Canone unico patrimoniale tra le entrate tributarie dal 2027: ARCONET approva l’adeguamento degli schemi contabili

La Commissione ARCONET recepisce il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione sulla natura tributaria del canone unico patrimoniale. Approvato l’aggiornamento degli allegati 10, 12 e 13 al D.Lgs. n. 118/2011, con decorrenza prevista dall’esercizio 2027. Limitato, invece, l’ampliamento delle voci del piano dei conti alle entrate derivanti dall’esposizione pubblicitaria.

È quanto emerge dal resoconto della riunione della Commissione ARCONET del 24 giugno 2026, nel corso della quale sono stati approvati gli aggiornamenti dell’allegato 10, relativo allo schema del rendiconto della gestione e, in particolare, ai prospetti delle entrate per titoli, tipologie e categorie; dell’allegato12, relativo agli allegati al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e al piano esecutivo di gestione degli enti locali e dell’allegato13 al D.Lgs. n. 118/2011 contenente l’elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate delle regioni e degli enti locali, necessari per adeguare gli schemi contabili alla natura tributaria del canone.

La Commissione ha esaminato anche una proposta di maggiore articolazione delle voci del piano dei conti dedicate al canone unico patrimoniale. La proposta era stata elaborata con la collaborazione del Dipartimento delle Finanze per rendere più analitiche le informazioni sulle diverse componenti del canone, comprese le entrate derivanti dalle occupazioni effettuate per l’erogazione di servizi pubblici a rete, con particolare riferimento alle infrastrutture di telecomunicazione, ai cavi, alle condutture e alle antenne.

Secondo il Dipartimento delle Finanze, una classificazione più dettagliata avrebbe consentito di migliorare la conoscenza del fenomeno, la confrontabilità dei dati e l’utilizzo delle informazioni contenute nella BDAP, offrendo elementi utili sia al MEF sia agli stessi enti locali.

I rappresentanti dell’ANCI hanno tuttavia evidenziato le difficoltà operative che una maggiore granularità avrebbe determinato per i comuni. La gestione del canone unico richiede già una rilevante riorganizzazione dei procedimenti e delle attività interne; un’ulteriore articolazione del piano dei conti avrebbe aumentato la complessità delle registrazioni e degli adempimenti.

Tenendo conto delle osservazioni dell’ANCI, ARCONET ha scelto una soluzione più limitata. La Commissione ha approvato l’ampliamento del piano dei conti soltanto per le entrate riconducibili all’art. 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160/2019, relative alla diffusione di messaggi pubblicitari. Non è stata quindi accolta, almeno in questa fase, la proposta di introdurre voci analitiche per le diverse forme di occupazione del suolo pubblico, comprese quelle connesse ai servizi a rete e alle telecomunicazioni. ARCONET ha comunque espresso l’auspicio che, in futuro, gli enti possano essere messi nelle condizioni di gestire un’ulteriore articolazione delle voci, in coerenza con la funzione conoscitiva e pubblica del bilancio.

Svincolo FCDE. I chiarimenti della Corte dei conti

La disciplina prevista dall’art. 187, c. 2, del TUEL deve essere interpretata in coerenza con il sistema dei principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, dei quali costituisce applicazione specifica nell’ambito della gestione degli accantonamenti. La FAQ ARCONET n. 58 integra una legittima interpretazione tecnico-contabile, riconducibile alle funzioni proprie della Commissione ARCONET, finalizzata a disciplinare le modalità di rappresentazione e utilizzo della quota svincolata del FCDE in modo coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto.

È il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 75/2026/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente, che aveva chiesto di chiarire la corretta classificazione della quota del FCDE svincolata in sede di rendiconto: avanzo libero, secondo la lettura letterale dell’art. 187, comma 2, del TUEL, oppure avanzo accantonato, secondo le modalità operative indicate dalla FAQ ARCONET n. 58 del 29 aprile 2026.

L’ente aveva inoltre evidenziato le possibili rigidità derivanti dall’applicazione della FAQ. In particolare, una quota accantonata al FCDE dell’esercizio successivo, ma poi non utilizzata, resterebbe indisponibile fino al rendiconto successivo. Viceversa, la mancata destinazione in sede di rendiconto impedirebbe di impiegare successivamente quella somma per finanziare il fondo. Il secondo quesito riguardava l’esercizio 2026 e la posizione degli enti che avevano già approvato il rendiconto 2025 prima o contestualmente alla pubblicazione della FAQ, prevedendo nella deliberazione consiliare l’utilizzo della quota svincolata.

La FAQ chiarisce che la quota «svincolabile» viene rilevata nell’allegato a/1 mediante riduzione della quota accantonata relativa al Fondo; che l’eventuale destinazione al finanziamento del FCDE dell’esercizio successivo viene rappresentata tra gli «altri accantonamenti», assicurando tracciabilità e distinguibilità rispetto alla quota liberata; che il risultato di amministrazione, una volta approvato il rendiconto, non è suscettibile di successive rideterminazioni nel corso dell’esercizio; e che l’utilizzo effettivo della quota così accantonata richiede apposita variazione di bilancio, secondo le regole del sistema autorizzatorio.

La Corte chiarisce, dunque, che l’iscrizione della quota svincolata tra gli «altri accantonamenti» ha una funzione esclusivamente tecnico-contabile: non modifica la natura dello svincolo previsto dall’art. 187, comma 2, TUEL e non introduce un nuovo vincolo sostanziale. La soluzione indicata da ARCONET serve a garantire tracciabilità, stabilità del risultato di amministrazione e coordinamento tra rendiconto e bilancio dell’esercizio successivo.

La quota che, in sede di rendiconto, l’ente destina espressamente al finanziamento del FCDE stanziato nel bilancio dell’esercizio successivo deve essere iscritta tra gli «altri accantonamenti». Il suo utilizzo, anche parziale, richiede una specifica variazione di bilancio. La quota che l’ente non destina a tale finalità confluisce immediatamente nell’avanzo libero ed è utilizzabile secondo la disciplina vigente sull’applicazione del risultato di amministrazione.

La Corte propone un esempio particolarmente utile. Se la rideterminazione del FCDE determina una riduzione di 30 e l’ente decide di destinare 10 al fondo dell’esercizio successivo, soltanto queste 10 unità restano tra gli accantonamenti, mentre le restanti 20 confluiscono nella quota libera. Se l’ente non si avvale della facoltà prevista dall’art. 187, comma 2, del TUEL, l’intera riduzione di 30 confluisce direttamente nell’avanzo libero. Qualora la somma mantenuta tra gli accantonamenti non venga utilizzata nel corso dell’esercizio successivo, essa resta accantonata e potrà essere liberata in sede di approvazione del relativo rendiconto. Si tratta, secondo la Sezione, di una limitazione temporalmente circoscritta e coerente con il principio di annualità, non di un vincolo permanente.

SIOPE+: aggiornamenti dell’infrastruttura a settembre 2026. I Comuni verifichino l’adeguamento dei gestionali della contabilità

IFEL informa che la Banca d’Italia ha comunicato che, a decorrere dal 28 settembre 2026, saranno aggiornate le configurazioni di sicurezza dell’infrastruttura SIOPE+. L’intervento prevede la disabilitazione dei protocolli di sicurezza TLS 1.0 e TLS 1.1 sugli ambienti di produzione e di collaudo esterno di SIOPE+. Di conseguenza, il colloquio applicativo con la piattaforma sarà consentito esclusivamente ai sistemi che supportano i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3.

Per i Comuni, l’adeguamento riguarda principalmente i software gestionali della contabilità utilizzati per l’invio e la ricezione dei flussi SIOPE+, nonché gli eventuali altri componenti applicativi coinvolti nella comunicazione con la piattaforma. Gli interventi tecnici dovranno pertanto essere effettuati dai rispettivi fornitori dei sistemi informatici e, per gli aspetti di competenza, dai tesorieri.

Pur non essendo richiesto un intervento tecnico diretto da parte dell’ente, si raccomanda ai Comuni di contattare tempestivamente la propria software house per verificare che gli adeguamenti necessari siano stati programmati e saranno completati in tempo utile.
È opportuno richiedere al fornitore una conferma esplicita che:

  • il software di contabilità utilizzato dall’ente per l’interazione con SIOPE+ sarà pienamente compatibile con i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3;
  • l’aggiornamento sarà rilasciato e reso operativo prima della data prevista dalla Banca d’Italia;
    siano stati effettuati, ove previsti, i necessari test di funzionamento anche nell’ambiente di collaudo di SIOPE+ che, a partire da lunedì 31 agosto, avrà recepito le modifiche.

In assenza di tali adeguamenti, a partire dal 28 settembre 2026, i sistemi che utilizzano ancora i protocolli TLS 1.0 o TLS 1.1 non saranno più in grado di comunicare con SIOPE+, con il conseguente rischio di interruzione dello scambio dei flussi di ordinativi informatici.

Gli enti dovranno effettuare le opportune verifiche con il proprio fornitore del software di contabilità al fine di assicurare la continuità operativa del servizio.

Aziende speciali: il compenso dei revisori non può essere aumentato durante l’incarico

Il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione di un’azienda speciale non può essere rideterminato in aumento durante lo svolgimento dell’incarico mediante l’applicazione analogica delle disposizioni previste per i revisori degli enti locali. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 138/2026, rispondendo ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di adeguare, durante il rapporto, il compenso dei revisori di un’azienda speciale applicando i criteri e i limiti stabiliti per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

La Sezione ricorda che, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 14/2019, gli enti locali hanno potuto riesaminare l’adeguatezza dei compensi determinati prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. L’eventuale rideterminazione deve comunque rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa, essere preceduta dalla verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei maggiori oneri e decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare, senza effetti retroattivi. Si tratta, tuttavia, di una possibilità strettamente collegata alla disciplina contenuta negli articoli 234 e 241 del TUEL e alla particolare evoluzione delle funzioni attribuite ai revisori degli enti locali. Tale disciplina non può essere automaticamente estesa a organi di controllo sottoposti a un diverso quadro normativo.

Per i revisori delle aziende speciali continua a trovare applicazione l’articolo 52 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. La disposizione attribuisce al Consiglio comunale il potere di nominare l’organo di revisione e di determinare un’adeguata indennità in favore del presidente e degli altri componenti del collegio, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe professionali vigenti.

I parametri di riferimento sono, quindi, differenti. Il compenso dei revisori dell’ente locale è collegato principalmente alla classe demografica del Comune e alle funzioni esercitate, mentre quello dei revisori dell’azienda speciale deve essere determinato considerando le dimensioni e le caratteristiche dell’organismo controllato. a Corte sottolinea inoltre che la nomina e la determinazione del compenso costituiscono elementi di un atto unitario. L’ammontare dell’indennità deve pertanto essere stabilito contestualmente al conferimento dell’incarico. Questo principio, richiamato anche dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 24084 del 26 settembre 2019, risponde all’esigenza di garantire l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo di revisione.

Secondo la Sezione, manca una disposizione specifica che consenta di rideterminare in aumento, durante il rapporto, il compenso dei revisori delle aziende speciali. Al contrario, una disciplina di adeguamento è espressamente prevista per i revisori degli enti locali, in presenza delle condizioni individuate dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile.

 

Rendicontazione spese referendum del 22 e 23 marzo entro il 31 ottobre 2026.

Il Ministero dell’Interno ha comunicato che, a causa di problematiche tecniche che stanno interessando la procedura telematica “Finanza Locale”, disponibile all’interno del portale DAIT Servizi, saranno considerati tempestivamente presentati tutti i rendiconti delle spese che risulteranno chiusi e trasmessi alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente entro il 31 ottobre 2026.

L’Amministrazione ha precisato che la risoluzione delle criticità tecniche è prevista in tempi brevi e, al fine di evitare effetti pregiudizievoli a carico degli enti locali, ha disposto che gli invii effettuati entro il termine sopra indicato conservino piena validità ai fini del rispetto della scadenza.

Fondo anticipazioni di liquidità: istituito il tavolo tecnico MEF per l’accesso alle misure della legge di bilancio 2026

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2026, pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2026, prende formalmente avvio il tavolo tecnico previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). L’organismo avrà il compito di definire le modalità applicative che consentiranno ad alcune categorie di comuni in maggiore difficoltà finanziaria di accedere alle misure straordinarie introdotte dalla stessa legge di bilancio.

Il provvedimento interessa in particolare gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti che presentano una situazione di disavanzo particolarmente gravosa, aggravata dalla consistente incidenza del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione.

La legge di bilancio ha infatti individuato specifici requisiti oggettivi per l’accesso alle misure di sostegno. Possono rientrare nel perimetro di intervento i comuni che, oltre ad essere in disavanzo di amministrazione, presentano un’incidenza del Fondo anticipazioni di liquidità non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e, contemporaneamente, non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per il rimborso dei prestiti. Rientrano inoltre tra i destinatari i comuni che hanno fatto ricorso alle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge n. 115/2022.

Il tavolo tecnico dovrà verificare concretamente le modalità attraverso cui tali enti potranno beneficiare delle misure previste dai commi da 638 a 643 della legge n. 199/2025, assicurando al contempo il mantenimento degli spazi di maggiore utilizzo delle risorse previsti dal successivo comma 664.

Project financing per l’illuminazione pubblica: ANAC chiede l’annullamento della gara per gravi violazioni della lex specialis

L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene su una procedura di partenariato pubblico-privato per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, ribadendo ancora una volta come la corretta impostazione della documentazione di gara rappresenti un presupposto imprescindibile per la legittimità dell’intero affidamento.

Con la delibera n. 227 del 17 giugno 2026, il Consiglio dell’ANAC ha infatti accertato la presenza di gravi vizi nella lex specialis relativa alla concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della progettazione e dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica di un Comune.

L’intervento dell’Autorità trae origine da un esposto che segnalava presunte irregolarità nella procedura. L’istruttoria svolta ha confermato la fondatezza di parte delle criticità evidenziate, facendo emergere violazioni della disciplina di gara tali da integrare la fattispecie della “grave violazione” prevista dall’art. 6, comma 2, lettera i), del Regolamento ANAC approvato con delibera n. 268/2023.

Proprio la qualificazione delle irregolarità come “gravi violazioni” ha indotto l’Autorità ad adottare una delle misure più incisive previste dal proprio ordinamento di vigilanza. ANAC ha infatti formalmente richiesto all’amministrazione comunale di procedere all’annullamento dell’intera procedura, comprendendo non soltanto il bando e il disciplinare, ma anche tutti gli atti successivamente adottati in attuazione della gara.

L’Autorità non si limita però a censurare i vizi ritenuti più gravi. Nella delibera invita il Comune, in occasione della futura riedizione della procedura, a riesaminare complessivamente tutta la documentazione di gara, tenendo conto anche delle ulteriori criticità emerse nel corso dell’istruttoria, pur non riconducibili alla fattispecie della grave violazione.

Particolarmente significativo è il richiamo ai poteri attribuiti all’ANAC dall’ordinamento. Il Comune dovrà infatti comunicare entro venti giorni le determinazioni assunte in conformità alla richiesta dell’Autorità. In caso contrario, ANAC potrà esercitare il proprio potere di impugnazione degli atti di gara dinanzi al giudice amministrativo, rafforzando così il proprio ruolo di garante della legalità e della corretta applicazione della disciplina dei contratti pubblici.

Modalità di trasmissione alla BDAP delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali

È stato pubblicato in G.U. n. 142 del 22-06-2026 il decreto del MEF del 12 giugno 2026 concernente l’aggiornamento del decreto 12 maggio 2016, al fine di ridefinire le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle informazioni riguardanti i residui i residui al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali.

Il provvedimento prevede modifiche di natura meramente formale al Decreto BDAP del 12 maggio 2016, riguardanti:
a) il recepimento delle disposizioni legislative vigenti in materia di trasmissione di bilanci alla BDAP degli enti territoriali;
b) l’eliminazione di alcuni refusi;
c) la modifica del dominio dell’indirizzo di posta elettronica indicato all’articolo 6 del decreto.
La vigenza dello schema di decreto è prevista dal rendiconto dell’esercizio 2026.

 

Corte dei conti: accordi convenzionali tra enti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico

Con la deliberazione n. 87/2026, la Corte dei conti Piemonte, affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali, fornendo importanti chiarimenti sulla possibilità per un Comune di assumere oneri economici nell’ambito di accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere infrastrutturali di competenza di un diverso ente.

Il Comune istante chiede di chiarire se, nell’ambito di accordi o convenzioni tra enti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale, sia conforme ai principi di contabilità pubblica e di sana gestione finanziaria la previsione secondo cui l’ente locale sostenga spese progettuali, tecniche o patrimoniali aventi carattere preliminare, accessorio o strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico competente.

La Corte ribadisce un principio di carattere generale: gli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, disciplinati dall’art. 15 della legge n. 241/1990, dall’art. 34 del TUEL e oggi espressamente richiamati anche dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono uno strumento ordinario attraverso il quale amministrazioni diverse possono cooperare per perseguire obiettivi di interesse pubblico comune. Tuttavia, la legittimità di tali accordi non deriva dalla semplice sottoscrizione di una convenzione, ma dalla concreta sussistenza di una collaborazione effettiva. L’interesse perseguito deve essere realmente comune a tutte le amministrazioni coinvolte e ciascun ente deve contribuire alla realizzazione dell’intervento secondo le proprie competenze istituzionali, assumendo responsabilità e apporti concreti. Viene quindi esclusa la possibilità di utilizzare lo schema dell’accordo di collaborazione per mascherare un rapporto nel quale una sola amministrazione sostenga gli oneri economici nell’interesse esclusivo dell’altra.

Secondo la Corte, gli impegni economici assunti dai diversi enti nell’ambito di un accordo rappresentano una modalità di compartecipazione ai costi di un’attività amministrativa svolta congiuntamente e finalizzata al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. La ripartizione degli oneri può essere differenziata tra i partecipanti, purché rispetti il principio dell’effettiva partecipazione di ciascun soggetto alla realizzazione dello scopo comune e non si traduca in un mero trasferimento di risorse a favore dell’ente titolare dell’opera.

Sul tema della cessione gratuita di beni immobili tra amministrazioni pubbliche, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il principio di redditività del patrimonio pubblico non ha carattere assoluto. La cessione a titolo gratuito può ritenersi legittima quando costituisca la soluzione più idonea a perseguire un interesse pubblico concreto e prevalente, purché tale scelta sia adeguatamente motivata e supportata da una puntuale valutazione dell’amministrazione competente. Non è quindi il corrispettivo economico a rappresentare necessariamente il miglior risultato per l’ente, ma la capacità dell’operazione di soddisfare in modo più efficace l’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione.

La Corte pone alcuni limiti ben precisi: la cooperazione deve essere autentica, deve perseguire finalità istituzionali comuni, deve comportare una reale condivisione di compiti e responsabilità e non può trasformarsi in un meccanismo attraverso il quale un ente finanzi attività riconducibili esclusivamente alla missione istituzionale di un’altra amministrazione.

Riforma della contabilità pubblica Accrual, in G.U. il decreto n. 107/2026

È stato pubblicato in G.U. n.146 del 26-06-2026, il decreto legge n. 107/2026, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”.

Il decreto introduce un ampio pacchetto di misure che incidono direttamente sull’attività delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle stazioni appaltanti. Le disposizioni interessano settori strategici dell’azione amministrativa, dalla riforma della contabilità pubblica al rafforzamento della sicurezza energetica, dalle misure a tutela dei lavoratori impegnati nei cantieri durante le emergenze climatiche fino a numerosi interventi di natura finanziaria, organizzativa e procedurale.

In particolare, gli articoli da 8 a 13 imprimono un’ulteriore accelerazione al percorso di riforma della contabilità pubblica previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), delineando l’assetto normativo che disciplinerà l’introduzione del nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni rappresentano un passaggio decisivo nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili, definendo i presupposti giuridici e organizzativi per la progressiva attuazione della riforma Accrual nel settore pubblico.

Si prevede che le amministrazioni già interessate dalla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 PNRR, a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 12, adottano il quadro di principi e regole del sistema entro l’esercizio finanziario 2030 e a decorrere dal medesimo. Le altre società e amministrazioni escluse dalla suddetta fase pilota adottano un sistema semplificato di contabilità economico patrimoniale coerente con il sistema unico da definirsi, anche con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione, con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili vigenti stabiliti dai regolamenti europei e dall’ordinamento nazionale. Al termine della fase di sperimentazione, di cui all’articolo 12 del decreto-legge in esame, le amministrazioni pubbliche comprese nella fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR “Riforma delle norme di contabilità pubblica” (che ha riguardato l’esercizio finanziario 2025) adottano, entro l’esercizio finanziario 2030, e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico (art. 8).

L’art. 9 disciplina il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto accrual) destinato ad affiancare, entro l’esercizio finanziario 2030, i sistemi di contabilità finanziaria in competenza previsti attualmente per le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.15 del PNRR, a seguito della sperimentazione di cui al successivo articolo 10. Il nuovo sistema sarà adottato a fini di rendicontazione e non di previsione, e non avrà più sole finalità conoscitive.

L’articolo 10 reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all’adozione del nuovo modello contabile. In particolare, viene richiesta la revisione e l’allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l’individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili e l’adeguamento dei sistemi informativi.

L’articolo 11 disciplina l’assetto organizzativo del programma di formazione, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull’offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) necessario nella fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico.

L’articolo 12 reca la disciplina della fase di sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza nelle more dell’entrata in vigore definitiva entro l’esercizio finanziario 2030. Si prevede che le amministrazioni pubbliche che fanno parte della “fase pilota” elaborino e trasmettano, in via sperimentale, dal 2026 e fino all’entrata in vigore definitiva, gli schemi di bilancio secondo il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale in competenza, sulla base di modelli predisposti dal MEF. È facoltà del Ministero dell’economia definire ulteriori programmi di sperimentazione, sia per le amministrazioni che fanno parte della “fase pilota” sia per le amministrazioni escluse. Saranno previsti, su proposta della Commissione Arconet, ed entro il 30 giugno 2027, specifici programmi di sperimentazione che coinvolgano gli enti territoriali e i loro enti strumentali.

L’articolo 13 introduce l’obbligo per l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di elaborare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con cadenza trimestrale e secondo gli standard del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), le stime dell’accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore, nonché di trasmetterle al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva pubblicazione.