Enti Locali, firmato il contratto 2025-2027: aumenti medi fino a 152 euro e nuove regole sull’IA

L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2025-2027. Il contratto si applica a 403.617 dipendenti di Regioni, enti locali, Camere di commercio e degli altri enti del comparto e copre, sia per la parte giuridica sia per quella economica, il triennio dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Il rinnovo è finanziato con risorse che, a regime dal 1° gennaio 2027, ammontano a circa 989 milioni di euro annui, al lordo degli oneri riflessi, erogati attraverso tre incrementi progressivi con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio. Gli incrementi sono destinati agli stipendi tabellari, con effetti su tutti gli istituti collegati, e comprendono l’anticipazione già corrisposta ai sensi della legge di bilancio 2025. A regime, l’incremento medio complessivo è pari a 152 euro lordi mensili per tredici mensilità per il personale dei Comuni e a 141 euro lordi mensili per tredici mensilità per il personale degli altri enti del comparto. Gli arretrati medi ammontano a circa 1.136 euro.

A queste risorse si aggiungono quelle specificamente destinate ai Comuni dalla legge di bilancio 2026. L’articolo 1, comma 674, ha istituito nello stato di previsione del ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2027 e di 100 milioni di euro annui a regime dal 2028. Le risorse sono finalizzate all’incremento del trattamento accessorio, anche nella componente fissa e ricorrente, del personale non dirigenziale dei Comuni. La ripartizione tra gli enti sarà definita con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. In continuità con il precedente contratto, il rinnovo valorizza le componenti fisse della retribuzione, dallo stipendio tabellare all’indennità di comparto, e garantisce l’utilizzo delle risorse aggiuntive previste dalla legge di bilancio a favore dei Comuni.

Le principali innovazioni
Il contratto introduce, per la prima volta nella contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, un titolo interamente dedicato all’intelligenza artificiale, contenuto negli articoli 14-16. Le nuove disposizioni disciplinano l’utilizzo dei sistemi di IA, le garanzie per il personale e la formazione necessaria per un uso responsabile delle nuove tecnologie. In coerenza con l’impianto già adottato per le Funzioni Centrali, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di IA che incidono sul rapporto di lavoro entrano tra le materie di confronto sindacale. L’intelligenza artificiale viene così ricondotta al presidio contrattuale anziché essere lasciata alla sola decisione unilaterale dell’amministrazione.

Altre novità
• la regolamentazione della figura del social media e digital manager, in attuazione del decreto-legge 25/2025;
• un meccanismo di copertura economica in caso di vacanza contrattuale: a partire dall’anno successivo alla scadenza sarà riconosciuta un’anticipazione pari al 30% dell’inflazione Ipca misurata sugli stipendi tabellari, che salirà al 50% dopo sei mesi;
• l’Organismo paritetico per l’innovazione, sede stabile di confronto sui processi di transizione digitale e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli enti;
• un Osservatorio paritetico di comparto istituito presso Aran, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
• il welfare integrativo – assistenza sanitaria integrativa, sostegno alle famiglie e previdenza complementare – come leva di attrattività del lavoro pubblico;
• maggiori flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con priorità per i soggetti più fragili e per chi svolge un ruolo di cura;
• l’incremento dell’indennità di comparto e la semplificazione delle regole del Fondo risorse decentrate.

Al via il censimento del patrimonio ICT della Pubblica Amministrazione

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato un censimento per raccogliere informazioni sul patrimonio infrastrutturale e applicativo delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di un’attività strategica, condotta in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, volta per sostenere l’evoluzione del sistema informativo pubblico.

Grazie a questa ricognizione verranno raccolte informazioni dettagliate sul patrimonio infrastrutturale delle amministrazioni centrali e locali, mappando le principali installazioni hardware, i software e i servizi in uso in un contesto di trasformazione digitale in forte cambiamento. I dati ottenuti serviranno a definire nel Piano triennale per l’informatica nella PA una direzione chiara per lo sviluppo delle infrastrutture digitali pubbliche.

