Buoni pasto elettronici: niente conto giudiziale per il dipendente incaricato

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 184/2026, ha affermato che per il servizio sostitutivo di mensa erogato esclusivamente mediante buoni pasto elettronici (analogici con card, con card e App oppure solo digitale con App), non sussiste più l’obbligo di resa del conto giudiziale da parte del dipendente incaricato della gestione amministrativa del servizio, in quanto quest’ultimo non assume alcuna funzione di custodia o distribuzione materiale dei buoni. Analogamente, non è configurabile alcuna responsabilità contabile tipica in capo al fornitore per il solo fatto di procedere alle ricariche delle card o delle applicazioni informatiche utilizzate dai dipendenti.

La Sezione ha evidenziato che per molti anni il sistema dei buoni pasto cartacei ha costituito una tipica ipotesi di gestione di beni pubblici suscettibile di generare un “debito di materia” in capo al soggetto incaricato della custodia e della distribuzione. I carnet consegnati dal fornitore all’amministrazione venivano infatti materialmente detenuti, conservati e successivamente attribuiti ai dipendenti aventi diritto. In tale contesto, il soggetto incaricato svolgeva un’attività di gestione di beni pubblici che giustificava pienamente la sua qualificazione come agente contabile a materia e l’obbligo di rendicontazione giudiziale. Tale schema non è più compatibile con le modalità operative che caratterizzano il sistema dei buoni pasto elettronici. Oggi l’amministrazione, una volta individuato il numero di buoni spettanti ai singoli dipendenti, trasmette i dati al gestore del servizio attraverso il portale dedicato. È poi il fornitore stesso a procedere direttamente alla ricarica delle card elettroniche o all’accredito tramite applicazioni digitali, senza che vi sia alcun passaggio materiale dei buoni attraverso gli uffici dell’ente.

In questo caso, infatti, il fornitore non assume alcun incarico di incasso, di custodia o di pagamento per conto dell’Amministrazione né in virtù dell’accordo contrattuale né di fatto. La materiale ricarica delle card elettroniche rappresenta, piuttosto, il momento esecutivo del contratto (rientrando tra le obbligazioni dell’operatore scelto), non apparendo potersi nemmeno latamente assimilare ad attività gestoria a natura pubblicistica con conseguente obbligo di resa del conto. Il buono parso elettronico, infatti, pur mantenendo natura di valore, non viene materialmente gestito da un soggetto ma risulta immediatamente attribuito ai dipendenti attraverso la card elettronica o l’App.

Destinazione proventi dai parcheggi per il finanziamento dell’incarico professionale per la redazione del “Piano dei Parcheggi”

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 207/2026, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla disciplina vincolistica dei proventi dei parcheggi a pagamento, di cui all’art. 7, comma 7 del Codice della Strada, e in particolare sulla possibilità di finanziare con tali proventi l’incarico professionale ai fini della redazione del “Piano dei Parcheggi”, ha evidenziato come tali ipotesi si possibile alla sola ricorrenza di determinate condizioni:

  • sussistenza di una correlazione diretta e sostanziale alle finalità di legge (ovvero realizzazione di opere di pubblico interesse – installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, o loro miglioramento – o in interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale o comunque effettivo miglioramento della mobilità urbana) delle previsioni programmatiche riportate nel predetto documento di pianificazione;
  • stretta necessarietà di un supporto tecnico esterno per la sua redazione nei termini e alle condizioni previste a livello ordinamentale di settore per il conferimento dell’incarico.

La Corte ricorda come la giurisprudenza contabile abbia più volte censurato quelle modalità organizzative che, pur formalmente legittime, determinano un effetto sostanzialmente elusivo del vincolo di destinazione. Ciò accade, ad esempio, quando la gestione della sosta viene affidata a soggetti esterni, a società in house o a concessionari e le relative risorse finiscono per essere riversate agli enti in forme che ne attenuano o alterano la destinazione originaria. In tali ipotesi, è stato costantemente affermato che la natura vincolata dell’entrata permane immutata, poiché si tratta comunque di somme corrisposte dagli utenti per un servizio pubblico e che la legge impone di utilizzare esclusivamente per le finalità indicate dall’art. 7, comma 7, del Codice della strada.

Secondo i giudici contabili, la semplice attività di pianificazione strategica non è di per sé sufficiente a giustificare l’utilizzo dei proventi vincolati della sosta. Diversamente opinando, si finirebbe per estendere il vincolo ben oltre la volontà del legislatore, consentendo di finanziare indistintamente attività di studio, analisi e programmazione prive di un collegamento concreto con la realizzazione degli interventi cui la norma fa riferimento. La soluzione individuata dalla Corte si fonda pertanto sul criterio della correlazione diretta e sostanziale tra la spesa e le finalità individuate dalla legge. Il finanziamento del Piano dei Parcheggi può essere considerato compatibile con il vincolo normativo soltanto nella misura in cui il documento non si limiti a delineare scenari programmatori generali, ma costituisca uno strumento tecnico concretamente orientato alla realizzazione, gestione, riorganizzazione o miglioramento del sistema della sosta e, più in generale, della mobilità urbana. In altri termini, il Piano deve presentare una chiara proiezione operativa, fungendo da presupposto tecnico per l’attuazione di interventi specifici e concretamente realizzabili.

Pertanto, il finanziamento dell’incarico professionale con i proventi vincolati può ritenersi ammissibile soltanto qualora l’amministrazione dimostri l’effettiva necessità di ricorrere a professionalità esterne dotate di specifiche competenze tecniche non reperibili all’interno della propria organizzazione. L’affidamento non può dunque essere giustificato dalla mera opportunità di acquisire uno studio o un’attività di pianificazione generale, ma deve risultare strettamente funzionale alla predisposizione di uno strumento operativo destinato a tradursi in interventi concreti nei settori della sosta e della mobilità urbana.

Corte dei conti: Incentivi per funzioni tecniche e personale delle società in house

La deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali: se i dipendenti delle società in house possano percepire gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 quando affiancano il personale dell’ente nelle procedure di affidamento a terzi.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 46/QMIG/2026), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “L’art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, connessi all’esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, in affiancamento al personale dipendente dell’amministrazione partecipante/controllante, in quanto il personale dipendente di una società in house non è ricompreso nel concetto di “proprio personale” di cui allo stesso art. 45”.

La fattispecie a cui si riferisce la richiesta di parere formulata dal Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, oggetto di remissione, riguarda la fattispecie, peculiare, del possibile riconoscimento degli incentivi tecnici al personale della società in house, da parte dell’amministrazione controllante, nel caso in cui tale personale “affianchi” i dipendenti della stessa amministrazione nello svolgimento di alcune funzioni tecniche di cui all’Allegato I.10 del medesimo decreto nell’ambito di un processo realizzativo/acquisitivo relativo ad una procedura di affidamento a terzi (lavori/servizi/forniture), svolto dalla stessa amministrazione.

La Corte valorizza il dato letterale della norma, osservando che gli incentivi sono destinati alle funzioni tecniche svolte dal personale della stazione appaltante o dell’ente concedente. La sostituzione, operata dal correttivo al Codice, del riferimento ai “dipendenti” con quello al “personale” non consente di estendere l’ambito soggettivo dell’istituto fino a ricomprendere i lavoratori delle società in house. Tale modifica va piuttosto letta in coerenza con l’estensione degli incentivi anche al personale dirigenziale, oggi ammesso al beneficio in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. La pronuncia ribadisce inoltre la natura eccezionale dell’istituto. Gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono una deroga al regime ordinario della retribuzione del personale pubblico e, proprio per tale ragione, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La loro funzione è quella di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione e di ridurre il ricorso a professionalità esterne, ma sempre entro il perimetro soggettivo tracciato dal legislatore.

Non è sufficiente, quindi, richiamare la particolare natura della società in house quale longa manus dell’amministrazione controllante. Le Sezioni Riunite precisano che tale qualificazione opera, in primo luogo, nel campo degli affidamenti diretti e della disciplina concorrenziale, ma non determina una piena sovrapposizione tra ente pubblico e società partecipata. La società in house resta un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, regolato dal diritto societario e dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il suo personale non coincide con quello dell’amministrazione controllante, è assunto secondo regole proprie e resta soggetto a contratti collettivi di natura privatistica.

Un ulteriore argomento valorizzato dalla deliberazione riguarda il rischio di duplicazione retributiva. Quando la società in house mette a disposizione il proprio personale per attività di supporto tecnico all’ente, tale attività si inserisce normalmente in un rapporto convenzionale o in una specifica commessa già remunerata. Riconoscere anche l’incentivo tecnico ai singoli dipendenti della società determinerebbe il rischio concreto di una doppia remunerazione della medesima prestazione, con effetti distorsivi sulla spesa pubblica e sulla stessa ratio dell’istituto.

La decisione non esclude, tuttavia, ogni forma di coinvolgimento delle società in house. L’ente locale può continuare ad avvalersi della propria partecipata per attività di supporto, nel rispetto dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici e delle regole sull’autoproduzione. Ciò che viene escluso è soltanto il riconoscimento, da parte dell’amministrazione controllante, degli incentivi ex art. 45 ai dipendenti della società che svolgano tali attività in affiancamento al personale dell’ente.

Comuni terremotati: rimborso minor gettito IMU seconda rata 2025

Con comunicato del 3 giugno 2026, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 aprile 2026, è stata disposta l’anticipazione, ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso, per un importo complessivo di 8.819.427,61 euro, dei minori gettiti riferiti alla seconda rata 2025 dell’IMU, di cui all’articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189, del 2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

Riparto delle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l’anno 2026

È stato pubblicato in G.U. n. 120 del 26-05-2026, il decreto 22 aprile 2026 del Dipartimento della trasformazione digitale che ripartisce le risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l’anno 2026. L’obiettivo del Fondo è sostenere l’attuazione delle politiche nazionali in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, sviluppo dei servizi digitali e innovazione tecnologica, in coerenza con le strategie di trasformazione digitale del Paese.

Il provvedimento assegna complessivamente 35,1 milioni di euro, destinando la quota prevalente, pari a circa 31,6 milioni di euro, al finanziamento di interventi e progetti di innovazione e trasformazione digitale, mentre ulteriori 3,5 milioni di euro sono riservati ad attività di assistenza tecnica, supporto operativo, monitoraggio e iniziative di divulgazione.

Gli ambiti di intervento previsti sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l’espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto sono realizzati tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

 

 

Norma sulla contabilizzazione dei saldi delle Città metropolitane e delle Province

La legge di bilancio 2026 interviene sulla contabilizzazione del concorso alla finanza pubblica delle Province e delle Città metropolitane, introducendo specifiche modalità operative finalizzate a garantire maggiore trasparenza e coerenza nella rappresentazione delle poste di bilancio.

L’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce infatti che gli enti interessati debbano applicare il principio contabile generale dell’integrità nella registrazione dei contributi attribuiti ai sensi dei commi 783 e 784 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e delle somme connesse al concorso alla finanza pubblica previsto dalla normativa vigente.

La disposizione impone di accertare integralmente in entrata i contributi spettanti e, contestualmente, di impegnare in spesa gli importi relativi al concorso alla finanza pubblica e agli eventuali valori negativi dei contributi attribuiti. Per la quota corrispondente ai contributi accertati, gli enti dovranno inoltre procedere all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata, assicurando così una corretta rappresentazione contabile delle operazioni.

A supporto dell’applicazione della nuova disciplina, il Ministero dell’interno ha reso disponibili gli appositi prospetti contenenti gli importi da iscrivere nei documenti di bilancio. In particolare, nella parte entrata dovrà essere accertato l’importo indicato nella colonna contrassegnata con la lettera “A”, comprensivo dei contributi attribuiti e delle eventuali risorse aggiuntive confluite nei fondi perequativi. Nella parte spesa, invece, dovrà essere impegnato l’importo riportato nell’ultima colonna contrassegnata con la lettera “B”, che rappresenta il concorso residuale netto alla finanza pubblica e gli eventuali valori negativi dei contributi riconosciuti. Il concorso residuale netto alla finanza pubblica dovrà essere versato entro il 31 maggio di ciascun anno al seguente IBAN IT73U0100003245BE00000002EA.

La finalità dell’intervento normativo è quella di superare modalità di contabilizzazione che potevano determinare una rappresentazione parziale dei flussi finanziari, rafforzando la leggibilità dei documenti contabili e la confrontabilità dei dati tra enti.

Restituzione delle anticipazioni di liquidità dal fondo di rotazione

Con comunicato del 26 maggio scorso, la Direzione Centrale della Finanza Locale conferma che, per l’anno 2026 e fino ad eventuale nuova comunicazione, le anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali devono essere restituite, sia come QUOTA INTERESSI che come QUOTA CAPITALE, sul capitolo di contabilità speciale n. CS-348-0005727 – FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO.
IBAN: IT35P0100004306CS0000006577

Certificazione servizi conferiti in gestione associata alle unioni di comuni ed alle comunità montane anno 2026

Con decreto del Ministero dell’interno del 26 maggio 2026 è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2026.

La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. La trasmissione della certificazione, anche quest’anno, avverrà in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale.

Tale modalità risponde, infatti, alle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2023

Con la Circolare n. 52/2026, la Direzione Centrale della Finanza Locale fornisce chiarimenti in merito alla certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2023 per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali in dissesto finanziario ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Con decreto del Ministro dell’interno del 3 1/03/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 08/04/2026, sono state fissate le modalità della certificazione di cui trattasi per l’ anno 2023. Tali certificati devono essere trasmessi, con modalità telematica, entro il termine del 30
giugno 2026, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente loca le interessato.

La Circolare rammenta che nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti,  ammortamenti e interessi passivi” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

Si ricorda che l’art. 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una modifica all’art. 243, comma 2 lett. a) prevedendo che i costi di gestione dei servizi relativi agli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.

Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale

Con comunicato del 20 maggio 2026, la Direzione centrale della Finanza Locale comunica che è disponibile nell’area del Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58,
concesse per l’anno 2025.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 giugno 2026. La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2025.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Il comunicato richiama l’attenzione degli enti in particolare sul comma 5 dell’articolo 30-ter, il quale dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del
contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.