Canone Unico, la Circolare del MEF: Scatta l’obbligo di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie entro il 14 ottobre 2026

Con la circolare n, 1/D del 22 maggio 2026, il Dipartimento delle Finanze fornisce indicazioni in ordine alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie sul sito internet del Dipartimento delle finanze, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, sulla natura tributaria del Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con la sentenza sopra richiamata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema della natura giuridica del canone in oggetto, stabilendo il principio di diritto secondo il quale lo stesso “ha, in ogni caso, natura tributaria”, affermando, conseguentemente, la giurisdizione del giudice tributario. Alla luce del chiaro disposto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, una delle conseguenze è che, dal 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie del canone unico:

  • rientrano tra gli atti tributari locali;
  • devono essere trasmesse al MEF tramite Portale del federalismo fiscale;
  • acquistano efficacia solo con la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Si supera quindi il precedente orientamento ministeriale che qualificava il canone come entrata patrimoniale, escludendolo dagli obblighi di pubblicazione ministeriale. Ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle tariffe e i regolamenti in materia di tributi locali devono essere inviati dai comuni entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento ai fini della relativa pubblicazione, che deve essere eseguita, a cura del MEF, entro il 28 ottobre del medesimo anno. La pubblicazione entro tale ultima data costituisce condizione di efficacia degli atti in discorso e di applicabilità dei medesimi per l’anno di riferimento.

considerato che la sentenza delle Sezioni Unite è stata pubblicata il 1° maggio 2026, il Dipartimento ritiene che per l’anno d’imposta 2026:
➢ è ormai spirato, in data 28 febbraio 2026, il termine per l’adozione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone unico, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, da parte degli enti locali, con la conseguenza che per tale anno non possono essere più adottati nuovi atti deliberativi;
➢ i comuni hanno l’obbligo di trasmettere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie eventualmente già adottate per l’anno 2026;
➢ in mancanza di atti adottati per il 2026, in base al principio generale di ultrattività e di conservazione degli atti, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti. Ad esempio, se il comune ha istituito il canone unico nel 2021 e successivamente ha adottato una deliberazione nel 2024 – ancora vigente poiché in seguito non sono stati approvati altri atti – lo stesso deve trasmettere solo la deliberazione del 2024 e non anche quella relativa al 2021.

Cassazione: il Canone unico patrimoniale ha natura tributaria

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 12225/2026, intervengono su una delle questioni più controverse sorte dopo l’introduzione del canone unico patrimoniale, chiarendo definitivamente che il CUP possiede natura tributaria e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.

Il giudizio trae origine da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza nell’ambito di una controversia concernente un avviso di accertamento esecutivo relativo al CUP per esposizioni pubblicitarie. La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava il corretto riparto di giurisdizione: se le controversie sul canone unico dovessero essere devolute al giudice ordinario, al giudice tributario oppure ripartite caso per caso in relazione alla concreta natura della pretesa azionata.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il canone unico patrimoniale, introdotto dall’art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019 in un’evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari – TOSAP, ICP, DPA, CIMP – e una prestazione patrimoniale – COSAP-, nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada), pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (a. l’occupazione di aree pubbliche; b. la diffusione di messaggi pubblicitari) «è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche. Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario».

Sul piano processuale, la sentenza produce effetti immediati di grande importanza operativa. D’ora in avanti, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni o dai concessionari relativamente al canone unico dovranno essere impugnati davanti al giudice tributario. Viene così meno il rischio di conflitti di giurisdizione e di pronunce contrastanti che aveva caratterizzato i primi anni di applicazione del CUP. La decisione incide anche sul regime processuale applicabile. La riconduzione del canone unico nell’alveo tributario comporta infatti l’applicazione delle regole proprie del processo tributario, comprese quelle relative ai termini di impugnazione, all’onere probatorio, alla sospensione dell’atto e al sistema delle tutele cautelari.

La sentenza presenta inoltre implicazioni rilevanti per gli enti locali sotto il profilo regolamentare e gestionale. Il riconoscimento della natura tributaria del CUP rafforza infatti l’esigenza di conformare regolamenti comunali, attività accertativa e procedure di riscossione ai principi tipici dell’ordinamento tributario, inclusi quelli di legalità, capacità contributiva, motivazione degli atti e tutela del contribuente.

Non meno importante è il riflesso sul sistema della riscossione affidata ai concessionari esterni. La pronuncia consolida la qualificazione pubblicistica dell’attività di accertamento e riscossione del CUP, con possibili ricadute anche sul contenzioso pendente e sulla validità degli atti già notificati.

Rimborso del canone unico patrimoniale nei Comuni del sisma 2016

È stato pubblicato in G.U. n. 65 del 19.03.2026 il decreto del MEF del 15 luglio 2026, recante “Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2023 e 2024, relative al canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Le fattispecie oggetto del rimborso di cui al comma 1, sono individuate dall’art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamato dall’art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022 e dall’art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 e si riferiscono alle insegne di esercizio la cui esposizione é effettuata a norma
dell’art. 1, comma 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché alle occupazioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 819, lettera a) e comma 837 della legge n. 160 del 2019, relative alle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2021 e 2022, relative al canone unico patrimoniale per i comuni terremotati

È stato pubblicato in G.U. n. 111 del 14-05-2024 il decreto del MEF del 29 aprile 2024 concernente il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito derivante dall’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), per l’annualità 2021, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, e, per l’annualità 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni dal CUP sono determinate sulla base dei criteri previsti dall’art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 183/2020, dall’art. 1, comma 451, della legge 234/2021 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 9 giugno 2022.

Gli importi dovuti ai comuni di cui all’art. 1, per gli anni 2021 e 2022, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all’allegato 1 e indicati negli allegati 2 e 3.

 

La redazione PERK SOLUTION

Canone unico patrimoniale: i chiarimenti del Dipartimento delle Finanze

Con la Risoluzione n. 3/DF del 20 luglio 2023 sono stati forniti chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti in caso di diffusione di messaggi pubblicitari. Preliminarmente il MEF ricorda che uno dei presupposti del CUP, a norma dell’art. 1, comma 819, lett. b) della legge n. 160 del 2019, riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Con riferimento alla possibilità di escludere, nella determinazione del canone, le parti del mezzo pubblicitario che non hanno una diretta correlazione con la diffusione del messaggio pubblicitario, quali, ad esempio, cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi, che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria, viene chiarito che sono esclusi dal canone gli elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario. Considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono
al di fuori del campo di applicazione del CUP.

Le stesse considerazioni appena esposte valgono anche per quanto riguarda i casi in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture che non costituiscono mezzi pubblicitari veri e propri, come gli impianti pubblicitari di servizio di cui all’art.47 comma 7 del 495/1992. Il comma 7 del citato art. 47, infatti, dispone che «Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta». Tali impianti, quindi, per loro natura, hanno una destinazione principale diversa, così da non costituire mezzi pubblicitari veri e propri con la conseguenza che la funzione pubblicitaria viene svolta esclusivamente dal messaggio pubblicitario.

Per la determinazione del CUP occorre considerare solo la superficie che racchiude il messaggio, restando escluse dall’assoggettamento al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari.

Viene precisato, inoltre, che nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell’ipotesi in cui, invece, i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.

In caso di pubblicità abusiva, la soggettività passiva deve essere individuata in capo al soggetto pubblicizzato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Eventi sismici 2016: Trasmissione dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione del CUP

Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 21 settembre scorso sul Portale del Federalismo Fiscale, informa che a seguito dell’emanazione del Decreto direttoriale del 9 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 148 del 27 giugno 2022, sono stati definiti i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Nell’area riservata del Portale federalismo fiscale è reso disponibile ai Comuni, dal giorno 21 settembre 2022, il modello allegato al decreto – unitamente alle istruzioni – con il quale gli enti locali interessati trasmettono i dati relativi alle minori entrate verificatesi per gli anni 2021 e 2022 entro sessanta giorni dalla data in cui il modello stesso è reso disponibile all’interno dell’area riservata, vale a dire entro il 21 novembre 2022.
La trasmissione dei dati in questione, a norma dell’art. 17-ter, comma 1 del D. L. n. 183 del 2020, è propedeutica all’emanazione del decreto interministeriale con il quale sono ripartite le somme oggetto di rimborso agli enti locali interessati, decreto che sarà emanato una volta elaborati i dati trasmessi.
Viene ricordato, infine, che il modello, debitamente compilato in formato elaborabile, deve essere trasmesso esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  df.rimborsocup@pce.finanze.it e che non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.

 

La redazione PERK SOLUTION

Criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato

Con la risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022, in merito alla determinazione delle tariffe relative al canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020), per le occupazioni effettuate su aree di mercato, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal comma 843.

Il comma 837 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il successivo comma 838 dispone che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nella determinazione delle tariffe, l’ente locale deve tenere conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.  Per le occupazioni temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare, la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal  comma 843, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe. Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore. È possibile prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2022, proroga esenzione Canone unico 2022

Il comma 706 della legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte, a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti, dal decreto-legge n. 137 del 2020, art. 9-ter commi da 2 a 5. In particolare, sono prorogate le seguenti misure:
• l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati;
• le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
• le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Il successivo comma 707 istituisce un Fondo destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. La dotazione del fondo è pari a 82,5 milioni di euro per il 2022. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
Il comma 451, esonera per tutto il 2022 dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, il fondo di cui al comma 1 dell’articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l’anno 2022, di 4 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori minori entrate da Canone unico patrimoniale

È stato firmato il 14 aprile 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale, per l’importo di 82,5 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse del Fondo, istituito dall’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, ulteriormente integrate dall’articolo 30 del decreto-legge n.41 del 2021, di importo complessivo pari a 165 milioni di euro, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, e commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche».
L’esenzione prevista dall’articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020 fa riferimento al canone patrimoniale che sostituisce, a decorrere dal corrente anno, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità’ e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285/1992.
In coerenza con quanto stimato nella relazione tecnica del D.L. n. 137/2020, è attribuito un ristoro pari a 63,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a 18,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento (periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021) previsto a favore dei commercianti ambulanti, per un ammontare complessivo di 82,5 milioni di euro. I relativi importi sono riportati negli Allegati A e B al presente decreto. Con successivo provvedimento si procederà al riparto della quota restante del fondo, per ulteriori 82,5 milioni di euro, al fine di compensare gli effetti negativi di gettito per i comuni per l’esenzione relativa al periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Nota metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Versamento del canone unico patrimoniale per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Con comunicato del 25 marzo 2021, il Dipartimento delle Finanze fornisce indicazioni sulle modalità di versamento, mediante la piattaforma pagoPA, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per le occupazioni con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità. A seguito dell’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è ormai prossima la scadenza di versamento del 30 aprile 2021 per le aziende che forniscono servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Tali aziende, infatti, a norma dell’art. 1, comma 831 della legge n. 160 del 2019, devono corrispondere il canone in questione per le occupazioni effettuate con cavi e condutture sul suolo comunale, provinciale o della città metropolitana. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma pagoPA di cui all’art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
A tale proposito, la PagoPA S.p.A., quale gestore dell’omonima piattaforma, per supportare tutti i soggetti coinvolti e favorire il pagamento massivo del suddetto canone, anche in considerazione di una scadenza così ravvicinata, sta sviluppando una soluzione centralizzata che consente alle aziende erogatrici dei servizi di pubblica utilità di adempiere all’obbligo di pagamento e agli enti locali di beneficiare del riversamento automatico delle somme di loro spettanza direttamente sui conti correnti a loro intestati e comunicati alla piattaforma pagoPA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION