PNRR: Pagamento contributo ai Comuni sotto i 5.000 abitanti per assunzione di personale

Il Ministero dell’Interno comunica che con decreto dirigenziale del 16 Febbraio 2024 è stato disposto il pagamento delle risorse finanziarie, annualità 2024, relative al fondo previsto dal comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, destinato al concorso della spesa sostenuta dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR, per la copertura dell’onere per le assunzioni di personale a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, assegnate con D.P.C.M. del 30 dicembre 2022 e successivamente rideterminate con D.P.C.M. del 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi erogato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti”.

Si segnala, inoltre, che per il pagamento del contributo diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197, si è in attesa di ricevere dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco dei comuni beneficiari con l’indicazione, per ciascuno di essi, dell’importo assegnato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto asset (DL n. 104/2023), anche la Camera vota la fiducia

La Camera dei Deputati, con 202 voti favorevoli e 128 contrari, ha approvato la fiducia posta dal governo al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici.

Il provvedimento oggetto di conversione consta di 41 articoli, suddivisi in 5 capi:
– Capo I, misure urgenti a tutela degli utenti (artt. 1-4);
– Capo II, misure urgenti in materia di attività economiche (artt. 5-12);
– Capo III, disposizioni in materia di investimenti (artt. 13-23):
– Capo IV, disposizioni finanziarie (artt. 24-27);
– Capo V, disposizioni finali (artt. 28-29).

Tra le disposizioni di interesse degli enti locali segnaliamo i seguenti articoli:

  • articolo 19 che istituisce un apposito Fondo, denominato ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni‘ con l’obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, con una dotazione di 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025. Al Fondo potranno accedere i comuni individuati in relazione al rispettivo numero di abitanti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Fondo consente il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore alla soglia che sarà
    determinata dal decreto interministeriale sopra citato. Nell’ambito del finanziamento saranno considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Da ultimo si prevede che nell’anno 2023, le risorse del Fondo saranno prioritariamente assegnate ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del Codice della Protezione civile;
  • articolo 21, che reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l’attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. Viene prevista, poi, l’attribuzione, fino all’importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli
    anni 2024, 2025 e 2026, di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e con durata fino all’anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla
    riduzione dell’arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. Il comma 6 del medesimo articolo prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana;
  • articolo 21-bis, che prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possano
    impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato
    programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio;
  • articolo 21-ter, che attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L’esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l’adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Inoltre, l’articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.
  • articolo 22, il quale stabilisce che le Regioni possano conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali.
    La disposizione in esame è stata introdotta, nel provvedimento d’urgenza in esame, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativamente al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

 

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PNRR, Piccoli comuni: la circolare ministeriale sul fondo per assunzioni segretari e personale nei piccoli Comuni

Con la circolare del Dipartimento degli Affari Interni e Territori n. 84 del 3 luglio 2023 sono state fornite le indicazioni operative per le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle complessive risorse attribuite al Fondo di cui all’articolo 31-bis, co. 5, del decreto-legge n.152/2021, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attuatori di progetti inseriti nel PNRR.

Con il DPCM del 30 dicembre 2022 si è data attuazione all’ articolo 31-bis, co. 5, in cui è stata prevista l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per contribuire alla copertura dell’onere delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Con il citato provvedimento sono state ripartite le risorse del fondo in relazione alle richieste degli enti, specificando nell’apposita tabella allegata, oltre all’ammontare del finanziamento corrisposto per ciascuna annualità fino all’anno 2026, nonché le specifiche professionalità suddivise
per categoria di inquadramento e correlate ai progetti indicati dai medesimi enti.

La Circolare chiarisce la possibilità di modificare il profilo professionale da assumere, nell’ambito della medesima categoria professionale ovvero l’Area di
Inquadramento indicate precedentemente nell’istanza. In tal caso, per quanto attiene ai profili di rendicontazione, gli enti dovranno inviare una richiesta di rimodulazione, coerente con le finalità del progetto, del personale da assumere, motivando le mutate e sopravvenute esigenze assunzionali, nei limiti dell’entità del contribuito attribuito ed individuato sulla base della tabella 1 del citato DPCM, per ogni singolo ente e per singola annualità. In ogni caso, non sarà possibile utilizzare il finanziamento ottenuto per l’assunzione di personale da destinare all’attuazione di un progetto differente rispetto a quello autorizzato, in quanto l’assegnazione dei contributi ai Comuni beneficiari è avvenuta con riferimento ai soli progetti dei quali gli enti hanno dichiarato di essere soggetti attuatori. Non sarà inoltre possibile utilizzare le risorse del fondo per incrementare le ore del personale già in servizio, anziché di procedere con nuove assunzioni. La norma, infatti, persegue l’obiettivo di reclutare nuovo personale. L’articolo 31-bis, co. 1, del decreto legge n. 152/2021 specifica, infine, che le risorse del fondo possono essere utilizzate per “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale”.

Con riferimento al contributo destinato a sostenere gli oneri dei segretari comunali ex art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la circolare rammenta che il contributo, pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026, sarà erogato secondo l’ordine di graduatoria predisposta avendo riguardo alle priorità individuate all’art. 4 del DPCM del 1° maggio 2023 e nei limiti delle risorse disponibili. Nell’evidenziare come il diritto all’erogazione del contributo sia in ogni caso condizionato, nell’ipotesi in cui la sede risulti vacante, alla nomina del segretario entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, l’art. 5 del decreto prevede altresì l’obbligo di restituzione del contributo già attribuito in caso di successiva interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria qualora, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario. È previsto, inoltre, l’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa.

I Comuni beneficiari delle risorse sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2024 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione di rendicontazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato. Soltanto per le annualità 2022 e 2023 è prevista un’unica certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2024. La presentazione del rendiconto è un obbligo espressamente previsto dall’art. 158 del TUEL. Per facilitare gli enti nella trasmissione del rendiconto sarà realizzato un modello informatizzato di certificato che sarà reso disponibile, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”). La mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dal citato articolo 158. Entro il 10 febbraio di ogni anno, con comunicato da pubblicarsi sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, saranno fornite indicazioni circa i criteri da seguire per il corretto invio del certificato telematico di rendiconto.

 

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PNRR: Chiarimenti ministeriali in merito al contributo per assunzioni di personale piccoli comuni

In relazione alle numerose richieste di chiarimento relative all’assegnazione delle risorse di cui al comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, “Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all’anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR”, il Ministero dell’interno informa che è in corso di perfezionamento un nuovo DPCM per il riparto delle risorse in questione.

Dopo la formalizzazione e pubblicazione del citato DPCM, sarà emanata apposita circolare esplicativa.

 

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Impossibile assumere personale dipendente in deroga ai vincoli di limiti di spesa ex comma 557

L’Ente è tenuto a programmare i propri fabbisogni assunzionali nel rispetto della normativa vigente, adottando azioni, da modulare nell’ambito della propria autonomia, tali da assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n. 296/2006. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 81/2023.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che – dovendosi provvedere ad assicurare in via immediata la regolare apertura dei servizi d’anagrafe nonché rinforzare la dotazione organica dell’ufficio tecnico, evidentemente sotto dimensionato, e nominare un Segretario Comunale titolare, già informalmente individuato in un vincitore di recente concorso – è costretto ad attuare un provvedimento che comporta il superamento del limite di spesa ex comma 557 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Trattasi di necessità oggettivamente inderogabili, la cui mancata risoluzione comporterebbe la chiusura di un importante servizio pubblico (anagrafe), l’impossibilità da parte dell’ufficio tecnico di supportare la realizzazione dei programmi di investimento e la completa mancanza di supporto giuridico-ammnistrativo a servizio dell’ente.

La Sezione ricorda che l’obbligo di contenimento della spesa di personale permane, a carico degli enti territoriali (…) secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013” (Sezione delle autonomie n. 16/2016/QMIG), non essendo ammissibile “che la sterilizzazione degli effetti della stessa, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, possa essere ricavata in via interpretativa dal sistema”.

La novella normativa in materia di capacità assunzionali degli enti territoriali, di cui all’art. 33, co. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dal decreto attuativo 17 marzo 2022, non ha sospeso la vigenza – quindi non è dettata in sostituzione – della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, cc. 557 ss, legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Tale circostanza non può che confermare la valenza precettiva del principio generale di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 557, legge n. 296/2006 (cfr. Sezione delle autonomie. n. 16/2016/QMIG) che non può essere pretermesso se non nei casi di espresse previsioni legislative per specifiche finalità e in relazione a particolari fattispecie, fatte salve le eventuali ipotesi di neutralità finanziaria sul bilancio dell’ente, che si realizzano laddove si consegua la sterilizzazione dell’impatto della spesa sulla contabilità dell’ente attraverso la completa copertura della stessa con finanziamenti provenienti da fonti esterne (fondi europei o privati).

 

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Conversione DL Milleproroghe, Enti in dissesto finanziario: Assunzioni di personale anche in esercizio provvisorio

Il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dal Senato dispone all’art. 1, comma 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e autorizzate per l’anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

 

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ANCI, lo schema di riparto delle risorse per le assunzioni PNRR a favore dei Piccoli Comuni

Anci rende noto lo schema di decreto di riparto delle risorse per le assunzioni PNRR a favore dei Piccoli Comuni previsto dall’art. 31-bis comma 5 del DL n. 152/2021.

Sono risultate ammissibili 760 istanze, per un totale di 1.026 unità di personale richieste, incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, distinte tra le categorie di inquadramento D, C e B3, necessarie ai Comuni per l’attuazione dei progetti PNRR, per un costo complessivo di 9.593.409,91 euro per il 2022 e, in relazione all’estensione prevista dei contratti di lavoro, 18.467.685,48 euro per il 2023, 10.949.633,79 euro per il 2024, 6.604.347,82 euro per il 2025 e 3.030.743,74 euro per il 2026.

Sono state ritenute ammissibili ai sensi del comma 5 le assunzioni per le categorie di inquadramento D, C e anche B3, in considerazione delle caratteristiche organizzative e operative dei piccoli comuni e della possibilità riconosciuta dal CCNL, per comuni privi di posizioni di categoria D, di assegnare posizioni organizzative di elevata responsabilità anche a dipendenti classificati nella categoria B.

I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato, ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 31-bis. Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare annualmente i contributi ai comuni beneficiari previa verifica, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, del permanere del requisito di soggetto attuatore dei progetti previsti nel PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza delle Regioni: Intesa sul Portale unico per il reclutamento

Nell’ultima riunione della Conferenza Unificata (che si è tenuta il 14 settembre) è stata espressa l’intesa sul decreto relativo alle modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali. Il provvedimento estenderebbe per taluni aspetti la disciplina (di cui all’art. 35-ter d.lgs. 165/2001) prevista per le amministrazioni centrali agli enti territoriali, in relazione alle modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento. Per questo motivo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI – con un documento congiunto inviato al Governo – pur esprimendo l’intesa – ritengono che “debba rimanere autonoma, per ogni ente territoriale, l’impostazione del back office delle procedure concorsuali a fronte di un front office comune e che occorre garantire l’integrazione e l’interoperabilità del Portale unico con i singoli sistemi regionali e locali esistenti, anche nel rispetto dell’autonomia organizzativa di Regioni e delle Province autonome, Comuni, Province e Città metropolitane, costituzionalmente garantita”.
“Appare, dunque, assolutamente necessaria sottolineano Regioni ed Enti locali – una verifica intermedia per testare il funzionamento e la reale personalizzazione della sezione riservata del Portale e dei suoi strumenti, nonché per constatarne l’efficacia anche in ordine all’interoperabilità tra il sistema centrale e quelli degli enti territoriali, tesa a scongiurare il serio rischio di un rallentamento o di un blocco delle procedure concorsuali, indispensabili anche per la concreta realizzazione delle Riforme previste dal PNRR”.
Preso atto dell’inserimento della fase sperimentale nell’ultima versione di decreto, la Conferenza delle Regioni, l’Anci e l’Upi hanno chiesto “l’istituzione di un Tavolo tecnico teso a verificare l’andamento della Riforma del Portale unico del reclutamento e a monitorarne gli esiti per le successive ed eventuali iniziative, anche ai fini della messa a regime del predetto Portale per le Regioni e gli Enti locali”.
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PNRR: sono 896 le domande dei piccoli per accedere al Fondo da 30 milioni di euro

Il Dipartimento della Funzione pubblica rende noto che sono 896 le istanze pervenute da parte dei Comuni con meno di 5mila abitanti per accedere al fondo da 30 milioni di euro annui istituito dal decreto legge 152/2021 per contribuire alla copertura delle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione dei progetti del Pnrr.

A gennaio, per dare tempestiva attuazione alla norma, il Dipartimento ha promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento – alla presenza dei rappresentanti del ministero dell’Economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del ministero dell’Interno, aperto nelle ultime riunioni anche ad Anci e a Formez PA – che ha definito i criteri di assegnazione dei contributi e l’iter per l’erogazione delle risorse.

Per la rilevazione dei fabbisogni e la gestione delle domande è stata realizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica, con il supporto di Formez PA, una piattaforma web dedicata, accessibile dal sito https://www.lavoropubblico.gov.it. A seguito della chiusura del bando, aperto dal 2 al 31 maggio, sono presentate 896 istanze, per regolarizzare le quali è stato richiesto di trasmettere, tramite Pec, la ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dall’applicativo. Hanno ottemperato 751 Comuni.

È in corso l’istruttoria per verificare che le amministrazioni siano effettivamente soggetti attuatori di progetti Pnrr: finora 512 hanno già trasmesso la documentazione relativa. Le altre sono state sollecitate a provvedere nel più breve tempo possibile. Subito dopo la conclusione di questa fase, sarà messo a punto il Dpcm di riparto del fondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nessun vincolo automatico di permanenza per i dipendenti assunti da meno di cinque anni

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel fornire riscontro ad una richiesta di Parere di un Comune in ordine alla interpretazione delle disposizioni dettate in materia di mobilità volontaria dei dipendenti pubblici dagli articoli 30 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha chiarito che dalla norma si evince che l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza.
Per il Dipartimento, depone in questo senso anche il disposto dell’ articolo 3, comma 7- ter, del decreto-legge 80/2021, nella parte in cui, dopo aver riaffermato che “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni”, aggiunge che “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”.  Ciò sta a significare che la corretta interpretazione della norma esclude che da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l’amministrazione, sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION