Pubblicato il decreto di riparto, per l’anno 2025, dell’indennità di funzione per gli amministratori locali

La Direzione Centrale della Finanza Locale ha pubblicato il decreto del 5 febbraio 2026, concernente il riparto dell’incremento, per l’anno 2025, del fondo per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento dell’indennità di funzione.

Per quanto riguarda le modalità di impiego delle risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l’anno 2025, gli enti destinatari del contributo tengono conto di quanto statuito dall’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Tale disposizione consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Infatti tale possibilità, a seguito della modifica apportata all’articolo 1, comma 20-ter dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 29 gennaio 2024, inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38, è prevista fino al 31 dicembre 2025, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta.

Arconet: pubblicato il DM 16 marzo 2026 di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato il DM del 16 marzo 2026, decreto correttivo dei principi contabili, in attuazione del comma 659 della legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), secondo cui entro il 31 marzo la RGS avrebbe dovuto aggiornare il principio contabile della programmazione (Allegato 4/1), quello della gestione finanziaria (Allegato 4/2) e l’allegato 9 al Dlgs 118/2011.

Il provvedimento introduce correttivi e precisazioni che incidono direttamente sulla programmazione finanziaria, sulla gestione della cassa e sul monitoraggio degli equilibri di bilancio. Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della contabilità armonizzata, con l’obiettivo di migliorare l’attendibilità dei dati e la capacità degli enti di governare i flussi finanziari in un contesto sempre più vincolato.

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il rafforzamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), attraverso un approccio che può essere definito “accelerato”. Il decreto, infatti, sollecita una più rigorosa considerazione dei rischi di mancata riscossione già nella fase previsionale, imponendo agli enti una maggiore coerenza tra capacità di incasso e stanziamenti. In questa prospettiva, il FCDE non è più soltanto uno strumento di prudenza contabile, ma diventa un elemento centrale per la veridicità delle previsioni, incidendo direttamente anche sulla costruzione degli equilibri di cassa.

Vengono chiariti alcuni profili applicativi relativi al Fondo pluriennale vincolato (FPV), soprattutto con riferimento alla sua corretta rappresentazione nelle previsioni. Il decreto prende atto delle difficoltà operative ancora presenti nei sistemi contabili degli enti e introduce un periodo transitorio durante il quale è ammesso il ricorso a stime, purché adeguatamente motivate nella nota integrativa. Viene però fissato un orizzonte temporale preciso, non oltre il 2028, entro il quale i sistemi informativi dovranno essere pienamente adeguati alla gestione del FPV secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Questo passaggio rappresenta un punto cruciale: la qualità del dato contabile viene espressamente collegata alla capacità tecnologica e organizzativa dell’ente.

Sul versante della gestione della cassa, il decreto introduce indicazioni particolarmente stringenti. Viene ribadito che le previsioni di cassa non possono derivare da una mera sommatoria tra competenza e residui, ma devono riflettere realisticamente i tempi effettivi di riscossione e pagamento. In questo quadro, assumono rilievo determinante sia il FCDE – che sterilizza quote di entrata di incerta esigibilità – sia la valutazione dei contenziosi e dei ritardi nei pagamenti. Le tre condizioni di coerenza introdotte dal decreto rappresentano un vero e proprio sistema di vincoli tecnici finalizzati a evitare squilibri di liquidità e a garantire che il bilancio di previsione sia effettivamente sostenibile anche sotto il profilo finanziario.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda i debiti commerciali e, più in generale, i tempi del processo di spesa. Il decreto si muove in linea con le politiche europee di riduzione dei tempi di pagamento, rafforzando il legame tra programmazione finanziaria e tempestività delle obbligazioni passive. La corretta determinazione delle previsioni di cassa delle spese diventa, quindi, funzionale anche al rispetto dei tempi medi di pagamento, con evidenti ricadute sulla credibilità dell’ente nei confronti dei fornitori e sul rispetto degli obblighi normativi in materia.

Infine, il provvedimento valorizza strumenti di programmazione finanziaria già previsti dall’ordinamento, come il piano annuale dei flussi di cassa e il programma dei pagamenti, suggerendone un utilizzo integrato con la costruzione delle previsioni di bilancio. Si tratta di un’indicazione non meramente tecnica, ma strategica: la gestione della liquidità viene elevata a funzione centrale dell’amministrazione finanziaria locale.

Rimborso del canone unico patrimoniale nei Comuni del sisma 2016

È stato pubblicato in G.U. n. 65 del 19.03.2026 il decreto del MEF del 15 luglio 2026, recante “Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2023 e 2024, relative al canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

Le fattispecie oggetto del rimborso di cui al comma 1, sono individuate dall’art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamato dall’art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022 e dall’art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 e si riferiscono alle insegne di esercizio la cui esposizione é effettuata a norma
dell’art. 1, comma 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché alle occupazioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 819, lettera a) e comma 837 della legge n. 160 del 2019, relative alle attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Bando Sport Missione Comune 2026, 250 milioni di euro di nuova finanza per l’impiantistica sportiva pubblica

Con il bando Sport Missione Comune 2026, l’iniziativa con cui l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (ICSC) mette a disposizione degli Enti Territoriali un Plafond da 250 milioni di euro per sostenere i programmi di sviluppo e rigenerazione dell’impiantistica sportiva sul territorio nazionale. Il programma, attivo fino al 30 settembre 2026, si rivolge a Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, offrendo strumenti finanziari agevolati per sostenere interventi di sviluppo e rigenerazione dell’impiantistica sportiva.

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dalla concessione di mutui a tasso fisso con integrale abbattimento degli interessi per finanziamenti fino a 10 anni. È inoltre prevista la possibilità di estendere la durata dei piani di ammortamento fino a 25 anni, una leva che consente agli enti di affrontare anche interventi di maggiore dimensione garantendo la sostenibilità economico-finanziaria nel lungo periodo. Oltre a finanziamenti a condizioni agevolate, ICSC mette a disposizione delle Amministrazioni un servizio strategico di valutazione dell’impatto degli investimenti, che include la misurazione del Social Return on Investment (SROI) e l’attribuzione di un Rating ESG, consentendo di stimare il potenziale ritorno socio-ambientale degli interventi.

Sport Missione Comune 2026 sostiene interventi destinati alla costruzione, all’ampliamento, alla riqualificazione e all’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva; alla copertura dei maggiori oneri derivanti da variazioni dei prezzi dei materiali; nonché alle spese connesse a perizie suppletive o adeguamenti normativi. L’iniziativa di ICSC si inserisce, inoltre, in modo sinergico nel quadro delle principali politiche nazionali per lo sport: è complementare ai programmi regionali e alle misure proposte dal Dipartimento dello Sport e da Sport e Salute — dal Bando “Sport e Periferie” alle linee di intervento del PNRR — contribuendo a rafforzare la leva finanziaria e a garantire la piena copertura dei piani finanziari necessari alla realizzazione delle opere.

Aggiornamento coefficienti IMU e IMPi 2026 per i fabbricati a valore contabile

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto Ministeriale 6 marzo 2026, con cui vengono aggiornati i coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, privi di rendita catastale e interamente posseduti da imprese. Il provvedimento assume rilievo ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno d’imposta 2026.

I nuovi coefficienti si applicano agli immobili:

  • classificabili nel gruppo catastale D;
  • non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
  • interamente posseduti da imprese;
  • distintamente contabilizzati.

Il decreto estende inoltre la propria efficacia alle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi, purché situate entro i limiti del mare territoriale.

In assenza di rendita catastale, la base imponibile continua a essere determinata facendo riferimento al valore contabile del bene, al quale devono essere applicati i coefficienti aggiornati annualmente. Tali moltiplicatori sono definiti tenendo conto dell’andamento dei costi di costruzione rilevati dall’ISTAT, con l’obiettivo di adeguare i valori fiscali alla dinamica economica del settore immobiliare.

Corte dei conti: Utilizzo dei proventi da alienazione del patrimonio immobiliare

Con deliberazione n. 16/2026, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, affronta la questione riguardante l’obbligo o meno di accantonare il 10% derivante dall’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile per la riduzione (estinzione) del debito, dopo aver prioritariamente verificato la non convenienza di procedere ad estinzione anticipata dei mutui per l’esistenza di penali da pagare e quindi la possibilità di utilizzo di altre forme di gestione e ristrutturazione del debito.

La disciplina relativa all’utilizzo dei ricavi derivanti da alienazioni patrimoniali è stata interessata da numerosi interventi legislativi che hanno dato luogo a un quadro normativo complesso e di difficile interpretazione. In particolare, l’articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012, che ha disposto che i proventi suddetti possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. L’articolo 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, quale risulta integrato dall’articolo 7, comma 5, del d.l. n. 78/2015, che ha previsto che il dieci per cento di detti proventi è destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui, mentre per la restante quota rimane confermato quanto previsto dal sopra citato comma 443 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (utilizzo per investimenti e/o riduzione del debito). L’articolo 1, comma 866, della legge n. 205/2017, che ha previsto la possibilità di utilizzare tali risorse per finanziare le quote capitali dei mutui in ammortamento nell’anno o anche anticipatamente rispetto all’originario piano di ammortamento, possibilità consentita solamente agli enti che presentino le caratteristiche di “virtuosità” previste dalla norma stessa (rapporto tra immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, non incremento della spesa corrente ed in regola con gli accantonamenti al FCDE), norma inizialmente limitata agli anni dal 2018 al 2020 ma successivamente modificata dall’articolo 11-bis del d.l. n. 135/2018 che ha trasformato detta possibilità in una disposizione a regime (sempre però riservata agli enti “virtuosi”).

Dal quadro normativo emerge che per gli enti territoriali, la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile è oggi destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui; la restante quota del 90% è invece destinata esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. Questa disciplina risponde a una logica di prudenza finanziaria, più volte ribadita anche dalla Corte costituzionale, volta a evitare che l’autonomia finanziaria degli enti possa tradursi in nuove forme di indebitamento tali da compromettere gli equilibri di bilancio raggiunti. Ne consegue che il legislatore ha inteso privilegiare la riduzione del debito rispetto a qualsiasi altra destinazione delle risorse, consentendo l’impiego per investimenti solo in via subordinata. Proprio per questo motivo, la giurisprudenza contabile è ormai consolidata nel ritenere che tali entrate siano rigidamente vincolate e che gli enti locali non dispongano di alcun margine di discrezionalità nella loro allocazione. Le somme derivanti dall’alienazione immobiliare devono quindi essere utilizzate secondo le finalità indicate dalla legge, senza possibilità di deroga.

La Sezione ricorda che la nozione di spese di investimento comprende tutte quelle operazioni che incidono sul patrimonio dell’ente, come l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di immobili, nonché la realizzazione o il recupero di opere e impianti. Si tratta, in sostanza, di spese che producono un incremento o un miglioramento durevole del patrimonio pubblico.

Infine, il principio dell’unità del bilancio, previsto dalla normativa contabile, rafforza ulteriormente questo assetto, stabilendo che le entrate in conto capitale, tra cui rientrano i proventi da alienazioni immobiliari, sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. Solo in presenza di situazioni eccezionali e normativamente tipizzate è consentito un loro utilizzo per spese correnti. In via generale, dunque, tali risorse restano vincolate alla parte in conto capitale e alla riduzione dell’indebitamento dell’ente.

 

 

Pubblicata la relazione al Rendiconto 2025 dell’organo di revisione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Ricerca, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli enti locali (Ancrel), rendono disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione 2025 e documenti allegati”. La pubblicazione, realizzata nell’ambito dell’area di delega “Contabilità e revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica” dei consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri, è curata da Marco Castellani, Presidente di Ancrel; Tommaso Pazzaglini, componente della commissione e consigliere Ancrel; Anna De Toni, ricercatrice della Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca.

La relazione è predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n. 267” (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011. Per la formulazione dello schema di relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e delle check-list pubblicate a corredo della relazione.

Il format è aggiornato tenendo conto delle norme emanate, degli orientamenti di prassi e giurisprudenziali pubblicati fino alla data di divulgazione del documento ed è anche allineato, nel quadro della proficua collaborazione da tempo avviata con la Corte dei conti, al contenuto della deliberazione n. 8/SEZAUT/2026/INPR pubblicata il 19 febbraio 2026, riguardante le Linee guida e il relativo questionario per la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2025.

Con congruo anticipo viene messo a disposizione dell’organo di controllo il kit completo che quest’anno si arricchisce anche di un utile strumento ossia la possibilità, già a partire dal 2 marzo scorso, di compilare il questionario sul portale della Corte dei conti: questa importante evoluzione s’inserisce in un percorso strutturato di rafforzamento della funzione collaborativa e preventiva del controllo che permette ai revisori, da un lato, di orientare per tempo la redazione della relazione e agli enti, dall’altro, di adeguare gli schemi ed i contenuti contabili agli aspetti di maggiore interesse. Il tutto nell’ottica di fornire notizie sullo stato di salute dell’ente con sempre maggiore tempestività e consentire di intervenire e/o anticipare l’eventuale emersione di situazioni di criticità finanziarie prima che siano ormai irreversibili.

Il documento e le check-list di supporto guidano il revisore nello svolgimento dei controlli con approfondimenti sul disavanzo, sui flussi di cassa, sull’indebitamento, sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e con focus specifici sulle verifiche degli equilibri e sulla gestione/rendicontazione dei progetti PNRR/PNC.

Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie e/o irregolarità che l’organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico al quale compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.

Il format proposto costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione che resta l’unico responsabile sia dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento sia della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo.

Allegati:

CDP: Adesione rinegoziazione prestiti entro il 9 aprile 2026

Con avviso del 27 febbraio 2026, la Cassa Depositi e Prestiti ha fornito le indicazioni per la rinegoziazione dei prestiti concessi a Comuni, Province e Città metropolitane prevista dalla circolare n. 1310/2025.

Data di Avvio della Rinegoziazione (Inizio del Periodo di Adesione)
16 marzo 2026
A partire da tale data, sarà possibile accedere alla piattaforma CDP dedicata alla rinegoziazione per visionare le condizioni finanziarie dei prestiti oggetto dell’operazione.

Periodo di Adesione

Dal 16 marzo al termine ultimo del 9 aprile 2026
Entro tale periodo, gli Enti dovranno confermare l’adesione all’operazione tramite la piattaforma CDP, selezionando i prestiti oggetto di rinegoziazione.
Data Termine Trasmissione Documentale

16 aprile 2026
Data ultima entro la quale gli Enti dovranno trasmettere a CDP tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, generata tramite la piattaforma CDP, inclusa la Delegazione di Pagamento in formato digitale.

Data Termine Consegna Delegazione di Pagamento
24 aprile 2026
Entro tale data deve pervenire a CDP l’originale cartaceo della Delegazione di Pagamento in caso di notifica a mano al tesoriere. La Delegazione di Pagamento dovrà essere trasmessa a mezzo posta raccomandata/corriere o consegnata a mano. Per il rispetto dei termini di cui sopra, farà fede la data di ricezione da parte di CDP.

Data Termine Perfezionamento Contratto
30 aprile 2026
Data ultima entro la quale CDP provvederà all’accettazione delle proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione trasmesse dagli Enti.

Arconet, chiarimenti costituzione Fondo Pluriennale vincolato per opere di importo inferiore a 150.000 euro

Il comma 660 della legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) dispone la modifica dell’allegato 4/2, del decreto legislativo n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i contratti sotto soglia, introducendo i seguenti capoversi:

Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

I dubbi interpretativi sono sorti in relazione al richiamo ai contratti sotto soglia, che nel Codice dei contratti pubblici, infatti, il termine «soglia» rinvia ordinariamente alle soglie di rilevanza europea, fissate dal 1° gennaio 2026 in 5.404.000 euro per i lavori.

Con la FAQ n. 57 la Commissione Arconet chiarisce che la disciplina si applica ai contratti di importo inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia, ossia per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro. A tal riguardo, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 12/2026, si era già espressa nel merito, evidenziando che, con l’integrazione del suddetto principio contabile, il legislatore si è limitato a prevedere una completa ed esaustiva disciplina normativa per quelle fattispecie contrattuali diverse rispetto a quelle previste dal primo capoverso, che, nella pregressa formulazione normativa, ai fini della costituzione del FPV, erano subordinate all’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e, quindi, all’aver disposto l’affidamento dei lavori.

In tale direzione, non rileva nemmeno l’inciso contenuto nel quinto capoverso del principio contabile “Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia”, stante che il legislatore si è limitato a richiamare la disciplina procedurale per l’affidamento sotto soglia, senza con questo voler incidere, espressamente o implicitamente, sui limiti ( investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia ) di cui al primo capoverso del più volte citato principio contabile .

Che la volontà del legislatore fosse quella di disciplinare i contratti di importo inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti, trova, tra l’altro, conferma nei lavori della Commissione Arconet che, nella seduta del 10.04.2024, ha precisato che << Il gruppo di lavoro “comuni di piccole dimensioni”, nel condividere il lavoro svolto, ha proposto una modifica al paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che, fermo rimanendo la consapevolezza del mutato quadro normativo, prevede la possibilità di conservare il fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, per spese non ancora impegnate, anche per la realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sottosoglia………….Omissis >>.

Volontà che, nella seduta della Commissione Arconet del 05.06.2024, si concretizza in una proposta normativa di modifica del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011, di pari contenuto rispetto a quanto disposto dall’art.1, comma 660, della legge n.199/2025.

Dalla Commissione Arconet via libera all’aggiornamento dei principi contabili

La Commissione Arconet, nella seduta del 28 gennaio scorso, ha approvato in via definitiva lo schema del decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, per adeguarli alle norme della legge di bilancio 2026.

Nell’ambito dell’esame degli aggiornamenti riguardanti l’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, per garantirne la coerenza con gli stanziamenti di competenza, una particolare attenzione è dedicata al termine ultimo, previsto dal decreto, per l’adeguamento dei sistemi informativi degli enti che non sono ancora in grado di gestire correttamente il fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione. Dopo ampia discussione, è individuato il termine nell’esercizio 2028.

Nell’ambito di tale dibattito, la rappresentante dell’Assosoftware interviene per segnalare che le aziende di
software potrebbero avere difficoltà ad effettuare gli aggiornamenti dei sistemi informativi necessari alla corretta gestione del fondo pluriennale vincolato, in quanto fortemente impegnate nell’attuazione della riforma 1.15 del PNRR, a seguito della quale ritengono che la contabilità finanziaria sarà “trainata” dalla contabilità economico patrimoniale.
Il Presidente come anche alcuni rappresentanti della Commissione, segnalano che:
– nessun documento ufficiale riguardante l’attuazione della Riforma accrual prevede il ruolo trainante della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità finanziaria, che conserverà la funzione autorizzatoria;
– in attesa dell’intervento legislativo previsto entro il primo semestre del 2026 dalla Riforma 1.15 del PNRR, non è stata ancora definita la funzione della contabilità economico patrimoniale per gli enti in contabilità finanziaria.