Ambulanti, pubblicate linee guida per rilascio concessioni di posteggio sulle aree pubbliche

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 5 giugno 2026, con il quale vengono adottate le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche. Il provvedimento costituisce un passaggio fondamentale nell’attuazione della riforma introdotta dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), fornendo ai Comuni il quadro operativo di riferimento per l’assegnazione dei posteggi disponibili.

Il decreto disciplina in maniera uniforme i principi cui dovranno attenersi gli enti locali, con l’obiettivo di assicurare procedure trasparenti, imparziali e conformi ai principi della concorrenza, garantendo al contempo la valorizzazione della professionalità degli operatori e la continuità dell’attività economica. Le amministrazioni comunali sono chiamate ad adeguare i propri bandi ai criteri stabiliti dalle Linee guida, assicurando la pubblicità delle procedure e l’applicazione di criteri di selezione predeterminati e oggettivi.

Tra le principali novità vi è la conferma della durata decennale delle concessioni per i posteggi nei mercati, per i posteggi isolati e per i chioschi. Per le fiere, invece, il limite dei dieci anni opera soltanto per le manifestazioni storicamente consolidate e programmate con carattere continuativo, mentre per gli eventi occasionali o straordinari la durata della concessione dovrà essere parametrata alla durata della manifestazione o al periodo programmato dall’ente locale.

Le amministrazioni dovranno inoltre predisporre i bandi applicando un sistema di valutazione articolato su 100 punti. Fino a 60 punti sono riservati ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra i quali assumono particolare rilievo l’anzianità dell’impresa, l’esperienza maturata sul posteggio, la stabilità occupazionale e la valorizzazione delle microimprese. I restanti 40 punti potranno essere attribuiti sulla base di criteri integrativi individuati dalle Linee guida, finalizzati a premiare la qualità dell’offerta commerciale e del servizio. Tra gli elementi valorizzabili figurano, ad esempio, la vendita di prodotti tipici e di qualità, l’offerta di servizi di consegna a domicilio, la formazione professionale, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

Le Linee guida prevedono inoltre che un medesimo operatore economico non possa ottenere più di due concessioni nei mercati o nelle fiere con un massimo di 100 posteggi e più di tre concessioni nelle aree mercatali che superano tale dimensione, con l’obiettivo di favorire la pluralità dell’offerta commerciale e di tutelare la concorrenza.

Centri estivi 2026: pubblicata la linea guida sulle spese ammissibili

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha Pubblicato la linea guida sulle spese ammissibili per le attività socioeducative a favore dei minori per l’anno 2026 che include, altresì, le istruzioni operative per la generazione del codice unico di progetto (CUP) tramite template.

Per quanto riguarda le spese ammissibili sulle risorse del Fondo, i cui criteri di riparto sono stati individuati con il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 maggio 2026 e l’utilizzo delle risorse stesse, che sarà monitorato dal Dipartimento sulla base della documentazione fornita da ciascun comune, sono fornire alcune indicazioni operative

  1. le attività devono essere realizzate inderogabilmente tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026;
  2. gli impegni devono essere assunti entro il 31 dicembre 2026 e le relative somme dovranno essere spese entro il 31 luglio 2027;
  3. il comune deve assicurare che tutta la documentazione giustificativa della spesa riporti il riferimento del CUP, generato utilizzando il codice template n. 2606001 (si vedano, in proposito, le istruzioni operative allegate alla presente linea guida);
  4. nel caso siano stati assunti impegni tra il 1° giugno 2026 e il 30 giugno 2026, data di pubblicazione del template sul sito internet istituzionale del Dipartimento, detti impegni saranno riconosciuti previa presentazione di una dichiarazione, da parte del legale rappresentante del comune o suo delegato, con la quale si dichiara che la spesa Ë riferita al finanziamento di cui al codice template n. 2606001;
  5. acquisizione di beni e servizi: saranno consentite acquisizioni di beni e servizi purché funzionali e necessarie alla realizzazione dell’intervento e purché tali acquisizioni siano espletate secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
  6. sottoscrizione di atti: possono essere stipulati protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici o privati, finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi;
  7. realizzazione di interventi: sono consentite le spese sostenute per la riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività, la loro messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria, solo se tali spazi rappresentino i luoghi di fruizione del servizio;
  8. rimborso alle famiglie: sono ammessi rimborsi dai comuni alle famiglie i cui figli minori abbiano frequentato i servizi socioeducativi territoriali pubblici o privati, nel periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026, sulla base della documentazione giustificativa definita o richiesta dalla pertinente delibera di Giunta;
  9. obblighi dell’utilizzo del logo: i comuni beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il logo secondo le modalità previste dall’articolo 6 del decreto ministeriale dell’8 maggio 2026. Il logo ufficiale Ë reso disponibile nella sezione dedicata al finanziamento sul sito internet istituzionale del Dipartimento all’indirizzo https://famiglia.governo.it/it/politiche-eattivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/identita-e-loghi/.

 

PNRR, PRIMA NOTA DI LETTURA ANCI SULLE LINEE GUIDA PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI

Sono in fase di pubblicazione le linee guida elaborate congiuntamente dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinate a disciplinare la fase conclusiva dei progetti PNRR affidati a Comuni e altri soggetti attuatori. Il documento rappresenta un passaggio particolarmente atteso, anche alla luce delle numerose criticità operative emerse negli ultimi mesi e delle richieste di chiarimento avanzate, tra gli altri, dall’ANCI.

Le linee guida si collocano in un momento cruciale dell’attuazione del Piano e intervengono con l’obiettivo di uniformare prassi e interpretazioni, offrendo un quadro certo in merito a scadenze, adempimenti e documentazione necessaria per attestare il completamento degli interventi. Si tratta di indicazioni che assumono un rilievo strategico, considerando la necessità di garantire il rispetto degli impegni assunti a livello europeo entro termini ormai ravvicinati.

Uno dei punti qualificanti riguarda la definizione della scadenza per la conclusione delle operazioni di attuazione. Le linee guida chiariscono in modo netto che il termine del 30 giugno 2026 rappresenta la data unica e prevalente per il completamento di lavori, servizi e forniture, indipendentemente da eventuali scadenze differenti contenute in atti amministrativi precedenti, convenzioni o decreti ministeriali. Viene così superata la frammentazione temporale che aveva caratterizzato alcune misure, riportando a unità il quadro delle tempistiche.

Particolarmente significativo è il chiarimento relativo agli interventi originariamente soggetti a scadenze europee anticipate, come quelli fissati al primo trimestre del 2026. Anche in questi casi, il termine viene ricondotto al 30 giugno, con evidenti effetti di semplificazione e maggiore sostenibilità operativa per i soggetti attuatori. Parallelamente, viene introdotto un elemento di flessibilità per i progetti finanziati a seguito della revisione del Piano del 2023 e selezionati attraverso avvisi pubblicati nel biennio 2024-2025. Per tali interventi, il termine ultimo per il completamento è fissato al 31 agosto 2026, offrendo un margine temporale aggiuntivo che tiene conto della loro più recente attivazione.

Non meno rilevante è la previsione che consente, in via eccezionale, una proroga oltre il 30 giugno, purché autorizzata dall’Amministrazione titolare e comunque entro il limite inderogabile del 31 agosto 2026. Si tratta di una misura che introduce un principio di flessibilità controllata, affidando ai ministeri la valutazione delle situazioni che richiedono tempi ulteriori, senza compromettere il rispetto delle scadenze complessive del Piano.

Sul piano documentale, le linee guida intervengono con precisione nel definire gli strumenti necessari per attestare il raggiungimento dei target. Per i lavori pubblici, il documento centrale è individuato nel certificato di ultimazione dei lavori, mentre per servizi e forniture rileva il certificato di regolare esecuzione. Tali certificazioni devono essere sottoscritte dal direttore dei lavori o dal soggetto competente, dall’operatore economico e vistate dal responsabile unico del procedimento, configurandosi come elementi essenziali ai fini della rendicontazione.

L’introduzione di un modello unico di certificato, allegato alle linee guida, rappresenta un ulteriore passo verso l’uniformità delle procedure. Tuttavia, viene precisato che non è necessario sostituire documenti già prodotti e caricati sulla piattaforma ReGiS, qualora questi contengano tutti gli elementi minimi richiesti. Analogamente, la presenza di un collaudo già effettuato e correttamente documentato può assorbire la funzione del certificato di ultimazione, evitando duplicazioni documentali.

Un chiarimento di particolare interesse riguarda il valore attribuito alla data di emissione del certificato. Ai fini del rispetto delle scadenze PNRR, rileva esclusivamente tale data, indipendentemente dalla presenza di eventuali lavorazioni residuali di modesta entità, che possono essere completate entro un termine massimo di sessanta giorni. Questa previsione risponde a una delle principali criticità segnalate dagli enti locali, consentendo di distinguere tra il completamento sostanziale dell’intervento e la chiusura formale di attività marginali.

Le linee guida affrontano anche le modalità operative di caricamento della documentazione sulla piattaforma ReGiS, introducendo tempistiche stringenti. I certificati devono essere caricati entro cinque giorni dalla loro emissione, mentre l’eventuale documentazione integrativa richiesta dalle amministrazioni titolari, come quella relativa al rispetto del principio DNSH, deve essere trasmessa entro quindici giorni. Si tratta di termini che impongono una gestione particolarmente attenta e tempestiva della fase finale, pena il rischio di rallentamenti nelle procedure di verifica.

Linee Guida PNRR_Conclusione interventi
Nota ANCI Linee Guida PNRR

Fondo Povertà: Linee guida Quota Servizi e Quota Povertà Estrema 2024-2026

Sono state pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le Linee Guida relative all’utilizzo delle risorse della Quota Servizi e della Quota Povertà Estrema del triennio 2024-2026, con i relativi allegati.

Le Linee Guida si rivolgono agli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali destinatari del trasferimento della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) e/o della Quota Povertà Estrema (QPE), agli Enti gestori delle risorse e a tutti i soggetti attuatori delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026.

Sono inoltre disponibili i documenti utili alla rendicontazione delle risorse e il modello di Piano di attuazione locale (PAL) utile alla programmazione delle risorse della quota servizi da implementare in Piattaforma Multifondo a partire dalla seconda metà di ottobre. Istruzioni utili in merito saranno fornite alle Regioni e agli Ambiti territoriali sociali beneficiari delle risorse.

 

La redazione PERK SOLUTION

AgID avvia l’attività di monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

L’Agenzia per l’Italia Digitale, con comunicato dell’11 agosto 2025, informa che, in attuazione dell’Obiettivo 3.3 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026 – Aggiornamento 2025, comunica l’avvio dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, con l’obiettivo di conseguire per il biennio 2025- 2026 i seguenti target:

  • Target 2025 – Il 100% delle amministrazioni devono avere adottato e pubblicato il manuale di gestione documentale, la nomina del responsabile della gestione documentale per ciascuna AOO e, qualora siano presenti più AOO, la nomina del Coordinatore della gestione documentale in “Amministrazione trasparente”;
  • Target 2026 – Il 100% delle amministrazioni devono avere adottato e pubblicato il manuale di conservazione e la nomina del Responsabile della conservazione in “Amministrazione trasparente”.

L’attività di monitoraggio

L’attività di monitoraggio è rivolta ai soggetti indicati all’art. 2, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale e si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

  • Analisi quantitativa sia degli adempimenti a carico dei soggetti sottoposti all’attività di monitoraggio di cui al Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, sia dello stato generale di attuazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente e alle Linee guida;
  • Analisi qualitativa delle principali criticità legate all’attuazione delle disposizioni di cui alle Linee guida;
  • Supporto informativo e formativo ai soggetti coinvolti tramite appositi strumenti di comunicazione, coinvolgimento e formazione.

Il monitoraggio si avvale dei seguenti strumenti per la sua piena attuazione:

  • Form di rilevazione, contenente i quesiti oggetto di monitoraggio;
  • Community “Gestione documentale e conservazione” sulla piattaforma ReTeDigitale;
  • Supporto e Formazione.

Il Form di rilevazione

È possibile consultare in anteprima i quesiti oggetto del monitoraggio attraverso l’allegato “Form di rilevazione 2025“. Relativamente alle modalità di accesso alla piattaforma online e alla compilazione del form di rilevazione per l’anno 2025, nonché alle relative iniziative di supporto e formazione, saranno fornite apposite comunicazioni sia nella sezione “Comunicazione” del sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sia all’interno della community dedicata su ReTeDigitale.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI – Fabbisogni standard: Aggiornate le linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni“.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di Sogei S.p.A., ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per l’eventuale revisione dei piani finanziari relativi al 2025. Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Nel documento si forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2024 e approvato dalla CTFS in data 17 settembre 2024. Come già in passato, il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all’aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità fiscale TARI.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
• il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
• le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Linee guida riguardanti gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con Deliberazione 11 dicembre 2024, n. 135/2024/INPR, ha approvato l’allegato referto riguardante “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005”, destinate alle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna, affinché tengano conto di quanto rilevato ai fini dei loro adempimenti in materia.

Le linee guida forniscono una sintetica ed aggiornata analisi della disciplina, utile ad indirizzare le amministrazioni nell’esercizio delle proprie attività gestionali nonché a superare criticità riscontrati negli adempimenti posti in essere dagli enti pubblici in ossequio all’art. 1, c. 173, L. n. 26/2005, tenuto conto anche delle modifiche normative intervenute, in particolare con riferimento al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, adottato con D. Lgs. n. 23 del 2023.

La disciplina generale dell’affidamento di incarichi esterni
L’art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come invero i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6quater, costituisce la norma cardine nella materia in quanto fissa con chiarezza gli essenziali elementi oggettivi e soggettivi degli incarichi conferiti dalla Pubblica Amministrazione, nonché le condizioni legittimanti il conferimento e le sanzioni per le relative violazioni. In sintesi, per principio generale dell’ordinamento, le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, secondo il principio dell’”autosufficienza organizzativa”, il quale trova fondamento nel canone costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.) ed è, a sua volta, corollario dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, L. n. 241/1990.

I presupposti per l’affidamento degli incarichi
Gli incarichi devono:

  • indicare l’oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente. L’oggetto deve riferirsi ad un’attività specifica e non potrà essere di carattere generale e astratto; sono stati, infatti, ritenuti illegittimi gli incarichi cd. di “consulenza globale”, ovvero, a carattere indeterminato. Sono stati considerati, inoltre, illegittimi e suscettibili di determinare la responsabilità erariale a carico di chi li abbia disposti, gli incarichi il cui oggetto è generico e indeterminato, ovvero, privi di un sufficiente nesso funzionale che li colleghi alle finalità attribuite all’ente;
  • essere accompagnati da una verifica circa l’impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno. L’incarico, infatti, deve rispondere ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, oggettivamente non sopperibili dalle professionalità interne, non già ad esigenze ordinarie e permanenti, seppur rese urgenti da mancata, errata o tardiva valutazione e/o programmazione dei fabbisogni di personale. L’amministrazione è tenuta a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall’ente, l’effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente
  • avere una durata temporanea e devono rispondere a esigenze di alta qualificazione; La giurisprudenza ha precisato che la locuzione “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” deve essere interpretata nel senso di verifica del possesso di conoscenze specialistiche equiparabili a quelle che si acquisirebbero tramite un percorso formativo universitario. La specializzazione richiesta deve essere comprovata, e dunque deve 19 essere oggetto di accertamento in concreto tramite l’esame di documentati curricula. La temporaneità dell’incarico – prevista espressamente per legge – consegue necessariamente all’esigenza di carattere straordinario. Ragionando a contrario, si giungerebbe alla conclusione che l’esigenza non è di carattere straordinario e transitorio ma di carattere stabile; quest’ultimo caso dovrebbe, dunque, essere oggetto di programmazione ordinaria e di relativa assunzione di personale. L’incarico non potrà ritenersi prorogabile se non nei limiti del completamento di un’attività avviata, in quanto la sua durata è predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell’attività da eseguire. È vietato il rinnovo, in quanto l’incarico dovrebbe fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita procedura comparativa
  • avere una determinazione preventiva di durata, oggetto e compenso della collaborazione;
  • essere sottoposti a procedura comparativa per la scelta del collaboratore. Non è considerato legittimo procedere all’affidamento diretto in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti.

Distinzione con il contratto di lavoro subordinato 
Il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, disposizione che viene affiancata dal precedente comma 5-bis (a sua volta introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017) che pone il divieto alle p.a. di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

I contratti di appalti di servizi e gli incarichi esterni
Si ritiene fondamentale individuare la distinzione tra appalto di servizi di tipo intellettuale (ad esempio servizi di architettura e di ingegneria) e incarico professionale di consulenza, studio o ricerca. Il primo è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, mentre il secondo afferisce all’art. 7 c. 6 e seguenti del D. Lgs. n.165/2001. La norma di cui all’art. 7, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che il contratto che segue alla determinazione dirigenziale di incarico abbia la forma di un contratto di lavoro autonomo (o di opera intellettuale), in cui rilevano, per l’appunto, l’autonomia del prestatore d’opera e l’intuitu personae, con conseguente infungibilità della prestazione.  Gli incarichi di consulenza, studio o ricerca forniscono all’Ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con autorevolezza l’azione, senza tuttavia vincolarla in quanto l’amministrazione pubblica può sempre discostarsi dalle indicazioni ricevute. La prestazione oggetto di un contratto di appalto, invece, coincide con un servizio che l’amministrazione recepisce senza discostarsene.

Tipologia degli atti di spesa da trasmettere alla sezione regionale di controllo
Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. L’obbligo di invio riguarda regioni, enti locali (inclusi i comuni sotto i 5.000 abitanti, non essendo più confermata dal c. 173 l’esenzione prevista dall’art. 1, c. 42 della L. n. 311/2014, da ritenersi implicitamente abrogato), unioni di comuni e, più in generale, tutte le pp. aa. nell’ampia accezione.
L’invio è limitato agli atti che eccedono una spesa di 5.000,00 euro. Si conferma che, con riguardo all’obbligo di invio, la soglia dei 5.000,00 euro va calcolata con riferimento all’ammontare definitivo di spesa dei singoli provvedimenti e atti (inclusi Iva e altri oneri riflessi).
L’atto di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenze deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale (art. 1, c. 42, L. n. 311/2004);
Occorre inviare alla Sezione anche gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei contratti a professionisti esterni (es. servizi di ingegneria e architettura) per consentire la verifica in concreto della natura dell’incarico, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dall’Amministrazione per il conferimento dello stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il PNRR

La RGS ha pubblicato la circolare del 15 luglio 2024, n. 33, concernente l’aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Gli indicatori comuni sono funzionali all’osservazione dei progressi ottenuti dai PNRR di tutti gli Stati Membri su dimensioni che accomunano i vari piani nazionali, e sono pertanto oggetto di rilevazione periodica per un monitoraggio d’insieme del Dispositivo di ripresa e resilienza. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati due volte l’anno, entro il 31 agosto per il semestre gennaio-giugno ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il semestre luglio-dicembre.

L’aggiornamento delle linee guida, di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 34 del 17 ottobre 2022, si è reso opportuno alla luce del nuovo approfondimento metodologico relativo all’indicatore comune 4 “Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri disastri naturali legati al clima”, predisposto con il contributo di ISPRA e delle Amministrazioni titolari delle misure interessate dall’indicatore, nonché per dare evidenza dell’evoluzione di alcune funzionalità del sistema di monitoraggio ReGiS.

Non sono stati introdotti nuovi o diversi obblighi in tema di rendicontazione degli indicatori comuni: l’aggiornamento intende garantire la coerenza delle Linee guida con i più recenti approfondimenti metodologici e le funzionalità di ReGiS, affinché continui a rappresentare un valido strumento a supporto dell’azione delle Amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori di misure PNRR.

Allegato alla Circolare del 15 luglio 2024, n. 33 – Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

La redazione PERK SOLUTION15

Ministero dell’Ambiente, PNRR: Pubblicata la nuova versione delle Linee Guida per i soggetti attuatori

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato una nuova versione delle Linee Guida per i soggetti attuatori – Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il documento, in linea con quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 771 convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, si pone l’obiettivo di fornire ai soggetti attuatori uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione degli interventi. In particolare, le Linee Guida illustrano le procedure che i Soggetti Attuatori sono chiamati a porre in essere al fine di adempiere agli obblighi in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione, riportati nelle convenzioni/accordi o atti d’obbligo sottoscritti per l’attuazione delle progettualità di cui sono titolari.

La manualistica è integrata da specifici addendum relativi alle procedure di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo che intendono fornire puntuali chiarimenti in merito ad aspetti peculiari di determinati investimenti. Sono previste, inoltre, appendici di supporto che forniscono definizioni standard, riferimenti normativi, allegati e format da utilizzare nell’adozione e attuazione degli strumenti previsti per la realizzazione degli interventi. Il documento include anche specifici BOX di focus o di sintesi per evidenziare determinati elementi di attenzione da considerare nello svolgimento delle attività a carico dei soggetti attuatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assegno di Inclusione: Le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 72 del 2 maggio 2024, ha approvato le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS).

In linea con le previsioni del decreto-legge n. 48 del 2023, le Linee Guida forniscono agli operatori dei servizi sociali, dei centri per l’impiego e degli altri servizi territoriali che accompagnano i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), indicazioni e strumenti per la costruzione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, identificati attraverso l’analisi preliminare e la valutazione multidimensionale, sulla base dei bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) rappresenta il progetto di cambiamento, ovvero il mezzo con il quale accompagnare il processo di cambiamento nella vita dei cittadini in situazione di povertà, beneficiari dell’Assegno di inclusione. Attraverso il Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS) i servizi sociali del Comune aiutano il nucleo beneficiario a capire quali sono i bisogni della famiglia, quali servizi possono essere forniti al nucleo e ai singoli componenti e al tempo stesso quali impegni la famiglia deve assumersi, passo dopo passo, per migliorare la propria condizione sociale e lavorativa.

L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

 

La redazione PERK SOLUTION