ANAC: proroga al 30 agosto 2023 del PIAO

Con comunicato del Presidente del 20 giugno 2023, l’ANAC ribadisce il termine del 30 agosto 2023 per l’approvazione del PIAO e della sottosezione relativa alla programmazione delle strategie di prevenzione della corruzione e della trasparenza per i soli enti locali,.

L’art. 8, comma 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30 giugno 2022 prevede che in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di
trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

A tal riguardo, si ricorda che con decreto ministeriale 30 maggio 2023 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2023 il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dalla Conferenza Stato-Città via libera al differimento al 31 marzo dei bilanci 2023 e al fondo caro bollette

La Conferenza Stato-città ha dato il via libera al differimento al 31 marzo dei bilanci di previsione 2023. La decisione arriva a seguito della lettera congiunta di Anci e Upi in cui i presidenti Antonio Decaro e Michele De Pascale chiedevano lo slittamento al ministro Piantedosi, in considerazione della “grande indeterminatezza sul versante delle entrate e l’impatto ancora incerto di molte previsioni di carattere fiscale e contabile”.
Nel corso della riunione è stata trovata anche l’intesa sullo schema di decreto del ministero dell’Interno per ulteriori 150 milioni di euro (anno 2022) del fondo dedicato al caro bollette, di cui 130 in favore dei Comuni e 20 in favore delle Città metropolitane. Parere favorevole, infine, sullo schema di decreto che ripartisce le risorse per la riapertura/ampliamento delle attività commerciali nei Comuni con meno di 20 mila abitanti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le reiterate ed illegittime proroghe dell’appalto possono determinare danno erariale

La proroga tecnica, nella prospettiva eurounitaria, costituisce uno strumento eccezionale e temporaneo, volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. Il ricorso all’utilizzo reiterato ed illegittimo di proroghe di un contratto di servizio viola, invece, i principi eurounitari di concorrenza, par condicio e trasparenza ed è fonte di responsabilità erariale.

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza 23 novembre 2022, n. 99, ha ribadito che i principi eurounitari di messa in concorrenza, apertura al mercato e par condicio tra i potenziali ed effettivi offerenti impongono alle amministrazioni di organizzarsi affinché, venuto a scadenza un contratto, possa essere immediatamente operativo quello successivo, in modo che non vi sia alcuna soluzione di continuità, anche per salvaguardare l’utenza, specie ove il servizio in questione investa la cura della persona umana. Le proroghe, nella prospettiva eurounitaria, costituiscono uno strumento eccezionale e temporaneo.

Ogni norma interna di livello ordinario, sia essa nazionale che regionale, deve essere interpretata in una prospettiva eurounitariamente orientata, al fine di assicurare i ricordati principi di concorrenza, apertura al mercato e par condicio, e non può essere interpretata con esiti antieurounitari, poiché, tra le varie interpretazioni possibili, deve essere preferita quella che conduce ad esiti riconcilianti con le regole sovranazionali.

Una efficiente gestione dei servizi, infatti, impone all’amministrazione di prevedere, programmare, ideare l’avvicendamento tra affidatari e di adottare tempestive iniziative, programmando le “scadenze amministrative” al fine di far subentrare il nuovo affidatario senza dilazione; la procedura di gara pubblica deve essere svolta in data anteriore rispetto alla scadenza del precedente contratto e, comunque, al più tardi entro la fine dell’eccezionale primo periodo di proroga, in modo da non creare soluzioni di continuità nella prestazione del servizio. Bando, contratto e altri atti possono contenere clausole specifiche, prevedendo che le prestazioni di servizio a carico del nuovo affidatario debbano essere effettuate a far tempo dalla scadenza del termine previsto nel contratto stipulato con il precedete affidatario.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Anticipo Tfs-Tfr, prorogato l’Accordo quadro

Il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che è stato adottato, con la firma del ministro per la Pubblica amministrazione, il decreto ministeriale di proroga dell’Accordo quadro per l’anticipo del Tfs-Tfr (trattamento di fine servizio-trattamento di fine rapporto), già sottoscritto e formalizzato con Dm 19 agosto 2020 e con validità fino al 30 giugno 2022, che rinnova l’efficacia della misura, che agevola l’accesso al trattamento di fine servizio-rapporto da parte dei dipendenti pubblici. Il rinnovo è valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Resta ferma la disciplina contenuta nell’Accordo quadro relativa ai criteri e alle condizioni per l’accesso all’anticipo agevolato. Per il richiedente che accede alla pensione con il requisito previsto dall’articolo 14, decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, si applica il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante “Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, per il biennio 2023-2024.
Sul decreto sono stati acquisiti gli atti di assenso da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti: ministero dell’Economia, ministero del Lavoro, Abi e Inps.

 

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Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto Semplificazioni Fiscali

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU (vedi decreto).

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 per l’approvazione delle delibere consiliari è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l’anno 2022 l’addizionale comunale all’IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

PNRR: MiTE, prorogati di 30 giorni i termini dei bandi per l’economia circolare

Sono stati prorogati di un mese, i termini per la presentazione delle domande per i fondi del PNRR per l’economia circolare. I termini, inizialmente fissati a metà febbraio, vanno ora dal 16 al 23 marzo, a seconda della linea di intervento. La proroga è stata decisa dal MiTE per favorire una maggiore partecipazione delle aziende e delle Pubbliche amministrazioni del Sud ai bandi, che riguardano impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti.

I bandi del PNRR, rivolti a beneficiari pubblici e privati stanno andando bene: all’11 febbraio sono 1.400 le domande presentate al Ministero della Transizione ecologica, per 1.600 milioni di euro sui 2.100 disponibili (1.500 per comuni e imprese pubbliche e 600 per le imprese private). La maggior parte di queste domande è stata presentata da aziende del Centro-Nord. Sono ancora poche le richieste di finanziamenti dal Mezzogiorno, dove invece le strutture per il trattamento e il riciclo dei rifiuti sono particolarmente carenti. Di qui la decisione del MiTE di prorogare di un mese i termini per la presentazione delle domande, con l’obiettivo di garantire l’obiettivo di coesione territoriale stabilito dal PNRR (60% Centro-Sud). Le domande inviate potranno essere integrate o annullate e ripresentate entro il nuovo termine.

Avviso “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro”: nuova proroga

Il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che il termine per la presentazione delle richieste di contributo di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro”, volto a promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” – Azione 1.3.1. CUP J53D17000850007, approvato con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017 e pubblicato il 5 dicembre 2017 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, già prorogato al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021, è nuovamente prorogato al 31 dicembre 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera dalla Conferenza Stato-città allo slittamento al 31 marzo dei bilanci di previsione 2022

Via libera dalla Conferenza Stato Città allo slittamento al 31 marzo dell’approvazione dei bilanci di previsione 2022 per Comuni e d Enti locali, che ha accolto le richieste di ANCI e UPI. Nei giorni scorsi il presidente dell’Anci e il presidente dell’Upi avevano inviato la richiesta di slittamento al ministro dell’Interno, rimarcando come il differimento dei previsionali 2022 fosse necessario data “la situazione di permanente incertezza del quadro di regole generali, non essendo stata ancora approvata la legge di bilancio”. Inoltre essendo al vaglio di governo e Parlamento la riforma fiscale (e quindi l’adeguamento delle misure dell’addizionale Irpef e i nuovo scaglioni) gli enti locali sarebbero impossibilitati a fare precise previsioni di bilancio per il prossimo anno.
A breve verrà predisposto l’apposito decreto ministeriale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato, proroga concessioni demaniali non oltre il 31 dicembre 2023

Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

Ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1718 del 9 novembre 2021.