Valutazione della performance e sviluppo di carriera: ok dal Consiglio dei ministri al disegno di legge

Via libera dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, al disegno di legge in materia di valutazione della performance e sviluppo di carriera. Il testo introduce importanti innovazioni destinate a rendere più moderni ed efficienti gli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni. È un obiettivo raggiungibile attraverso l’introduzione di nuovi strumenti per migliorare la misurazione e la valutazione della performance dei dipendenti pubblici a cui collegare prospettive di carriera capaci di valorizzare il merito.

«Questo provvedimento rappresenta un passo importante che riconosce la centralità delle persone. Passiamo da un approccio “burocratico” della valutazione e misurazione della performance a uno per “obiettivi” in cui contano i risultati raggiunti. Si tratta di un passaggio fondamentale per motivare le persone, accrescere le organizzazioni e, in questo modo, offrire servizi sempre più efficienti ai nostri utenti, cittadini e imprese», commenta con soddisfazione il ministro Zangrillo.

Il nuovo sistema, infatti, mira a perfezionare l’efficacia della valutazione esistente disciplinando in modo stringente modalità e tempi di assegnazione degli obiettivi e misurabilità. Agli obiettivi di mestiere si affianca la valutazione dei comportamenti organizzativi e cioè di quelle capacità, tra cui la leadership, che devono completare il profilo delle persone.

Il disegno di legge apre così alla possibilità di creare una struttura a “obiettivi” che prevede un trattamento retributivo legato alla performance. Questo deve essere progressivo e strettamente correlato, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Per questo, non potranno essere attribuiti a più del 30% dei valutati punteggi apicali.

A questo si affianca un percorso di sviluppo della carriera improntato sul merito che introduce un importante elemento di novità: l’accesso alla dirigenza di seconda fascia può avvenire, per il 30% dei posti a disposizione, per coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nell’area dei funzionari o 2 anni nell’area dell’elevata qualificazione. Un nuovo strumento che si somma ai percorsi già esistenti come il corso-concorso SNA (50% dei posti) e il concorso bandito da ciascuna amministrazione (20% dei posti). All’accesso alla dirigenza di prima fascia è destinata una quota pari al 50% dei posti.

Le procedure di sviluppo di carriera si articolano in due fasi: la prima, selettiva e comparativa, finalizzata ad individuare i soggetti idonei al conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale, la seconda di osservazione e valutazione. L’esito positivo delle due fasi consente l’accesso ai ruoli. Ciascuna amministrazione pubblica specifici bandi ai quali può partecipare il personale di ruolo o in servizio presso la stessa amministrazione.

La selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente è affidata ad una Commissione indipendente composta da 7 componenti di cui: 4 dirigenti di livello generale appartenenti alla stessa amministrazione che ha indetto la procedura; 2 professionisti esperti nella valutazione del personale proveniente da un’amministrazione diversa da quella interessata o dal settore privato ed è presieduta da un dirigente generale di ruolo proveniente da un’altra amministrazione. Ai lavori partecipano, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato e un componente dell’Organo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto.

Per fare in modo che la selezione risponda ai criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza i componenti della Commissione sono estratti a sorte, non possono farne parte per due volte consecutive e restano fermi i casi di incompatibilità previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. Inoltre, è costituito un apposito Albo presso il Dipartimento della funzione pubblica per l’individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti nella valutazione del personale.

La selezione inizia con due step. Il primo è relativo alla valutazione della performance individuale e dei comportamenti organizzativi. Il secondo si basa sullo svolgimento di una prova individuale di carattere esperienziale. Ai fini della prima valutazione la commissione tiene conto di un colloquio di carattere esperienziale-attitudinale-motivazionale e di una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale riguardanti le capacità di leadership.

Gli incarichi conferiti non possono avere durata superiore a 3 anni e sono rinnovabili una sola volta previa la necessaria valutazione favorevole della Commissione sull’attività svolta.

La seconda fase consiste nell’osservazione e valutazione. Trascorsi 4 anni dall’assegnazione del primo incarico, se la valutazione è positiva, si passa all’inserimento nei ruoli.

«Le novità introdotte consentiranno di avvalersi di personale sempre più qualificato e motivato. I dipendenti verranno incentivati a raggiungere nuovi traguardi e a sviluppare ulteriormente le proprie competenze, con benefici concreti sia per la loro crescita professionale, sia per l’intera organizzazione. Questo provvedimento permetterà di costruire ambienti lavorativi ancora più dinamici e stimolanti, in cui le nostre persone potranno esprimere al massimo il loro potenziale, contribuendo in modo significativo a un Pubblica amministrazione moderna e al passo con i tempi», ha concluso il titolare della Funzione pubblica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: divieto di assunzione di personale per le Regioni durante l’esercizio provvisorio

È escluso che l’approvazione della legge regionale per l’esercizio provvisorio possa essere considerata un differimento legittimo dei termini di approvazione del bilancio. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 31/2025, rispondendo ad una richiesta di parere della Regione, che ha chiesto se, ai fini della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del vincolo di cui all’art. 9, comma 1 quinques e ss. del d.l. n. 113/2016, l’approvazione della legge di autorizzazione dell’esercizio provvisorio, in linea con la previsione dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, debba considerarsi quale differimento, normativamente consentito, del termine di approvazione del bilancio regionale, per cui non possa dirsi operante il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

L’esercizio provvisorio del bilancio, concesso per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, comporta l’applicazione alle Regioni che vi abbiano ricorso della sanzione interdittiva di cui 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, il quale prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Tale regola non è derogata dall’articolo 151 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, il quale, in quanto norma eccezionale perché derogatoria del principio della programmazione del bilancio, ai sensi degli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, non è applicabile – in via di analogia legis o iuris – alle regioni, ma solo ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni.

In buona sostanza, la Regione non può derogare al divieto di assunzione di personale fino all’approvazione definitiva del bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi al dipendente che assiste il Comune nel giudizio tributario

Nell’ambito dei giudizi tributari di cui è parte un ente locale, lo ius postulandi può spettare al titolare della posizione organizzativa, potendosi – secondo la giurisprudenza della Corte Suprema – valutare se a stare, altresì, in giudizio, possa essere un funzionario autorizzato “in base alle previsioni dello statuto comunale”. È quanto ha affermato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 37/2025, in risposta ad una richiesta di parere avente ad oggetto il regime giuridico degli incentivi al personale incaricato di assistere l’ente locale nel giudizio tributario.

Nello specifico, il Comune istante ha chiesto alla Sezione se debba riconoscersi al dipendente che abbia assistito l’ente nel giudizio tributario con condanna della controparte alla refusione delle spese, previamente acquisite alle casse, l’incentivo previsto dal comma 2 sexies dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 a prescindere dalle qualifiche rivestite, indicate dall’art.11, c.3, dello stesso decreto legislativo (dirigente/titolare di posizione organizzativa). La Sezione ricorda che l’art. 45 del d.lgs. 165/2001 prevede che i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i trattamenti economici accessori ancorandoli alle specifiche ipotesi individuate dallo stesso art. 45, comma 3 (performance individuale; performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui la stessa si articola; effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute).  L’art. 15, c. 6 sexies, del d.lgs. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, contiene una specifica disposizione che rimanda al trattamento accessorio del personale impegnato nell’assistenza dell’amministrazione, in quanto prevede la possibilità di erogare allo stesso un emolumento aggiuntivo parametrato al compenso professionale degli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. L’art. 11, comma 3 del medesimo decreto stabilisce espressamente che gli enti locali possono stare in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi o, in mancanza di tale figura, tramite il titolare della posizione organizzativa responsabile dell’ufficio tributi (soggetti che non necessitano di procura).

La Cassazione (cfr. Cass. Civ., V, 26719/2016; Cass. Civ. 13230/2009) ha riconosciuto la possibilità per il dirigente di delegare, con apposita determinazione, un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta a rappresentare l’ente in giudizio, secondo le previsioni statutarie. Tale soluzione deve derivare da un’organizzazione interna chiara e consolidata, evitando nomine “ad hoc” per singoli casi.

Circa l’aspetto remunerativo di detta attività, destinato a confluire nella retribuzione accessoria del personale indicato dalla norma, oggetto di regolamentazione ed interpretazione dei contratti collettivi, ricorda la Sezione delle Autonomie che, trattandosi di attività resa da specifici soggetti per tutti i giudizi tributari, è remunerata con incentivi specifici in aggiunta alla retribuzione, che sono alimentati con le risorse previamente acquisite e riscosse dall’ente locale e, per tale motivo, da ritenersi sottratte al limite previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Tali risorse devono essere gestite sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo, il quale si differenzia dai compensi professionali dei legali interni, che costituiscono, invece, quota parte della retribuzione ordinaria.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Pubblicati gli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale 2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) al comma 128 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47- bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

  • 0,6% dal 1°aprile al 30 giugno 2025;
  • 1% dal 1°luglio 2025.

Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, la RGS ha comunicato le misure della predetta anticipazione dell’anno 2025 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

 

Precisazioni per il sopra indicato personale appartenente ai comparti Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree

L’importo dell’IVC 2025 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio tabellare previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2022 e all’incremento di 6,7 volte la citata IVC ordinaria previsto dall’articolo1, comma 28, della legge n. 213 del 2023 decorrente dal 1°gennaio 2024. Gli importi dell’IVC 2025 andranno rideterminati all’atto dell’entrata in vigore dei CCNL 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Consiglio dei ministri approva il Decreto Legge PA 2025

È stato approvato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 febbraio 2025, il testo del Decreto legge PA 2025, che prevede misure necessarie e urgenti volte, da un lato, a rendere il settore pubblico più attrattivo per le giovani generazioni e, dall’altro, a garantire la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Secondo quanto evidenziato dal Ministro per la PA, il provvedimento si articola in tre parti: reclutamento, organizzazione e funzionalità per rispondere in modo concreto alle esigenze delle nostre amministrazioni e rafforzare il rapporto con gli utenti, cittadini e imprese.

Tra i numerosi interventi, emerge la disposizione che consente a Regioni, Province, Città Metropolitane ed Enti locali di assumere, come funzionari, diplomati degli ITS Academy. L’obiettivo è quello di attrarre le nuove generazioni al settore pubblico e, allo stesso tempo, dotare le amministrazioni di personale tecnico qualificato. I giovani, assunti a tempo determinato, potranno proseguire il loro percorso professionale dopo aver conseguito la laurea e una valutazione positiva del lavoro svolto. Per sostenere il percorso formativo, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa tra le amministrazioni coinvolte e il Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati potranno ottenere un contributo economico grazie al progetto “PA 110 e lode”.

A questo si aggiunge la necessità di garantire una maggiore efficienza per lo svolgimento dei concorsi. Infatti, in considerazione della nuova e imponente fase di reclutamento – ripresa dopo il blocco del turnover – e dell’esigenza di assumere profili sempre più qualificati, si prevede un rafforzamento delle competenze della Commissione RIPAM a cui è affidata la fase di selezione del personale pubblico.

Sulla stessa materia dei concorsi pubblici si prevedono disposizioni volte a chiarire la disciplina in merito all’utilizzo delle graduatorie vigenti. Si stabilisce che, per contenere gli effetti derivanti dal turnover, per le graduatorie del 2024 e del 2025 è sospesa l’applicazione della norma “taglia idonei”, che permette di valorizzare un numero maggiore di persone che hanno partecipato e superato le prove di concorso, risparmiando sui tempi e costi elevati di nuovi concorsi.

Un’attenzione particolare è dedicata al funzionamento degli enti locali. Vengono riassegnate le risorse già stanziate e non utilizzate da quei comuni che hanno fatto domanda per accedere al contributo relativo alla spesa da sostenere per i Segretari comunali. Inoltre, sono previste misure specifiche in materia di personale nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 e per quelli dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi da maggio 2023.

Sempre con una attenzione al personale pubblico, tra le altre misure, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto all’estero. Prevista, poi, una graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni centrali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattenimento in servizio fino a 70 anni: il Ministro per la PA firma le indicazioni applicative

Il Ministro per la Pubblica amministrazione ha firmato le indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche “di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”.
Il documento prevede che il ricorso all’istituto possa essere applicato “non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.
La disposizione, la cui attuazione è ad esclusiva valutazione dell’amministrazione, esclude il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il testo introduce alcune novità rispetto alle precedenti ipotesi di trattenimento in servizio, che restano disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio e che non sono da intendersi cumulabili con quella introdotta dalla disposizione in oggetto.
In particolare, la misura:
  • non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
  • attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
  • stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
  • condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
  • condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.
Tra le azioni previste, è opportuno precisare che le amministrazioni non dovranno compiere alcuna procedura di interpello. Dovranno invece valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO): la sussistenza e la “dimensione” delle proprie esigenze funzionali, ma sempre nel limite di cui sopra; la durata di tale esigenza.
Solo all’esito di tale valutazione il Vertice amministrativo potrà individuare il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.
In ordine al profilo della durata, la disposizione non prevede un periodo di tempo minimo, che dovrà quindi essere commisurato caso per caso.
Si evidenzia, infine, che è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio.
La redazione PERK SOLUTION

PA, Formazione: nuova Direttiva del ministro per la PA

Il Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, ha adottato la nuova direttiva in materia di formazione e valorizzazione del capitale umano. Il documento si inserisce nel solco dei precedenti atti di indirizzo sul rafforzamento delle competenze (23 marzo 2023) e sulla misurazione e valutazione della performance (28 novembre 2023). “Con questo nuovo atto di indirizzo vengono ribaditi i principi cardine della formazione, che costituisce una leva strategica per la crescita delle nostre persone e per le amministrazioni pubbliche”. Lo afferma il Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.

Con la nuova direttiva sono indicati gli obiettivi, gli ambiti di formazione trasversali e gli strumenti a supporto della formazione del personale pubblico, a partire dall’offerta formativa messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e dal Formez PA.

Sottolinea il Ministro per la pubblica amministrazione: “La formazione, come specificato nell’atto di indirizzo, è uno specifico obiettivo di performanceconcreto e misurabile, che ciascun dirigente deve assicurare attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti e a partire dal 2025 con una quota non inferiore alle 40 ore di formazione pro-capite annue conseguite dai dipendenti. Così i dirigenti sono i veri “gestori” del personale pubblico a cui è affidata la responsabilità di prendersi cura delle proprie persone e creare uno spirito di squadra”.

L’atto di indirizzo ha tali obiettivi fondamentali: guida le amministrazioni verso l’individuazione di soluzioni formative funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici; individua i presupposti per un sistema di monitoraggio e valutazione della formazione e del suo impatto sulla creazione di valore pubblico.

La Direttiva si inserisce nel quadro più ampio delle attività adottate dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di formazione come il rafforzamento della piattaforma Syllabus, il rilancio dei Poli formativi territoriali, lo stanziamento di circa 20 milioni di euro erogati direttamente alle amministrazioni per supportare percorsi formativi professionalizzanti. “Sono tutte iniziative che supportano le nostre persone in un processo di aggiornamento continuo, necessario per affrontare le complesse sfide dell’innovazione e per guidare il Paese verso la crescita e lo sviluppo” conclude il Ministro Zangrillo (fonte

Welfare integrativo per segretari comunali e provinciali

Con l’orientamento applicativo AFL93, l’Aran fornisce chiarimenti in merito alle modalità di finanziamento del welfare integrativo a favore dei Segretari comunali e provinciali. In particolare il testo del parere è il seguente:

È corretto affermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali del CCNL Area FL del 16.07.2024 che il welfare integrativo a favore dei segretari comunali e provinciali può essere finanziato attingendo dalle risorse dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti?

Come si evince dal combinato disposto degli artt. 1 (Campo di applicazione), 26 (Welfare integrativo) e 35, comma 1, lettera d) (Contrattazione Integrativa: materie) del nuovo CCNL dell’Area FL del 16.0.2024, i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all’art. 26 sono applicabili anche ai Segretari e le risorse sono necessariamente allocate nel Fondo di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020. Pertanto, secondo Aran, è corretto affermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali che il welfare integrativo a favore dei segretari comunali e provinciali possa essere finanziato attingendo dalle risorse dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Progressioni economiche orizzontali: Ultimi orientamenti ARAN

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi Aran in materia di progressioni economiche orizzontali:

CFL263: L’esperienza pregressa, maturata in qualità di dipendente di una società in house cui si applica il CCNL Commercio, può essere utile ai fini delle progressioni economiche di cui all’art. 14 comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022?
Con riferimento al quesito in esame, si osserva che l’”esperienza” che la disposizione contrattuale, contenuta all’art. 14 comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022, intende valorizzare ai fini delle progressioni economiche può essere solo quella maturata nello stesso o altro comparto di una pubblica amministrazione riconducibile al D.Lgs 165/2001. Pertanto, nel caso di specie, si esclude che l’esperienza maturata dal personale presso una società in house, cui si applica il CCNL commercio terziario, possa essere valorizzata per i fini dell’istituto delle progressioni economiche.

CFL 264: Un istruttore di vigilanza, nel corso dell’anno, viene incaricato di funzioni di coordinamento mediante atto formale. All’atto del conferimento, gli può essere riconosciuta, con la stessa decorrenza, la maggiorazione del differenziale stipendiale di cui all’art. 96 del CCNL del 16.11.2022?
In relazione al quesito in oggetto non può che evidenziarsi che l’incremento del differenziale stipendiale ordinario previsto dall’art. 96 del CCNL del 16.11.2022, come espressamente ivi previsto, spetta al personale della Polizia locale inquadrato nell’area degli istruttori che “risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge n. 65/1986, attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti”.
Dalla formulazione letterale della norma si evince che il requisito che legittima l’attribuzione del differenziale maggiorato, ossia l’attribuzione formale delle funzioni di coordinamento, deve sussistere al momento della decorrenza della progressione economica, qualora l’interessato ne sia beneficiario.

CFL 265: Il differenziale stipendiale maggiorato di cui all’art. 96 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, in caso di revoca dell’incarico di coordinamento che ne ha costituito il presupposto, cessa di essere corrisposto?
Con riferimento al quesito in esame, preme evidenziare che il CCNL non ha previsto, per i casi di cambio di funzioni, forme di decurtazione dei differenziali stipendiali maggiorati acquisiti ai sensi degli artt. 92, 96 e 102 del CCNL 16.11.2022, i quali diventano a tutti gli effetti componenti stipendiali ex art. 73, comma 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avvio nuovo portale GEPAS e nuovo cruscotto degli scioperi

Sarà operativo dal 20 gennaio 2025 il nuovo il nuovo sistema GEPAS raggiungibile all’indirizzo: https://gepas.perlapa.gov.it. Il nuovo cruscotto degli scioperi sarà raggiungibile all’indirizzo: https://crusc-gepas.perlapa.gov.it. Tutti i nuovi scioperi saranno pubblicati esclusivamente sul nuovo cruscotto.

La nuova piattaforma consentirà alle amministrazioni di inserire i dati di adesione agli scioperi, ex art. 5 della legge n. 146 del 1990, mentre il cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, continuerà a fungere da strumento di front end mediante il quale gli stakeholder saranno informati circa gli scioperi in essere e attivare i servizi minimi essenziali da erogare.

Nella nuova versione sono state riviste e ampliate le sezioni relative agli interventi della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e alla rilevazione del grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, sulla base dell’accertamento triennale effettuato dall’ARAN.

Per operare sul nuovo sistema GEPAS è necessario, innanzitutto, accreditarsi al Punto Unico di Accesso (PUA) del sistema PerlaPA: https://sso.dfp.gov.it/. Una volta registrati, è possibile accedere all’adempimento GEPAS e candidarsi come Responsabile o Inseritore. Il sistema GEPAS può avere un solo Responsabile per l’intera amministrazione, mentre può avere più Inseritori a seconda dell’organizzazione della stessa.

E’ necessario che sia designato in primis il Responsabile che dovrà poi autorizzare eventuali Inseritori per l’amministrazione. Per candidarsi a Responsabile, al fine di ottemperare alle misure di mitigazione dei rischi inerenti alla sicurezza, occorre seguire questi passi:

  • L’utente, prima di procedere, inserisce la propria email istituzionale;
  • Il candidato riceve alla suddetta email un codice OTP (One Time Password) per confermare che sia attiva;
  • Il sistema invia due email:
    • Una alla PEC principale della PA, così come indicata su IPA, contenente un link di autenticazione, valido 5 giorni, che la Segreteria della PA dovrà girare all’utente che si è candidato come Responsabile, previa verifica della sua titolarità;
    • Una all’email istituzionale del candidato che lo informa dell’invio della prima email alla PA, riportando per comodità l’indirizzo in modo che il candidato possa eventualmente sollecitare che gli sia inviato il link di autenticazione;
  • Una volta ricevuto il link di autenticazione, il candidato dovrà effettuare un click su di esso e il sistema invierà alla sua email istituzionale un ulteriore OTP di conferma che dovrà essere inserita dal candidato nella apposita maschera di input sulla pagina a cui verrà reindirizzato cliccando il link;
  • Se tutte le operazioni precedenti sono state eseguite correttamente, la fase di abilitazione potrà dirsi conclusa e il candidato potrà scaricare l’atto di nomina da firmare digitalmente;
  • Una volta che il candidato avrà ricaricato l’atto di nomina correttamente firmato, egli sarà immediatamente investito del ruolo di Responsabile per tutta la PA per cui aveva effettuato la candidatura.

 

La redazione PERK SOLUTION