Dalla Conferenza Stato-Città via libera al differimento al 31 marzo dei bilanci 2023 e al fondo caro bollette

La Conferenza Stato-città ha dato il via libera al differimento al 31 marzo dei bilanci di previsione 2023. La decisione arriva a seguito della lettera congiunta di Anci e Upi in cui i presidenti Antonio Decaro e Michele De Pascale chiedevano lo slittamento al ministro Piantedosi, in considerazione della “grande indeterminatezza sul versante delle entrate e l’impatto ancora incerto di molte previsioni di carattere fiscale e contabile”.
Nel corso della riunione è stata trovata anche l’intesa sullo schema di decreto del ministero dell’Interno per ulteriori 150 milioni di euro (anno 2022) del fondo dedicato al caro bollette, di cui 130 in favore dei Comuni e 20 in favore delle Città metropolitane. Parere favorevole, infine, sullo schema di decreto che ripartisce le risorse per la riapertura/ampliamento delle attività commerciali nei Comuni con meno di 20 mila abitanti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto differimento bilanci di previsione 2022-2024 al 31 agosto 2022

È stato adottato dal Ministero dell’Interno il decreto del 28 luglio 2022, in corso di pubblicazione in G.U., di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 agosto 2022, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), ha espresso parere favorevole. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del TUEL è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data.

 

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Salvaguardia equilibri e assestamento al 31 luglio in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione

L’IFEL, con apposito comunicato, ricorda che entro il 31 luglio p.v., in assenza di pur richieste proroghe, gli enti locali sono tenuti alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL, nonché all’assestamento generale del bilancio di cui all’art. 175, comma 8 del TUEL. Entro la stessa data è previsto il termine entro cui approvare il bilancio di previsione 2022-2024, come da proroga disposta con il DM Interno del 28 giugno 2022.

Per il rispetto delle imminenti scadenze richiamate, si rammenta quanto previsto dalla FAQ Arconet n. 8 del 20 luglio 2015, in virtù della quale è concessa, agli enti che approvano il bilancio di previsione nel corso del mese di luglio, la possibilità di attestare la salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso la stessa delibera di approvazione del bilancio, ritenendo in questi casi superflua una verifica ulteriore e disgiunta della salvaguardia degli equilibri.

In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, anche in considerazione degli effetti economici dovuti a crisi internazionale ed emergenza epidemiologica, l’art. 40, comma 4, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti”) stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con il rendiconto 2021 deliberato.

 

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Bilancio di previsione 2022-2024: differimento termine al 30 giugno

La conferenza Stato Città, riunita in seduta straordinaria, ha deliberato la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024. La decisione, che sposta il termine che scadeva originariamente il 31 maggio, è stata adottata venendo incontro alle richieste esposte da ANCI. A motivare lo slittamento è stata la mobilità del quadro di finanza locale, interessato dalle ricadute economiche della pandemia, dagli aumenti dei costi dell’energia e dalla gestione dell’emergenza profughi ucraini.

Anci, nota su modifiche Commissioni Affari costituzionali e Bilancio al DL milleproroghe 2022

Anci ha pubblicato una prima nota con gli emendamenti, di principale interesse per i Comuni, approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera al Dl Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, disposizioni urgenti in materia di termini legislativi).

Tra le principali modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare in materia di enti locali si segnalano:

  • la proroga al 31 dicembre 2022 il termine a partire dal quale la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni diviene obbligatoria (il testo originario del decreto-legge dispone la proroga al 30 giugno 2022) (articolo 2, comma 1);
  • la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022. È autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla predetta data (articolo 3, commi 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies);
  • la proroga, a decorrere dal 2022, del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti (articolo 3, comma 5-quinquies);
  • l’introduzione di nuove misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni (articolo 3, comma 5-duodevicies);
  • la previsione di un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province in dissesto finanziario, che presentano l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l’equilibrio finanziario modificando il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro; si prevede che i debiti commerciali oggetto della definizione transattiva siano quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (art. 3, comma 5-bis, lett.a);
  • la proroga di trenta giorni il termine entro il quale i comuni in predissesto, che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possano comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano (articolo 3, comma 5-bis, lett.b) e c);
  • la proroga al 28 febbraio 2022 del termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, debbano trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 3, comma 5-bis, lett.a);
  • la proroga al 28 febbraio 2022 del termine entro il quale i comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possano deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 3, comma 5-bis, lett.b));
  • estensione fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.0000 abitanti che abbiamo deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa (art. 1, comma 12-bis);
  • nuova disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli investimenti pubblici (articolo 1, comma 13-bis);
  • estensione al 2022 della possibilità per le regioni e le province autonome di anticipare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (articolo 3, comma 6-bis), con proroga dal 30 marzo al 31 maggio 2022 del termine entro il quale le Regioni devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell’anno 2021, ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli anni 2014 e 2015 (articolo 3, comma 6-bis).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni-bis, rinvio bilanci e rendiconti al 31 luglio 2021 per i soli enti con FAL

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, c.d. decreto Sostegni-bis.
Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.
Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:
1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
3. tutela della salute;
4. lavoro e politiche sociali;
5. sostegno agli enti territoriali;
6. giovani, scuola e ricerca;
7. misure di carattere settoriale.
Tra le diverse novità di interesse per gli enti locali evidenziamo l’art. 52 che differisce al 31 luglio 2021 – per i soli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità (FAL) di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti – il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del TUEL. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163. La proroga si correla alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, che, nel modificare nuovamente la disciplina di contabilizzazione e restituzione del FAL (Fondo Anticipazione Liquidità di cui al d.l. 35/13), comporta l’immediata decadenza dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del d.l. 162/2019, e della disciplina definita per il ripiano annuale dell’anticipazione ricevuta.
Si prevede, inoltre, l’istituzione di fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto.

 

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Rinvio bilancio di previsione 2021/2023 e FSC all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città

È stata anticipata al 12 gennaio 2021, già convocata per il 14 gennaio, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020. (INTERNO ED ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020.

2. Fondo di solidarietà comunale 2021. (ECONOMIA E FINANZE E INTERNO)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno 2021 degli Enti locali. (richiesta ANCI e UPI).
Parere ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

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Bilancio di previsione 2021: ANCI e UPI chiedono lo slittamento al 31 marzo

Pubblichiamo la lettera che ANCI e UPI hanno congiuntamente inviato al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2021-2023. Una richiesta che nasce da svariate esigenze e che non può non essere figlia dei tragici eventi generati dall’emergenza sanitaria da Covid-19. «La recrudescenza dell’emergenza epidemiologica nell’ultimo trimestre del 2020 – si legge – e le numerose scadenze accumulatesi in questo periodo, tra cui l’approvazione del Piano economico-finanziario rifiuti 2020 in base al metodo ARERA per i Comuni che hanno optato per il rinvio a fine anno a norma dell’art. 107, co. 5 del dl n. 18 del 2020 e la regolamentazione necessaria per l’avvio del nuovo “Canone unico” la cui proroga non è stata ritenuta meritevole di considerazione, determinano una situazione di notevole criticità». La scadenza attualmente fissata al 31 gennaio 2021, aggiungono «renderebbe impossibile per molti enti locali pervenire ad una formulazione corretta delle previsioni e degli atti propedeutici concernenti le entrate tributarie e patrimoniali». Per questo motivo, connessa anche a una precaria previsione delle entrate stante il perdurare dell’emergenza pandemica, ANCI e UPI chiedono «una proroga del termine in oggetto al 31 marzo 2021, da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 14 gennaio p.v.».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION