ANAC: Aggiornato il Bando Tipo n. 1 e approvato il Bando Tipo n. 2

Con comunicato del 7 maggio 2026, ANAC informa che con delibera n.148, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026, è stato modificato e aggiornato il bando tipo n.1 del 2023, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’aggiornamento, che segue la revisione del bando tipo realizzata nel settembre 2025 a seguito del decreto correttivo n. 209 del 31 dicembre 2024, ha recepito le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con il parere n. 61 del 13 gennaio 2026, sulla delicata questione della messa a disposizione, tra i primi cinque classificati, della documentazione di gara non verificata dalla stazione appaltante in caso di inversione procedimentale.

Tra le novità più rilevanti, Anac segnala l’introduzione, nel bando tipo e nella domanda di partecipazione, di clausole che prevedono che gli operatori economici dichiarino di aver utilizzato sistemi di Intelligenza Artificiale nella predisposizione dell’offerta o se intendono utilizzarli in fase esecutiva. Tali dichiarazioni dovranno essere rese in conformità alla legge n. 132 del 23 settembre 2025 in tema di intelligenza artificiale e al Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale).

Con l’occasione l’Autorità è intervenuta anche per riformulare più chiaramente alcune clausole del bando tipo e della domanda di partecipazione che si sono rivelate suscettibili di interpretazioni non univoche e per recepire approfondimenti su specifiche tematiche, alcuni dei quali svolti nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico per la predisposizione del Bando Tipo n.2.

Con la delibera n. 153 del 15 aprile 2026, l’Anac ha approvato il nuovo Bando Tipo n. 2 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea.

Il nuovo schema recepisce le modifiche introdotte dal decreto correttivo n. 209/2024 e affronta numerosi nodi interpretativi emersi nella prima fase applicativa del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il documento è il risultato del confronto sviluppato nell’ambito del tavolo tecnico istituito presso l’Autorità con la partecipazione di amministrazioni, centrali di committenza e ordini professionali.

Tra i principali aspetti disciplinati figurano la determinazione dell’importo a base di gara e del valore stimato dell’appalto, i requisiti di partecipazione relativi ai gruppi di lavoro, la revisione prezzi nei servizi di ingegneria e architettura, l’utilizzo del BIM, l’avvalimento professionale e la disciplina del subappalto, con particolare attenzione alle prestazioni specialistiche e alla relazione geologica.

Di particolare interesse anche le nuove clausole dedicate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. In linea con la legge n. 132/2025 e con il Regolamento europeo sull’IA, il bando prevede che gli operatori economici dichiarino l’eventuale utilizzo di sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta o nella fase esecutiva, attestando il rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria vigente.

PNRR: MiTE, prorogati di 30 giorni i termini dei bandi per l’economia circolare

Sono stati prorogati di un mese, i termini per la presentazione delle domande per i fondi del PNRR per l’economia circolare. I termini, inizialmente fissati a metà febbraio, vanno ora dal 16 al 23 marzo, a seconda della linea di intervento. La proroga è stata decisa dal MiTE per favorire una maggiore partecipazione delle aziende e delle Pubbliche amministrazioni del Sud ai bandi, che riguardano impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti.

I bandi del PNRR, rivolti a beneficiari pubblici e privati stanno andando bene: all’11 febbraio sono 1.400 le domande presentate al Ministero della Transizione ecologica, per 1.600 milioni di euro sui 2.100 disponibili (1.500 per comuni e imprese pubbliche e 600 per le imprese private). La maggior parte di queste domande è stata presentata da aziende del Centro-Nord. Sono ancora poche le richieste di finanziamenti dal Mezzogiorno, dove invece le strutture per il trattamento e il riciclo dei rifiuti sono particolarmente carenti. Di qui la decisione del MiTE di prorogare di un mese i termini per la presentazione delle domande, con l’obiettivo di garantire l’obiettivo di coesione territoriale stabilito dal PNRR (60% Centro-Sud). Le domande inviate potranno essere integrate o annullate e ripresentate entro il nuovo termine.

DL Semplificazioni, ricorso alle procedure ordinarie sotto soglia

Con parere n. 735 del 24 settembre 2020, a seguito dell’entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, c.d. decreto Semplificazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti ai dubbi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie o se si debbano utilizzare esclusivamente gli strumenti dallo stesso previsti, soprattutto per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, e se in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se siano applicabili per tali procedure le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto.

Di seguito la risposta del MIT:

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell’art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION