Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale entro il termine del 30 aprile 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che a decorrere dal prossimo 20 marzo sarà disponibile alla Sezione Area Certificati (TBEL, altri certificati), la certificazione telematica concernente l’importo complessivo dei contributi ex art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, concessi per l’anno 2022.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020) entro il termine del 30 aprile 2023.

La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2022.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato, e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le altre analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Copertura maggiori costi energetici: in arrivo il DM sullo svincolo delle quote vincolate dell’avanzo

La Commissione Arconet, nella seduta del 15 febbraio 2023, ha esame lo schema del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 1, commi 822 e 823, della legge n. 197 del 2022. I commi 822-823 consentono a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP, al fine di finanziare spese connesse con l’emergenza energetica.
Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.
Le suddette somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui di cui sopra, devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il DM si compone di un unico articolo e intende fornire le puntuali indicazioni sulla definizione di quote vincolate dell’avanzo di amministrazione che possono essere svincolate con delibera di Giunta. Si sottolinea in particolare l’attenzione da dedicare al comma 2 dell’unico articolo che elenca tutta una serie di operazioni che non possono essere oggetto di svincolo al fine di fornire la massima chiarezza. Il DM, inoltre, norma le modalità per operare il previsto svincolo delle risorse e prevede la necessità di apposita delibera in quanto le risorse sono rappresentate nell’allegato a/2 del rendiconto della gestione 2022. Il DM sarà emanato entro i termini di approvazione del rendiconto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riforma Accrual delle PA: la contabilità economica non sostituirà la contabilità finanziaria che conserverà il ruolo di contabilità autorizzatoria

Il Comitato direttivo della Struttura di governo della Riforma Accrual delle pubbliche amministrazioni, in riscontro alla alla richiesta di chiarimento formulata dalla Commissione ARCONET, ha chiarito che il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale Accrual non sostituirà la contabilità finanziaria; la contabilità finanziaria sarà integrata con il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale secondo il modello utilizzato dallo Stato.

Pertanto, come auspicato dalla Commissione, per gli enti territoriali, la riforma 1.15 del PNRR costituisce un percorso di perfezionamento del sistema contabile previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, da realizzare attraverso un adeguamento del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale vigente ai nuovi standard nazionali ITAS ispirati agli IPSAS.

Tuttavia, per ANCI quanto espresso dal Comitato direttivo della Struttura di governo della Riforma Accrual non chiarisce il percorso da attuare fino al pieno compimento della riforma. In particolare, non è stata data nessuna indicazione circa le modalità con cui si intende applicare la riforma per gli enti di minore dimensione, il percorso di formazione indispensabile per la corretta implementazione del nuovo sistema contabile, l’adeguato e profondo periodo di sperimentazione, oltre all’auspicabile semplificazione della contabilità finanziaria. Sui temi sopra indicati non è stata offerta alcuna indicazione di merito nella risposta dello SSB. I tempi di applicazione della riforma sembrano del tutto incompatibili con una ampia quanto necessaria sperimentazione, oltre ad una capillare formazione su ambito nazionale. Inoltre, non è allo stato
previsto un tavolo di lavoro che analizzi le possibili semplificazioni del futuro assetto contabile e le modalità di esclusione per gli enti di minore dimensione.

Le Associazioni chiedono in termini collaborativi di essere informate sullo stato di avanzamento del progetto PNRR recante la contabilità accrual per gli enti territoriali e sulle relative modalità di applicazione, dal Comitato direttivo della Struttura di Governance del progetto stesso. In ogni caso, in seno alla Commissione Arconet, i rappresentanti di ANCI si faranno portavoce per sostenere ogni azione utile ad uniformare gli attuali principi contabili (in particolare il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale 4.3) agli ITAS che, nel tempo, saranno presentati alla Commissione stessa – e da questa opportunamente valutati – per garantire, con
l’attuale quadro normativo, la migliore integrazione possibile tra il sistema contabile in vigore e il rispetto degli standard ITAS basati su un principio accrual, come peraltro auspicato anche nella risposta cui si sta dando riscontro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid: pubblicati i dati definitivi di IMU, add.le IRPEF, IPT e RC Auto

La RGS ha pubblicato i dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI per la compilazione dei modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno 2022, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e al relativo DM di attuazione n. 242764 del 18 ottobre 2022.

Con riferimento al 2019, i dati pubblicati di fonte F24 e ACI, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2019 (b)” della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022, corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna “Accertamenti 2019 (b)” del Modello COVID-19/2021 relativo alla certificazione 2021 e sono, quindi, da intendersi come dati definitivi. Si ricorda che, per la voce Addizionale comunale IRPEF, i dati fanno riferimento al gettito 2020 (si rinvia a quanto meglio precisato, in merito, al paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021, relativo alla certificazione COVID-19 del 2021). Con riferimento al 2022, i dati pubblicati sono dati definitivi comunicati dal Dipartimento delle Finanze.

In particolare, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al richiamato decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, i dati di cui alla Tabella 1 relativi a “Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS” sono i dati definitivi di gettito per l’anno d’imputazione 2022 riferiti alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2023.

Gli importi dei versamenti F24 fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono, quindi, risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti.

I dati di cui alle Tabelle 2, 3 e 4 relativi a “Addizionale comunale IRPEF” – “Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)” – “Imposta sulle assicurazioni RC auto”, rappresentando, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, i versamenti effettuati nell’anno 2022, come già anticipato nel comunicato pubblicato in data 20 febbraio 2023, non hanno subito variazioni e sono, pertanto, definitivi.

Con riferimento all’Addizionale comunale IRPEF, i cui dati di gettito sono contenuti nella Tabella 2 – contenente n. 2 Fogli – si rappresenta che:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022 dei comuni per i quali il Modello COVID-19/2022 avrà valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2022, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, questa Ragioneria Generale dello Stato, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene, di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

Di seguito le tabelle con i dati riferiti sia all’anno 2022 sia all’anno 2019 per singolo ente:

 

La redazione PERK SOLUTION

Ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili portuali

È stato pubblicato in G.U. n. 58 del 9-3-2023 il decreto del MEF del 13 febbraio con il quale viene disposta l’erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.

Il provvedimento scaturisce dalla applicazione della normativa di riferimento: in primo luogo l’art. 1, comma 578 della Legge n. 205/2017, il quale stabilisce che costituiscono immobili a destinazione portuale, anche se affidati in concessione a privati, da iscrivere in catasto nella categoria E/1, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed interamente adibiti ai servizi portuali, nonché le connesse infrastrutture, strade, ferrovie e le aree destinate al servizio passeggeri. Inoltre, l’art. 1, comma 579, dispone che gli intestatari catastali dei suddetti immobili possono presentare dal 1° gennaio 2019 atti di aggiornamenti per la revisione del classamento, con la conseguenza che gli stessi incidono sull’applicazione della disciplina dell’IMU recata nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160/ 2019.

Con il decreto si procede, per gli anni 2020 e successivi, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi previsti dai decreti 22 dicembre 2020 e 14 settembre 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati
di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Gli importi risultanti dalla rettifica di cui al punto precedente e da attribuire a regime, a decorrere dall’anno 2020, nel limite del contributo annuo previsto nell’importo massimo di 9,35 milioni di euro, sono individuati nel riparto di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto nel quale e’, altresi’, contenuta la metodologia del riparto stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Disponibili i dati provvisori sul Fondo di solidarietà comunale 2023

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard – CTFS il 27 febbraio scorso ha approvato la Nota metodologica per la definizione dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2023 delle Regioni a statuto ordinario. Nella stessa seduta è stata approvata inoltre anche la nota metodologica che definisce i criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per l’anno 2023.

La nota metodologica relativa al FSC, con i rispettivi allegati, dovrà essere approvata dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali e, successivamente, attraverso un DPCM, definitivamente ratificata. In attesa che si concluda il percorso normativo, sul sito di OpenCivitas sono disponibili i dati provvisori sul Fondo di solidarietà comunale 2023.

Con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. A queste risorse sono associati dei livelli obiettivo da raggiungere nell’offerta dei servizi, ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni – LEP e gli obiettivi di servizio, e un meccanismo di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle risorse. I numeri relativi alle maggiori risorse stanziate sono consultabili negli allegati alle note metodologiche discusse e approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

Nel 2023 l’attribuzione delle risorse segue gli stessi criteri utilizzati per il fondo attribuito per l’anno 2022, ad eccezione della percentuale di risorse distribuite in base a meccanismi perequativi, che è stata adeguata a quanto previsto dalla normativa.

Per l’anno 2023 l’applicazione del meccanismo standard di riparto del fondo per i comuni delle RSO è pari a 1.880.461.531 euro e viene ripartita in due quote:

  • la prima quota, pari a 658.161.536 euro, corrispondente al 35% della dotazione, è ripartita secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche;
  • la seconda quota, pari a 1.222.299.995 euro, corrispondente al 65% della dotazione, è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

Il riparto del FSC per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si basa esclusivamente sul criterio di compensazione delle risorse storiche, che quindi non considera i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le proposte emendative dell’Anci al Dl Governance e Pnrr

Anci ha pubblicato le proposte emendative, inviate ai parlamentari della commissione bilancio del Senato, al decreto 24 febbraio 2023, n.13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, c.d. Governance PNRR (A.S.564).

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto 2022 del fondo funzioni fondamentali Covid a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 8 marzo 2023, rende noto che è stato perfezionato il 2 marzo, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, recante «Riparto, per l’anno 2022, del Fondo a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n.178».

Le quote saranno attribuite ai comuni, per un totale di 3 milioni di euro, secondo le modalità indicate nell’allegato A “nota metodologica”, negli importi indicati nell’allegato B.

L’80%, ovvero 2,4 milioni di euro, viene distribuito “per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà” in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si assicura così che gli enti considerati rimangano entro tale differenza). L’inclusione degli enti incapienti rende necessaria in questo passaggio l’adozione di una soglia massima entro la quale attribuire il contributo, pena l’assorbimento da parte di questo gruppo di comuni di una quota rilevante del plafond assegnato. Tale valore è posto in corrispondenza del 50esimo percentile del vettore FSC pro-capite e risulta pari a 95 euro per abitante. L’ammontare di risorse necessario risulta così pari a 9,065 milioni di euro, che riproporzionato all’importo disponibile (2,4 mln) determina il riconoscimento del 26% dei singoli importi calcolati, con un contributo massimo di 25 euro per abitante. Per la determinazione del riparto si è aggiornato il FSC alla competenza di riferimento (2021), prendendo in considerazione il dato al netto della quota sociale (voce D10 meno voce D6 del prospetto “Fondo di solidarietà comunale” pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno – DAIT e accessibile alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/37) tenuto conto della natura vincolata di tale quota.

Il restante 20%, pari a 600 mila euro, viene invece attribuito “in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese” prendendo
a riferimento il vettore delle minori entrate 2019 come risultante da certificazione COVID-19 per l’anno 2021. Questa seconda quota viene dunque distribuita ai soli enti della platea in quota parte delle perdite, se presenti, assicurando la condizione per la quale la quota finale attribuita non risulti maggiore della distanza pro-capite di cui al punto precedente (95 euro per abitante).

 

La redazione PERK SOLUTION

Note metodologiche per la rendicontazione degli obiettivi di servizio 2023 per asili nido e trasporto studenti con disabilità

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard – CTFS ha approvato le Obiettivi di servizio 2023 per asili nido e trasporto studenti con disabilità obiettivi di servizio riguardanti il potenziamento degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Per conoscere gli obiettivi e le risorse assegnate ai diversi comuni è possibile consultare gli Allegati:

 

Obiettivi di servizio 2023 per gli asili nido

Le risorse attribuite nel Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il raggiungimento degli obiettivi di servizio aumentano di anno in anno dal 2022 fino al 2027 per poi restare costanti nel tempo. La legge ha stabilito l’ammontare di queste risorse aggiuntive fino ad arrivare ai 1.100 mln annui a decorrere dal 2027. Alle risorse è associato ogni anno un numero di utenti aggiuntivi da coprire in modo da raggiungere progressivamente il LEP fissato al 33% della popolazione 3-36 mesi. 5.099 è il numero dei comuni finanziati nel 2023 e le risorse a disposizione ammontano a 175 milioni di euro.
Le maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontate dall’ente locale scegliendo all’interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido. In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:
– ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
– trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;
– trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all’Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell’Ambito territoriale di riferimento;
– ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti;
– trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
– altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

 

Obiettivi di servizio 2023 per il trasporto studenti con disabilità

Le risorse attribuite nel Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il miglioramento del trasporto degli studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, sono legate al raggiungimento di obiettivi di servizio annuali e crescono progressivamente dai 30 mln di euro del 2022 fino ai 120 mln annui a partire dal 2027. Il numero di comuni finanziati nel 2023 è pari a 5.098, ovvero circa il 70% del totale dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Sardegna e alla Sicilia. Le risorse assegnate ammontano a 50 mln di euro e corrispondono a un numero di utenti aggiuntivi pari a 14.373.
Le maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontate dall’ente locale scegliendo all’interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità.
In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:
– ampliando la disponibilità del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, in gestione diretta o esternalizzata;
– trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità, con riserva di nuovi posti;
– trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all’Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell’Ambito territoriale di riferimento;
– trasferendo mediante voucher/contributi le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie di studenti con disabilità per organizzare autonomamente il servizio di trasporto scolastico;
– utilizzando le risorse aggiuntive assegnate per il miglioramento qualitativo del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità.

 

Rendicontazione degli obiettivi di servizio

Il raggiungimento degli obiettivi assegnati deve essere rendicontato dai comuni entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento delle risorse, attraverso la compilazione di apposite schede messe a disposizione da SOSE sul sito opendata.sose.it Le modalità di esecuzione della rendicontazione sono chiarite nelle apposite istruzioni che verranno pubblicate prossimamente sul sito della CTFS. Anche gli enti che non hanno ricevuto risorse aggiuntive sono chiamati a compilare le schede in modo da facilitare il monitoraggio dei servizi presenti sul territorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci, Sistema Raee: online il nuovo bando 2023 per l’assegnazione dei contributi economici

Anci rende noto che è stato pubblicato il nuovo bando RAEE finalizzato all’assegnazione delle risorse economiche messe a disposizione dai Produttori di AEE per tramite dei Sistemi Collettivi.
Il nuovo Bando 2023 si articola in tre Misure. Una Misura finanzierà opere presso il Centro di Raccolta e acquisto di beni per l’operatività del Centro di Raccolta stesso; una seconda misura è finalizzata alla realizzazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio (microraccolta) e contestuale comunicazione; un’ulteriore Misura è volta alla realizzazione di nuovi Centri di Raccolta in Comuni in cui non ne esista già uno iscritto al portale del CdC RAEE. Ogni potenziale candidato potrà presentare una sola domanda di ammissione al contributo e per una sola Misura.
L’unica modalità di partecipazione al Bando del 6 marzo 2023 è on-line, la domanda deve essere predisposta mediante l’apposita funzionalità disponibile nell’area riservata del portale del CdC RAEE www.cdcraee.it, a cui si accede con le credenziali fornite dallo stesso CdC RAEE. Il Modello di Domanda e tutta la documentazione obbligatoria dovrà essere compilata e trasmessa a partire dal 6 marzo 2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 5 maggio 2023.
Trascorso il termine delle ore 12.00 del 5 maggio 2023, le funzionalità per la compilazione e l’invio delle domande saranno disattivate e i contenuti precedentemente inseriti saranno accessibili al proponente in sola modalità di lettura e non modificabili. Le domande in corso di compilazione, ovvero incomplete e non trasmesse e le domande inviate oltre il termine ultimo indicato, saranno considerate come non pervenute e pertanto escluse dalla valutazione.
Tutte le informazioni utili, il testo ufficiale, le FAQ e i Modelli di Domanda e l’Allegato 1 sono disponibili esclusivamente on-line, attraverso il portale del CdC RAEE.
La Segreteria Tecnica del Bando fornisce supporto agli Iscritti nella fase di predisposizione della documentazione richiesta attraverso i Numeri 334.7063353 – 02.87244912 e l’indirizzo e-mail bando@cdcraee.it, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

TUTTI I MATERIALI:

Testo Bando Raee 2023
FAQ_Bando Raee 2023
Fac_simile_Allegato 1_2023
Fac_simile_Modello_Domanda_MIS_A_2023
Fac_simile_Modello_Domanda_MIS_B_2023
Fac_simile_Modello_Domanda_MIS_C_2023
Bando 2023 Misura C_Esempio dichiarazione Comuni coinvolti nel progetto