Skip to content

Il beneficio derivante dal recupero del maggior disavanzo non si applica al riaccertamento straordinario dei residui

Come noto, il comma 4-bis dell’art. 111 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 (c.d. Cura Italia) interviene sulla procedura di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali; nello specifico la  norma  dispone  che  il  disavanzo  di  amministrazione ripianato  nel  corso  di  un  esercizio  finanziario  per  un  importo  superiore rispetto a  quello  applicato  al  bilancio  può  non  essere  applicato  al  bilancio degli esercizi successivi. Tale evenienza si ha nel caso in cui si determini un anticipo delle attività previste nel piano di rientro diretto ad assorbire detto disavanzo, riguardante maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro. In  altri  termini,  nell’evenienza  in  cui  l’ente  proceda  ad  un  ripiano  del disavanzo superiore rispetto a quello previsto (sulla base del principio delle rate  costanti)  viene  permesso  all’ente  “virtuoso”  di  recuperare  tale  effetto positivo sul piano di rientro già nell’esercizio successivo.
La Commissione Arconet, con la FAQ 40 del 1° luglio 2020, fornisce utili chiarimenti in merito all’applicazione della norma sopra richiamata.
La Commissione precisa che l’articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.
La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l’attuazione del piano di rientro approvato.
L’applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni. Solo l’approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell’effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.
La norma, conclude Arconet, non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli