Recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario: necessaria delibera consiliare corredata dal parere dell’organo di revisione

Qualora l’ente intenda modificare le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell’organo di revisione – che certifichi l’ammortamento anticipato del disavanzo e le misure adottate in concreto per il suo raggiungimento, dando conto del nesso causale fra i due profili. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 24/2024/PRSE, nell’esaminare per il tramite delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune.

Nel caso di specie, la Sezione ha constatato il ripiano integrale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, riportando un valore positivo del risultato di amministrazione disponibile (lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. Il suddetto miglioramento è dipeso dal risultato della gestione di competenza, rappresentato dalla differenza tra accertamenti e impegni. La Sezione reputa necessario che il Comune concluda, sostanzialmente e anche formalmente, il percorso del suo recupero.

Invero, il disavanzo applicato al bilancio e non effettivamente recuperato, o recuperato solo parzialmente, deve trovare applicazione al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione; laddove, invece, l’ente sia stato particolarmente rapido nel recupero, e perciò virtuoso, senza attendere il decorso del termine trentennale, si pone la questione riguardante le modalità con cui è possibile ritenere, sotto l’aspetto concreto e formale, chiuso il rientro dal c.d. extra deficit, anche al fine di evitare lo stanziamento delle quote di recupero nelle annualità successive, liberando così spazi finanziari. Ciò anche a garanzia dei fondamentali principi di trasparenza e veridicità dei documenti contabili sia in sede previsionale che consuntiva.

Nel caso di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario è pur sempre necessario, in particolare sotto il profilo contabile, verificare il nesso che ricorre fra le attività, non oggetto di preventiva e specifica individuazione, poste in essere dall’ente e l’effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, approvando formalmente le relative risultanze: tali operazioni, difatti, si rendono necessarie e rappresentano il presupposto per non dover procedere all’iscrizione, in uscita, della quota annuale di recupero.

 

La redazione PERK SOLUTION

Monitoraggio spesa del Fondo Povertà: scadenza 22 aprile 2024

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 5737 del 25.03.2024, rende noto che a partire dal 25 marzo 2024, ciascun Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS) dovrà completare il monitoraggio della spesa al 31 dicembre 2023 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.

A tal fine, è stata attiva la specifica funzionalità in Piattaforma Multifondo che permetterà agli ATS di inserire a sistema, nell’apposita sezione accessibile dal menu a tendina denominata “Riepilogo dati economico finanziari”, i dati relativi alle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2023, seppur non ancora rendicontate. Nello specifico, i dati richiesti e relativi alle quote del Fondo Povertà andranno inseriti nel loro valore complessivo al 31 dicembre 2023 (in tal senso non è da considerare soltanto la parte incrementale da ottobre a dicembre 2023 bensì in considerazione del dato già inserito alla rilevazione al 30 settembre 2023, il valore attuale da inserire sarà dato da: VALORE INSERITO SETTEMBRE 23 + VALORE OTTOBRE/DICEMBRE 23).

Il sistema non consente l’inserimento di dati relativi alle risorse impegnate o liquidate aventi un valore inferiore rispetto a quanto dichiarato nelle precedenti rilevazioni. Pertanto, qualora siano stati effettuati disimpegni di spesa nel periodo intercorso o siano stati comunicati dati non corretti relativi ad impegni e liquidazioni, sarà necessario inviare una mail entro e non oltre il 12 aprile p.v. all’indirizzo fondopoverta@lavoro.gov.it con oggetto: “Disimpegno/errore materiale ATS … QS 20181 ” al fine di fornire la motivazione sottesa al disimpegno, le variazioni intervenute o gli errori effettuati, con riferimento alla specifica quota e annualità oggetto di modifica chiedendo l’autorizzazione alla variazione dei suddetti dati. Laddove si riterrà opportuno consentire le variazioni, sarà trasmesso un file Excel da compilare e trasmettere all’indirizzo fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it al fine di apportare le modifiche richieste a sistema e permettere l’inserimento dei valori corretti relativi agli impegni di spesa realizzati al 31 dicembre 2023. Il file Excel inviato può essere utilizzato solo ed esclusivamente nei predetti casi (intervenuto disimpegno delle risorse e/o errori materiali) e l’eventuale invio al di fuori delle ipotesi previste non costituirà in alcun modo comunicazione dei dati, la cui valorizzazione deve avvenire in Piattaforma Multifondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 17/2024, nel fornire riscontro, in termini generali ed astratti, ad un quesito posto da un Sindaco, in merito alla possibilità per l’Ente di accettare o meno la proposta del Conduttore di rinegoziazione e rideterminazione al ribasso del canone di locazione di un contratto, ha evidenziato come la soluzione rimanga nella discrezionalità dell’Ente, che dovrà adottare la decisone nel rispetto della vigente normativa.

La Sezione ha ritenuto di poter rispondere al quesito avanzato nei termini seguenti: “la natura privatistica del contratto e la gestione negoziale delle sue sopravvenienze, pur rientranti nel raggio d’azione dell’ente in ragione della sua capacità giuridica generale, così come previsto dall’art. 1, c. 1-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, non sono prevalenti rispetto alle prescrizioni che il legislatore detta in tema di principi di trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e di gestione delle risorse pubbliche improntate ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. In tale quadro il comune ha l’obbligo di valorizzare i beni pubblici traendone il massimo risultato possibile ad esclusivo beneficio della comunità amministrata, anche riguardo alla disciplina europea agli aiuti di Stato. Pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità, il comune individua – a seguito di un adeguato percorso motivazionale – la migliore opzione concretamente praticabile nel caso concreto (e, naturalmente, senza che il Comune assuma rischi impropri) e, nel rispetto dell’intangibilità del principio dell’equilibrio di bilancio, assicurerà la disponibilità delle risorse necessarie per far fronte alle eventuali minori entrate derivanti dalla scelta operata”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione risorse centri estivi 2023 entro il 30 giugno 2024

È online la piattaforma per la rendicontazione delle risorse a valere sul Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori 2023 (centri estivi). Così come previsto dall’art. 2 del decreto del 24 luglio 2023 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei conti in data 23 agosto), il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della seguente documentazione trasmessa informaticamente da ciascun comune, entro il 30 giugno 2024:

  1. copia degli atti con i quali sono state impegnate e pagate le somme;
  2. dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto, che ciascun comune deve realizzare, comprensivi delle informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti. A tal fine, i comuni, accedendo al sito del Dipartimento tramite un’apposita piattaforma telematica utile per le azioni di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse, invieranno la scheda di rilevazione predisposta dallo stesso Dipartimento congiuntamente con ANCI.

 

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Organo di revisione: Pareri in merito al Piano triennale dei fabbisogni di personale e ai debiti fuori bilancio

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili ha pubblicato ha pubblicato due bozze di parere dei revisori dei conti degli enti locali sul piano triennale dei fabbisogni di personale e sui debiti fuori bilancio. I modelli di verbale proposti consentono all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e, se necessario, ampliare le verifiche.

Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell’apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell’Ente locale, errori del tipo non rilevato.

 

 

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Ministero interno: Manuale utente della procedura per la trasmissione del rendiconto ex art. 158 TUEL (contributi straordinari)

Come noto, l’articolo 158 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000) dispone l’obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. Nel caso in cui il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l’ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

A tal riguardo, il Ministero dell’interno ha diffuso il Manuale utente della procedura per la trasmissione delle certificazioni (ex TBEL) della Finanza Locale per la trasmissione del rendiconto ex art. 158 TUEL.

 

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Arconet: Corretta scomposizione del conto di tesoreria nello stato patrimoniale

Con la FAQ n. 55 la Commissione Arconet fornisce utili chiarimenti in merito alla corretta rappresentazione nello stato patrimoniale dell’ente delle voci “IV – 1-a) Istituto tesoriere” e “IV- 1-b) Istituto tesoriere” in presenza di due fattispecie ricorrenti, ovvero: a) pagamenti effettuati tal Tesoriere e non contabilizzate nel saldo di tesoreria unica al 31/12; b) versamenti diretti al conto di tesoreria unica intestati all’ente e non rilevati dal tesoriere al 31/12.

Nel corso della gestione i movimenti di tesoreria sono rilevati unicamente alla voce del piano dei conti patrimoniale 1.3.4.01.01.01 “Istituto tesoriere”, e  le giacenze al 31 dicembre del conto di TU presso la Banca d’Italia sono rilevate solo al termine dell’esercizio attraverso una operazione di storno del conto 1.3.4.01.01.01 “Istituto tesoriere” e contestuale accredito del conto 1.3.4.01.03.01 “Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia”.

La suddetta operazione rileva l’importo del saldo del conto di TU opportunamente riconciliato con le scritture contabili dell’ente e consente la corretta esposizione, nell’Attivo dello Stato Patrimoniale, delle voci IV – 1-a) Istituto tesoriere e IV – 1-b) presso Banca d’Italia rispettivamente destinate a rappresentare:

  • IV – 1-a) Istituto tesoriere

Il saldo del conto corrente bancario acceso presso l’istituto tesoriere che comprende tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati dal tesoriere, compresi i pagamenti effettuati dal tesoriere non regolati sul conto di TU entro il 31/12. Nel caso in cui il tesoriere alla data del 31 dicembre ha effettuato pagamenti non ancora regolarizzati nel conto di TU, anticipando la necessaria liquidità a valere delle disponibilità dell’ente nel conto di TU, la voce assume valore negativo. Tale saldo negativo costituisce la cosiddetta “anticipazione tecnica” concessa dall’istituto tesoriere per consentire il pagamento delle spese ordinate dall’Ente ma regolabili sul conto di T.U. solo nell’esercizio successivo;

  • IV – 1-b) presso Banca d’Italia

Il saldo del conto di TU presso la Banca d’Italia rideterminato escludendo i versamenti ricevuti direttamente su tale conto e non ancora rilevati dall’istituto tesoriere alla data del 31/12. Tali versamenti sono contabilizzati dall’Ente nell’esercizio successivo, a seguito della comunicazione del tesoriere dei “sospesi di entrata” ricevuta dopo la data del 31/12.

 

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Nota di approfondimento IFEL su FSC 2024 e altre spettanze di parte corrente

IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sul Fondo di Solidarietà 2024, illustrando la definizione delle risorse e la composizione del Fondo per l’anno in corso. ANCI e IFEL non hanno ritenuto di condividerne il riparto 2024, considerando essenziale che, anche in sede tecnica, siano realizzate  metodologie per la valutazione del valore monetario complessivo dei fabbisogni standard e della dimensione di nuovi fabbisogni emergenti. Le metodologie di calcolo dei fabbisogni e del FSC, infatti, non considerano il difficile contesto socioeconomico nel quale operano queste scelte:
– la crisi energetica ed il lascito dell’impennata inflazionistica del 2022-23 (uno scalino pari a quasi il 15%), che incidono pesantemente sulla capacità di ampie fasce di enti locali di assicurare gli equilibri correnti e di far fronte agli importanti impegni connessi all’attuazione del PNRR;
– la ripresa dei rinnovi del CCNL del comparto, che ha visto dal 2019 la sigla di tre contratti con un maggior onere per oltre 1,5 miliardi di euro, interamente a carico dei bilanci dei Comuni;
– la progressione tecnica della perequazione, con l’aumento del 5% annuo delle percentuali di risorse perequate e monte complessivo, che comporta a legislazione vigente un travaso di risorse all’interno del comparto di 100-150 milioni di euro incrementali all’anno, per un totale di 650 milioni di euro tra il 2025 e il 2030;
– la reintroduzione di nuovi tagli alle risorse comunali pari a circa 900 milioni di euro in 5 anni (2024-28), tenendo anche conto dell’accordo sulla regolazione finale dell’utilizzo dei fondi Covid, che ha permesso di mantenere a favore dei Comuni un contributo di circa 200 milioni di euro in quattro anni, somme che altrimenti sarebbero state destinate al bilancio dello Stato.

Nell’area riservata del sito IFEL è stato messo a disposizione, per ogni Comuni, lo schema del FSC 2024 per ciascun comune, con una esposizione dei dati articolata e accompagnata da chiarimenti nelle note esplicative di riferimento, al fine di facilitare la comprensione di alcuni aspetti tecnici che potrebbero non emergere chiaramente dal prospetto del Ministero dell’Interno.

Lo schema fornisce altre assegnazioni correnti, strutturali e una tantum, da considerare aggiuntive rispetto alle spettanze attribuite ai comuni a titolo di FSC, determinate da provvedimenti legislativi intervenuti a partire dal 2013.

 

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Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2023 e documenti allegati

In Consiglio nazione dei dottori commerciali ed esperti contabili, in collaborazione con Ancrel, ha reso disponibile la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto e documenti allegati.

Il documento propone alcuni strumenti operativi (check list e tabelle) che possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio sul rendiconto della gestione.

Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione dell’organo di controllo.

Il documento costituisce una traccia a supporto dell’attività di vigilanza e controllo dell’organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile della documentazione e delle carte di lavoro prodotte ai fini della redazione della relazione sul rendiconto della gestione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-Città, intesa sui fondi per il concorso alla finanza pubblica

Nella Conferenza Stato-Città del 6 marzo 2024 è stata sancita l’intesa tra il Governo, l’ANCI e l’UPI sui seguenti provvedimenti:

  • Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, disposto dall’articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – come sostituito dall’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. Con il provvedimento viene ripartito, per ciascuno degli anni 2024-2025, un contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane, pari a 100 milioni di euro per i comuni, e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane.
  • Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2024, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Con il provvedimento viene ripartito, per l’anno 2024 il fondo di 30 milioni di euro a favore dei comuni, caratterizzati da una popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, dal reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell’ultimo anno di imposta disponibile, e dal valore del più recente indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall’ISTAT superiore alla media nazionale.
  • Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 9 milioni di euro per l’anno 2023, in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all’articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. Con il provvedimento viene ripartito, per l’anno 2023 il fondo di 9 milioni di euro, in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da una popolazione, al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, dal reddito medio pro-capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale e dal valore del più recente indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall’ISTAT superiore alla media nazionale.

 

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