Corte Costituzionale: IMU e immobili occupati abusivamente

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 60/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, vigente ratione temporis, riguardante i soggetti passivi dell’IMU. In particolare, il giudice delle leggi censura tale norma nella parte in cui non prevede che l’IMU non sia dovuta per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale. Secondo la Consulta, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto.

La controversia nasce a seguito di due ricorsi di una casa di cura srl avverso il silenzio rifiuto opposto da Roma Capitale sull’istanza di rimborso del versamento IMU, rispettivamente per le annualità 2013 e 2014, relativo a un immobile di proprietà della suddetta società, occupato abusivamente da terzi a partire dal dicembre 2012. Tale società aveva dimostrato che erano state attivate tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile («dalla predisposizione della chiusura a mezzo blocchetti di cemento delle aperture […] alla attivazione di un servizio di sorveglianza privata ancorché non armata sin dal mese di marzo 2012») e che aveva altresì provveduto a denunciare immediatamente all’autorità preposta l’avvenuta sua occupazione abusiva e tuttavia, benché fosse stato disposto un sequestro preventivo dell’immobile da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma nell’agosto 2013, lo stesso non aveva avuto esecuzione per motivi di ordine pubblico.

La Corte, dopo una breve premessa normativa e giurisprudenziale relativa ai presupposti impositivi dell’IMU, evidenzia come, indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, sia irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione. Emblematico è il caso oggetto dei giudizi in cui la società proprietaria aveva assunto tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile e aveva tempestivamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria penale l’avvenuta occupazione contro la sua volontà. Benché nell’agosto 2013 fosse stato disposto un sequestro preventivo dell’immobile ex art. 321 del codice di procedura penale da parte del giudice per le indagini preliminari, lo stesso sequestro non aveva avuto esecuzione per ragioni di ordine pubblico. Pertanto, la società proprietaria non era riuscita a tornare nel possesso dell’immobile nonostante l’uso di una diligenza adeguata.

È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dichiarazione IMU: modelli e istruzioni

E’ stato emanato il Decreto 24 aprile 2024 del Ministero dell’economia e delle finanze concernente l’approvazione “Dichiarazione IMU/IMPi” di cui all’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC” di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019.

La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata, a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 dai soggetti passivi, di cui all’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 – ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lettera g), vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) – in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al presente decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all’esenzione.

La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI: approvato emendamento che differisce al 30 giugno termine di approvazione dei PEF, tariffe e regolamenti e clausola di salvaguardia

La commissione Finanze del Senato ha approvato due emendamenti, alla legge di conversione del cosiddetto decreto Superbonus (D.L n. 39 del 29 marzo 2024) voluti dall’Anci e relativi al differimento al 30 giugno 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, del termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L’emendamento salvaguardia l’efficacia delle stesse delibere di approvazione Tari che dovessero essere approvate dal giorno dopo la scadenza (1 maggio), fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione. L’estensione del termine consentirà quindi ai Comuni di avere più tempo per elaborare le nuove tariffe relative alla Tari per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA, raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti

Con la deliberazione 41/2024/R/rif, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche.
Al fine di procedere a raccogliere le informazioni e i primi elementi di valutazione utili per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari, è in fase di finalizzazione la raccolta dati di prossima apertura “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti”, con distinto riferimento sia all’anno 2022 sia all’anno 2023, rivolta ai gestori che svolgono, alla data di apertura della raccolta, l’attività di “gestione tariffe e rapporto con gli utenti” del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare, l’Autorità intende raccogliere, in modalità standardizzata, informazioni in merito ai seguenti principali elementi con riferimento a ciascun ambito tariffario: i. il regime di prelievo applicato; ii. i criteri di ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche; iii. il valore puntuale dei parametri necessari per la determinazione della tariffa applicata ai sensi del d.P.R. n. 158/99; iv. le soluzioni eventualmente adottate di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, nonché le modalità di identificazione dell’utenza per l’attribuzione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti; v. le caratteristiche dell’articolazione dei corrispettivi in caso di adozione di tariffazione puntuale.

Al fine di poter disporre di una base informativa completa e coerente, la trasmissione delle informazioni richieste avverrà esclusivamente tramite raccolta on line su sistema telematico basato sulla compilazione di maschere web, a cui i gestori potranno accedere solo previo accreditamento all’Anagrafica Operatori e previa compilazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF), mentre non saranno ammissibili dati forniti su supporti differenti.
Allo scopo di agevolare la raccolta delle informazioni richieste, viene comunque reso disponibile, in anticipo rispetto alla data di effettiva apertura della piattaforma, un template in formato excel esemplificativo del set di dati che dovranno essere successivamente forniti all’Autorità tramite compilazione on line, insieme allo schema tipo di Relazione di accompagnamento (facoltativa):

 

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Corte costituzionale: l’imu non va pagata se si è denunciata penalmente l’occupazione abusiva dell’immobile

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria Corte di cassazione per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.

Secondo la Corte costituzionale, è innegabile che nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale, difetti, in relazione all’immobile occupato abusivamente, la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione, cosicché «si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza» (sentenze n. 10 del 2023 e 120 del 2020).

Del resto il legislatore è già intervenuto in questo senso con l’art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, stabilendo che «Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale»: la Corte costituzionale, con la presente sentenza, è come se avesse esteso retroattivamente la portata di tale norma.

 

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Arera: approvazione schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 di accesso agli impianti di trattamento

Arera, con determina 16 aprile 2024 n. 2/2024 – DTAC, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif.

In attuazione delle previsioni recate dal comma 3.1 della deliberazione 7/2024/R/RIF, così come confermate dalla deliberazione 72/2024/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:
a. il piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025, di cui all’Allegato 1;
b. lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2;
c. lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore di cui all’Allegato 3.

I soggetti competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun impianto di chiusura del ciclo “minimo” ovvero di impianto “intermedio” da cui provengono flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.2 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet sul sito internet dell’Autorità, anche con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

a) il piano economico-finanziario 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
b) le determinazioni adottate e le tariffe di accesso ai menzionati impianti.

 

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ARERA, raccolta dati: TQRIF – Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Con apposito comunicato, Arera informa che a partire dal 15 aprile 2024 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all’anno 2023, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all’Autorità, previsti dall’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2023 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in Anagrafica Operatori.

L’invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l’apposita piattaforma on line non oltre il 31 maggio 2024, come riportato nel Comunicato del 28 marzo. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti. Pertanto, al fine di permettere una efficace elaborazione delle informazioni, anche coloro i quali abbiano già provveduto a inviare dei dati secondo altre modalità, dovranno comunque provvedere all’adempimento attraverso la compilazione prevista nell’ambito del sistema telematico di raccolta.

La piattaforma telematica prevede la compilazione di due maschere web attraverso cui, per ciascun ambito tariffario in cui opera, il Gestore comunica lo schema regolatorio adottato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3.1 del TQRIF, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi), il numero di utenze domestiche e non domestiche al 31 dicembre 2023 e i dati registrati, ove previsti, nonché trasmette l’ulteriore documentazione richiesta tra cui la Dichiarazione di veridicità e la Relazione attestante l’ottemperanza agli obblighi di sevizio prevista per lo Schema I.

I soggetti interessati possono accedere alla piattaforma on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori e adempimento agli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF) di cui alla deliberazione 263/2023/E/rif.

Allegati:
Istruzioni per la compilazione 
Dichiarazione di veridicità 

 

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PEF e Tariffe Tari: slitta al 30 giugno 2024 il termine di approvazione

“E’ stato depositato questo pomeriggio l’emendamento del governo al decreto superbonus, all’esame della
commissione Finanze del Senato, che prevede il differimento al 30 giugno 2024 del termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe relativi alla Tari”.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

 

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Imu a carico di soggetto diverso dal proprietario

Con la sentenza del 06/03/2024 n. 307, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha stabilito che l’Imu è dovuta dal soggetto che sia “possessore di diritto dell’immobile” e, pertanto, tale imposta è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell’immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

A proposito del contratto di locazione, la Cassazione conferma la tesi che l’unico soggetto passivo del tributo è il possessore di diritto, vale a dire il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufruttuario, superficiario, usuario). Il titolare di un immobile può sottoscrivere un accordo con l’inquilino, con il quale quest’ultimo si impegna a pagare Ici e Imu. La clausola contrattuale non è illegittima e serve a integrare le somme dovute per il canone di locazione. Questo principio innovativo è stato affermato dalle sezioni unite con la sentenza 6882/2019, escludendo che gli accordi che pongono il carico tributario su un soggetto diverso dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, possano essere ritenuti contra legem. Le imposte locali sugli immobili possono quindi essere pagate anche dal conduttore, se questo obbligo è previsto nel contratto di locazione. L’accordo contrattuale che impone all’affittuario di pagare i tributi locali, secondo le sezioni unite, non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva e non viola la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal titolare.

Non c’è alcun dubbio che soggetto obbligato nei confronti dell’amministrazione comunale rimane sempre il titolare dell’immobile ed in caso di mancato pagamento dell’inquilino, la violazione di omesso pagamento di Ici e Imu deve essere contestata al proprietario, con irrogazione della relativa sanzione.

Nel caso di specie, relativo a un contratto di leasing, in seguito alla risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, a dover versare l’imposta.

 

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Arera, raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF aggiornamento 2024-2025

L’Arera, con apposito comunicato, informa che a partire dal 4 aprile 2024 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2024 denominata “PEF aggiornamento 2024-2025” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione che compongono l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all’art. 8 della deliberazione 363/2021/R/rif e ss.mm.ii., secondo le regole e le procedure previste dalla deliberazione 389/2021/R/rif.

Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif (di seguito: MTR-2 e ss.mm.ii), ossia l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.

L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 8, della deliberazione 363/2021/R/rif, deve avvenire tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 8, comma 8.3, lettera a) del provvedimento da ultimo citato, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Allegato 1 alla determina 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica, scaricabile anche all’interno del portale (Tool MTR-2_agg.2024-2025.xlsx). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.

Tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.

Inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta (Guida alla compilazione). Gli Enti territorialmente competenti possono accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori.

 

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