Incentivi per funzioni tecniche cumulabili con l’indennità per specifiche responsabilità

L’ARAN, con orientamento applicativo n. 35075 del 9 luglio 2025, si esprime in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche  al personale titolare di incarico di E.Q, ed alla cumulabilità degli incentivi con l’indennità per specifiche responsabilità, ha confermato che gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti al personale titolare di incarico di EQ (elevata qualificazione) e sono cumulabili anche con l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16.11.2022.

La disciplina contrattuale non prevede forme di incumulabilità tra l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art. 84 del CCNL del 16.11.2022, e l’incentivo per funzioni tecniche e neppure con la retribuzione di posizione e di risultato degli EQ. Con riferimento, in particolare, a quest’ultima fattispecie, Aran evidenzia che, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 16.11.2022, gli incentivi per funzioni tecniche sono esplicitamente annoverati tra i compensi aggiuntivi che possono essere erogati al personale incaricato di EQ. Inoltre, tra le materie di contrattazione integrativa, all’art. 7 comma 4 lett. J) del CCL 16.11.2022 del comparto FL è stata prevista la possibilità di introdurre nel CCI una clausola che preveda “la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20 comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ”.

 

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Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo dal 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

Con la circolare INPS 19 maggio 2025, n. 92, l’Istituto comunica i nuovi livelli di reddito e gli importi mensili dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. La circolare, inoltre, specifica che dal 1° marzo 2022 i nuovi livelli di reddito familiare riguardano solo i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo
familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2025, risulta pari allo 0,8 per cento.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico
prevedendo, all’articolo 10, comma 3, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione tra l’altro delle prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (assegno per il nucleo familiare). Pertanto, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni del predetto assegno per il nucleo familiare per i nuclei diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Conseguentemente, la rivalutazione dei nuovi livelli di reddito familiare riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

 

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Corte dei conti: “Monte salari” relativo alla retribuzione accessoria dei Segretari comunali e provinciali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 158/2025 – in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione della menzionata disposizione contrattuale, circa la possibilità di includere nella definizione di “monte salari” anche: i) le eventuali indennità a scavalco percepite per prestazioni svolte in enti non appartenenti alla convenzione di segreteria e ii) i diritti di segreteria riscossi in quanto titolare della funzione rogante, laddove previsti – ha ricordato che “non esiste una definizione normativa del monte salari” e che, tuttavia, anche in base agli stessi orientamenti applicativi dell’ARAN (cfr. da ultimo anche l’orientamento applicativo del 31 marzo 2021) “…rientrano in tale definizione tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, come rilevate dai dati inviati da ciascun Enteai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, mentre non costituiscono base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese etc., né concorrono alla determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti (cfr. dichiarazione congiunta n. 1 CCNL comparto regioni e autonomie locali 11 aprile 2008- parere ARAN 499-15A1)”.

In base a tale interpretazione, emergono due criteri definitori che appaiono dirimenti anche rispetto al duplice quesito posto dall’odierno parere. Rientrano nella definizione di monte salari di cui all’art. 61, comma 2 del CCNL: a) i trattamenti economici correlati a prestazioni lavorative; b) rese nei confronti dell’amministrazione a cui spetta erogarli.

Non possono essere ricomprese nel monte salari, le indennità a scavalco percepite dal Segretario a fronte delle prestazioni rese, ai sensi dell’art. 62 del CCNL, a Comuni diversi da quelli stipulanti la convenzione di segreteria. In tali casi, infatti, il trattamento economico grava sugli Enti locali presso cui l’incarico viene espletato. Tali indennità, pertanto, rileveranno esclusivamente sul monte salari di quest’ultimi Comuni, pena l’indebita duplicazione della loro incidenza.

Vanno ricompresi nel monte salari i c.d. “diritti di rogito”, in quanto remunerativi di prestazioni rese dal Segretario comunale nell’esercizio di una funzione tipicamente segretariale, ancorché peculiare: quella rogante. Quest’ultima funzione, come recentemente ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2023, ha origini remote, rinvenendosene traccia già nel R.D. 8 giugno 1865, n. 2321 e nel R.D. 21 marzo 1929, n. 371 (Norme integrative ed esecutive del R. D.L. 17 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali), successivamente confluito nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R.D. n. 383 del 1934.

 

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Superamento trattamento accessorio personale: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha pubblicato una nota operativa con le indicazioni sull’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni”) sul trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni.

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2025 – al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente – le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possano incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di
posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

La facoltà potrà essere esercitata nel presupposto che:

  • sia rispettata la citata disciplina introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai relativi decreti attuativi del 3 settembre 2019 per le regioni a statuto ordinario, del 17marzo 2020 per i comuni e dell’11 gennaio 2022 per le province e le città metropolitane;
  • sia assicurato l’equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall’organo di revisione.

Ai fini della quantificazione del valore massimo delle risorse incrementali del fondo, la nota chiarisce che occorra prendere a riferimento per ciascuna delle quattro categorie e delle aree professionali il valore complessivo degli stipendi tabellari lordo dipendente corrisposti dagli enti al personale effettivamente in servizio, comprensivi della tredicesima mensilità, in applicazione dei diversi ordinamenti professionali e delle strutture della retribuzione previsti, rispettivamente, per il periodo gennaio-marzo 2023 e per il periodo aprile-dicembre 2023, dal CCNL del triennio 2019-2021. Nel valore complessivo degli stipendi tabellari va considerata anche la relativa spesa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. Non va computata, invece, la spesa sostenuta per l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021, in quanto rappresenta una anticipazione sui miglioramenti contrattuali del CCNL.

Il valore massimo che la componente stabile del Fondo, maggiorata della quota destinata alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, può assumere è determinato moltiplicando per 0,48 la spesa sostenuta per gli stipendi tabellari nell’anno 2023. Al fine di determinare il valore massimo delle risorse incrementali da destinare al Fondo, vanno sottratti i seguenti importi:

  • valore della componente stabile del Fondo dell’anno 2025, ridotto delle decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite finanziario di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Tra le predette decurtazioni non sono comprese quelle temporanee finalizzate alla attuazione dei piani di recupero delle somme indebitamente corrisposte a seguito del superamento dei vincoli finanziari di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014;
  • importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all’anno 2025.

Le risorse incrementali di cui al citato articolo 14, comma 1-bis da destinare al Fondo sono, in coerenza con quelle che già alimentano il fondo, al netto degli oneri riflessi a carico degli enti.

Si precisa che l’ente potrà destinare all’incremento della componente stabile del Fondo dell’anno 2025 l’intero valore così determinato oppure frazionarlo in più annualità, destinando ad incremento della predetta componente importi annui inferiori al valore incrementale massimo consentito. Le risorse incrementali, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell’ente e, pertanto, la nota richiama, al riguardo, la necessità che i relativi effetti vengano valutati sotto il profilo della sostenibilità finanziaria su un arco temporale adeguatamente lungo e correlato, quindi, al vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio su base pluriennale.

Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, vanno considerate ai fini dell’aggregato “spese di personale” di cui all’articolo 1, commi 557 e segg. della legge n. 296 del 2006.

Si chiarisce che le risorse aggiuntive, incrementando la componente stabile del Fondo, assumono natura strutturale e in quanto tali possono essere destinate a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell’attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all’articolo 14 del CCNL (Progressioni economiche all’interno delle aree) come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del welfare integrativo come previsto dall’articolo 82, comma 2, del citato CCNL. Inoltre, le risorse aggiuntive possono essere destinate anche all’incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione previsto dall’articolo 17 del CCNL Comparto funzioni locali del triennio 2019-2021, costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, il cui finanziamento è posto a carico del bilancio degli enti e non del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 67, comma 7, del CCNL Comparto funzioni locali – triennio 2016-2018.

L’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, sebbene non comprenda direttamente tra gli enti destinatari anche le Unioni di comuni, può essere applicato alle stesse in via indiretta, laddove i comuni possano cedere alle Unioni dei comuni a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione di pari importo di tale componente – certificata dall’organo di revisione – al fine di assicurare l’invarianza finanziaria complessiva, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei trattamenti economici accessori indicati dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Le risorse cedute alle Unioni di comuni sono computate, da parte dei rispettivi comuni cedenti, ai fini del rispetto dell’incidenza percentuale del 48 per cento e dei valori soglia di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. Pertanto, la cessione di tali risorse determina una corrispondente riduzione delle capacità assunzionali dei comuni cedenti.

 

 

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Corte dei Conti: Principio gratuità incarico a soggetti pensionati

Il principio di gratuità degli incarichi previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 deve essere inteso nel senso che lo stesso deve trovare applicazione nel solo caso di attribuzione dell’incarico a soggetto pensionato, e non anche nel caso in cui tale status intervenga in corso di contratto. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 14/2025, in riscontro ad una richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, che ha chiesto di sapere se l’incarico di direttore legittimamente conferito ad un dipendente in aspettativa non retribuita che ha sottoscritto un contratto di diritto privato e che successivamente, in vigenza del citato contratto abbia maturato gli anni per poter beneficiare del trattamento pensionistico rientri nel divieto dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012.

Ai fini della risoluzione del quesito posto dal Presidente di Regione Lombardia, la Sezione prende a riferimento i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 127/2025, laddove è stato evidenziato che “il dato letterale del sopra riportato comma 9 è chiaro. Il divieto previsto è di “attribuire”. Situazione diversa è quella di precludere il “mantenimento” di un incarico legittimamente attribuito che configura una cessazione ope legis dell’incarico per effetto di una interpretazione estensiva. Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa ancor prima della proliferazione legislativa delle richiamate deroghe, la norma in questione limita un diritto costituzionalmente garantito “quale quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica” (cfr. C.d.S, Sez. I, parere 15 gennaio 2020, n. 309); tanto preclude della stessa una interpretazione estensiva che potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionaleAnche questa Corte (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3643, punto 5.3 della motivazione) ha rilevato, ancorché con riguardo alla possibilità di estendere la disposizione agli incarichi in favore dei medici convenzionati, che, a fronte del chiaro tenore letterale della norma, non risulta percorribile un’interpretazione estensiva (né, tanto meno, analogica), trattandosi di una disposizione limitativa di una libertà e dovendosi piuttosto adottare un’interpretazione restrittiva. Alla luce dell’indicato principio, il testo, che espressamente preclude la possibilità di conferire un incarico a chi è stato collocato in quiescenza, non può essere interpretato nel senso che tale incarico cessa ope legis per effetto della sopravvenuta quiescenza”.

Tuttavia, la Corte segnala, per completezza, che conferimenti attribuiti in prossimità del diritto a conseguimento della pensione, con possibilità del mantenimento sia della retribuzione che del trattamento pensionistico, potrebbero risultare elusivi del principio della gratuità degli incarichi medesimi – v. a tal fine, Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 309/2020.

Infine, la Sezione ha evidenziato che il principio di gratuità dell’incarico ai soggetti pensionati, fatto salvo il caso di mantenimento del contratto e di tutte le altre ipotesi che consentono il cumulo dei trattamenti, non viene meno, né si pone in contraddizione con l’articolo 8 del Codice dei contratti pubblici che consente la conclusione di contratti anche gratuiti e detta principi in altro campo materiale, né con l’articolo 1, comma 489, della legge n. 147/2013, in quanto il cumulo tra trattamento pensionistico e trattamento economico derivante da incarichi pubblici (con la fissazione di un limite) non avrebbe avuto senso se l’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 avesse inteso prevedere, egualmente in via generale, anche il divieto di mantenimento dell’incarico in favore del dipendente collocato in quiescenza dopo l’affidamento dello stesso e nelle altre ipotesi derogatorie previste dalla legge”.

 

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Conto annuale del personale 2024 da inviare entro il 15 luglio 2025

È stata pubblicata dalla RGS la Circolare del 19 giugno 2025, n. 18, contenente le istruzioni operative per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2024 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La circolare conferma la stessa architettura del 2023, ma rafforza il rigore contabile con un controllo più dettagliato delle assenze per malattia, una maggiore trasparenza nella scheda SICI, l’introduzione del welfare per i dirigenti e strumenti di governance più incisivi per gli organi di controllo.

In sintesi, le novità riguardano:

  • la Scheda Informativa 1: aggiornate le domande in linea con la normativa 2024;
  • tabella 11: la causale “Assenze per malattia” è sostituita con due voci “Assenze retribuite soggette a trattenuta” (ex art. 71 del d.l. 112/2008); “Assenze retribuite non soggette a trattenuta” (ricovero, terapie, infortunio ecc.);

  • Scheda SICI / Tabella 15: sono apportati aggiustamenti per allinearsi ai nuovi CCNL, inoltre se valorizzata la voce “LEG452”, diventa obbligatorio inserire note specifiche. È prevista la nuova sezione WLF – Welfare integrativo anche per i dirigenti, inclusi criteri di priorità in caso di ex aequo nei premi.

  • Controllo incongruenze: l’incongruenza n. 13 ora confronta i giorni di malattia trattenuta con le assenze nella nuova causale “soggette”. Il controllo delle somme trattenute per le assenze per malattia indicate sulla scheda informativa 1 viene ora svolto con riferimento alle giornate di assenza registrate nella causale “Assenze per malattia retribuite soggette a trattenuta” della tabella 11. Di conseguenza è stata eliminata la giustificazione predefinita “Trattasi di assenze per malattia per le quali non è prevista la trattenuta (ricovero ospedaliero, terapie salvavita, infortunio sul lavoro)”.

  • Nuove funzionalità per revisori e organi di controllo: Per gli organi di controllo è stata introdotta la possibilità di rifiutare la giustificazione all’incongruenza proposta dall’amministrazione tramite il nuovo tasto “Rifiuta”. Il rifiuto dalla giustificazione attiva l’invio automatico di una mail di notifica all’ente interessato e trasferisce il testo della giustificazione in uno spazio apposito dove resterà per memoria, senza essere riprodotto nelle stampe relative al modello.

  • Controlli di congruità migliorati: rafforzati su dati di assenze e premi.

Allegato alla Circolare del 19 giugno 2025, n. 18

 

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Ministero interno, Decreto PA: Disposizioni Segretari Comunali

Il Ministero dell’interno – Albo dei segretari comunali e provinciali – con comunicato del 23 maggio 2025, ricorda che l’art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni in legge 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109) prevede che il segretario comunale, iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall’Albo e con applicazione dell’articolo 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno 6 (sei) procedure di pubblicazione delle sedi di segreteria della Sezione Regionale dell’Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina, ovvero, in assenza, presso altre Sezioni Regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza.

Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dall’iscrizione, è comunque cancellato dall’Albo. La novella prevede, altresì, per i segretari comunali che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione risultino già iscritti all’Albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina, che tale disposizione si applica a decorrere dalla predetta data. L’Albo Nazionale sta assumendo ogni iniziativa di competenza al fine di dare puntuale applicazione alla nuova disposizione.

 

 

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Cassazione: nessuna durata minima per i contratti dirigenziali a tempo determinato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13641/2025, ha stabilito che gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali possono avere una durata inferiore a tre anni non essendo dettata dal legislatore una durata minima,prevista invece per gli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato.

L’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A., mentre il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo il che spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall’art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all’interno della P.A., laddove l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti, destinati spesso ad occuparsi di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione.

In base all’art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati da quest’ultima disposizione, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati; diversamente, l’art. 19, comma 6, non contiene analoga previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a un termine minimo. Il riferimento specifico a “l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire”, nonché, “alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo”, è coerente con la previsione di durata dell’incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni.

 

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Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2024) e Monitoraggio trimestrale anno 2025

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare del 22 aprile 2025, n. 11, che fornisce le istruzioni necessarie all’acquisizione dei dati della Relazione allegata al conto annuale per l’anno 2024 e di quelli del Monitoraggio 2025.

La rilevazione del 2024 non ha subito rilevanti modifiche nel contenuto rispetto a quella dell’anno precedente. Il termine per la rilevazione dei dati è fissato al 30 maggio 2025. Come per le precedenti rilevazioni, alcune delle informazioni acquisite dai Comuni, Unioni, Città metropolitane e Province saranno trasferite al Sistema informativo del Ministero dell’Interno – Banca dati del Censimento del personale degli Enti locali (CEPEL).

L’indagine anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2025, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il Conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno. L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sono tenute all’invio dei dati le seguenti tipologie di Enti:

  • Enti locali: Comuni (limitatamente al campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;
  • Servizio Sanitario Nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie;
  • Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti;
  • Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 addetti.

Reclutamento P.A., la nota sintetica dell´ANCI sul D.L. 14 marzo 2025, n. 25

Anci ha pubblicato una nota sintetica sul decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 recante “disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni”. La legge di conversione è stata approvata in prima lettura dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera il 17 aprile.

La Camera, con 188 voti favorevoli e 87 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, (A.C. 2308-A), nel testo delle Commissioni, comprensivo dell’errata corrige.

Il testo del provvedimento contiene una pluralità di misure in materia di personale, rilevanti per Comuni e Città metropolitane, alcune delle quali recepiscono specifiche richieste dell’Anci.

 

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