Assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

È stato pubblicato nella G.U. n. 185 del 11/08/2026, l’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 13 luglio 2026 – diffuso sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2026, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2026, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 98.000.000,00 per l’anno 2026, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 367 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal 11/08/2026 data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I., cioè entro il 08/02/2027.

A seguito alla verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi il Ministero provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026

Con la pubblicazione nella G.U. n. 172 del 27 luglio 2026 del DPCM 16 giugno 2026 diventa definitivo il quadro di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2026.

La dotazione complessiva è fissata in 6.887.700.365 euro, al netto di 304.905.791,79 euro derivanti dall’ulteriore quota IMU dovuta per la regolazione dei rapporti finanziari dei comuni. Di quest’ultimo importo, 250 milioni risultano già iscritti sul capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, mentre la parte restante è destinata a essere riassegnata dopo il recupero da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il decreto individua una quota di alimentazione assicurata dall’IMU pari, in via normativa, a 2.768.800.000 euro.  Accanto a questa componente opera la quota di 3.753.389.000 euro collegata al ristoro delle minori entrate IMU e TASI derivanti dalle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016. Il decreto applica a tale importo una riduzione di 14.171.000 euro, giustificata dalla diminuita esigenza di compensazione delle minori entrate TASI.

A questa operazione si aggiunge il riparto di 64.740.376,50 euro, prededotti dalla quota IMU, destinati ai comuni per i quali la componente ordinaria non assicura un importo equivalente al gettito TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Il procedimento comprende inoltre il correttivo fino a 25 milioni di euro per gli enti penalizzati dall’applicazione dei criteri perequativi, l’integrazione di 5,5 milioni a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti con un valore negativo del Fondo, la dotazione di 672 milioni per specifiche esigenze di correzione del riparto e l’assegnazione di 1,077 milioni prevista per la posizione del Comune di Sappada. Il punto centrale del riparto 2026 è rappresentato dall’avanzamento della perequazione per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Il DPCM assume come base il valore del Fondo 2025, determinato dal DPCM 16 aprile 2025 e rettificato per gli effetti a regime delle correzioni puntuali disposte con il decreto interministeriale 10 settembre 2025.

Su questa base, l’80% della componente del Fondo riferita ai comuni delle regioni a statuto ordinario viene accantonato e redistribuito in relazione alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. La capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata nella misura dell’85%. Per i comuni della Sicilia e della Sardegna il riparto segue invece un criterio differente. Il decreto assume come riferimento il valore del Fondo 2025, rettificato per gli effetti delle correzioni puntuali, senza applicare il meccanismo perequativo previsto per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Dopo il calcolo della componente perequativa viene applicato il correttivo previsto dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016. Il meccanismo è finalizzato a contenere le variazioni delle risorse di riferimento superiori, in aumento o in diminuzione, al 4% rispetto all’anno precedente. Per i comuni fino a 5.000 abitanti opera anche l’integrazione di 5,5 milioni di euro. Il beneficio è attribuito agli enti che, dopo l’applicazione dei criteri ordinari e dei correttivi, presentano un Fondo negativo e può raggiungere un massimo di 50.000 euro per comune. La dotazione di 672 milioni destinata alle specifiche esigenze di correzione completa il sistema di salvaguardia. Il passaggio dalla distribuzione storica a quella basata su capacità fiscali e fabbisogni standard continua quindi a essere accompagnato da strumenti volti ad attenuare le variazioni più significative.

Per Roma Capitale, alla quale non si applicano più le ordinarie modalità di riparto con finalità perequative previste per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il 2026 il versamento a carico di Roma Capitale, a titolo di risorse storiche e perequazione, è fissato in 79.622.195 euro. La quota dell’IMU trattenuta annualmente dall’Agenzia delle entrate per alimentare il Fondo è invece stabilita in 217.035.438 euro. La nuova disciplina determina un incremento di 15 milioni di euro della dotazione complessiva del FSC.

Il decreto costituisce inoltre un accantonamento di 7 milioni di euro. Di questa somma, 5.378.224 euro sono destinati prioritariamente a compensare gli effetti prodotti sugli altri enti dall’esclusione di Roma Capitale dal meccanismo perequativo. La parte residua è riservata agli eventuali conguagli derivanti dalla rettifica dei valori utilizzati per il riparto.

Canone unico patrimoniale tra le entrate tributarie dal 2027: ARCONET approva l’adeguamento degli schemi contabili

La Commissione ARCONET recepisce il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione sulla natura tributaria del canone unico patrimoniale. Approvato l’aggiornamento degli allegati 10, 12 e 13 al D.Lgs. n. 118/2011, con decorrenza prevista dall’esercizio 2027. Limitato, invece, l’ampliamento delle voci del piano dei conti alle entrate derivanti dall’esposizione pubblicitaria.

È quanto emerge dal resoconto della riunione della Commissione ARCONET del 24 giugno 2026, nel corso della quale sono stati approvati gli aggiornamenti dell’allegato 10, relativo allo schema del rendiconto della gestione e, in particolare, ai prospetti delle entrate per titoli, tipologie e categorie; dell’allegato12, relativo agli allegati al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e al piano esecutivo di gestione degli enti locali e dell’allegato13 al D.Lgs. n. 118/2011 contenente l’elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate delle regioni e degli enti locali, necessari per adeguare gli schemi contabili alla natura tributaria del canone.

La Commissione ha esaminato anche una proposta di maggiore articolazione delle voci del piano dei conti dedicate al canone unico patrimoniale. La proposta era stata elaborata con la collaborazione del Dipartimento delle Finanze per rendere più analitiche le informazioni sulle diverse componenti del canone, comprese le entrate derivanti dalle occupazioni effettuate per l’erogazione di servizi pubblici a rete, con particolare riferimento alle infrastrutture di telecomunicazione, ai cavi, alle condutture e alle antenne.

Secondo il Dipartimento delle Finanze, una classificazione più dettagliata avrebbe consentito di migliorare la conoscenza del fenomeno, la confrontabilità dei dati e l’utilizzo delle informazioni contenute nella BDAP, offrendo elementi utili sia al MEF sia agli stessi enti locali.

I rappresentanti dell’ANCI hanno tuttavia evidenziato le difficoltà operative che una maggiore granularità avrebbe determinato per i comuni. La gestione del canone unico richiede già una rilevante riorganizzazione dei procedimenti e delle attività interne; un’ulteriore articolazione del piano dei conti avrebbe aumentato la complessità delle registrazioni e degli adempimenti.

Tenendo conto delle osservazioni dell’ANCI, ARCONET ha scelto una soluzione più limitata. La Commissione ha approvato l’ampliamento del piano dei conti soltanto per le entrate riconducibili all’art. 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160/2019, relative alla diffusione di messaggi pubblicitari. Non è stata quindi accolta, almeno in questa fase, la proposta di introdurre voci analitiche per le diverse forme di occupazione del suolo pubblico, comprese quelle connesse ai servizi a rete e alle telecomunicazioni. ARCONET ha comunque espresso l’auspicio che, in futuro, gli enti possano essere messi nelle condizioni di gestire un’ulteriore articolazione delle voci, in coerenza con la funzione conoscitiva e pubblica del bilancio.

Svincolo FCDE. I chiarimenti della Corte dei conti

La disciplina prevista dall’art. 187, c. 2, del TUEL deve essere interpretata in coerenza con il sistema dei principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, dei quali costituisce applicazione specifica nell’ambito della gestione degli accantonamenti. La FAQ ARCONET n. 58 integra una legittima interpretazione tecnico-contabile, riconducibile alle funzioni proprie della Commissione ARCONET, finalizzata a disciplinare le modalità di rappresentazione e utilizzo della quota svincolata del FCDE in modo coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto.

È il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 75/2026/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente, che aveva chiesto di chiarire la corretta classificazione della quota del FCDE svincolata in sede di rendiconto: avanzo libero, secondo la lettura letterale dell’art. 187, comma 2, del TUEL, oppure avanzo accantonato, secondo le modalità operative indicate dalla FAQ ARCONET n. 58 del 29 aprile 2026.

L’ente aveva inoltre evidenziato le possibili rigidità derivanti dall’applicazione della FAQ. In particolare, una quota accantonata al FCDE dell’esercizio successivo, ma poi non utilizzata, resterebbe indisponibile fino al rendiconto successivo. Viceversa, la mancata destinazione in sede di rendiconto impedirebbe di impiegare successivamente quella somma per finanziare il fondo. Il secondo quesito riguardava l’esercizio 2026 e la posizione degli enti che avevano già approvato il rendiconto 2025 prima o contestualmente alla pubblicazione della FAQ, prevedendo nella deliberazione consiliare l’utilizzo della quota svincolata.

La FAQ chiarisce che la quota «svincolabile» viene rilevata nell’allegato a/1 mediante riduzione della quota accantonata relativa al Fondo; che l’eventuale destinazione al finanziamento del FCDE dell’esercizio successivo viene rappresentata tra gli «altri accantonamenti», assicurando tracciabilità e distinguibilità rispetto alla quota liberata; che il risultato di amministrazione, una volta approvato il rendiconto, non è suscettibile di successive rideterminazioni nel corso dell’esercizio; e che l’utilizzo effettivo della quota così accantonata richiede apposita variazione di bilancio, secondo le regole del sistema autorizzatorio.

La Corte chiarisce, dunque, che l’iscrizione della quota svincolata tra gli «altri accantonamenti» ha una funzione esclusivamente tecnico-contabile: non modifica la natura dello svincolo previsto dall’art. 187, comma 2, TUEL e non introduce un nuovo vincolo sostanziale. La soluzione indicata da ARCONET serve a garantire tracciabilità, stabilità del risultato di amministrazione e coordinamento tra rendiconto e bilancio dell’esercizio successivo.

La quota che, in sede di rendiconto, l’ente destina espressamente al finanziamento del FCDE stanziato nel bilancio dell’esercizio successivo deve essere iscritta tra gli «altri accantonamenti». Il suo utilizzo, anche parziale, richiede una specifica variazione di bilancio. La quota che l’ente non destina a tale finalità confluisce immediatamente nell’avanzo libero ed è utilizzabile secondo la disciplina vigente sull’applicazione del risultato di amministrazione.

La Corte propone un esempio particolarmente utile. Se la rideterminazione del FCDE determina una riduzione di 30 e l’ente decide di destinare 10 al fondo dell’esercizio successivo, soltanto queste 10 unità restano tra gli accantonamenti, mentre le restanti 20 confluiscono nella quota libera. Se l’ente non si avvale della facoltà prevista dall’art. 187, comma 2, del TUEL, l’intera riduzione di 30 confluisce direttamente nell’avanzo libero. Qualora la somma mantenuta tra gli accantonamenti non venga utilizzata nel corso dell’esercizio successivo, essa resta accantonata e potrà essere liberata in sede di approvazione del relativo rendiconto. Si tratta, secondo la Sezione, di una limitazione temporalmente circoscritta e coerente con il principio di annualità, non di un vincolo permanente.

SIOPE+: aggiornamenti dell’infrastruttura a settembre 2026. I Comuni verifichino l’adeguamento dei gestionali della contabilità

IFEL informa che la Banca d’Italia ha comunicato che, a decorrere dal 28 settembre 2026, saranno aggiornate le configurazioni di sicurezza dell’infrastruttura SIOPE+. L’intervento prevede la disabilitazione dei protocolli di sicurezza TLS 1.0 e TLS 1.1 sugli ambienti di produzione e di collaudo esterno di SIOPE+. Di conseguenza, il colloquio applicativo con la piattaforma sarà consentito esclusivamente ai sistemi che supportano i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3.

Per i Comuni, l’adeguamento riguarda principalmente i software gestionali della contabilità utilizzati per l’invio e la ricezione dei flussi SIOPE+, nonché gli eventuali altri componenti applicativi coinvolti nella comunicazione con la piattaforma. Gli interventi tecnici dovranno pertanto essere effettuati dai rispettivi fornitori dei sistemi informatici e, per gli aspetti di competenza, dai tesorieri.

Pur non essendo richiesto un intervento tecnico diretto da parte dell’ente, si raccomanda ai Comuni di contattare tempestivamente la propria software house per verificare che gli adeguamenti necessari siano stati programmati e saranno completati in tempo utile.
È opportuno richiedere al fornitore una conferma esplicita che:

  • il software di contabilità utilizzato dall’ente per l’interazione con SIOPE+ sarà pienamente compatibile con i protocolli TLS 1.2 e/o TLS 1.3;
  • l’aggiornamento sarà rilasciato e reso operativo prima della data prevista dalla Banca d’Italia;
    siano stati effettuati, ove previsti, i necessari test di funzionamento anche nell’ambiente di collaudo di SIOPE+ che, a partire da lunedì 31 agosto, avrà recepito le modifiche.

In assenza di tali adeguamenti, a partire dal 28 settembre 2026, i sistemi che utilizzano ancora i protocolli TLS 1.0 o TLS 1.1 non saranno più in grado di comunicare con SIOPE+, con il conseguente rischio di interruzione dello scambio dei flussi di ordinativi informatici.

Gli enti dovranno effettuare le opportune verifiche con il proprio fornitore del software di contabilità al fine di assicurare la continuità operativa del servizio.

Aziende speciali: il compenso dei revisori non può essere aumentato durante l’incarico

Il compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione di un’azienda speciale non può essere rideterminato in aumento durante lo svolgimento dell’incarico mediante l’applicazione analogica delle disposizioni previste per i revisori degli enti locali. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 138/2026, rispondendo ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di adeguare, durante il rapporto, il compenso dei revisori di un’azienda speciale applicando i criteri e i limiti stabiliti per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

La Sezione ricorda che, secondo l’orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 14/2019, gli enti locali hanno potuto riesaminare l’adeguatezza dei compensi determinati prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. L’eventuale rideterminazione deve comunque rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa, essere preceduta dalla verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei maggiori oneri e decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare, senza effetti retroattivi. Si tratta, tuttavia, di una possibilità strettamente collegata alla disciplina contenuta negli articoli 234 e 241 del TUEL e alla particolare evoluzione delle funzioni attribuite ai revisori degli enti locali. Tale disciplina non può essere automaticamente estesa a organi di controllo sottoposti a un diverso quadro normativo.

Per i revisori delle aziende speciali continua a trovare applicazione l’articolo 52 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. La disposizione attribuisce al Consiglio comunale il potere di nominare l’organo di revisione e di determinare un’adeguata indennità in favore del presidente e degli altri componenti del collegio, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe professionali vigenti.

I parametri di riferimento sono, quindi, differenti. Il compenso dei revisori dell’ente locale è collegato principalmente alla classe demografica del Comune e alle funzioni esercitate, mentre quello dei revisori dell’azienda speciale deve essere determinato considerando le dimensioni e le caratteristiche dell’organismo controllato. a Corte sottolinea inoltre che la nomina e la determinazione del compenso costituiscono elementi di un atto unitario. L’ammontare dell’indennità deve pertanto essere stabilito contestualmente al conferimento dell’incarico. Questo principio, richiamato anche dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 24084 del 26 settembre 2019, risponde all’esigenza di garantire l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo di revisione.

Secondo la Sezione, manca una disposizione specifica che consenta di rideterminare in aumento, durante il rapporto, il compenso dei revisori delle aziende speciali. Al contrario, una disciplina di adeguamento è espressamente prevista per i revisori degli enti locali, in presenza delle condizioni individuate dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile.

 

Rendicontazione spese referendum del 22 e 23 marzo entro il 31 ottobre 2026.

Il Ministero dell’Interno ha comunicato che, a causa di problematiche tecniche che stanno interessando la procedura telematica “Finanza Locale”, disponibile all’interno del portale DAIT Servizi, saranno considerati tempestivamente presentati tutti i rendiconti delle spese che risulteranno chiusi e trasmessi alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente entro il 31 ottobre 2026.

L’Amministrazione ha precisato che la risoluzione delle criticità tecniche è prevista in tempi brevi e, al fine di evitare effetti pregiudizievoli a carico degli enti locali, ha disposto che gli invii effettuati entro il termine sopra indicato conservino piena validità ai fini del rispetto della scadenza.

Fondo anticipazioni di liquidità: istituito il tavolo tecnico MEF per l’accesso alle misure della legge di bilancio 2026

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2026, pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2026, prende formalmente avvio il tavolo tecnico previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026). L’organismo avrà il compito di definire le modalità applicative che consentiranno ad alcune categorie di comuni in maggiore difficoltà finanziaria di accedere alle misure straordinarie introdotte dalla stessa legge di bilancio.

Il provvedimento interessa in particolare gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti che presentano una situazione di disavanzo particolarmente gravosa, aggravata dalla consistente incidenza del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione.

La legge di bilancio ha infatti individuato specifici requisiti oggettivi per l’accesso alle misure di sostegno. Possono rientrare nel perimetro di intervento i comuni che, oltre ad essere in disavanzo di amministrazione, presentano un’incidenza del Fondo anticipazioni di liquidità non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e, contemporaneamente, non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per il rimborso dei prestiti. Rientrano inoltre tra i destinatari i comuni che hanno fatto ricorso alle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi da 6-ter a 6-sexies, del decreto-legge n. 115/2022.

Il tavolo tecnico dovrà verificare concretamente le modalità attraverso cui tali enti potranno beneficiare delle misure previste dai commi da 638 a 643 della legge n. 199/2025, assicurando al contempo il mantenimento degli spazi di maggiore utilizzo delle risorse previsti dal successivo comma 664.

Project financing per l’illuminazione pubblica: ANAC chiede l’annullamento della gara per gravi violazioni della lex specialis

L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene su una procedura di partenariato pubblico-privato per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, ribadendo ancora una volta come la corretta impostazione della documentazione di gara rappresenti un presupposto imprescindibile per la legittimità dell’intero affidamento.

Con la delibera n. 227 del 17 giugno 2026, il Consiglio dell’ANAC ha infatti accertato la presenza di gravi vizi nella lex specialis relativa alla concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della progettazione e dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica di un Comune.

L’intervento dell’Autorità trae origine da un esposto che segnalava presunte irregolarità nella procedura. L’istruttoria svolta ha confermato la fondatezza di parte delle criticità evidenziate, facendo emergere violazioni della disciplina di gara tali da integrare la fattispecie della “grave violazione” prevista dall’art. 6, comma 2, lettera i), del Regolamento ANAC approvato con delibera n. 268/2023.

Proprio la qualificazione delle irregolarità come “gravi violazioni” ha indotto l’Autorità ad adottare una delle misure più incisive previste dal proprio ordinamento di vigilanza. ANAC ha infatti formalmente richiesto all’amministrazione comunale di procedere all’annullamento dell’intera procedura, comprendendo non soltanto il bando e il disciplinare, ma anche tutti gli atti successivamente adottati in attuazione della gara.

L’Autorità non si limita però a censurare i vizi ritenuti più gravi. Nella delibera invita il Comune, in occasione della futura riedizione della procedura, a riesaminare complessivamente tutta la documentazione di gara, tenendo conto anche delle ulteriori criticità emerse nel corso dell’istruttoria, pur non riconducibili alla fattispecie della grave violazione.

Particolarmente significativo è il richiamo ai poteri attribuiti all’ANAC dall’ordinamento. Il Comune dovrà infatti comunicare entro venti giorni le determinazioni assunte in conformità alla richiesta dell’Autorità. In caso contrario, ANAC potrà esercitare il proprio potere di impugnazione degli atti di gara dinanzi al giudice amministrativo, rafforzando così il proprio ruolo di garante della legalità e della corretta applicazione della disciplina dei contratti pubblici.