Stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, è intervenuto in modo netto su una prassi operativa emersa nell’attività di vigilanza, chiarendo i limiti entro cui deve svolgersi la verifica dei requisiti degli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento.

L’Autorità ha rilevato che alcune stazioni appaltanti avevano esternalizzato, mediante contratto di appalto, l’attività di acquisizione della documentazione comprovante i requisiti generali degli operatori economici, demandandola a soggetti privati. In tali casi, l’operatore incaricato provvedeva a richiedere presso le amministrazioni competenti certificazioni quali casellari giudiziali o documentazione antimafia, per poi trasmetterle alla stazione appaltante ai fini delle successive valutazioni.

Tale modus operandi è stato ritenuto incompatibile con il quadro normativo vigente. In linea con quanto già affermato nella Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, l’ANAC ha ribadito che l’attività di verifica dei requisiti, comprensiva sia della fase di acquisizione documentale sia della successiva valutazione, costituisce una funzione pubblicistica essenziale, strettamente connessa all’esercizio del potere amministrativo nella gestione delle procedure di gara. Proprio per questa sua natura, essa non può essere oggetto di delega o esternalizzazione a favore di operatori economici privati.

Il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 36/2023, che configura la verifica dei requisiti come momento qualificante del procedimento di affidamento, funzionale a garantire la legalità, la trasparenza e l’affidabilità degli operatori economici. In tale prospettiva, la stazione appaltante non può limitarsi a una valutazione finale su documenti acquisiti da terzi, ma deve mantenere il controllo diretto sull’intero segmento procedimentale.

L’Autorità richiama inoltre l’utilizzo del sistema FVOE 2.0, quale strumento ordinario per la verifica dei requisiti, evidenziandone la progressiva integrazione con le banche dati pubbliche. Questo sistema è concepito proprio per assicurare una gestione diretta, tracciabile e sicura delle verifiche da parte delle amministrazioni, rendendo superfluo, e anzi illegittimo, il ricorso a soggetti esterni.

Sotto un ulteriore profilo, la prassi censurata presenta criticità anche in termini di tutela dei dati personali e di certezza dell’azione amministrativa. L’interposizione di un operatore privato nella richiesta di documentazione pubblica può infatti impedire alle amministrazioni certificanti di verificare l’effettiva titolarità della richiesta, oltre a generare opacità rispetto al trattamento dei dati sensibili degli operatori economici e dei soggetti sottoposti a verifica.

Per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori è necessaria l’iscrizione nell’Elenco

L’articolo 57 ter del D.L. n. 124 del 2019 stabilisce che nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Al fine di procedere alla scelta, il Consiglio dell’ente locale è tenuto ad effettuare, al momento della delibera di nomina, una previa valutazione dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, quali l’inserimento del suddetto nominativo nell’Elenco dei revisori vigente a tale data. La valutazione discrezionale che l’ente locale è chiamato a svolgere, non può prescindere, in primo luogo, dall’esame del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale e, in secondo luogo, da una ponderazione degli interessi pubblici in gioco. Pertanto, la mancata iscrizione nell’Elenco dei revisori del componente dell’organo di revisione, nominato dal Consiglio dell’Ente con funzioni di presidente, costituisce vizio genetico tale da compromettere la potenziale capacità di nomina degli altri revisori considerati nel voto, cioè sia di quello con il medesimo maggior numero di voti, sia degli altri che avrebbero potuto avere diverse possibilità. In tal caso, l’ente deve procedere ad una nuova elezione dei nominativi considerati, previa valutazione dei requisiti previsti dalla legge. Dall’altro lato, voler ritenere valida la seduta consiliare di nomina, espone al rischio di eventuali ricorsi dei controinteressati nel procedimento di nomina. È quanto affermato dal Ministero dell’Interno con parere del 17 febbraio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION