Incarichi a soggetti in quiescenza per formazione/affiancamento

Con la deliberazione n. 62/2023/PAR, la Corte dei conti, Sez. Basilicata, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere ad ad un incarico a titolo oneroso da conferire ad un soggetto in quiescenza già dipendente del comune ed avente ad oggetto l’attività di formazione iniziale e di primo affiancamento del personale neo-assunto privo di pregressa esperienza nello svolgimento delle mansioni assegnate. Nel caso di specie, il Comune istante chiede di sapere se l’art. 5, co. 9, decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui vieta di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti in quiescenza, trovi applicazione anche con riguardo al suddetto incarico a titolo oneroso.

La Sezione, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e amministrativa circa il carattere tassativo delle fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del divieto – non suscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva – ritiene che l’attività oggetto della richiesta di parere non costituisca né incarico di studio né incarico di consulenza e, pertanto, non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 9, del Dl. 95/2012. Nello specifico, il divieto riguarda “gli incarichi di studio o consulenza”, gli “incarichi dirigenziali o direttivi” o “le cariche in organi di governo”; tali incarichi sono viceversa consentiti ove gratuiti e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, è prevista una ulteriore limitazione rappresentata dalla durata massima non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento secondo cui l’attività descritta nella richiesta di parere si estrinseca nella “formazione operativa” e nel “primo affiancamento” del personale neo-assunto (sul punto vedasi Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 66/2023/PAR), ovvero in una prestazione nettamente distinta dagli “incarichi di studio e di consulenza” vietati dall’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012.

Tuttavia, l’incarico individuale da conferire dovrà necessariamente rispettare i limiti all’uopo fissati dall’art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 (con particolare riguardo alla natura temporanea della prestazione da eseguire, destinata a soddisfare una esigenza di carattere straordinario ed eccezionale nonché alla congruità del relativo compenso); inoltre si dovrà prestare attenzione al trattamento pensionistico in godimento, atteso che ‹‹….nell’ipotesi in cui il soggetto già collocato in quiescenza si sia avvalso del regime di pensione anticipata previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (cd. quota 100, poi divenuto 102 e 103) trova applicazione la previsione di cui all’articolo 14, comma 3, del menzionato decreto secondo cui “la pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. In tali fattispecie, pertanto, all’eventuale incarico a titolo oneroso consegue la sospensione del trattamento pensionistico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Obblighi di trasparenza per consulenti e collaboratori anche a carico degli organi di revisione

Con la delibera n. 452 del ottobre 2022, l’ANAC nel fornire riscontro ad una richiesta di parere concernente l’applicabilità dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ritiene  applicabile anche agli incarichi di componente dell’Organo di revisione  gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

La norma sopra richiamata obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza e, segnatamente, “gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione”. In merito a questa disposizione, l’A.N.AC. ha fornito alcuni chiarimenti nella delibera n. 1310/2016, rilevando che “Con la modifica apportata dall’art 14 della legge 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Tenuto conto dell’eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, l’Autorità rammenta che ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [..] di componenti del Collegio dei revisori dei conti”. In tal senso la successiva delibera n. 566 del 5 giugno 2019 ha qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, valorizzando lo svolgimento di funzioni di controllo identiche a quelle assegnate ai revisori dei conti.

Poiché i componenti dell’organo di revisione economico-finanziario (Oref) degli enti locali sono scelti tra soggetti esterni all’ente locale risulta necessario assicurare la massima trasparenza delle informazioni che li riguardano.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L’articolo 60 del Dpr 3/1957 dispone, infatti, che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente. Si tratta di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l’eventuale decadenza dal pubblico impiego. Sussistendo un divieto assoluto di legge l’attività non è neppure autorizzabile dall’amministrazione di appartenenza. Ancorché il Dlgs 165/2001 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all’applicabilità del disposto normativo anche all’ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti.

Con queste motivazioni, la Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Umbria, con sentenza n. 60/2022, ha condannato il dipendente percepite per un incarico vietato, incompatibile con il mantenimento della qualità di pubblico dipendente e, quindi, non autorizzabile.

 

La redazione PERK SOLUTION