Il censimento è previsto dalla legge (comma 1-ter dell’art. 33-septies del decreto-legge n. 179/2012) e rientra nel quadro del Codice dell’amministrazione digitale (CAD, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Il questionario, disponibile sulla piattaforma PA digitale 2026, dovrà essere compilato entro il 30 settembre 2026 da qualsiasi figura interna all’amministrazione, in collaborazione con le figure che hanno una conoscenza approfondita e trasversale dell’insieme dei sistemi informativi, dei servizi digitali e delle strategie ICT (per le scuole e le università il questionario sarà disponibile a partire da settembre e la data entro cui compilarlo sarà comunicata successivamente).

Dopo la compilazione, il rappresentante legale o il Responsabile per la Transizione al Digitale dovrà firmare una dichiarazione per attestare la completezza e correttezza dei dati inseriti.

Questi, infatti, verranno utilizzati per:

  • definire un modello di governance ICT efficace e strutturata, capace di guidare l’innovazione digitale e ottimizzare l’impiego delle risorse;
  • definire una mappatura di infrastrutture e servizi per una gestione efficiente delle risorse ICT;
  • guidare l’ottimizzazione della spesa ICT al fine di garantire sostenibilità finanziaria e supportare l’innovazione nel medio-lungo periodo.

Le informazioni permetteranno alle amministrazioni di orientare meglio le proprie scelte tecnologiche, migliorare la qualità dei servizi digitali e rafforzare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture. Contribuire con dati completi e corretti significa partecipare attivamente alla costruzione di un sistema pubblico più moderno, efficiente e capace di affrontare con consapevolezza le sfide della trasformazione digitale.

Per maggiori informazioni, incluse quelle relative al trattamento dei dati, è possibile consultare la pagina dedicata, che contiene anche l’informativa sulla privacy, e la guida operativa.

Cultura nei piccoli comuni: contributi fino a 130mila euro, domande entro il 31 agosto

È aperto l’avviso pubblico “Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1”, promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura per sostenere progetti culturali nei comuni italiani con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

L’iniziativa, lanciata il 22 giugno 2026, è promossa insieme all’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato e al Piano Olivetti per la Cultura, con il supporto tecnico e amministrativo di ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.

L’obiettivo è utilizzare la cultura come strumento di rigenerazione territoriale, coesione sociale, partecipazione civica e sviluppo economico, con particolare attenzione alle aree interne e ai territori caratterizzati da fragilità e limitata accessibilità ai servizi culturali. Il contributo concedibile per ciascun progetto può arrivare fino a 130.000 euro, IVA inclusa, e non può superare l’80% dei costi ammissibili indicati nel quadro economico.

I beneficiari devono pertanto assicurare un cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, attraverso risorse proprie o altre fonti pubbliche o private, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento. Il cofinanziamento proveniente da soggetti diversi dal comune proponente deve consistere in risorse finanziarie effettive e documentabili. Non sono ammessi apporti sotto forma di beni o servizi.

Possono presentare domanda esclusivamente i comuni italiani con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti, sulla base dei dati ISTAT riferiti al 1° gennaio 2025.

La candidatura può essere presentata:

  • da un singolo comune;
  • da una rete di comuni già costituita o da costituire, con l’individuazione di un comune capofila.

In caso di partecipazione associata, il comune capofila è l’unico beneficiario del contributo e il responsabile della presentazione della domanda, dell’attuazione del progetto e dei rapporti con il Ministero. Ciascun comune, sia come proponente singolo sia come capofila o componente di una rete, può partecipare con una sola candidatura.

Anche quando la candidatura è presentata da un singolo comune, la proposta deve prevedere il coinvolgimento di almeno un partner di progetto appartenente a una delle seguenti categorie non profit:

  • amministrazioni pubbliche ed enti pubblici;
  • enti del Terzo settore iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS;
  • associazioni o comitati costituiti ai sensi del Codice civile, dotati di atto costitutivo registrato presso l’Agenzia delle Entrate e di codice fiscale.

