Il divieto di cui all’art. 187, comma 3-bis, TUEL deve essere interpretato come riferito esclusivamente all’avanzo libero

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 89/2026, affronta il tema dell’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione da parte di un ente locale in dissesto che opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 250 TUEL e che si trova in situazione di utilizzo della cassa vincolata ex art. 195 TUEL.

Il quesito riguarda la possibilità di applicare le somme accantonate per i rinnovi contrattuali al fine di corrispondere gli arretrati derivanti dai CCNL sottoscritti il 23 febbraio 2026, non rientranti nella competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione. La questione nasce dal divieto previsto dall’art. 187, comma 3-bis, TUEL, secondo cui l’avanzo di amministrazione “non vincolato” non può essere utilizzato dagli enti che fanno ricorso ad anticipazioni di tesoreria o all’utilizzo di entrate vincolate per spese correnti.

La Sezione, dopo avere ricostruito il quadro normativo e contabile, chiarisce che le quote accantonate del risultato di amministrazione hanno una specifica finalità prudenziale e possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per cui sono state costituite. Nel caso degli accantonamenti per rinnovi contrattuali, tali somme sono destinate a garantire la copertura degli oneri derivanti dalla futura sottoscrizione dei contratti collettivi e, una volta intervenuto il rinnovo, gli arretrati assumono natura di obbligazioni giuridicamente perfezionate e di spese obbligatorie.

La Corte ritiene che il divieto di cui all’art. 187, comma 3-bis, TUEL debba essere interpretato come riferito esclusivamente all’avanzo libero e non anche alle quote accantonate o vincolate. Tale conclusione viene fondata sia sull’evoluzione storica della norma, sia sull’interpretazione già adottata dalla Sezione Autonomie nei questionari ai revisori degli enti locali, sia sulla finalità stessa degli accantonamenti, che perderebbero utilità se non potessero essere impiegati proprio quando si verifica l’evento per cui erano stati costituiti.

Ne consegue che anche un ente in dissesto, pur trovandosi in situazione di utilizzo della cassa vincolata, può applicare le quote accantonate del risultato di amministrazione per il pagamento degli arretrati contrattuali derivanti dal rinnovo dei CCNL, purché siano rispettati gli ulteriori requisiti procedurali e contabili previsti dalla disciplina dell’avanzo. Resta comunque possibile, in alternativa, finanziare tali spese mediante economie di bilancio già conseguite.