Applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto delle aliquote IMU 2024

Con il comunicato del 21 settembre 2023, il Dipartimento delle Finanze rende noto che è stata resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica “Gestione IMU” attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto. Inoltre, sono state pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU.

In ordine alla tempistica dell’attivazione delle funzionalità della predetta applicazione informatica, il Dipartimento chiarisce che:

  • fino al mese di ottobre 2023, i comuni potranno, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, solo testare la funzionalità dell’applicazione informatica volta a simulare l’elaborazione del Prospetto. I prospetti inseriti durante tale fase non avranno alcuna valenza;
  • a decorrere dal mese di novembre 2023, i comuni potranno elaborare il Prospetto per l’anno di imposta 2024;
  • a decorrere dal mese di gennaio 2024, sarà messa a disposizione dei comuni anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, per l’anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest’ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it.

Infine, viene ricordato che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assoggettabili ad imposta di pubblicità gli striscioni con la dicitura “Domenica aperto”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19026 del 5/7/2023, ha chiarito che sono assoggettabili ad imposta di pubblicità i messaggi diffusi nell’ambito dell’attività commerciale destinati a migliorare l’immagine dell’impresa indicando all’utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale.

Nel caso di specie, l’oggetto della controversia riguarda plurimi striscioni includenti informazioni indicative dei giorni e orari d’apertura del Centro commerciale (domenica aperto, venerdì aperto sino alle ore 22,00; ipermercati e gallerie commerciali domenica sempre aperti con logo del centro commerciale) ubicati all’ingresso e nell’area di parcheggio pubblico adiacente al centro.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17624 del 21.06.2021; n. 26104/2019; Cass.n. 12349/2017; Cass. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993. Il presupposto dell’imposta sulla pubblicità va ricercato nell’astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015).

Le scritte in questione rientrano, secondo la Cassazione, nella menzionata nozione, dal momento che esse sono destinate a migliorare l’immagine dell’impresa indicando all’utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale. L’indicazione dei servizi offerti mediante le scritte e i cartelli in questione, apposti anche all’esterno del centro commerciale hanno difatti l’inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l’attività commerciale esercitata, svolgendo, dunque, una indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dall’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993. Posti all’interno di un luogo aperto al pubblico, quale è un centro commerciale ovvero in un parcheggio pubblico, tali scritte e cartelli sono chiaramente destinati ad attirare l’attenzione della potenziale clientela che vi accede sui servizi e sui prodotti offerti, rivestendo il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto o all’acquisto dei prodotti disponibili (v. ex plurimus: Cass. n. 17622 del 21 giugno 2021). Evidente è la funzione incentivante e promozionale degli acquisti nelle date e negli orari di apertura straordinaria così indicati.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA: Lo schema tipo di contratto di servizio, previsto periodo per l’adeguamento

L’ARERA, con la delibera ARERA del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif, ha adottato lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani. 

Il provvedimento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l’autonomia contrattuale dell’Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all’uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l’altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità.

Di conseguenza, risulta necessario prevedere l’adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di contratto in forza dell’efficacia  eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all’Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17. I contratti di servizio devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente esenzione IMU per un ente religioso che svolge attività sanitaria convenzionata con la PA

Un ente religioso non è esente dal pagamento dell’IMU per gli immobili in cui si svolge un’attività sanitaria, convenzionata con la Pubblica Amministrazione, a fronte del pagamento di un corrispettivo. È quanto evidenziato nella sentenza del 26/06/2023 n. 4008 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

I giudici hanno ricordato come la questione sulla pretesa esenzione abbia trovato giurisprudenza contraria della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 10124/2019) che, in riferimento alla esenzione IMU per l’attività sanitaria convenzionata, ha avuto modo di chiarire che “…in questo settore non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l’attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere che le tariffe convenzionali siano comunque, dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, salvo che in ragione di specifiche circostanze fattuali aventi, nel caso di specie assenti, possa dirsi che l’immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logica del profitto e del mercato. Né assume rilievo ai fini in questione l’osservazione che la prestazione sanitaria sia stata svolta in un mercato non concorrenziale dal momento che la qualifica dell’attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato. Nè è dirimente il fatto che l’attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel servizio pubblico (Servizio Sanitario Nazionale) gestito direttamente da una Istituzione pubblica. Il Servizio Sanitario infatti è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione ed i suoi rapporti con il cittadino utente ma nel caso in cui la P.A. si avvalga dell’opera di privati l’attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell’adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso. Non può avere effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009 secondo cui “lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse (…) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte (…) in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qualificazione giuridica dell’attività che è invece demandata al giudice. Per completezza di esposizione può osservarsi che nessun valore vincolante può essere attribuito sul punto al D. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 2. Esso non ha valore di legge, tanto più che lo stesso appare, per questa parte, essere stato emanato ultra vires, dato che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, non demandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di “modalità non commerciali” ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell’immobile stesso.

Secondo tale principio, i giudici tributari hanno respinto l’appello del contribuente. Nella fattispecie, infatti, i giudici di seconde cure hanno rilevato che l’attività non è svolta in forma gratuita o semigratuita, ma che, pur essendo in convenzione con la PA, le tariffe sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione.

 

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Arera: Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)

ARERA ha varato un pacchetto di riforme nel settore dei rifiuti urbani, dando seguito alle recenti previsioni normative per il riordino dei servizi pubblici locali, per la tutela della concorrenza, per le operazioni “Salva mare” e per favorire l’economia circolare, tenendo conto del principio comunitario della responsabilità estesa del produttore (EPR).

Con quattro delibere, l’Autorità ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti, accompagnando una transizione che vede i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero e che vede gradualmente ridursi la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile.

“L’Autorità ha ritenuto necessario mettere a disposizione del Paese un ampio pacchetto di riforme relativo al settore dei rifiuti – ha affermato il presidente dell’ARERA Stefano Besseghini – consolidando un quadro regolatorio che va progressivamente definendosi. L’economia circolare, per rendere tangibili i benefici che i cittadini ne possono ricavare, necessita di una sempre maggiore efficienza delle attività gestionali e di una crescente qualità del materiale avviato a recupero. La nuova regolazione approvata dall’Autorità rappresenta un fondamentale fattore abilitante per il continuo miglioramento delle performance della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo, in un quadro evolutivo in cui il monitoraggio e la regolazione devono procedere di pari passo”.

Questi i contenuti principali delle quattro delibere:

Con la delibera 385 è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore. Un provvedimento che il settore invocava da molto prima che l’ARERA assumesse, nel 2018, competenze sul settore rifiuti (la previsione era già contenuta nel Testo Unico del 2006).Con questa delibera sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Con la delibera 387 si introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell’eterogeneità del parco impiantistico disponibile.
Da queste condizioni deriva la necessità di riconoscere il giusto valore di un settore industriale caratterizzato da un elevato grado di specializzazione in relazione alle diverse filiere. È stato quindi introdotto un primo set di indicatori che consentirà di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata. Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale. Il set di indicatori si completa con altri, legati all’affidabilità e alle performance delle infrastrutture degli impianti di trattamento, prevedendo – dal 1° gennaio 2024 – specifici obblighi di monitoraggio e trasparenza.

Con la delibera 389 sono state definite le regole per l’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l’ impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l’affidabilità del nuovo quadro regolatorio.
Sono stati quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell’inflazione, salvaguardando l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell’erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all’utenza. Nella medesima delibera si sono infine introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, prevedendo una riclassificazione dei molteplici elementi conoscitivi desumibili dai circa 6.000 PEF approvati. I dettagli operativi saranno esplicitati dall’Autorità nel prossimo in autunno, in concomitanza con la definizione degli applicativi informatici per l’aggiornamento dei citati PEF, che avverrà sulla base degli ultimi dati disponibili facendo quindi riferimento alla annualità 2022.

Infine, con delibera 386, è stato istituito in particolare un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Il meccanismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 cosiddetta legge Salva Mare, riguarda anche le campagne di pulizia ed è finalizzato a distribuire sull’intera collettività nazionale i relativi oneri, assicurandone la copertura con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli: Prescrizione quinquennale della Tarsu

Ai tributi locali è applicabile il termine breve di prescrizione quinquennale, trattandosi di prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c. n. 4, in luogo di quello ordinario di dieci anni. È quanto affermato dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza del 28/06/2023 n. 9104, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.

I giudici di prime cure, hanno, pertanto, accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa tributaria in materia di Tarsu avanzata dal contribuente, non avendo l’ente impositore fornito alcuna prova circa l’avvenuta notificazione di atti interruttivi della stessa nel termine di cinque anni. Nel caso di specie ciò non è avvenuto ed alcuna prova concreta a sostegno della pretesa tributaria è stata prodotta, atteso che contrariamente a quanto affermato l’Agente della Riscossione ha depositato in realtà soltanto gli estratti di ruolo ma non anche le relate di notifica degli atti citati, sicchè devono dunque ritenersi fondate le eccezioni di estinzione del tributo per decadenza e prescrizione, laddove si consideri che il tributo, soggetto a prescrizione quinquennale, attiene all’anno 2012 e la notifica della cartella impugnata è avvenuta il 08.03.2022, ben oltre il termine di decadenza e prescrizione eccepito, senza che sia stata data prova della notifica di atti interruttivi tra la notifica degli accertamenti e la notifica dell’atto impugnato.

