FAQ Arconet: facoltà di impiego della quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto

In data 29 aprile 2026, la Commissione Arconet ha pubblicato La FAQ N. 58 in merito alla facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, in occasione del rendiconto di gestione, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del FCDE, per finanziare lo stanziamento del fondo crediti nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

La Commissione evidenzia che nell’allegato a/1 del rendiconto della gestione dell’esercizio X, le voci riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sono valorizzate seguendo le specifiche indicazioni riguardanti tale fondo riportate nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione (all. 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011). L’eventuale importo negativo iscritto nella colonna d) della riga riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta la quota che può essere svincolata ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (l’esercizio X+1).

L’articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, prevede la stessa disciplina per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compresi i relativi organi consiliari e i loro organismi ed enti strumentali.

Nell’allegato a/1 del rendiconto della gestione X, la quota del FCDE che l’ente decide di svincolare per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio X+1 è registrata tra gli “altri accantonamenti”, con il segno positivo nelle colonne d) ed e).

Al riguardo, la Commissione ricorda che il risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre è definitivamente accertato con l’approvazione del rendiconto e non può essere modificato nel corso dell’esercizio, rideterminando l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ivi accantonato attraverso ulteriori svincoli ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, rispetto a quelli definiti in sede di approvazione del rendiconto. L’utilizzo effettivo, in parte o per l’intero importo, della quota del FCDE svincolata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X al fine di finanziare il FCDE stanziato nell’esercizio X+1 del bilancio di previsione, richiede una successiva delibera di variazione del bilancio.

In ogni caso, l’ente deve operare, nel rispetto del principio generale della prudenza, in considerazione della propria situazione finanziaria.

Se entro la fine dell’esercizio X+1 la variazione di bilancio non è formalmente deliberata, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio X risulterà non utilizzata e dovrà essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X+1. Infatti, sia l’articolo 187, comma 2, del TUEL, sia l’articolo 42, comma 7, del Dlgs 118/2011, prevedono che la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità svincolata può essere utilizzata per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. L’utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è soggetto ai limiti previsti per gli enti in disavanzo, dall’articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.

 

Accantonamento prudenziale a FCDE per i crediti verso altre amministrazioni pubbliche

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 67/2025, ha evidenziato che il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, punto 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Nulla vieta, però all’ente, di prevedere comunque un accantonamento prudenziale laddove si riscontrino ritardi nella riscossione di entrate derivanti da altre pubbliche amministrazioni.

La Sezione ricorda come l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui si sostanzia in una verifica delle ragioni del mantenimento delle poste attive (e passive) del bilancio, attraverso atti di ricognizione e di aggiornamento delle ragioni del credito, è attività propedeutica alla corretta determinazione del FCDE; tale accantonamento, infatti, è destinato a “sterilizzare” il rischio di dubbia esigibilità delle entrate e quindi ad evitare che le spese impegnate non abbiano idonea copertura finanziaria.

L’iscrizione di residui dovuti da pubbliche amministrazioni che, seppur non soggetti a svalutazione, costituiscono una criticità qualora risalgano a oltre due esercizi addietro, in quanto sintomo di rapporti dare-avere disfunzionali tra enti pubblici. La corretta stima del FCDE determina, infatti, la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 151/2021/SRCPIE/PRSE, in relazione all’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 di un Comune, ha accertato, tra gli altri rilievi, l’errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2019, in quanto non conforme a quanto previsto dal punto 3.3. e dall’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011. In particolare, è stata ritenuta non conforme alla richiamata normativa l’intenzione dell’Ente di finanziare l’importo del rischio di inesigibilità, oltre che con il FCDE già accantonato, anche mediante l’iscrizione di ulteriori ipoteche sui beni della Società debitrici del Comune.

Il Collegio ha disposto che il Comune provveda a rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità e a riapprovare i prospetti dei risultati di amministrazione dei rendiconti degli anni 2019 e 2020 (previa verifica, per l’ultimo rendiconto approvato, della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità) e che, consequenzialmente alla suddetta operazione e ove ne risulti una parte disponibile negativa, provveda al ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell’art 188 del TUEL.