Impossibile assumere personale dipendente in deroga ai vincoli di limiti di spesa ex comma 557

L’Ente è tenuto a programmare i propri fabbisogni assunzionali nel rispetto della normativa vigente, adottando azioni, da modulare nell’ambito della propria autonomia, tali da assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n. 296/2006. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 81/2023.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che – dovendosi provvedere ad assicurare in via immediata la regolare apertura dei servizi d’anagrafe nonché rinforzare la dotazione organica dell’ufficio tecnico, evidentemente sotto dimensionato, e nominare un Segretario Comunale titolare, già informalmente individuato in un vincitore di recente concorso – è costretto ad attuare un provvedimento che comporta il superamento del limite di spesa ex comma 557 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Trattasi di necessità oggettivamente inderogabili, la cui mancata risoluzione comporterebbe la chiusura di un importante servizio pubblico (anagrafe), l’impossibilità da parte dell’ufficio tecnico di supportare la realizzazione dei programmi di investimento e la completa mancanza di supporto giuridico-ammnistrativo a servizio dell’ente.

La Sezione ricorda che l’obbligo di contenimento della spesa di personale permane, a carico degli enti territoriali (…) secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013” (Sezione delle autonomie n. 16/2016/QMIG), non essendo ammissibile “che la sterilizzazione degli effetti della stessa, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, possa essere ricavata in via interpretativa dal sistema”.

La novella normativa in materia di capacità assunzionali degli enti territoriali, di cui all’art. 33, co. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dal decreto attuativo 17 marzo 2022, non ha sospeso la vigenza – quindi non è dettata in sostituzione – della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, cc. 557 ss, legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Tale circostanza non può che confermare la valenza precettiva del principio generale di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 557, legge n. 296/2006 (cfr. Sezione delle autonomie. n. 16/2016/QMIG) che non può essere pretermesso se non nei casi di espresse previsioni legislative per specifiche finalità e in relazione a particolari fattispecie, fatte salve le eventuali ipotesi di neutralità finanziaria sul bilancio dell’ente, che si realizzano laddove si consegua la sterilizzazione dell’impatto della spesa sulla contabilità dell’ente attraverso la completa copertura della stessa con finanziamenti provenienti da fonti esterne (fondi europei o privati).

 

La redazione PERK SOLUTION

La spesa per il personale di segreteria, ex art. 97 TUEL, è soggetta ai limiti di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, l. n. 296/2006

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 243/2021, si è pronunciata nel senso che la spesa di personale per assicurare la copertura delle funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto di sapere nell’ipotesi in cui le risorse a disposizione per assunzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 siano esaurite e/o non sufficienti, si possa derogare ai limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, 557 quater della L. 296/2006, al fine di poter richiedere l’utilizzo di una figura professionale di altra Amministrazione (in possesso del /ei requisiti per lo svolgimento dell’incarico ex art. 16 ter, commi 9 e 10, D.L. 162/2019, convertito in legge n. 8 del 28.02.2020) al di fuori dell’orario di servizio che codesta svolge presso la propria Amministrazione, assicurando in tal modo lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile, come quella della Segreteria comunale.
La Sezione ricorda che il menzionato vincolo della spesa di personale non risulta superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, che – come noto – hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa. La coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge.
L’art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 162/2019 richiamato dal comune, nel prevedere la possibilità, per i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, di assicurare le funzioni di segreteria di cui all’art. 97 TUEL mediante attribuzioni delle funzioni di vicesegretario ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale (sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti previsti), non contempla alcuna deroga al limite di spesa indicato dal comma 557 quater dell’art. 1, D.L. 296/2006. Analogamente, nessuna deroga è contemplata dagli artt. 97 e ss. del TUEL, recanti la disciplina dei segretari comunali e provinciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION