Niente danno erariale per il ritardato pagamento di prestazioni se dipeso dal protrarsi dell’attività istruttoria

Nessuna responsabilità in capo al Responsabile che ha ritardato il pagamento delle prestazioni inerenti il servizio comunale di refezione scolastica se ciò è dipeso dalla necessaria attività istruttoria sull’operato della società affidataria, onde procedere alla verifica dei presupposti per disporre una corretta liquidazione dei corrispettivi. È quanto stabilito dalla Corte dei conti,. Sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza n. 605/2023.

Nel caso di specie, la Procura citava in giudizio la responsabile dell’Area servizi alla persona di un Comune contestando una responsabilità per aver ritardato i pagamenti delle prestazioni inerenti il servizio comunale di refezione scolastica gestito in affidamento da una Società, generando interessi moratori, quantificati in complessivi € 106.590,39. La Sezione rileva la non configurabilità dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto sarebbe stata la mancata produzione documentale ed il suo parziale e tardivo invio da parte dell’operatore economico a generare il cumulo degli interessi, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, sarebbero molteplici le contestazioni e le anomalie riscontrate dalla responsabile in merito alla
fatturazione; la stessa ha formalizzato contestazioni sulla tariffa applicata evidenziando l’impossibilità da parte dell’Ente a procedere alla liquidazione
proprio in ragione della carenza del dato documentale.

La condotta della responsabile dell’Area servizi alla persona del Comune appare essere stata improntata ai principi del corretto agire amministrativo, in quanto ha adottato una pluralità di atti volti ad ottenere chiarimenti dalla società affidataria, a fronte di evidenti criticità e profili di disorganizzazione del servizio di refezione scolastica. Al contempo, dalla documentazione emergono oggettivi indici dell’impossibilità per la stessa di poter procedere in modo tempestivo ai pagamenti, stante il mancato/tardivo riscontro da parte della società affidataria del servizio alle proprie tempestive richieste istruttorie (resoconto dei servizi, produzione dei report mensili degli elenchi dei fruitori del servizio, sottoscrizione del contratto di appalto), relative ai necessari atti prodromici alla liquidazione dei corrispettivi per lo svolgimento del servizio stesso.

Ponendosi da un angolo visuale ex ante, diversamente opinando, si finirebbe per concludere che la convenuta non avrebbe dovuto completare le verifiche sulla regolarità della prestazione, per evitare di differire (legittimamente) la liquidazione, in un momento nel quale non vi era contezza dell’ammontare
delle contestazioni eccepibili alla società affidataria del servizio, con il rischio di determinare un danno erariale scaturente dal pagamento di importi superiori a quelli relativi ai servizi effettivamente prestati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le reiterate ed illegittime proroghe dell’appalto possono determinare danno erariale

La proroga tecnica, nella prospettiva eurounitaria, costituisce uno strumento eccezionale e temporaneo, volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. Il ricorso all’utilizzo reiterato ed illegittimo di proroghe di un contratto di servizio viola, invece, i principi eurounitari di concorrenza, par condicio e trasparenza ed è fonte di responsabilità erariale.

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza 23 novembre 2022, n. 99, ha ribadito che i principi eurounitari di messa in concorrenza, apertura al mercato e par condicio tra i potenziali ed effettivi offerenti impongono alle amministrazioni di organizzarsi affinché, venuto a scadenza un contratto, possa essere immediatamente operativo quello successivo, in modo che non vi sia alcuna soluzione di continuità, anche per salvaguardare l’utenza, specie ove il servizio in questione investa la cura della persona umana. Le proroghe, nella prospettiva eurounitaria, costituiscono uno strumento eccezionale e temporaneo.

Ogni norma interna di livello ordinario, sia essa nazionale che regionale, deve essere interpretata in una prospettiva eurounitariamente orientata, al fine di assicurare i ricordati principi di concorrenza, apertura al mercato e par condicio, e non può essere interpretata con esiti antieurounitari, poiché, tra le varie interpretazioni possibili, deve essere preferita quella che conduce ad esiti riconcilianti con le regole sovranazionali.

Una efficiente gestione dei servizi, infatti, impone all’amministrazione di prevedere, programmare, ideare l’avvicendamento tra affidatari e di adottare tempestive iniziative, programmando le “scadenze amministrative” al fine di far subentrare il nuovo affidatario senza dilazione; la procedura di gara pubblica deve essere svolta in data anteriore rispetto alla scadenza del precedente contratto e, comunque, al più tardi entro la fine dell’eccezionale primo periodo di proroga, in modo da non creare soluzioni di continuità nella prestazione del servizio. Bando, contratto e altri atti possono contenere clausole specifiche, prevedendo che le prestazioni di servizio a carico del nuovo affidatario debbano essere effettuate a far tempo dalla scadenza del termine previsto nel contratto stipulato con il precedete affidatario.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Danno erariale per la mancata riscossione dei tributi locali

Con la sentenza n. 62/2022, la Sez. Giurisdizionale della Corte dei conti Umbria ha condannato sindaco, l’assessore e i dirigenti, compreso l’amministratore della società partecipata, per la gestione inefficace del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI e per concorso  nella causazione del danno attraverso comportamenti gravemente colposi.

In particolare, al sindaco e all’assessore è imputato di aver proposto e contribuito all’approvazione di un quadro regolamentare caotico ed equivoco, tale da determinare l’inefficiente gestione dell’ufficio, in considerazione della omessa chiara definizione del nuovo riparto di compiti e le competenza da ripartirsi tra uffici e società partecipata del Comune. I funzionari amministrativi, dal canto loro, non si sono attivati per sollecitare i chiarimenti necessari, né hanno agito per la riscossione delle somme dovute a titolo di TARI (artt. 1 L. n. 20 del 1994 e 107 TUEL).

La corretta gestione delle entrate è fondamentale per l’ente locale, anche per perseguire un bilancio in equilibrio ed obiettivi di sana finanza pubblica locale. Nei fatti, invece, la inefficiente gestione amministrativa ha prodotto una sorta di buco delle entrate con gravi ricadute sul ciclo del bilancio del Comune.

 

La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il dipendente che utilizza l’auto di servizio per finalità non istituzionali

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per l’Umbria, Sentenza n. 63/2022, ha accertato il danno erariale nei confronti di un dipendente pubblico per aver utilizzato l’auto di servizio per attività non istituzionali, bensì riconducibili a viaggi di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale.

La Corte, nel ricordare che l’utilizzo delle autovetture di servizio è espressamente disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, adottato ai sensi co.4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rileva che l’esame del registro  di utilizzo dell’auto e dal foglio di viaggio restituisce un quadro di indizi precisi e concordanti che, in base al criterio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non che informa il giudizio contabile (cfr. Sez. II, 2 aprile 2021, n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020, n. 221 e 9 aprile 2018, n. 110), appaiono più che sufficienti a ritenere integrata la prova del fatto che l’autovettura  sia stata utilizzata per finalità diverse del ulteriori rispetto a quelle indicate nel foglio di viaggio. Per il Collegio, risulta provata la condotta dolosa del dipendente per scopi estranei alle finalità istituzionali, in violazione anche della disciplina regolamentare dell’Ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L’articolo 60 del Dpr 3/1957 dispone, infatti, che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente. Si tratta di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l’eventuale decadenza dal pubblico impiego. Sussistendo un divieto assoluto di legge l’attività non è neppure autorizzabile dall’amministrazione di appartenenza. Ancorché il Dlgs 165/2001 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all’applicabilità del disposto normativo anche all’ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti.

Con queste motivazioni, la Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Umbria, con sentenza n. 60/2022, ha condannato il dipendente percepite per un incarico vietato, incompatibile con il mantenimento della qualità di pubblico dipendente e, quindi, non autorizzabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Responsabilità erariale per la mancata manutenzione degli impianti fotovoltaici

Con la sentenza n. 53/2022, la Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale dell’Umbria, ha condannato, per danno erariale, i responsabili succedutisi nel tempo alla guida dell’Area Tecnica del Comune, in proporzione al periodo di permanenza in servizio, per la mancata manutenzione e controllo degli impianti fotovoltaici dell’Ente. Dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza è emerso che numerosi impianti fotovoltaici, realizzati dal Comune con ingenti costi a carico della collettività (mutui molto onerosi contratti con la Cassa depositi e prestiti), erano stati scollegati dalla rete elettrica mancati interventi di manutenzione. La mancata produzione dell’energia ha così determinato un pregiudizio erariale da mancati introiti da “conto energia” e da “scambio energia”, importo addebitabile ai convenuti, i quali hanno omesso di attivarsi al fine di assicurare la doverosa manutenzione degli impianti non produttivi.

Per il Collegio, la realizzazione di impianti fotovoltaici è opera meritevole e promossa a livello internazionale, euro unitario e nazionale attraverso incentivi e stimoli. Essa, peraltro, consente anche una riduzione dei costi del consumo dell’energia a beneficio di chi la produca e la immetta nella rete. Tale ultimo vantaggio viene perseguito solo attraverso una attenta programmazione dei costi di installazione e messa in opera, ma anche di gestione, inclusi i profili di aggiornamento degli impianti. Proprio quest’ultima attività (di competenza dei responsabili dell’area tecnica) è stata omessa.
L’omissione di manutenzione ha determinato il mancato incameramento delle somme preventivate, mentre il Comune continuava a pagare gli interessi sui mutui contratti per la realizzazione dell’impianto. La gestione pubblica dei beni si è rivelata, quindi, inefficiente e non economica. Il fermo tecnico degli impianti, con incremento progressivo del numero di quelli scollegati dalla rete, iniziato nel 2011, si è acuito nel 2015, senza che nulla di concreto e fattivo abbiano fatto i responsabili dell’area tecnica avvicendatisi nel corso degli anni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Scatta il danno erariale per le assunzioni di personale senza approvazione del bilancio consolidato

La Corte dei Conti Sez.II giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 105/2022, nel confermare la sentenza della Sez. Marche, ha affermato che costituisce danno erariale l’azione, intrapresa dalla dirigente, di assunzione di operatori di mensa a tempo determinato non avendo l’ente locale provveduto, entro il 30 settembre, all’approvazione del bilancio consolidato. Sussiste, infatti, il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento. Il divieto è assoluto e inderogabile, tale da investire anche la stipula di contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino elusivi del precetto sopra indicato. Nessun valore esimente può essere attribuito al colpevole ritardo (valutato già dai primi giudici in termini di mera attenuazione del danno) nell’approvazione del bilancio consolidato, considerato che il blocco delle assunzioni ha, in sé, una valenza “punitiva” ma anche proattiva (come già precisato), in quanto volto a pungolare l’organo politico al fine di procedere all’adozione della prescritta deliberazione. La violazione del divieto, oltre all’invalidità dei contratti stipulati, tradisce la divisata finalità della norma, facendo cessare proprio quello stimolo al rispetto dei tempi procedimentali che la stessa disposizione persegue.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il conferimento di incarichi di consulenza legale generici

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sentenza n. 28/2022, ha condannato un Segretario comunale per il danno arrecato al Comune per il reiterato conferimento di incarichi di consulenza legale, in carenza dei presupposti di legge e aventi un oggetto assolutamente generico (senza alcun riferimento a specifiche pratiche). Nel caso di specie era emerso che gli incarichi conferiti risultavano illegittimi alla luce della disciplina di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e che il compenso era contrattualmente dovuto al professionista anche a prescindere dall’esistenza di un qualsiasi quesito legale o dall’effettiva prestazioni dell’attività di consulenza, e che in virtù dell’espressa clausola contrattuale che per tutti veniva riservata al medesimo professionista l’affidamento della difesa e rappresentanza del comune per questioni contenziose eventualmente rilevate nell’espletamento degli incarichi de quibus, l’accordo che complessivamente ne era risultato avrebbe comportato, per il professionista, effetti ben più remunerativi e, per l’amministrazione, costi non preventivabili con certezza.
Nel merito, la Sezione ribadisce che gli uffici dell’ente locale trovano nella figura del Segretario (oltre che negli altri funzionari eventualmente presenti e competenti per funzioni e materia) il referente per la generica attività di assistenza giuridico-amministrativa, rivestendo egli tale ruolo sia nei confronti degli organi dell’ente che nei confronti dei funzionari e uffici amministrativi. Il Segretario rimane un organo disciplinato secondo il modello contenuto nella vigente legislazione statale, caratterizzato dalle relative funzioni di controllo e garanzia, ma anche titolare delle funzioni di amministrazione direttamente intestategli; funzioni delle quali i compiti di assistenza e generica consulenza nelle materie amministrative e giuridiche di ordinaria amministrazione risultano una naturale esplicazione. È proprio in considerazione di tali compiti che, laddove presso l’ente operasse il Segretario comunale, risultano di regola illegittimi gli incarichi esterni di assistenza o “consulenza” generica in materia giuridica, proprio perché egli è l’organo al quale tali funzioni sono istituzionalmente affidate.
In definitiva, l’aver affidato reiteratamente a soggetto esterno una attività sua propria, in palese contrasto con le vigenti disposizioni sia in materia di incarichi che relative al suo status, costituisce un fatto gravemente rimproverabile, anche considerato il chiaro disposto della disciplina in materia e la pacifica giurisprudenza, consolidatasi già da tempo.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

L’incarico di presidente del Cda in una SpA in rappresentanza del Comune è attività incompatibile per un pubblico dipendente

L’incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d’incompatibilità assoluta ex art. 60, D.P.R. n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale.

È quanto stabilito dalla Corte dei conti Toscana, Sez. Giurisdizionale, sentenza n. 487 del 29/12/2021, nel giudizio promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di una dirigente scolastica che avrebbe illegittimamente rilasciato l’autorizzazione favorevole ad una docente, per la quale sarebbe stato emesso separato atto di citazione a giudizio, per lo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale assolutamente non autorizzabile, negli anni 2017 – 2019. Per l’esattezza, la docente avrebbe richiesto di essere autorizzata ad accettare l’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione di una società, in rappresentanza del Comune e per la durata di un triennio; pur trattandosi dell’assunzione di una carica in una società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione di incompatibilità assoluta ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, come desumibile expressis verbis dall’oggetto sociale indicato nello Statuto, la convenuta avrebbe accolto l’istanza di autorizzazione, così ponendo in essere una condotta gravemente colposa causativa di danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house

In tema di società a partecipazione pubblica, la giurisdizione sull’azione di responsabilità proposta nei confronti degli organi sociali per i danni arrecati al patrimonio della società spetta alla Corte dei conti soltanto se sussistono i seguenti requisiti, che consentono di qualificare l’ente come società in house providing:

a) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a soggetti privati;

b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;

c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.

Soltanto in presenza di tali condizioni, che devono sussistere contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all’epoca cui risale la condotta illecita, la società può essere assimilata ad un’articolazione organizzativa interna dell’ente pubblico, con il conseguente superamento della distinzione tra le rispettive personalità giuridiche e dell’autonomia patrimoniale della società, che ordinariamente escludono la configurabilità di un rapporto di servizio tra il socio pubblico ed i soggetti che hanno agito nella veste di organi sociali, nonché l’imputabilità al primo del pregiudizio arrecato al patrimonio della società. Tali principi sono stati sostanzialmente recepiti dall’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, ha stabilito che gli stessi “sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali”, facendo tuttavia salva “la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”.
La definizione di società in house ex art. 2, lett. o), del d.lgs. n. 175 del 2016, subordina l’operatività della predetta qualificazione alla configurabilità di un controllo analogo esercitato, in via alternativa, individualmente da un’amministrazione o congiuntamente da più amministrazioni, senza richiedere la coincidenza di queste ultime con tutte quelle titolari di una partecipazione al capitale sociale.

La configurabilità di una società a partecipazione pubblica come società in house, giustificandone l’assimilazione ad un’articolazione organizzativa interna dell’ente pubblico titolare della partecipazione sociale, cui è immanente il rapporto di servizio tra quest’ultimo e gli amministratori o i dipendenti della società, comporta il superamento della distinzione tra le rispettive sfere giuridiche e patrimoniali, consentendo di qualificare come danno erariale, cioè come pregiudizio arrecato direttamente al socio pubblico, quello subìto dal patrimonio della società per effetto della mala gestio degli amministratori o dei dipendenti: a tali società non è quindi applicabile il principio, operante in tema di società di capitali e normalmente riferibile anche a quelle a partecipazione pubblica, secondo cui la distinzione tra la personalità giuridica della società e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dello ente.

Tale conclusione non si pone in contrasto con il disposto dell’art. 12, c.2, del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale si limita ad includere nella nozione di danno erariale anche il pregiudizio eventualmente arrecato al valore della partecipazione sociale dell’ente pubblico dalla condotta dei suoi rappresentanti o comunque delle persone fisiche titolari del potere di decidere per esso, il quale, incidendo direttamente sul patrimonio del socio pubblico, costituisce un danno distinto ed ulteriore rispetto a quello subìto dal patrimonio della società per effetto della mala gestio degli amministratori o dei dipendenti della stessa. Pertanto, nessun rilievo può dunque assumere la circostanza che nel caso di specie, la ricorrente non abbia rivestito la qualifica di rappresentante della Regione, risultando sufficiente, ai fini della configurabilità del danno erariale, che nella gestione dei fondi assegnati alla società in house ella abbia agito in qualità di dipendente della società, il cui pregiudizio è stato allegato a sostegno della pretesa risarcitoria. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Uniti Civili, ordinanza del 1/10/2021 n. 26738.