Ok del Cdm al decreto legislativo su semplificazione tributi per Regioni e enti territoriali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di oggi, venerdì 9 maggio 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Come già fatto per i tributi statali, si prevede che anche gli enti territoriali possano incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

Per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. Per le province si prevede che il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione sia assegnato all’ente nel quale è gestita concretamente l’attività e non dove è solo domiciliata la sede legale. Quanto ai comuni, si prevede maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e si semplificano gli adempimenti IMU, che saranno unificati in un unico modello telematico. Inoltre, per il triennio 2025-2027, si eleva dal 50 al 100 per cento la quota da attribuire ai comuni per le maggiori somme accertate e riscosse al fine di intensificare la partecipazione al recupero dell’evasione.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che dispone il differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di responsabilità erariale dal 30 aprile al 31 dicembre 2025.

La disciplina oggetto di differimento, che si applica anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, limita la responsabilità erariale ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta dallo stesso. Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: TARI, proroga al 30 giugno 2025 per l’approvazione delle tariffe

Le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l’emendamento finalizzato al rinvio dell’approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025.

All’art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: “Per l’anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”.

Bonus rifiuti: Le osservazioni di ANCI/IFEL alla delibera ARERA

Con un documento inviato ad ARERA, l’Anci esprime la sua grande preoccupazione per l’istituzione della nuova componente perequativa pari a 6 euro/utenza, destinata alla copertura dell’agevolazione sul prelievo sui rifiuti per gli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si trovano in condizioni economico sociali disagiate.

L’intervento di ARERA effettuato con la delibera 01 aprile 2025 n. 133/2025/R/rifa non permette, ad oggi, di valutare il complesso dell’applicazione della misura agevolativa oggetto del DPCM n. 24 del 2025, e – in particolare – le modalità e i contenuti dell’agevolazione stessa, rimandati a un successivo provvedimento che dovrà riguardare elementi fondamentali, quali l’erogazione del beneficio in via automatica o su richiesta (in quest’ultimo caso eccezionalmente, in base ad eventuali considerazioni di transitorietà) e la disciplina dei conguagli che si renderanno con ogni probabilità necessari, anche in base alle regole transitorie di avvio del dispositivo.

L’Anci, pur ritenendo condivisibile l’obiettivo del Governo e dell’Autorità di assicurare una riduzione generalizzata della tariffa rifiuti a carico di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, ritiene necessario che l’Autorità decida di rinviare l’applicazione del bonus al 2026 definendo le regole nei prossimi mesi e consentendo l’adeguamento entro la fine di quest’anno degli uffici dei Comuni e dei gestori.

È infatti necessario che il sistema applicativo della nuova misura sia noto in tutti i suoi aspetti e adeguatamente comunicato a tutti gli attori. Su questa base, potranno essere risolti i problemi che impediscono l’ordinata applicazione fin dal 2025: dalle tempistiche dei flussi informativi necessari, agli adeguamenti organizzativi, regolamentari e informatici che i Comuni e i gestori dovranno affrontare, alla puntuale informazione ai cittadini e, in particolare, ai beneficiari dell’agevolazione.

Anci/IFEL, ribadiscono l’assoluta contrarietà all’applicazione delle quote perequative in ragione della TARI fatturata, anziché della TARI effettivamente riscossa. Tale orientamento espresso da ARERA in precedenti occasioni, produce una grave perdita di fiducia nel sistema regolatorio da parte dei Comuni, che risulterebbero gravati da un onere patrimoniale imposto al di fuori di qualsiasi normativa primaria di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo bonus sociale per i rifiuti e nuova componente perequativa

È stato pubblicato in G.U. n. 60 del 13-03-2025, il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”.

Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. Ai fini dell’individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro,
elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. L’agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente.

Sono demandate ad ARERA le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Con la delibera n. 133 del 1 aprile 2025 ARERA ha comunicato l’avvio del procedimento per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24.

Il finanziamento del bonus avverrà mediante l’istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa UR3,a, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, con decorrenza 2025. Si prevede che prevedere che la componente 𝑈𝑅3,𝑎 sia fissata inizialmente pari a 6 euro/utenza, sulla base della stima dell’onere connesso all’erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e possa essere oggetto di successivi aggiornamenti in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.

Per l’anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all’articolo 3, comma 3.4 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: Avvio di procedimento per la definizione del MTR-3 per il terzo periodo regolatorio

Con Delibera del 18 febbraio 2025 n. 57/2025/R/rif, Arera avvia il procedimento volto alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (MTR-3) per il quadriennio 2026 – 2029.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati“, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance*.

Principali linee di intervento

  1. Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  2. Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw“, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  3. Determinazione e aggiornamento dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, impostando su corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace. A tal fine, a seguito dell’acquisizione di informazioni e dati da imprese e Pubbliche Amministrazioni, verranno condotte analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.
  4. Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)“).

 

Corte Costituzionale: Inammissibile la questione sull’esenzione ICI degli immobili ecclesiastici a uso misto

Con la sentenza n. 20/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.

Il giudice a quo aveva censurato la norma – con riferimento al regime ICI, quindi per le annualità anteriori al 2012 – sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), ma unitariamente accatastati, non avrebbe consentito, ai fini dell’esenzione d’imposta, lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione. Tale omissione, determinando la tassazione anche delle porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, avrebbe comportato la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7, terzo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, quest’ultimo escludendo ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici.

La Corte costituzionale ha giudicato inadeguata la ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente e inesatta l’individuazione del parametro dallo stesso effettuata. Sotto il profilo ricostruttivo, il giudice a quo ha attribuito alla norma pattizia del 1984 una portata esonerativa immediata, come se essa si riferisse alle attività religiose in sé, mentre tale norma si limita a equiparare, per gli effetti tributari, l’attività di culto-religione a quella di beneficenza-istruzione; inoltre, il rimettente non ha tenuto conto dell’incidenza del diritto dell’Unione europea, viceversa determinante nello sviluppo della normativa interna sulla tassazione immobiliare degli enti non commerciali; infine, l’ordinanza di rimessione non ha chiarito se il fabbricato di causa fosse all’epoca frazionabile, sì da consentire, ancor prima che l’onere di frazionamento fosse formalizzato nel regime dell’IMU (imposta subentrata all’ICI), quello «scorporo delle superfici» la cui possibilità è oggetto della questione.

Riguardo al parametro, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità costituzionale sulle disposizioni del Concordato lateranense, e sulle modificazioni ad esso apportate, viene ricondotto dalla propria giurisprudenza non all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, bensì all’articolo 7, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica «sono regolati dai Patti Lateranensi».

 

La redazione PERK SOLUTION

Telefisco 2025, Canone Unico: Aumento tariffe con variazione limitata

In considerazione della modifica apportata dal comma 757 della manovra 2025 (legge 2017/2024), non è possibile per gli enti locali aumentare le tariffe del canone unico patrimoniale (Cup) oltre il limite prescritto dall’articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che il gettito complessivo deve essere pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso. È questa, in sostanza, la risposta del Ministero dell’economia e finanza ai quesiti di Telefisco 2025.

Nello specifico il quesito è il seguente:

D. Il canone unico è caratterizzato da una disposizione normativa tariffaria più volte interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nonché dalla Corte dei conti come limite all’incremento di gettito, presente nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe». In considerazione della modifica apportata dal comma 757 della manovra 2025 (legge 2017/2024), è possibile aumentare le tariffe del canone unico ottenendo un gettito superiore rispetto all’anno di istituzione del canone?

Alla domanda, il Ministero fornisce risposta negativa, poiché la modifica apportata dall’articolo 1, comma 757, lett. a) della legge n. 207 del 2024 non riconosce agli enti locali la possibilità di aumentare le tariffe del canone unico patrimoniale (Cup) oltre il limite prescritto dall’articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019. Ed invero, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 hanno solo la funzione di consentire agli enti locali, all’interno dei limiti di gettito fissati dal Legislatore, di graduare in maniera più precisa le tariffe in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico, necessità che può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria sia effettuata in una zona di particolare pregio urbanistico.

Inoltre, il Ministero ha risposto negativamente alla possibilità di applicare la maggiorazione Istat a tutte le tariffe del canone di occupazione ed esposizione pubblicitaria, poiché non si ritiene possibile un’estensione analogica della previsione normativa contenuta nei commi 831 e 831-bis dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, secondo la quale gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente esclusivamente per le fattispecie ivi disciplinate. Tale chiara volontà del Legislatore non può essere neppure superata sulla base della considerazione del carattere patrimoniale del canone in questione che, il quale, tra le altre entrate sostituisce anche il Cosap, di cui all’articolo 63 del Dlgs 446 del 1997, la cui natura patrimoniale è stata acclarata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 2008).
A questo proposito, il Ministero ricorda che anche per il Cosap era prevista la rivalutazione Istat solo per le
occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI – Fabbisogni standard: Aggiornate le linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni“.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di Sogei S.p.A., ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per l’eventuale revisione dei piani finanziari relativi al 2025. Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Nel documento si forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2024 e approvato dalla CTFS in data 17 settembre 2024. Come già in passato, il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all’aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità fiscale TARI.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
• il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
• le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo prospetto IMU 2025: Adozione entro il 28 febbraio. Le FAQ del Dipartimento delle finanze

Si ricorda ai Comuni che, in ottemperanza all’obbligo di adottare il Prospetto delle aliquote IMU a partire dall’anno d’imposta 2025, scade il prossimo 28 febbraio il termine per l’elaborazione e la trasmissione dello stesso, mediante l’apposita piattaforma digitale messa a disposizione sul Portale del federalismo fiscale

L’omessa trasmissione comporterà l’applicazione delle aliquote di base, secondo quanto previsto dai commi 748 – 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le nuove modalità. Per il primo anno di applicazione del Prospetto, vige l’obbligo di adottare il Prospetto stesso anche in caso di conferma delle aliquote vigenti nell’anno precedente. La delibera approvativa del Prospetto non deve essere trasmessa al MEF, ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi, nell’apposita schermata, in fase di  trasmissione del solo Prospetto nell’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.

Si rinvia al Comunicato MEF del 28/11/2024 per le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”.

Si ricorda, infine, che sono state pubblicate dal Dipartimento delle finanze le risposte di chiarimento ai numerosi quesiti, posti dai comuni, in ordine alle modalità di elaborazione e di trasmissione al MEF del Prospetto delle aliquote dell’IMU.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera, Raccolta dati: TQRIF – Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024

Con comunicato del 3 febbraio 2025, Arera ricorda che a partire dal 3 febbraio 2025 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all’anno 2024, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all’Autorità, previsti dall’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2024 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in Anagrafica Operatori.

L’invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l’apposita piattaforma on line non oltre il 31 marzo 2025. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti.

La piattaforma telematica per l’edizione 2024 prevede l’invio da parte del Gestore dei dati attraverso la compilazione, per ciascun ambito tariffario in cui opera, delle seguenti maschere web, contenenti:

  • Dichiarazione Schema Regolatorio”: lo schema regolatorio adottato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3.1 del TQRIF, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi);
  • Compilazione Raccolta Dati”: il numero di utenze domestiche e non domestiche al 31 dicembre 2024, nonché i dati registrati – ove previsti – relativi agli indicatori di qualità;
  • Relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio e casistiche particolari”: l’ottemperanza agli obblighi di servizio, esclusivamente mediante apposito modello scaricabile dalla piattaforma (Relazione in formato excel, non modificabile); a tal proposito, si evidenzia che tale maschera sostituisce la sezione precedentemente denominata “Dichiarazione di veridicità e Relazione”.

Istruzioni per la compilazione

Infine, l’Autorità ricorda che i soggetti interessati possono accedere alla piattaforma on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori e adempimento agli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF) di cui alla deliberazione 263/2023/E/rif.

 

La redazione PERK SOLUTION