Rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziario

L’Amministrazione comunale non può in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma deve procedere al rinnovo dello stesso chiedendo alla Prefettura l’estrazione dall’Elenco dei revisori degli enti locali. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno alla richiesta di un Sindaco circa la possibilità del rinnovo dell’incarico del revisore in carica, senza richiedere alla competente Prefettura un nuovo sorteggio dall’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

Il ministero ricorda che l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 138 del 2011, ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un apposito elenco. Risulta evidente che, essendo la scelta dei revisori da nominare demandata all’estrazione casuale dall’apposito Elenco, non possa più procedersi alla nomina dei medesimi revisori in scadenza, che si concretizzerebbe nella scelta dei nominativi da nominare, in palese contrasto, quindi, con le nuove modalità di scelta previste dal citato articolo 16.

Il DL 142/2019 (legge 157/2019), all’art.57-ter lettera b), ha modificato l’art.16 comma 25 del DL 138/2011, con l’aggiunta del comma 25 bis, introducendo una deroga per gli organi di revisione in composizione collegiale, consentendo ai consigli comunali di scegliere il componente con funzioni di Presidente senza estrazione casuale, ma tra i soggetti inseriti in una specifica fascia. Nulla, invece, è stato innovato relativamente agli organi di revisione monocratici.

Quanto previsto dall’articolo 235, comma 1, del TUEL “i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale”, debba intendersi riferito, in vigenza delle nuove modalità di scelta, alla possibilità di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi – che per il revisore monocratico o per i due componenti del collegio devono essere comunque conseguenti alla scelta casuale mediante estrazione dall’Elenco, mentre per la nomina del solo Presidente del collegio la scelta può essere fatta direttamente dall’Ente tra i soggetti iscritti in Elenco in fascia 3.

 

La redazione PERK SOLUTION

Adeguamento compenso dell’organo di revisione dopo la nomina consiliare

L’eventuale rideterminazione del compenso da parte di un ente locale, nell’alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento solo se sono mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell’importo inserito poi nella delibera di nomina. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di adeguamento del compenso dell’organo di revisione. Nel caso di specie, viene rappresentato che solo a seguito della nomina i componenti dell’organo di revisione hanno avuto contezza dell’importo previsto per il loro compenso ritenendolo del tutto inadeguato rispetto a quanto fissato nel decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 e alla normativa sull’equo compenso, legge 21 aprile 2023, n. 49.

Il ministero ricorda come la disciplina in vigore sulla determinazione dei compensi dell’organo di revisione economico-finanziaria non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell’incarico, con il rischio di comprometterne l’efficienza a detrimento dell’interesse pubblico tutelato e al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione fissato anche dall’articolo 97 della Costituzione. Proprio per cercare di colmare tale vuoto normativo, l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154, comma 2, del TUEL, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerarsi coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore e, per i revisori delle province sino a 400.000 abitanti, con l’80 per cento del compenso base annuo lordo stabilito per la fascia di appartenenza.

Gli atti dell’Osservatorio, nella forma di atti di indirizzo o di orientamento, non hanno valore normativo, ma rappresentano una linea d’azione per l’esercizio di compiti e funzioni suscettibili di condivisione per la motivazione dei provvedimenti e potenzialmente utile a realizzare un sistema di disciplina coerente con i principi ed omogenea negli effetti. L’ente locale ha piena autonomia e responsabilità nel determinare il compenso spettante all’organo di revisione economico-finanziario e che ai sensi dell’articolo 241, comma 7, del TUEL: “L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”.

Nel caso trattato assume valore dirimente il fatto se l’amministrazione abbia informato o meno i componenti del collegio circa l’entità del compenso che sarebbe stato proposto al consiglio. Discrimine importante è il modo in cui è stato formalizzato l’incarico e accettato il relativo compenso. Ciò anche in considerazione che l’articolo 11 della citata legge 49 del 2023 prevede che “le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.” Di conseguenza, il ministero ritiene che l’eventuale rideterminazione del compenso da parte dell’amministrazione, nell’alveo della propria autonomia decisionale, potrebbe trovare fondamento, alla luce di quanto sopra indicato, solo se a suo tempo siano mancati i presupposti della formalizzazione ed accettazione dell’importo inserito poi nella delibera di nomina.

 

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Revoca dell’incarico di revisione economico finanziaria

Il Ministero dell’interno, con parere del 26 maggio scorso, ha fornito utili chiarimenti in merito alla revoca dell’incarico di revisione economico finanziaria, evidenziando che all’organo di controllo, che non esegue in maniera adeguata e professionale la funzione di vigilanza, possa essere imputata una responsabilità sia per l’attività attiva, ovvero consistente nella errata dichiarazione di congruità delle previsioni di bilancio e della corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, sia per l’attività omissiva ovvero omettendo consapevolmente di segnalare le gravi alterazioni contabili e le irregolarità delle procedure.

Nel caso di specie, una Prefettura ha trasmesso al Ministero, per informazione e per le valutazioni di competenza, le segnalazioni dei sindaci di due comuni relative ai propri revisori. In particolare, dalle cennate note emergono situazioni di forte conflittualità tra l’ente locale e il proprio revisore che, nel caso del comune di XXX, sono determinati dal continuo rilascio di pareri negativi e dai comportamenti non dignitosi e rispettosi da parte dell’organo di controllo. Per quanto riguarda il comune di YYY sembrerebbe, invece, che il revisore, avendo già reso parere negativo sul bilancio di previsione e sul DUP, si sia poi rifiutato di rilasciare altro parere a seguito delle integrazioni successivamente formalizzate dall’Ente.

Nel precisare che i revisori, pur se scelti mediante estrazione a sorte dall’Elenco, sono stati nominati dai rispettivi comuni con delibera consiliare, il ministero rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. Dette inadempienze, non possono però semplicemente individuarsi nei pareri negativi in quanto il revisore, nelle molteplici funzioni spettanti come individuate all’articolo 239 del testo unico 267 del 2000, è chiamato ad emettere un giudizio in merito alla regolarità contabile, finanziaria ed economica, formulando rilievi, rilevando eccezioni, esprimendo considerazioni, avanzando proposte che possono sfociare anche in pareri non favorevoli che, però devono essere ben motivati e circostanziati.

In presenza di evidenze negative l’Organo di revisione deve relazionare all’organo consiliare le debolezze riscontrate nelle procedure amministrative, indicare le criticità rilevate fornendo anche le misure da adottare per sanare o ridurre tali aspetti negativi. Risulta penalmente rilevante (reato di falso ideologico) la condotta del revisore che, in qualità di pubblico ufficiale, non abbia adeguatamente vigilato sui bilanci consuntivi e preventivi fornendo pareri positivi nelle proprie relazioni, nonostante gravi e reiterati artifici ed errori contabili che alteravano e dissimulavano la reale consistenza della crisi finanziaria dell’ente (Corte suprema di Cassazione sentenza 33843 del 2018).

Relativamente ai comportamenti ritenuti indecorosi per un professionista, l’ente locale può coinvolgere direttamente l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili cui i revisori sono iscritti per segnalare le eventuali azioni od omissioni che non solo integrano violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, ma che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

 

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Non è possibile rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina

Non si ritiene possibile procedere a rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina, salvo casi di modifica legislativa o errore nell’applicazione dei criteri individuati dalla norma. L’ente, potrebbe, invece, valutare la possibilità di applicare le maggiorazioni di cui al decreto interministeriale ministeriale 21 dicembre 2018, laddove spettanti, se non computate nella delibera di nomina per mero errore o dimenticanza. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere volto ad appurare la possibilità di procedere ad una variazione del compenso durante il triennio dell’incarico.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell’Organo di revisione economico-finanziaria, il Ministero ricorda che l’articolo 241, comma 1, del TUEL rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori. Con decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, dopo anni di blocchi normativi all’aumento dei compensi negli enti locali, è stato possibile adeguare le tabelle, fino ad allora in vigore previste con precedente decreto del 2005. La disciplina in vigore fissa i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti, prendendo quali parametri oggettivi di riferimento la classe demografica e le spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale; per contro, non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore, in alcuni contesti, a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato.

Sulla questione è intervenuto l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’interno, che con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154 comma 2, del TUEL ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerati coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. Ne consegue che la scelta del Consiglio di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia precedente sia conforme all’orientamento ministeriale. Pertanto, la scelta del Consiglio comunale di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia precedente risulta conforme all’orientamento ministeriale.

 

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Obblighi di trasparenza per consulenti e collaboratori anche a carico degli organi di revisione

Con la delibera n. 452 del ottobre 2022, l’ANAC nel fornire riscontro ad una richiesta di parere concernente l’applicabilità dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ritiene  applicabile anche agli incarichi di componente dell’Organo di revisione  gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

La norma sopra richiamata obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza e, segnatamente, “gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione”. In merito a questa disposizione, l’A.N.AC. ha fornito alcuni chiarimenti nella delibera n. 1310/2016, rilevando che “Con la modifica apportata dall’art 14 della legge 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Tenuto conto dell’eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, l’Autorità rammenta che ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [..] di componenti del Collegio dei revisori dei conti”. In tal senso la successiva delibera n. 566 del 5 giugno 2019 ha qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, valorizzando lo svolgimento di funzioni di controllo identiche a quelle assegnate ai revisori dei conti.

Poiché i componenti dell’organo di revisione economico-finanziario (Oref) degli enti locali sono scelti tra soggetti esterni all’ente locale risulta necessario assicurare la massima trasparenza delle informazioni che li riguardano.

 

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Compenso del Presidente del collegio dei revisori e limite del terzo mandato

Al Presidente del collegio dei revisori spetta la maggiorazione del 50 per cento del compenso rispetto ai componenti. L’incarico di revisione svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati di cui all’articolo 235, comma 1, del testo unico. È questa la risposta del Ministero dell’Interno, con il parere dell’8 luglio 2022 in riscontro ad una nota di un ente.

Circa la determinazione del compenso dell’organo di revisione economico-finanziaria, l’articolo n.241 del testo unico n.267 del 2000 al comma 1 rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale. Il successivo comma 4 prevede espressamente che: “Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento”. Il coordinato disposto delle predette norme per nulla contrastanti ma complementari dispone l’obbligatorietà per l’ente locale di prevedere la maggiorazione del 50 per cento del compenso del Presidente rispetto ai componenti.

Per quanto riguarda il primo quesito circa il divieto per i revisori di svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale, come prescritto nell’articolo 235, comma 1, del testo unico n.267 del 2000, il Ministero rammenta che la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria delle società degli enti locali, anche a totale partecipazione e soggette a controllo analogo, avviene secondo la normativa di riferimento e le modalità indicate nei relativi statuti e non è soggetta all’estrazione a sorte da parte della Prefettura dall’elenco dei revisori degli enti locali. Ne consegue che l’incarico di revisione svolto presso la società in house non conta ai fini del rispetto del limite dei due mandati di cui all’articolo 235, comma 1, del TUEL.

 

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Corte dei conti: Linee guida e questionario per la relazione dei revisori sul rendiconto 2021

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell’adunanza del 27 giugno 2022, ha approvato, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR , le “Linee guida” e l’annesso “Questionario”, per la relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2021, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266. La Corte comunicherà, successivamente, la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line.

Nella definizione del questionario, la Corte ha cercato di conservare, per la maggior parte delle sezioni, l’impostazione delle precedenti edizioni, dedicando uno specifico spazio alla rilevazione di informazioni
sui principali interventi normativi introdotti per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale da Covid-19. Una qualche influenza negativa, che il questionario tenta di intercettare attraverso la previsione di una specifica domanda, tuttavia, proviene dall’annullamento dei carichi tributari fino a 5.000 euro a favore delle persone fisiche e giuridiche con un reddito 2019 fino a 30.000 euro (cfr. art. 4, co. 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41).

Il questionario, poi, si fa carico di monitorare le nuove modalità di contabilizzazione del FAL. Specifiche domande sono state poi formulate al fine di verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.  Particolare attenzione inoltre è stata dedicata alla verifica sulla tempestività dei pagamenti e sul corretto accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, cc. 859 e ss., l. n. 145/2018, e secondo le modalità ivi indicate, richiedendo di specificare se la percentuale di accantonamento al Fondo sia stata determinata, secondo i criteri fissati dall’art. 1, commi 862 e 863, della legge n. 145/2018, al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL. Segue un approfondimento in ordine al rispetto della disciplina in materia di divieto di soccorso finanziario (art. 14, co. 5, TUSP) e degli obblighi di riduzione del compenso degli amministratori nelle partecipate che abbiano registrato perdite reiterate (art. 21, co. 3, TUSP), al netto di quelle relative al 2020 (in virtù di quanto previsto ex d.l. n. 77/2021).

Per procedere alla compilazione della relazione-questionario l’Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale “Questionari Finanza Territoriale”, tramite utenza SPID di 2° livello.
Da quest’anno, tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma “Questionari Finanza Territoriale”. All’utente si presenterà l’elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione. Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un’apposita area del sistema Con.Te.
I dati relativi alle annualità precedenti al 2021 non saranno precompilati e che, quindi, dovranno essere inseriti facendo comunque riferimento a quanto inserito nel questionario del consuntivo 2020 disponibile sul sistema CONTE.

 

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Procedura di estrazione dei revisori dall’elenco. Si torna in seduta pubblica e in presenza

Con la circolare DAIT n. 69 del 16 giugno 2022, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno informa le Prefetture che le operazioni di estrazione dei nominativi dall’elenco dei revisori degli enti locali possano tornare ad effettuarsi in seduta pubblica e in presenza. Con l’entrata in vigore del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono cessate le misure legate allo stato di emergenza. In caso di motivate esigenze, la seduta potrà essere svolta da remoto, garantendo
sempre la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

 

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Presidente del collegio unionale – requisito iscrizione in fascia 3

Il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti, iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente, iscritto in fascia 3 e individuato dall’ente. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad un quesito posto da un’Unione, volto ad appurare se, ai sensi dell’articolo 16 comma 25-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, si debba procedere ad individuare il Presidente dell’organo collegiale solo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.
Il ministero ricorda che, in base all’articolo 1, comma 3, del Regolamento recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario” approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, le unioni di comuni appartengono alla fascia due, al pari dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ciò in quanto, al momento della pubblicazione del Regolamento, non erano ancora state emanate le norme che hanno previsto la presenza dell’organo di revisione collegiale anche per alcune fattispecie di unioni.
Successivamente, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, ha introdotto il comma 3-bis dell’articolo 234 del citato testo unico che prevede che nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria sia svolta da un collegio di revisori anche per i comuni che ne fanno parte. In seguito, l’articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n.56 ha previsto la possibilità che la sola funzione di revisione economico-finanziaria sia svolta dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico e, per le Unioni che superano tale limite un collegio di tre revisori.
L’articolo 57 ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, ha poi introdotto il comma 25 bis all’articolo 16 del decreto legge 138, che prevede che, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, anche i consigli delle unioni di comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scegliendolo autonomamente tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Ne consegue che il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente iscritto in fascia 3 e individuato dall’ente.

 

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L’accettazione dell’incarico di revisore deve avvenire prima della delibera di nomina

L’accettazione dell’incarico deve avvenire prima della delibera di nomina. Il compenso decorre dall’esecutività della delibera di nomina a prescindere dal concreto inizio dell’attività lavorativa. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad un quesito in merito alla decorrenza dell’incarico di revisione economico-finanziario e del relativo compenso. Nel caso di specie, l’ente istante fa presente di aver provveduto alla nomina, con delibera immediatamente eseguibile, del nuovo collegio chiedendo successivamente ai revisori l’accettazione dell’incarico. Si è quindi aperta una discussione tra organo di revisione e comune circa l’effettiva decorrenza dell’incarico e del relativo compenso in quanto il collegio sostiene che il termine iniziale debba essere dalla esecutività della delibera di nomina mentre l’ente ritiene di farlo coincidere con il concreto inizio del mandato e quindi con l’insediamento.

Il Ministero ricorda che l’art.235 del TUEL prevede che l’organo di revisione contabile duri in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina dalla data di immediata eseguibilità, mentre l’art. 241, comma 7 dispone che l’ente locale stabilisca il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. Ne consegue che per gli enti delle regioni a statuto ordinario, per i quali si procede all’estrazione dei revisori dall’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, l’accettazione dell’incarico debba necessariamente avvenire prima della delibera di nomina. Anche il relativo compenso decorre dalla nomina non assumendo alcun significato il concreto inizio dell’attività lavorativa; infatti l’organo di revisione vien pagato anche nel caso in cui per un mese non sia chiamato a rendere alcun parere. Questo impianto normativo non lascia dubbi circa la decorrenza del mandato e dei pagamenti del relativo compenso in quanto chiaramente riferibile alla esecutività della delibera di nomina. Dalla lettura del quesito sembrerebbe invece che la disciplina dell’organo di revisione in vigore nella Regione siciliana abbia modalità e termini ben diversi rispetto a quelli nazionali e per tali ragioni non è possibile fornire l’orientamento richiesto.

 

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