 

La redazione PERK SOLUTION

IMU: In G.U. il decreto che definisce le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote

Pubblicato in G.U. n. 172 del 25-7-2023 il decreto del MEF,  con il quale vengono individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si ricorda che la legge di bilancio 2020, commi 756 e seguenti, ha previsto, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.

Le fattispecie individuate ai fini della diversificazione delle aliquote IMU, di cui all’art. 2 del decreto, sono le seguenti:

  • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Il comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con
riferimento alle condizioni individuate nell’allegato A, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. L’applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote.

Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote vigenti nell’anno precedente. Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste  si applicano
le aliquote di base e le stesse continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le nuove modalità.

In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto. L’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica decorre dall’anno di imposta 2024.  Al solo fine di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell’anno 2023 in vista dell’obbligatorietà a decorrere dall’anno di imposta 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Canone unico patrimoniale: i chiarimenti del Dipartimento delle Finanze

Con la Risoluzione n. 3/DF del 20 luglio 2023 sono stati forniti chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti in caso di diffusione di messaggi pubblicitari. Preliminarmente il MEF ricorda che uno dei presupposti del CUP, a norma dell’art. 1, comma 819, lett. b) della legge n. 160 del 2019, riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Con riferimento alla possibilità di escludere, nella determinazione del canone, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario, quali, ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria, viene chiarito che sono esclusi dal canone gli elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario. Considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono
al di fuori del campo di applicazione del CUP.

Le stesse considerazioni appena esposte valgono anche per quanto riguarda i casi in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art.47 comma 7 del 495/1992. Il comma 7 del citato art. 47, infatti, dispone che «Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta». Tali impianti, quindi, per loro natura, hanno una destinazione principale diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri con la conseguenza che la funzione pubblicitaria viene svolta esclusivamente dal messaggio pubblicitario.

Per la determinazione del CUP occorre considerare solo la superficie che racchiude il messaggio, restando escluse dall’assoggettamento al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari.

Viene precisato, inoltre, che nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.

In caso di pubblicità abusiva, la soggettività passiva deve essere individuata in capo al soggetto pubblicizzato.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’IMU corrisposta dal nudo proprietario libera il soggetto titolare del diritto di abitazione

Il pagamento dell’IMU effettuato dal nudo proprietario, in luogo del soggetto titolare del diritto di abitazione, libera quest’ultimo dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale. È il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sentenza del 9/6/2023, n. 4939, la quale si è conformata all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 33112, del 21 dicembre 2018), che individua una soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento (art. 3, co. 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

Nel caso di specie, i giudici siciliani hanno ritenuto illegittima la pretesa del Comune nei confronti del soggetto titolare del diritto reale di abitazione, poiché l’IMU era stata già corrisposta dal proprietario dell’immobile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Non spetta all’Amministrazione indicare nell’atto di accertamento IMU le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento dell’esenzione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza del 10/05/2023, n. 6183/23, ha chiarito che non spetta all’Amministrazione finanziaria indicare nell’atto di accertamento IMU le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge. E’, di conseguenza, il contribuente ad essere gravato dell’onere di provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass, Sentenza n. 1694 del 24/01/2018). Pertanto, ai fini dell’esenzione IMU (art. 7, comma 1, lett. i) D. Lgs. 504/1992), in caso di immobile ad uso misto (nella specie, adibito in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie) si applica unicamente in proporzione alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione; con ciò confermando che sia onere del ricorrente, sia pure in assenza di una identificazione catastale, dimostrare in quale parte l’attività sia destinata alla formazione religiosa e in che parte sia meramente ricettiva, come “casa di ferie” per religiosi.

Nella sentenza n. 10754 del 2017 (relativa ad una vicenda nel quale la presenza degli alloggi dei religiosi era strumentale allo svolgimento in loco della prioritaria attività didattica, alla quale può esser equiparata quella di formazione del clero) la Corte ha affermato che, nel caso oggetto di tale giudizio, “l’esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente, che l’attività in oggetto, di natura didattica (cfr. Cass. sez. 5, 26 ottobre 2005, n. 20776) fosse svolta con modalità non commerciali”. Laddove, al contrario, nel caso in esame deve ritenersi che essendo emersa la previsione di una retta a carico dei religiosi alloggiati, e non essendo neppure stata concretamente dimostrata la effettuazione effettiva di attività di formazione in parte degli immobili, l’affermata modicità della retta non dimostra certo la natura non commerciale della parte destinata a residenza, il che rende l’attività mista, anche laddove dimostrata, non meritevole di esenzione.

Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento emanato nei confronti di un Collegio Pontificio, al quale non era stato riconosciuto il diritto all’esenzione del tributo su determinati immobili per mancato assolvimento dell’onere della prova.

 

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