Messa a norma antincendio: decreto Ministero interno scadenze e modalità per adeguamento

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2026 il decreto del Ministero dell’Internodi concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito 31 marzo 2026, recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”.

Si ricordano i soli due step temporali e le relative modalità  per adeguare gli edifici scolastici alla normativa antincendio:

  1. entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui (art. 4 DPR n. 151/2011), attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del DM Interno 26 agosto 1992: lità); 7.1, secondo comma, lettere a) b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);
  2. entro il 31 dicembre 2027 (scadenza prevista nel dl milleproroghe 2025), sono attuate tutte le disposizioni previste nel DM Interno  26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la SCIA attestante il completo adeguamento

Il decreto prevede altresì che nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, le istituzioni scolastiche e i Comuni e Città metropolitane proprietari degli edifici scolastici debbano individuare idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio, tra cui, a titolo indicativo, la limitazione del carico di incendio, l’eliminazione di materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste, la gestione dell’affollamento dell’attività e della distribuzione degli occupanti, ed altro (fonte Anci).

Certificazione copertura costo dei servizi per l’anno 2023 per gli enti deficitari

È stato pubblicato il decreto del 31 marzo 2026 recante approvazione dei modelli certificazione concernenti la dimostrazione, per l’anno 2023, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento ai controlli centrali. Gli enti locali di cui all’art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all’art. 265, comma 1, del medesimo decreto. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, dovranno essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 30 giugno 2026 per la certificazione relativa alle risultanze contabili relative all’esercizio finanziario 2023.

Censimento 2026 delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni entro il 30 aprile 2026

Prende il via il Censimento 2026 delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni, finalizzato alla rilevazione dei dati relativi al parco auto in uso alla data del 31 dicembre 2025.

Le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione avranno tempo fino al 30 aprile 2026 per aggiornare e comunicare le informazioni richieste. Grazie al sistema di censimento online, introdotto negli ultimi anni su iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica, le operazioni di aggiornamento e comunicazione dei dati risultano più semplici per le amministrazioni e garantiscono livelli più elevati di sicurezza, affidabilità e qualità delle informazioni raccolte.

L’edizione 2026 del censimento prevede l’introduzione di informazioni aggiuntive per rendere la rilevazione ancora più approfondita. In particolare, tra i dati richiesti è prevista l’indicazione della classe ambientale dei veicoli in uso.

Il monitoraggio avviato dal 2014 consente di fotografare annualmente:

  • il numero delle auto di servizio;
  • le modalità di utilizzo;
  • il titolo di possesso dei veicoli.

Come ogni anno, dati e report di sintesi saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni sono inoltre tenute a pubblicare, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale, i dati relativi al proprio parco auto. Per ogni esigenza di supporto è attivo il servizio di help desk all’indirizzo: helpdesk.autopa@formez.it

Consulta i dati del censimento 2025 

Fondo sentenze esecutive, Anno 2026

Con decreto del Ministero dell’interno del 13 marzo 2026 è stato approvato il modello di certificazione riguardante il contributo, per l’anno 2026, destinato ai comuni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2025, n.199, risultano obbligati a sostenere spese derivanti da sentenze di risarcimento esecutive conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegati, verificatisi entro la data di entrata in vigore della predetta legge, relative a richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024 considerate cumulativamente.

La richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame, sia superiore al 40 per cento della spesa corrente annua sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente.

La richiesta dovrà essere inoltrata dai Comuni al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente in modalità telematica, previa scansione del modello cartaceo debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): finanzalocale.prot@pec.interno.it entro e non oltre il 31 marzo 2026, a pena di decadenza.

Pubblicato il decreto di riparto, per l’anno 2025, dell’indennità di funzione per gli amministratori locali

La Direzione Centrale della Finanza Locale ha pubblicato il decreto del 5 febbraio 2026, concernente il riparto dell’incremento, per l’anno 2025, del fondo per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento dell’indennità di funzione.

Per quanto riguarda le modalità di impiego delle risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l’anno 2025, gli enti destinatari del contributo tengono conto di quanto statuito dall’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Tale disposizione consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Infatti tale possibilità, a seguito della modifica apportata all’articolo 1, comma 20-ter dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 29 gennaio 2024, inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38, è prevista fino al 31 dicembre 2025, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta.

Arconet: pubblicato il DM 16 marzo 2026 di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato il DM del 16 marzo 2026, decreto correttivo dei principi contabili, in attuazione del comma 659 della legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), secondo cui entro il 31 marzo la RGS avrebbe dovuto aggiornare il principio contabile della programmazione (Allegato 4/1), quello della gestione finanziaria (Allegato 4/2) e l’allegato 9 al Dlgs 118/2011.

Il provvedimento introduce correttivi e precisazioni che incidono direttamente sulla programmazione finanziaria, sulla gestione della cassa e sul monitoraggio degli equilibri di bilancio. Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della contabilità armonizzata, con l’obiettivo di migliorare l’attendibilità dei dati e la capacità degli enti di governare i flussi finanziari in un contesto sempre più vincolato.

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il rafforzamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), attraverso un approccio che può essere definito “accelerato”. Il decreto, infatti, sollecita una più rigorosa considerazione dei rischi di mancata riscossione già nella fase previsionale, imponendo agli enti una maggiore coerenza tra capacità di incasso e stanziamenti. In questa prospettiva, il FCDE non è più soltanto uno strumento di prudenza contabile, ma diventa un elemento centrale per la veridicità delle previsioni, incidendo direttamente anche sulla costruzione degli equilibri di cassa.

Vengono chiariti alcuni profili applicativi relativi al Fondo pluriennale vincolato (FPV), soprattutto con riferimento alla sua corretta rappresentazione nelle previsioni. Il decreto prende atto delle difficoltà operative ancora presenti nei sistemi contabili degli enti e introduce un periodo transitorio durante il quale è ammesso il ricorso a stime, purché adeguatamente motivate nella nota integrativa. Viene però fissato un orizzonte temporale preciso, non oltre il 2028, entro il quale i sistemi informativi dovranno essere pienamente adeguati alla gestione del FPV secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Questo passaggio rappresenta un punto cruciale: la qualità del dato contabile viene espressamente collegata alla capacità tecnologica e organizzativa dell’ente.

Sul versante della gestione della cassa, il decreto introduce indicazioni particolarmente stringenti. Viene ribadito che le previsioni di cassa non possono derivare da una mera sommatoria tra competenza e residui, ma devono riflettere realisticamente i tempi effettivi di riscossione e pagamento. In questo quadro, assumono rilievo determinante sia il FCDE – che sterilizza quote di entrata di incerta esigibilità – sia la valutazione dei contenziosi e dei ritardi nei pagamenti. Le tre condizioni di coerenza introdotte dal decreto rappresentano un vero e proprio sistema di vincoli tecnici finalizzati a evitare squilibri di liquidità e a garantire che il bilancio di previsione sia effettivamente sostenibile anche sotto il profilo finanziario.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda i debiti commerciali e, più in generale, i tempi del processo di spesa. Il decreto si muove in linea con le politiche europee di riduzione dei tempi di pagamento, rafforzando il legame tra programmazione finanziaria e tempestività delle obbligazioni passive. La corretta determinazione delle previsioni di cassa delle spese diventa, quindi, funzionale anche al rispetto dei tempi medi di pagamento, con evidenti ricadute sulla credibilità dell’ente nei confronti dei fornitori e sul rispetto degli obblighi normativi in materia.

Infine, il provvedimento valorizza strumenti di programmazione finanziaria già previsti dall’ordinamento, come il piano annuale dei flussi di cassa e il programma dei pagamenti, suggerendone un utilizzo integrato con la costruzione delle previsioni di bilancio. Si tratta di un’indicazione non meramente tecnica, ma strategica: la gestione della liquidità viene elevata a funzione centrale dell’amministrazione finanziaria locale.

Rimborso del canone unico patrimoniale nei Comuni del sisma 2016

È stato pubblicato in G.U. n. 65 del 19.03.2026 il decreto del MEF del 15 luglio 2026, recante “Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2023 e 2024, relative al canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Le fattispecie oggetto del rimborso di cui al comma 1, sono individuate dall’art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamato dall’art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022 e dall’art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 e si riferiscono alle insegne di esercizio la cui esposizione é effettuata a norma
dell’art. 1, comma 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché alle occupazioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 819, lettera a) e comma 837 della legge n. 160 del 2019, relative alle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Bando Sport Missione Comune 2026, 250 milioni di euro di nuova finanza per l’impiantistica sportiva pubblica

Con il bando Sport Missione Comune 2026, l’iniziativa con cui l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (ICSC) mette a disposizione degli Enti Territoriali un Plafond da 250 milioni di euro per sostenere i programmi di sviluppo e rigenerazione dell’impiantistica sportiva sul territorio nazionale. Il programma, attivo fino al 30 settembre 2026, si rivolge a Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, offrendo strumenti finanziari agevolati per sostenere interventi di sviluppo e rigenerazione dell’impiantistica sportiva.

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dalla concessione di mutui a tasso fisso con integrale abbattimento degli interessi per finanziamenti fino a 10 anni. È inoltre prevista la possibilità di estendere la durata dei piani di ammortamento fino a 25 anni, una leva che consente agli enti di affrontare anche interventi di maggiore dimensione garantendo la sostenibilità economico-finanziaria nel lungo periodo. Oltre a finanziamenti a condizioni agevolate, ICSC mette a disposizione delle Amministrazioni un servizio strategico di valutazione dell’impatto degli investimenti, che include la misurazione del Social Return on Investment (SROI) e l’attribuzione di un Rating ESG, consentendo di stimare il potenziale ritorno socio-ambientale degli interventi.

Sport Missione Comune 2026 sostiene interventi destinati alla costruzione, all’ampliamento, alla riqualificazione e all’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva; alla copertura dei maggiori oneri derivanti da variazioni dei prezzi dei materiali; nonché alle spese connesse a perizie suppletive o adeguamenti normativi. L’iniziativa di ICSC si inserisce, inoltre, in modo sinergico nel quadro delle principali politiche nazionali per lo sport: è complementare ai programmi regionali e alle misure proposte dal Dipartimento dello Sport e da Sport e Salute — dal Bando “Sport e Periferie” alle linee di intervento del PNRR — contribuendo a rafforzare la leva finanziaria e a garantire la piena copertura dei piani finanziari necessari alla realizzazione delle opere.

Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2026 per i fabbricati a valore contabile

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto Ministeriale 6 marzo 2026, con cui vengono aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese. Il provvedimento assume rilievo ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno d’imposta 2026.

I nuovi coefficienti si applicano agli immobili:

  • classificabili nel gruppo catastale D;
  • non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
  • interamente posseduti da imprese;
  • distintamente contabilizzati.

Il decreto estende inoltre la propria efficacia alle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi, purché situate entro i limiti del mare territoriale.

In assenza di rendita catastale, la base imponibile continua a essere determinata facendo riferimento al valore contabile del bene, al quale devono essere applicati i coefficienti aggiornati annualmente. Tali moltiplicatori sono definiti tenendo conto dell’andamento dei costi di costruzione rilevati dall’ISTAT, con l’obiettivo di adeguare i valori fiscali alla dinamica economica del settore immobiliare.

Corte dei conti: Utilizzo dei proventi da alienazione del patrimonio immobiliare

Con deliberazione n. 16/2026, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, affronta la questione riguardante l’obbligo o meno di accantonare il 10% derivante dall’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile per la riduzione (estinzione) del debito, dopo aver prioritariamente verificato la non convenienza di procedere ad estinzione anticipata dei mutui per l’esistenza di penali da pagare e quindi la possibilità di utilizzo di altre forme di gestione e ristrutturazione del debito.

La disciplina relativa all’utilizzo dei ricavi derivanti da alienazioni patrimoniali è stata interessata da numerosi interventi legislativi che hanno dato luogo a un quadro normativo complesso e di difficile interpretazione. In particolare, l’articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012, che ha disposto che i proventi suddetti possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. L’articolo 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, quale risulta integrato dall’articolo 7, comma 5, del d.l. n. 78/2015, che ha previsto che il dieci per cento di detti proventi è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui, mentre per la restante quota rimane confermato quanto previsto dal sopra citato comma 443 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (utilizzo per investimenti e/o riduzione del debito). L’articolo 1, comma 866, della legge n. 205/2017, che ha previsto la possibilità di utilizzare tali risorse per finanziare le quote capitali dei mutui in ammortamento nell’anno o anche anticipatamente rispetto all’originario piano di ammortamento, possibilità consentita solamente agli enti che presentino le caratteristiche di “virtuosità” previste dalla norma stessa (rapporto tra immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, non incremento della spesa corrente ed in regola con gli accantonamenti al FCDE), norma inizialmente limitata agli anni dal 2018 al 2020 ma successivamente modificata dall’articolo 11-bis del d.l. n. 135/2018 che ha trasformato detta possibilità in una disposizione a regime (sempre però riservata agli enti “virtuosi”).

Dal quadro normativo emerge che per gli enti territoriali, la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile è oggi destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui; la restante quota del 90% è invece destinata esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. Questa disciplina risponde a una logica di prudenza finanziaria, più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale, volta a evitare che l’autonomia finanziaria degli enti possa tradursi in nuove forme di indebitamento tali da compromettere gli equilibri di bilancio raggiunti. Ne consegue che il legislatore ha inteso privilegiare la riduzione del debito rispetto a qualsiasi altra destinazione delle risorse, consentendo l’impiego per investimenti solo in via subordinata. Proprio per questo motivo, la giurisprudenza contabile è ormai consolidata nel ritenere che tali entrate siano rigidamente vincolate e che gli enti locali non dispongano di alcun margine di discrezionalità nella loro allocazione. Le somme derivanti dall’alienazione immobiliare devono quindi essere utilizzate secondo le finalità indicate dalla legge, senza possibilità di deroga.

La Sezione ricorda che la nozione di spese di investimento comprende tutte quelle operazioni che incidono sul patrimonio dell’ente, come l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di immobili, nonché la realizzazione o il recupero di opere e impianti. Si tratta, in sostanza, di spese che producono un incremento o un miglioramento durevole del patrimonio pubblico.

Infine, il principio dell’unità del bilancio, previsto dalla normativa contabile, rafforza ulteriormente questo assetto, stabilendo che le entrate in conto capitale, tra cui rientrano i proventi da alienazioni immobiliari, sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. Solo in presenza di situazioni eccezionali e normativamente tipizzate è consentito un loro utilizzo per spese correnti. In via generale, dunque, tali risorse restano vincolate alla parte in conto capitale e alla riduzione dell’indebitamento dell’ente.