Cassazione: il Canone unico patrimoniale ha natura tributaria

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 12225/2026, intervengono su una delle questioni più controverse sorte dopo l’introduzione del canone unico patrimoniale, chiarendo definitivamente che il CUP possiede natura tributaria e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.

Il giudizio trae origine da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza nell’ambito di una controversia concernente un avviso di accertamento esecutivo relativo al CUP per esposizioni pubblicitarie. La questione sottoposta alle Sezioni Unite riguardava il corretto riparto di giurisdizione: se le controversie sul canone unico dovessero essere devolute al giudice ordinario, al giudice tributario oppure ripartite caso per caso in relazione alla concreta natura della pretesa azionata.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che il canone unico patrimoniale, introdotto dall’art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019 in un’evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari – TOSAP, ICP, DPA, CIMP – e una prestazione patrimoniale – COSAP-, nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada), pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (a. l’occupazione di aree pubbliche; b. la diffusione di messaggi pubblicitari) «è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche. Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario».

Sul piano processuale, la sentenza produce effetti immediati di grande importanza operativa. D’ora in avanti, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dai Comuni o dai concessionari relativamente al canone unico dovranno essere impugnati davanti al giudice tributario. Viene così meno il rischio di conflitti di giurisdizione e di pronunce contrastanti che aveva caratterizzato i primi anni di applicazione del CUP. La decisione incide anche sul regime processuale applicabile. La riconduzione del canone unico nell’alveo tributario comporta infatti l’applicazione delle regole proprie del processo tributario, comprese quelle relative ai termini di impugnazione, all’onere probatorio, alla sospensione dell’atto e al sistema delle tutele cautelari.

La sentenza presenta inoltre implicazioni rilevanti per gli enti locali sotto il profilo regolamentare e gestionale. Il riconoscimento della natura tributaria del CUP rafforza infatti l’esigenza di conformare regolamenti comunali, attività accertativa e procedure di riscossione ai principi tipici dell’ordinamento tributario, inclusi quelli di legalità, capacità contributiva, motivazione degli atti e tutela del contribuente.

Non meno importante è il riflesso sul sistema della riscossione affidata ai concessionari esterni. La pronuncia consolida la qualificazione pubblicistica dell’attività di accertamento e riscossione del CUP, con possibili ricadute anche sul contenzioso pendente e sulla validità degli atti già notificati.

Assoggettabili ad imposta di pubblicità gli striscioni con la dicitura “Domenica aperto”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19026 del 5/7/2023, ha chiarito che sono assoggettabili ad imposta di pubblicità i messaggi diffusi nell’ambito dell’attività commerciale destinati a migliorare l’immagine dell’impresa indicando all’utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale.

Nel caso di specie, l’oggetto della controversia riguarda plurimi striscioni includenti informazioni indicative dei giorni e orari d’apertura del Centro commerciale (domenica aperto, venerdì aperto sino alle ore 22,00; ipermercati e gallerie commerciali domenica sempre aperti con logo del centro commerciale) ubicati all’ingresso e nell’area di parcheggio pubblico adiacente al centro.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17624 del 21.06.2021; n. 26104/2019; Cass.n. 12349/2017; Cass. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993. Il presupposto dell’imposta sulla pubblicità va ricercato nell’astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015).

Le scritte in questione rientrano, secondo la Cassazione, nella menzionata nozione, dal momento che esse sono destinate a migliorare l’immagine dell’impresa indicando all’utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale. L’indicazione dei servizi offerti mediante le scritte e i cartelli in questione, apposti anche all’esterno del centro commerciale hanno difatti l’inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l’attività commerciale esercitata, svolgendo, dunque, una indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dall’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993. Posti all’interno di un luogo aperto al pubblico, quale è un centro commerciale ovvero in un parcheggio pubblico, tali scritte e cartelli sono chiaramente destinati ad attirare l’attenzione della potenziale clientela che vi accede sui servizi e sui prodotti offerti, rivestendo il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto o all’acquisto dei prodotti disponibili (v. ex plurimus: Cass. n. 17622 del 21 giugno 2021). Evidente è la funzione incentivante e promozionale degli acquisti nelle date e negli orari di apertura straordinaria così indicati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Monetizzazione ferie non godute

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29113 del 6/10/2022, ha accolto il ricorso presentato da un dirigente di primo livello addetta all’Unità Operativa di
Medicina Interna del Presidio Ospedaliero, che aveva domandato, nei riguardi della Azienda Sanitaria Locale, la corresponsione dell’indennità sostitutiva per i 38 giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto, non fruiti nonostante le istanze da essa presentate fossero state respinte dal Direttore della sua Unità Operativa con la motivazione “per necessità di servizio”. La Corte d’Appello, confermando la pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda del dirigente, ritenendo che la lavoratrice non avesse provato che il mancato godimento delle ferie fosse dovuto ad esigenze di servizio, né quali fossero state le specifiche motivazioni che avevano determinato l’accumulo delle giornate, dovendosi anche considerare l’esiguità del tempo a disposizione dell’Azienda tra la richiesta e la fine del rapporto.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dirigente e cassa la sentenza di merito sul presupposto che i giudici avevano valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova. La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE, può verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato».

Pertanto, motiva la Corte di cassazione, è manifesta l’erroneità dell’argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova.

 

La redazione PERK SOLUTION