Fase Pilota Accrual: Contabilizzazione trasferimenti vincolati destinati alla realizzazione di opere o altre immobilizzazioni materiali

Con la FAQ 24 la Ragioneria Generale dello Stato si sofferma sul trattamento contabile dei contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di altre immobilizzazioni materiali e, soprattutto, il momento in cui tali risorse devono essere rilevate come provento secondo i principi ITAS. I contributi agli investimenti non seguono il ciclo di vita dell’opera finanziata, ma il ciclo di adempimento delle condizioni che ne disciplinano l’erogazione.

L’ITAS 9, paragrafo 31, stabilisce che si rileva una passività (e non un provento) quando le risorse trasferite sono sottoposte a condizioni che determinano un’obbligazione attuale, in quanto stabiliscono che:

a) i benefici economici o il potenziale di servizio incorporati nelle risorse trasferite devono essere utilizzati per una determinata finalità e che, in caso contrario, questi ultimi devono essere restituiti al trasferente; oppure b) il trasferimento delle risorse è subordinato all’adempimento di una determinata prestazione da parte dell’amministrazione destinataria del trasferimento (cd. trasferimenti a rendicontazione).

Nel caso dei trasferimenti vincolati (c.d. contributi a rendicontazione) destinati alla realizzazione di opere, siamo proprio nell’ambito della lettera b): il trasferimento è subordinato alla realizzazione dell’opera (adempimento di una prestazione). Pertanto, finché l’opera non è completata e correttamente rendicontata, permane una passività.

Momento di cancellazione della passività e rilevazione del provento

L’ITAS 9, paragrafo 32, dispone:

“Successivamente alla rilevazione iniziale, quando l’amministrazione adempie, in tutto o in parte, alla condizione relativa alle risorse trasferite, riduce corrispondentemente il valore contabile della passività, rilevando e iscrivendo nel conto economico un provento da trasferimenti di ammontare pari a tale riduzione.”

Le Linee Guida ITAS 9 (Esempio 18) affrontano esplicitamente il caso di un contributo in conto investimenti per la costruzione di un immobile, con condizione che prevede la restituzione delle somme in caso di mancato completamento dell’opera. In quell’esempio, si afferma testualmente:

“Essendo prevista una condizione fino al completamento dell’opera, durante tutta la fase di costruzione non si rileverà alcun provento ma solamente una passività. Al termine della costruzione, si potrà ridurre la passività e rilevare il corrispondente provento.”

L’esempio chiarisce che la riduzione della passività e la rilevazione del provento avvengono al termine dell’opera, non ai singoli stati di avanzamento (SAL), perché i SAL non liberano dalla condizione.

Punto fondamentale il momento rilevante non è l’accettazione formale della rendicontazione da parte dell’ente erogatore, bensì la trasmissione della corretta rendicontazione da parte dell’ente beneficiario. Le Linee Guida ITAS 9 (pagina 15, con riferimento all’Esempio 11 e seguenti) chiariscono che:

“Il momento rilevante per la rilevazione del provento è quello della trasmissione della rendicontazione (correttamente effettuata), e non quello dell’accettazione formale da parte dell’ente erogante. Quest’ultima – o l’eventuale mancata accettazione, totale o parziale – è qualificata come evento successivo.”

Pertanto:

La passività si cancella (e il provento si rileva) quando l’ente beneficiario trasmette la rendicontazione corretta che dimostra l’adempimento della condizione (completamento dell’opera).
L’accettazione formale successiva non fa venire meno quanto già rilevato; semmai, una eventuale contestazione genera una sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui si manifesta.

Il problema del disallineamento temporale con l’ammortamento

La domanda 2 evidenzia un potenziale disallineamento:

Il provento da trasferimento viene rilevato integralmente nell’esercizio in cui l’opera è completata e rendicontata (e quindi la passività viene cancellata).
L’ammortamento dell’opera, ai sensi dell’ITAS 4, inizia quando l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso (ITAS 4, par. 52), che tipicamente coincide con il collaudo e l’entrata in funzione, spesso nello stesso esercizio o in quello successivo.
Negli esercizi successivi, si rileveranno solo gli ammortamenti (costi) senza una corrispondente quota di provento, creando un disallineamento nella rappresentazione economica.
La risposta degli ITAS è chiara: il provento va rilevato integralmente nell’esercizio in cui viene meno la passività (completamento e corretta rendicontazione), senza alcuna forma di imputazione progressiva lungo la vita utile.

Perché? L’ITAS 9 non prevede alcun meccanismo di “risconto passivo” o di ripartizione del provento da trasferimento in funzione dell’ammortamento del bene finanziato. Al contrario, l’ITAS 9 distingue nettamente tra:

Trasferimenti con condizioni (obbligo di fare/realizzare): il provento si rileva quando la condizione è adempiuta (completamento dell’opera), indipendentemente dalla futura vita utile del bene.
Trasferimenti con limiti e restrizioni (senza obbligo di restituzione): il provento si rileva al sorgere del diritto, senza passività.
L’Esempio 19 delle Linee Guida ITAS 9 rappresenta un caso particolare in cui la condizione non è solo la realizzazione dell’opera, ma anche il mantenimento in funzione per un certo periodo. In quel caso, il provento viene rilevato progressivamente lungo il periodo di gestione (es. 10 anni), perché la condizione (obbligo di mantenere in funzione) si adempie annualmente. Tuttavia, questo avviene solo se l’atto di assegnazione prevede espressamente che la restituzione delle somme sia legata anche all’obbligo di gestione pluriennale.

Nel caso standard di contributo per la realizzazione di un’opera (senza obbligo di gestione futura), la condizione si esaurisce con il completamento dell’opera. Pertanto, il provento è interamente di competenza dell’esercizio in cui l’opera è completata e correttamente rendicontata.

Non è ammissibile (né tantomeno richiesto) un trattamento contabile che correli il provento al periodo di ammortamento mediante imputazione progressiva. Gli ITAS non contengono alcuna disposizione in tal senso.

Informativa in nota integrativa

Qualora si ritenga che il disallineamento temporale tra provento (rilevato tutto nell’esercizio di completamento) e ammortamenti (rilevati negli esercizi successivi) possa influenzare la comprensione del bilancio, l’ente beneficiario deve fornire adeguata informativa in nota integrativa, ai sensi:

ITAS 9, paragrafo 59, lettera b), punto iii: l’amministrazione indica l’importo dei trasferimenti, distinguendo, laddove l’informazione sia rilevante, gli importi delle principali classi individuate per destinazione e provenienza delle risorse, nonché per tipologia di condizioni sulle risorse trasferite.
Quadro Concettuale, paragrafo 5.8: la nota integrativa contiene informazioni che non soddisfano i requisiti per la presentazione nei prospetti contabili, ma che sono significative per gli utilizzatori.
Informativa suggerita (da adattare al caso concreto):

“Nell’esercizio [anno], l’ente ha rilevato un provento da trasferimento di € [importo] a seguito del completamento dell’opera [denominazione] e della trasmissione della rendicontazione all’ente erogatore. L’opera, entrata in funzione nel medesimo esercizio, è stata iscritta tra le immobilizzazioni materiali per un valore di € [importo] e sarà ammortizzata lungo la sua vita utile stimata di [anni] anni. Ne consegue che negli esercizi successivi il conto economico rifletterà i soli ammortamenti dell’opera, senza una corrispondente quota di provento, in quanto il provento è stato già integralmente rilevato nell’esercizio di completamento dell’opera, in conformità con quanto previsto dall’ITAS 9 per i trasferimenti con condizioni (adempimento della prestazione).”

Inoltre, l’ente può presentare, nella nota integrativa o in un documento allegato, un prospetto di riconciliazione tra il provento rilevato e gli ammortamenti previsti negli esercizi successivi, per dare conto agli utilizzatori del bilancio dell’effetto complessivo dell’operazione.

Fase Pilota Accrual: Gestione beni immobili di proprietà della Provincia ma controllati da altro ente

Con la FAQ n. 25 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una ASL e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia.

Nella situazione descritta, la Provincia perde il controllo del bene. Di conseguenza, ai sensi dell’ITAS 4, paragrafo 66, lettera a), è tenuta a cancellare il bene dal proprio Stato Patrimoniale, fornendo comunque adeguata informativa nella nota integrativa. Il bene continua ad essere registrato nel libro inventario della Provincia tra i beni di proprietà presso terzi. La cancellazione del bene, qualora il valore contabile residuo sia positivo, dà luogo alla rilevazione di una minusvalenza, come illustrato nell’Esempio 15 delle Linee guida di ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali (cessione gratuita di un cespite non ancora interamente ammortizzato). In tale esempio, la Provincia cancella il bene e rileva una minusvalenza pari al valore contabile residuo.

Parallelamente, la ASL diviene il soggetto che esercita il controllo economico del bene e, pertanto, è tenuta ad iscrivere l’immobile nel proprio Stato patrimoniale. L’azienda sanitaria dovrà fornire adeguata informativa nella nota integrativa e registrare il cespite nel proprio inventario come bene di terzi ricevuto in uso gratuito.

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie sostenute successivamente dalla Provincia, il chiarimento esclude in modo netto qualsiasi possibilità di capitalizzazione da parte dell’ente proprietario. Sebbene l’ITAS 4 preveda che i costi di manutenzione straordinaria incrementino il valore dell’immobilizzazione materiale cui si riferiscono, tale regola presuppone che il bene sia iscritto nello Stato patrimoniale del soggetto che sostiene la spesa. Nel caso in esame tale presupposto viene meno, poiché la Provincia ha già eliminato il cespite dai propri attivi patrimoniali.

Le spese straordinarie sostenute dalla Provincia non possono essere considerate investimenti e devono essere trattate come costi dell’esercizio, con integrale imputazione al conto economico. Solo nel caso in cui esista una convenzione che imponga alla ASL il rimborso delle somme anticipate, la Provincia potrà rilevare un credito nei confronti dell’azienda sanitaria. In assenza di tale obbligo di restituzione, l’intervento manutentivo assume la natura di un onere corrente.

La posizione della ASL è specularmente opposta. Essendo il soggetto che controlla il bene, l’azienda sanitaria deve applicare integralmente le regole dell’ITAS 4 relative alle immobilizzazioni materiali. Le manutenzioni straordinarie effettuate sull’immobile, indipendentemente da chi abbia sostenuto materialmente il pagamento, determinano un incremento del valore del cespite iscritto nello Stato patrimoniale della ASL. Il principio contabile, infatti, non collega la capitalizzazione al soggetto che finanzia l’intervento, ma al soggetto che controlla il bene e beneficia dell’incremento di utilità economica o di capacità di servizio derivante dall’intervento stesso.

La scrittura contabile della ASL varia a seconda della convenzione in essere: Se la ASL dovrà rimborsare la Provincia per i costi sostenuti, la rilevazione sarà: Dare Immobilizzazione materiale (Fabbricati) e Avere Debiti verso la Provincia.

Se l’intervento è a titolo gratuito per la ASL (cioè senza obbligo di rimborso), la contropartita sarà rappresentata da Proventi (secondo quanto previsto dall’ITAS 9 – Ricavi e proventi) o, in caso di vero e proprio conferimento, da un incremento del Patrimonio Netto.

Quanto all’ammortamento, l’ITAS 4, paragrafo 57, stabilisce che: “Laddove la capitalizzazione dei costi comporti l’incremento del valore di un’immobilizzazione materiale, l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua nuova residua vita utile.”

La ASL è quindi tenuta a ricalcolare la quota di ammortamento sulla base del nuovo valore contabile (dato dalla somma del valore residuo precedente e del costo straordinario sostenuto) e sulla residua vita utile aggiornata a seguito degli interventi.

Sintesi dei ruoli:

  • Provincia: la perdita di controllo comporta la cancellazione del bene dallo Stato Patrimoniale, con rilevazione di una minusvalenza (Esempio 15 delle Linee guida ITAS 4). Non potendo più capitalizzare, i successivi costi di manutenzione straordinaria sono trattati come costi d’esercizio nel Conto Economico oppure, se previsto da un accordo di rimborso, come credito verso la ASL.
  • ASL: poiché ha il controllo del bene, lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale. Deve capitalizzare i costi di manutenzione straordinaria, incrementando il valore del cespite e rideterminando l’ammortamento secondo il nuovo valore contabile e la residua vita utile.

 

Fase Pilota Accrual: Contabilizzazione dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025

Con la FAQ 27 dell’8 giugno scorso, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile, nella fase pilota, dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025.

Il punto di partenza del ragionamento del MEF è il principio contenuto nell’ITAS 9, secondo cui un trasferimento vincolato non genera automaticamente un provento al momento dell’incasso. La rilevazione del ricavo avviene infatti soltanto quando l’ente soddisfa le condizioni previste dal finanziatore. Fino a quel momento il trasferimento assume la natura di una passività, in quanto l’amministrazione beneficiaria è ancora tenuta a realizzare l’investimento per il quale il finanziamento è stato erogato.

La FAQ distingue pertanto due situazioni differenti.

Nel primo caso, il trasferimento è stato riscosso prima del 1° gennaio 2025 ma l’investimento non è ancora stato realizzato o comunque l’obbligazione sottostante non è stata adempiuta. In questa ipotesi il contributo non può essere considerato un componente positivo di reddito e deve essere trattato come un debito non corrente per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche. La logica sottesa è che, se gli ITAS fossero stati applicati fin dall’origine, il trasferimento sarebbe stato contabilizzato come passività e non come patrimonio netto o contributo agli investimenti. La fase pilota richiede quindi di ricostruire tale rappresentazione economico-patrimoniale mediante una specifica integrazione nel foglio 2 del modello di raccordo.

Nel secondo caso, invece, l’investimento è stato già realizzato prima del 1° gennaio 2025 e la condizione prevista dal trasferimento risulta integralmente soddisfatta. In tale circostanza il contributo avrebbe dovuto essere imputato a provento nell’esercizio in cui è stata completata la realizzazione dell’investimento. Non sussiste quindi alcuna obbligazione residua e non deve essere rilevata alcuna passività. L’effetto economico deve considerarsi già maturato negli esercizi precedenti e, pertanto, l’importo deve essere ricondotto ai “Risultati economici degli anni precedenti”, con corrispondente impatto sul patrimonio netto iniziale.

Nel modello di raccordo, per le aziende del Servizio sanitario nazionale la voce patrimoniale “Finanziamenti per investimenti” e per gli enti territoriali la voce “Contributi agli investimenti” risultano volutamente escluse dal raccordo automatico verso il nuovo piano dei conti. L’oscuramento di tali collegamenti non costituisce un’anomalia del modello ma una scelta metodologica precisa, in quanto tali poste non trovano corrispondenza diretta nel framework Accrual e vengono considerate automaticamente eliminate nel passaggio al nuovo sistema.

Ne consegue che l’ente deve intervenire esclusivamente nel foglio 2 mediante le integrazioni richieste dalla FAQ. Se il trasferimento finanzia un investimento ancora da realizzare, l’importo già presente tra i contributi agli investimenti deve essere ricostruito come debito non corrente per trasferimenti condizionati. Se invece l’investimento è già stato completato, il medesimo importo deve essere imputato ai risultati economici degli esercizi precedenti.

Accrual, Servizio per la trasmissione telematica degli schemi di bilancio per la fase pilota

Come noto, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto MEF 23 dicembre 2024, le amministrazioni trasmettono per via telematica alla RGS gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, elaborati per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio alla Banca Dati Unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) “adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL)”, secondo le tassonomie e le istruzioni tecniche “disponibili su apposito allegato tecnico, approvato dal Comitato Direttivo della Struttura di governance e pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15”.

A tal riguardo, il Ministero dell’economia e delle finanze rende noto che è in linea su Area RGS il canale “Riforma della contabilità Accrual”, dedicato alla Riforma 1.15 del PNRR e, specificamente, al servizio di trasmissione telematica, nell’ambito della fase pilota, degli schemi di bilancio 2025 alla Ragioneria Generale dello Stato. Il canale potrà raccogliere contenuti informativi e indicazioni operative a supporto degli enti coinvolti. Sono stati preventivamente accreditati all’utilizzo del nuovo servizio gli utenti delle amministrazioni che hanno l’obbligo di produrre e trasmettere gli schemi di bilancio per la fase pilota (articolo 10, commi 3-12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n. 143 e Determina RGS n. 259 del 26 novembre 2024).

Dopo il login con le credenziali fornite dal MEF o, in alternativa, con lo Spid, gli enti accedono al servizio di “Trasmissione schemi di bilancio”, nell’ambito del canale della Riforma. Attraverso la funzionalità  “Usa il servizio” si può procedere all’invio degli schemi di bilancio in formato XBRL, oppure, qualora non fosse possibile produrre l’XBRL, richiedere l’autorizzazione all’invio degli schemi in formato XLS. Gli enti che, pur tenuti all’invio, non risultino accreditati al servizio possono richiedere l’abilitazione al servizio tramite il sistema di ticketing al seguente link: https://area.rgs.mef.gov.it/assistenza/supporto . Con le stesse modalità possono chiedere di essere accreditati al servizio anche gli enti non assoggettati agli adempimenti della fase pilota che, su base volontaria, hanno proceduto ad elaborare gli schemi di bilancio e intendono trasmetterli telematicamente alla RGS.
Per problemi relativi alle utenze per la fase pilota si può anche scrivere alla seguente casella di posta utenzepilota.accrual@mef.gov.it    .

Per ogni altra informazione si rinvia alle istruzioni tecniche, di seguito scaricabili, che sono state aggiornate e integrate con le indicazioni per l’accesso e l’utilizzo della nuova interfaccia.  Sono, inoltre, disponibili le versioni definitive delle tassonomie XBRL. AI seguenti link sono scaricabili i due file aggiornati:

– documento di istruzioni tecniche per la trasmissione
 tassonomie XBRL

Accrual: invio: invio schemi di conto economico e stato patrimoniale entro il 30 giugno 2026

Con la FAQ n. 4, il Ministero dell’economia e finanze fornisce chiarimenti in merito all’adozione e trasmissione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1. Ai fini dell’adempimento della milestone M1C1-118 (Riforma 1.15), viene precisato che gli schemi redatti secondo lo standard ITAS 1 non hanno valore giuridico e, pertanto, non è necessario sottoporli all’approvazione degli organi deliberanti (Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, CdA, ecc.). La finalità di questi schemi è esclusivamente sperimentale, come richiesto dalla Commissione Europea per dimostrare l’avvio concreto del percorso della Riforma di contabilità.

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale per l’esercizio 2025 dovranno essere trasmessi a BDAP entro il 30 giugno 2026. Per ottimizzare i tempi e testare in anticipo l’intera procedura e i modelli di raccordo, acquisendo familiarità operativa (senza la pressione delle scadenze dei bilanci 2025), il Ministero suggerisce di avviare sin d’ora la compilazione degli schemi di bilancio ITAS, utilizzando come base i bilanci consuntivi 2024, già disponibili e pienamente elaborabili tramite i modelli di raccordo.

ACCRUAL: Assistenza alle Amministrazioni assoggettate alla fase pilota 2025

La Ragioneria Generale dello Stato informa che è attiva l’assistenza per le pubbliche amministrazioni assoggettate agli adempimenti della fase pilota 2025 attraverso l’indirizzo e-mail inforiforma.accrual@mef.gov.it  e la sezione dedicata alle FAQ. Gli enti e le amministrazioni possono richiedere chiarimenti su interpretazione e applicazione del Quadro concettuale e dei singoli standard ITAS compilando l’apposito modulo e inviandolo alla casella di posta elettronica.

La RGS raccomanda di indicare nel campo “oggetto” della e-mail l’ITAS cui la richiesta si riferisce (o il Quadro Concettuale).
Ad esempio:
– Richiesta di chiarimenti sull’applicabilità del concetto di controllo contenuto nel Quadro concettuale. Oggetto: QC – controllo
– Richiesta di chiarimenti sui criteri di valutazione di un’immobilizzazione materiale contenuti in ITAS 4. Oggetto: ITAS 4 – criteri di valutazione
– Richiesta di chiarimenti sul trattamento contabile relativo ai trasferimenti vincolati da lato di un’amministrazione concedente ITAS 18:  Oggetto: ITAS 18 – trasferimenti vincolati

L’elaborazione delle risposte è regolata da una procedura interna che prevede, in funzione della specificità e complessità del quesito, il coinvolgimento delle diverse componenti della Struttura di governance per la necessaria valutazione. Proprio in virtù di questo iter strutturato, volto ad assicurare pareri di alta specializzazione, i tempi di risposta potranno variare sensibilmente in base alla complessità della materia oggetto di consultazione.

Indipendentemente dalla tempistica, tutte le risposte saranno elaborate e trasmesse attraverso il canale unico dedicato: inforiforma.accrual@mef.gov.it.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Accrual: Definiti i requisiti generali per l’adeguamento dei sistemi informativi

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2025, emanato ai sensi dell’ articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, sono stati definiti i requisiti generali sulla base dei quali le amministrazioni, tenute a predisporre gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2025, devono avviare una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativo-contabili, necessari per il recepimento degli standard contabili ITAS.

Le amministrazioni individuate con determina RGS n. 259/2024 sono chiamate ad avviare una ricognizione dei propri processi amministrativi (programmazione, gestione, rendicontazione) e a pianificare gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi.

I sistemi informativi dovranno gestire, oltre al piano dei conti, ulteriori classificazioni conoscitive:

  • funzioni di governo secondo la codifica internazionale COFOG;
  • missioni e programmi, natura economica delle spese, centri di responsabilità e di costo;
  • eventuali dimensioni aggiuntive (geografiche, organizzative, finanziarie).

Il decreto impone la copertura integrale delle funzioni contabili e amministrative (personale, acquisti, inventari, tesoreria). È ammesso l’utilizzo di più applicativi, purché sia garantita la piena interoperabilità con il sistema contabile principale e con le banche dati del MEF, secondo protocolli standardizzati.

La riforma introduce un principio di chiarezza:

  • la contabilità accrual è autonoma rispetto a quella finanziaria (utilizzata per fini autorizzatori);
  • i due sistemi devono dialogare senza duplicazioni, ma non è consentita la derivazione automatica delle scritture economico-patrimoniali da quelle finanziarie.

Implicazioni per le amministrazioni

Il decreto non è un mero adempimento tecnico, ma una vera trasformazione culturale:

  • sistemi informatici: dovranno essere riprogettati o potenziati per recepire il piano dei conti multidimensionale e gli schemi accrual;
  • processi: la mappatura amministrativo-contabile richiederà di ridisegnare flussi e responsabilità;
  • competenze: sarà indispensabile un investimento in formazione per dirigenti e funzionari;
  • trasparenza: la multidimensionalità consentirà un monitoraggio più preciso della spesa pubblica, migliorando la comparabilità europea.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento degli standard contabili ITAS 1, ITAS 4 e ITAS 12 e del Piano dei conti unico

Il Comitato Direttivo ha approvato alcune modifiche agli standard contabili ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio, ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali e ITAS 12 – Bilancio consolidato; le modifiche rispondono a ragioni di chiarezza espositiva e di coerenza complessiva con gli standard prodotti successivamente. Conseguentemente, sono stati apportati i necessari interventi di adeguamento del Piano dei conti unico.

Allegati:
ITAS 1
ITAS 4
ITAS 12
Piano dei conti unico

 

La redazione PERK SOLUTION

Accrual: pubblicati tutti i moduli formativi e le linee guida aggiornate

Il Ministero delle finanze e dell’economica comunica che sono stati pubblicati, sul Portale di formazione, gli ultimi moduli formativi relativi a ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio, ITAS 9 – Ricavi e proventi, ITAS 11 – Strumenti finanziari, ITAS 14 –Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto e ITAS 18 – Costi e oneri.

Il test di verifica finale dell’apprendimento, utile al rilascio dell’attestato, verrà reso disponibile quanto prima.

Inoltre, nella sezione degli standard contabili, sono state aggiornate le linee guida di ITAS 1, ITAS 2, ITAS 3, ITAS 5, ITAS 6, ITAS 7, ITAS 8, ITAS 9, ITAS 11, ITAS 12, ITAS 14 e ITAS 18 per un allineamento con i moduli formativi relativi agli stessi ITAS certificati dalla SNA.

 

La redazione PERK SOLUTION

ACCRUAL: Proroga iscrizione al portale formazione

La Ragioneria Generale dello Stato informa che, in considerazione dell’elevato numero di richieste di assistenza da parte di numerosi “Gestori della formazione” ricevute negli ultimi giorni, si procederà alla registrazione delle richieste di iscrizione, anche se pervenute oltre il termine del 6 febbraio 2025, fissato dal Decreto del Ministero dell’economia e finanze contenente le istruzioni tecnico-operative per la fase pilota 2025, fino alla data del 21 febbraio 2025.

La lavorazione delle richieste inviate dagli enti verranno evase a breve, compatibilmente con i necessari tempi tecnici.

 

La redazione PERK SOLUTION