Contributo ai Comuni per la partecipazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo effettuata nel 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 14 settembre, informa che con decreto dirigenziale del 13 settembre 2023, è stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2023, spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi enti all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2022.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per i comuni che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore dei comuni che, entro e non oltre il 15 novembre 2023, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli importi attribuiti a ciascun ente, sono stati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011.

Allegato:
Elenco comuni beneficiari

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo per riduzione disavanzo dei comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana e al comune di Lampedusa e Linosa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.109 dell’11 maggio 2023 il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, del 29 marzo 2023, con il relativo allegato A, recante «Assegnazione dei contributi di natura corrente per l’anno 2024 destinati, per la riduzione del disavanzo, ai comuni sede di città metropolitane della Regione siciliana e al comune di Lampedusa e Linosa», registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023, n.1182.

In applicazione dell’art. 1, commi 852 e 853, della legge n. 197 del 2022, il contributo di natura corrente nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2024, destinato, per la riduzione del disavanzo, ai comuni sede di citta’ metropolitane della Regione Siciliana con un’incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all’80 per cento, come
risultante dal rendiconto relativo all’esercizio 2021, è interamente assegnato al solo Comune di Palermo sulla base dei criteri e dei dati esplicitati nell’allegato A «Nota metodologica».

In applicazione dell’art. 10, comma 10-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023 e per le medesime finalità di cui al citato comma 852, è assegnato al Comune di Lampedusa e Linosa un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l’anno 2024.

 

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Utilizzo contributo per incremento indennità di funzione dei sindaci e amministratori locali. I chiarimenti ministeriali

Con il comunicato del 10 maggio 2023, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti e precisazioni sulle modalità di utilizzo del contributo a concorso del maggior onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali di cui all’articolo 1, commi 583 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In primo luogo il Ministero chiarisce che l’utilizzo del contributo statale non può coprire (o meglio finanziare) le maggiorazioni ex art. 2, lett. a), b) e c) del del D.M. n. 119/2000, già attribuite dall’ente. Le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 sostanziano, unitamente alla componente fissa, la misura base del compenso sulla quale operare la rideterminazione in riduzione del 10% dell’indennità di funzione ex art. 1 comma 54 Legge finanziaria 2006. Le stesse, pertanto, non trovano applicazione nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2022. Pertanto è di tutta evidenza che sui nuovi importi previsti dalla legge di bilancio 2022 non è più possibile applicare le specifiche maggiorazioni di cui all’articolo 2 del citato DM.

Per quanto riguarda l’utilizzo della porzione di contributo statale destinato all’incremento dell’indennità spettante al Presidente del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, viene specificato che qualora tali comuni non abbiano effettuato la specifica opzione statutaria per l’istituzione di tale figura, l’importo dovrà essere restituito in accordo a quanto statuito dall’articolo 3 del D.M. 30.5.2022. Né, d’altra parte, il contributo non utilizzato potrà essere versato in favore del sindaco, che nei suddetti comuni esercita le funzioni del presidente del consiglio comunale ai sensi del 3, dell’art. 39 del TUEL ed in assenza di opzione statutaria, stante il divieto di cumulo delle indennità previsto dall’articolo 82, comma 5, del T.U.E.L.

In merito alla disposizione normativa introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di cui all’art. 1, comma 20-ter, il quale dispone che “Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità”, viene chiarito come la stessa consente ai comuni di utilizzare il contributo quale concorso al maggior onere derivante dalle nuove indennità degli amministratori, anche nel caso in cui gli enti abbiano adottato – prima dell’entrata in vigore della nuova normativa – specifiche deliberazioni di rinunzia, parziale o totale, delle misure di tali indennità in precedenza previste dal DM 119 del 2000. Tale possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2023, a condizione che il predetto contributo dello Stato sia utilizzato unicamente per l’incremento delle indennità di funzione degli amministratori, anche se con base di partenza ridotta, e non per altri scopi.

 

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Riparto del contributo straordinario spettante agli enti istituiti a seguito di fusione per l’anno 2023

Il Ministero dell’Interno con apposito comunicato rende noto il riparto del contributo straordinario, spettante agli enti istituiti a seguito di fusione tra comuni e/o fusioni per incorporazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Gli enti beneficiari del contributo per l’anno 2023 risultano essere 103, per un totale di risorse assegnate pari ad euro 83.049.370,00. Il riparto del contributo è stato predisposto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019 (G.U. n. 152 del 1°luglio 2019).

L’importo attribuito a ciascun ente è il risultato dell’applicazione del criterio previsto dall’articolo 2, comma 2 del decreto soprarichiamato. È in fase di predisposizione il decreto per l’erogazione effettiva delle risorse assegnate. Il Ministero presente, inoltre, che in caso di ulteriori risorse economiche per l’esercizio finanziario 2023, si procederà al successivo ulteriore riparto a seguito della effettiva assegnazione delle somme.

 

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Pagamento contributo 2023 per la spesa di personale ex base Nato dell’Arcipelago della Maddalena

Con il comunicato n. 2 del 2 maggio 2023 il Ministero dell’Interno comunica che con provvedimento del 21 aprile 2023, è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 60%, del contributo assegnato nell’anno 2023 a favore degli enti aventi diritto, per il rimborso degli oneri relativi al personale civile assunto a seguito della soppressione della ex Base Nato dell’Arcipelago della Maddalena ai sensi dell’articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Il comunicato rammenta che il Ministero dell’economia e delle finanze con nota n. 59738 dell’11 maggio 2011, indirizzata a tutti gli enti locali interessati all’assunzione del personale in esame e, tra gli altri, anche a questo Ministero, ha precisato che le risorse verranno trasferite agli enti, fin quando rimarranno in essere i rapporti di lavoro con i soggetti ex Base Nato dell’arcipelago della Maddalena assunti. Conseguentemente, il diritto alle stesse verrà meno a seguito dell’interruzione del rapporto di impiego per varie cause”.

Ne consegue, pertanto, che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’interno le intervenute interruzioni, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro del personale di che trattasi. Le comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Il saldo del restante 40% verrà disposto entro il mese di ottobre 2023. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti inviando una richiesta per e-mail a amelia.mazzariello@interno.it oppure a daniela.secondini@interno.it.

 

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Pagato il contributo per agevolazioni per la promozione dell’economia locale

La Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che le risorse finanziarie di cui al Fondo previsto dall’articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, rubricato “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”, relative all’anno 2020 e 2021 e ripartite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2022, sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 aprile 2023.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano gli importi sono erogati per il tramite delle predette Autonomie speciali.

Le ulteriori dotazioni del citato Fondo, previste per l’anno 2022, secondo gli importi indicati dal ripetuto articolo 30-ter, comma 6, saranno ripartite con successivo analogo provvedimento, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, secondo i criteri definiti al primo comma dell’articolo 1 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2022.

 

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Contributo distacco sindacale: le istruzioni ministeriali

Con la Circolare DAIT n. 40 del 3 aprile 2023, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni per la presentazione della certificazione ai fini della richiesta del contributo erariale per l’anno 2023 a comuni, province, Città metropolitane, liberi Consorzi comunali, comunità montane ed A.S.P. – ex I.P.A.B. – per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2022 per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali.
Sono legittimati alla trasmissione della certificazione solo i Comuni, le province, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, le Comunità montane, nonché le I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione di quelle facenti parte
delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, che hanno sostenuto spese per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali nell’anno 2022. Non devono trasmettere la certificazione gli enti che nell’anno 2022 non hanno avuto personale destinatario di provvedimenti di distacco sindacale.

La compilazione della certificazione, da trasmettere a partire dal 18 aprile 2023 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2023, accedendo sul sito internet della Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”).

 

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Prorogato al 15 maggio 2023 il termine per la certificazione del contributo indennità di funzione

Con comunicato del 27 gennaio 2023 il Ministero dell’Interno rende noto che il termine per la presentazione del certificato sull’impiego del contributo assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  per l’anno 2022 è differito al 15 maggio 2023, in luogo del 16 febbraio. Il Ministero chiarisce, inoltre, che il contributo può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente.

Per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento “Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B”, indicando al numero conto Banca d’Italia il capitolo di entrata “356003” beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: “Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata”.

Allegato:

Codici IBAN – capitoli da 3589 a 5100

 

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Contributo incremento indennità di funzione: Certificazione utilizzo entro il 16 febbraio 2023

Con comunicato del 9 gennaio, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo per le indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali, di cui all’art. 1, commi 583-587 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Inoltre, al fine di assicurare nell’anno 2023 una distribuzione delle risorse che tenga conto delle specificità di ciascun ente e che consenta a ciascun comune di disporre del contributo nella misura quanto più possibile adeguata alle effettive necessità, evitando la dispersione di parte delle risorse assegnate, è stato predisposto uno specifico certificato sull’utilizzo del contributo per l’anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati entro il prossimo 16 febbraio 2023, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale al seguente indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, nel quale sono riportati, per ciascuna tipologia di indennità, gli importi assegnati all’ente.  In caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.

Tra i chiarimenti, il Ministero ha precisato che, per i comuni fino a 3.000 abitanti, le risorse oggetto di riparto con decreto interministeriale del 30.5.2022 sono aggiuntive rispetto al  contributo a regime, erogato a partire dall’anno 2020, ai sensi dell’articolo 57-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Viene evidenziato, altresì, che le risorse sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell’articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.

 

ALLEGATI

 

Erogazione contributo a favore degli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022

La Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che con provvedimento dirigenziale del 17 giugno 2022, è stato disposto il pagamento del contributo in esame, nel limite di 280 milioni di euro, a favore degli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n.1 alla posizione n.1782 della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 10 giugno 2022, e riportata nell’allegato 1 dello stesso decreto.

Entro il 10 settembre 2021, in attuazione dell’art. 1, comma 56 della legge n. 160/2019, è necessario che sul sistema SIMOG dell’ANAC risultino richiesti, perfezionati e associati ai CUP, almeno uno dei relativi CIG Servizi di spesa per la realizzazione della progettazione. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dispone che l’affidamento della progettazione è verificato tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). Gli interventi sono classificati come «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE_anno 2022».

In caso di inosservanza del termine del 10 settembre 2021, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228. Con le medesime modalità il Ministero dell’interno provvederà a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata, individuate, per ciascun CUP, sulla base di apposito rendiconto. La richiamata normativa infatti, nello stabilire che il contributo è soggetto a rendicontazione non ha previsto l’utilizzo delle eventuali economie realizzate.

Sarà della Direzione Centrale comunicare successivamente le modalità con cui gli enti locali dovranno presentare la rendicontazione. Il contributo, assegnato ed erogato in base ad apposita graduatoria, è finalizzato alla sola ed esclusiva realizzazione della progettazione indicata nella richiesta presentata entro il 15 marzo 2022. Non è ammessa alcuna variazione ai dati comunicati (come ad esempio la variazione del CUP, la variazione dell’oggetto della progettazione, ecc.), che configurerebbe un diverso utilizzo del contributo. Il differente utilizzo del contributo ha come conseguenza la perdita dello stesso ed il successivo recupero da parte di questo Ministero con le identiche modalità innanzi precisate.

Si sottolinea che le piattaforme SIMOG e BDAP non sono gestite dal Ministero dell’interno ed eventuali chiarimenti operativi sono da richiedere tramite i rispettivi servizi di assistenza/supporto ticket. Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono stati erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

 

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