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La TARI è dovuta anche per i depositi delle strutture ricettive

Vanno assoggettati alla TARI, ai sensi dell’art. 62 del d. Igs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23 giugno 2020, n. 12301,
Spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici avrebbero diritto ad una riduzione dell’imposizione. Il contribuente, quindi, deve dare dimostrazione che, in relazione all’anno di imposizione, la specifica destinazione aziendale impressa ai depositi comporti una capacità produttiva di rifiuti, diversa (e minore) rispetto alle altre aree operative occupate dalla azienda alberghiera; e, comunque, dar conto della applicazione della tariffa meno onerosa con puntuale e congruo riferimento alle categorie o sottocategorie della normativa secondaria deliberata dall’Ente impositore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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