Indennità del sindaco: dal 2026 il contributo statale non copre la quota oggetto di rinuncia

La cessazione al 31 dicembre 2025 dell’operatività della misura di salvaguardia temporanea, di cui all’art. 1, comma 20-ter, del d.l. n. 198 del 2022, comporta che, relativamente all’indennità di funzione di sindaco corrisposta dal 1° gennaio 2026 in avanti, il concorso dello Stato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai comuni a seguito dell’applicazione degli incrementi previsti dalle leggi via via intervenute torna ad essere regolato in base al regime ordinario. Sicché, dalla suddetta data, i contributi erariali previsti a carico del fondo di cui all’art. 57-quater, commi 2 e 3, d.l. n. 124 del 2019 iscritto nel bilancio dello Stato sono concessi soltanto ai comuni che, con oneri gravanti sui propri bilanci, già attribuiscono l’indennità di funzione di sindaco nella misura massima prevista dalla normativa previgente, al fine di compensare il maggior onere ad essi derivante dal riconoscimento degli incrementi aggiuntivi introdotti per via legislativa.

È questo quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 73/2026, in risposta a una richiesta di parere di un Comune articolata in diversi quesiti in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente l’indennità di funzione del Sindaco. Il Comune istante Il sindaco del Comune evidenziava che il Sindaco, fin dal proprio insediamento, aveva rinunciato all’indennità di funzione, con dichiarazione formalmente recepita dall’ente mediante una deliberazione della Giunta comunale. L’amministrazione intendeva valutare la possibilità di far cessare gli effetti della rinuncia e ripristinare la corresponsione dell’indennità, limitandone però l’importo alle risorse che lo Stato trasferisce annualmente ai Comuni per concorrere alla copertura degli incrementi disposti dal legislatore. In questo modo, secondo la soluzione prospettata, il riconoscimento dell’emolumento non avrebbe prodotto un aggravio sul bilancio comunale. Il sindaco aveva inoltre manifestato l’intenzione di devolvere successivamente al Comune, mediante una donazione liberale e senza vincolo di destinazione, le somme eventualmente ricevute, affinché l’ente, in una situazione di particolare difficoltà finanziaria, potesse utilizzarle per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

La Corte, nel ricostruire il quadro normativo, evidenzia chela disposizione di cui all’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. aveva stabilito che le risorse statali fossero riconosciute anche ai Comuni che avessero adottato deliberazioni di rinuncia totale o parziale alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa vigente, purché gli importi assegnati fossero effettivamente impiegati per corrispondere gli incrementi introdotti dalla legge n. 234 del 2021. a norma, inizialmente applicabile fino al 31 dicembre 2023, è stata prorogata dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2024, n. 2, fino al 31 dicembre 2025. Secondo la Corte dei conti, si trattava di una disposizione eccezionale e temporanea, diretta a salvaguardare i Comuni nei quali le indennità erano state in precedenza ridotte o integralmente rinunciate. Durante il periodo di efficacia della norma, tali enti potevano riconoscere agli amministratori gli incrementi previsti dalla legge di bilancio 2022 e utilizzare a questo scopo il contributo statale, senza incorrere nell’obbligo di restituzione delle risorse. La mancata ulteriore proroga determina, tuttavia, la cessazione di questo regime dal 1° gennaio 2026.

Per le indennità corrisposte dal 1° gennaio 2026 torna quindi applicabile la disciplina ordinaria. In base a tale regime, i contributi statali sono destinati esclusivamente a compensare il maggiore onere derivante dagli incrementi legislativi nei Comuni che già sostengono, con risorse proprie, la spesa relativa all’indennità determinata secondo la normativa previgente. Il trasferimento statale non può, invece, essere utilizzato per finanziare la quota di indennità che avrebbe dovuto gravare ordinariamente sul bilancio comunale e alla quale il sindaco abbia rinunciato. Di conseguenza, qualora il sindaco abbia rinunciato integralmente all’indennità e gli effetti della rinuncia siano mantenuti, il Comune non può limitarsi a riconoscergli soltanto l’importo corrispondente all’incremento legislativo, ponendolo interamente a carico del contributo erariale. Analogamente, in presenza di una rinuncia parziale, la spesa necessaria per raggiungere la misura prevista dalla normativa precedente resta a carico del bilancio comunale. Solo l’ulteriore incremento rispetto a tale misura può essere finanziato attraverso le risorse statali specificamente assegnate.

La corresponsione al sindaco dell’indennità nei soli limiti degli incrementi legislativi non consentirebbe al Comune di accedere alla relativa copertura statale. L’operazione determinerebbe, quindi, una maggiore spesa effettivamente gravante sul bilancio dell’ente, facendo venir meno il presupposto sul quale era costruita la soluzione prospettata: la completa neutralizzazione dell’onere mediante il trasferimento erariale.

Assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

È stato pubblicato nella G.U. n. 185 del 11/08/2026, l’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 13 luglio 2026 – diffuso sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2026, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2026, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 98.000.000,00 per l’anno 2026, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 367 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal 11/08/2026 data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I., cioè entro il 08/02/2027.

A seguito alla verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi il Ministero provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

Certificazione contributo per distacco sindacale per l’anno 2026 entro il 29 maggio

Il Ministero dell’interno ha pubblicato il decreto del 20 gennaio 2026 con il quale sono approvate le modalità di certificazione relativa all’attribuzione, per l’anno 2026, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell’anno 2025, l’aspettativa per motivi sindacali – rectius – distacco per motivi sindacali.

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nell’ambito della predetta Area riservata, accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la finanza locale a decorrere dal 2 marzo 2026 ed entro le ore 23:59 del 29 maggio 2026, a pena di decadenza.

La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale.

Rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2025 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2026

Con la Circolare DAIT n. 2/2026 il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti in merito al rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2025 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2026. Per la definizione e l’eventuale erogazione del contributo di cui in
premessa, gli enti aventi potenzialmente titolo, in base alla richiamata normativa, devono trasmettere le certificazioni, debitamente compilate e sottoscritte, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il 2 aprile 2026.

Le Prefetture-UTG provvederanno a raccogliere tutte le certificazioni inviate dagli enti richiedenti e ad effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione. Gli originali dei giustificativi della spesa dovranno essere conservati dall’ente per un quinquennio e rimanere a disposizione per eventuali controlli a campione da parte del Ministero.

Certificazione contributo indennità amministratori entro il 2 marzo 2026

Il Ministero dell’Interno comunica che la scadenza per la trasmissione della rendicontazione del contributo relativo all’indennità di funzione amministratori è fissata al 2 marzo 2026.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati secondo le modalità indicate in apertura del modello di certificazione, con l’avvertimento che la mancata trasmissione dei dati richiesti renderà necessaria l’attivazione dei controlli ex articolo 158 Tuel, per la verifica del corretto utilizzo del contributo di cui all’articolo 1, comma 586, della legge n.234 del 2021.

 Allegato 1 Istruzioni per la compilazione

 Allegato 2 Prospetto Indennità amministratori

 

Certificazione contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive conseguenti a calamità naturali

Con decreto del Ministero dell’interno del 28 novembre 2025, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stato approvato il modello di certificazione riguardante:

  • la richiesta per l’anno 2025 di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, relative al periodo dal 21 dicembre 2024 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 22 dicembre 2025 (termine di presentazione della richiesta per l’anno 2025), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame sia superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2024 dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati);
  • la correzione in diminuzione del dato già comunicato nelle richiamate certificazioni, prodotte negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si sia ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’interno.
    Si precisa che la suddetta certificazione non dovrà essere trasmessa nel caso in cui i Comuni non siano interessati a tale finanziamento.

La richiesta da parte dei Comuni dovrà essere formulata al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), entro le ore 24:00 del 22 dicembre 2025, a pena di decadenza.

Contributo anno 2025 per la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale nell’anno 2024

La Direzione centrale della Finanza Locale informa che con decreto dirigenziale del 28 dicembre 2025, è stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2025, spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi enti all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2024.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per i comuni che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Gli importi attribuiti a ciascun ente, sono stati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo spese di progettazione: Modalità di trasmissione dell’istanza per l’anno 2026

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2025 sono state definite le modalità operative per la trasmissione dell’istanza volta all’ottenimento del contributo per la spesa di progettazione previsto dall’articolo 1, commi 51-58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche.

1. Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, tramite la Piattaforma GLF integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), a partire dal 24 novembre 2025 ed entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2026, pena l’irricevibilità. Non possono presentare istanza gli enti locali già beneficiari del contributo nelle annualità 2024 e 2025 che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio richiamati dal comma 57, il completamento delle attività di progettazione finanziate. Per accedere alla piattaforma è necessario disporre preventivamente di un’utenza MOP attiva.

2. Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

La domanda deve contenere uno o più CUP, fino ad un massimo di tre, validi e attivi, riferiti ai livelli di progettazione individuati dall’articolo 41 del d.lgs. 36/2023.
La progettazione deve essere nuova: non sono ammesse richieste relative a progettazioni già affidate. Rientrano tra le progettazioni ammissibili anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2026 e prima dell’adozione del decreto interministeriale di cui al comma 53.È obbligatorio l’utilizzo di un CIG ordinario; non è consentito l’impiego dello smart-CIG. Dopo l’attribuzione del contributo, i dati inseriti nella domanda, incluso il CUP, non potranno essere modificati.

3. Requisiti preliminari

È propedeutica alla richiesta di finanziamento l’avvenuta trasmissione alla Banca dati BDAP dei documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2023). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati.

4. Assistenza e richieste di chiarimento

Per quesiti non trattati nel manuale utente GLF – annualità 2026, allegato al comunicato:

  • per problematiche tecniche GLF-MOP: utilizzare il sistema di Ticket BDAP MOP;
  • per chiarimenti sui CUP: consultare la sezione dedicata del sito del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica.

Il servizio di assistenza BDAP sarà disponibile fino alle ore 18:00 del 15 gennaio 2026. È vivamente consigliato non attendere gli ultimi giorni per l’invio delle istanze. A partire dal 2026, la creazione del CUP deve avvenire tramite gli appositi template del Sistema CUP.

5. Attribuzione del contributo

L’assegnazione avverrà nel rispetto dell’ordine di priorità indicato dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 160/2019.
Qualora le richieste superino le risorse disponibili, l’attribuzione seguirà i criteri previsti dai commi 54 e 55 del medesimo articolo.

La redazione PERK SOLUTION

Ristori IMU immobili occupati abusivamente

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 luglio 2025, corredato dell’allegato A “Nota metodologica” e allegato B “Riparto del contributo”, relativo al fondo di 62 milioni di euro, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e parzialmente ripartito, per l’anno 2023, per un importo complessivo di 2.451.989 euro.

Per la quantificazione del ristoro da erogare ai comuni, relativamente al minor gettito del solo anno 2023, sono stati quindi acquisiti i dati delle dichiarazioni IMU e IMU-ENC presentate nel corrente anno con riferimento all’annualità precedente, elaborando i valori della specifica sezione “Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 7 luglio 2025, rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 152 del  03/07/2025, l’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025 di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2025, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2025, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n. 1 alla posizione n. 410 della stessa graduatoria.

Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dal 03/07/2025 data di pubblicazione del suddetto avviso nella G.U.R.I., cioè entro il 02/01/2026.

Di seguito alla verifica dell’avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” – B.D.A.P. – con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla data del 03/11/2025, questo Ministero provvederà ad erogare la prima quota di risorse pari all’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP.

In caso di mancato rispetto dell’obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo, il contributo stesso deve intendersi implicitamente revocato e non si darà corso ad alcuna erogazione.

Per gli aspetti operativi concernenti al monitoraggio del contributo in esame si invitano gli Enti locali beneficiari del contributo a verificare la propria situazione in B.D.A.P., segnalando le eventuali discordanze e/o difficoltà operative all’assistenza B.D.A.P. e A.N.A.C. ai seguenti indirizzi:

 https://www.anticorruzione.it/contattaci 

 https://openbdap.rgs.mef.gov.it/it/assistenza 

Per ulteriori quesiti relativi al contributo in esame è possibile consultare le F.A.Q. allegate al comunicato del 20 giugno 2025.