La trasmissione via PEC all’affidatario del verbale di somma urgenza non costituisce, di per sé, uno scambio di lettere secondo l’uso commerciale e non determina la stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 36 del 2023. È questa la conclusione della risposta fornita dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle procedure di affidamento attivate in presenza di circostanze che non consentono alcun indugio.
La PEC costituisce soltanto il mezzo attraverso il quale il documento viene trasmesso. Perché possa configurarsi lo scambio di lettere previsto dall’articolo 18 occorre invece che la corrispondenza intercorsa tra le parti presenti un contenuto propriamente negoziale e consenta di individuare gli elementi essenziali della prestazione e le relative clausole contrattuali.
In base all’art. 140 del codice sui contratti pubblici d.lgs. 36/2023, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o altro tecnico può disporre l’immediata esecuzione dei lavori provvedendo contemporaneamente alla redazione di un verbale in loco nel quale sono contenuti la descrizione della specifica circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla (art. 140 co 1). Come previsto al co. 4 dello stesso articolo 140, entro i successivi dieci giorni dall’ordine di esecuzione il RUP (o altro tecnico dell’amministrazione competente) deve provvedere alla redazione di una perizia giustificativa delle prestazioni richieste.
Sia il verbale di somma urgenza sia la successiva successiva perizia devono essere inviati all’affidatario per la loro sottoscrizione per accettazione; ma tale invio costituisce solo un necessario atto propedeutico alla vera e propria stipula del contratto ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 36/2023 e non producono, pertanto, effetti contrattuali. Una volta che il verbale di somma urgenza e la perizia sono stati restituiti sottoscritti dall’affidatario, gli stessi sono trasmessi alla stazione appaltante, che provvede, con proprio provvedimento ai sensi del citato comma 4 dell’art. 140, all’approvazione della prestazione affidata, alla copertura della spesa e all’acquisizione del CIG.
Solo dopo tale approvazione, si procede alla necessaria stipula del contratto, anche ove l’esecuzione dei lavori (o del servizio o della fornitura) fosse, eventualmente, già terminata. Tale stipula, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023 potrà avvenire mediante scrittura privata, anche consistente in apposito scambio di lettere contenenti il contenuto essenziale della prestazione e le clausole contrattuali. In ogni caso, l’affidamento dei lavori e il contratto sono condizionati, ai sensi del comma 7 dell’art. 140, all’esito positivo dei controlli: ai sensi del comma citato non è possibile il pagamento delle prestazioni contrattuali nelle more dell’esito dei controlli. Per le considerazioni sopra illustrate la risposta al quesito posto è negativa.






