Bonus sociale rifiuti, ARERA approva i modelli di comunicazione agli utenti finali

Con la determinazione n. 4/DICU/2026 del 26 giugno 2026, il Direttore della Direzione Consumatori e Utenti di ARERA ha approvato i format delle comunicazioni che dovranno essere trasmesse agli utenti finali nell’ambito del procedimento di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, previsto dall’articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/2019 e disciplinato dal Testo Unico approvato con la deliberazione n. 355/2025/R/rif (TUBR).

Il provvedimento definisce le modalità con cui i cittadini saranno informati sull’esito del procedimento di riconoscimento dell’agevolazione e sulle eventuali azioni da intraprendere per ottenerne l’erogazione. L’articolo 15 del Testo Unico prevede che gli utenti siano informati in tutte le fasi rilevanti del procedimento, garantendo trasparenza e piena conoscibilità dello stato della pratica. Per dare concreta attuazione a tale previsione, ARERA ha approvato cinque distinti modelli di comunicazione destinati a disciplinare tutte le principali casistiche operative.

I format riguardano:

  • il mancato riconoscimento del bonus sociale;
  • il mancato riconoscimento nei casi in cui siano presenti omissioni o difformità nella DSU o criticità connesse all’attestazione ISEE;
  • il riconoscimento del beneficio mediante bonifico domiciliato;
  • le modalità di riscossione diretta quando il Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) non risulti accreditato sulla piattaforma SGAte;
  • le modalità di riscossione diretta qualora l’ente territorialmente competente non abbia provveduto alla designazione del GTRU.

In merito alla gestione delle ipotesi di mancato riconoscimento dell’agevolazione, ARERA distingue infatti due diverse situazioni:

  1. Nel primo caso il bonus non può essere riconosciuto perché risultano assenti i requisiti oggettivi previsti dalla disciplina.
  2. Nel secondo caso, invece, il mancato riconoscimento dipende da criticità riguardanti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o l’attestazione ISEE, situazioni che possono essere sanate dal cittadino mediante la presentazione della documentazione necessaria o di una nuova dichiarazione. In tali ipotesi la comunicazione dovrà indicare chiaramente le motivazioni del mancato riconoscimento e le possibili modalità di regolarizzazione.

La determinazione disciplina anche i casi nei quali il bonus non può essere riconosciuto automaticamente attraverso la riduzione della tariffa rifiuti. È previsto che l’agevolazione possa essere corrisposta tramite bonifico domiciliato, gestito da CSEA, oppure direttamente dal gestore o dall’ente competente quando non siano ancora stati completati gli adempimenti di accreditamento sulla piattaforma SGAte.

Arera, Semplificazione della disciplina relativa al bonus rifiuti e disposizioni transitorie per il 2026

Con la Delibera 14 aprile 2026 n. 123/2026/R/rif, Arera chiarisce alcuni aspetti relativi all’applicazione delle norme in materia di bonus sociale rifiuti e prevede una deroga alle tempistiche ordinarie previste dal TUBR per la messa a disposizione di flussi aggiuntivi di dati da parte di SGAte, per le conseguenti lavorazioni da parte dei gestori e per la successiva erogazione del bonus agli utenti.

Il provvedimento si colloca nel solco della precedente deliberazione 355/2025/R/rif e introduce una serie di semplificazioni operative che riguardano principalmente i flussi informativi e le modalità di erogazione dell’agevolazione. In particolare, ARERA prende atto delle difficoltà generate dalla disponibilità non completa dei dati ISEE nelle tempistiche ordinarie, dovuta alla presenza di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) con anomalie successivamente sanate. Questo ha reso necessario prevedere un flusso informativo aggiuntivo gestito tramite il sistema SGAte, così da consentire l’inclusione degli aventi diritto inizialmente esclusi. Per risolvere tale disallineamento, ARERA introduce per l’anno 2026 un flusso informativo integrativo, che consente di recuperare queste posizioni e includerle nel perimetro degli aventi diritto al bonus.