Allegati:

Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Avviso pubblico
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato A “Autocertificazione requisiti generali”
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato B “Accordo di partenariato”
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato C “Lettera di intenti per accordo partenariato”
Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1 – Allegato D “Lettera di impegno al cofinanziamento”
Cultura nei piccoli comuni – FAQ al 07.08.2026

Recupero evasione IMU e TARI: la Corte dei conti esclude gli incentivi dal tetto di spesa del salario accessorio ma non dal limite del personale

La Corte dei conti, Sezione Veneto, con la deliberazione n. 136/2026/PAR, ha ribadito che gli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI, previsti dall’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 e destinati al trattamento accessorio del personale dipendente spmp esclusi dal limite di cui all’art. 23, co. 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75,

L’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 consente agli enti locali di destinare una quota del maggior gettito derivante dal recupero dell’evasione IMU e TARI al trattamento accessorio del personale, prevedendo espressamente una deroga al limite di cui all’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017. Tuttavia, tale disposizione non introduce alcuna deroga al diverso vincolo previsto dall’art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, che impone agli enti locali il contenimento della spesa complessiva di personale e che, secondo la Corte costituzionale e la giurisprudenza contabile, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che tale limite continua a trovare applicazione, salvo espresse esclusioni previste dal legislatore.

In base al principio di stretta interpretazione delle deroghe legislative (ubi lex voluit dixit), possono essere escluse dal computo della spesa di personale solo le fattispecie espressamente previste dalla legge o riconosciute in via giurisprudenziale in presenza di specifiche condizioni, quali il finanziamento integrale mediante risorse esterne (fondi europei o trasferimenti vincolati da altri soggetti), secondo il principio della neutralità finanziaria.

Gli incentivi per il recupero dell’evasione IMU e TARI non rientrano in tali ipotesi, in quanto finanziati con risorse proprie dell’ente, ossia mediante una quota del maggiore gettito accertato e riscosso. Pertanto, in assenza di una deroga espressa al limite di cui all’art. 1, co. 557, della legge n. 296/2006, tali somme devono essere considerate nel computo della spesa di personale.

Poste Italiane non è agente contabile: il conto giudiziale sui conti correnti postali spetta al tesoriere

La Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 76/2026, affronta il ruolo di Poste Italiane nella gestione dei conti correnti postali intestati ai Comuni e gli obblighi di rendicontazione conseguenti.

Il Comune istante chiedeva se Poste Italiane S.p.A. dovesse essere qualificata quale agente contabile esterno, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, in relazione ai conti correnti postali utilizzati per la riscossione di diverse entrate comunali. Il Comune evidenziava che la disponibilità delle somme giacenti sui conti postali non apparteneva a Poste Italiane, essendo la firma di traenza attribuita esclusivamente al tesoriere comunale, il quale provvede al riversamento delle somme sul conto di tesoreria.

La Sezione esclude che Poste Italiane possa essere qualificata come agente contabile. Richiamando la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite (sentenze n. 30/QM/2014, n. 22/2016/QM e n. 3/2021/QM), la Corte ricorda che tale qualifica presuppone la contemporanea sussistenza di quattro elementi essenziali: la disponibilità materiale o giuridica di denaro pubblico, l’autonomia gestionale o il potere dispositivo sulle somme, l’esistenza di un rapporto di servizio con l’amministrazione e la finalizzazione diretta dell’attività al perseguimento di un interesse pubblico. Nel caso dei conti correnti postali intestati agli enti locali, tali presupposti risultano tutti assenti.

Poste Italiane svolge esclusivamente un’attività di intermediazione tecnica nella raccolta delle entrate, limitandosi alla custodia temporanea delle somme senza poter disporre delle stesse. Le disponibilità rimangono nella titolarità dell’ente locale e possono essere movimentate soltanto dal tesoriere, titolare della firma di traenza prevista dalla convenzione di tesoreria. Ne consegue che Poste Italiane non assume alcuna responsabilità tipica dell’agente contabile e non è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in sede di giudizio di conto.

La deliberazione ribadisce inoltre il principio dell’unitarietà della gestione della cassa previsto dal TUEL. Pur essendo consentito agli enti locali utilizzare conti correnti postali come canale di riscossione, tutte le risorse devono confluire nella gestione del tesoriere. È quindi quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 226 del TUEL, deve rendere il conto giudiziale comprendendo anche tutte le operazioni effettuate attraverso i conti correnti postali, comprese le giacenze iniziali e finali, i riversamenti eseguiti durante l’esercizio e la riconciliazione delle somme confluite nel conto di tesoreria.

Videosorveglianza urbana,19 milioni di euro ai Comuni per nuovi impianti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2026 il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti destinati ai Comuni per la realizzazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana.

Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni previste dalla legge di bilancio e rende disponibili 19 milioni di euro relativi all’annualità 2025, destinati a sostenere gli interventi inseriti nei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritti tra Prefetti e Sindaci. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;

c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

Non è ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali l’importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000 euro.
Non è ammesso, in ogni caso, il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.

Le richieste di ammissione al «finanziamento» per l’esercizio finanziario 2025 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente
entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle 04Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.

Asili nido: riparto contributo di 450 milioni di euro per l’anno 2026

Con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 10 marzo 2026, è stato definito il riparto del contributo di 450 milioni di euro, per l’anno 2026, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi, offerto per il 2026.

Le risorse assegnate per il potenziamento del servizio degli asili nido sono vincolate all’attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi, assegnati ogni anno, e soggette alla rendicontazione da parte dei comuni.  Gli utenti obiettivo assegnati e le relative maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontati dall’ente locale scegliendo all’interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido. In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

– ampliando la disponibilità del servizio:
o negli asili nido comunali gestiti dall’ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
o in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell’ente;
o ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
– trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
o alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
o all’ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l’utenza dell’Ambito territoriale di riferimento;
o agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
– altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:
o servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

FAQ Arconet: facoltà di impiego della quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto

In data 29 aprile 2026, la Commissione Arconet ha pubblicato La FAQ N. 58 in merito alla facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, in occasione del rendiconto di gestione, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del FCDE, per finanziare lo stanziamento del fondo crediti nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

La Commissione evidenzia che nell’allegato a/1 del rendiconto della gestione dell’esercizio X, le voci riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sono valorizzate seguendo le specifiche indicazioni riguardanti tale fondo riportate nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione (all. 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011). L’eventuale importo negativo iscritto nella colonna d) della riga riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta la quota che può essere svincolata ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (l’esercizio X+1).

L’articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, prevede la stessa disciplina per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compresi i relativi organi consiliari e i loro organismi ed enti strumentali.

Nell’allegato a/1 del rendiconto della gestione X, la quota del FCDE che l’ente decide di svincolare per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio X+1 è registrata tra gli “altri accantonamenti”, con il segno positivo nelle colonne d) ed e).

Al riguardo, la Commissione ricorda che il risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre è definitivamente accertato con l’approvazione del rendiconto e non può essere modificato nel corso dell’esercizio, rideterminando l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità ivi accantonato attraverso ulteriori svincoli ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, rispetto a quelli definiti in sede di approvazione del rendiconto. L’utilizzo effettivo, in parte o per l’intero importo, della quota del FCDE svincolata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X al fine di finanziare il FCDE stanziato nell’esercizio X+1 del bilancio di previsione, richiede una successiva delibera di variazione del bilancio.

In ogni caso, l’ente deve operare, nel rispetto del principio generale della prudenza, in considerazione della propria situazione finanziaria.

Se entro la fine dell’esercizio X+1 la variazione di bilancio non è formalmente deliberata, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio X risulterà non utilizzata e dovrà essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X+1. Infatti, sia l’articolo 187, comma 2, del TUEL, sia l’articolo 42, comma 7, del Dlgs 118/2011, prevedono che la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità svincolata può essere utilizzata per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. L’utilizzo della quota del risultato di amministrazione accantonata per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione è soggetto ai limiti previsti per gli enti in disavanzo, dall’articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018.

 

Regolarità fiscale e appalti pubblici: vademecum ANAC per gli operatori economici

Con Comunicato del Presidente n. 5 dell’11 marzo 2026, l’ANAC fornisce alle Stazioni Appaltanti, alle SOA ed in particolare a tutti gli Operatori economici – sui quali gravano obblighi dichiarativi in occasione della partecipazione a gare di appalto pubblico ovvero in occasione del conseguimento delle attestazioni di qualificazione, indicazioni in relazione alla definitività delle gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ex art. 94, comma 6 e Allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, con la pubblicazione di un Vademecum, realizzato da Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione, per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva.

L’obiettivo del Vademecum è fornire un orientamento pratico per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva, in modo da consentire all’operatore economico di valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione, nonché supportare l’operatore economico nella corretta compilazione delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alle procedure di gara, favorendo comportamenti consapevoli, trasparenti e conformi al quadro normativo vigente.

Ai fini della verifica rilevano esclusivamente i debiti fiscali affidati dall’Agenzia delle Entrate all’Agente della riscossione, relativi a imposte e tasse, a decorrere dal momento in cui l’Agente della riscossione acquisisce l’esito positivo della notifica della cartella di pagamento o, nel caso di accertamenti esecutivi, dalla data di affidamento del carico dopo la notifica dell’accertamento e il decorso dei termini per il pagamento o l’impugnazione. Sono considerati solo i debiti riconducibili ai codici tributo espressamente individuati e aggiornati nel tempo, restando esclusi interessi, sanzioni e oneri accessori. Non rientrano nell’ambito della verifica i debiti relativi a tributi gestiti da enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate, i carichi perseguiti a titolo provvisorio, quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o sospensione, nonché i debiti regolarmente in rateizzazione o in definizione agevolata, in corso.

 

Arconet, chiarimenti costituzione Fondo Pluriennale vincolato per opere di importo inferiore a 150.000 euro

Il comma 660 della legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) dispone la modifica dell’allegato 4/2, del decreto legislativo n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i contratti sotto soglia, introducendo i seguenti capoversi:

Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

I dubbi interpretativi sono sorti in relazione al richiamo ai contratti sotto soglia, che nel Codice dei contratti pubblici, infatti, il termine «soglia» rinvia ordinariamente alle soglie di rilevanza europea, fissate dal 1° gennaio 2026 in 5.404.000 euro per i lavori.

Con la FAQ n. 57 la Commissione Arconet chiarisce che la disciplina si applica ai contratti di importo inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia, ossia per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro. A tal riguardo, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 12/2026, si era già espressa nel merito, evidenziando che, con l’integrazione del suddetto principio contabile, il legislatore si è limitato a prevedere una completa ed esaustiva disciplina normativa per quelle fattispecie contrattuali diverse rispetto a quelle previste dal primo capoverso, che, nella pregressa formulazione normativa, ai fini della costituzione del FPV, erano subordinate all’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e, quindi, all’aver disposto l’affidamento dei lavori.

In tale direzione, non rileva nemmeno l’inciso contenuto nel quinto capoverso del principio contabile “Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia”, stante che il legislatore si è limitato a richiamare la disciplina procedurale per l’affidamento sotto soglia, senza con questo voler incidere, espressamente o implicitamente, sui limiti ( investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia ) di cui al primo capoverso del più volte citato principio contabile .

Che la volontà del legislatore fosse quella di disciplinare i contratti di importo inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti, trova, tra l’altro, conferma nei lavori della Commissione Arconet che, nella seduta del 10.04.2024, ha precisato che << Il gruppo di lavoro “comuni di piccole dimensioni”, nel condividere il lavoro svolto, ha proposto una modifica al paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che, fermo rimanendo la consapevolezza del mutato quadro normativo, prevede la possibilità di conservare il fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, per spese non ancora impegnate, anche per la realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sottosoglia………….Omissis >>.

Volontà che, nella seduta della Commissione Arconet del 05.06.2024, si concretizza in una proposta normativa di modifica del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011, di pari contenuto rispetto a quanto disposto dall’art.1, comma 660, della legge n.199/2025.