Le Linee guida sul lavoro agile della PA

Sono state presentate dal ministro della PA ai sindacati le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni.
Le Linee guida anticipano in parte quello che sarà previsto nei CCNL per tutti i comparti. Il documento indica i presupposti indispensabili alla concessione dello smart working con un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. I dipendenti dovranno pertanto sottoscrivere un accordo individuale con i datori di lavoro che disciplini l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL. In ogni caso deve essere individuata una fascia di inoperabilità (disconnessione) – nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore è tenuto. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio. Si deve fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica. Inoltre per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee guida per le P.A. su esibizione green pass da parte del personale: richieste ed osservazioni sul DPCM

Nella Conferenza Unificata del 7 ottobre le Regioni hanno espresso lIntesa sul DPCM relativo alle “linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale” (Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre (Serie Generale n.246) condizionata all’accoglimento della modifica riguardante la percentuale minima, per le verifiche a campione del personale presente in servizio, sostituendo tale percentuale dal 30 al 20%. Inoltre nel documento consegnato al Governo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sottolineato la necessità di “chiarire il caso in cui il dipendente che comunica la mancanza di green pass risulti assente ingiustificato anche nei giorni di sabato, domenica e festivi e comunque fino alla presentazione della predetta certificazione. E’ poi “necessario definire la possibilità che nella settimana in cui, per alcune giornate, il dipendente risulti assente ingiustificato possa comunque usufruire nelle altre giornate degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (assenze per malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale, ferie…), tenuto conto che il decreto non prevede la sospensione del rapporto di lavoro e che le linee guida prevedevono esclusivamente l’impossibilità di autorizzare nella giornata di assenza ingiustificata il lavoratore interessato al lavoro agile”.
Le Regioni hanno anche richiesto “che, nelle sedi centrali ove giornalmente viene effettuato un controllo all’ingresso, il controllo a campione possa essere effettuato con cadenza periodica e non giornaliera”.
Infine – si legge ancora nel documento della Conferenza delle Regioni – c’è la necessità di “Chiarire se le volontarie comunicazioni di cui al comma 6, art. 9 quinques del D.L. n. 52/2021 possono essere anche le esenzioni dell’obbligo vaccinale”.

PNRR: pubblicate le linee guida per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere pubbliche

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato le Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) a porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC.

Nel PFTE sono ricomprese tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche dell’opera: non solo tutte le indagini e le diagnosi volte a definire le caratteristiche ingegneristiche e di sicurezza, ma anche la Relazione sulla sostenibilità della stessa, ovvero la sua efficienza energetica e il contributo che deve portare ai target di decarbonizzazione. Il PTFE inoltre punta a valorizzare gli schemi di economia circolare e i requisiti ambientali nella scelta dei materiali. L’innovazione tecnologica dell’infrastruttura, all’interno del PTFE, non è solo una caratteristica dell’opera, ma diventa la metodologia di riferimento per la sua progettazione, poiché l’infrastruttura dev’essere disegnata con gli strumenti elettronici di modellazione.

Massima attenzione viene riservata alle parti del progetto dedicate, da un lato, alla sicurezza dei lavoratori, poiché il PFTE deve individuare tutte le misure e le risorse necessarie, dall’altro, alla tutela delle condizioni di lavoro, per assicurare trattamenti giudici ed economici coerenti con i CCNL per tutti i lavoratori del cantiere.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica rappresenta, pertanto, un livello di progettazione rinnovato per contenuti e metodologia, che nella disciplina per l’attuazione del Pnrr consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell’opera.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato il decreto di approvazione delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato sul proprio sito il Decreto n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.
L’obiettivo delle linee guida è di fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.
La Linea guida:
– individua i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche di settore
– illustra un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità
– fornisce la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti
– riporta esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individua criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali).

Whistleblowing, le nuove linee guida ANAC

Il Consiglio di ANAC ha approvato lo schema di linee guida per il whistleblowing. Lo scopo è di fornire indicazioni sull’applicazione della legge 179/2017. Le linee guida sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite, nonché ai potenziali segnalanti. Nella predisposizione delle linee guida l’Autorità ha considerato i principi espressi in sede europea dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.
Le Linee guida sono suddivise in tre parti. Una prima parte dà conto dei principali cambiamenti intervenuti sull’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai soggetti – i segnalanti – beneficiari del regime di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull’oggetto della segnalazione, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa.
Nella seconda parte si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata. Si definisce il ruolo fondamentale svolto dai RPCT e si forniscono indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni.
Nella terza parte si dà conto delle procedure gestite da ANAC cui è attribuito uno specifico potere sanzionatorio ai sensi del comma 6 dell’art. 54-bis.

Allegati: Modulo segnalazioni

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Anci, le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche

Sono state pubblicate le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, aggiornate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 20 maggio us. Il documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, da adottare nei diversi settori economici e ricreativi, ai fini di una ripresa delle attività compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Il documento tiene conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito dell’intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).
Il provvedimento è particolarmente significativo sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale.
Riguardo all’aspetto metodologico, esso rappresenta il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema.
Sotto l’aspetto contenutistico, il decreto intende offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (Dei rapporti con gli enti pubblici), allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice.
Esso tiene conto dell’importante sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell’articolo 55 del Codice “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito “per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”. Agli “enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale”. Tale posizione peculiare degli enti del Terzo settore nel rapporto con la P.A. si fonda sulla loro qualificazione “come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici” (art. 4 del Codice), rivolti a “perseguire il bene comune” (art. 1), a svolgere “attività di interesse generale” (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).
Le linee guida danno altresì conto delle modifiche al codice dei contratti pubblici apportate con il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore.

 

Agid, in consultazione le Linee guida sull’interoperabilità tecnica

A supporto della strategia di interoperabilità e cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, le Linee guida sull’interoperabilità tecnica sono disponibili fino al 31 marzo 2021 per commenti e suggerimenti. Le Linee guida, redatte ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), sono volte a favorire lo sviluppo di soluzioni applicative innovative orientate a cittadini, imprese e alle amministrazioni e sono pubblicate sulla piattaforma Docs Italia.
La definizione del Modello di interoperabilità, di cui le Linee Guida definiscono le tecnologie e le loro modalità di utilizzo, è un asse portante dell’intero Sistema informativo pubblico: assicura infatti l’interazione e lo scambio di informazioni tra le PA senza necessità di specifiche integrazioni, garantendo la piena collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati. La stessa Commissione Europea ha raccomandato che, nello sviluppo dei sistemi informativi, l’interoperabilità, insieme alla sicurezza e alla privacy, debbano essere considerati come parte integrante dei progetti.
Tra gli obiettivi del Modello:
– armonizzare le scelte architetturali delle PA e individuare le scelte tecnologiche che favoriscano lo sviluppo, da parte delle PA, cittadini e imprese, di soluzioni applicative innovative per l’utilizzo dei servizi individuati nelle Infrastrutture immateriali del Piano Triennale per l’informatica nella PA;
– promuovere l’adozione dell’approccio API first per garantire accessibilità e massima interoperabilità di dati e servizi;
– rendere sicure le interazioni tra le PA e tra queste e cittadini e imprese;
– semplificare le procedure di scambio di servizi tra le PA e tra PA e privati.
La definizione del Modello di Interoperabilità è coerente con il nuovo European Interoperability Framework (EIF), con l’obiettivo di assicurare anche l’interoperabilità nel contesto Europeo e per l’attuazione del Digital Single Market (Mercato Unico Digitale).

Corte dei conti, Le linee guida sul funzionamento dei controlli interni

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con delibera n. 19/2020 le linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2019, e il relativo questionario.
Finalità delle linee guida è quella di fornire agli organi di vertice degli Enti indicazioni di principio e operative per valutare la coerenza e l’adeguatezza dei rispettivi sistemi di controllo interno, quale strumento di verifica dell’attuazione della sana gestione finanziaria e del rispetto del principio del buon andamento nel governo dei territori.
Un efficace sistema dei controlli, infatti, mette in luce la reale capacità del singolo ente di realizzare i programmi e di conseguire risultati concreti, utilizzando correttamente, nonché in modo economico ed efficiente, le risorse pubbliche, soprattutto in un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie derivanti dalla crisi epidemiologica da COVID-2019. Difficoltà che sembrano essere destinate ad incidere in modo particolarmente significativo sul quadro di detti controlli, in considerazione principalmente dell’esigenza di adattarne la struttura organizzativa e le modalità di gestione delle prestazioni lavorative allo scopo di garantire la tutela della salute del relativo personale dipendente.
In questa ottica, le verifiche della Corte dei conti investono il sistema dei controlli sugli organismi partecipati, per l’incidenza di tali gestioni sui bilanci degli enti, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e predisporre piani di risanamento idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale. Sul piano del controllo strategico, occorrerà esaminare le varianti all’impostazione originaria del bilancio di previsione ed individuare le risorse e gli interventi ritenuti prioritari, con valutazione degli impatti strategici e operativi dei relativi rischi. Nell’ambito del controllo di gestione sarebbe utile stimare gli effetti della prosecuzione delle modalità di “lavoro agile” rispetto alle tradizionali modalità di lavoro e il possibile impatto dei processi di lavoro a distanza sull’intera organizzazione di lavoro. In questa fase, accanto alla necessità di potenziare gli strumenti di accesso e di monitoraggio delle attività e dei servizi a garanzia della sicurezza degli ambienti e delle persone, andrebbero altresì effettuate opportune analisi dirette a verificare la coerenza degli obiettivi di gestione e dei risultati raggiunti con l’evoluzione in atto, nonché l’appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati.
Cruciale è il ruolo del responsabile del servizio economico – finanziario, chiamato non soltanto ad effettuare una prudente ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, ma anche ad individuare il fabbisogno finanziario dell’Ente nonché l’eventuale disavanzo prospettico emergente dal quadro di riferimento gestionale. Ad esso è altresì affidato il difficile compito di garantire il finanziamento delle spese obbligatorie e indifferibili, oltreché degli interventi richiesti dall’emergenza in corso, senza compromettere la corretta contabilizzazione e l’effettivo utilizzo dei finanziamenti con vincolo di destinazione.
Resta ferma la facoltà per le Sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati. Inoltre, le medesime Sezioni regionali competenti, laddove dalle risposte degli Enti dovessero ravvedere gli estremi di un ridotto grado di affidabilità nel funzionamento del sistema di controlli interni da essi adottato, impegneranno le suddette Amministrazioni in controlli più serrati diretti a ridurre il rischio di possibili ricadute sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dell’Ente.
Nella stessa ottica, presso le Sezioni giurisdizionali regionali, in forza del comma 4 dell’art. 148 del Tuel, potranno essere attivati giudizi per l’irrogazione di sanzioni agli amministratori nel caso le Sezioni di controllo dovessero rilevare l’assenza o l’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottati dagli Enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bilancio consolidato 2019: Le linee guida della Corte dei conti

La Corte dei conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR ha approvato le linee guida per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti territoriali sul bilancio consolidato 2019, in attuazione dall’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché la relazione-questionario e la correlata nota metodologica.
Il questionario sostanzialmente riproduce lo schema di quello precedente essendo articolato in sei sezioni, precedute da una scheda anagrafica.
La Sezione Prima, intitolata “Individuazione GAP e Area di consolidamento”, è dedicata alla corretta individuazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento, secondo le prescritte modalità.
La Sezione Seconda, (“Comunicazioni e direttive per l’elaborazione del consolidato”), è volta a verificare se l’ente territoriale capogruppo ha fornito tutte le indicazioni e le direttive agli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento per l’elaborazione dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato.
La Sezione Terza punta l’attenzione su “Rettifiche di pre-consolidamento ed elisione delle operazioni infragruppo”: vi rientrano le verifiche sulla corretta attività di omogeneizzazione dei bilanci e di eliminazione delle partite reciproche.
La Sezione Quarta concerne le “Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo”. I revisori, nell’ambito della circolarizzazione dei crediti e debiti, sono chiamati a verificare l’avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra ente capogruppo e organismi inclusi nel
perimetro.
La Sezione Quinta, finalizzata alle “Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto”, tende a rilevare la correttezza nella determinazione del patrimonio del “gruppo amministrazione pubblico”.
La Sezione Sesta riguarda le “Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa”, che deve tenere in opportuna evidenza tutti i fatti contabili e gestionali utili a inquadrare correttamente il contributo economico che l’ente capogruppo fornisce assieme ai suoi organismi consolidati in termini di equilibri di finanza pubblica.

LA relazione-questionario sul bilancio consolidato 2019 dovrà essere trasmessa, per il tramite del sistema Con.Te. (Contabilità Territoriale), entro il 31 gennaio 2021, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION