Riparto sanzioni CDS per violazione dei limiti di velocità al netto delle spese connesse agli incassi

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 112/2023/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere in ordine all’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, giusta previsione dell’art. 142, comma 12 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – ed in particolare “se le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notificazione delle stesse possano essere portate in detrazione, così come previsto dal D.M. 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinata all’ente proprietario della strada” – ha chiarito che la ripartizione dei proventi prevista dal Decreto del MIT interessa il totale delle somme incassate nell’anno di riferimento indipendentemente dall’esercizio in cui è avvenuto l’accertamento. Ciò al netto unicamente delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi agli incassi, aggiunte alle sanzioni, quali, ad esempio, le spese di postalizzazione. D’altra parte, secondo le indicazioni contenute nello stesso decreto ministeriale, sono gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a costituire la quota parte da inserire nell’apposita sezione della relazione compilata secondo lo schema obbligatorio ai fini dell’adempimento della
rendicontazione informatica.

Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal D.M. 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreti dirigenziali del 26 aprile 2023, sono stati disposti a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione, i pagamenti, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria.

Il rimborso in esame ha riguardato il saldo per gli anni 2021 e 2022 e/o l’acconto per l’anno 2023. Entro il prossimo 30 settembre 2023 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2023. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2022 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2019, 2020 o 2021 e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

La Direzione ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della legge n. 296 del 2006, gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

ALLEGATI

Pagato il contributo per agevolazioni per la promozione dell’economia locale

La Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che le risorse finanziarie di cui al Fondo previsto dall’articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, rubricato “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, relative all’anno 2020 e 2021 e ripartite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2022, sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 aprile 2023.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano gli importi sono erogati per il tramite delle predette Autonomie speciali.

Le ulteriori dotazioni del citato Fondo, previste per l’anno 2022, secondo gli importi indicati dal ripetuto articolo 30-ter, comma 6, saranno ripartite con successivo analogo provvedimento, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, secondo i criteri definiti al primo comma dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Patrimonio della PA: al via la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici triennio 2020-2021-2022

Il Dipartimento del tesoro comunica che è aperto l’applicativo Immobili per il censimento dei beni immobili, in proprietà o di proprietà di altra Amministrazione detenuti a qualunque titolo, al 31/12/2022 (art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009).

Secondo la logica dell’applicativo le Amministrazioni devono verificare quanto presente a sistema alla chiusura del censimento precedente (dati al 31/12/2019) e procedere all’aggiornamento dei dati, inserendo le variazioni intervenute nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 in modo da rappresentare la situazione del patrimonio immobiliare pubblico posseduto o detenuto al 31/12/2022.

La rilevazione relativa al triennio 2020/2021/2022 avverrà in due fasi:

FASE 1 Rilevazione. Termine 25 giugno 2023.
Le Amministrazioni effettuano la verifica delle informazioni presenti a sistema e aggiornano opportunamente i dati relativi ai beni in proprietà e in detenzione per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Al fine di favorire il processo di “colloquio” tra le amministrazioni (approvazione, rifiuto, segnalazioni), necessario per il puntuale censimento dei beni immobili pubblici, in questa fase non è disponibile la funzionalità di invio della comunicazione. Le Amministrazioni sono invitate ad avviare con sollecitudine le attività di verifica e aggiornamento e a concluderle entro il termine previsto per questa fase.

FASE 2 Verifica e Invio della comunicazione. Inizio 26 giugno 2023.
La chiusura della Fase 2, e quindi della rilevazione, sarà comunicata con successivo avviso pubblicato sul Portale Tesoro. Le Amministrazioni completano l’aggiornamento dei dati degli anni 2020, 2021 e 2022 e procedono all’invio della comunicazione, trasmettendo i dati inseriti a sistema o la dichiarazione negativa. Le modalità per la comunicazione sono rimaste invariate rispetto al precedente censimento (dati al 31/12/2019), il primo realizzato secondo la logica della “rilevazione continua”.

Le Amministrazioni inadempienti saranno segnalate alla Corte dei conti per il seguito di competenza.
Ai sensi dell’art. 9 bis del D.lgs. n. 33/2013, il Dipartimento del Tesoro pubblicherà, a chiusura della rilevazione, le informazioni contenute nella propria banca dati.

I responsabili e gli utenti già abilitati sono invitati a verificare l’indirizzo e-mail registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro e le utenze attive per la propria Amministrazione e a provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove attivazioni. Per problemi di accesso all’applicativo o di carattere tecnico utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” accessibile dalla Home page del Portale Tesoro.

Richieste di supporto alla comunicazione dei dati o quesiti di carattere tematico possono essere inoltrati alla casella supportotematicopatrimonio@mef.gov.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga rendicontazione contributi messa in sicurezza, strade ed efficientamento energetico al 31 maggio 2023

Come noto, i commi da 407 a 414 della legge di bilancio 2022 prevedono l’assegnazione di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 14 gennaio 2022 di assegnazione ai comuni dei contributi citati.
L’articolo 30 del D.L. 34/2019 disciplina, invece, l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. In particolare, il comma 1 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 14 maggio 2019.

Con la Circolare DAIT n.13 del 6 febbraio 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale comunicava che in riferimento ai contributi erogati agli Enti locali, ai sensi dell’art. 1 comma 407 L. 234-2021 (annualità 2022) e art. 30 comma 14 D.L. 34/2019 (annualità 2021-2022), al fine di consentire le verifiche sull’utilizzo dei finanziamenti, era stata predisposta sul portale TBEL della Direzione centrale apposita procedura di rendicontazione con la compilazione dei dati utili a verificare l’intervento effettuato e finanziato dal Ministero dell’Interno.

Con comunicato del 26 aprile 2023, la Direzione centrale della Finanza Locale precisa che gli enti tenuti alla rendicontazione sono soltanto quelli che alla data del 19 gennaio 2023 avevano trasmesso il certificato finale dei lavori sul richiamato portale TBEL e che a tal fine avevano ricevuto, a mezzo posta certificata, una comunicazione dal Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale con cui si dava avviso dell’apertura della procedura telematica. Tutti gli altri enti che hanno trasmesso il certificato finale dei lavori sul portale TBEL dopo il 19 gennaio 2023, sono momentaneamente esclusi dalla rendicontazione e non possono accedere alla procedura. Le certificazioni su supporto cartaceo che questi ultimi hanno trasmesso al Ministero dell’interno si intendono non acquisite e non hanno alcun valore in quanto l’unica modalità di trasmissione del rendiconto è quella telematica. Sarà cura della Direzione Centrale per la Finanza Locale comunicare a detti enti l’avvio di una nuova procedura di rendicontazione.

Inoltre, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti,  il termine ultimo entro il quale deve essere completata la procedura di rendicontazione è stato prorogato al 31 maggio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto del contributo straordinario per l’anno 2022 agli enti istituiti a seguito di fusione

Il Ministero dell’interno ha reso noto il riparto definitivo del contributo straordinario spettante per l’anno 2022 agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
Sulla base di uno stanziamento iniziale per l’anno 2022 pari ad € 83.049.370,00, il riparto del contributo è stato predisposto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019 (G.U. n.152 del 1°luglio 2019).
Successivamente, tenuto conto delle economie derivanti di cui all’articolo 1, comma 885, della legge 27 dicembre 2017, n.205, quale residuo del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021, gli importi spettanti agli enti per il contributo straordinario relativo all’anno 2022 sono stati rideterminati, così come previsto dalla normativa soprarichiamata, secondo l’allegata tabella di riparto.
A breve si procederà all’erogazione a saldo di quanto spettante.

 

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Emergenza covid, on line i modelli di certificazione sull’applicativo previsto per il pareggio di bilancio

La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che sono in linea, sull’applicativo previsto per il pareggio di bilancio, i modelli di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Inoltre, la RGS ha reso disponibile:

Ragioneria Generale dello Stato allega al presente comunicato:

  • l’elenco delle Unioni di comuni e Comunità montane che, al pari di comuni, province e città metropolitane, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 sono tenute all’invio della Certificazione COVID-19/2022;
  • l’elenco degli enti che, alla data del 20 aprile 2023, ancora presentano le irregolarità evidenziate nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale della RGS relativo ai modelli RISTORI COVID-19/2022. Tali enti, che potranno visualizzare il modello RISTORI COVID-19/2022 con dati errati, sono invitati al più presto a sanare la propria posizione mediante l’invio della Certificazione COVID-19/2021, al fine di permettere al MEF di aggiornare i dati del modello RISTORI COVID-19/2022 e trasmettere la Certificazione COVID-19/2022 entro il termine perentorio del 31 maggio 2023.

Ai fini della compilazione dei modelli relativi alla Certificazione COVID-19/2022, la RGS evidenzia che per rendere più trasparente le modalità di calcolo e di funzionamento della voce E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)” del modello COVID-19/2022 Sezione 1 Entrate, trattandosi di una voce la cui compilazione delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)” è sottesa all’applicazione di una formula su dati BDAP-DCA, si è ritenuto opportuno inserire nel modello le due voci di entrata coinvolte nella determinazione della voce interessata (voce di entrata E.3.01.02.00.000-Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi e voce di entrata E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani). Ne consegue, pertanto, che per la voce di entrata rilevante ai fini del modello COVID-19/2022, le celle delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)”, sono valorizzate con applicazione di apposita formula di differenza fra i valori delle due voci coinvolte.

Per quanto attiene ai criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell’anno 2022, il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica. Il Tavolo ha deciso, pertanto, che qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l’anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci “Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).

 

La redazione PERK SOLUTION

Lo schema di decreto sullo svincolo dell’avanzo vincolato da trasferimenti

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 19 aprile, ha reso il proprio parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente le modalità applicative per lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione 2022 degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, già esaminato dalla Commissione Arconet, nella seduta del 15 febbraio scorso.

I commi 822-823 consentono a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP, al fine di finanziare spese connesse con l’emergenza energetica.
Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.
Le suddette somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui di cui sopra, devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo 2022 per il pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane in crisi finanziaria

È stato perfezionato in data 14 aprile 2023, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Riparto, per il 2022, del Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, o la dichiarazione di dissesto finanziario, per complessivi euro 13.500.347,00», previsto dall’articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il Fondo di cui all’articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge n. 34 del 2019, istituito per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 243-bis e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che abbiano deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti, è ripartito, in proporzione all’entità della rata annuale del debito dei medesimi enti, per complessivi euro 13.500.347,00 per l’anno 2022, secondo gli importi indicati nell’allegato A.

Decreto 14 aprile 2023 
Decreto 14 aprile 2023 – Allegato A

 

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Fondo montagne italiane, contributo Anci a consultazione pubblica del Dipartimento Affari regionali

Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) ha utilmente avviato una consultazione pubblica per la verifica di impatto della regolamentazione relativa al Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT). I contributi alla consultazione sono espressi in relazione alle 3 domande poste:

1) se il Fondo è sufficiente per le finalità previste;

2) se la classificazione dei Comuni montani sia ancora funzionale;

3) quali altri ambiti di intervento, oltre ai previsti, dovrebbero essere oggetto di finanziamento.

L’Anci, in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro delle Anci regionali sulla Montagna ed i rappresentanti delle montagne italiane, ha elaborato un documento per fornire un contributo di sintesi finalizzato a valorizzare al meglio l’utilizzo del FOSMIT a vantaggio delle aree montane, rilanciando, inoltre, la ripresa dell’iter del disegno di legge sulla montagna (Fonte Anci).

 

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