FAQ Arconet: facoltà di impiego della quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto

In data 29 aprile 2026, la Commissione Arconet ha pubblicato La FAQ N. 58 in merito alla facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, in occasione del rendiconto di gestione, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del FCDE, per finanziare lo stanziamento del fondo crediti nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

La Commissione evidenzia che nell’allegato a/1 del rendiconto della gestione dell’esercizio X, le voci riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sono valorizzate seguendo le specifiche indicazioni riguardanti tale fondo riportate nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione (all. 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011). L’eventuale importo negativo iscritto nella colonna d) della riga riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta la quota che può essere svincolata ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (l’esercizio X+1).

L’articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, prevede la stessa disciplina per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compresi i relativi organi consiliari e i loro organismi ed enti strumentali.

Nell’allegato a/1 del rendiconto della gestione X, la quota del FCDE che l’ente decide di svincolare per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio X+1 è registrata tra gli “altri accantonamenti”, con il segno positivo nelle colonne d) ed e).

Al riguardo, la Commissione ricorda che il risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre è definitivamente accertato con l’approvazione del rendiconto e non può essere modificato nel corso dell’esercizio, rideterminando l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ivi accantonato attraverso ulteriori svincoli ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, rispetto a quelli definiti in sede di approvazione del rendiconto. L’utilizzo effettivo, in parte o per l’intero importo, della quota del FCDE svincolata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X al fine di finanziare il FCDE stanziato nell’esercizio X+1 del bilancio di previsione, richiede una successiva delibera di variazione del bilancio.

In ogni caso, l’ente deve operare, nel rispetto del principio generale della prudenza, in considerazione della propria situazione finanziaria.

Se entro la fine dell’esercizio X+1 la variazione di bilancio non è formalmente deliberata, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio X risulterà non utilizzata e dovrà essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X+1. Infatti, sia l’articolo 187, comma 2, del TUEL, sia l’articolo 42, comma 7, del Dlgs 118/2011, prevedono che la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità svincolata può essere utilizzata per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. L’utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è soggetto ai limiti previsti per gli enti in disavanzo, dall’articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.

 

Utilizzo quota di avanzo libero prima dell’approvazione della salvaguardia equilibri

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 149/2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare la quota di avanzo libero, nel caso di specie per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187 comma 2) lett. e) del TUEL, prima dell’approvazione della salvaguardia degli equilibri.

La Sezione ricorda che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità indicate in ordine di priorità dall’art. 187, comma 2, TUEL. L’art. 187 TUEL e il relativo principio contabile applicato (All.4/2) stabiliscono un preciso ordine di priorità per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione – al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi – che risponde alla finalità, perseguita dal legislatore, di preservare in prima istanza gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell’ente (par. 9.2.12: “l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente”). In altri termini la destinazione dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 546/2010/PAR e n. 304/2015/PAR).

Ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, secondo la Corte, assume pertanto rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. In altri, termini, il Comune non potrà applicare l’avanzo disponibile prima dell’accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

In definitiva, l’ente, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità anche in ordine alla valutazione circa l’effettiva sussistenza della condizione di equilibrio e nel rispetto del principio contabile generale della prudenza, l’ente locale potrà applicare avanzo libero prima dell’approvazione della salvaguardia equilibri.

 

La redazione PERK SOLUTION