Stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, è intervenuto in modo netto su una prassi operativa emersa nell’attività di vigilanza, chiarendo i limiti entro cui deve svolgersi la verifica dei requisiti degli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento.

L’Autorità ha rilevato che alcune stazioni appaltanti avevano esternalizzato, mediante contratto di appalto, l’attività di acquisizione della documentazione comprovante i requisiti generali degli operatori economici, demandandola a soggetti privati. In tali casi, l’operatore incaricato provvedeva a richiedere presso le amministrazioni competenti certificazioni quali casellari giudiziali o documentazione antimafia, per poi trasmetterle alla stazione appaltante ai fini delle successive valutazioni.

Tale modus operandi è stato ritenuto incompatibile con il quadro normativo vigente. In linea con quanto già affermato nella Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, l’ANAC ha ribadito che l’attività di verifica dei requisiti, comprensiva sia della fase di acquisizione documentale sia della successiva valutazione, costituisce una funzione pubblicistica essenziale, strettamente connessa all’esercizio del potere amministrativo nella gestione delle procedure di gara. Proprio per questa sua natura, essa non può essere oggetto di delega o esternalizzazione a favore di operatori economici privati.

Il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 36/2023, che configura la verifica dei requisiti come momento qualificante del procedimento di affidamento, funzionale a garantire la legalità, la trasparenza e l’affidabilità degli operatori economici. In tale prospettiva, la stazione appaltante non può limitarsi a una valutazione finale su documenti acquisiti da terzi, ma deve mantenere il controllo diretto sull’intero segmento procedimentale.

L’Autorità richiama inoltre l’utilizzo del sistema FVOE 2.0, quale strumento ordinario per la verifica dei requisiti, evidenziandone la progressiva integrazione con le banche dati pubbliche. Questo sistema è concepito proprio per assicurare una gestione diretta, tracciabile e sicura delle verifiche da parte delle amministrazioni, rendendo superfluo, e anzi illegittimo, il ricorso a soggetti esterni.

Sotto un ulteriore profilo, la prassi censurata presenta criticità anche in termini di tutela dei dati personali e di certezza dell’azione amministrativa. L’interposizione di un operatore privato nella richiesta di documentazione pubblica può infatti impedire alle amministrazioni certificanti di verificare l’effettiva titolarità della richiesta, oltre a generare opacità rispetto al trattamento dei dati sensibili degli operatori economici e dei soggetti sottoposti a verifica.

Anac, Stazioni appaltanti: va verificato sempre che la polizza fideiussoria non sia contraffatta

Le stazioni appaltanti devono verificare sempre la validità delle polizze fideiussorie prima di erogare ogni anticipo così da evitare l’acquisizione di polizze rilasciate da soggetti abusivi, o contraffatte. Questo va fatto non solo attraverso la consultazione del sito dell’IVASS, ma anche mediante la richiesta diretta alle singole società assicurative che hanno rilasciato la polizza fideiussoria.
Così è intervenuta Anac richiamando Veneto Strade spa in merito alla procedura di affidamento dell’intervento di costruzione della galleria Pala Rossa con adeguamento della strada del Grappa e del Passo Rolle nel comune bellunese. Lavori con importo a base di gara pari a 19.576.498 euro.

L’Autorità, con Nota del Presidente approvata dal Consiglio del 24 giugno 2024, ha accertato che “l’operato della stazione appaltante non risulta conforme a quanto previsto dal Codice Appalti vista la non adeguatezza delle verifiche, propedeutiche all’erogazione dell’anticipazione, risultate prive dei necessari approfondimenti, in ordine alla idoneità della polizza fideiussoria, volte ad assicurare l’operatività della garanzia, per la salvaguardia dell’interesse pubblico”.
“La consultazione del sito IVASS – scrive Anac – avrebbe consentito alla Stazione appaltante di rilevare la mancanza di veridicità della predetta polizza fideiussoria o quanto meno di far emergere fondati sospetti in merito alla bontà del documento, che avrebbero dovuto indurla ad attivare ogni opportuno riscontro in merito alla veridicità del documento.

La mancata adozione di tutte le opportune cautele nella valutazione delle polizze fideiussorie offerte a garanzia della anticipazione, attraverso il controllo preventivo, anteriore al pagamento dell’anticipazione, rientra tra i doveri di diligenza, prudenza, perizia, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, nel caso di specie rimasti inosservati”.

In sostanza, – ribadisce Anac – la stazione appaltante deve verificare che la polizza fideiussoria non sia contraffatta e sia riferibile ad imprese ed intermediari regolarmente autorizzati. “L’azione della Veneto Strade spa è stata permeata da una certa superficialità per la mancata consultazione del sito dell’IVASS, peraltro del tutto agevole. Ciò ha indotto l’erogazione di un’ingente somma di denaro a titolo di anticipazione, in assenza delle tutele previste dalla legge” (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: entro il 31/1 le stazioni appaltanti qualificate devono comunicare le disponibilità piattaforme digitali certificate

Anac ricorda che entro e non oltre il 31 gennaio 2024, le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi.

Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende, come noto, la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

Le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023 di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi. In caso di mancato aggiornamento, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.

 

La redazione PERK SOLUTION

Stazioni appaltanti: Le linee guida ANAC per la qualificazione

Con deliberazione n. 441 del 28 settembre 2022 l’ANAC ha approvato in via definitiva le Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

Il documento individua i requisiti obbligatori per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture. La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Le linee guida individuano tre livelli di qualificazione basati su determinati punteggi: basteranno 30 punti a regime per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3), 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (livello L2), 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (livello L1). Per i primi due anni, sono previsti degli ‘sconti’, la qualificazione cioè può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli.

Anac effettuerà a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza per controllarne la veridicità e confermare il livello di qualificazione.

 

La redazione PERK SOLUTION