ANAC, inconferibilità e incompatibilità: La legge nazionale prevale su norme regionali e a Statuto speciale

I decreti attuativi della legge Severino, come il n. 39/2013 che disciplina le inconferibilità e le incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, sono prevalenti rispetto a legge regionali, anche speciali, o delle Province autonome. E’ quanto ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente del 13 settembre 2023. La richiesta di parere era giunta da Comune di Palermo, intenzionato ad applicare le disposizioni proprie regionali in materia di nomine e designazioni di rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati, invece della normativa nazionale disposta dai decreti Severino.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. 39/2013 – scrive Anac – non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto costituiscono l’espressione della scelta discrezionale del legislatore, il quale con esse ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l’azione del funzionario può mettere a rischio l’immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione stessa.

Gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto n. 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie. Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (d.lgs. n. 39/2013) non si applicano, invece, ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale (caso relativo al collegio sindacale di un’azienda sanitaria locale). Infatti, lo svolgimento di funzioni dirigenziali o gestorie costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal decreto. Disciplina quest’ultima che non trova dunque applicazione con riferimento ad esempio all’incarico di revisore dei conti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Incarico Segretario comunale compatibile con DG azienda servizi municipalizzati

Lo svolgimento dell’incarico di Segretario Generale in una amministrazione comunale non preclude all’assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali. Lo ha stabilito l’Anac nel parere richiesto dal Comune di Taormina sull’ipotesi di incompatibilità tra il ruolo di segretario comunale e quello di direttore generale dell’azienda servizi municipalizzati (Asm) del comune siciliano.

Le Aziende Speciali degli enti locali sono state qualificate da costante orientamento di Anac come enti pubblici economici e, così come le società in house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione. La natura giuridica di ente pubblico economico di una Azienda Speciale esclude, quindi, l’incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013 che invece richiede che uno degli incarichi che determinano incompatibilità sia assunto in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione pubblica che conferisce l’incarico. Resta esclusa anche ogni altra ipotesi di incompatibilità non essendo vietato da parte di chi detiene un incarico presso una pubblica amministrazione di assumere contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico.

Nel caso di specie, trattasi di una azienda a controllo pubblico (100% del capitale sociale è posseduto dal Comune) costituita per la gestione di numerosi servizi pubblici locali. Tenuto conto della compagine totalmente pubblica, delle funzioni svolte e della gestione di servizi pubblici, quindi, Anac esclude la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio che conflitto tra interessi pubblici e privati.

 

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Il componente della commissione giudicatrice non può essere anche collaudatore dell’opera

C’è incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore dell’opera. Lo afferma l’Anac in un parere consultivo richiesto da un comune piemontese sulla nomina come collaudatore di un professionista già componente della commissione giudicatrice della gara.

Secondo Anac il legislatore ha voluto preservare nella maniera più ampia possibile l’imparzialità di giudizio nello svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice, prevedendo espressamente che anche dopo la conclusione dell’incarico, i componenti della commissione non possano svolgere alcuna altra funzione nell’ambito del contratto di cui si tratta, analogamente a quanto disposto anche per i collaudatori. Lo svolgimento dell’incarico di collaudo rappresenta certamente lo svolgimento di “un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

L’Anac ricorda anche la norma del codice appalti (articolo 77 comma 4) che oltre a stabilire un regime di incompatibilità tra membro della commissione giudicatrice e soggetto che abbia svolto, prima della gara, incarichi o funzioni tecnico-amministrative relative all’appalto, prevede, per i commissari stessi, un divieto per le attività successive all’espletamento della procedura selettiva, stabilendo espressamente che “non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

 

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Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L’articolo 60 del Dpr 3/1957 dispone, infatti, che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente. Si tratta di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l’eventuale decadenza dal pubblico impiego. Sussistendo un divieto assoluto di legge l’attività non è neppure autorizzabile dall’amministrazione di appartenenza. Ancorché il Dlgs 165/2001 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all’applicabilità del disposto normativo anche all’ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti.

Con queste motivazioni, la Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Umbria, con sentenza n. 60/2022, ha condannato il dipendente percepite per un incarico vietato, incompatibile con il mantenimento della qualità di pubblico dipendente e, quindi, non autorizzabile.

 

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L’incarico di presidente del Cda in una SpA in rappresentanza del Comune è attività incompatibile per un pubblico dipendente

L’incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d’incompatibilità assoluta ex art. 60, D.P.R. n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale.

È quanto stabilito dalla Corte dei conti Toscana, Sez. Giurisdizionale, sentenza n. 487 del 29/12/2021, nel giudizio promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di una dirigente scolastica che avrebbe illegittimamente rilasciato l’autorizzazione favorevole ad una docente, per la quale sarebbe stato emesso separato atto di citazione a giudizio, per lo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale assolutamente non autorizzabile, negli anni 2017 – 2019. Per l’esattezza, la docente avrebbe richiesto di essere autorizzata ad accettare l’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione di una società, in rappresentanza del Comune e per la durata di un triennio; pur trattandosi dell’assunzione di una carica in una società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione di incompatibilità assoluta ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, come desumibile expressis verbis dall’oggetto sociale indicato nello Statuto, la convenuta avrebbe accolto l’istanza di autorizzazione, così ponendo in essere una condotta gravemente colposa causativa di danno erariale.

 

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Ministero Interno, chiarimenti su incompatibilità del consigliere comunale

Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 2), nel caso di un consigliere comunale neo eletto, ex dipendente dell’ente in quiescenza, il quale risulta assegnatario dell’alloggio riservato al custode di un centro sportivo comunale quale contropartita contrattuale a prestazioni lavorative in favore del comune stesso. È quanto rappresentato dal Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito di un Comune in ordine alla eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 1, n. 2), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Nel caso rappresentato è emerso che tra il predetto amministratore e l’ente locale è stato sottoscritto un regolare contratto individuale, rinnovabile, approvato con deliberazione di giunta, per lo svolgimento delle attività di custodia e manutenzione del centro sportivo comunale. Il consigliere neo eletto è di fatto titolare dell’affidamento del servizio di custodia e manutenzione di una infrastruttura sportiva, avendone come contropartita la fruizione di un alloggio comunale. Ciò è stato ritenuto ammissibile sulla base di una specifica regolamentazione datasi dall’ente locale sui servizi inerenti la gestione degli immobili comunali. Nella vicenda appare evidente l’interesse personale del consigliere neo eletto all’esercizio del predetto servizio con il conseguente, potenziale conflitto con l’interesse pubblico cui egli è tenuto a tutelare e a perseguire nell’espletamento del mandato di consigliere comunale. Il Ministero ritiene che nel caso in parola possa configurarsi l’ipotesi di incompatibilità prevista nel predetto art. 63 TUEL.

 

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Il dirigente comunale può rivestire la carica di presidente di una commissione di gara d’appalto

Non costituisce violazione dei principi d’imparzialità e di buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000” (Consiglio di Stato, sez. V – 17/11/2014 n. 5632 e la giurisprudenza ivi richiamata). È quanto affermato dall’ANCI, analizzando il caso riguardante la società in house di un Comune che ha chiesto di autorizzare un dirigente comunale a far parte in qualità di presidente di una commissione di gara per un appalto. Incarico a titolo oneroso e da espletarsi al di fuori dell’orario di ufficio. Il dirigente in questione, tuttavia, è posto a capo di un settore che esercita poteri di direzione e controllo nei confronti della stessa società controllata, la quale espleta un servizio pubblico. A complicare la problematica interviene il regolamento comunale sulle procedure di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali dei propri dipendenti, in base al quale “costituisce conflitto d’interesse ogni attività esercitata nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza, nei cui confronti il Settore in cui il dipendente opera debba istituzionalmente esprimere pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi. Attraverso un articolato excursus dei principali atti normativi e sentenze giurisprudenziali attinenti alla materia (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 16/12/2015, Consiglio di Stato, sez. III – 13/10/2014 n. 5057, artt. 2, 3 e 84 del D. Lgs. 163/2006), gli esperti ANCI pervengono a un posizione chiara in merito al quesito segnalato basandosi soprattutto sulle considerazioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (7/5/2013 n. 13), la quale ha avvertito che il motivo di incompatibilità riguarda soltanto i Commissari diversi dal Presidente, e che la deroga a favore di quest’ultimo attenua la rilevanza dell’interesse pubblico all’imparzialità: la volontà di conservare la distinzione tra i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione nella fase di valutazione delle offerte non è pertanto rigorosa, essendo perseguita in modo parziale (per una specifica applicazione, si veda Consiglio di Stato, sez. III – 13/10/2014 n. 5057).

Nessuna incompatibilità tra la carica di assessore comunale e l’incarico di P.O. presso la Provincia

Con la delibera n. 580 del 28 luglio 2021, l’ANAC ha chiarito che non sussiste l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4 lettera b) del d.lgs. n.39/2013 qualora il titolare di una posizione organizzativa, non assimilabile ad incarico dirigenziale, presso una amministrazione provinciale assuma la carica di componente della giunta di un comune nella stessa regione. La disciplina in esame, di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013, prevede che: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili […] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti […] ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico”.
Al fine di accertare la sussistenza di violazioni dell’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità, occorre valutare se l’incarico di posizione organizzativa conferito presso l’Ente sia assimilabile ad un incarico dirigenziale, in base alla definizione dell’art. 1, comma 2, lettera j) del d.lgs. n. 39/2013. Per incarichi dirigenziali interni, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera j), del d.lgs. n. 39/2013, si intendono “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”. Proprio in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 anche ai titolari di posizioni organizzativa in un ente locale, l’ANAC si è già espressa su una fattispecie assimilabile, con l’orientamento n. 4 del 15 maggio 2014, riformulato in data 19 marzo 2015, a tenore del quale: «Sussiste l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell’assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, fatta salva l’ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall’art. 29-ter del d.l. n. 69/2013». L’orientamento sopra richiamato fa esplicito riferimento ad una P.O. conferita ai sensi dell’art. 109, co. 2, del TUEL, assimilabile ad un incarico dirigenziale.
Nel caso in cui, invece, l’incarico sia riconducibile alla tipologia di cui all’art. 13 co. 1 lett. b) del CCNL 2016-201 (ossia: “lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14.”) e non ai sensi dell’art. 109, comma 2, del TUEL, lo stesso non integra la fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 39/2013.

 

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Sindaco, obbligo di astensione dall’esercizio della professione in materia edilizia privata e pubblica

Il Ministero dell’Interno, con parere del 23 aprile scorso, ha ribadito che sul sindaco, “responsabile dell’amministrazione del comune” ex articolo 50, comma 1, TUEL e presidente dell’organo esecutivo ex comma 2 del medesimo articolo, grava l’obbligo di astensione positivizzata dal comma 3 dell’articolo 78 del predetto testo unico. L’articolo 78, comma 3, nel disporre che “I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”, intende garantire la imparzialità dell’azione amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un’attività libero-professionale negli stessi delicati settori nei quali, come pubblici amministratori, sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale. Tra i destinatari dell’obbligo di astensione (…) rientrano non solo gli assessori cui siano state conferite deleghe nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e dei lavori pubblici, ma anche lo stesso sindaco, sul quale, come organo responsabile dell’amministrazione del Comune e presidente della giunta comunale, grava l’onere di sovraintendere su tutte le attività del Comune, anche su quelle delegate. La violazione del dovere di astensione, pur non comportando la decadenza dalla carica, può rilevare, comunque, sul piano della personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, nonché sul piano della legittimità degli atti adottati. Va pertanto, escluso che, per il fatto di essersi avvalso della facoltà di delega ad un assessore nella materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, il sindaco possa ritenersi esonerato dall’osservanza dell’obbligo di astensione dall’esercitare, nel territorio da lui amministrato, attività professionale di architetto in materia di edilizia privata e pubblica” (così Cass. Civ.. sezione II, sentenza n. 14764 del 19/7/2016, sopra cit.).

 

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Incompatibilità tra incarico di revisore e componente OIV nello stesso ente

Il revisore non può svolgere la funzione di componente dell’OIV nel medesimo ente locale per evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’articolo n.236 del Tuel, in particolare se il revisore di un ente locale possa essere contemporaneamente componente dell’OIV dell’ente medesimo.

Di seguito la risposta:

In proposito il disposto dell’articolo n.236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplina le ipotesi di incompatibilità dei revisori, in particolare, il comma 3 specifica che “i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”. È opportuno preliminarmente precisare che per “incompatibilità” si intende l’impedimento che non consente il regolare svolgimento dell’attività di revisore, a causa di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto da cui potrebbe derivare un conflitto di interessi ed impone una scelta tra il nuovo ed il precedente ufficio ricoperto. La disposizione enuncia quindi un principio cardine per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria: sono incompatibili con l’attività di revisore, sia gli incarichi di gestione diretta delle funzioni e dei servizi dell’Ente Locale, sia gli incarichi di consulenza funzionali allo svolgimento di tali funzioni e servizi. Pertanto, questa disposizione costituisce uno strumento di garanzia dell’imparzialità dei componenti dell’Organo di revisione di fronte alle diverse fattispecie sottoposte al loro controllo economico-finanziario. In tal senso si veda anche il parere della Corte dei Conti, sezione regionale del Piemonte, contenuto nella delibera 23 aprile 2018, n.44, che afferma l’impossibilità di nominare il revisore dei conti dell’Ente quale componente di un organo di valutazione del personale, stante la previsione dell’articolo 236, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. La rigorosa interpretazione delle norme in materia di incompatibilità appare, peraltro, rafforzata anche alla luce delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190, con particolare riferimento ai principi e alle modifiche introdotte in materia di attribuzione o autorizzazione di incarichi ai dipendenti della pubblica amministrazione e di conferimenti di incarichi pubblici, volte ad evitare l’insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate. In conclusione, si ritiene che il revisore non possa svolgere la funzione di componente dell’OIV nel medesimo ente locale.

 

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