Fondo per le mense scolastiche biologiche: modifica dei criteri di ripartizione dal 2026

Il Decreto 30 marzo 2026, pubblicato nella G.U. n. 109 del 13 maggio 2026, interviene sulla disciplina del Fondo per le mense scolastiche biologiche, aggiornando i criteri di riparto previsti dal decreto interministeriale 22 febbraio 2018. Il provvedimento, adottato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito, si applicherà a partire dal riparto relativo all’anno 2026.

La ripartizione del Fondo è operata per quote determinate per ciascuna regione e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le quote riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, determinate in sede di riparto, sono accantonate per essere acquisite all’erario, ai sensi dell’art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e non sono oggetto di trasferimento ai rispettivi bilanci. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per almeno l’86% sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, risultanti al 31 marzo di ogni anno nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica. Il contributo a favore di ogni stazione appaltante e soggetto erogante il servizio di mensa scolastica biologica non può superare il 16% dell’importo complessivo del Fondo.

Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna regione, cui è stata assegnata la quota parte del Fondo, invia al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione illustrativa, redatta secondo lo schema ministeriale all’uopo predisposto, delle iniziative realizzate nell’anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica in valori assoluti.

L’ulteriore assegnazione del Fondo per un importo non superiore al 14%, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, avverrà sulla base della popolazione scolastica accertata per ciascun anno scolastico dal Ministero dell’istruzione e del merito, al fine di realizzare iniziative di informazione, promozione nelle scuole e accompagnamento al servizio di refezione. Sempre entro il 31 luglio di ogni anno ciascuna regione, cui e’ stata assegnata la quota parte del Fondo, dovrà inviare al Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste una relazione illustrativa dei progetti e delle iniziative intraprese nelle scuole, compreso il numero degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione, promozione nelle scuole e accompagnamento al servizio di refezione.

Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla durata delle misure interdittive per gli amministratori responsabili del dissesto degli enti locali

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 84/2026, interviene su uno dei profili più discussi della disciplina del dissesto finanziario degli enti locali, ossia la misura interdittiva decennale prevista dall’art. 248, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 nei confronti degli amministratori e dei sindaci ritenuti responsabili del dissesto.

La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria, che aveva censurato la rigidità della sanzione accessoria consistente nell’incandidabilità e nel divieto di ricoprire cariche negli enti locali per un periodo fisso di dieci anni, senza possibilità di graduazione in relazione alla concreta gravità della condotta. La Consulta ha dichiarato le questioni inammissibili, ma con motivazioni di particolare rilievo sistematico. La Corte, infatti, riconosce espressamente la sproporzione dell’attuale meccanismo sanzionatorio, osservando come la “fissità” della misura impedisca qualsiasi valutazione differenziata delle singole posizioni soggettive.

Secondo la Corte costituzionale, la disciplina vigente non consente di considerare:

  • il diverso grado di responsabilità psicologica (dolo o colpa grave);
  • la tipologia delle violazioni commesse;
  • la durata dell’incarico ricoperto;
  • l’effettivo contributo causale fornito al verificarsi del dissesto.

In altri termini, l’attuale sistema equipara situazioni profondamente diverse, applicando automaticamente la medesima interdizione decennale sia a condotte marginali sia a comportamenti particolarmente gravi. Nonostante tali rilievi critici, la Corte ha ritenuto di non poter intervenire direttamente sulla norma. La motivazione risiede infatti nella pluralità delle possibili soluzioni normative, che implicano scelte discrezionali riservate al legislatore.

La Consulta evidenzia che una futura riforma potrebbe articolarsi in diverse direzioni:

  • prevedere una durata variabile della misura interdittiva;
  • introdurre criteri di graduazione legati alla gravità della condotta;
  • attribuire alla Corte dei conti il potere di modulare anche la sanzione interdittiva, analogamente a quanto già avviene per la sanzione pecuniaria.

Per gli amministratori pubblici la decisione conferma, allo stato, la piena operatività dell’art. 248, comma 5, TUEL, ma apre contestualmente un importante fronte di riflessione sulla necessità di una revisione della disciplina sanzionatoria collegata al dissesto finanziario.

Rendicontazioni contributi straordinari Ministero interno entro il 12 settembre 2026

Con comunicato del 12 maggio 2026, il Ministero dell’interno informa che è stato realizzato il modello informatizzato , tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, per la rendicontazione dei contributi straordinari di cui all’art. 158 del TUEL.

Gli enti sono tenuti alla presentazione del rendiconto entro 4 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato ovvero entro il termine ultimo del 12 settembre 2026, pena l’avvio della procedura di revoca del contributo assegnato.

I progetti oggetto di rendicontazione si riferiscono alle seguenti linee di finanziamento:

  • Articolo 30, comma 14, decreto-legge n.34/2019 – annualità 2021, 2022, 2023, 2024;
  • Articolo 1, comma 407, legge n.234/2021 – annualità 2022, 2023.

Per entrambe le linee di finanziamento, i decreti di assegnazione prevedono che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Tenuto conto che l’articolo 158 del TUEL stabilisce tempistiche precise per la rendicontazione dei contributi straordinari e che la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha l’obbligo di concludere le relative procedure amministrative, propedeutiche per eventuali controlli a campione, si dispone che gli Enti debbano impiegare, liquidare e rendicontare tutte le eventuali economie entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione del presente Comunicato. Decorso tale termine, i fondi non utilizzati saranno oggetto di recupero.

Si rammenta che al fine della corretta trasmissione del rendiconto informatico, prima di procedere al caricamento sulla piattaforma TBEL, lo stesso dovrà essere sottoposto alla firma digitale, in modalità PKCS#7 (P7M), da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario. Ove entrambe le figure non siano censite, è necessario procedere preliminarmente al censimento di entrambe su TBEL.

Si chiarisce che l’ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto solo nel momento in cui siano stati sostenuti tutti i pagamenti legati al progetto finanziato: dovranno quindi essere inseriti mandati di pagamento che coincidano con l’importo utilizzato dal Comune sul contributo attestato in precedenza.

Medie opere: assegnazione risorse per le annualità 2026-2027-2028

Con decreto ministeriale del 1° aprile 2026, sono state assegnate le risorse di cui articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (cd. medie opere) per le annualità 2026-2027-2028. Le istanze trasmesse dai comuni secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2025 ai fini dell’assegnazione del contributo per l’annualità 2026-2027-2028 sono riportate nell’Allegato 1, mentre i comuni beneficiari delle risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 139 della legge 145 del 2018, per un importo complessivamente pari ad euro 1.384.417.191,06 sono individuati nell’Allegato 2

L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di assegnazione:
a. per le opere con costo fino a 100.000 euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro nove mesi;
b. per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro tredici mesi;
c. per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi;
d. per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro ventitré mesi.

Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere finanziate sono effettuati attraverso il sistema Regis. I comuni,
in qualità di soggetti attuatori, assicurano l’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell’operazione, alla localizzazione, ai soggetti correlati all’operazione, alle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, ai costi previsionali e alle relative voci di spesa, nonché all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione, alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministero dell’interno provvede all’erogazione dei contributi assegnati con il presente decreto agli enti beneficiari nella misura pari:
a. al 20% a titolo di acconto previa verifica dell’affidamento dei lavori coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la lettera di invito in caso di procedura negoziata ovvero con l’affidamento diretto;
b. al 10% previa verifica dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018;
c. al 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori;
d. al restante 10% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.

Con comunicato dell’8 maggio 2026, il Ministero dell’interno ha fornito precisazioni in merito alla graduatoria degli enti beneficiari del contributo in oggetto contenuta nell’Allegato 2 al decreto di assegnazione.

Riguardo l’allegato 2 in via preliminare il Ministero chiarisce quanto segue:
– l’importo indicato nella colonna “Richiesta Contributo” corrisponde all’importo richiesto dall’ente in sede di istanza e ammesso a finanziamento;
– l’importo indicato nella colonna “Quota finanziata”, ove presente, corrisponde alla eventuale quota di risorse aggiuntive dell’Ente (a copertura del costo complessivo dell’opera);
– l’importo indicato nella colonna “Costo Complessivo” corrisponde al costo complessivo del progetto candidato a finanziamento (richiesta contributo + eventuale quota finanziata), come indicato dall’ente in sede di istanza.

Rispetto ai criteri di elaborazione della graduatoria viene precisato quanto segue: tenuto conto che l’entità delle istanze pervenute (pari ad € 7.113.390.658,33) ha superato l’ammontare delle risorse disponibili (pari ad € 1.385.444.646,44) la graduatoria è stata predisposta secondo i criteri indicati nell’art. 1, comma 141, della L. 145/2018, laddove è previsto che “L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.”

Nello specifico, in applicazione della citata norma, sono stati finanziati con il 50% delle risorse disponibili i comuni ricompresi tra la posizione n. 1 e la posizione n.683 che presentano un risultato di amministrazione negativo (segno grafico “–“) relativo al rendiconto indicato nella colonna “anno rendiconto”.

La residua quota del 50% delle risorse disponibili ha finanziato invece gli Enti con risultato di amministrazione “positivo” ricompresi tra la posizione 684 e la 1475 sulla base della “minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento”.

Il riparto rispetta il criterio di destinazione del 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, in ossequio a quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Il divieto di cui all’art. 187, comma 3-bis, TUEL deve essere interpretato come riferito esclusivamente all’avanzo libero

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 89/2026, affronta il tema dell’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione da parte di un ente locale in dissesto che opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 250 TUEL e che si trova in situazione di utilizzo della cassa vincolata ex art. 195 TUEL.

Il quesito riguarda la possibilità di applicare le somme accantonate per i rinnovi contrattuali al fine di corrispondere gli arretrati derivanti dai CCNL sottoscritti il 23 febbraio 2026, non rientranti nella competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione. La questione nasce dal divieto previsto dall’art. 187, comma 3-bis, TUEL, secondo cui l’avanzo di amministrazione “non vincolato” non può essere utilizzato dagli enti che fanno ricorso ad anticipazioni di tesoreria o all’utilizzo di entrate vincolate per spese correnti.

La Sezione, dopo avere ricostruito il quadro normativo e contabile, chiarisce che le quote accantonate del risultato di amministrazione hanno una specifica finalità prudenziale e possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per cui sono state costituite. Nel caso degli accantonamenti per rinnovi contrattuali, tali somme sono destinate a garantire la copertura degli oneri derivanti dalla futura sottoscrizione dei contratti collettivi e, una volta intervenuto il rinnovo, gli arretrati assumono natura di obbligazioni giuridicamente perfezionate e di spese obbligatorie.

La Corte ritiene che il divieto di cui all’art. 187, comma 3-bis, TUEL debba essere interpretato come riferito esclusivamente all’avanzo libero e non anche alle quote accantonate o vincolate. Tale conclusione viene fondata sia sull’evoluzione storica della norma, sia sull’interpretazione già adottata dalla Sezione Autonomie nei questionari ai revisori degli enti locali, sia sulla finalità stessa degli accantonamenti, che perderebbero utilità se non potessero essere impiegati proprio quando si verifica l’evento per cui erano stati costituiti.

Ne consegue che anche un ente in dissesto, pur trovandosi in situazione di utilizzo della cassa vincolata, può applicare le quote accantonate del risultato di amministrazione per il pagamento degli arretrati contrattuali derivanti dal rinnovo dei CCNL, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti procedurali e contabili previsti dalla disciplina dell’avanzo. Resta comunque possibile, in alternativa, finanziare tali spese mediante economie di bilancio già conseguite.

Referto Corte dei conti Piemonte su incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 42/2026/SRCPIE/VSC, ha approvato il referto inerente gli “Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca (art. 1, comma 173, l. n.266/2005) e l’esercizio della potestà regolamentare nella materia degli incarichi esterni (art.3, comma 56, L. N.244/2007)”.

La disciplina degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni attribuisce alle Sezioni regionali della Corte dei conti due distinti livelli di controllo. Il primo riguarda gli enti locali ed è finalizzato alla verifica della potestà regolamentare esercitata in materia di incarichi di collaborazione autonoma. In particolare, gli enti devono adottare regolamenti che definiscano limiti, criteri e modalità di conferimento degli incarichi, trasmettendone un estratto alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione.

Il secondo livello di controllo interessa tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e concerne i singoli atti di affidamento di incarichi esterni di importo superiore a 5.000 euro. Tali atti devono essere trasmessi alla Corte dei conti ai fini del controllo successivo sulla gestione.

Con riferimento alla soglia dei 5.000 euro, la Sezione ha chiarito che il parametro rilevante non coincide con la spesa complessiva sostenuta dall’amministrazione comprensiva di oneri fiscali e contributivi, bensì con il compenso effettivamente corrisposto al professionista al netto degli oneri di legge, secondo quanto affermato dalla deliberazione n. 54/2021/SRCPIE/INPR.

Il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza è ammesso soltanto nei casi e nei limiti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, secondo un orientamento interpretativo tradizionalmente restrittivo. La normativa, infatti, privilegia lo svolgimento delle funzioni istituzionali mediante l’organizzazione interna e il personale dipendente, consentendo l’affidamento di incarichi esterni solo in situazioni eccezionali e adeguatamente motivate.

In tale quadro, il comma 5-bis dell’art. 7, introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, ha vietato alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione caratterizzati da prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro. La norma prevede, inoltre, la nullità dei relativi contratti e la responsabilità erariale, nonché eventualmente dirigenziale, del soggetto che li sottoscrive.

Il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni è subordinato al rispetto dei rigorosi presupposti previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. In particolare, l’incarico deve riguardare attività coerenti con le competenze istituzionali dell’ente e con specifici obiettivi o progetti, risultando funzionale alle esigenze dell’amministrazione. È inoltre necessario che l’ente accerti preventivamente l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne.

La prestazione deve avere carattere temporaneo ed elevata qualificazione professionale, senza possibilità di rinnovo. L’eventuale proroga è ammessa solo in via eccezionale, per il completamento del progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, senza incremento del compenso originariamente stabilito. Devono essere previamente determinati durata, oggetto e compenso dell’incarico, evitando elementi che possano assimilare il rapporto a lavoro subordinato.

L’affidamento deve avvenire mediante procedure comparative adeguatamente pubblicizzate e, per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è richiesta anche la valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria. Inoltre, le amministrazioni sono tenute a disciplinare e pubblicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

L’attività di controllo svolta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte sull’esercizio 2025 ha verificato, sia sui regolamenti sia sugli atti di conferimento degli incarichi esterni, il rispetto della disciplina prevista dalla normativa statale in materia di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. Dall’analisi è emerso un quadro generalmente conforme ai parametri normativi, pur con alcune criticità relative alla corretta individuazione dell’organo competente all’adozione dei regolamenti, alla distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, alla disciplina delle procedure comparative, alla corretta regolazione delle proroghe e alla puntuale ricognizione delle professionalità interne. Gli enti interessati hanno tuttavia provveduto ad adeguare tempestivamente i propri regolamenti alle prescrizioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali.

Con riferimento agli atti di spesa, le verifiche non hanno evidenziato profili di illegittimità sostanziale, ma hanno fatto emergere alcune criticità procedurali, tra cui ricognizioni interne non sufficientemente documentate, programmazione non coerente dei cronoprogrammi, carenze negli obblighi di pubblicità, rischi di assimilazione a rapporti parasubordinati, irregolarità contabili e genericità dell’oggetto di alcuni incarichi. In diversi casi, inoltre, gli atti sono stati restituiti agli enti in quanto estranei all’ambito applicativo degli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

La Sezione richiama pertanto gli enti alla necessità di rafforzare le prassi di corretta gestione degli incarichi esterni, assicurando adeguata motivazione circa l’impossibilità di utilizzare risorse interne, effettive procedure comparative, pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, corretta gestione contabile e rigorosa temporaneità degli incarichi, limitando le proroghe ai soli casi eccezionali consentiti dalla legge.

Accrual, Servizio per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio per la fase pilota

Come noto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto MEF 23 dicembre 2024, le amministrazioni trasmettono per via telematica alla RGS gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, elaborati per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio alla Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) “adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL)”, secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche “disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato Direttivo della Struttura di governance e pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15”.

A tal riguardo, il Ministero dell’economia e delle finanze rende noto che è in linea su Area RGS il canale “Riforma della contabilità Accrual”, dedicato alla Riforma 1.15 del PNRR e, specificamente, al servizio di trasmissione telematica, nell’ambito della fase pilota, degli schemi di bilancio 2025 alla Ragioneria Generale dello Stato. Il canale potrà raccogliere contenuti informativi e indicazioni operative a supporto degli enti coinvolti. Sono stati preventivamente accreditati all’utilizzo del nuovo servizio gli utenti delle amministrazioni che hanno l’obbligo di produrre e trasmettere gli schemi di bilancio per la fase pilota (articolo 10, commi 3-12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n. 143 e Determina RGS n. 259 del 26 novembre 2024).

Dopo il login con le credenziali fornite dal MEF o, in alternativa, con lo Spid, gli enti accedono al servizio di “Trasmissione schemi di bilancio”, nell’ambito del canale della Riforma. Attraverso la funzionalità  “Usa il servizio” si può procedere all’invio degli schemi di bilancio in formato XBRL, oppure, qualora non fosse possibile produrre l’XBRL, richiedere l’autorizzazione all’invio degli schemi in formato XLS. Gli enti che, pur tenuti all’invio, non risultino accreditati al servizio possono richiedere l’abilitazione al servizio tramite il sistema di ticketing al seguente link: https://area.rgs.mef.gov.it/assistenza/supporto . Con le stesse modalità possono chiedere di essere accreditati al servizio anche gli enti non assoggettati agli adempimenti della fase pilota che, su base volontaria, hanno proceduto ad elaborare gli schemi di bilancio e intendono trasmetterli telematicamente alla RGS.
Per problemi relativi alle utenze per la fase pilota si può anche scrivere alla seguente casella di posta utenzepilota.accrual@mef.gov.it    .

Per ogni altra informazione si rinvia alle istruzioni tecniche, di seguito scaricabili, che sono state aggiornate e integrate con le indicazioni per l’accesso e l’utilizzo della nuova interfaccia.  Sono, inoltre, disponibili le versioni definitive delle tassonomie XBRL. AI seguenti link sono scaricabili i due file aggiornati:

– documento di istruzioni tecniche per la trasmissione
– tassonomie XBRL

Regime giuridico delle spese inerenti alla gestione degli immobili di proprietà dei comuni destinati ad uffici giudiziari

In base ai commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 392/1941, come modificata ed integrata dai commi 526-530dell’art. 1 della legge 190/2014, a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese per uffici giudiziari siti in immobili di proprietà degli enti locali – per i quali cessa il riconoscimento di un corrispettivo per il concesso godimento – sono poste direttamente a carico dello Stato ed attengono a tutti quei servizi ed opere ritenuti necessari a rendere l’immobile di proprietà comunale funzionale alle esigenze dell’Amministrazione della giustizia, ivi incluse quelle di manutenzione straordinaria e/o per interventi strutturali. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2026, in riscontro ad una richiesta di chiarimento da parte di un Comune in merito al regime giuridico delle spese inerenti alla gestione degli immobili di proprietà dei comuni destinati ad uffici giudiziari.

Nel sistema originario, l’art. 1 della legge del 1941 poneva a carico dei comuni sede di uffici giudiziari una serie ampia di oneri qualificati come “spese obbligatorie”, comprendenti sia i costi di primo impianto sia quelli di gestione e funzionamento degli immobili destinati alla funzione giudiziaria, tra cui manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, servizi e forniture. A fronte di tale obbligo, lo Stato riconosceva un contributo annuo, inizialmente determinato in misura tabellare e successivamente suscettibile di aggiornamento in presenza di specifiche esigenze, soprattutto in caso di interventi strutturali sugli edifici giudiziari.

Tale assetto, pur oggetto di revisione procedurale nel tempo, è stato ritenuto compatibile con i principi costituzionali dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, sulla base dell’assunto secondo cui la distribuzione degli oneri finanziari tra livelli di governo non richiede una perfetta corrispondenza con le funzioni esercitate, ma può rispondere a criteri di ragionevolezza e tendenziale equilibrio. In questa prospettiva, è stato valorizzato anche il beneficio indiretto che la presenza degli uffici giudiziari comporta per le comunità locali.

Il punto di svolta è rappresentato dalla riforma del 2014, che interviene in modo incisivo sul riparto delle competenze finanziarie. A decorrere dal 1° settembre 2015, infatti, le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari vengono trasferite integralmente allo Stato, con contestuale cessazione degli obblighi di contribuzione in capo ai comuni e soppressione dei canoni per l’utilizzo degli immobili comunali destinati alla funzione giudiziaria. La norma prevede inoltre il subentro del Ministero della giustizia nei rapporti giuridici in essere, mantenendo tuttavia impregiudicate le posizioni debitorie e creditorie già maturate.

Il decreto attuativo del 2015 e gli atti organizzativi successivi hanno completato il passaggio, inserendo la gestione degli immobili nel sistema accentrato delle manutenzioni e attribuendo al Ministero della giustizia, in coordinamento con l’Agenzia del Demanio, la programmazione e il finanziamento degli interventi, secondo criteri basati su costi standard e priorità tecniche.

Sul piano sistematico, la riforma determina un accentramento delle responsabilità finanziarie e gestionali in capo allo Stato, che diviene unico soggetto tenuto a sostenere integralmente i costi necessari al funzionamento degli uffici giudiziari, indipendentemente dalla proprietà degli immobili utilizzati. In tale contesto, la messa a disposizione gratuita degli immobili comunali viene ricondotta a una logica di cooperazione istituzionale tra livelli di governo, giustificata dalla rilevanza della funzione giudiziaria e dal beneficio diffuso che essa produce sul territorio.

Particolarmente rilevante è la qualificazione del rapporto tra enti locali e Stato, che il parere tende a ricondurre non a uno schema contrattuale di tipo sinallagmatico, ma a una relazione di natura pubblicistica, caratterizzata dal vincolo di destinazione del bene e dalla funzionalizzazione dello stesso all’esercizio di una funzione statale. In questa prospettiva, il potere dello Stato sull’utilizzo dell’immobile si connota come strettamente collegato alla funzione giurisdizionale cui il bene è strumentale.

Riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica 2026-2028 per province e per città metropolitane

La Direzione centrale della Finanza Locale informa che è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 febbraio 2026, corredato della Nota metodologica – allegato A e degli allegati B, C e D relativo ai criteri e le modalità di riparto, per il triennio 2026-2028, delle risorse dei fondi, di cui ai commi 783 e 784, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come incrementate dall’articolo 1, comma 773, della legge n. 207 del 2024, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.

Il riparto riguarda i fondi previsti dalla normativa vigente, progressivamente incrementati negli ultimi anni, e tiene conto della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali, secondo i parametri elaborati dalla Commissione tecnica competente. Per il triennio considerato, le risorse risultano in crescita: complessivamente sono previsti aumenti fino a 250 milioni di euro per il 2026, 300 milioni per il 2027 e 350 milioni per il 2028.

Parallelamente al riparto dei fondi, il decreto disciplina il concorso alla finanza pubblica richiesto a province e città metropolitane. Tale contributo si inserisce nelle politiche di contenimento della spesa pubblica e viene determinato in coerenza con le disposizioni normative vigenti, prevedendo che gli enti concorrano al riequilibrio dei conti pubblici attraverso specifiche riduzioni delle risorse loro spettanti. Questo meccanismo si realizza, sul piano contabile, mediante trattenute operate sulle somme attribuite a titolo di fondo unico, con conseguente obbligo per gli enti di registrare tali importi sia in entrata sia in uscita nei propri bilanci.

Resta prevista la possibilità di aggiornare il riparto qualora cambino i fabbisogni standard o le capacità fiscali, confermando così un meccanismo flessibile e soggetto a revisione periodica. Il decreto autorizza inoltre le necessarie variazioni di bilancio per garantire l’attuazione delle misure previste.

Messa a norma antincendio: decreto Ministero interno scadenze e modalità per adeguamento

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2026 il decreto del Ministero dell’Internodi concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito 31 marzo 2026, recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”.

Si ricordano i soli due step temporali e le relative modalità  per adeguare gli edifici scolastici alla normativa antincendio:

  1. entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui (art. 4 DPR n. 151/2011), attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del DM Interno 26 agosto 1992: lità); 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);
  2. entro il 31 dicembre 2027 (scadenza prevista nel dl milleproroghe 2025), sono attuate tutte le disposizioni previste nel DM Interno  26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la SCIA attestante il completo adeguamento

Il decreto prevede altresì che nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, le istituzioni scolastiche e i Comuni e Città metropolitane proprietari degli edifici scolastici debbano individuare idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio, tra cui, a titolo indicativo, la limitazione del carico di incendio, l’eliminazione di materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste, la gestione dell’affollamento dell’attività e della distribuzione degli occupanti, ed altro (fonte Anci).