Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR

La RGS ha pubblicato la circolare del 15 luglio 2024, n. 33, concernente l’aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Gli indicatori comuni sono funzionali all’osservazione dei progressi ottenuti dai PNRR di tutti gli Stati Membri su dimensioni che accomunano i vari piani nazionali, e sono pertanto oggetto di rilevazione periodica per un monitoraggio d’insieme del Dispositivo di ripresa e resilienza. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati due volte l’anno, entro il 31 agosto per il semestre gennaio-giugno ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il semestre luglio-dicembre.

L’aggiornamento delle linee guida, di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 34 del 17 ottobre 2022, si è reso opportuno alla luce del nuovo approfondimento metodologico relativo all’indicatore comune 4 “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri disastri naturali legati al clima”, predisposto con il contributo di ISPRA e delle Amministrazioni titolari delle misure interessate dall’indicatore, nonché per dare evidenza dell’evoluzione di alcune funzionalità del sistema di monitoraggio ReGiS.

Non sono stati introdotti nuovi o diversi obblighi in tema di rendicontazione degli indicatori comuni: l’aggiornamento intende garantire la coerenza delle Linee guida con i più recenti approfondimenti metodologici e le funzionalità di ReGiS, affinché continui a rappresentare un valido strumento a supporto dell’azione delle Amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori di misure PNRR.

Allegato alla Circolare del 15 luglio 2024, n. 33 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

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PNRR, Nuovo Piano asili nido 2024: On line l’Avviso Pubblico per partecipare alla selezione di adesione al finanziamento

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblico l’Avviso Pubblico 15 maggio 2024 relativo al nuovo Piano asili nido, in attuazione del decreto MIM 30 aprile 2024 per consentire la costruzione di nuovi asili nido ovvero riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido. L’Avviso ha come obiettivo PNRR quello di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido nella fascia di età 0-2 anni, ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti, di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e la milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono la creazione di almeno 150.480 nuovi posti nella fascia di età 0-6 anni.

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari ad € 734.955.734,85. Possono partecipare alla presente selezione pubblica di adesione al finanziamento, entro il 30 maggio 2024, tutti i comuni inseriti negli allegati 3 e 4 al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79, che sono stati individuati e graduati sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione residente e popolazione nella fascia di età 0-2 anni di almeno 60 bambini, secondo i dati ISTAT 2021;
b) copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni inferiore al 33%, secondo il dato ISTAT 2021 e tenuto conto anche dei nuovi posti già autorizzati e in fase di realizzazione nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR.

Inoltre, potranno presentare una candidatura, dal 30 maggio al 7 giugno 2024, anche i comuni non inseriti negli allegati 3 e 4.

Sono finanziabili interventi relativi esclusivamente alla costruzione, all’ampliamento funzionalmente autonomo e strutturalmente indipendente di edifici esistenti e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido, tutti finalizzati necessariamente alla creazione di nuovi posti nella fascia di età 0-2 anni. Non sono ammessi interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici già adibiti ad asilo nido e non è, altresì, ammesso l’utilizzo delle risorse previste dal presente avviso per finanziare incrementi di costi di interventi già finanziati anche nell’ambito del PNRR. I progetti devono rispettare le norme tecniche di settore.

 

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PA digitale 2026: nuovi Avvisi PNRR per 90 mln di euro dedicati alla digitalizzazione delle PA locali

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri prosegue con forza il percorso per sostenere la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni locali, stanziando altri 90 milioni di euro per nuovi Avvisi PNRR. Il Dipartimento stanzia ulteriori 50 milioni di euro per favorire l’adesione a SEND, la piattaforma finanziata dal PNRR per la digitalizzazione delle notifiche a valore legale.

Prosegue poi il consolidamento di due servizi diventati cardine nel processo di digitalizzazione delle PA locali. All’app IO, punto unico di accesso per interagire in modo semplice e sicuri con tutti i servizi pubblici sul territorio, vengono destinati altri 30 milioni di euro, con un nuovo Avviso pubblico per i Comuni.

Infine, al sistema di pagamento pagoPA, sono dedicati 10 milioni di euro. Beneficiarie dell’Avviso in questione diverse tipologie di PA: Regioni e Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM.

 

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Decreto Legge PNRR, le misure in materia di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riepilogato le principali misure in materia di lavoro, di seguito riportate:

  1. rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare. In tale ambito, è previsto l’inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla reintroduzione e all’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi. Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
  • È previsto, per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025,l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.
  • È introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
  • Rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato. In particolare, sono introdotte le seguenti misure:

– “Lista di conformità INL”. Si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

– Verifica di congruità del costo della manodopera. Viene introdotto nell’ambito degli appalti pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

– Compliance aziendale. Al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell’azienda e di favorire nel contempo l’emersione del lavoro irregolare, è prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. “ravvedimento operoso” nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell’ente impositore.

  • Potenziamento delle assunzioni del personale ispettivo, amministrativo e tecnico, dell’INL e del contingente dell’Arma dei Carabinieri al fine di rafforzare le attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la possibilità di:

– prorogare fino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali già previste per l’INL;

– autorizzare, per gli anni 2024-2026, l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo contingente di personale (250 unità), altamente professionalizzato, nell’area vigilanza tecnica (ingegneri, architetti, biologi, etc.), mediante procedure concorsuali su base regionale;

– rafforzare il contingente di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro (50 unità);

– versare una quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza in un apposto capitolo del bilancio del Ministero e destinarli ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sul territorio nazionale, entro il limite del 15% della retribuzione lorda annua.

PNRR: Pagamento contributo ai Comuni sotto i 5.000 abitanti per assunzione di personale

Il Ministero dell’Interno comunica che con decreto dirigenziale del 16 Febbraio 2024 è stato disposto il pagamento delle risorse finanziarie, annualità 2024, relative al fondo previsto dal comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, destinato al concorso della spesa sostenuta dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR, per la copertura dell’onere per le assunzioni di personale a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, assegnate con D.P.C.M. del 30 dicembre 2022 e successivamente rideterminate con D.P.C.M. del 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi erogato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti”.

Si segnala, inoltre, che per il pagamento del contributo diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ai sensi dell’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n.197, si è in attesa di ricevere dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elenco dei comuni beneficiari con l’indicazione, per ciascuno di essi, dell’importo assegnato.

 

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Pubblicato in G.U. il Dlgs n. 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario

Pubblicato in G.U. n 2 del 3.01.2024 il Dlgs n 220/2023 per la riforma del Contenzioso tributario, adottato in attuazione della delega conferita con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Lo schema si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. n. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario.

Le norme in questione hanno come fine principale la riduzione delle liti e dei loro tempi di definizione; la riforma della giustizia tributaria si inserisce, infatti, nell’alveo delle riforme di sistema che lo Stato italiano ha inteso attuare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In considerazione dell’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, il Governo ha definito con la Commissione europea l’obiettivo di realizzare una riforma dell’intero sistema della giustizia tributaria, focalizzandosi in particolare sulla riduzione del numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e sulla maggiore celerità della loro trattazione.

In particolare, il decreto disciplina la facoltà di notifica, in via telematica, dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale. In tema di testimonianza scritta, viene previsto che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, che viene successivamente depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.

Si interviene sulla disciplina dell’assistenza tecnica del difensore, prevedendo:
– la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell’incarico al difensore;
– il deposito telematico, da parte del difensore, dell’immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo;
– le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all’apposizione della procura in calce all’atto.

Per garantire una maggiore effettività della tutela, il Dlgs in argomento implementa il litisconsorzio nei casi di vizi della notificazione, eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato.

In materia di spese del giudizio, viene esclusa l’applicazione della disposizione che pone le spese a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per cui il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio. Viene prevista un’ulteriore ipotesi di compensazione delle spese del giudizio, per il caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti dalla stessa solo nel corso del giudizio. È inserita una previsione per cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

In materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, è previsto:
– l’onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo PEC alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria;
– che nel caso di pluralità di difensori di una parte costituita la comunicazione è perfezionata se ricevuta anche da uno solo di essi (secondo quanto già previsto dal testo vigente) al quale spetta informarne gli altri (obbligo introdotto dalla modifica in commento);
– il rafforzamento dell’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, introducendo un rinvio alle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico e abrogando la facoltà del giudice di autorizzare, in via eccezionale, il deposito con modalità diverse, con conseguente abrogazione delle disposizioni relative alla facoltà di utilizzo della modalità telematica per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica;
– la previsione per cui la violazione delle norme sul processo telematico e delle relative norme tecniche non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Si  dispone, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogati:
– il comma 2-septies dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che prevede la maggiorazione del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nel caso di controversie che possono essere oggetto di reclamo/mediazione;
– l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativo al reclamo e alla mediazione;
– il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, in tema di partecipazione alle udienze tributarie. Tale abrogazione è conseguente alla introduzione della medesima disciplina dell’udienza a distanza, “a regime”.

 

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Nuove scuole, da Mim contributi a enti locali per affitto o noleggio di strutture a uso scolastico

I Comuni e le Province impegnati nella costruzione di nuove scuole PNRR, al fine di favorire la continuità didattica nella fase dei lavori, potranno beneficiare di contributi per l’affitto di immobili o il noleggio di strutture provvisorie. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a disposizione a questo scopo 4 milioni di euro per l’anno scolastico 2023/24.
“Con questo intervento”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “vogliamo sostenere l’impegno delle realtà locali che, cogliendo l’opportunità dei fondi PNRR, stanno realizzando nei loro territori le nuove scuole, scuole sicure, innovative, inclusive, efficienti e sostenibili, nell’interesse degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico. Nell’attesa che i lavori giungano a compimento, è necessario che queste comunità abbiano i mezzi per individuare gli spazi più idonei a garantire il proseguimento dell’attività didattica”.

Gli enti interessati possono manifestare il proprio interesse attraverso la piattaforma informativa nell’apposita pagina dedicata sul sito PNRR Istruzione, fino al 10 novembre 2023.

 

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IFEL: Nuovo Codice Appalti e norme derogatorie PNRR. Una breve guida per orientarsi

IFEL, al fine di supportare gli enti locali nello svolgere celermente le procedure di affidamento, ha predisposto il documento “Nuovo Codice Appalti e norme derogatorie PNRR. Una breve guida per orientarsi”. A partire dal 1 luglio 2023 ha acquistato efficacia il nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, entrato in vigore dal 1 aprile di quest’anno.

Il Codice dispone che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC si applichino, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni:

  • di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;
  • di cui al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023;
  • finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

Il documento fornisce indicazioni operative al fine di approfondire i rapporti tra queste norme e individuare nodi e criticità da chiarire, e rientra tra le attività previste dalla convenzione stipulata tra IFEL, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Ragioneria Generale dello Stato e la Direzione Centrale per la Finanza locale del Ministero dell’Interno in attuazione dell’art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con Legge n. 157/2019.

La guida è suddivisa in due parti:

  • la prima analizza le novità normative e le motivazioni che, nell’ambito del PNRR, hanno spinto il Governo italiano a riformare il codice dei contratti;
  • la seconda approfondisce le specifiche tempistiche per gli appalti PNRR, le norme volte a semplificare la conferenza dei servizi, il DNSH, i monitoraggi e le misure finalizzate a ridurre il rischio di contenzioso negli appalti PNRR.

 

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PNRR, Ministero Interno: Risposte a quesiti

Con la Circolare DAIT n. 94 dell’8 agosto 2023, il Ministero dell’interno, al fine di fornire un costante supporto ai presidi territoriali, ha diffuso una serie di quesiti con le relative risposte proposti nel corso della sessione formativa del 12 luglio u.s.

In materia di principio di DNSH (Do Not Significant Harm) è stato chiarito che, sia per le piccole e media opere, la relativa scheda deve essere allegata ad ogni rendiconto; la scheda va allegata anche ai rendiconti intermedi, in quanto si riferisce all’intervento nel suo complesso e non ad una specifica fase di rendicontazione.

In merito alla data di fine lavori per le Piccole Opere delle annualità 2020-2021, non essendo il termine di fine lavori imposto normativamente, si ritiene possibile per il soggetto attuatore concludere le opere entro il 31 dicembre 2023, ivi compresa la fase di implementazione dei dati di monitoraggio e rendicontazione nel sistema Regis. In caso di pagamenti con split payment, è necessario che il soggetto attuatore carichi a sistema il relativo F24. Ai fini dell’attestazione del pagamento dell’IRAP, IRPEF e/o altre spettanze tributarie, il soggetto attuatore dovrà caricare, tra i giustificativi di pagamento, il mandato quietanzato mentre, tra i giustificativi di spesa dovrà caricare ogni relativo documento probatorio (es. F24, etc.).

Per quanto riguarda i passaggi ai fini dell’erogazione delle risorse, dopo aver implementato la Sezione relativa al rendiconto, quest’ultimo passerà in stato “in verifica”. Terminato il controllo da parte da parte dei funzionari della Prefettura competente il rendiconto passerà in stato “verificato formalmente” e di conseguenza il rendiconto sarà idoneo al pagamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare allegata.

 

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ANCI: Rafforzamento capacità amministrativa PA, nota su norme di interesse per Comuni

Dopo il via libera definitivo da parte del Senato al cd. Dl Assunzioni, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2023 – Suppl. Ordinario n. 23, la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. La legge di conversione è entrata in vigore il 22 giugno 2023.

Il testo prevede disposizioni in materia di personale, in particolar modo a supporto dei piccoli comuni e, con più di 2 mila unità, del comparto sicurezza. Previste anche norme per i territori colpiti da eventi sismici, i concorsi pubblici, i controlli, la formazione.

Anci ha predisposto una nota di approfondimento che riporta i contenuti delle principali norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane, dando evidenza delle modifiche apportate dal Parlamento durante l’esame della legge di conversione.

Tra le diverse novità di interesse per i Comuni e le Città metropolitane , come evidenziato dalla nota Anci, segnaliamo:

  • Riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del Servizio Civile (Articolo 1, comma 9-bis) in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, pari al 15 per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale presso le PA, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali;
  • Periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici (Articolo 1, comma 12-quater) esteso a trentasei mesi;
  • Disposizioni in materia di responsabilità erariale (Articolo 1, comma 12-quinquies, lett. a), si proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave;
  • Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC (Articolo 1, comma 12-quinquies, lettera b);
  • Formazione del personale tra i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione (Articolo 1, comma 14-sexies), le amministrazioni dovranno indicare gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione;
  • Riserva di posti in favore di disabili (Articolo 1, comma 14-septies) per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Si ricorda che le quote di riserva sono quelle previste dall’articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all’assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette
    definite ai sensi della stessa legge 68 e sono le seguenti: da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.
  • Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale (Articolo 1-bis), la norma reca un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), reca alcune integrazioni della disciplina dei
    concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell’associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Il numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei
    candidati idonei. La successiva lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall’ambito della deroga sono escluse le procedure
    concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali). La lettera d) modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l’applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza;
  • Modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi. (Articolo 1-ter), si estende anche alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, la possibilità di attribuire compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale;
  • Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico degli enti locali (Articolo 3, comma 1-bis),
    esclude i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali (Art. 90 del TUEL) dal divieto di cumulo di compensi di cui all’articolo 5, comma 11 del d.l 78/2010 convertito in legge 122/2010;
  • Sostegno alle assunzioni nei piccoli Comuni (Art. 3, comma 2), laddove le risorse del fondo destinato a contribuire al sostegno economico per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione del PNRR nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, assegnate per l’anno 2022 e non utilizzate, restano nella
    disponibilità dei Comuni beneficiari anche per l’anno 2023;
  • Trattamento economico accessorio (Art. 3, comma 3), ai fini dell’attuazione del PNRR, il reclutamento del personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale non rileva agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di limiti alla spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio;
  • Stabilizzazioni di personale (Art. 3, comma 5), si  consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione e risponda ad ulteriori requisiti. Le assunzioni sono
    effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione;
  • Requisiti per l’accesso all’impiego presso gli enti territoriali (Articolo 3, comma 5-bis), si prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, possano individuare, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
  • Deroghe ai limiti di spesa per il segretario comunale (art. 3, comma 6), per gli anni 2023-2026 il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è escluso dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio;
  • Utilizzo di personale presso Comuni con meno di 15.000 abitanti (Articolo 3, comma 6-bis), è accolta una richiesta dell’ANCI di modifica dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza;
  • Contributi alle fusioni di Comuni (Articolo 3, comma 6-ter), per le fusioni di comuni entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, previsto a legislazione vigente per un periodo massimo di dieci anni e commisurato a una quota percentuale dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono, sia erogato per ulteriori cinque anni;
  • Vicesegretari comunali (Articolo 3, comma 6-quater), si estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale;
  • Misure per l’assunzione di giovani nella P.A. (Articolo 3-ter), si riconosce a tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato;
  • Aumento costo materiali opere pubbliche (Articolo 18, comma 4-bis), si estende l’ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili istituito presso il MEF. In particolare si prevede che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR ai sensi del DL 13/2023, possono accedere alle risorse del Fondo attraverso la procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;
  • Interventi di edilizia scolastica (Art.18 comma 4-ter), si consente agli enti locali, per coprire le maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi, di utilizzare i ribassi di asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica anche non PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION