La Direzione Centrale della Finanza Locale informa comunica che le risorse assegnate a titolo di addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili, prevista dell’articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n.350, e successive modificazioni, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, per il corrente esercizio finanziario per tale finalità, sono state interamente acquisite in bilancio e pagate con provvedimento del 17 settembre 2024. Gli importi erogati con il citato provvedimento possono essere visualizzati dal prospetto allegato.
Il pagamento in questione è stato momentaneamente sospeso, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non abbiano trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non abbiano adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.
Si pone in evidenza che l’articolo 1, comma 529, della legge 30 dicembre 2023, n.213, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili; conseguentemente ai comuni della regione Friuli Venezia Giulia non sono dovuti tali trasferimenti e la regione Friuli Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
Parimenti, l’articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 7 maggio 2024, n.60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.95, stabilisce che a decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili; pertanto, ai comuni della regione Calabria, sono dovuti i contributi in argomento sino al 31 luglio 2024.
La redazione PERK SOLUTION