Enti deficitari, Certificazione costi servizi per l’anno 2021 prorogata al 30 aprile 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale, comunica che stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2024 il termine ultimo entro il quale deve essere inoltrata, sul portale TBEL, la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2021 a cui sono tenuti gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti locali in riequilibrio finanziario elencati negli allegati “1” e “2” alla circolare DAIT n.96 del 2023 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Si ricorda che sono tenuti alla certificazione i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • strutturalmente deficitari nel 2021, sulla base dell’apposita tabella allegata al rendiconto di gestione 2019;
  • soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6 del TUEL, in via provvisoria ai controlli centrali;
  • in dissesto finanziario;
  • in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

L’art. 243, comma 5 del TUEL prevede una sanzione per gli enti che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la certificazione. La sanzione è pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti deficitari: prorogato al 29 febbraio il termine per la certificazione dimostrativa della copertura del costo dei servizi per l’anno 2021

Con comunicato dell’8 gennaio 2024, il Ministero dell’interno informa che, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione, è stato prorogato al 29 febbraio 2024 il termine ultimo entro il quale deve essere inoltrata, sul portale TBEL, la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2021 a cui sono tenuti gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti locali in riequilibrio finanziario elencati negli allegati “A” e “B” alla circolare n.96 del 2023 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Sono tenuti alla certificazione i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • strutturalmente deficitari nel 2021, sulla base dell’apposita tabella allegata al rendiconto di gestione 2019;
  • soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6 del TUEL, in via provvisoria ai controlli centrali;
  • in dissesto finanziario;
  • in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

L’art. 243, comma 5 del TUEL prevede una sanzione per gli enti che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la certificazione. La sanzione è pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuova procedura per la presentazione di istanze riguardanti le dotazioni organiche e le assunzioni di personale da sottoporre alla COSFEL

Con la Circolare n. 103/2023, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, fa seguito alla Circolare n. 80/2023 con la quale il Dipartimento ha comunicato l’avvio, dal 1^ settembre 2023, della fase sperimentale e di verifica della nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica delle istanze riguardanti la dotazione organica e le assunzioni di personale da sottoporre alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, continuando a mantenere, a carattere transitorio, la possibilità di invio di tale documentazione attraverso il canale tradizionale cartaceo o via pec finora utilizzato.

In considerazione della adesione di numerosi Enti Locali al nuovo sistema e dell’esito positivo della fase di sperimentazione, a partire dal 1^ gennaio 2024, le istanze in questione potranno essere inviate esclusivamente tramite piattaforma informatica.  Gli enti locali strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio o in dissesto finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243 bis, 243 ter e 244 del Testo Unico, dovranno, quindi, procedere  all’attivazione della nuova modalità di gestione delle istanze, inviando apposita richiesta email a cosfel.autonomie@interno.it, entro e non oltre il 15 dicembre p.v., indicando i nominativi di 2 responsabili ai quali dovrà essere affidato in esclusiva il compito di operare su tale sistema, per conto dell’Amministrazione Locale da cui dipendono.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione copertura costi servizi per gli enti deficitari anno 2021

Con la Circolare n. 96/2023 il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e trasmissione della certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2021 per gli  enti locali strutturalmente deficitari, per gli enti locali in dissesto finanziari ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Sono tenuti alla certificazione i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • strutturalmente deficitari nel 2021, sulla base dell’apposita tabella allegata al rendiconto di gestione 2019;
  • soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6 del TUEL, in via provvisoria ai controlli centrali;
  • in dissesto finanziario;
  • in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati dovranno essere trasmessi entro il 31 dicembre 2023, sottoscritti digitalmente dal Segretario, dal Responsabile Finanziario e dall’Organo di revisione, utilizzando i modelli approvati con decreto del 8 novembre 2021.

L’art. 243, comma 5 del TUEL prevede una sanzione per gli enti che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la certificazione. La sanzione è pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all’esame della COSFEL

Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 80/2023 ha reso noto la nuova procedura per la presentazione su piattaforma informatica di istanze riguardanti il personale, da sottoporre all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art.155 del TUEL, da parte degli enti  strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, secondo quanto previsto dagli artt. 242, 243, 243 bis, 243 ter e 244 del Testo Unico.

Per il nuovo sistema operativo è prevista una fase di verifica, a partire dal 1° settembre 2023, durante la quale le istanze provenienti dagli enti locali interessati potranno essere presentate, in alternativa, o a mezzo pec o tramite la predetta piattaforma informatica. A breve, con successiva comunicazione, all’esito di tale fase iniziale, sarà indicata la data in cui le suddette richieste destinate a quest’ufficio, potranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma informatica.

Gli enti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario dovranno inviare alla email cosfel.autonomie@interno.it, entro il 15 luglio p.v., i nominativi di 2 responsabili ai quali dovrà essere affidato in via esclusiva il compito di operare sulla piattaforma informatica, per conto della propria Amministrazione, i quali saranno abilitati, attraverso credenziali dedicate e personali, a presentare le istanze e la documentazione, da sottoporre all’esame della COSFEL. Al fine dì poter attivare il nuovo sistema, è anche necessario fornire alla email suindicata i dati anagrafici completi, il codice fiscale e la mail dei due referenti, nonché le informazioni relative all’Ente di seguito indicate:
• Tipologia di Ente (esempio: Comune di. ……. );
• Stato giuridico (esempio: In dissesto);
• Indicare se presenta una popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
• Regione;
• Macroarea geografica di appartenenza (nord, centro, sud e isole);
• Indirizzo della sede legale;
• PEC;
• Indirizzo e-mail.

Allegati:

Circolare DAIT n.80/2023
Parametri obiettivi ente strutturalmente deficitario 
Elenco enti con procedura di riequilibrio attiva
Elenco degli enti con 5 anni dall’anno ipotesi

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Milleproroghe, Enti in dissesto finanziario: Assunzioni di personale anche in esercizio provvisorio

Il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dal Senato dispone all’art. 1, comma 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e autorizzate per l’anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a favore degli enti locali deficitari per progettazione e costruzione di nuovi rifugi per cani randagi

La Direzione centrale per la Finanza Locale rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Ministero dell’interno del 30 maggio 2022, con il relativo allegato A, registrato dalla Corte dei Conti il 12 luglio 2022 con il n.1908, recante: «Contributo di 8 milioni di euro, per l’anno 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di pre-dissesto o dissesto finanziario, per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi per cani randagi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2021, n.234».

Le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento sono definite nell’avviso di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 maggio 2021. In particolare, il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, classificando le opere sotto la voce “Canili municipali 21/22”. A tal fine i comuni beneficiari in sede di richiesta dei CIG all’ANAC assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il sistema SIOPE +.

Allegati:
Allegato 1 – riparto risorse

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ex articolo 243-ter TUEL

Il Ministro dell’interno ha pubblicato il decreto 15 giugno 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con i relativi allegati A e B, recante: «Ripartizione del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore di alcuni comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 243-quinquies del medesimo testo unico, interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019», previsto dall’articolo 27, comma 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

L’articolo 27, commi da 3 a 4-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 dispone l’assegnazione di un contributo complessivo per l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro a favore di comuni che abbiano usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del TUEL, o che siano stati destinatari della anticipazione di cui all’articolo 243-quinquies del medesimo decreto e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, abbiano subito un maggior onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Proroga termine per l’acquisizione dei certificati di copertura del costo di servizi per l’anno 2020

Il Ministero dell’Interno rende noto che la procedura telematica di acquisizione dei certificati concernenti la dimostrazione della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2020, destinata ad enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale, il cui termine era stato originariamente previsto dalla Circolare DAIT n. 7 del 19 gennaio 2022 al 30 aprile 2022, resterà aperta fino al 30 giugno 2022.

Con decreto dirigenziale in data 8 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, sono stati approvati i modelli di certificazione per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell’anno 2020 per comuni, province, città metropolitane e comunità montane, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
l. strutturalmente deficitari nel 2020, sulla base delle risultanze della tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018;
2. soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6, TUOEL, in via provvisoria ai controlli centrali che, pur risultando non deficitari, non hanno presentato il certificato al rendiconto 2018 o per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione e sino all’adempimento.
3. in dissesto finanziario;
4. in riequilibrio finanziario pluriennale.

L’art. 243, comma 5, TUOEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non hanno rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 della medesima disposizione o che non hanno dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. Tale sanzione è pari “all’l per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUOEL del penultimo esercizio
finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura”. In caso di applicazione della sanzione, i relativi provvedimenti andranno trasmessi aJla Direzione Centrale per la Finanza Locale, indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.intemo.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Applicabilità dei divieti assunzionali per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari agli enti in PRFP

Il divieto, di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2022/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria. In particolare, il Comune istante chiedeva se il divieto di ricorrere a collaboratori esterni con contratto a tempo determinato per la costituzione degli uffici di staff, previsto dalla norma citata solo per gli enti strutturalmente deficitari o dissestati, debba essere esteso anche agli Enti che ricorrono al piano di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dagli artt. 243-bis e seguenti del TUEL. L’Ente, al riguardo, rappresentava la necessità di porre il quesito in considerazione di due precedenti giurisprudenziali (costituiti dalla delibera della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 63 del 9 novembre 2017 e dalla sentenza, sempre di questa magistratura contabile, della Sezione giurisdizionale per la Calabria, n. 72 del 2 marzo 2020), secondo i quali il divieto in questione si applicherebbe anche agli enti locali che abbiano fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
L’art. 90, comma 1, del TUEL, limita il divieto di conferire incarichi esterni di supporto agli organi politici alle situazioni di deficitarietà strutturale e di dissesto, le uniche in quel momento regolamentate in materia di crisi finanziaria degli enti locali. Successivamente il legislatore, nell’ambito di un ampio progetto di riforma del sistema finanziario-contabile degli enti locali, ha previsto un’ulteriore modalità per rilevare e sanare situazioni caratterizzate da forti squilibri finanziari tali da poter condurre ad una pronuncia di dissesto, introducendo nel TUEL gli artt. 243-bis e ss.gg. che disciplinano l’istituto del riequilibrio pluriennale finanziario. La Sezione ritiene applicabile il divieto di cui all’art. 90, comma 1 cit., agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario, ma non sic et simpliciter come vorrebbe la giurisprudenza richiamata nella richiesta di parere (con un’interpretazione analogica in malam partem della norma, contraria all’art. 14 delle preleggi), bensì solo quando tali enti siano anche strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 242 del TUEL.
Sia l’art. 242 che l’art. 243-bis si riferiscono a condizioni di squilibrio: gravi ed incontrovertibili per gli enti strutturalmente deficitari, in grado di provocare il dissesto finanziario per gli enti che possono ricorrere al piano di riequilibrio. La differenza sostanziale tra le due disposizioni si evidenzia nel modo in cui viene accertato lo squilibrio. Nel caso degli enti strutturalmente deficitari lo stesso deriva da una “statica” verifica di alcuni parametri obiettivi che presentano, per almeno la metà di essi, valori deficitari. Per gli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio lo squilibrio può rivelarsi nei medesimi termini di cui all’art. 242 del TUEL, ma anche mediante una differente analisi, dinamica, della situazione finanziaria, favorita dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo. Tutti gli enti strutturalmente deficitari possono sicuramente ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma gli enti che ricorrono al PRFP non necessariamente devono essere strutturalmente deficitari nei termini indicati dall’art. 242 del TUEL. Il ricorso al PRFP solitamente deriva dalla necessità di ripianare un disavanzo d’amministrazione che può manifestarsi a causa di passività che non si sono ancora tradotte in debiti e, pertanto, non necessariamente in presenza di passività liquide ed esigibili a cui l’ente non riesce a far fronte (tipica condizione che produce il dissesto finanziario di cui all’art. 244 del TUEL), o dei parametri di cui all’art. 242 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION