Fase Pilota Accrual: Contabilizzazione dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025

Con la FAQ 27 dell’8 giugno scorso, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile, nella fase pilota, dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025.

Il punto di partenza del ragionamento del MEF è il principio contenuto nell’ITAS 9, secondo cui un trasferimento vincolato non genera automaticamente un provento al momento dell’incasso. La rilevazione del ricavo avviene infatti soltanto quando l’ente soddisfa le condizioni previste dal finanziatore. Fino a quel momento il trasferimento assume la natura di una passività, in quanto l’amministrazione beneficiaria è ancora tenuta a realizzare l’investimento per il quale il finanziamento è stato erogato.

La FAQ distingue pertanto due situazioni differenti.

Nel primo caso, il trasferimento è stato riscosso prima del 1° gennaio 2025 ma l’investimento non è ancora stato realizzato o comunque l’obbligazione sottostante non è stata adempiuta. In questa ipotesi il contributo non può essere considerato un componente positivo di reddito e deve essere trattato come un debito non corrente per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche. La logica sottesa è che, se gli ITAS fossero stati applicati fin dall’origine, il trasferimento sarebbe stato contabilizzato come passività e non come patrimonio netto o contributo agli investimenti. La fase pilota richiede quindi di ricostruire tale rappresentazione economico-patrimoniale mediante una specifica integrazione nel foglio 2 del modello di raccordo.

Nel secondo caso, invece, l’investimento è stato già realizzato prima del 1° gennaio 2025 e la condizione prevista dal trasferimento risulta integralmente soddisfatta. In tale circostanza il contributo avrebbe dovuto essere imputato a provento nell’esercizio in cui è stata completata la realizzazione dell’investimento. Non sussiste quindi alcuna obbligazione residua e non deve essere rilevata alcuna passività. L’effetto economico deve considerarsi già maturato negli esercizi precedenti e, pertanto, l’importo deve essere ricondotto ai “Risultati economici degli anni precedenti”, con corrispondente impatto sul patrimonio netto iniziale.

Nel modello di raccordo, per le aziende del Servizio sanitario nazionale la voce patrimoniale “Finanziamenti per investimenti” e per gli enti territoriali la voce “Contributi agli investimenti” risultano volutamente escluse dal raccordo automatico verso il nuovo piano dei conti. L’oscuramento di tali collegamenti non costituisce un’anomalia del modello ma una scelta metodologica precisa, in quanto tali poste non trovano corrispondenza diretta nel framework Accrual e vengono considerate automaticamente eliminate nel passaggio al nuovo sistema.

Ne consegue che l’ente deve intervenire esclusivamente nel foglio 2 mediante le integrazioni richieste dalla FAQ. Se il trasferimento finanzia un investimento ancora da realizzare, l’importo già presente tra i contributi agli investimenti deve essere ricostruito come debito non corrente per trasferimenti condizionati. Se invece l’investimento è già stato completato, il medesimo importo deve essere imputato ai risultati economici degli esercizi precedenti.

Contributi per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano: i chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’interno, con riferimento ai contributi agli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, di cui all’articolo 1, comma 407, Legge n. 234/2021, comunica che la scadenza del 30 gennaio 2024, indicata nella comunicazione precedentemente trasmessa al fine di aggiornare il sistema di monitoraggio BDAP-MOP con i dati relativi ai singoli progetti per le annualità 2022 e 2023, non è da ritenersi perentoria. Pertanto, gli Enti beneficiari delle risorse per le predette annualità, per le casistiche di seguito riportate, sono tenuti a regolarizzare la propria posizione all’interno della Banca dati entro e non oltre la data del 29 febbraio 2024. Vengono all’uopo forniti alcuni chiarimenti operativi.

Nello specifico, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 409, i Comuni beneficiari del contributo erano tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori (da intendersi come data di aggiudicazione degli stessi), rispettivamente entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 31 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023.

Con riferimento ai CUP di Natura 03 “Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)”, laddove sia stata aggiudicata una gara lavori entro le suddette scadenze, il contributo risulta assegnato, ferma restando la necessità di implementare i dati del CIG Lavori a sistema. Qualora entro i medesimi termini, la Stazione Appaltante abbia proceduto all’affidamento di beni e servizi destinati alla realizzazione degli investimenti di cui al comma 407, con acquisizione di un CIG diverso da quello lavori, il contributo risulta parimenti assegnato, ferma restando la necessità di implementare i dati del CIG non lavori a sistema.

Con riferimento ai CUP di Natura 01 “Acquisto di beni” e di Natura 02 “Acquisto o realizzazione di servizi”, laddove sia stata aggiudicata una gara lavori entro le suddette scadenze, il contributo risulta assegnato, ferma restando la necessità di aggiornare i dati del CIG Lavori a sistema. Inoltre, nel caso in cui al CUP di Natura 01 ovvero di Natura 02, non sia associato un affidamento lavori (es. acquisizione CIG forniture), lo stesso non risulta ammissibile ai fini del contributo e sarà pertanto revocato.

Da ultimo, il Ministero fa presente che, laddove il Comune beneficiario del contributo per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 407 e seguenti, non ricada in una delle fattispecie sopra indicate, lo stesso sarà revocato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana – legge di bilancio 2022

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno rende noto che con decreto del 21 febbraio 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata definita la modalità per la presentazione delle richieste di contributi, per l’annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’articolo 1, commi 534, e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Possono richiedere i predetti contributi:
– i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda dovrà essere presentata dal comune capofila;
– i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del DPCM del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto Decreto Interministeriale.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs. n. 229/2011, dal23 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 31 marzo 2022 a pena di decadenza.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo agli investimenti per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

Con comunicato del 1° febbraio 2021, il Ministero dell’Interno informa che è stato perfezionato in data 29 gennaio 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, l’avviso relativo al decreto del Ministro dell’interno, recante “Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2021”, per un importo complessivo pari a 160.000.000 di euro.
Il provvedimento è previsto dall’articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, cosi come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Il contributo è stato attribuito a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello stesso importo, pari a 81.300,81 euro.
Si ricorda che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021, a pena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazione di contributi per gli investimenti dei Comuni

I commi 44-46 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 disciplinano l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali. Il comma 46 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro la data del 31 marzo 2024, ai quali è demandato il compito di stabilire:

  • i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;
  • il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo, delle risorse assegnate (tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229);
  • la rendicontazione e la verifica delle risorse assegnate;
  • le modalità di recupero e l’eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Rispetto al contributo ordinario spettante al Comune, i DPCM attuativi dovranno prevedere anche una decurtazione del 5% in caso di mancata approvazione, entro la fine dell’anno precedente, del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.).

L’art. 209-quinquies del DL Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri in data 13 maggio 2020, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, consente di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori:

  • dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico;
  • della manutenzione della rete viaria;
  • del dissesto idrogeologico;
  • della prevenzione del rischio sismico;
  • della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

A tal fine, i beneficiari delle risorse, che saranno individuate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, potranno essere autorizzati con il medesimo decreto a stipulare mutui, di durata massima quindicennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION