Modalità di trasmissione alla BDAP delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali

È stato pubblicato in G.U. n. 142 del 22-06-2026 il decreto del MEF del 12 giugno 2026 concernente l’aggiornamento del decreto 12 maggio 2016, al fine di ridefinire le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle informazioni riguardanti i residui i residui al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali.

Il provvedimento prevede modifiche di natura meramente formale al Decreto BDAP del 12 maggio 2016, riguardanti:
a) il recepimento delle disposizioni legislative vigenti in materia di trasmissione di bilanci alla BDAP degli enti territoriali;
b) l’eliminazione di alcuni refusi;
c) la modifica del dominio dell’indirizzo di posta elettronica indicato all’articolo 6 del decreto.
La vigenza dello schema di decreto è prevista dal rendiconto dell’esercizio 2026.

 

Corte dei conti: accordi convenzionali tra enti pubblici per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico

Con la deliberazione n. 87/2026, la Corte dei conti Piemonte, affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali, fornendo importanti chiarimenti sulla possibilità per un Comune di assumere oneri economici nell’ambito di accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere infrastrutturali di competenza di un diverso ente.

Il Comune istante chiede di chiarire se, nell’ambito di accordi o convenzioni tra enti pubblici finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico insistenti sul territorio comunale, sia conforme ai principi di contabilità pubblica e di sana gestione finanziaria la previsione secondo cui l’ente locale sostenga spese progettuali, tecniche o patrimoniali aventi carattere preliminare, accessorio o strumentale rispetto ad un intervento integralmente finanziato e realizzato da altro ente pubblico competente.

La Corte ribadisce un principio di carattere generale: gli accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, disciplinati dall’art. 15 della legge n. 241/1990, dall’art. 34 del TUEL e oggi espressamente richiamati anche dall’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono uno strumento ordinario attraverso il quale amministrazioni diverse possono cooperare per perseguire obiettivi di interesse pubblico comune. Tuttavia, la legittimità di tali accordi non deriva dalla semplice sottoscrizione di una convenzione, ma dalla concreta sussistenza di una collaborazione effettiva. L’interesse perseguito deve essere realmente comune a tutte le amministrazioni coinvolte e ciascun ente deve contribuire alla realizzazione dell’intervento secondo le proprie competenze istituzionali, assumendo responsabilità e apporti concreti. Viene quindi esclusa la possibilità di utilizzare lo schema dell’accordo di collaborazione per mascherare un rapporto nel quale una sola amministrazione sostenga gli oneri economici nell’interesse esclusivo dell’altra.

Secondo la Corte, gli impegni economici assunti dai diversi enti nell’ambito di un accordo rappresentano una modalità di compartecipazione ai costi di un’attività amministrativa svolta congiuntamente e finalizzata al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. La ripartizione degli oneri può essere differenziata tra i partecipanti, purché rispetti il principio dell’effettiva partecipazione di ciascun soggetto alla realizzazione dello scopo comune e non si traduca in un mero trasferimento di risorse a favore dell’ente titolare dell’opera.

Sul tema della cessione gratuita di beni immobili tra amministrazioni pubbliche, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il principio di redditività del patrimonio pubblico non ha carattere assoluto. La cessione a titolo gratuito può ritenersi legittima quando costituisca la soluzione più idonea a perseguire un interesse pubblico concreto e prevalente, purché tale scelta sia adeguatamente motivata e supportata da una puntuale valutazione dell’amministrazione competente. Non è quindi il corrispettivo economico a rappresentare necessariamente il miglior risultato per l’ente, ma la capacità dell’operazione di soddisfare in modo più efficace l’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione.

La Corte pone alcuni limiti ben precisi: la cooperazione deve essere autentica, deve perseguire finalità istituzionali comuni, deve comportare una reale condivisione di compiti e responsabilità e non può trasformarsi in un meccanismo attraverso il quale un ente finanzi attività riconducibili esclusivamente alla missione istituzionale di un’altra amministrazione.

Riforma della contabilità pubblica Accrual, in G.U. il decreto n. 107/2026

È stato pubblicato in G.U. n.146 del 26-06-2026, il decreto legge n. 107/2026, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”.

Il decreto introduce un ampio pacchetto di misure che incidono direttamente sull’attività delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle stazioni appaltanti. Le disposizioni interessano settori strategici dell’azione amministrativa, dalla riforma della contabilità pubblica al rafforzamento della sicurezza energetica, dalle misure a tutela dei lavoratori impegnati nei cantieri durante le emergenze climatiche fino a numerosi interventi di natura finanziaria, organizzativa e procedurale.

In particolare, gli articoli da 8 a 13 imprimono un’ulteriore accelerazione al percorso di riforma della contabilità pubblica previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), delineando l’assetto normativo che disciplinerà l’introduzione del nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni rappresentano un passaggio decisivo nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili, definendo i presupposti giuridici e organizzativi per la progressiva attuazione della riforma Accrual nel settore pubblico.

Si prevede che le amministrazioni già interessate dalla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 PNRR, a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 12, adottano il quadro di principi e regole del sistema entro l’esercizio finanziario 2030 e a decorrere dal medesimo. Le altre società e amministrazioni escluse dalla suddetta fase pilota adottano un sistema semplificato di contabilità economico patrimoniale coerente con il sistema unico da definirsi, anche con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione, con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili vigenti stabiliti dai regolamenti europei e dall’ordinamento nazionale. Al termine della fase di sperimentazione, di cui all’articolo 12 del decreto-legge in esame, le amministrazioni pubbliche comprese nella fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR “Riforma delle norme di contabilità pubblica” (che ha riguardato l’esercizio finanziario 2025) adottano, entro l’esercizio finanziario 2030, e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico (art. 8).

L’art. 9 disciplina il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto accrual) destinato ad affiancare, entro l’esercizio finanziario 2030, i sistemi di contabilità finanziaria in competenza previsti attualmente per le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.15 del PNRR, a seguito della sperimentazione di cui al successivo articolo 10. Il nuovo sistema sarà adottato a fini di rendicontazione e non di previsione, e non avrà più sole finalità conoscitive.

L’articolo 10 reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all’adozione del nuovo modello contabile. In particolare, viene richiesta la revisione e l’allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l’individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili e l’adeguamento dei sistemi informativi.

L’articolo 11 disciplina l’assetto organizzativo del programma di formazione, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull’offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) necessario nella fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico.

L’articolo 12 reca la disciplina della fase di sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza nelle more dell’entrata in vigore definitiva entro l’esercizio finanziario 2030. Si prevede che le amministrazioni pubbliche che fanno parte della “fase pilota” elaborino e trasmettano, in via sperimentale, dal 2026 e fino all’entrata in vigore definitiva, gli schemi di bilancio secondo il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale in competenza, sulla base di modelli predisposti dal MEF. È facoltà del Ministero dell’economia definire ulteriori programmi di sperimentazione, sia per le amministrazioni che fanno parte della “fase pilota” sia per le amministrazioni escluse. Saranno previsti, su proposta della Commissione Arconet, ed entro il 30 giugno 2027, specifici programmi di sperimentazione che coinvolgano gli enti territoriali e i loro enti strumentali.

L’articolo 13 introduce l’obbligo per l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di elaborare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con cadenza trimestrale e secondo gli standard del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), le stime dell’accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore, nonché di trasmetterle al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva pubblicazione.

 

 

Commissione Arconet: Canone patrimoniale e aggiornamento piano dei conti, scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG

Nella seduta dello scorso 27 maggio 2026, la Commissione Arconet ha esaminato la proposta di adeguamento del piano dei conti integrato alla sentenza della Corte suprema di Cassazione – sezioni unite civile del 16 dicembre 2025, riguardante il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019. La sentenza ha definito il principio di diritto secondo il quale il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “ha, in ogni caso, natura tributaria”.

Gli aggiornamenti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011:
a) riguardano anche il comparto delle Regioni e delle Province autonome, in quanto, nei bilanci gestionali della regione Friuli-Venezia Giulia e delle due Province autonome sono presenti capitoli di entrata riguardanti il “Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”;
b) decorreranno necessariamente dall’esercizio 2027, in quanto, alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, le entrate derivanti dal canone unico patrimoniale saranno già state registrate nel titolo terzo delle entrate e risulterebbe estremamente complesso e oneroso chiedere agli enti di modificare le registrazioni già effettuate.

