Stazioni appaltanti: Le linee guida ANAC per la qualificazione

Con deliberazione n. 441 del 28 settembre 2022 l’ANAC ha approvato in via definitiva le Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

Il documento individua i requisiti obbligatori per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture. La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Le linee guida individuano tre livelli di qualificazione basati su determinati punteggi: basteranno 30 punti a regime per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3), 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (livello L2), 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (livello L1). Per i primi due anni, sono previsti degli ‘sconti’, la qualificazione cioè può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli.

Anac effettuerà a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza per controllarne la veridicità e confermare il livello di qualificazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle Linee Guida Anac

Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle Linee Guida dell’Anac. Non possono discostarsi da esse in maniera irragionevole e abnorme, e comunque – nel caso decidano di non adeguarsi – lo devono motivare adeguatamente adottando un apposito atto che indichi le ragioni sottese a tale deroga. In base all’articolo 71 del Codice degli Appalti, tale motivazione deve essere particolarmente circostanziata qualora sia presente un bando-tipo che esplicita i criteri di valutazione delle offerte. A chiarirlo è la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con una Nota del Presidente approvata dal Consiglio.

 

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In G.U. le Linee guida sui fabbisogni professionali della Pa

È stato pubblicato in G.U. n. 215 del 14-9-2022 il decreto del 22 luglio 2022 recante “Definizione di linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Il decreto favorisce il superamento del concetto di “profilo professionale” a beneficio di quello di “famiglia professionale”, inteso come l’ambito in cui i dipendenti hanno conoscenze o competenze comuni, ambito che si presta a raccogliere una pluralità di profili di ruolo o di competenza, in base alla complessità dell’organizzazione. Poiché al dipendente pubblico non si richiederà più il semplice possesso di nozioni teoriche, ma anche la capacità di applicarle ai casi concreti e di mantenere una certa condotta, nei concorsi occorrerà valutare anche le soft skill, come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo. Abilità che avranno maggiore peso anche nei percorsi formativi e di carriera.

Da ora in avanti, dunque, le amministrazioni pubbliche dovranno individuare il proprio fabbisogno di capitale umano considerando non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti (sapere), ma anche le capacità tecniche (saper fare) e comportamentali (saper essere).

 

La redazione PERK SOLUTION

Partenariato pubblico-privato, Anac emana le nuove Linee Guida per il monitoraggio

L’ANAC ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida sul monitoraggio del Partenariato Pubblico-Privato, in attesa di ricevere il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, per l’adozione definitiva.

La revisione riguarda una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario. “Il rischio legato ai cicli economici e sopportato dai produttori nel loro settore di attività non può essere considerato causa di forza di maggiore”, viene specificato. Nel valutare l’opportunità di ricorrere ad un contratto di Partenariato Pubblico-Privato, la stazione appaltante deve considerare attentamente i rischi specifici dell’affidamento. Tali rischi sono classificati in rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, amministrativo, di slittamento dei tempi ecc.), rischi di domanda (riduzione della domanda del mercato relativa a quel servizio o rischio concorrenza) e rischi di disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della struttura o dei servizi da erogare). Accanto a questi ci sono anche i rischi di forza maggiore (scioperi o manifestazioni, guerre, esplosioni, fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni).

Nelle linee guida si ricorda che il decreto legge n. 36 del 2022 per l’attuazione del Pnrr prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di Partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro di richiedere un parere preventivo, non vincolante, a Dipe e Ragioneria dello Stato. Al contratto di Partenariato è allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce parte integrante del contratto medesimo e “deve indicare con chiarezza quali sono i rischi assunti dall’ente concedente e quali dall’operatore economico”.

Novità anche nel monitoraggio sui rischi. La stazione appaltante presidia sia la qualificazione precisa e corretta della tipologia di contratto di partenariato stipulato fra essa e l’operatore privato, provvedendo a censirla all’interno della Banca dati di Anac, sia l’associazione fra la stipula di tali contratti e l’intervento da realizzare, censito nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento segnalando se si tratta di un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura. Per tale finalità, la stazione appaltante, in sede di richiesta del Codice Identificativo di Gara, indica obbligatoriamente la “tipologia del contratto da stipulare” all’interno di una delle categorie predisposte dall’Anac nonché il Codice Unico di Progetto, che identifica l’intervento da realizzare in regime di partenariato. In un’ottica di collaborazione tra banche dati, il Dipe e l’Anac, stanno rafforzando il legame tra i due codici per disporre di informazioni tempestive e qualitativamente adeguate sul monitoraggio degli investimenti realizzati in Partenariato.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Le linee guida ANAC per la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali

Sono state pubblicate in G.U. n. 188 del 12 agosto 2022 le Linee Guida n. 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

Le linee guida sono state elaborate in applicazione dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con la finalità di promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti. Le indicazioni ivi contenute, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 805 del 3/5/2022 reso sul testo delle presenti Linee guida, non sono vincolanti, ma rappresentano suggerimenti volti a favorire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e lo
sviluppo delle migliori pratiche.

Con questo strumento si intende agevolare le stazioni appaltanti del Terzo Settore nell’individuare la normativa applicabile agli specifici affidamenti, garantendo sempre il rispetto del codice dei contratti e l’omogeneità delle pratiche amministrative. Le Linee Guida puntano ad intercettare e chiarire le numerose richieste giunte ad ANAC da parte del Terzo settore di chiarimenti e aiuti per applicare la giusta normativa nell’assegnazione dei servizi sociali, specie dopo la legge N.120/2020, e dopo l’emanazione del codice del Terzo settore che si applica ad ambiti coperti anche dal codice degli Appalti.

 

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Corte dei conti: Nota di coordinamento sull’attuazione del PNRR

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n.13/SEZAUT/2022/INPR avente ad oggetto “La Nota di coordinamento in materia di controlli sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’allegato Dataset”, fornisce alle Sezioni regionali le prime indicazioni di coordinamento essenziali, ispirate ai principi internazionali di audit (ISSAI), ai quali pure si conforma l’attività della Corte dei conti europea, per assicurare adeguati livelli di coerenza e uniformità nell’esercizio dei controlli previsti dal richiamato articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021.

L’articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell’ambito della disciplina della c.d. Governance del PNRR e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza e efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR, prevedendo che la Corte dei conti riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR con periodicità almeno semestrale. Le Sezioni riunite hanno sottolineato la centralità dei controlli sull’attuazione del PNRR e sulla gestione delle relative risorse, segnalando l’esigenza di prevedere, nelle delibere annuali di programmazione dei controllo delle Sezioni centrali e regionali, «specifiche linee di attività di monitoraggio e controllo sull’impiego di dette risorse», anche allo scopo di alimentare, con i risultati di tali attività, i contenuti delle relazioni semestrali al Parlamento, di cui al citato articolo 7, comma 7.

La Sezione rileva la necessità che vengano perseguite linee e criteri uniformi nei controlli delle Sezioni regionali, oltre che l’armonizzazione dei risultati degli stessi, ferma restando, naturalmente, la facoltà da parte delle Sezioni regionali medesime di approfondimento e/o di ampliamento delle indagini di propria pertinenza. I controlli dovrebbero allinearsi con le finalità di fondo dell’attuazione del PNRR e cioè essere di impulso piuttosto che di impedimento, oltre che intervenire tempestivamente, anche in corso di svolgimento, in modo che, anche attraverso opportuni momenti di confronto con le amministrazioni interessate in ordine alle inefficienze e alle disfunzioni riscontrate, possano tradursi in un concreto ausilio a rispettare i tempi e gli obiettivi del programma.

L’obiettivo di breve periodo perseguito, pertanto, è rappresentato dalla definizione e valorizzazione di griglie comuni di rilevazione volte a monitorare lo stato di attuazione del Piano, sia al fine di realizzare il necessario raccordo con le Sezioni regionali, che di portare gli esiti della loro attività al Parlamento nazionale in funzione dell’attività di referto intestata alle SS.RR. di controllo. A tal fine, unitamente alle linee guida, è reso disponibile un prospetto di analisi che accoglie la totalità degli interventi qualificati PNRR e PNC, calato su di un foglio di calcolo contenente l’elenco di tutti gli investimenti, identificati tramite il codice CUP, finanziati con fondi PNRR e PNC, la cui realizzazione è stata demandata, dalle amministrazioni titolari d’intervento, alle amministrazioni locali rientranti nell’ambito di competenza territoriale delle relative Sezioni regionali di controllo. Gli enti elencati sono unicamente quelli che sono risultati, alla data del 30 giugno 2022, beneficiari di fondi PNRR e PNC, in base ai decreti ministeriali di assegnazione, e pertanto responsabili, in qualità di soggetti attuatori, della realizzazione degli investimenti finanziati.

Dataset allegato alla Delibera n. 13/INPR/2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Le nuove linee guida sui fabbisogni professionali della PA

Emanate dal ministro per la Pubblica amministrazione e dal ministro dell’Economia e delle finanze, e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le nuove “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”,  volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione. La definizione dei nuovi profili professionali permetterà di superare l’automatismo nel turnover: le nuove assunzioni non consisteranno nella sostituzione di vecchie figure con altre identiche, ma guarderanno al futuro, alle nuove competenze che devono sostenere la trasformazione della Pa prevista dal Pnrr. Un processo che si tradurrà, dunque, in una progressiva riduzione delle figure amministrative aspecifiche a favore, ad esempio, di esperti del digitale, di e-procurement, di transizione verde, di project management.

Il documento di 37 pagine, diviso in tre sezioni, aggiorna le linee guida del 2018 e prevede alcune novità sostanziali: la gestione per competenze, l’adozione di un modello di fabbisogno incentrato sui “profili di ruolo” e l’illustrazione di esperienze di questo tipo già presenti in pubbliche amministrazioni nazionali e internazionali.

Al dipendente pubblico non si chiederà più semplicemente il possesso di nozioni teoriche, ma anche la capacità di applicarle ai casi concreti (sapere fare) e di mantenere una certa condotta (saper essere). Avrà sempre più importanza, quindi, la capacità di individuare, misurare e far crescere queste dimensioni. Nelle procedure selettive occorrerà, di conseguenza, valutare anche aspetti normalmente trascurati, quali, per esempio, la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo. Queste “soft skill” saranno valutate nei prossimi concorsi, come previsto dalle nuove norme introdotte con i decreti legge 80/2021 e 36/2022, attraverso metodologie consolidate e avranno maggiore peso nei percorsi formativi e di carriera.

 

La redazione PERK SOLUTION

Linee Guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza. Consultazione on line

Fino al 10 maggio p.v. sono in consultazione pubblica le “Linee guida per la Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”, con la possibilità per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici e associazioni di categoria di inviare osservazioni e indicazioni.

Al riguardo, l’ANAC intende acquisire osservazioni da parte degli operatori del mercato sul testo delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici».

Nel testo sono individuati gli ambiti e i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Sono indicati, altresì, i pesi, provvisoriamente, assegnati per i diversi requisiti individuati dal legislatore all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, ma non vengono indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti. Tali modalità dovranno emergere dall’analisi delle osservazioni che perverranno dalla presente consultazione e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su base volontaria, dalle stazioni appaltanti con le modalità indicate dall’articolo 10 delle Linee guida.

Nel Protocollo e nella Premessa alle Linee guida è individuata la tempistica per pervenire entro il 30 settembre 2022 al testo finale delle Linee guida.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esclusione dagli appalti, le nuove linee guida di ANAC

L’ANAC ha approvato le nuove Linee Guida n° 6: “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”, sottoposte dal 18 gennaio al 28 febbraio alla consultazione pubblica online.

L’atto è destinato alle stazioni appaltanti che devono verificare la sussistenza della causa ostativa prevista dal codice dei contratti pubblici e agli operatori economici che si trovino a rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle gare. Il documento si prefigge di agevolare tutte queste attività, riducendo i casi di errore e favorendo la diffusione di best-practice anche per diminuire il contenzioso sulle esclusioni dalle gare da sempre molto elevato.

Le linee guida stabiliscono che gli illeciti professionali gravi possano essere causa di esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito. Si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione come ad esempio l’abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari, i reati tributari, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati urbanistici, i reati di corruzione fermo restando che le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, anche le condanne dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti antitrust gravi, le sanzioni comminate dall’Anac, le false informazioni rese dai concorrenti alle gare e le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti.

L’esclusione dalla gara di appalto non è automatica ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di propria competenza. In caso di esclusione, la durata dell’interdizione dalle gare pubbliche è di tre anni. Gli illeciti vengono inseriti nel Casellario informatico da Anac su segnalazione delle stazioni appaltanti: nel 2021 le comunicazioni di esclusione iscritte nel Casellario informatico ammontano a circa 300 che rappresenta il 33 per cento del totale delle comunicazioni. Le nuove linee guida suggeriscono agli operatori economici misure di self-cleaning da mettere in atto per evitare l’esclusione dalle gare.

Pa, via libera alle linee guida per lo smart working

“Oggi siamo arrivati alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali sulle linee guida per lo smart working nella Pubblica amministrazione, che anticipano ciò che sarà definito entro l’anno nei contratti di lavoro relativi al triennio 2019-21. Il testo, adesso, sarà inviato alla Conferenza Unificata. Dopo il parere della Conferenza, le 32.000 amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare le linee guida, un ponte rispetto ai contratti. Alla fine del percorso, come avevamo concordato nel Patto Governo-sindacati del 10 marzo, il lavoro agile sarà contrattualizzato, dotato dei necessari e sicuri strumenti tecnologici, organizzato per obiettivi, finalizzato alla soddisfazione di cittadini e imprese, all’efficienza e alla produttività. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, durante l’incontro finale con i sindacati sulle nuove linee guida in tema di smart working nella Pa.

L’intervento si propone di delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, alle relazioni sindacali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale. In ogni caso, con l’entrata in vigore dei nuovi CCNL, le linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi. Resta fermo nelle more il rispetto del sistema di partecipazione sindacale definito dai contratti collettivi nazionali vigenti.
Rimane in ogni caso fermo, fino alla fine della fase emergenziale, il rispetto sui luoghi di lavoro di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio e di sicurezza dei pubblici dipendenti sottoscritte nei protocolli di intesa fra il Governo e le OO.SS. nonché di quelle individuate negli accordi e protocolli successivamente sottoscritti.