Referto Corte dei conti Piemonte su incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 42/2026/SRCPIE/VSC, ha approvato il referto inerente gli “Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca (art. 1, comma 173, l. n.266/2005) e l’esercizio della potestà regolamentare nella materia degli incarichi esterni (art.3, comma 56, L. N.244/2007)”.

La disciplina degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni attribuisce alle Sezioni regionali della Corte dei conti due distinti livelli di controllo. Il primo riguarda gli enti locali ed è finalizzato alla verifica della potestà regolamentare esercitata in materia di incarichi di collaborazione autonoma. In particolare, gli enti devono adottare regolamenti che definiscano limiti, criteri e modalità di conferimento degli incarichi, trasmettendone un estratto alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione.

Il secondo livello di controllo interessa tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e concerne i singoli atti di affidamento di incarichi esterni di importo superiore a 5.000 euro. Tali atti devono essere trasmessi alla Corte dei conti ai fini del controllo successivo sulla gestione.

Con riferimento alla soglia dei 5.000 euro, la Sezione ha chiarito che il parametro rilevante non coincide con la spesa complessiva sostenuta dall’amministrazione comprensiva di oneri fiscali e contributivi, bensì con il compenso effettivamente corrisposto al professionista al netto degli oneri di legge, secondo quanto affermato dalla deliberazione n. 54/2021/SRCPIE/INPR.

Il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza è ammesso soltanto nei casi e nei limiti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, secondo un orientamento interpretativo tradizionalmente restrittivo. La normativa, infatti, privilegia lo svolgimento delle funzioni istituzionali mediante l’organizzazione interna e il personale dipendente, consentendo l’affidamento di incarichi esterni solo in situazioni eccezionali e adeguatamente motivate.

In tale quadro, il comma 5-bis dell’art. 7, introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, ha vietato alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione caratterizzati da prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro. La norma prevede, inoltre, la nullità dei relativi contratti e la responsabilità erariale, nonché eventualmente dirigenziale, del soggetto che li sottoscrive.

Il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni è subordinato al rispetto dei rigorosi presupposti previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. In particolare, l’incarico deve riguardare attività coerenti con le competenze istituzionali dell’ente e con specifici obiettivi o progetti, risultando funzionale alle esigenze dell’amministrazione. È inoltre necessario che l’ente accerti preventivamente l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne.

La prestazione deve avere carattere temporaneo ed elevata qualificazione professionale, senza possibilità di rinnovo. L’eventuale proroga è ammessa solo in via eccezionale, per il completamento del progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, senza incremento del compenso originariamente stabilito. Devono essere previamente determinati durata, oggetto e compenso dell’incarico, evitando elementi che possano assimilare il rapporto a lavoro subordinato.

L’affidamento deve avvenire mediante procedure comparative adeguatamente pubblicizzate e, per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è richiesta anche la valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria. Inoltre, le amministrazioni sono tenute a disciplinare e pubblicare, secondo i rispettivi ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

L’attività di controllo svolta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte sull’esercizio 2025 ha verificato, sia sui regolamenti sia sugli atti di conferimento degli incarichi esterni, il rispetto della disciplina prevista dalla normativa statale in materia di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. Dall’analisi è emerso un quadro generalmente conforme ai parametri normativi, pur con alcune criticità relative alla corretta individuazione dell’organo competente all’adozione dei regolamenti, alla distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, alla disciplina delle procedure comparative, alla corretta regolazione delle proroghe e alla puntuale ricognizione delle professionalità interne. Gli enti interessati hanno tuttavia provveduto ad adeguare tempestivamente i propri regolamenti alle prescrizioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali.

Con riferimento agli atti di spesa, le verifiche non hanno evidenziato profili di illegittimità sostanziale, ma hanno fatto emergere alcune criticità procedurali, tra cui ricognizioni interne non sufficientemente documentate, programmazione non coerente dei cronoprogrammi, carenze negli obblighi di pubblicità, rischi di assimilazione a rapporti parasubordinati, irregolarità contabili e genericità dell’oggetto di alcuni incarichi. In diversi casi, inoltre, gli atti sono stati restituiti agli enti in quanto estranei all’ambito applicativo degli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

La Sezione richiama pertanto gli enti alla necessità di rafforzare le prassi di corretta gestione degli incarichi esterni, assicurando adeguata motivazione circa l’impossibilità di utilizzare risorse interne, effettive procedure comparative, pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, corretta gestione contabile e rigorosa temporaneità degli incarichi, limitando le proroghe ai soli casi eccezionali consentiti dalla legge.

Corte dei conti: Relazione sui controlli interni 2021-2023

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con Delibera n. 1/SEZAUT/2025/FRG, ha pubblicato un aggiornamento sul sistema dei controlli interni adottati dagli enti locali italiani tra il 2021 e il 2023, che ha interessato più di 800 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, evidenziando nel triennio una generale diffusione dei controlli interni e un aumento complessivo della loro efficacia.

Rispetto al precedente referto (delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG), sono state analizzate tre annualità, le più recenti, in modo da valutare l’evoluzione dei controlli in un arco di medio termine; inoltre, la nuova piattaforma LimeSurvey ha consentito di migliorare la qualità dei dati inseriti dagli enti, impedendo la compilazione parziale dei questionari. L’analisi si è focalizzata in particolar modo sulle verifiche dei risultati richiesti alle pubbliche amministrazioni, e dunque sui controlli di gestione strategica e sulla qualità dei servizi, che si propongono l’obiettivo di valutare la corrispondenza dei risultati ai programmi e di raccogliere il feedback dei fruitori dei servizi, ossia dei cittadini amministrati.

I parametri maggiormente utilizzati dai servizi di controllo interno nella misurazione delle performance sono quelli dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni. Parametri ulteriori, come il grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati, il rispetto degli standard di qualità prefissati e l’impatto socioeconomico dei programmi, non sono invece – rilevano i giudici contabili – sufficientemente considerati. Sul versante del controllo strategico, alcuni sistemi presentano lacune nella disciplina regolamentare, applicano metodi obsoleti e non sono ben integrati con la contabilità armonizzata e per centri di costo, con una limitazione della capacità effettiva di incidere sui meccanismi decisionali.

Sul monitoraggio degli organismi partecipati, emerge la carenza di risorse, la mancanza di strumenti adeguati e la scarsa collaborazione degli enti partecipati. Quanto ai controlli sulla qualità dei servizi, che rilevano il grado di soddisfazione dell’utenza, pur a fronte di un aumento rispetto al passato (l’84% degli enti risulta, infatti, averli adottati nel 2023), il tasso di adozione delle Carte dei Servizi rimane inferiore al 60%. Le indagini, inoltre, sull’effettiva qualità dei servizi (tempestività e completezza della risposta al cittadino e limitazione delle conseguenze dei disservizi), anche se effettuate in oltre il 70% degli enti, interessano solo una parte dei servizi offerti e non la loro totalità, con un livello ancora esiguo (il 30% circa del totale) dei controlli svolti sulla qualità dei servizi resi attraverso le società partecipate.

Dalla ricognizione eseguita sull’impostazione dei controlli interni adottati in ambito europeo e internazionale, emerge in particolare – conclude la Corte – un forte collegamento agli obiettivi di prevenzione dei fenomeni di maladministration e dei rischi di corruzione nei settori più vulnerabili.

 

La redazione PERK SOLUTION