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Danno erariale per il dipendente che utilizza l’auto di servizio per finalità non istituzionali

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per l’Umbria, Sentenza n. 63/2022, ha accertato il danno erariale nei confronti di un dipendente pubblico per aver utilizzato l’auto di servizio per attività non istituzionali, bensì riconducibili a viaggi di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale.

La Corte, nel ricordare che l’utilizzo delle autovetture di servizio è espressamente disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, adottato ai sensi co.4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rileva che l’esame del registro  di utilizzo dell’auto e dal foglio di viaggio restituisce un quadro di indizi precisi e concordanti che, in base al criterio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non che informa il giudizio contabile (cfr. Sez. II, 2 aprile 2021, n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020, n. 221 e 9 aprile 2018, n. 110), appaiono più che sufficienti a ritenere integrata la prova del fatto che l’autovettura  sia stata utilizzata per finalità diverse del ulteriori rispetto a quelle indicate nel foglio di viaggio. Per il Collegio, risulta provata la condotta dolosa del dipendente per scopi estranei alle finalità istituzionali, in violazione anche della disciplina regolamentare dell’Ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

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