Stazioni appaltanti tenute a verificare in proprio i requisiti degli aggiudicatari

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, è intervenuto in modo netto su una prassi operativa emersa nell’attività di vigilanza, chiarendo i limiti entro cui deve svolgersi la verifica dei requisiti degli operatori economici nell’ambito delle procedure di affidamento.

L’Autorità ha rilevato che alcune stazioni appaltanti avevano esternalizzato, mediante contratto di appalto, l’attività di acquisizione della documentazione comprovante i requisiti generali degli operatori economici, demandandola a soggetti privati. In tali casi, l’operatore incaricato provvedeva a richiedere presso le amministrazioni competenti certificazioni quali casellari giudiziali o documentazione antimafia, per poi trasmetterle alla stazione appaltante ai fini delle successive valutazioni.

Tale modus operandi è stato ritenuto incompatibile con il quadro normativo vigente. In linea con quanto già affermato nella Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, l’ANAC ha ribadito che l’attività di verifica dei requisiti, comprensiva sia della fase di acquisizione documentale sia della successiva valutazione, costituisce una funzione pubblicistica essenziale, strettamente connessa all’esercizio del potere amministrativo nella gestione delle procedure di gara. Proprio per questa sua natura, essa non può essere oggetto di delega o esternalizzazione a favore di operatori economici privati.

Il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 36/2023, che configura la verifica dei requisiti come momento qualificante del procedimento di affidamento, funzionale a garantire la legalità, la trasparenza e l’affidabilità degli operatori economici. In tale prospettiva, la stazione appaltante non può limitarsi a una valutazione finale su documenti acquisiti da terzi, ma deve mantenere il controllo diretto sull’intero segmento procedimentale.

L’Autorità richiama inoltre l’utilizzo del sistema FVOE 2.0, quale strumento ordinario per la verifica dei requisiti, evidenziandone la progressiva integrazione con le banche dati pubbliche. Questo sistema è concepito proprio per assicurare una gestione diretta, tracciabile e sicura delle verifiche da parte delle amministrazioni, rendendo superfluo, e anzi illegittimo, il ricorso a soggetti esterni.

Sotto un ulteriore profilo, la prassi censurata presenta criticità anche in termini di tutela dei dati personali e di certezza dell’azione amministrativa. L’interposizione di un operatore privato nella richiesta di documentazione pubblica può infatti impedire alle amministrazioni certificanti di verificare l’effettiva titolarità della richiesta, oltre a generare opacità rispetto al trattamento dei dati sensibili degli operatori economici e dei soggetti sottoposti a verifica.

Anac, istituisce il fascicolo digitale degli operatori economici

ANAC ha approvato la realizzazione del Fascicolo digitale per gli operatori economici, favorendo un’effettiva riduzione di oneri in capo agli operatori del settore. Si tratta di una delle misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal Pnrr e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ne ha affidato la realizzazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Fascicolo digitale consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’Amministrazione. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico verrà utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, saranno utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indicherà i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

Tutto quello che un’impresa fa con qualsiasi ramo della Pubblica Amministrazione, pertanto, viene registrato. Un vantaggio per le Pubbliche amministrazioni che non dovranno più chiedere informazioni sulle imprese perché tutto risulta già a portata di mano. “L’obiettivo – dichiara il Presidente di Anac – è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle Stazioni appaltanti e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali”.
Questo trova conferma in quanto affermato da Banca d’Italia nel documento “I benefici dell’e-procurement in ambito pubblico: l’esperienza della Banca d’Italia e le possibili evoluzioni del sistema”, che avanza proposte concrete per la digitalizzazione delle procedure e si sofferma proprio sulla necessità di introdurre il fascicolo virtuale dell’operatore economico per consentire l’acquisizione telematica dei documenti di comprova dei requisiti, chiarendo che tale iniziativa determina importanti benefici in termini di rapidità, automatizzazione ed efficienza delle procedure.

Comunicato del Presidente ANAC del 29 novembre 2021