IFEL: La natura tributaria del CUP e i nuovi adempimenti per i Comuni

Come noto, la Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 1° maggio 2026, n. 12225, ha statuito che “il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria”.
Si tratta di un arresto largamente prevedibile come segnalato da IFEL fin dall’emanazione del nuovo prelievo, anche in considerazione di precedenti pronunce della Corte costituzionale sulla natura dei prelievi patrimoniali poi assorbiti dal CUP.

A tal riguardo, l’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento che ripercorre i passaggi salienti della sentenza della Suprema corte, individua le conseguenze applicative e propone le necessarie azioni che dovranno essere implementate dai Comuni a seguito della dichiarazione della natura tributaria del CUP.

Esenzione IMU e terreni edificabili inutilizzabili

L’assoggettamento a IMU e TASI di un’area formalmente edificabile presuppone non soltanto la qualificazione urbanistica del bene, ma anche la concreta esistenza di una capacità contributiva effettiva e attuale. È questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, sentenza n. 168/2026, che ha escluso l’obbligo di versamento dei tributi locali in relazione a un terreno divenuto di fatto inedificabile a causa di un vincolo impeditivo sopravvenuto e non imputabile alla proprietaria.

La controversia trae origine dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente, proprietaria di un’area classificata edificabile dagli strumenti urbanistici comunali. Nel corso dei lavori finalizzati alla realizzazione di un intervento edilizio, tuttavia, erano emerse significative fonti di contaminazione del sottosuolo che avevano determinato il sequestro dell’area e l’avvio di interventi di bonifica disposti dall’autorità pubblica.

I giudici di appello hanno confermato la decisione favorevole già pronunciata in primo grado, rilevando come, pur permanendo il requisito urbanistico dell’edificabilità, fosse venuta meno ogni concreta possibilità di utilizzo economico del bene. La pronuncia si fonda sulla distinzione tra il presupposto oggettivo dell’imposta e la reale manifestazione di capacità contributiva del soggetto passivo.

Secondo la Corte, infatti, l’edificabilità prevista dagli strumenti urbanistici costituisce certamente il parametro ordinario per l’applicazione dell’IMU e della TASI. Tuttavia, tale elemento non può essere considerato isolatamente quando circostanze straordinarie impediscano in modo assoluto al proprietario di esercitare qualsiasi utilità economica sul bene. Nel caso esaminato, la totale indisponibilità dell’area, conseguente alle attività di bonifica imposte dall’autorità pubblica e sottratte alla volontà della contribuente, ha determinato l’assenza di una capacità contributiva effettiva, requisito che l’articolo 53 della Costituzione impone quale fondamento di ogni prelievo tributario.

La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento recentemente delineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 e dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18936 del 10 luglio 2025. Tali pronunce hanno valorizzato il principio secondo cui la capacità contributiva deve essere concreta, attuale e realmente espressiva di una potenzialità economica, non potendo il prelievo fiscale fondarsi esclusivamente su elementi formali quando il bene sia divenuto inutilizzabile per cause indipendenti dalla volontà del contribuente.

Canone Unico, la Circolare del MEF: Scatta l’obbligo di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie entro il 14 ottobre 2026

Con la circolare n, 1/D del 22 maggio 2026, il Dipartimento delle Finanze fornisce indicazioni in ordine alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie sul sito internet del Dipartimento delle finanze, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, sulla natura tributaria del Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con la sentenza sopra richiamata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema della natura giuridica del canone in oggetto, stabilendo il principio di diritto secondo il quale lo stesso “ha, in ogni caso, natura tributaria”, affermando, conseguentemente, la giurisdizione del giudice tributario. Alla luce del chiaro disposto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, una delle conseguenze è che, dal 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie del canone unico:

  • rientrano tra gli atti tributari locali;
  • devono essere trasmesse al MEF tramite Portale del federalismo fiscale;
  • acquistano efficacia solo con la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Si supera quindi il precedente orientamento ministeriale che qualificava il canone come entrata patrimoniale, escludendolo dagli obblighi di pubblicazione ministeriale. Ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle tariffe e i regolamenti in materia di tributi locali devono essere inviati dai comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento ai fini della relativa pubblicazione, che deve essere eseguita, a cura del MEF, entro il 28 ottobre del medesimo anno. La pubblicazione entro tale ultima data costituisce condizione di efficacia degli atti in discorso e di applicabilità dei medesimi per l’anno di riferimento.

considerato che la sentenza delle Sezioni Unite è stata pubblicata il 1° maggio 2026, il Dipartimento ritiene che per l’anno d’imposta 2026:
➢ è ormai spirato, in data 28 febbraio 2026, il termine per l’adozione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone unico, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, da parte degli enti locali, con la conseguenza che per tale anno non possono essere più adottati nuovi atti deliberativi;
➢ i comuni hanno l’obbligo di trasmettere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie eventualmente già adottate per l’anno 2026;
➢ in mancanza di atti adottati per il 2026, in base al principio generale di ultrattività e di conservazione degli atti, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti. Ad esempio, se il comune ha istituito il canone unico nel 2021 e successivamente ha adottato una deliberazione nel 2024 – ancora vigente poiché in seguito non sono stati approvati altri atti – lo stesso deve trasmettere solo la deliberazione del 2024 e non anche quella relativa al 2021.

Nota IFEL sull’esclusione dal prelievo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole

IFEL ha pubblicato una Nota di commento sui principali orientamenti sulle condizioni e modalità di esclusione dal prelievo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole. La normativa sulla natura e classificazione dei rifiuti, il Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006 e s.m.i.), ha delineato con chiarezza la natura di rifiuto speciale per i rifiuti prodotti dalle attività agricole.

La nota evidenzia come la giurisprudenza della Corte di cassazione abbia ormai consolidato un principio di diritto particolarmente rigoroso in materia di esclusione dalla TARI delle superfici produttive di rifiuti speciali; l’esclusione dal prelievo non consegue automaticamente alla natura dell’attività esercitata, ma presuppone un preciso onere probatorio a carico del contribuente, da assolvere mediante la presentazione della dichiarazione TARI originaria o di variazione, con l’indicazione puntuale delle superfici nelle quali si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e con la dimostrazione dell’avvenuto smaltimento tramite soggetti autorizzati.

La dichiarazione non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenti una condizione sostanziale indispensabile per consentire al Comune di effettuare le necessarie verifiche sui presupposti dell’esenzione. In tale prospettiva, assume rilievo anche il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, che rende necessario un costante aggiornamento della prova relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, pur in presenza della valenza ultrattiva della dichiarazione TARI prevista dalla legge n. 147/2013.

La nota affronta, inoltre, il tema particolarmente delicato delle attività agricole “connesse”, evidenziando le persistenti incertezze interpretative derivanti dalla mancata definizione legislativa del rapporto tra rifiuti urbani e rifiuti prodotti da agriturismi, attività amministrative e ulteriori attività accessorie all’esercizio agricolo. IFEL rileva che un’interpretazione estensiva dell’esclusione dal prelievo rischierebbe di sottrarre integralmente tali attività al servizio pubblico di raccolta, nonostante la concreta produzione di rifiuti urbani del tutto assimilabili a quelli derivanti da attività alberghiere o di ristorazione.

Cassazione: il Canone unico patrimoniale ha natura tributaria

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 12225/2026, intervengono su una delle questioni più controverse sorte dopo l’introduzione del canone unico patrimoniale, chiarendo definitivamente che il CUP possiede natura tributaria e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.

Il giudizio trae origine da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza nell’ambito di una controversia concernente un avviso di accertamento esecutivo relativo al CUP per esposizioni pubblicitarie. La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava il corretto riparto di giurisdizione: se le controversie sul canone unico dovessero essere devolute al giudice ordinario, al giudice tributario oppure ripartite caso per caso in relazione alla concreta natura della pretesa azionata.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il canone unico patrimoniale, introdotto dall’art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019 in un’evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari – TOSAP, ICP, DPA, CIMP – e una prestazione patrimoniale – COSAP-, nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada), pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (a. l’occupazione di aree pubbliche; b. la diffusione di messaggi pubblicitari) «è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche. Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario».

Sul piano processuale, la sentenza produce effetti immediati di grande importanza operativa. D’ora in avanti, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni o dai concessionari relativamente al canone unico dovranno essere impugnati davanti al giudice tributario. Viene così meno il rischio di conflitti di giurisdizione e di pronunce contrastanti che aveva caratterizzato i primi anni di applicazione del CUP. La decisione incide anche sul regime processuale applicabile. La riconduzione del canone unico nell’alveo tributario comporta infatti l’applicazione delle regole proprie del processo tributario, comprese quelle relative ai termini di impugnazione, all’onere probatorio, alla sospensione dell’atto e al sistema delle tutele cautelari.

La sentenza presenta inoltre implicazioni rilevanti per gli enti locali sotto il profilo regolamentare e gestionale. Il riconoscimento della natura tributaria del CUP rafforza infatti l’esigenza di conformare regolamenti comunali, attività accertativa e procedure di riscossione ai principi tipici dell’ordinamento tributario, inclusi quelli di legalità, capacità contributiva, motivazione degli atti e tutela del contribuente.

Non meno importante è il riflesso sul sistema della riscossione affidata ai concessionari esterni. La pronuncia consolida la qualificazione pubblicistica dell’attività di accertamento e riscossione del CUP, con possibili ricadute anche sul contenzioso pendente e sulla validità degli atti già notificati.

Erogazione del bonus rifiuti, nuovi chiarimenti applicativi di Arera

Con comunicato del 29 aprile 2026, Arera fornisce alcuni chiarimenti per l’erogazione del bonus sociale rifiuti, al fine di facilitare la comprensione e l’applicazione della normativa in vigore (Delibera 355/2025/R/RIF E TUBR aggiornato con delibera 123/2026/R/rif).

Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAte ai fini dell’erogazione del bonus

  • Il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva, il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile.

  • In nessun caso l’ammontare dell’agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall’utente.

  • I requisiti di ammissione al bonus previsti dall’articolo 7 del TUBR sono i seguenti:

    1. l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;

    2. l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);

    3. il nucleo deve avere l’agevolazione per una sola utenza, nell’anno di competenza della DSU.

  • Il gestore non deve verificare l’indirizzo del nucleo, né la residenza, tali elementi non sono requisiti di ammissibilità. Solo nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore effettua la verifica sull’indirizzo e applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte. Se nessun indirizzo coincide con quello presente nella DSU, il gestore eroga comunque la compensazione all’utenza identificata tramite il codice fiscale di uno dei componenti il nucleo, purché domestica.

  • Se nella DSU è presente un unico soggetto che non è intestatario della TARI, il bonus non va erogato perché non è rispettato il primo requisito di ammissibilità.

  • Per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU.

  • Il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l’utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAte.

  • Il gestore ha la facoltà (e non l’obbligo) di trattenere il bonus se l’utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all’anno precedente all’anno di erogazione del bonus, fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni).

  • Il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il comunicato operatori).

DSU con omissioni o difformità: la normativa ISEE (d.P.C.M. 159/2013) prevede che in caso di DSU con omissioni o difformità la dichiarazione è da ritenersi valida ai fini dell’erogazione della prestazione sociale; tuttavia, gli enti erogatori possono richiedere idonea documentazione con la quale il cittadino dimostri la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU. In questi casi è quindi l’Ente erogatore a decidere se erogare la prestazione o se effettuare la richiesta documentale al cittadino (la norma non obbliga l’ente) e a valutare quanto ricevuto. Nel caso in cui la documentazione non sia sufficiente a dimostrare la veridicità e la completezza della DSU, il gestore può restituire un esito negativo a SGAte e non erogare il bonus.

Nel caso in cui l’Ente erogatore riscontri delle anomalie nella DSU ordinaria perché i dati riportati nelle Dichiarazione non corrispondono a quanto presente nell’anagrafe comunale, l’Ente erogatore può verificare, in autonomia, se la presenza di anomalie/errori/discrepanze, quali per esempio numero di componenti il nucleo, su DSU ordinarie (senza omissioni o difformità), sia tale da comportare il rigetto della pratica e la restituzione a SGAte di un esito negativo.

RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO

QUANTIFICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?

Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.

Conseguentemente i GTRU, anche qualora nell’anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all’anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull’importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come disposto dall’art. 9, comma 1, del TUBR. In nessun caso l’ammontare dell’agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall’utente.

L’importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA? 

No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta nell’anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell’IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che non deve essere decurtato dall’agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.

 

CASI DI CESSAZIONE DELL’UTENZA Art. 12 TUBR

Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.

Caso 1) Cessazione nel corso dell’anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche

  • Se un’utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all’utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L’importo dell’agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall’utente nell’anno di riferimento.

  • Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAte sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, il requisito per ottenere il bonus è la presenza di un’utenza domestica attiva nell’anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell’anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).

Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell’anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga. 

In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGAte invia al gestore territorialmente competente nell’anno di validità l’ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell’anno a:

  • se il nucleo ha presentato una sola DSU nell’anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare il bonus per l’intero anno.

Se il nucleo ha cambiato Comune, ad esempio, a maggio e ha presentato 2 DSU nello stesso anno (es. una prima del trasferimento in data 31 gennaio 2025 e una successiva al trasferimento presentata, ad es. in data 30 settembre 2025) i dati funzionali all’erogazione verranno inviati da SGAte al GTRU territorialmente competente per la seconda DSU, quindi al GTRU territorialmente competente per il Comune Y. Il gestore del comune Y quantifica il bonus in base alla TARI applicata nell’anno dal gestore del Comune X se nota (ossia se il gestore cedente gli ha fornito queste informazioni); ovvero stimata, per l’intero anno a+1 qualora il GTRU, nel rispetto della normativa vigente, non abbia ancora determinato la TARI/tariffa corrispettiva dovuta per tale anno.

Cessazione per decesso dell’intestatario della TARI dopo aver presentato la DSU 

  • Se dopo il decesso dell’intestatario l’utenza viene volturata a nome di un soggetto appartenente allo stesso nucleo ISEE, l’utenza non si ritiene cessata e il bonus viene calcolato ed erogato per l’intero anno.

  • Se l’utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell’intestatario e l’utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita.  In SGAte si restituisce esito Cessataimporto calcolato e non si indica l’indirizzo di una nuova abitazione.

  • Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell’anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.

  • NOTA BENE. Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell’asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.

TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR

L’ agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale.

È prevista una deroga alla regola generale dell’erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell’agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1 (comma 10.5 del TUBR).

Deroga tempistiche di erogazione: articolo 3- delibera 123/2026/R/RIF 

La deroga introdotta dall’articolo 3, comma 1 della delibera 123/2026/R/com vale solo ed esclusivamente per il flusso di DSU aggiuntivo rispetto all’ordinario già messo a disposizione dei gestori.

Le tempistiche di erogazione del bonus relativamente a tale secondo flusso di DSU (messo a disposizione da SGAte entro il 30 aprile 2026), sono posticipate al 30 settembre esclusivamente in relazione alle DSU contenute nel flusso dati aggiuntivoLa deroga, a quanto disposto articoli 10, comma 1, e 14, comma 1, del TUBR non è applicabile all’erogazione del bonus relativo alle DSU messe a disposizione da SGAte con il flusso ordinario entro il 1° marzo. Per tali DSU il bonus deve essere erogato entro il 30 giugno 2026.

La rendicontazione a SGAte dei bonus erogati relativi al solo flusso aggiuntivo dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2027.

UTENZE AGEVOLABILI IN CASO DI PIU’ UTENZE E/O PERTINENZE

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per un’unica utenza (comma 3.3 TUBR).

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, l’agevolazione va applicata all’unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione (indirizzo associato alla DSU e comunicato da SGAte in base ai dati trasmessi da INPS).

Nel caso in cui all’unità immobiliare dichiarata dal nucleo non sia associata un’utenza TARI/Tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte all’individuazione di un’eventuale utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo (art. 6.3 TUBR).

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze. Pertanto, il bonus va calcolato con riferimento alla TARI/tariffa corrispettiva dovuta per una sola abitazione (abitazione principale) e alle relative pertinenze.

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI LOCALI

L’ articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

L’applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti.

Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione.

Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.
MOROSITA’ E COMPENSAZIONE BONUS SOCIALE

Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente.

Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore.  Il gestore potrà procedere alla compensazione solo dopo aver inviato un sollecito di pagamento in cui si precisa che l’agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.

Fatto salvo quanto sopra il bonus sociale rifiuti può essere trattenuto dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati da SGAte, anche a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti, precedenti a ciascun anno a+1.

La facoltà di trattenere il bonus per compensare la morosità, dovrà essere evidenziata dal GTRU nel documento di riscossione contenente la prima rata utile

Gli insoluti degli utenti possono essere portati a compensazione solo se non sono prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e10.7 del TUBR).

Arera, Semplificazione della disciplina relativa al bonus rifiuti e disposizioni transitorie per il 2026

Con la Delibera 14 aprile 2026 n. 123/2026/R/rif, Arera chiarisce alcuni aspetti relativi all’applicazione delle norme in materia di bonus sociale rifiuti e prevede una deroga alle tempistiche ordinarie previste dal TUBR per la messa a disposizione di flussi aggiuntivi di dati da parte di SGAte, per le conseguenti lavorazioni da parte dei gestori e per la successiva erogazione del bonus agli utenti.

Il provvedimento si colloca nel solco della precedente deliberazione 355/2025/R/rif e introduce una serie di semplificazioni operative che riguardano principalmente i flussi informativi e le modalità di erogazione dell’agevolazione. In particolare, ARERA prende atto delle difficoltà generate dalla disponibilità non completa dei dati ISEE nelle tempistiche ordinarie, dovuta alla presenza di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) con anomalie successivamente sanate. Questo ha reso necessario prevedere un flusso informativo aggiuntivo gestito tramite il sistema SGAte, così da consentire l’inclusione degli aventi diritto inizialmente esclusi. Per risolvere tale disallineamento, ARERA introduce per l’anno 2026 un flusso informativo integrativo, che consente di recuperare queste posizioni e includerle nel perimetro degli aventi diritto al bonus.

La deliberazione definisce una scansione temporale straordinaria rispetto a quella ordinaria prevista dal TUBR. I dati relativi alle DSU regolarizzate devono essere resi disponibili entro il 30 aprile 2026, mentre i gestori sono chiamati a completare le attività di verifica e abbinamento delle utenze entro il 31 luglio 2026. L’erogazione del bonus per i beneficiari individuati attraverso il flusso aggiuntivo è ammessa fino al 30 settembre 2026, con obbligo di rendicontazione entro il 31 gennaio 2027. Questa rimodulazione delle scadenze risponde all’esigenza di garantire l’effettività della misura senza compromettere la qualità dei controlli.

Il provvedimento interviene anche su alcuni aspetti interpretativi della disciplina, chiarendo in modo più netto il ruolo dei soggetti coinvolti. Viene ribadito che la titolarità dell’erogazione del bonus resta in capo ai Comuni, anche nei casi in cui la gestione operativa del servizio rifiuti sia affidata a soggetti terzi. In tale assetto, i gestori operano come soggetti attuatori, responsabili dell’applicazione in bolletta o tramite altre modalità di compensazione, sulla base delle informazioni ricevute tramite SGAte.

Particolare attenzione è dedicata ai criteri di quantificazione dell’agevolazione. ARERA conferma che il bonus deve essere calcolato sulla tariffa rifiuti lorda dovuta dall’utente per l’anno di competenza, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste a livello locale. Tale impostazione garantisce uniformità di trattamento su scala nazionale ed evita distorsioni derivanti da discipline comunali eterogenee. Viene inoltre ribadito il principio secondo cui il bonus non può eccedere l’importo complessivamente dovuto dall’utente.

Arera stabilisce che n caso di cessazione dell’utenza per una variazione dell’indirizzo di abitazione dell’utente, l’agevolazione vada quantificata dal GTRU territorialmente competente che riceve da SGAte la DSU sulla base della TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta o stimata (ove non ancora determinata) per l’intero anno, analogamente a quanto disposto per gli altri bonus sociali, integrando conseguentemente gli articoli 9 e 12 del TUBR;

Nel caso specifico di utenti morosi, ARERA precisa che la compensazione può avvenire con riferimento alle partite debitorie relative al servizio rifiuti, evitando la creazione di flussi finanziari aggiuntivi e garantendo una gestione più lineare per i gestori. Tuttavia, questa compensazione non altera la natura delle obbligazioni pregresse né comporta la loro estinzione automatica oltre l’importo del bonus riconosciuto. In altri termini, il bonus riduce l’esposizione debitoria dell’utente fino a concorrenza del suo valore, ma non interviene su eventuali residui debiti.

Elenco comuni montani ed esenzione IMU terreni agricoli

Con la Risoluzione n. 1/D del 1° aprile 2026, il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito al rapporto tra i nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, introdotti dalla Legge 12 settembre 2025 n. 131, e la disciplina vigente in materia di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli.

Il dubbio interpretativo nasce dalla previsione, contenuta nell’art. 2 della citata legge, che demanda a un regolamento governativo la definizione dei criteri per individuare i comuni montani sulla base di parametri oggettivi, quali altitudine e pendenza. In attuazione di tale disposizione, il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 18 febbraio 2026, ha approvato lo schema di regolamento recante detti criteri, corredato da un elenco dei comuni che soddisfano i requisiti individuati. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, tale atto non ha ancora efficacia normativa. La deliberazione governativa, infatti, rappresenta una fase endoprocedimentale e non conclude l’iter di adozione del regolamento, il quale, allo stato, non risulta formalmente emanato. Ne deriva che lo schema e il relativo elenco non possono produrre effetti giuridici diretti nell’ordinamento.

Ma anche a prescindere da tale profilo, il legislatore ha espressamente escluso ogni interferenza tra la nuova classificazione e la disciplina tributaria. L’art. 2, comma 3, della medesima legge n. 131 del 2025 stabilisce infatti in modo inequivoco che la classificazione dei comuni montani introdotta ai fini della legge stessa non si applica né alle misure della Politica agricola comune né, per quanto qui rileva, all’esenzione dall’imposta municipale propria sui terreni agricoli.

Resta pertanto ferma la disciplina prevista dall’art. 1, comma 758, lettera d), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che individua i terreni agricoli esenti da IMU in base alla loro ubicazione in aree montane o collinari delimitate secondo i criteri fissati dalla Circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. È proprio tale circolare, ancora oggi vigente sotto questo profilo, a contenere l’elenco dei comuni rilevante ai fini dell’agevolazione fiscale.

 

 

ARERA: Chiarimenti applicativi per l’erogazione del bonus rifiuti

ARERA ha fornito chiarimenti sulle modalità applicative per l’erogazione del bonus sociale rifiuti, già disposte dall’Autorità con la delibera 355/2025/R/rif e il relativo allegato TUBR, testo unico bonus rifiuti.

Per facilitare la comprensione e l’applicazione della normativa in vigore, l’Autorità riporta i principi generali e alcuni chiarimenti che forniscono riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori.

Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAte ai fini dell’erogazione del bonus:

  • il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile;
  • i requisiti di ammissione al bonus previsti dall’articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:
    • l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;
    • l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);
    • il nucleo deve avere l’agevolazione per una sola utenza, nell’anno di competenza della DSU il bonus;
  • nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte;
  • per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
  • il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l’utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAte;
  • il gestore ha la facoltà (e non l’obbligo) di trattenere il bonus se l’utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all’anno precedente all’anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
  • il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il chiarimento riportato nel seguente comunicato operatori).

RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO

QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE AGEVOLAZIONE

Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?

Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.

Conseguentemente i GTRU, anche qualora nell’anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all’anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull’importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come evidenziato nei ritenuti della deliberazione 355/2025/R/com. Il Bonus sociale 2025 dovrà essere riconosciuto entro il 30 giugno 2026 nella prima rata utile.

L’importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA?

No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta nell’anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell’IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che non deve essere decurtato dall’agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.

 

CASI DI CESSAZIONE DELL’UTENZA Art. 12 TUBR

Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.

Caso 1) Cessazione nel corso dell’anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche

  • Se un’utenza cessa nel corso dell’anno, ad esempio il 31/10/2025, il bonus deve essere calcolato sull’importo dovuto per il periodo 1/1/2025–31/10/2025 (data di cessazione, come comunicato dall’utente) e non sull’intero anno (365 giorni). Si tratta di casi residuali e si verificano quando il il GTRU sa con certezza che il nucleo ISEE si è trasferito, ma resta nel suo territorio di competenza (magari vive da parenti/amici e non ha attivato una nuova utenza).

  • Se un’utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all’utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L’importo dell’agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall’utente nell’anno di riferimento.

  • Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAte sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, il requisito per ottenere il bonus è la presenza di un’utenza domestica attiva nell’anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell’anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).

Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell’anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga. 

In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGAte invia al gestore territorialmente competente nell’anno di validità della DSU l’ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell’anno a:

  • se il nucleo ha presentato una sola DSU nell’anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare ed erogare il bonus per l’intero anno.

  • Se il nucleo ha cambiato Comune, ad esempio, a maggio e ha presentato 2 DSU nello stesso anno (es. una prima del trasferimento in data 31 gennaio 2025 e una successiva al trasferimento presentata, ad es. in data 30 settembre 2025) i dati funzionali all’erogazione verranno inviati da SGAte al GTRU territorialmente competente per la seconda DSU, quindi al GTRU territorialmente competente per il Comune Y. Il gestore del comune Y quantifica il bonus in base alla TARI dovuta nell’anno al gestore del Comune X se nota (ossia se il gestore cedente gli ha fornito queste informazioni); se non ha l’importo dovuto nell’anno a, quantifica l’agevolazione in base alla TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta dal medesimo utente nell’anno a+1.

Cessazione per decesso dell’intestatario della TARI dopo aver presentato la DSU 

  • Se dopo il decesso dell’intestatario l’utenza viene volturata a nome di un soggetto appartenente al nucleo ISEE, l’utenza non si ritiene cessata e il bonus viene calcolato ed erogato per l’intero anno.

  • Se l’utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell’intestatario e l’utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita.  In SGAte si restituisce esito Cessataimporto calcolato e non si indica l’indirizzo di una nuova abitazione.

  • Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell’anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.

  • NOTA BENE. Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell’asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.

TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR

L’ agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale.

È prevista una deroga alla regola generale dell’erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell’agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1 (comma 10.5 del TUBR).

UTENZE AGEVOLABILI IN CASO DI PIU’ UTENZE E/O PERTINENZE

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per un’unica utenza (comma 3.3 TUBR).

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, l’agevolazione va applicata all’unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione (indirizzo associato alla DSU e comunicato da SGAte in base ai dati trasmessi da INPS).

Nel caso in cui all’unità immobiliare dichiarata dal nucleo non sia associata un’utenza TARI/Tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte all’individuazione di un’eventuale utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo (art. 6.3 TUBR).

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze. Pertanto, il bonus va calcolato con riferimento alla TARI/tariffa corrispettiva dovuta per una sola abitazione (abitazione principale) e alle relative pertinenze.

BONUS INTEGRATIVO

L’ articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

L’applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti.

Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione.

Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.
MOROSITA’ E COMPENSAZIONE BONUS SOCIALE

Il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: gli insoluti degli utenti non devono tuttavia essere prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e10.7 del TUBR).

Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore.

Esclusione dell’agevolazione IMU per i fabbricati oggetto di recupero edilizio

I fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2021, n. 380, ivi compresi quelli acquistati e ristrutturati mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica per essere destinati dall’impresa alla vendita, non possono beneficiare dell’agevolazione in materia di IMU prevista dall’art. 1, comma 751, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. Tale disposizione prevede infatti l’applicazione – per gli immobili costruiti e destinati alla vendita, ma rimasti invenduti e non locati – di una aliquota ridotta fino al periodo d’imposta 2021 ed un’esenzione totale a decorrere dal 2022.

Questo è il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, con sentenza del 5/01/2026 n. 4, che, nel motivare la propria decisione, ha esteso all’art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019 la formulazione analoga dell’art. 13, comma 9-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, trattandosi di norme di identico contenuto. Richiamando altresì alcune pronunce della Cassazione (cfr. C. Cass. civ., sez. V, ordinanze 21 aprile 2025, n. 10392 e n. 10394), i giudici hanno ribadito che l’agevolazione spetta esclusivamente ai “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, vale a dire ai cosiddetti fabbricati merce delle imprese edili.

Nel caso di specie, la Corte bolzanina non ha riconosciuto il beneficio in materia di IMU ad una società operante nel settore della costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili, in quanto i fabbricati oggetto della controversia risultavano interessati da interventi di incisivo recupero edilizio e, pertanto, non rientrano nel campo applicativo della norma agevolativa.