La deliberazione definisce una scansione temporale straordinaria rispetto a quella ordinaria prevista dal TUBR. I dati relativi alle DSU regolarizzate devono essere resi disponibili entro il 30 aprile 2026, mentre i gestori sono chiamati a completare le attività di verifica e abbinamento delle utenze entro il 31 luglio 2026. L’erogazione del bonus per i beneficiari individuati attraverso il flusso aggiuntivo è ammessa fino al 30 settembre 2026, con obbligo di rendicontazione entro il 31 gennaio 2027. Questa rimodulazione delle scadenze risponde all’esigenza di garantire l’effettività della misura senza compromettere la qualità dei controlli.

Il provvedimento interviene anche su alcuni aspetti interpretativi della disciplina, chiarendo in modo più netto il ruolo dei soggetti coinvolti. Viene ribadito che la titolarità dell’erogazione del bonus resta in capo ai Comuni, anche nei casi in cui la gestione operativa del servizio rifiuti sia affidata a soggetti terzi. In tale assetto, i gestori operano come soggetti attuatori, responsabili dell’applicazione in bolletta o tramite altre modalità di compensazione, sulla base delle informazioni ricevute tramite SGAte.

Particolare attenzione è dedicata ai criteri di quantificazione dell’agevolazione. ARERA conferma che il bonus deve essere calcolato sulla tariffa rifiuti lorda dovuta dall’utente per l’anno di competenza, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste a livello locale. Tale impostazione garantisce uniformità di trattamento su scala nazionale ed evita distorsioni derivanti da discipline comunali eterogenee. Viene inoltre ribadito il principio secondo cui il bonus non può eccedere l’importo complessivamente dovuto dall’utente.

Arera stabilisce che n caso di cessazione dell’utenza per una variazione dell’indirizzo di abitazione dell’utente, l’agevolazione vada quantificata dal GTRU territorialmente competente che riceve da SGAte la DSU sulla base della TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta o stimata (ove non ancora determinata) per l’intero anno, analogamente a quanto disposto per gli altri bonus sociali, integrando conseguentemente gli articoli 9 e 12 del TUBR;

Nel caso specifico di utenti morosi, ARERA precisa che la compensazione può avvenire con riferimento alle partite debitorie relative al servizio rifiuti, evitando la creazione di flussi finanziari aggiuntivi e garantendo una gestione più lineare per i gestori. Tuttavia, questa compensazione non altera la natura delle obbligazioni pregresse né comporta la loro estinzione automatica oltre l’importo del bonus riconosciuto. In altri termini, il bonus riduce l’esposizione debitoria dell’utente fino a concorrenza del suo valore, ma non interviene su eventuali residui debiti.

ARERA: Chiarimenti applicativi per l’erogazione del bonus rifiuti

ARERA ha fornito chiarimenti sulle modalità applicative per l’erogazione del bonus sociale rifiuti, già disposte dall’Autorità con la delibera 355/2025/R/rif e il relativo allegato TUBR, testo unico bonus rifiuti.

Per facilitare la comprensione e l’applicazione della normativa in vigore, l’Autorità riporta i principi generali e alcuni chiarimenti che forniscono riscontro a specifici quesiti posti dagli operatori.

Principi generali da applicare nelle diverse fattispecie che si possono presentare nel corso della lavorazione delle DSU trasmesse ai gestori da SGAte ai fini dell’erogazione del bonus:

  • il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile;
  • i requisiti di ammissione al bonus previsti dall’articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:
    • l’utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;
    • l’utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);
    • il nucleo deve avere l’agevolazione per una sola utenza, nell’anno di competenza della DSU il bonus;
  • nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAte;
  • per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
  • il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l’utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAte;
  • il gestore ha la facoltà (e non l’obbligo) di trattenere il bonus se l’utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all’anno precedente all’anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
  • il GTRU è il soggetto che eroga i servizi connessi all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (si veda al riguardo il chiarimento riportato nel seguente comunicato operatori).

RISPOSTE A CASI PARTICOLARI SUDDIVISE PER ARGOMENTO

QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE AGEVOLAZIONE

Casi in cui nel 2025 il gestore ha già corrisposto un bonus-sconto ai sensi di delibere/provvedimenti del Comune. Come erogare il bonus nazionale 2025?

Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.

Conseguentemente i GTRU, anche qualora nell’anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all’anno 2025. Il Bonus nazionale dovrà essere quantificato sull’importo della TARI/tariffa corrispettiva del 2025 prima dell’applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva, quali per esempio le agevolazioni riconosciute a livello locale, eventualmente già corrisposte per il medesimo anno, come evidenziato nei ritenuti della deliberazione 355/2025/R/com. Il Bonus sociale 2025 dovrà essere riconosciuto entro il 30 giugno 2026 nella prima rata utile.

L’importo del bonus deve conteggiare anche il TEFA? Il 25% si calcola sul totale comprensivo di TEFA?

No. Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta nell’anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell’IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che non deve essere decurtato dall’agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.

 

CASI DI CESSAZIONE DELL’UTENZA Art. 12 TUBR

Premessa: il GTRU deve trattare i casi di cessazione di sua competenza: se non si riceve la DSU per un determinato nucleo, il bonus verrà gestito dal GTRU che ha ricevuto i flussi dati.

Caso 1) Cessazione nel corso dell’anno per trasferimento in altro indirizzo nello stesso Comune: varie casistiche

  • Se un’utenza cessa nel corso dell’anno, ad esempio il 31/10/2025, il bonus deve essere calcolato sull’importo dovuto per il periodo 1/1/2025–31/10/2025 (data di cessazione, come comunicato dall’utente) e non sull’intero anno (365 giorni). Si tratta di casi residuali e si verificano quando il il GTRU sa con certezza che il nucleo ISEE si è trasferito, ma resta nel suo territorio di competenza (magari vive da parenti/amici e non ha attivato una nuova utenza).

  • Se un’utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all’utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L’importo dell’agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall’utente nell’anno di riferimento.

  • Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAte sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, il requisito per ottenere il bonus è la presenza di un’utenza domestica attiva nell’anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell’anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).

Caso 2) Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell’anno dal comune X al comune Y: quale Comune riceve i flussi dati e chi eroga. 

In linea generale si precisa che se il nucleo familiare presenta più di una DSU nel medesimo anno, il sistema SGAte invia al gestore territorialmente competente nell’anno di validità della DSU l’ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell’anno a:

  • se il nucleo ha presentato una sola DSU nell’anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare ed erogare il bonus per l’intero anno.

  • Se il nucleo ha cambiato Comune, ad esempio, a maggio e ha presentato 2 DSU nello stesso anno (es. una prima del trasferimento in data 31 gennaio 2025 e una successiva al trasferimento presentata, ad es. in data 30 settembre 2025) i dati funzionali all’erogazione verranno inviati da SGAte al GTRU territorialmente competente per la seconda DSU, quindi al GTRU territorialmente competente per il Comune Y. Il gestore del comune Y quantifica il bonus in base alla TARI dovuta nell’anno al gestore del Comune X se nota (ossia se il gestore cedente gli ha fornito queste informazioni); se non ha l’importo dovuto nell’anno a, quantifica l’agevolazione in base alla TARI/tariffa corrispettiva eventualmente dovuta dal medesimo utente nell’anno a+1.

Cessazione per decesso dell’intestatario della TARI dopo aver presentato la DSU 

  • Se dopo il decesso dell’intestatario l’utenza viene volturata a nome di un soggetto appartenente al nucleo ISEE, l’utenza non si ritiene cessata e il bonus viene calcolato ed erogato per l’intero anno.

  • Se l’utenza domestica resta attiva dopo il decesso dell’intestatario e l’utenza viene volturata a un soggetto che non appartiene al nucleo ISEE agevolabile, il bonus viene quantificato ed erogato solo con riferimento ai mesi in cui il beneficiario era in vita.  In SGAte si restituisce esito Cessataimporto calcolato e non si indica l’indirizzo di una nuova abitazione.

  • Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell’anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.

  • NOTA BENE. Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell’asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.

TEMPI DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE Artt.10-11 TUBR

L’ agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale.

È prevista una deroga alla regola generale dell’erogazione entro il 30 giugno, nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, variazioni del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o passaggio dalla TARI alla Tariffa corrispettiva. In tali casi il riconoscimento dell’agevolazione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno a+1 (comma 10.5 del TUBR).

UTENZE AGEVOLABILI IN CASO DI PIU’ UTENZE E/O PERTINENZE

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per un’unica utenza (comma 3.3 TUBR).

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, l’agevolazione va applicata all’unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione (indirizzo associato alla DSU e comunicato da SGAte in base ai dati trasmessi da INPS).

Nel caso in cui all’unità immobiliare dichiarata dal nucleo non sia associata un’utenza TARI/Tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte all’individuazione di un’eventuale utenza domestica intestata a uno dei componenti del nucleo (art. 6.3 TUBR).

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze. Pertanto, il bonus va calcolato con riferimento alla TARI/tariffa corrispettiva dovuta per una sola abitazione (abitazione principale) e alle relative pertinenze.

BONUS INTEGRATIVO

L’ articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”

L’applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti.

Le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione.

Il TUBR, come previsto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 disciplina il bonus nazionale e i relativi flussi e non disciplina agevolazioni, riduzioni o esenzioni deliberate dai Comuni e in generale misure sociali locali.
MOROSITA’ E COMPENSAZIONE BONUS SOCIALE

Il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: gli insoluti degli utenti non devono tuttavia essere prescritti, ossia non devono essere estinti in base alle previsioni del Codice civile (commi 10.6 e10.7 del TUBR).

Trattenere il bonus a compensazione di mancati pagamenti è una facoltà non è un obbligo del gestore.

Aggiornamento dei valori soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dall’1 gennaio 2026

Con la deliberazione del 20 gennaio 2026, n. 2/2026/R/COM, l’ARERA ha aggiornato il valore della soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all’articolo 2, comma 4,
del D.M. 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e al bonus sociale rifiuti di cui al d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ponendo tale valore pari a 9.796 euro (precedentemente  euro 9.530).

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli il valore soglia resta invariato a 20.000 euro.

L’adeguamento, previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, si basa sull’andamento medio degli ultimi tre anni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel triennio di riferimento.

Il sistema dei bonus sociali, introdotto dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, è stato via via ampliato nel tempo. Gli sconti sono applicati automaticamente in bolletta e variano a seconda del servizio:

  • energia elettrica: riduzione pari al 30% della spesa dell’utente medio, calcolata al lordo delle imposte;
  • gas naturale: riduzione pari al 15% della spesa al netto delle imposte;
  • servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione): garantisce uno sconto pari a 50 litri/abitante/giorno;
  • rifiuti: sconto del 25% sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta.

Le famiglie interessate possono beneficiare delle agevolazioni in modo automatico e cumulativo semplicemente presentando all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE.

 

ARERA dà avvio al nuovo periodo regolatorio: approvati i documenti attuativi del MTR-3 per il quadriennio 2026-2029

Con la Determinazione del 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, ARERA compie il passo decisivo per l’entrata in vigore del nuovo metodo tariffario MTR-3, aprendo ufficialmente il periodo regolatorio 2026-2029 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il provvedimento mette a disposizione degli enti locali e dei gestori l’intero set di strumenti necessari per predisporre in modo uniforme e trasparente le proposte tariffarie e i piani economico-finanziari del prossimo quadriennio.

La Determinazione introduce infatti gli schemi tipo degli atti che compongono la proposta tariffaria, le modalità operative di trasmissione all’Autorità, nonché gli schemi tipo del Piano Economico-Finanziario di Affidamento (PEFA). A questi si aggiungono una serie di allegati tecnici, inclusi il tool di calcolo, la guida alla compilazione e le dichiarazioni di veridicità, che hanno l’obiettivo di uniformare la raccolta dei dati, aumentare la qualità delle informazioni trasmesse e favorire la comparabilità tra territori.

L’impianto complessivo rafforza il livello di rigore della regolazione, spingendo verso una gestione più strutturata e verificabile dei costi del servizio. Tuttavia comporta anche un maggiore impegno operativo per Comuni, enti d’ambito e gestori, chiamati a organizzarsi tempestivamente per rispettare scadenze e requisiti documentali. La qualità e la coerenza dei dati diventeranno elementi centrali, così come la capacità di tradurre gli indirizzi del MTR-3 in piani economici realistici e sostenibili.

Con la Delibera n. 480/2025, emanata in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 397/2025/R/rif (recante l’approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti, MTR-3), si procede alla quantificazione di taluni parametri di adeguamento monetario e finanziario necessari ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029, completando il quadro normativo necessario affinché Comuni, gestori e affidanti possano predisporre le proposte tariffarie e i piani economico-finanziari sulla base di parametri economico-finanziari definiti.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: pubblicata la versione preview file TOOL MTR-3 2026-2029 e file PEFA

L’ARERA ha reso disponibile una versione preview del file TOOL MTR-3 2026-2029 per fornire un’occasione di verifica della modulistica che dovrà essere elaborata dagli Enti territorialmente competenti ai fini della predisposizione tariffaria prevista all’art. 7 della deliberazione 397/2025/R/rif.

In un’ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, viene presentata una versione – in fase di test– degli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all’Autorità e di un tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del terzo periodo regolatorio 2026-2029 (c.d. MTR-3) delle proposte tariffarie.

Lo strumento di raccolta dati-tool di calcolo è suddiviso in:

  • dati di input necessari al calcolo (fogli di colore arancio);
  • dati di input a valle di calcoli prodotti dal tool (fogli di colore rosso);
  • fogli di calcolo intermedi (fogli di colore verde);
  • dati di output PEF (fogli di colore blu).

L’Autorità, altresì, rende disponibile una versione preview dei file PEFA per fornire un’occasione di verifica degli schemi tipizzati di cui alle deliberazioni 385/2023/R/rif (PEFA di affidamento) e 596/2024/R/rif (PEFA di gara e offerta).

Ai fini dell’elaborazione delle versioni definitive dei file TOOL MTR-3 2026-2029 e PEFA, i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità eventuali contributi e osservazioni tramite posta elettronica (all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e, in copia, all’indirizzo mtr@arera.it), indicando nell’oggetto “Contributi sul file TOOL MTR-3 2026-2029_preview” e/o “Contributi sui file PEFA_preview”, entro il 22 ottobre 2025.

Allegati:

ARERA: aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF – Orientamenti finali

ARERA ha pubblicato il documento di consultazione n. 235/2025 “aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF – Orientamenti finali”, che rientra nel procedimento avviato con la delibera 23/2025/R/rif ed è in continuità con la precedente consultazione 147/2025/R/rif del 1° aprile 2025. Con il documento si sottopongono a consultazione gli orientamenti finali in merito all’estensione del set di indicatori, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo del macro-indicatore R3, nonché alcune ipotesi di semplificazione del TQRIF. Si consolida l’ampliamento della rilevazione tecnica: si mantiene l’impostazione degli indicatori del 387/2023, ma si puntualizza la metodologia di calcolo del macro-indicatore R3, che misura l’efficienza tecnico‑ambientale delle gestioni

R3 è un macro-indicatore composito che valuta l’efficienza tecnico-ambientale di una gestione rifiuti, derivato da una combinazione ponderata di più indicatori di performance. Integra:

  • R2: qualità della frazione organica raccolta (es. contenuto di impurità);
  • Fattori di interruzione del servizio non programmati;
  • Tassi di raccolta differenziata normalizzati per zona/utenza;
  • Efficienza degli impianti (recupero effettivo, scarti, ecc.).

 ARERA introduce ipotesi di semplificazione normativa integrate nella struttura del TQRIF, con lo scopo di alleggerire gli oneri amministrativi e rendere più agevole l’adeguamento per Comuni e gestori. I dettagli operativi (es. modalità semplificate di rendicontazione, formule standardizzate di calcolo) sono delineati nell’Allegato A, spaziando da scadenze semplificate a criteri di reporting più snelli.

La Consultazione sarà aperta fino al 4 luglio 2025, con ultimatum per invio osservazioni pubbliche o riservate. ARERA prevede di approvare la versione definitiva entro il 31 luglio 2025. La raccolta sistematica dei dati conformi al nuovo pacchetto indicatori R3 e altri indici tecnici sarà avviata a regime a partire dal 2026, contemplando i dati relativi al 2024.

La redazione PERK SOLUTION

Arera: Avvio di procedimento per la definizione del MTR-3 per il terzo periodo regolatorio

Con Delibera del 18 febbraio 2025 n. 57/2025/R/rif, Arera avvia il procedimento volto alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (MTR-3) per il quadriennio 2026 – 2029.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati“, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance*.

Principali linee di intervento

  1. Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  2. Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw“, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  3. Determinazione e aggiornamento dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, impostando su corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace. A tal fine, a seguito dell’acquisizione di informazioni e dati da imprese e Pubbliche Amministrazioni, verranno condotte analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.
  4. Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)“).

 

Arera, Raccolta dati: TQRIF – Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024

Con comunicato del 3 febbraio 2025, Arera ricorda che a partire dal 3 febbraio 2025 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all’anno 2024, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all’Autorità, previsti dall’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2024 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in Anagrafica Operatori.

L’invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l’apposita piattaforma on line non oltre il 31 marzo 2025. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti.

La piattaforma telematica per l’edizione 2024 prevede l’invio da parte del Gestore dei dati attraverso la compilazione, per ciascun ambito tariffario in cui opera, delle seguenti maschere web, contenenti:

  • Dichiarazione Schema Regolatorio”: lo schema regolatorio adottato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3.1 del TQRIF, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi);
  • Compilazione Raccolta Dati”: il numero di utenze domestiche e non domestiche al 31 dicembre 2024, nonché i dati registrati – ove previsti – relativi agli indicatori di qualità;
  • Relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio e casistiche particolari”: l’ottemperanza agli obblighi di servizio, esclusivamente mediante apposito modello scaricabile dalla piattaforma (Relazione in formato excel, non modificabile); a tal proposito, si evidenzia che tale maschera sostituisce la sezione precedentemente denominata “Dichiarazione di veridicità e Relazione”.

Istruzioni per la compilazione

Infine, l’Autorità ricorda che i soggetti interessati possono accedere alla piattaforma on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori e adempimento agli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF) di cui alla deliberazione 263/2023/E/rif.

 

La redazione PERK SOLUTION

Perequazione rifiuti: Arera conferma il versamento in base al “fatturato” e non sul riscosso

Come evidenziato dalla Circolare n. 59/2024/RIF, entro il termine del 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Con comunicato del 27 gennaio 2025, l’ARERA – nel ricordare che per le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché ai versamenti sui conti perequativi, si rimanda a quanto già indicato da CSEA attraverso il proprio sito internet, e in particolare alla CIRCOLARE N. 59/2024/RIF – CSEA e ai chiarimenti applicativi ivi pubblicati – ribadisce che i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori. Principio che emerge nella regolazione dell’Autorità anche di altri settori, sul cui modello espressamente si conforma anche la deliberazione 386/2023/R/RIF, e la cui correttezza è stata anche ribadita di recente dal giudice amministrativo.

La precisazione di Arera si contrappone al recente orientamento delle Corte dei conti, Sez. Liguria, che con le due deliberazioni, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n. 386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Ad avviso dei giudici contabili, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, devono effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. La Corte ha evidenziato, inoltre, l’urgenza di prevedere l’istituzione di un apposito codice tributo per le componenti perequative, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

ARERA non sembra interessata a questo dispositivo, forse – come evidenziato da IFEL – per valutazioni di opportunità connesse all’orientamento di applicare le quote perequative al fatturato, sottolineando anche l’estraneità dell’Autorità stessa alla determinazione dei meccanismi operativi della riscossione.

 

La redazione PERK SOLUTION