche alla luce delle recenti deroghe introdotte per gli enti in disavanzo. In questa prospettiva, il questionario mira a cogliere eventuali criticità nella programmazione del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia in conto capitale, considerato presidio essenziale della capacità programmatoria del bilancio di previsione.

Analoga attenzione è riservata alla gestione di cassa. Viene rafforzata la verifica dell’effettività del controllo previsto dal TUEL e valorizzato il ruolo del Piano annuale dei flussi di cassa, quale strumento decisivo per assicurare coerenza tra autorizzazioni di spesa e sostenibilità dei pagamenti, in linea con gli obiettivi di tempestività e con gli impegni connessi all’attuazione del PNRR.

L’attuale contesto, caratterizzato da una crescente complessità normativa e da più stringenti esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha imposto un aggiornamento significativo dei quesiti sul rendiconto 2025 relativi al concorso finanziario degli enti territoriali, che si innesta sulle manovre già adottate negli esercizi precedenti. L’obiettivo è verificare in modo più puntuale la capacità degli enti di assorbire gli effetti cumulativi delle misure di riequilibrio e di contribuire agli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

È stata profondamente rivista anche la sezione dedicata agli enti in dissesto, con particolare attenzione alla tenuta del bilancio stabilmente riequilibrato e alla gestione delle passività residue, così da monitorare non solo l’uscita formale dalla crisi ma la reale sostenibilità del percorso di risanamento. Parallelamente, i quesiti su PNRR e PNC sono stati ricalibrati per concentrarsi sulla fase conclusiva degli interventi, verificando la chiusura dei progetti, l’eventuale utilizzo di risorse eccedenti e gli impatti contabili derivanti da revoche o definanziamenti.

La parte dedicata alla contabilità economico-patrimoniale è stata riorganizzata in due sezioni distinte ma strettamente coordinate. Partendo dagli obblighi già vigenti nell’ambito della contabilità armonizzata, si intende richiamare l’attenzione degli enti su aspetti che diventeranno centrali nel nuovo sistema di contabilità accrual, ponendo le basi per una rappresentazione patrimoniale più attendibile e coerente sin dalla prima applicazione.

Questionario Corte dei conti sui controlli interni

Con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2026/INPR, la Corte dei conti Sezione delle Autonomie ha approvato le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2025.

L’impostazione complessiva del questionario per l’anno 2025 è orientata a rafforzare la rappresentazione del sistema dei controlli interni come processo unitario, organico e pienamente integrato, superando una visione frammentata fondata su singoli adempimenti e privilegiando invece una lettura sistemica dei flussi informativi a supporto delle decisioni strategiche e gestionali dell’ente. Il nuovo schema di relazione, configurato come questionario a risposta sintetica, si articola in sette sezioni e in un’appendice finale, finalizzate alla raccolta di informazioni omogenee con riferimento ai diversi ambiti di controllo.

La prima sezione, dedicata al sistema dei controlli interni, è volta alla ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo e alla verifica della loro piena ed effettiva operatività in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie e programmatorie, con particolare attenzione al numero dei report prodotti e alle eventuali azioni correttive intraprese.

La seconda sezione, relativa al controllo di regolarità amministrativa e contabile, mira a intercettare eventuali criticità connesse all’esercizio dei controlli tecnici e contabili sugli atti aventi rilevanza finanziaria e patrimoniale, nonché al funzionamento dei processi collegati alla produzione dei report e all’adozione delle conseguenti misure da parte dei responsabili dei settori organizzativi dell’amministrazione. In tale ambito viene inoltre approfondito il tema delle tecniche di campionamento impiegate per la selezione degli atti oggetto di verifica, al fine di ridurre il rischio di scelte arbitrarie e rafforzare l’affidabilità delle attività di controllo, confermando al contempo la centralità del monitoraggio dei tempi medi di pagamento quale indicatore di efficienza gestionale e di corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con il quadro normativo che attribuisce a tali risultati rilievo diretto nella valutazione della performance dirigenziale.

La terza sezione, concernente il controllo di gestione, è stata semplificata nelle componenti meramente procedurali, mantenendo tuttavia l’attenzione sull’adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo, sui relativi indicatori e sull’effettiva incidenza delle analisi di controllo nella riprogrammazione degli obiettivi dell’ente.

La quarta sezione, dedicata al controllo strategico, è finalizzata a valutare il livello di attenzione delle verifiche rispetto allo stato di attuazione dei programmi e alle metodologie utilizzate per orientare le decisioni degli organi di vertice politico nella definizione degli obiettivi strategici di programmazione, confermando in tale contesto specifici quesiti riguardanti il PIAO e le misure di prevenzione e contrasto della corruzione adottate dall’ente.

La quinta sezione, relativa al controllo sugli equilibri finanziari, è diretta a verificare l’adozione, da parte del responsabile del servizio finanziario, di adeguate linee di indirizzo e coordinamento per il corretto svolgimento delle verifiche sugli equilibri, nonché il coinvolgimento degli ulteriori soggetti interessati nel relativo processo di controllo.

La sesta sezione, concernente il controllo sugli organismi partecipati, mantiene, in un’ottica di semplificazione, i quesiti finalizzati ad accertare la presenza di strutture dedicate a tale funzione, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, sull’ambito del monitoraggio e sui profili organizzativi e finanziari.

La settima sezione, infine, dedicata al controllo sulla qualità dei servizi, è volta a evidenziare se le verifiche si estendano alla valutazione delle dimensioni effettive delle prestazioni erogate, con riferimento alla tempestività, coerenza ed esaustività delle stesse, alla misurazione della soddisfazione degli utenti, allo svolgimento di indagini di benchmarking e al coinvolgimento attivo degli stakeholder, con particolare riguardo ai sistemi di valutazione partecipativa e al loro impatto nella programmazione degli obiettivi.

L’appendice dedicata al PNRR è stata oggetto di una significativa razionalizzazione, mediante il superamento delle verifiche di natura gestionale già presidiate dai sistemi nazionali di monitoraggio e rendicontazione e la concentrazione dell’attenzione sugli aspetti essenziali di integrazione tra i controlli interni dell’ente e la governance complessiva degli interventi.

Assunzioni di personale in esercizio provvisorio

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 19/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di assumere a tempo indeterminato in costanza di esercizio provvisorio, un funzionario amministrativo, assunto, precedentemente, con un contratto a tempo determinato (tale assunzione era già stata
programmata e che la relativa procedura era stata già parzialmente svolta nel precedente esercizio), ha evidenziato che il divieto di assunzione per l’assenza del PIAO non si applica alle assunzioni già precedentemente programmate, sia a livello di fabbisogno di personale che di pianificazione finanziaria, in quanto queste costituiscono la mera conclusione di una procedura che ha già trovato la sua completa previsione negli atti di programmazione degli esercizi precedenti.

La Sezione rammenta che il d.l n.113/2016 all’ art. 9, comma 1-quinquies, come novellato dall’art. 3-ter del d.l. n. 80/2021 introduce un peculiare regime in materia di assunzioni durante l’esercizio provvisorio, impedendo ai comuni di assumere personale, con qualsivoglia strumento, nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione e di altri strumenti contabili essenziali. Il legislatore, però, pone quale eccezione a tale regola le assunzioni a tempo determinato necessarie ad assicurare alcune funzioni ritenute indispensabili (quali ad esempio. i servizi sociali la polizia municipale, la protezione civile) o per assicurare l’attuazione del PNRR; tali incarichi potranno essere effettuati anche durante l’esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

Tale norma, però, non sembra potersi applicare al caso prospettato dal comune in quanto i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per il corrente anno sono stati differiti al 28 febbraio 2026 dal decreto del Ministero per l’interno del 24 dicembre 2025. Più di recente inoltre, l’articolo 6, comma 7, del d. legge 9 giugno 2021, n.80, come modificato dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198 prevede che “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies ultimo periodo decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160”.

Anche la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di adottare strumenti programmatori di natura provvisoria in caso di slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione , ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio. La Sezione, da ultimo, ritiene opportuno richiamare l’Ente al pieno rispetto del principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, atteso che: “anche un’applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente.

Corte dei conti: “Transazione fiscale” su tributi locali

Con la deliberazione n. 8/2026/PAR, la Corte dei conti Sez. Toscana esamina la possibilità per un Comune di accettare una proposta transattiva formulata nell’ambito dell’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio, consistente nel pagamento del solo tributo con rinuncia integrale a interessi e sanzioni.

Il principio di carattere generale, dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria impone che l’obbligazione tributaria non possa essere liberamente modificata o negoziata tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Tale assunto trova fondamento nell’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. L’obbligazione tributaria, per effetto di tale previsione costituzionale, è istituita e regolata da disposizioni di legge imperative e, pertanto, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l’Ente impositore. Ne consegue, per quanto qui di interesse, che “il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali.

L’istituto della transazione fiscale introdotto dall’art. 182-ter della c.d. “legge fallimentare concerne solo i tributi e i relativi accessori “amministrati dalle agenzie fiscali”, nonché i contributi “amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” e relativi accessori. In virtù di tale norma, nell’ambito del concordato preventivo (commi da 1 a 4) e dell’accordo di ristrutturazione (commi 5 e 6), il debitore ha la possibilità di proporre la riduzione o la dilazione dei predetti tributi “amministrati” e dei menzionati contributi.

Il campo applicativo dell’istituto disciplinato dall’art. 182-ter concerne l’aspetto meramente “gestionale-amministrativo” del tributo e non anche la sua natura o tipologia, conseguendone che oggetto della c.d. “transazione fiscale” possono essere sia i tributi erariali che quelli locali, laddove amministrati dalle agenzie fiscali, in forza di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 300 del 1999.

Il fatto che il legislatore abbia più volte riformato la materia senza includere espressamente i tributi locali, pur a fronte di sollecitazioni dottrinali e giurisprudenziali e persino di una delega legislativa in tal senso, viene interpretato come scelta consapevole e dunque ostativa a un’estensione analogica dell’istituto. La proposta transattiva indicata dall’ente risulta formulata nella fase di esecuzione di un concordato preventivo di tipo liquidatorio, dopo l’omologazione dello stesso da parte del tribunale e riguarda crediti sorti dopo l’omologazione del concordato stesso. La fattispecie prospettata dall’ente, per la Sezione, non è riconducibile al perimetro applicativo della norma, essendo quest’ultimo riferito alle proposte transattive – relative a debiti preesistenti – formulate, in una fase procedurale diversa, antecedente a quella di redazione del Piano di cui all’art. 160 o nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione del debito, di cui all’articolo 182-bis.

La deliberazione, pur giungendo a una conclusione negativa, segnala l’evoluzione normativa che consente agli enti territoriali di introdurre forme di definizione agevolata delle proprie entrate, evidenziando così un equilibrio tra rigidità dei principi tributari e progressiva apertura a strumenti di gestione più flessibili ed efficaci.

Nota Anci alla Legge 7 gennaio 2026, n. 1 in materia di funzioni della Corte dei conti

Anci ha pubblicato una prima nota di lettura alla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2026 ed è entrata in vigore il 22 gennaio 2026.

Il provvedimento introduce innovazioni di rilievo sia con riguardo al regime della responsabilità amministrativo-contabile, sia in relazione alla tipologia e alle modalità dei controlli esercitati dalla magistratura contabile, prevedendo inoltre una delega legislativa finalizzata alla revisione del relativo assetto organizzativo.

L’intervento normativo si inserisce nel solco delle misure adottate negli anni successivi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a sostenere la ripresa dell’azione amministrativa e a contrastare i fenomeni comunemente definiti di “burocrazia difensiva” e “paura della firma”. In tale contesto, l’articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva introdotto, in via temporanea, una limitazione della responsabilità amministrativo-contabile ai soli casi di dolo, escludendo la rilevanza della colpa grave, salvo le ipotesi di omissione o inerzia del soggetto agente. Questa disciplina emergenziale è stata oggetto di successive proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2025.

Sulla disposizione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 16 luglio 2024, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale in ragione del carattere provvisorio della normativa e dell’eccezionalità del contesto in cui era stata adottata. La stessa Corte ha tuttavia evidenziato l’esigenza di una riforma organica della responsabilità amministrativa capace di realizzare un equilibrio più adeguato tra la funzione deterrente dello strumento risarcitorio, posta a tutela del buon andamento dell’azione amministrativa, e la necessità di evitare che un’eccessiva esposizione al rischio di responsabilità produca effetti paralizzanti sull’operato dei funzionari pubblici.

In questo quadro si colloca la nuova legge, approvata definitivamente il 27 dicembre 2025, che interviene sul regime complessivo della responsabilità amministrativa e conferisce al Governo una delega per la revisione dell’organizzazione della Corte dei conti. Tra le innovazioni di maggiore rilievo si segnala l’ampliamento dell’esclusione della responsabilità per colpa grave con riferimento agli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, esclusione che non risulta più circoscritta ai soli profili esaminati in sede di controllo, ma si estende anche agli atti presupposti richiamati o allegati che costituiscono il fondamento logico-giuridico dell’atto controllato.

Allo stato, tale novità non determina effetti diretti e immediati sugli enti locali, poiché gli atti da essi adottati non sono attualmente assoggettati al controllo preventivo di legittimità. L’individuazione degli atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità da sottoporre a tale forma di controllo è infatti demandata ai futuri decreti attuativi previsti dalla delega legislativa.