Rendicontazione dei proventi da Sanzioni CDS dell’anno 2025 entro il 1° giugno 2026

Con la Circolare DAIT n.11 del 5 febbraio 2026, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi dell’anno 2025 per sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

Come noto, l’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019, prevedono l’obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con il citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, sono state impartite, tra le altre, disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di trasmissione della certificazione in esame da effettuarsi, unicamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Eventuali certificazioni trasmesse con modalità difforme da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini della corretta acquisizione della stessa.

La certificazione relativa alla rendicontazione dei proventi dell’anno 2025, può essere trasmessa a partire dal 2 marzo 2026 ed entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026 (il 31 maggio 2026 cade in un giorno festivo). È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026.

L’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; se ricorre tale circostanza è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione. Nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila. Qualora l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica, la medesima Unione sarà tenuta a dichiarare detta situazione indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

 

Pubblicati gli importi del Fondo di solidarietà comunale 2026

La Direzione Centrale della finanza locale ha pubblicato i dati del Fondo di solidarietà comunale 2026, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli Enti Locali per il corrente esercizio finanziario.

I criteri di riparto sono quelli approvati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026 ha approvato all’unanimità i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l’anno 2026. Tra le novità principali, Roma Capitale viene esclusa dal meccanismo perequativo basato sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard, con un versamento previsto di circa 79 milioni per il 2026, 69 milioni per il 2027 e 57 milioni dal 2028.

La legge di bilancio incrementa inoltre di 15 milioni di euro la dotazione del FSC destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Il riparto tiene conto dei dati 2025 sulla popolazione residente e della struttura anagrafica dei comuni (7.325). L’assegnazione finale complessiva del FSC 2026 è pari a 6.886.078.592 euro, cui vanno aggiunti ulteriori contributi (304.905.792 euro) come versamento a saldo richiesto ai comuni cosiddetti incapienti.

Per l’annualità 2026, inoltre, sono state resi noti i dati relativi alle componenti del Fondo di solidarietà comunale legate allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento degli asili nido e al trasporto degli studenti con disabilità, che dal 2025 sono state trasferite nell’ambito del nuovo Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi.

Imposta di soggiorno: i gestori delle strutture ricettive non sono agenti contabili

Con l’ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite della Corte di cassazione intervengono su una questione di particolare rilievo sistematico, chiarendo in modo netto il riparto di giurisdizione in materia di mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive. Nel caso di specie, la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto aveva convenuto in giudizio una società alberghiera e il suo amministratore unico, chiedendone la condanna per danno erariale pari all’imposta di soggiorno incassata dai clienti e non riversata al Comune di Montegrotto Terme per gli anni 2022 e 2023.

L’amministratore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che, alla luce della normativa sopravvenuta, la controversia dovesse essere devoluta al giudice tributario e non alla giurisdizione contabile. La Procura contabile e la Procura generale presso la Cassazione avevano invece difeso la persistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

La Suprema Corte afferma il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e riconduce la controversia nell’alveo della giurisdizione tributaria, valorizzando il mutato assetto normativo introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020 e dalla successiva interpretazione autentica del 2021.

Il punto di svolta è rappresentato dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, qualificando espressamente il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti del cliente. A rafforzare tale impostazione è intervenuto l’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, che ha attribuito efficacia retroattiva alla nuova qualificazione, estendendola anche ai rapporti sorti prima del 19 maggio 2020.

La Corte sottolinea che:

  • il gestore non è più un ausiliario dell’ente locale nella riscossione del tributo;
  • egli è debitore in proprio dell’imposta, seppur solidalmente e con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (il turista);
  • l’obbligazione che grava sul gestore ha natura esclusivamente tributaria, partecipando della stessa natura dell’obbligo fiscale del cliente.

Ne discende che il mancato versamento dell’imposta non può più essere qualificato come maneggio di denaro pubblico, né può fondare un obbligo di resa del conto tipico degli agenti contabili.

In tale contesto, la pretesa comunale per l’omesso versamento dell’imposta non integra automaticamente un danno erariale; coincide con l’oggetto stesso dell’obbligazione tributaria; deve essere fatta valere secondo gli strumenti e davanti al giudice propri del sistema fiscale.

La Corte respinge inoltre l’ipotesi di una coesistenza tra giurisdizione tributaria e contabile, ritenendola foriera di duplicazioni sanzionatorie e contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Anche con riferimento agli esercizi pregressi non sussiste più l’obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto.

L’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”

Nella seduta del 26 novembre 2025, la Commissione Arconet ha approvato la proposta di adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la contabilizzazione dell’Irap riguardante gli incentivi tecnici, in esito al parere MIT 3358/2025.

Con il suddetto parere, il MIT ha evidenziato che l’art. 10, comma 4, dello schema di regolamento Itaca (il quale stabilisce che gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, con esclusione dell’IRAP, che deve invece trovare copertura all’interno del quadro economico dell’intervento), risulta pienamente coerente con il dato testuale dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, che fa espresso riferimento ai soli oneri previdenziali e assistenziali, ricomprendendoli nell’ammontare complessivo delle risorse destinate agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10. Nessun riferimento è invece rinvenibile all’IRAP, che non può dunque essere inclusa nel perimetro dell’accantonamento del 2 per cento.

Ne consegue che l’accantonamento percentuale è finalizzato a coprire esclusivamente:

  • gli incentivi economici al personale;
  • i correlati oneri previdenziali e assistenziali;

restando esclusa l’imposta regionale sulle attività produttive.

L’IRAP deve pertanto essere qualificata come un costo aggiuntivo che grava direttamente sul bilancio dell’ente, in quanto tributo proprio dell’amministrazione e non del dipendente. Qualsiasi diversa ricostruzione comporterebbe uno spostamento dell’onere tributario su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario e contabile.

A parere del MIT, un ulteriore elemento di conferma si rinviene nella struttura del quadro economico dell’intervento disciplinata dall’art. 5 dell’allegato I.7 vigente. Tale disposizione:

  • inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8);
  • prevede, al successivo punto 10), le “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del Codice”;
  • riserva infine al punto 18) la voce “IVA ed eventuali altre imposte”.

La collocazione sistematica dell’IRAP tra le “altre imposte” conferma che essa non può essere attratta né nella quota dell’80 per cento destinata agli incentivi al personale, né nella quota del 20 per cento riservata alle ulteriori finalità previste dall’art. 45.

L’aggiornamento del principio proposto dalla Commissione Arconet prevede che:

  • nel rispetto del parere del MIT 3358/2025, gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/20231, comprendono i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, esclusa l’IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico;
  • l’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”. E’ impegnata oltre che a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture, anche tra le spese per le imposte e tasse a carico dell’ente. La copertura dell’IRAP riguardante gli incentivi tecnici impegnata tra la spesa corrente è costituita dall’accertamento di entrata di pari importo al Titolo terzo, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

Sponsorizzazioni, gli accordi vanno formalizzati. Obbligatoria la tracciabilità finanziaria

Gli accordi di sponsorizzazione che coinvolgono amministrazioni pubbliche devono essere formalizzati mediante un atto scritto idoneo a disciplinare in modo chiaro e puntuale le prestazioni delle parti, la ripartizione dei compiti e gli oneri economici assunti. La mancanza di un valido accordo formalizzato non è sanabile ex post mediante la successiva sottoscrizione di una convenzione. Inoltre, tali rapporti devono rispettare rigorosamente la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Questi i principi ribaditi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, relativo all’organizzazione di un evento culturale di rilievo internazionale – un Premio destinato a reporter statunitensi – promosso da un Comune capoluogo.

La vicenda trae origine da un esposto pervenuto all’ANAC, nel quale si segnalava una condotta ritenuta poco trasparente da parte dell’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento. In particolare, il Comune avrebbe assunto un ruolo di intermediario tra un soggetto privato offerente (una banca), impossibilitato a erogare contributi a favore di associazioni non riconosciute, e l’organizzatore dell’evento, costituito proprio da un’associazione non riconosciuta e priva di scopo di lucro.

Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, l’amministrazione avrebbe pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di uno sponsor per la manifestazione, consentendo in tal modo all’associazione organizzatrice di beneficiare indirettamente del contributo del soggetto privato, attraverso il coinvolgimento del Comune quale soggetto “ponte”.

ANAC ha evidenziato una serie di profili di criticità sotto il profilo della legittimità amministrativa e della trasparenza dell’azione pubblica. In primo luogo, è stata rilevata l’omessa osservanza della forma scritta in relazione all’accordo sotteso all’attività di co-organizzazione dell’evento. La mancanza di un atto formalizzato ha impedito di definire in modo chiaro il perimetro delle obbligazioni assunte dalle parti coinvolte, i rispettivi ruoli organizzativi e la gestione delle risorse economiche.

L’Autorità ha chiarito che tale carenza non può essere sanata mediante una successiva sottoscrizione di una convenzione, poiché la formalizzazione dell’accordo costituisce un presupposto essenziale di legittimità dell’azione amministrativa, non un adempimento meramente formale o posticipabile.

In secondo luogo, ANAC ha riscontrato la mancata osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, evidenziando come l’assenza di un corretto inquadramento giuridico dell’operazione abbia inciso negativamente anche sul rispetto degli obblighi di tracciabilità, presidio fondamentale in funzione di prevenzione della corruzione e di controllo sull’impiego delle risorse.

Certificazione rimborso IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale

È stato adottato il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 20 gennaio 2026, recante: «Approvazione della modalità di certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la finanza locale relativa all’attribuzione, per l’anno 2026, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale».

Possono richiedere il contributo statale a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la finanza locale, con le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto:
– le unioni di comuni;
– i consorzi tra enti locali;
– le comunità montane;
– le province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari.

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la finanza locale.

Per la validità della comunicazione, gli enti locali devono presentare telematicamente richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:
modello “B” (preventivo 2026) a partire dal 2 febbraio 2026 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2026;
modello “B1” (consuntivo 2025) a decorrere dal 31 marzo 2026 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2026.

La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale.

Bilancio di previsione 2026-2028: il parere dell’organo di revisione

Il Consiglio e la Fondazione di Ricerca Nazionali dei Commercialisti, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli enti locali (Ancrel), hanno reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028 aggiornato con la Legge di bilancio 2026“.

Il documento rappresenta un aggiornamento della versione resa disponibile lo scorso novembre e contiene le novità della Legge di Bilancio 2026 oltre alle altre disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione. Si segnala, inoltre, la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2025 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 31.12.2025 – che differisce dal 31 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026 il termine entro il quale gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione 2026-2028.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.

Il documento è composto da un testo Word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro, che aiutano il revisore nello svolgimento dei controlli. A supporto dell’elaborazione del parere, vengono forniti anche un file Excel contenente le tabelle che possono essere copiate e incollate nel parere e le check list che rappresentano una guida pratica per le verifiche.

Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie o irregolarità che l’Organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico a cui compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.

FSC 2026, Sancito l’accordo in Conferenza Stato Città

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 21 gennaio 2026, Anci ha dato il proprio parere favorevole al decreto con le modalità di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2026.

La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025 – art. 1, commi 680-681) modifica la disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), prevedendo l’esclusione del Comune di Roma Capitale dalla componente perequativa del Fondo a decorrere dall’anno 2026. La disposizione disciplina la posizione di Roma Capitale all’interno del sistema del FSC, stabilendo che il Comune non concorre più alla redistribuzione delle risorse nell’ambito del meccanismo perequativo.

La norma prevede inoltre la rideterminazione della dimensione complessiva del FSC per il periodo 2026-2030. A tal fine è istituita una quota aggiuntiva di risorse statali, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2026 e a 5 milioni di euro per l’anno 2027, finalizzata a regolare la fase di prima applicazione del nuovo assetto. A decorrere dal 2028 il Fondo opera secondo la nuova configurazione a regime.

Le proposte emendative di Anci e Upi al DDL di conversione del decreto Milleproroghe 2026

Pubblichiamo le proposte di emendamenti di ANCI e UPI al disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Le proposte di emendamento sono finalizzate a rappresentare le esigenze dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in relazione alle principali scadenze normative, con particolare riferimento al funzionamento degli enti locali, alla continuità dei servizi pubblici, alla gestione finanziaria e alla capacità amministrativa.

Proposte emendamenti ANCI
Proposte emendamenti UPI

Legge di bilancio 2026: Nota UPI sulle norme di interesse per le province

L’Unione Province d’Italia (UPI) ha pubblicato una nota di lettura sulle norme contenute nella legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) di interesse per le Province.

Come noto, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, è il principale atto che definisce le risorse pubbliche e le regole contabili per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028. Tra le disposizioni di interesse per province e città metropolitane evidenziamo la disposizione che riguarda la gestione dei fondi perequativi destinati a questi enti: la legge autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ad operare variazioni di bilancio tra i capitoli dello Stato che finanziano i fondi specifici per le province e quelli per le città metropolitane, istituiti dalla normativa precedente per sostenere l’esercizio delle funzioni fondamentali. Questo per garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse e adeguare l’assegnazione ai fabbisogni effettivi degli enti.

Si interviene anche sulla contabilizzazione dei contributi attribuiti a valere sui due fondi perequativi, chiarendo come debbano essere registrati nei bilanci degli enti. Tale norma mira a dare uniformità contabile e maggiore trasparenza nell’iscrizione delle risorse statali in entrata e della loro utilizzazione in spesa.

Sul fronte dei rapporti tra Stato e territori, la legge disciplina nuove modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse COVID-19 eccedenti nei bilanci degli enti: il Ministero dell’Interno può effettuare trattenute prioritarie sul fondo di solidarietà comunale o sul fondo sperimentale di riequilibrio, promuovendo così un processo di aggiustamento dei saldi senza ricorrere unicamente a misure straordinarie.

È prevista la deroga all’articolo 14 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) disponendo che le Province possano trasferire risorse finanziarie proprie alle loro società in house che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle Province ad altri enti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. La disposizione prevede che le risorse trasferite, a carico delle Province, non debbano superare le somme strettamente necessarie a pagare i debiti delle società in house che si sono verificati a causa del prolungamento temporale delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province
stesse agli enti subentranti. La disposizione illustra che tali trasferimenti sono finalizzati all’esclusivo pagamento dei debiti così determinatisi, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse.