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Esclusione dal calcolo della soglia di capacità assunzionale delle spese per l’assunzione di personale con professionalità sociale

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 10/SEZAUT/2026/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dall’ Associazione Nazionale Comuni d’Italia – ANCI – con nota del 10 marzo 2026, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«Le risorse del fondo per le non autosufficienze destinate, ai sensi del DPCM 3 ottobre 2022, alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per l’implementazione dei Punti Unici di Accesso (PUA) devono essere considerate risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020. Conseguentemente, le relative spese di personale possono essere escluse dal calcolo dei valori soglia previsti dall’art. 33 del d.l. n. 34 del 2019 nei limiti e per la durata del finanziamento effettivamente garantito, a condizione che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione».

Nel merito, il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 33 del decreto-legge n. 34/2019, che ha introdotto il nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale basato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, superando il precedente meccanismo del turn over. Tale modello si fonda su un indicatore di sostenibilità finanziaria strutturale, il cosiddetto valore soglia, che misura la compatibilità degli incrementi di spesa con la capacità complessiva dell’ente.

In questo sistema si inserisce la disciplina delle assunzioni cosiddette etero-finanziate, prevista dall’art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104/2020. La norma stabilisce che le spese di personale finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, purché destinate specificamente a nuove assunzioni e previste da disposizioni normative, non rilevano ai fini del calcolo del valore soglia per il periodo in cui il finanziamento è garantito. Si tratta di una previsione eccezionale, che opera una neutralizzazione contabile delle relative spese, finalizzata a evitare che vincoli di sostenibilità finanziaria ostacolino l’attuazione di politiche pubbliche interamente finanziate da risorse esterne.

La Corte sottolinea che la deroga ha natura rigorosamente circoscritta e richiede la presenza congiunta di tre elementi: la provenienza esterna delle risorse, la loro destinazione normativa specifica alle assunzioni e la garanzia effettiva del finanziamento nel tempo. In mancanza anche di uno solo di tali presupposti, la spesa deve essere integralmente considerata nel calcolo dei valori soglia.

Il caso esaminato riguarda le risorse del Fondo per le non autosufficienze, istituito dalla legge n. 296/2006 e successivamente sviluppato nell’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dalla legge n. 234/2021. Il Piano nazionale per la non autosufficienza, adottato con DPCM 3 ottobre 2022, destina una quota del Fondo al rafforzamento dei Punti Unici di Accesso (PUA) attraverso l’assunzione di personale con professionalità sociale negli Ambiti Territoriali Sociali.

La Corte evidenzia che tali risorse hanno natura di finanziamento statale vincolato, trasferito alle Regioni e successivamente agli enti locali, e risultano espressamente destinate alla copertura di nuove assunzioni. Sussistono quindi i requisiti richiesti dalla normativa per la qualificazione come finanziamenti esterni rilevanti ai fini dell’art. 57, comma 3-septies.

Ne deriva che le spese di personale finanziate attraverso tali risorse possono essere escluse dal computo dei valori soglia di sostenibilità finanziaria, limitatamente al periodo in cui il finanziamento è effettivamente garantito e nei limiti della copertura prevista. La neutralizzazione opera inoltre solo a condizione che l’ente sia in grado di dimostrare in modo puntuale la tracciabilità delle risorse e la loro integrale destinazione alle assunzioni previste.

 

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