Commissione Arconet: Canone patrimoniale e aggiornamento piano dei conti, scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG

Nella seduta dello scorso 27 maggio 2026, la Commissione Arconet ha esaminato la proposta di adeguamento del piano dei conti integrato alla sentenza della Corte suprema di Cassazione – sezioni unite civile del 16 dicembre 2025, riguardante il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019. La sentenza ha definito il principio di diritto secondo il quale il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “ha, in ogni caso, natura tributaria”.

Gli aggiornamenti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011:
a) riguardano anche il comparto delle Regioni e delle Province autonome, in quanto, nei bilanci gestionali della regione Friuli-Venezia Giulia e delle due Province autonome sono presenti capitoli di entrata riguardanti il “Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”;
b) decorreranno necessariamente dall’esercizio 2027, in quanto, alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, le entrate derivanti dal canone unico patrimoniale saranno già state registrate nel titolo terzo delle entrate e risulterebbe estremamente complesso e oneroso chiedere agli enti di modificare le registrazioni già effettuate.

La proposta di aggiornamento del piano dei conti integrato, prevede l’inserimento:
a) tra le entrate tributarie del modulo finanziario, di appositi codici gestionali per le entrate riguardanti il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e il “Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato ai mercati”;
b) tra i “proventi da imposte, tasse e proventi assimilati” del modulo economico, di appositi codici per i proventi derivanti dal “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e dal “Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile, destinato ai mercati”;
c) tra i “crediti da tributi” del modulo patrimoniale, di appositi codici per i “Crediti da riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria” e i “Crediti da riscossione Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato al mercato”.

La Commissione ha esaminato, inoltre, l’aggiornamento scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG degli enti locali. La scheda rappresenta una
mera ricognizione della disciplina delle variazioni del bilancio di previsione e del PEG.

Corte dei Conti: obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici

Con deliberazione n. 215/2026 la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione del nuovo comma 4-bis dell’art. 96 del D.Lgs. n. 297/1994, introdotto dalla legge 7 aprile 2026, n. 53, nota come legge “Palestre aperte”.

Il Comune istante ha evidenziato come il proprio regolamento, adottato nel 2016, preveda che l’ente continui a sostenere direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre, la pulizia degli impianti, le spese per acqua calda, energia elettrica e riscaldamento. Gli utilizzatori versano invece un corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie approvate dalla Giunta comunale. Tuttavia, tali tariffe non risultano sufficienti a coprire integralmente i costi sostenuti dall’ente, soprattutto con riferimento alle attività di pulizia. Da qui il dubbio interpretativo: se il nuovo obbligo posto a carico dei concessionari impone necessariamente una gestione diretta delle attività di pulizia e manutenzione oppure può essere assolto anche mediante il pagamento di un corrispettivo economico al Comune.

La Sezione ha evidenziato che gli obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature, posti a carico delle società e delle associazioni sportive dall’art. 96, comma 4-bis, del d.lgs. n. 297/1994, per gli utilizzi al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico, possono essere assolti per equivalente economico, mediante corresponsione al Comune concedente che provveda alla relativa manutenzione, pulizia e al pagamento delle utenze, di un canone/corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie.

La concessione dell’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico sulla base di tariffe agevolate deve essere sorretta da adeguata motivazione delle ragioni di interesse pubblico perseguite, nel rispetto dei canoni di buon andamento e parità di trattamento, fermo restando il limite della spesa storica destinata alla diffusione delle pratiche motorie e sportive sostenuta alla data di entrata in vigore della L. 7 aprile 2026, n. 53”.

Gemellaggi tra enti locali: la Corte dei conti conferma la natura di spese di rappresentanza

Con deliberazione n. 77/2026, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, conferma che le attività di gemellaggio tra amministrazioni locali rientrano a pieno titolo nell’ambito delle relazioni pubbliche e delle spese di rappresentanza. Tale qualificazione trova fondamento nella funzione stessa del gemellaggio, che costituisce uno strumento attraverso il quale l’ente locale sviluppa rapporti istituzionali con altre amministrazioni, promuove il proprio territorio e rafforza la propria immagine all’esterno.

Secondo la Corte, il concetto di relazioni pubbliche deve essere interpretato in senso ampio e comprende tutte le forme di collaborazione, scambio e iniziativa congiunta tra soggetti pubblici. I gemellaggi rappresentano pertanto una manifestazione tipica di attività istituzionale orientata alla cura delle relazioni esterne dell’ente e alla valorizzazione del suo ruolo all’interno della comunità nazionale e internazionale.

La giurisprudenza ha ammonito sul fatto che «le spese sostenute per l’organizzazione e l’attività di gemellaggio con altre amministrazioni locali, benché ammissibili in astratto, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate:

  • dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali;
  • dalla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
  • dalla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;
  • dalla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’Ente e la spesa erogata;
  • dalla qualificazione del soggetto destinatario della spesa e dalla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (cfr. deliberazione Lombardia n. 19/2016/VSG)» (Sez. Lombardia, n. 6/2021; nello stesso senso, Sez. Marche, n. 56/2015).

Nello specifico è stato osservato che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Tale qualificazione finalistica comporta l’esclusione delle spese per l’esercizio di funzioni istituzionali, rientranti nell’attività tipica e nelle competenze dell’ente, quale modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa in un determinato settore in conformità agli obiettivi programmati. Le spese di rappresentanza devono dunque rivestire il carattere dell’inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento. La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all’illegittimità della spesa sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

La Corte ribadisce che le spese di rappresentanza, pur essendo ammissibili, non costituiscono spese necessarie e devono pertanto essere considerate recessive rispetto alle altre esigenze dell’ente. Ne deriva l’obbligo di rispettare rigorosamente i criteri di sobrietà, congruità ed economicità, sia con riferimento al singolo evento finanziato sia in relazione alle dimensioni complessive del bilancio comunale. Secondo la Corte, la preventiva individuazione di criteri generali e astratti consente di limitare la discrezionalità degli organi politici, garantire trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare uniformità di comportamento nella gestione di una tipologia di spesa particolarmente sensibile.

Il regolamento dovrebbe disciplinare in modo puntuale la definizione di spesa di rappresentanza, le tipologie di spese ammissibili, i soggetti competenti ad autorizzarle, le modalità di imputazione contabile e le procedure di rendicontazione. Una regolamentazione preventiva rappresenta infatti una concreta applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

 

Fase Pilota Accrual: Contabilizzazione trasferimenti vincolati destinati alla realizzazione di opere o altre immobilizzazioni materiali

Con la FAQ 24 la Ragioneria Generale dello Stato si sofferma sul trattamento contabile dei contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di altre immobilizzazioni materiali e, soprattutto, il momento in cui tali risorse devono essere rilevate come provento secondo i principi ITAS. I contributi agli investimenti non seguono il ciclo di vita dell’opera finanziata, ma il ciclo di adempimento delle condizioni che ne disciplinano l’erogazione.

L’ITAS 9, paragrafo 31, stabilisce che si rileva una passività (e non un provento) quando le risorse trasferite sono sottoposte a condizioni che determinano un’obbligazione attuale, in quanto stabiliscono che:

a) i benefici economici o il potenziale di servizio incorporati nelle risorse trasferite devono essere utilizzati per una determinata finalità e che, in caso contrario, questi ultimi devono essere restituiti al trasferente; oppure b) il trasferimento delle risorse è subordinato all’adempimento di una determinata prestazione da parte dell’amministrazione destinataria del trasferimento (cd. trasferimenti a rendicontazione).

Nel caso dei trasferimenti vincolati (c.d. contributi a rendicontazione) destinati alla realizzazione di opere, siamo proprio nell’ambito della lettera b): il trasferimento è subordinato alla realizzazione dell’opera (adempimento di una prestazione). Pertanto, finché l’opera non è completata e correttamente rendicontata, permane una passività.

Momento di cancellazione della passività e rilevazione del provento

L’ITAS 9, paragrafo 32, dispone:

“Successivamente alla rilevazione iniziale, quando l’amministrazione adempie, in tutto o in parte, alla condizione relativa alle risorse trasferite, riduce corrispondentemente il valore contabile della passività, rilevando e iscrivendo nel conto economico un provento da trasferimenti di ammontare pari a tale riduzione.”

Le Linee Guida ITAS 9 (Esempio 18) affrontano esplicitamente il caso di un contributo in conto investimenti per la costruzione di un immobile, con condizione che prevede la restituzione delle somme in caso di mancato completamento dell’opera. In quell’esempio, si afferma testualmente:

“Essendo prevista una condizione fino al completamento dell’opera, durante tutta la fase di costruzione non si rileverà alcun provento ma solamente una passività. Al termine della costruzione, si potrà ridurre la passività e rilevare il corrispondente provento.”

L’esempio chiarisce che la riduzione della passività e la rilevazione del provento avvengono al termine dell’opera, non ai singoli stati di avanzamento (SAL), perché i SAL non liberano dalla condizione.

Punto fondamentale il momento rilevante non è l’accettazione formale della rendicontazione da parte dell’ente erogatore, bensì la trasmissione della corretta rendicontazione da parte dell’ente beneficiario. Le Linee Guida ITAS 9 (pagina 15, con riferimento all’Esempio 11 e seguenti) chiariscono che:

“Il momento rilevante per la rilevazione del provento è quello della trasmissione della rendicontazione (correttamente effettuata), e non quello dell’accettazione formale da parte dell’ente erogante. Quest’ultima – o l’eventuale mancata accettazione, totale o parziale – è qualificata come evento successivo.”

Pertanto:

La passività si cancella (e il provento si rileva) quando l’ente beneficiario trasmette la rendicontazione corretta che dimostra l’adempimento della condizione (completamento dell’opera).
L’accettazione formale successiva non fa venire meno quanto già rilevato; semmai, una eventuale contestazione genera una sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui si manifesta.

Il problema del disallineamento temporale con l’ammortamento

La domanda 2 evidenzia un potenziale disallineamento:

Il provento da trasferimento viene rilevato integralmente nell’esercizio in cui l’opera è completata e rendicontata (e quindi la passività viene cancellata).
L’ammortamento dell’opera, ai sensi dell’ITAS 4, inizia quando l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso (ITAS 4, par. 52), che tipicamente coincide con il collaudo e l’entrata in funzione, spesso nello stesso esercizio o in quello successivo.
Negli esercizi successivi, si rileveranno solo gli ammortamenti (costi) senza una corrispondente quota di provento, creando un disallineamento nella rappresentazione economica.
La risposta degli ITAS è chiara: il provento va rilevato integralmente nell’esercizio in cui viene meno la passività (completamento e corretta rendicontazione), senza alcuna forma di imputazione progressiva lungo la vita utile.

Perché? L’ITAS 9 non prevede alcun meccanismo di “risconto passivo” o di ripartizione del provento da trasferimento in funzione dell’ammortamento del bene finanziato. Al contrario, l’ITAS 9 distingue nettamente tra:

Trasferimenti con condizioni (obbligo di fare/realizzare): il provento si rileva quando la condizione è adempiuta (completamento dell’opera), indipendentemente dalla futura vita utile del bene.
Trasferimenti con limiti e restrizioni (senza obbligo di restituzione): il provento si rileva al sorgere del diritto, senza passività.
L’Esempio 19 delle Linee Guida ITAS 9 rappresenta un caso particolare in cui la condizione non è solo la realizzazione dell’opera, ma anche il mantenimento in funzione per un certo periodo. In quel caso, il provento viene rilevato progressivamente lungo il periodo di gestione (es. 10 anni), perché la condizione (obbligo di mantenere in funzione) si adempie annualmente. Tuttavia, questo avviene solo se l’atto di assegnazione prevede espressamente che la restituzione delle somme sia legata anche all’obbligo di gestione pluriennale.

Nel caso standard di contributo per la realizzazione di un’opera (senza obbligo di gestione futura), la condizione si esaurisce con il completamento dell’opera. Pertanto, il provento è interamente di competenza dell’esercizio in cui l’opera è completata e correttamente rendicontata.

Non è ammissibile (né tantomeno richiesto) un trattamento contabile che correli il provento al periodo di ammortamento mediante imputazione progressiva. Gli ITAS non contengono alcuna disposizione in tal senso.

Informativa in nota integrativa

Qualora si ritenga che il disallineamento temporale tra provento (rilevato tutto nell’esercizio di completamento) e ammortamenti (rilevati negli esercizi successivi) possa influenzare la comprensione del bilancio, l’ente beneficiario deve fornire adeguata informativa in nota integrativa, ai sensi:

ITAS 9, paragrafo 59, lettera b), punto iii: l’amministrazione indica l’importo dei trasferimenti, distinguendo, laddove l’informazione sia rilevante, gli importi delle principali classi individuate per destinazione e provenienza delle risorse, nonché per tipologia di condizioni sulle risorse trasferite.
Quadro Concettuale, paragrafo 5.8: la nota integrativa contiene informazioni che non soddisfano i requisiti per la presentazione nei prospetti contabili, ma che sono significative per gli utilizzatori.
Informativa suggerita (da adattare al caso concreto):

“Nell’esercizio [anno], l’ente ha rilevato un provento da trasferimento di € [importo] a seguito del completamento dell’opera [denominazione] e della trasmissione della rendicontazione all’ente erogatore. L’opera, entrata in funzione nel medesimo esercizio, è stata iscritta tra le immobilizzazioni materiali per un valore di € [importo] e sarà ammortizzata lungo la sua vita utile stimata di [anni] anni. Ne consegue che negli esercizi successivi il conto economico rifletterà i soli ammortamenti dell’opera, senza una corrispondente quota di provento, in quanto il provento è stato già integralmente rilevato nell’esercizio di completamento dell’opera, in conformità con quanto previsto dall’ITAS 9 per i trasferimenti con condizioni (adempimento della prestazione).”

Inoltre, l’ente può presentare, nella nota integrativa o in un documento allegato, un prospetto di riconciliazione tra il provento rilevato e gli ammortamenti previsti negli esercizi successivi, per dare conto agli utilizzatori del bilancio dell’effetto complessivo dell’operazione.

Fase Pilota Accrual: Gestione beni immobili di proprietà della Provincia ma controllati da altro ente

Con la FAQ n. 25 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una ASL e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia.

Nella situazione descritta, la Provincia perde il controllo del bene. Di conseguenza, ai sensi dell’ITAS 4, paragrafo 66, lettera a), è tenuta a cancellare il bene dal proprio Stato Patrimoniale, fornendo comunque adeguata informativa nella nota integrativa. Il bene continua ad essere registrato nel libro inventario della Provincia tra i beni di proprietà presso terzi. La cancellazione del bene, qualora il valore contabile residuo sia positivo, dà luogo alla rilevazione di una minusvalenza, come illustrato nell’Esempio 15 delle Linee guida di ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali (cessione gratuita di un cespite non ancora interamente ammortizzato). In tale esempio, la Provincia cancella il bene e rileva una minusvalenza pari al valore contabile residuo.

Parallelamente, la ASL diviene il soggetto che esercita il controllo economico del bene e, pertanto, è tenuta ad iscrivere l’immobile nel proprio Stato patrimoniale. L’azienda sanitaria dovrà fornire adeguata informativa nella nota integrativa e registrare il cespite nel proprio inventario come bene di terzi ricevuto in uso gratuito.

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie sostenute successivamente dalla Provincia, il chiarimento esclude in modo netto qualsiasi possibilità di capitalizzazione da parte dell’ente proprietario. Sebbene l’ITAS 4 preveda che i costi di manutenzione straordinaria incrementino il valore dell’immobilizzazione materiale cui si riferiscono, tale regola presuppone che il bene sia iscritto nello Stato patrimoniale del soggetto che sostiene la spesa. Nel caso in esame tale presupposto viene meno, poiché la Provincia ha già eliminato il cespite dai propri attivi patrimoniali.

Le spese straordinarie sostenute dalla Provincia non possono essere considerate investimenti e devono essere trattate come costi dell’esercizio, con integrale imputazione al conto economico. Solo nel caso in cui esista una convenzione che imponga alla ASL il rimborso delle somme anticipate, la Provincia potrà rilevare un credito nei confronti dell’azienda sanitaria. In assenza di tale obbligo di restituzione, l’intervento manutentivo assume la natura di un onere corrente.

La posizione della ASL è specularmente opposta. Essendo il soggetto che controlla il bene, l’azienda sanitaria deve applicare integralmente le regole dell’ITAS 4 relative alle immobilizzazioni materiali. Le manutenzioni straordinarie effettuate sull’immobile, indipendentemente da chi abbia sostenuto materialmente il pagamento, determinano un incremento del valore del cespite iscritto nello Stato patrimoniale della ASL. Il principio contabile, infatti, non collega la capitalizzazione al soggetto che finanzia l’intervento, ma al soggetto che controlla il bene e beneficia dell’incremento di utilità economica o di capacità di servizio derivante dall’intervento stesso.

La scrittura contabile della ASL varia a seconda della convenzione in essere: Se la ASL dovrà rimborsare la Provincia per i costi sostenuti, la rilevazione sarà: Dare Immobilizzazione materiale (Fabbricati) e Avere Debiti verso la Provincia.

Se l’intervento è a titolo gratuito per la ASL (cioè senza obbligo di rimborso), la contropartita sarà rappresentata da Proventi (secondo quanto previsto dall’ITAS 9 – Ricavi e proventi) o, in caso di vero e proprio conferimento, da un incremento del Patrimonio Netto.

Quanto all’ammortamento, l’ITAS 4, paragrafo 57, stabilisce che: “Laddove la capitalizzazione dei costi comporti l’incremento del valore di un’immobilizzazione materiale, l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua nuova residua vita utile.”

La ASL è quindi tenuta a ricalcolare la quota di ammortamento sulla base del nuovo valore contabile (dato dalla somma del valore residuo precedente e del costo straordinario sostenuto) e sulla residua vita utile aggiornata a seguito degli interventi.

Sintesi dei ruoli:

  • Provincia: la perdita di controllo comporta la cancellazione del bene dallo Stato Patrimoniale, con rilevazione di una minusvalenza (Esempio 15 delle Linee guida ITAS 4). Non potendo più capitalizzare, i successivi costi di manutenzione straordinaria sono trattati come costi d’esercizio nel Conto Economico oppure, se previsto da un accordo di rimborso, come credito verso la ASL.
  • ASL: poiché ha il controllo del bene, lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale. Deve capitalizzare i costi di manutenzione straordinaria, incrementando il valore del cespite e rideterminando l’ammortamento secondo il nuovo valore contabile e la residua vita utile.

 

Fase Pilota Accrual: Contabilizzazione dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025

Con la FAQ 27 dell’8 giugno scorso, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile, nella fase pilota, dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025.

Il punto di partenza del ragionamento del MEF è il principio contenuto nell’ITAS 9, secondo cui un trasferimento vincolato non genera automaticamente un provento al momento dell’incasso. La rilevazione del ricavo avviene infatti soltanto quando l’ente soddisfa le condizioni previste dal finanziatore. Fino a quel momento il trasferimento assume la natura di una passività, in quanto l’amministrazione beneficiaria è ancora tenuta a realizzare l’investimento per il quale il finanziamento è stato erogato.

La FAQ distingue pertanto due situazioni differenti.

Nel primo caso, il trasferimento è stato riscosso prima del 1° gennaio 2025 ma l’investimento non è ancora stato realizzato o comunque l’obbligazione sottostante non è stata adempiuta. In questa ipotesi il contributo non può essere considerato un componente positivo di reddito e deve essere trattato come un debito non corrente per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche. La logica sottesa è che, se gli ITAS fossero stati applicati fin dall’origine, il trasferimento sarebbe stato contabilizzato come passività e non come patrimonio netto o contributo agli investimenti. La fase pilota richiede quindi di ricostruire tale rappresentazione economico-patrimoniale mediante una specifica integrazione nel foglio 2 del modello di raccordo.

Nel secondo caso, invece, l’investimento è stato già realizzato prima del 1° gennaio 2025 e la condizione prevista dal trasferimento risulta integralmente soddisfatta. In tale circostanza il contributo avrebbe dovuto essere imputato a provento nell’esercizio in cui è stata completata la realizzazione dell’investimento. Non sussiste quindi alcuna obbligazione residua e non deve essere rilevata alcuna passività. L’effetto economico deve considerarsi già maturato negli esercizi precedenti e, pertanto, l’importo deve essere ricondotto ai “Risultati economici degli anni precedenti”, con corrispondente impatto sul patrimonio netto iniziale.

Nel modello di raccordo, per le aziende del Servizio sanitario nazionale la voce patrimoniale “Finanziamenti per investimenti” e per gli enti territoriali la voce “Contributi agli investimenti” risultano volutamente escluse dal raccordo automatico verso il nuovo piano dei conti. L’oscuramento di tali collegamenti non costituisce un’anomalia del modello ma una scelta metodologica precisa, in quanto tali poste non trovano corrispondenza diretta nel framework Accrual e vengono considerate automaticamente eliminate nel passaggio al nuovo sistema.

Ne consegue che l’ente deve intervenire esclusivamente nel foglio 2 mediante le integrazioni richieste dalla FAQ. Se il trasferimento finanzia un investimento ancora da realizzare, l’importo già presente tra i contributi agli investimenti deve essere ricostruito come debito non corrente per trasferimenti condizionati. Se invece l’investimento è già stato completato, il medesimo importo deve essere imputato ai risultati economici degli esercizi precedenti.

Buoni pasto elettronici: niente conto giudiziale per il dipendente incaricato

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 184/2026, ha affermato che per il servizio sostitutivo di mensa erogato esclusivamente mediante buoni pasto elettronici (analogici con card, con card e App oppure solo digitale con App), non sussiste più l’obbligo di resa del conto giudiziale da parte del dipendente incaricato della gestione amministrativa del servizio, in quanto quest’ultimo non assume alcuna funzione di custodia o distribuzione materiale dei buoni. Analogamente, non è configurabile alcuna responsabilità contabile tipica in capo al fornitore per il solo fatto di procedere alle ricariche delle card o delle applicazioni informatiche utilizzate dai dipendenti.

La Sezione ha evidenziato che per molti anni il sistema dei buoni pasto cartacei ha costituito una tipica ipotesi di gestione di beni pubblici suscettibile di generare un “debito di materia” in capo al soggetto incaricato della custodia e della distribuzione. I carnet consegnati dal fornitore all’amministrazione venivano infatti materialmente detenuti, conservati e successivamente attribuiti ai dipendenti aventi diritto. In tale contesto, il soggetto incaricato svolgeva un’attività di gestione di beni pubblici che giustificava pienamente la sua qualificazione come agente contabile a materia e l’obbligo di rendicontazione giudiziale. Tale schema non è più compatibile con le modalità operative che caratterizzano il sistema dei buoni pasto elettronici. Oggi l’amministrazione, una volta individuato il numero di buoni spettanti ai singoli dipendenti, trasmette i dati al gestore del servizio attraverso il portale dedicato. È poi il fornitore stesso a procedere direttamente alla ricarica delle card elettroniche o all’accredito tramite applicazioni digitali, senza che vi sia alcun passaggio materiale dei buoni attraverso gli uffici dell’ente.

In questo caso, infatti, il fornitore non assume alcun incarico di incasso, di custodia o di pagamento per conto dell’Amministrazione né in virtù dell’accordo contrattuale né di fatto. La materiale ricarica delle card elettroniche rappresenta, piuttosto, il momento esecutivo del contratto (rientrando tra le obbligazioni dell’operatore scelto), non apparendo potersi nemmeno latamente assimilare ad attività gestoria a natura pubblicistica con conseguente obbligo di resa del conto. Il buono parso elettronico, infatti, pur mantenendo natura di valore, non viene materialmente gestito da un soggetto ma risulta immediatamente attribuito ai dipendenti attraverso la card elettronica o l’App.

Destinazione proventi dai parcheggi per il finanziamento dell’incarico professionale per la redazione del “Piano dei Parcheggi”

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 207/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla disciplina vincolistica dei proventi dei parcheggi a pagamento, di cui all’art. 7, comma 7 del Codice della Strada, e in particolare sulla possibilità di finanziare con tali proventi l’incarico professionale ai fini della redazione del “Piano dei Parcheggi”, ha evidenziato come tali ipotesi si possibile alla sola ricorrenza di determinate condizioni:

  • sussistenza di una correlazione diretta e sostanziale alle finalità di legge (ovvero realizzazione di opere di pubblico interesse – installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, o loro miglioramento – o in interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale o comunque effettivo miglioramento della mobilità urbana) delle previsioni programmatiche riportate nel predetto documento di pianificazione;
  • stretta necessarietà di un supporto tecnico esterno per la sua redazione nei termini e alle condizioni previste a livello ordinamentale di settore per il conferimento dell’incarico.

La Corte ricorda come la giurisprudenza contabile abbia più volte censurato quelle modalità organizzative che, pur formalmente legittime, determinano un effetto sostanzialmente elusivo del vincolo di destinazione. Ciò accade, ad esempio, quando la gestione della sosta viene affidata a soggetti esterni, a società in house o a concessionari e le relative risorse finiscono per essere riversate agli enti in forme che ne attenuano o alterano la destinazione originaria. In tali ipotesi, è stato costantemente affermato che la natura vincolata dell’entrata permane immutata, poiché si tratta comunque di somme corrisposte dagli utenti per un servizio pubblico e che la legge impone di utilizzare esclusivamente per le finalità indicate dall’art. 7, comma 7, del Codice della strada.

Secondo i giudici contabili, la semplice attività di pianificazione strategica non è di per sé sufficiente a giustificare l’utilizzo dei proventi vincolati della sosta. Diversamente opinando, si finirebbe per estendere il vincolo ben oltre la volontà del legislatore, consentendo di finanziare indistintamente attività di studio, analisi e programmazione prive di un collegamento concreto con la realizzazione degli interventi cui la norma fa riferimento. La soluzione individuata dalla Corte si fonda pertanto sul criterio della correlazione diretta e sostanziale tra la spesa e le finalità individuate dalla legge. Il finanziamento del Piano dei Parcheggi può essere considerato compatibile con il vincolo normativo soltanto nella misura in cui il documento non si limiti a delineare scenari programmatori generali, ma costituisca uno strumento tecnico concretamente orientato alla realizzazione, gestione, riorganizzazione o miglioramento del sistema della sosta e, più in generale, della mobilità urbana. In altri termini, il Piano deve presentare una chiara proiezione operativa, fungendo da presupposto tecnico per l’attuazione di interventi specifici e concretamente realizzabili.

Pertanto, il finanziamento dell’incarico professionale con i proventi vincolati può ritenersi ammissibile soltanto qualora l’amministrazione dimostri l’effettiva necessità di ricorrere a professionalità esterne dotate di specifiche competenze tecniche non reperibili all’interno della propria organizzazione. L’affidamento non può dunque essere giustificato dalla mera opportunità di acquisire uno studio o un’attività di pianificazione generale, ma deve risultare strettamente funzionale alla predisposizione di uno strumento operativo destinato a tradursi in interventi concreti nei settori della sosta e della mobilità urbana.

Corte dei conti: Incentivi per funzioni tecniche e personale delle società in house

La deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali: se i dipendenti delle società in house possano percepire gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 quando affiancano il personale dell’ente nelle procedure di affidamento a terzi.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 46/QMIG/2026), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “L’art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, connessi all’esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, in affiancamento al personale dipendente dell’amministrazione partecipante/controllante, in quanto il personale dipendente di una società in house non è ricompreso nel concetto di “proprio personale” di cui allo stesso art. 45”.

La fattispecie a cui si riferisce la richiesta di parere formulata dal Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, oggetto di remissione, riguarda la fattispecie, peculiare, del possibile riconoscimento degli incentivi tecnici al personale della società in house, da parte dell’amministrazione controllante, nel caso in cui tale personale “affianchi” i dipendenti della stessa amministrazione nello svolgimento di alcune funzioni tecniche di cui all’Allegato I.10 del medesimo decreto nell’ambito di un processo realizzativo/acquisitivo relativo ad una procedura di affidamento a terzi (lavori/servizi/forniture), svolto dalla stessa amministrazione.

La Corte valorizza il dato letterale della norma, osservando che gli incentivi sono destinati alle funzioni tecniche svolte dal personale della stazione appaltante o dell’ente concedente. La sostituzione, operata dal correttivo al Codice, del riferimento ai “dipendenti” con quello al “personale” non consente di estendere l’ambito soggettivo dell’istituto fino a ricomprendere i lavoratori delle società in house. Tale modifica va piuttosto letta in coerenza con l’estensione degli incentivi anche al personale dirigenziale, oggi ammesso al beneficio in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. La pronuncia ribadisce inoltre la natura eccezionale dell’istituto. Gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono una deroga al regime ordinario della retribuzione del personale pubblico e, proprio per tale ragione, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La loro funzione è quella di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione e di ridurre il ricorso a professionalità esterne, ma sempre entro il perimetro soggettivo tracciato dal legislatore.

Non è sufficiente, quindi, richiamare la particolare natura della società in house quale longa manus dell’amministrazione controllante. Le Sezioni Riunite precisano che tale qualificazione opera, in primo luogo, nel campo degli affidamenti diretti e della disciplina concorrenziale, ma non determina una piena sovrapposizione tra ente pubblico e società partecipata. La società in house resta un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, regolato dal diritto societario e dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il suo personale non coincide con quello dell’amministrazione controllante, è assunto secondo regole proprie e resta soggetto a contratti collettivi di natura privatistica.

Un ulteriore argomento valorizzato dalla deliberazione riguarda il rischio di duplicazione retributiva. Quando la società in house mette a disposizione il proprio personale per attività di supporto tecnico all’ente, tale attività si inserisce normalmente in un rapporto convenzionale o in una specifica commessa già remunerata. Riconoscere anche l’incentivo tecnico ai singoli dipendenti della società determinerebbe il rischio concreto di una doppia remunerazione della medesima prestazione, con effetti distorsivi sulla spesa pubblica e sulla stessa ratio dell’istituto.

La decisione non esclude, tuttavia, ogni forma di coinvolgimento delle società in house. L’ente locale può continuare ad avvalersi della propria partecipata per attività di supporto, nel rispetto dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici e delle regole sull’autoproduzione. Ciò che viene escluso è soltanto il riconoscimento, da parte dell’amministrazione controllante, degli incentivi ex art. 45 ai dipendenti della società che svolgano tali attività in affiancamento al personale dell’ente.