La proposta di aggiornamento del piano dei conti integrato, prevede l’inserimento:
a) tra le entrate tributarie del modulo finanziario, di appositi codici gestionali per le entrate riguardanti il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e il “Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato ai mercati”;
b) tra i “proventi da imposte, tasse e proventi assimilati” del modulo economico, di appositi codici per i proventi derivanti dal “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e dal “Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile, destinato ai mercati”;
c) tra i “crediti da tributi” del modulo patrimoniale, di appositi codici per i “Crediti da riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria” e i “Crediti da riscossione Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato al mercato”.

La Commissione ha esaminato, inoltre, l’aggiornamento scheda riepilogativa delle variazioni di bilancio/PEG degli enti locali. La scheda rappresenta una
mera ricognizione della disciplina delle variazioni del bilancio di previsione e del PEG.

Corte dei Conti: obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici

Con deliberazione n. 215/2026 la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione del nuovo comma 4-bis dell’art. 96 del D.Lgs. n. 297/1994, introdotto dalla legge 7 aprile 2026, n. 53, nota come legge “Palestre aperte”.

Il Comune istante ha evidenziato come il proprio regolamento, adottato nel 2016, preveda che l’ente continui a sostenere direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre, la pulizia degli impianti, le spese per acqua calda, energia elettrica e riscaldamento. Gli utilizzatori versano invece un corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie approvate dalla Giunta comunale. Tuttavia, tali tariffe non risultano sufficienti a coprire integralmente i costi sostenuti dall’ente, soprattutto con riferimento alle attività di pulizia. Da qui il dubbio interpretativo: se il nuovo obbligo posto a carico dei concessionari impone necessariamente una gestione diretta delle attività di pulizia e manutenzione oppure può essere assolto anche mediante il pagamento di un corrispettivo economico al Comune.

La Sezione ha evidenziato che gli obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature, posti a carico delle società e delle associazioni sportive dall’art. 96, comma 4-bis, del d.lgs. n. 297/1994, per gli utilizzi al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico, possono essere assolti per equivalente economico, mediante corresponsione al Comune concedente che provveda alla relativa manutenzione, pulizia e al pagamento delle utenze, di un canone/corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie.

La concessione dell’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico sulla base di tariffe agevolate deve essere sorretta da adeguata motivazione delle ragioni di interesse pubblico perseguite, nel rispetto dei canoni di buon andamento e parità di trattamento, fermo restando il limite della spesa storica destinata alla diffusione delle pratiche motorie e sportive sostenuta alla data di entrata in vigore della L. 7 aprile 2026, n. 53”.

Gemellaggi tra enti locali: la Corte dei conti conferma la natura di spese di rappresentanza

Con deliberazione n. 77/2026, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, conferma che le attività di gemellaggio tra amministrazioni locali rientrano a pieno titolo nell’ambito delle relazioni pubbliche e delle spese di rappresentanza. Tale qualificazione trova fondamento nella funzione stessa del gemellaggio, che costituisce uno strumento attraverso il quale l’ente locale sviluppa rapporti istituzionali con altre amministrazioni, promuove il proprio territorio e rafforza la propria immagine all’esterno.

Secondo la Corte, il concetto di relazioni pubbliche deve essere interpretato in senso ampio e comprende tutte le forme di collaborazione, scambio e iniziativa congiunta tra soggetti pubblici. I gemellaggi rappresentano pertanto una manifestazione tipica di attività istituzionale orientata alla cura delle relazioni esterne dell’ente e alla valorizzazione del suo ruolo all’interno della comunità nazionale e internazionale.

La giurisprudenza ha ammonito sul fatto che «le spese sostenute per l’organizzazione e l’attività di gemellaggio con altre amministrazioni locali, benché ammissibili in astratto, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate:

  • dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali;
  • dalla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
  • dalla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;
  • dalla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’Ente e la spesa erogata;
  • dalla qualificazione del soggetto destinatario della spesa e dalla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (cfr. deliberazione Lombardia n. 19/2016/VSG)» (Sez. Lombardia, n. 6/2021; nello stesso senso, Sez. Marche, n. 56/2015).

Nello specifico è stato osservato che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Tale qualificazione finalistica comporta l’esclusione delle spese per l’esercizio di funzioni istituzionali, rientranti nell’attività tipica e nelle competenze dell’ente, quale modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa in un determinato settore in conformità agli obiettivi programmati. Le spese di rappresentanza devono dunque rivestire il carattere dell’inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento. La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all’illegittimità della spesa sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.

La Corte ribadisce che le spese di rappresentanza, pur essendo ammissibili, non costituiscono spese necessarie e devono pertanto essere considerate recessive rispetto alle altre esigenze dell’ente. Ne deriva l’obbligo di rispettare rigorosamente i criteri di sobrietà, congruità ed economicità, sia con riferimento al singolo evento finanziato sia in relazione alle dimensioni complessive del bilancio comunale. Secondo la Corte, la preventiva individuazione di criteri generali e astratti consente di limitare la discrezionalità degli organi politici, garantire trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare uniformità di comportamento nella gestione di una tipologia di spesa particolarmente sensibile.

Il regolamento dovrebbe disciplinare in modo puntuale la definizione di spesa di rappresentanza, le tipologie di spese ammissibili, i soggetti competenti ad autorizzarle, le modalità di imputazione contabile e le procedure di rendicontazione. Una regolamentazione preventiva rappresenta infatti una concreta applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

 

Fase Pilota Accrual: Contabilizzazione trasferimenti vincolati destinati alla realizzazione di opere o altre immobilizzazioni materiali

Con la FAQ 24 la Ragioneria Generale dello Stato si sofferma sul trattamento contabile dei contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di altre immobilizzazioni materiali e, soprattutto, il momento in cui tali risorse devono essere rilevate come provento secondo i principi ITAS. I contributi agli investimenti non seguono il ciclo di vita dell’opera finanziata, ma il ciclo di adempimento delle condizioni che ne disciplinano l’erogazione.

L’ITAS 9, paragrafo 31, stabilisce che si rileva una passività (e non un provento) quando le risorse trasferite sono sottoposte a condizioni che determinano un’obbligazione attuale, in quanto stabiliscono che:

a) i benefici economici o il potenziale di servizio incorporati nelle risorse trasferite devono essere utilizzati per una determinata finalità e che, in caso contrario, questi ultimi devono essere restituiti al trasferente; oppure b) il trasferimento delle risorse è subordinato all’adempimento di una determinata prestazione da parte dell’amministrazione destinataria del trasferimento (cd. trasferimenti a rendicontazione).

Nel caso dei trasferimenti vincolati (c.d. contributi a rendicontazione) destinati alla realizzazione di opere, siamo proprio nell’ambito della lettera b): il trasferimento è subordinato alla realizzazione dell’opera (adempimento di una prestazione). Pertanto, finché l’opera non è completata e correttamente rendicontata, permane una passività.

Momento di cancellazione della passività e rilevazione del provento

L’ITAS 9, paragrafo 32, dispone:

“Successivamente alla rilevazione iniziale, quando l’amministrazione adempie, in tutto o in parte, alla condizione relativa alle risorse trasferite, riduce corrispondentemente il valore contabile della passività, rilevando e iscrivendo nel conto economico un provento da trasferimenti di ammontare pari a tale riduzione.”

Le Linee Guida ITAS 9 (Esempio 18) affrontano esplicitamente il caso di un contributo in conto investimenti per la costruzione di un immobile, con condizione che prevede la restituzione delle somme in caso di mancato completamento dell’opera. In quell’esempio, si afferma testualmente:

“Essendo prevista una condizione fino al completamento dell’opera, durante tutta la fase di costruzione non si rileverà alcun provento ma solamente una passività. Al termine della costruzione, si potrà ridurre la passività e rilevare il corrispondente provento.”

L’esempio chiarisce che la riduzione della passività e la rilevazione del provento avvengono al termine dell’opera, non ai singoli stati di avanzamento (SAL), perché i SAL non liberano dalla condizione.

Punto fondamentale il momento rilevante non è l’accettazione formale della rendicontazione da parte dell’ente erogatore, bensì la trasmissione della corretta rendicontazione da parte dell’ente beneficiario. Le Linee Guida ITAS 9 (pagina 15, con riferimento all’Esempio 11 e seguenti) chiariscono che:

“Il momento rilevante per la rilevazione del provento è quello della trasmissione della rendicontazione (correttamente effettuata), e non quello dell’accettazione formale da parte dell’ente erogante. Quest’ultima – o l’eventuale mancata accettazione, totale o parziale – è qualificata come evento successivo.”

Pertanto:

La passività si cancella (e il provento si rileva) quando l’ente beneficiario trasmette la rendicontazione corretta che dimostra l’adempimento della condizione (completamento dell’opera).
L’accettazione formale successiva non fa venire meno quanto già rilevato; semmai, una eventuale contestazione genera una sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui si manifesta.

Il problema del disallineamento temporale con l’ammortamento

La domanda 2 evidenzia un potenziale disallineamento:

Il provento da trasferimento viene rilevato integralmente nell’esercizio in cui l’opera è completata e rendicontata (e quindi la passività viene cancellata).
L’ammortamento dell’opera, ai sensi dell’ITAS 4, inizia quando l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso (ITAS 4, par. 52), che tipicamente coincide con il collaudo e l’entrata in funzione, spesso nello stesso esercizio o in quello successivo.
Negli esercizi successivi, si rileveranno solo gli ammortamenti (costi) senza una corrispondente quota di provento, creando un disallineamento nella rappresentazione economica.
La risposta degli ITAS è chiara: il provento va rilevato integralmente nell’esercizio in cui viene meno la passività (completamento e corretta rendicontazione), senza alcuna forma di imputazione progressiva lungo la vita utile.

Perché? L’ITAS 9 non prevede alcun meccanismo di “risconto passivo” o di ripartizione del provento da trasferimento in funzione dell’ammortamento del bene finanziato. Al contrario, l’ITAS 9 distingue nettamente tra:

Trasferimenti con condizioni (obbligo di fare/realizzare): il provento si rileva quando la condizione è adempiuta (completamento dell’opera), indipendentemente dalla futura vita utile del bene.
Trasferimenti con limiti e restrizioni (senza obbligo di restituzione): il provento si rileva al sorgere del diritto, senza passività.
L’Esempio 19 delle Linee Guida ITAS 9 rappresenta un caso particolare in cui la condizione non è solo la realizzazione dell’opera, ma anche il mantenimento in funzione per un certo periodo. In quel caso, il provento viene rilevato progressivamente lungo il periodo di gestione (es. 10 anni), perché la condizione (obbligo di mantenere in funzione) si adempie annualmente. Tuttavia, questo avviene solo se l’atto di assegnazione prevede espressamente che la restituzione delle somme sia legata anche all’obbligo di gestione pluriennale.

Nel caso standard di contributo per la realizzazione di un’opera (senza obbligo di gestione futura), la condizione si esaurisce con il completamento dell’opera. Pertanto, il provento è interamente di competenza dell’esercizio in cui l’opera è completata e correttamente rendicontata.

Non è ammissibile (né tantomeno richiesto) un trattamento contabile che correli il provento al periodo di ammortamento mediante imputazione progressiva. Gli ITAS non contengono alcuna disposizione in tal senso.

Informativa in nota integrativa

Qualora si ritenga che il disallineamento temporale tra provento (rilevato tutto nell’esercizio di completamento) e ammortamenti (rilevati negli esercizi successivi) possa influenzare la comprensione del bilancio, l’ente beneficiario deve fornire adeguata informativa in nota integrativa, ai sensi:

ITAS 9, paragrafo 59, lettera b), punto iii: l’amministrazione indica l’importo dei trasferimenti, distinguendo, laddove l’informazione sia rilevante, gli importi delle principali classi individuate per destinazione e provenienza delle risorse, nonché per tipologia di condizioni sulle risorse trasferite.
Quadro Concettuale, paragrafo 5.8: la nota integrativa contiene informazioni che non soddisfano i requisiti per la presentazione nei prospetti contabili, ma che sono significative per gli utilizzatori.
Informativa suggerita (da adattare al caso concreto):

“Nell’esercizio [anno], l’ente ha rilevato un provento da trasferimento di € [importo] a seguito del completamento dell’opera [denominazione] e della trasmissione della rendicontazione all’ente erogatore. L’opera, entrata in funzione nel medesimo esercizio, è stata iscritta tra le immobilizzazioni materiali per un valore di € [importo] e sarà ammortizzata lungo la sua vita utile stimata di [anni] anni. Ne consegue che negli esercizi successivi il conto economico rifletterà i soli ammortamenti dell’opera, senza una corrispondente quota di provento, in quanto il provento è stato già integralmente rilevato nell’esercizio di completamento dell’opera, in conformità con quanto previsto dall’ITAS 9 per i trasferimenti con condizioni (adempimento della prestazione).”

Inoltre, l’ente può presentare, nella nota integrativa o in un documento allegato, un prospetto di riconciliazione tra il provento rilevato e gli ammortamenti previsti negli esercizi successivi, per dare conto agli utilizzatori del bilancio dell’effetto complessivo dell’operazione.

Fase Pilota Accrual: Gestione beni immobili di proprietà della Provincia ma controllati da altro ente

Con la FAQ n. 25 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile dei beni immobili di proprietà della Provincia concessi in uso gratuito ad una ASL e delle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla Provincia.

Nella situazione descritta, la Provincia perde il controllo del bene. Di conseguenza, ai sensi dell’ITAS 4, paragrafo 66, lettera a), è tenuta a cancellare il bene dal proprio Stato Patrimoniale, fornendo comunque adeguata informativa nella nota integrativa. Il bene continua ad essere registrato nel libro inventario della Provincia tra i beni di proprietà presso terzi. La cancellazione del bene, qualora il valore contabile residuo sia positivo, dà luogo alla rilevazione di una minusvalenza, come illustrato nell’Esempio 15 delle Linee guida di ITAS 4 – Immobilizzazioni materiali (cessione gratuita di un cespite non ancora interamente ammortizzato). In tale esempio, la Provincia cancella il bene e rileva una minusvalenza pari al valore contabile residuo.

Parallelamente, la ASL diviene il soggetto che esercita il controllo economico del bene e, pertanto, è tenuta ad iscrivere l’immobile nel proprio Stato patrimoniale. L’azienda sanitaria dovrà fornire adeguata informativa nella nota integrativa e registrare il cespite nel proprio inventario come bene di terzi ricevuto in uso gratuito.

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie sostenute successivamente dalla Provincia, il chiarimento esclude in modo netto qualsiasi possibilità di capitalizzazione da parte dell’ente proprietario. Sebbene l’ITAS 4 preveda che i costi di manutenzione straordinaria incrementino il valore dell’immobilizzazione materiale cui si riferiscono, tale regola presuppone che il bene sia iscritto nello Stato patrimoniale del soggetto che sostiene la spesa. Nel caso in esame tale presupposto viene meno, poiché la Provincia ha già eliminato il cespite dai propri attivi patrimoniali.

Le spese straordinarie sostenute dalla Provincia non possono essere considerate investimenti e devono essere trattate come costi dell’esercizio, con integrale imputazione al conto economico. Solo nel caso in cui esista una convenzione che imponga alla ASL il rimborso delle somme anticipate, la Provincia potrà rilevare un credito nei confronti dell’azienda sanitaria. In assenza di tale obbligo di restituzione, l’intervento manutentivo assume la natura di un onere corrente.

La posizione della ASL è specularmente opposta. Essendo il soggetto che controlla il bene, l’azienda sanitaria deve applicare integralmente le regole dell’ITAS 4 relative alle immobilizzazioni materiali. Le manutenzioni straordinarie effettuate sull’immobile, indipendentemente da chi abbia sostenuto materialmente il pagamento, determinano un incremento del valore del cespite iscritto nello Stato patrimoniale della ASL. Il principio contabile, infatti, non collega la capitalizzazione al soggetto che finanzia l’intervento, ma al soggetto che controlla il bene e beneficia dell’incremento di utilità economica o di capacità di servizio derivante dall’intervento stesso.

La scrittura contabile della ASL varia a seconda della convenzione in essere: Se la ASL dovrà rimborsare la Provincia per i costi sostenuti, la rilevazione sarà: Dare Immobilizzazione materiale (Fabbricati) e Avere Debiti verso la Provincia.

Se l’intervento è a titolo gratuito per la ASL (cioè senza obbligo di rimborso), la contropartita sarà rappresentata da Proventi (secondo quanto previsto dall’ITAS 9 – Ricavi e proventi) o, in caso di vero e proprio conferimento, da un incremento del Patrimonio Netto.

Quanto all’ammortamento, l’ITAS 4, paragrafo 57, stabilisce che: “Laddove la capitalizzazione dei costi comporti l’incremento del valore di un’immobilizzazione materiale, l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua nuova residua vita utile.”

La ASL è quindi tenuta a ricalcolare la quota di ammortamento sulla base del nuovo valore contabile (dato dalla somma del valore residuo precedente e del costo straordinario sostenuto) e sulla residua vita utile aggiornata a seguito degli interventi.

Sintesi dei ruoli:

  • Provincia: la perdita di controllo comporta la cancellazione del bene dallo Stato Patrimoniale, con rilevazione di una minusvalenza (Esempio 15 delle Linee guida ITAS 4). Non potendo più capitalizzare, i successivi costi di manutenzione straordinaria sono trattati come costi d’esercizio nel Conto Economico oppure, se previsto da un accordo di rimborso, come credito verso la ASL.
  • ASL: poiché ha il controllo del bene, lo iscrive nel proprio Stato Patrimoniale. Deve capitalizzare i costi di manutenzione straordinaria, incrementando il valore del cespite e rideterminando l’ammortamento secondo il nuovo valore contabile e la residua vita utile.

 

Fase Pilota Accrual: Contabilizzazione dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025

Con la FAQ 27 dell’8 giugno scorso, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito al trattamento contabile, nella fase pilota, dei trasferimenti vincolati agli investimenti riscossi in esercizi precedenti al 2025.

Il punto di partenza del ragionamento del MEF è il principio contenuto nell’ITAS 9, secondo cui un trasferimento vincolato non genera automaticamente un provento al momento dell’incasso. La rilevazione del ricavo avviene infatti soltanto quando l’ente soddisfa le condizioni previste dal finanziatore. Fino a quel momento il trasferimento assume la natura di una passività, in quanto l’amministrazione beneficiaria è ancora tenuta a realizzare l’investimento per il quale il finanziamento è stato erogato.

La FAQ distingue pertanto due situazioni differenti.

Nel primo caso, il trasferimento è stato riscosso prima del 1° gennaio 2025 ma l’investimento non è ancora stato realizzato o comunque l’obbligazione sottostante non è stata adempiuta. In questa ipotesi il contributo non può essere considerato un componente positivo di reddito e deve essere trattato come un debito non corrente per trasferimenti condizionati ricevuti da amministrazioni pubbliche. La logica sottesa è che, se gli ITAS fossero stati applicati fin dall’origine, il trasferimento sarebbe stato contabilizzato come passività e non come patrimonio netto o contributo agli investimenti. La fase pilota richiede quindi di ricostruire tale rappresentazione economico-patrimoniale mediante una specifica integrazione nel foglio 2 del modello di raccordo.

Nel secondo caso, invece, l’investimento è stato già realizzato prima del 1° gennaio 2025 e la condizione prevista dal trasferimento risulta integralmente soddisfatta. In tale circostanza il contributo avrebbe dovuto essere imputato a provento nell’esercizio in cui è stata completata la realizzazione dell’investimento. Non sussiste quindi alcuna obbligazione residua e non deve essere rilevata alcuna passività. L’effetto economico deve considerarsi già maturato negli esercizi precedenti e, pertanto, l’importo deve essere ricondotto ai “Risultati economici degli anni precedenti”, con corrispondente impatto sul patrimonio netto iniziale.

Nel modello di raccordo, per le aziende del Servizio sanitario nazionale la voce patrimoniale “Finanziamenti per investimenti” e per gli enti territoriali la voce “Contributi agli investimenti” risultano volutamente escluse dal raccordo automatico verso il nuovo piano dei conti. L’oscuramento di tali collegamenti non costituisce un’anomalia del modello ma una scelta metodologica precisa, in quanto tali poste non trovano corrispondenza diretta nel framework Accrual e vengono considerate automaticamente eliminate nel passaggio al nuovo sistema.

Ne consegue che l’ente deve intervenire esclusivamente nel foglio 2 mediante le integrazioni richieste dalla FAQ. Se il trasferimento finanzia un investimento ancora da realizzare, l’importo già presente tra i contributi agli investimenti deve essere ricostruito come debito non corrente per trasferimenti condizionati. Se invece l’investimento è già stato completato, il medesimo importo deve essere imputato ai risultati economici degli esercizi precedenti.