Comuni terremotati: rimborso minor gettito IMU seconda rata 2025

Con comunicato del 3 giugno 2026, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 aprile 2026, è stata disposta l’anticipazione, ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso, per un importo complessivo di 8.819.427,61 euro, dei minori gettiti riferiti alla seconda rata 2025 dell’IMU, di cui all’articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189, del 2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

Riparto delle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l’anno 2026

È stato pubblicato in G.U. n. 120 del 26-05-2026, il decreto 22 aprile 2026 del Dipartimento della trasformazione digitale che ripartisce le risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l’anno 2026. L’obiettivo del Fondo è sostenere l’attuazione delle politiche nazionali in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, sviluppo dei servizi digitali e innovazione tecnologica, in coerenza con le strategie di trasformazione digitale del Paese.

Il provvedimento assegna complessivamente 35,1 milioni di euro, destinando la quota prevalente, pari a circa 31,6 milioni di euro, al finanziamento di interventi e progetti di innovazione e trasformazione digitale, mentre ulteriori 3,5 milioni di euro sono riservati ad attività di assistenza tecnica, supporto operativo, monitoraggio e iniziative di divulgazione.

Gli ambiti di intervento previsti sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l’espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto sono realizzati tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

 

 

Norma sulla contabilizzazione dei saldi delle Città metropolitane e delle Province

La legge di bilancio 2026 interviene sulla contabilizzazione del concorso alla finanza pubblica delle Province e delle Città metropolitane, introducendo specifiche modalità operative finalizzate a garantire maggiore trasparenza e coerenza nella rappresentazione delle poste di bilancio.

L’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce infatti che gli enti interessati debbano applicare il principio contabile generale dell’integrità nella registrazione dei contributi attribuiti ai sensi dei commi 783 e 784 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e delle somme connesse al concorso alla finanza pubblica previsto dalla normativa vigente.

La disposizione impone di accertare integralmente in entrata i contributi spettanti e, contestualmente, di impegnare in spesa gli importi relativi al concorso alla finanza pubblica e agli eventuali valori negativi dei contributi attribuiti. Per la quota corrispondente ai contributi accertati, gli enti dovranno inoltre procedere all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata, assicurando così una corretta rappresentazione contabile delle operazioni.

A supporto dell’applicazione della nuova disciplina, il Ministero dell’interno ha reso disponibili gli appositi prospetti contenenti gli importi da iscrivere nei documenti di bilancio. In particolare, nella parte entrata dovrà essere accertato l’importo indicato nella colonna contrassegnata con la lettera “A”, comprensivo dei contributi attribuiti e delle eventuali risorse aggiuntive confluite nei fondi perequativi. Nella parte spesa, invece, dovrà essere impegnato l’importo riportato nell’ultima colonna contrassegnata con la lettera “B”, che rappresenta il concorso residuale netto alla finanza pubblica e gli eventuali valori negativi dei contributi riconosciuti. Il concorso residuale netto alla finanza pubblica dovrà essere versato entro il 31 maggio di ciascun anno al seguente IBAN IT73U0100003245BE00000002EA.

La finalità dell’intervento normativo è quella di superare modalità di contabilizzazione che potevano determinare una rappresentazione parziale dei flussi finanziari, rafforzando la leggibilità dei documenti contabili e la confrontabilità dei dati tra enti.

Restituzione delle anticipazioni di liquidità dal fondo di rotazione

Con comunicato del 26 maggio scorso, la Direzione Centrale della Finanza Locale conferma che, per l’anno 2026 e fino ad eventuale nuova comunicazione, le anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali devono essere restituite, sia come QUOTA INTERESSI che come QUOTA CAPITALE, sul capitolo di contabilità speciale n. CS-348-0005727 – FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO.
IBAN: IT35P0100004306CS0000006577

Certificazione servizi conferiti in gestione associata alle unioni di comuni ed alle comunità montane anno 2026

Con decreto del Ministero dell’interno del 26 maggio 2026 è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2026.

La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. La trasmissione della certificazione, anche quest’anno, avverrà in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale.

Tale modalità risponde, infatti, alle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2023

Con la Circolare n. 52/2026, la Direzione Centrale della Finanza Locale fornisce chiarimenti in merito alla certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2023 per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali in dissesto finanziario ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Con decreto del Ministro dell’interno del 3 1/03/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 08/04/2026, sono state fissate le modalità della certificazione di cui trattasi per l’ anno 2023. Tali certificati devono essere trasmessi, con modalità telematica, entro il termine del 30
giugno 2026, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente loca le interessato.

La Circolare rammenta che nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti,  ammortamenti e interessi passivi” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

Si ricorda che l’art. 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una modifica all’art. 243, comma 2 lett. a) prevedendo che i costi di gestione dei servizi relativi agli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.

Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale

Con comunicato del 20 maggio 2026, la Direzione centrale della Finanza Locale comunica che è disponibile nell’area del Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58,
concesse per l’anno 2025.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 giugno 2026. La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2025.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Il comunicato richiama l’attenzione degli enti in particolare sul comma 5 dell’articolo 30-ter, il quale dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del
contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.

Fondo per le mense scolastiche biologiche: modifica dei criteri di ripartizione dal 2026

Il Decreto 30 marzo 2026, pubblicato nella G.U. n. 109 del 13 maggio 2026, interviene sulla disciplina del Fondo per le mense scolastiche biologiche, aggiornando i criteri di riparto previsti dal decreto interministeriale 22 febbraio 2018. Il provvedimento, adottato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito, si applicherà a partire dal riparto relativo all’anno 2026.

La ripartizione del Fondo è operata per quote determinate per ciascuna regione e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le quote riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, determinate in sede di riparto, sono accantonate per essere acquisite all’erario, ai sensi dell’art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e non sono oggetto di trasferimento ai rispettivi bilanci. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per almeno l’86% sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, risultanti al 31 marzo di ogni anno nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica. Il contributo a favore di ogni stazione appaltante e soggetto erogante il servizio di mensa scolastica biologica non può superare il 16% dell’importo complessivo del Fondo.

Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna regione, cui è stata assegnata la quota parte del Fondo, invia al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione illustrativa, redatta secondo lo schema ministeriale all’uopo predisposto, delle iniziative realizzate nell’anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica in valori assoluti.

L’ulteriore assegnazione del Fondo per un importo non superiore al 14%, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, avverrà sulla base della popolazione scolastica accertata per ciascun anno scolastico dal Ministero dell’istruzione e del merito, al fine di realizzare iniziative di informazione, promozione nelle scuole e accompagnamento al servizio di refezione. Sempre entro il 31 luglio di ogni anno ciascuna regione, cui e’ stata assegnata la quota parte del Fondo, dovrà inviare al Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste una relazione illustrativa dei progetti e delle iniziative intraprese nelle scuole, compreso il numero degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione, promozione nelle scuole e accompagnamento al servizio di refezione.

Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla durata delle misure interdittive per gli amministratori responsabili del dissesto degli enti locali

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 84/2026, interviene su uno dei profili più discussi della disciplina del dissesto finanziario degli enti locali, ossia la misura interdittiva decennale prevista dall’art. 248, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 nei confronti degli amministratori e dei sindaci ritenuti responsabili del dissesto.

La questione era stata sollevata dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria, che aveva censurato la rigidità della sanzione accessoria consistente nell’incandidabilità e nel divieto di ricoprire cariche negli enti locali per un periodo fisso di dieci anni, senza possibilità di graduazione in relazione alla concreta gravità della condotta. La Consulta ha dichiarato le questioni inammissibili, ma con motivazioni di particolare rilievo sistematico. La Corte, infatti, riconosce espressamente la sproporzione dell’attuale meccanismo sanzionatorio, osservando come la “fissità” della misura impedisca qualsiasi valutazione differenziata delle singole posizioni soggettive.

Secondo la Corte costituzionale, la disciplina vigente non consente di considerare:

  • il diverso grado di responsabilità psicologica (dolo o colpa grave);
  • la tipologia delle violazioni commesse;
  • la durata dell’incarico ricoperto;
  • l’effettivo contributo causale fornito al verificarsi del dissesto.

In altri termini, l’attuale sistema equipara situazioni profondamente diverse, applicando automaticamente la medesima interdizione decennale sia a condotte marginali sia a comportamenti particolarmente gravi. Nonostante tali rilievi critici, la Corte ha ritenuto di non poter intervenire direttamente sulla norma. La motivazione risiede infatti nella pluralità delle possibili soluzioni normative, che implicano scelte discrezionali riservate al legislatore.

La Consulta evidenzia che una futura riforma potrebbe articolarsi in diverse direzioni:

  • prevedere una durata variabile della misura interdittiva;
  • introdurre criteri di graduazione legati alla gravità della condotta;
  • attribuire alla Corte dei conti il potere di modulare anche la sanzione interdittiva, analogamente a quanto già avviene per la sanzione pecuniaria.

Per gli amministratori pubblici la decisione conferma, allo stato, la piena operatività dell’art. 248, comma 5, TUEL, ma apre contestualmente un importante fronte di riflessione sulla necessità di una revisione della disciplina sanzionatoria collegata al dissesto finanziario.

Rendicontazioni contributi straordinari Ministero interno entro il 12 settembre 2026

Con comunicato del 12 maggio 2026, il Ministero dell’interno informa che è stato realizzato il modello informatizzato , tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale, per la rendicontazione dei contributi straordinari di cui all’art. 158 del TUEL.

Gli enti sono tenuti alla presentazione del rendiconto entro 4 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato ovvero entro il termine ultimo del 12 settembre 2026, pena l’avvio della procedura di revoca del contributo assegnato.

I progetti oggetto di rendicontazione si riferiscono alle seguenti linee di finanziamento:

  • Articolo 30, comma 14, decreto-legge n.34/2019 – annualità 2021, 2022, 2023, 2024;
  • Articolo 1, comma 407, legge n.234/2021 – annualità 2022, 2023.

Per entrambe le linee di finanziamento, i decreti di assegnazione prevedono che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Tenuto conto che l’articolo 158 del TUEL stabilisce tempistiche precise per la rendicontazione dei contributi straordinari e che la Direzione Centrale per la Finanza Locale ha l’obbligo di concludere le relative procedure amministrative, propedeutiche per eventuali controlli a campione, si dispone che gli Enti debbano impiegare, liquidare e rendicontare tutte le eventuali economie entro il termine di 4 mesi dalla pubblicazione del presente Comunicato. Decorso tale termine, i fondi non utilizzati saranno oggetto di recupero.

Si rammenta che al fine della corretta trasmissione del rendiconto informatico, prima di procedere al caricamento sulla piattaforma TBEL, lo stesso dovrà essere sottoposto alla firma digitale, in modalità PKCS#7 (P7M), da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario. Ove entrambe le figure non siano censite, è necessario procedere preliminarmente al censimento di entrambe su TBEL.

Si chiarisce che l’ente locale è tenuto a trasmettere il rendiconto solo nel momento in cui siano stati sostenuti tutti i pagamenti legati al progetto finanziato: dovranno quindi essere inseriti mandati di pagamento che coincidano con l’importo utilizzato dal Comune sul contributo attestato in precedenza.