Criteri e modalità di riparto e utilizzo del Fondo per la legalità 2023

Con  decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 settembre 2023, sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo, per l’anno 2023, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro», previsto dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2023 al n. 3376.

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il
Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2022 e sulla base dei criteri indicati nella “Nota metodologica” del medesimo decreto, per l’anno 2023 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato dall’articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ripartito tra gli enti locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal report della Direzione centrale della Polizia Criminale in data 27 aprile 2023.

Il riparto del Fondo tra gli enti è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento come sopra definiti, subiti da ciascun ente e valutati secondo i criteri indicati nella richiamata “Nota metodologica”, e per il 40% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2021, secondo i dati ISTAT, ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del TUEL. Il contributo erogato a valere sul Fondo è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte, per l’adozione, con delibera di giunta, di iniziative per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di
ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

Allegati:
Nota metodologica-All. A
Piano di riparto 2023-All. B

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo rimborso oneri al personale civile a seguito della soppressione della ex Base Nato dell’Arcipelago della Maddalena

Con comunicato del 27 settembre 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con provvedimento del 22 settembre 2023 è stato disposto il pagamento del saldo, nella misura del 40%, del contributo assegnato nell’anno 2023, per il rimborso degli oneri relativi al personale civile assunto a seguito della soppressione della ex Base Nato dell’Arcipelago della Maddalena ai sensi dell’articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Come già evidenziato in occasione di precedenti comunicazioni, rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno le intervenute interruzioni, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro del personale di che trattasi. Le comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti inviando una richiesta per e-mail a amelia.mazzariello@interno.it oppure a daniela.secondini@interno.it.

 

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Stralcio crediti di dubbia esigibilità: Le indicazioni della Corte dei conti

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 144/2023/PAR, in risposta ad una richiesta di un Comune, fornisce utili indicazioni in merito all’attività di riaccertamento dei residui relativa al mantenimento o allo stralcio dei residui attivi con anzianità superiore ai tre anni e più in particolare dei residui attivi ultraquinquennali. Il Comune istante ha chiesto di sapere se la perdurante pendenza di procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva del credito o l’assenza di una formale comunicazione di inesigibilità del medesimo credito da parte dell’agente della riscossione possa precludere all’Ente di valutare l’opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio un residuo attivo di anzianità ultratriennale di dubbia o incerta esigibilità.

La Sezione, alla luce del quadro normativo vigente, chiarisce che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, fermo restando l’obbligo di congruo
accantonamento al FCDE, gravi sull’ente locale un onere motivazionale (art. 2697 c.c.) modulato nei seguenti termini:

  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull’ente l’obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;
  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell’ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all’opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull’ente l’onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
  • per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l’art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell’onere probatorio gravante sull’ente, nel senso cioè che spetta all’ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni “non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalora) l’incerta esigibilità” dei residui e, pertanto, “anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti” (Corte conti, sez. contr. Marche, del. n. 49/2021/PRSP). Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l’Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l’intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all’anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l’ente non dimostri l’esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il “riconoscimento formale” della sua “assoluta inesigibilità o insussistenza” deve essere comunque “adeguatamente motivato” attraverso “l’analitica descrizione delle procedure seguite” per ottenerne la riscossione o indicando “le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione”, fermo restando “l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.

In conclusione, la Sezione evidenzia che la mancata conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione
di definitiva inesigibilità del credito da parte dell’agente della riscossione non costituisca ragione di per sé sufficiente a giustificare il mantenimento nel conto del bilancio dell’ente locale di un residuo attivo di anzianità ultratriennale e di dubbia o difficile esigibilità, a meno che non sussistano congrui e plausibili elementi capaci di fondare ragionevoli aspettative di effettivo incasso, di cui l’ente deve fornire, in occasione delle operazioni di riaccertamento annuale ordinario dei residui, adeguata ed esaustiva motivazione, tanto più pregnante ed incisiva quanto più remoto è l’esercizio di provenienza del residuo stesso.

 

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Ancora pochi giorni per la rilevazione degli immobili pubblici 2020/2021/2022

Il Dipartimento del Tesoro, in considerazione dell’elevato numero di richieste di supporto pervenute e di caricamenti massivi in corso di elaborazione, ricorda che l’applicativo Immobili rimarrà aperto per la rilevazione dati del triennio 2020-2022 anche dopo il termine annunciato del 15 settembre 2023, indicativamente per un paio di settimane, per consentire di concludere l’adempimento alle Amministrazioni che hanno avviato l’attività di comunicazione.

Le Amministrazioni sono invitate a completare l’aggiornamento dei dati degli anni 2020, 2021 e 2022 e procedere all’invio della comunicazione, trasmettendo i dati o la dichiarazione negativa. Il mancato invio della comunicazione comporta la segnalazione alla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009.

Il Dipartimento raccomanda la consultazione dei documenti disponibili, in particolare delle Indicazioni per la rilevazione del triennio, delle FAQ, che sono state elaborate proprio sulla base delle richieste più ricorrenti pervenute alla casella Supporto Tematico Patrimonio, e dei video tutorial, che illustrano con casi pratici l’operatività dell’applicativo. I problemi di accesso all’applicativo non vanno indirizzati alla casella di Supporto Tematico Patrimonio ma segnalati attraverso la funzionalità “Richiesta di Assistenza” disponibile nel menu a sinistra del Portale Tesoro, selezionando le voci dei menu a tendina Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

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Avviso IFEL su digitalizzazione pagamenti e allineamento PCC: aperte le candidature per la sperimentazione

IFEL rende noto che è stato pubblicato, in data 25 settembre 2023, l’Avviso riguardante la sperimentazione del progetto per la completa digitalizzazione dei pagamenti degli Enti Locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

L’Avviso mira a selezionare gli enti sperimentatori che riceveranno, a titolo di contributo, dei voucher economici ed è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente di IFEL completo di allegati e di modalità di candidatura. La sperimentazione ha una dotazione finanziaria di 2,65 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e di controllo 2014/2020 a titolarità MEF-RGS.

Il Progetto promosso da Ragioneria generale dello Stato, Banca d’Italia, AgID, ANCI, UPI ed IFEL, si articola in due linee distinte:

  • la Linea A: digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in SIOPE che prevede la riduzione, fino alla progressiva eliminazione, dell’utilizzo di documenti esterni agli ordinativi informatici per il pagamento delle spese di personale;
  • la Linea B: corretta alimentazione e allineamento della PCC che prevede la riduzione dello scostamento fra l’ammontare del debito commerciale rilevato dalla PCC e l’importo risultante dalle evidenze contabili delle Amministrazioni Locali, nonché la corretta alimentazione della piattaforma.

Le domande di adesione dovranno essere presentate tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF  fino alle ore 12:00:00 del giorno 16 ottobre 2023.

Per approfondire le finalità del progetto, i riferimenti normativi e le modalità di adesione all’Avviso, è possibile partecipare al webinar promosso da ANCI per il prossimo 28 settembre alle ore 11:30.
Parteciperanno rappresentanti degli enti promotori: Banca d’Italia, RGS, AgID, ANCI, IFEL e UPI.

 

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Avviso 2/2023 per l’accesso ai contributi del Fondo ex art. 72 del Codice del Terzo Settore

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 101 del 20 luglio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, disponibile sul sito internet del Ministero, sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.

Con il Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 è stato adottato l’Avviso 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi. Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali
interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti. Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale.

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare
l’importo di euro 600.000,00. La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Il cofinanziamento, come risultante nel piano finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste.

Allegati:

 

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Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane: Pubblicato il decreto di ripartizione anno 2023

È stato pubblicato il decreto a firma del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, datato 4 agosto 2023, e registrato alla Corte dei Conti l’11 settembre 2023 n. 2465, di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – parte regionale (art.1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). La pubblicazione del decreto è stata comunicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.224 del 25-09-2023.

Il decreto ha individuato i criteri di ripartizione del Fondo, gli ambiti d’intervento e i termini per la trasmissione delle rendicontazioni degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi. Le regioni, come previsto dall’articolo 2 comma 7 e dall’articolo 3 comma 11 dovranno trasmettere le richieste di finanziamento (scheda n.1 e scheda n.2) in formato elettronico all’indirizzo: affariregionali@pec.governo.it entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 18 dicembre 2023.

Allegati:

 

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Conferenza Stato-Città: raggiunta intesa su riparto fondi IMU, Rigenerazione urbana, obiettivi di servizio potenziamento servizi sociali

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 settembre 2023, è stata sancita l’intesa sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione per l’utilizzo delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell’anno 2023. Con il provvedimento in esame sono stabiliti gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l’anno 2023 – indicati sulla base della nota metodologica approvata nella seduta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2023 – in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente.

ANCI e UPI hanno espresso l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo, con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026, per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. L’articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 – istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2025 e di 120 milioni di euro per l’anno 2026. Con il provvedimento in esame, vengono definiti, per il biennio 2025-2026, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei suddetti contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Parere favorevole è stato espresso sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, recante l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR. Con il provvedimento in esame, si viene così incontro ad una specifica richiesta del Consiglio Nazionale Forense (CNF). I certificati saranno rilasciati in esenzione dal bollo come previsto dal Testo unico delle spese di giustizia. Il Servizio prevede la verifica dell’iscrizione all’albo tenuto dal Consiglio nazionale forense tramite la Piattaforma digitale nazionale dati della Presidenza del Consiglio a cui sono collegati sia ANPR che il Consiglio Nazionale Forense. Periodicamente saranno effettuate verifiche a campione sulla sussistenza dei presupposti di legittimità degli accessi.

Espresso parere favorevole anche sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, a decorrere dall’anno 2023, del fondo di cui all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Con il provvedimento in esame sono interamente ripartite, a decorrere dall’anno 2023, le risorse del fondo pari a 12 milioni di euro annui, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Infine è stato esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l’anno 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, sul quale è stato espresso parere sfavorevole.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Unificata, Istruzione: Intesa su riparto 2024 e 2025 Fondo nazionale sistema integrato 0/6 anni

Nella seduta della Conferenza Unificata è stata raggiunta l’intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025, sui criteri per il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.

L’intesa, in base a quanto stabilito nel Piano quinquennale 2021/2025, contiene i criteri percentuali di riparto delle risorse, i termini e le modalità di trasmissione della programmazione regionale, la quota perequativa e i termini di decadenza.
L’ANCI, ha tuttavia formulato due raccomandazioni. Da un lato la necessità di rivedere l’intero Piano in un’ottica di semplificazione delle procedure e di riduzione delle tempistiche di assegnazione delle risorse ai Comuni. Dall’altro è stato sollecitato di accelerare l’attivazione della piattaforma di rendicontazione e monitoraggio del sistema informativo 0/6 anni atteso da circa due anni.
Durante la seduta è arrivato anche il via libera alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali. In relazione al dm attuativo Anci ha chiesto una maggiore flessibilità del termine per la presentazione delle istanze da parte di Comuni, città metropolitane ed Unioni di Comuni.

 

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Le prime proposta ANCI per la prossima legge di bilancio 2024

L’ANCI ha pubblicato le prime proposte per la prossima legge di bilancio 2024, inviate al Governo, sulle principali questioni di interesse per Comuni e Città metropolitane su cui chiede di prestare la dovuta attenzione, in una prospettiva di analisi e soluzioni di medio periodo.

Di seguito i punti trattati nel documento:

1. Accordi capoluoghi-Contributo e estensione dei partecipanti;
2. Ampliamento del perimetro di applicazione degli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio 2022 anche ai Comuni capoluogo sedi di città metropolitane che risultavano in dissesto;
3. Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE);
4. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio;
5. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale;
6. Proroga al 2025 dell’iscrizione del FAL per gli enti in dissesto per non determinare ulteriori condizioni di aggravamento per gli enti in fase di gestione del bilancio stabilmente riequilibrato;
7. Assicurare un ulteriore sostegno per il ripiano dei disavanzi da FAL a favore degli enti locali colpiti dalla sentenza CCost n. 80 del
2020;
8. Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati (enti in dissesto);
9. Rifinanziamento con ulteriori 280 milioni per il triennio 2024-26 il fondo di supporto al risanamento dei Comuni in condizioni di predissesto con diversi precedenti provvedimenti, tra cui da ultimo la legge di bilancio per il 2022;
10. Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi;
11. Integrazione della quota perequativa del Fondo di Solidarietà comunale (700 mln. a regime);
12. Integrazione FSC a favore dei piccoli Comuni in condizioni di spopolamento e fragilità socioeconomica;
13. Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell’Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali;
14. Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà;
15. Servizi per l’infanzia oggetto di incentivazione e mantenimento nel FSC delle risorse restituite da parte dei Comuni che raggiungono gli obiettivi di servizio annuali (Asili nido, servizi sociali e trasporto scolastico studenti con disabilità), a sostegno degli obiettivi stessi;
16. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti;
17. Interventi a favore delle gestioni associate;
18. Risorse delle Città metropolitane.

 

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