Pubblicata la relazione al Rendiconto 2025 dell’organo di revisione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Ricerca, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli enti locali (Ancrel), rendono disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione 2025 e documenti allegati”. La pubblicazione, realizzata nell’ambito dell’area di delega “Contabilità e revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica” dei consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri, è curata da Marco Castellani, Presidente di Ancrel; Tommaso Pazzaglini, componente della commissione e consigliere Ancrel; Anna De Toni, ricercatrice della Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca.

La relazione è predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n. 267” (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011. Per la formulazione dello schema di relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e delle check-list pubblicate a corredo della relazione.

Il format è aggiornato tenendo conto delle norme emanate, degli orientamenti di prassi e giurisprudenziali pubblicati fino alla data di divulgazione del documento ed è anche allineato, nel quadro della proficua collaborazione da tempo avviata con la Corte dei conti, al contenuto della deliberazione n. 8/SEZAUT/2026/INPR pubblicata il 19 febbraio 2026, riguardante le Linee guida e il relativo questionario per la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2025.

Con congruo anticipo viene messo a disposizione dell’organo di controllo il kit completo che quest’anno si arricchisce anche di un utile strumento ossia la possibilità, già a partire dal 2 marzo scorso, di compilare il questionario sul portale della Corte dei conti: questa importante evoluzione s’inserisce in un percorso strutturato di rafforzamento della funzione collaborativa e preventiva del controllo che permette ai revisori, da un lato, di orientare per tempo la redazione della relazione e agli enti, dall’altro, di adeguare gli schemi ed i contenuti contabili agli aspetti di maggiore interesse. Il tutto nell’ottica di fornire notizie sullo stato di salute dell’ente con sempre maggiore tempestività e consentire di intervenire e/o anticipare l’eventuale emersione di situazioni di criticità finanziarie prima che siano ormai irreversibili.

Il documento e le check-list di supporto guidano il revisore nello svolgimento dei controlli con approfondimenti sul disavanzo, sui flussi di cassa, sull’indebitamento, sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e con focus specifici sulle verifiche degli equilibri e sulla gestione/rendicontazione dei progetti PNRR/PNC.

Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie e/o irregolarità che l’organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico al quale compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.

Il format proposto costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione che resta l’unico responsabile sia dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento sia della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo.

Allegati:

CDP: Adesione rinegoziazione prestiti entro il 9 aprile 2026

Con avviso del 27 febbraio 2026, la Cassa Depositi e Prestiti ha fornito le indicazioni per la rinegoziazione dei prestiti concessi a Comuni, Province e Città metropolitane prevista dalla circolare n. 1310/2025.

Data di Avvio della Rinegoziazione (Inizio del Periodo di Adesione)
16 marzo 2026
A partire da tale data, sarà possibile accedere alla piattaforma CDP dedicata alla rinegoziazione per visionare le condizioni finanziarie dei prestiti oggetto dell’operazione.

Periodo di Adesione

Dal 16 marzo al termine ultimo del 9 aprile 2026
Entro tale periodo, gli Enti dovranno confermare l’adesione all’operazione tramite la piattaforma CDP, selezionando i prestiti oggetto di rinegoziazione.
Data Termine Trasmissione Documentale

16 aprile 2026
Data ultima entro la quale gli Enti dovranno trasmettere a CDP tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, generata tramite la piattaforma CDP, inclusa la Delegazione di Pagamento in formato digitale.

Data Termine Consegna Delegazione di Pagamento
24 aprile 2026
Entro tale data deve pervenire a CDP l’originale cartaceo della Delegazione di Pagamento in caso di notifica a mano al tesoriere. La Delegazione di Pagamento dovrà essere trasmessa a mezzo posta raccomandata/corriere o consegnata a mano. Per il rispetto dei termini di cui sopra, farà fede la data di ricezione da parte di CDP.

Data Termine Perfezionamento Contratto
30 aprile 2026
Data ultima entro la quale CDP provvederà all’accettazione delle proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione trasmesse dagli Enti.

Arconet, chiarimenti costituzione Fondo Pluriennale vincolato per opere di importo inferiore a 150.000 euro

Il comma 660 della legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) dispone la modifica dell’allegato 4/2, del decreto legislativo n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i contratti sotto soglia, introducendo i seguenti capoversi:

Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

I dubbi interpretativi sono sorti in relazione al richiamo ai contratti sotto soglia, che nel Codice dei contratti pubblici, infatti, il termine «soglia» rinvia ordinariamente alle soglie di rilevanza europea, fissate dal 1° gennaio 2026 in 5.404.000 euro per i lavori.

Con la FAQ n. 57 la Commissione Arconet chiarisce che la disciplina si applica ai contratti di importo inferiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia, ossia per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro. A tal riguardo, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 12/2026, si era già espressa nel merito, evidenziando che, con l’integrazione del suddetto principio contabile, il legislatore si è limitato a prevedere una completa ed esaustiva disciplina normativa per quelle fattispecie contrattuali diverse rispetto a quelle previste dal primo capoverso, che, nella pregressa formulazione normativa, ai fini della costituzione del FPV, erano subordinate all’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e, quindi, all’aver disposto l’affidamento dei lavori.

In tale direzione, non rileva nemmeno l’inciso contenuto nel quinto capoverso del principio contabile “Ferme restando le procedure previste dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia”, stante che il legislatore si è limitato a richiamare la disciplina procedurale per l’affidamento sotto soglia, senza con questo voler incidere, espressamente o implicitamente, sui limiti ( investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sotto soglia ) di cui al primo capoverso del più volte citato principio contabile .

Che la volontà del legislatore fosse quella di disciplinare i contratti di importo inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti, trova, tra l’altro, conferma nei lavori della Commissione Arconet che, nella seduta del 10.04.2024, ha precisato che << Il gruppo di lavoro “comuni di piccole dimensioni”, nel condividere il lavoro svolto, ha proposto una modifica al paragrafo 5.4.9 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che, fermo rimanendo la consapevolezza del mutato quadro normativo, prevede la possibilità di conservare il fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, per spese non ancora impegnate, anche per la realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti sottosoglia………….Omissis >>.

Volontà che, nella seduta della Commissione Arconet del 05.06.2024, si concretizza in una proposta normativa di modifica del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011, di pari contenuto rispetto a quanto disposto dall’art.1, comma 660, della legge n.199/2025.

Dalla Commissione Arconet via libera all’aggiornamento dei principi contabili

La Commissione Arconet, nella seduta del 28 gennaio scorso, ha approvato in via definitiva lo schema del decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, per adeguarli alle norme della legge di bilancio 2026.

Nell’ambito dell’esame degli aggiornamenti riguardanti l’elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, per garantirne la coerenza con gli stanziamenti di competenza, una particolare attenzione è dedicata al termine ultimo, previsto dal decreto, per l’adeguamento dei sistemi informativi degli enti che non sono ancora in grado di gestire correttamente il fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione. Dopo ampia discussione, è individuato il termine nell’esercizio 2028.

Nell’ambito di tale dibattito, la rappresentante dell’Assosoftware interviene per segnalare che le aziende di
software potrebbero avere difficoltà ad effettuare gli aggiornamenti dei sistemi informativi necessari alla corretta gestione del fondo pluriennale vincolato, in quanto fortemente impegnate nell’attuazione della riforma 1.15 del PNRR, a seguito della quale ritengono che la contabilità finanziaria sarà “trainata” dalla contabilità economico patrimoniale.
Il Presidente come anche alcuni rappresentanti della Commissione, segnalano che:
– nessun documento ufficiale riguardante l’attuazione della Riforma accrual prevede il ruolo trainante della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità finanziaria, che conserverà la funzione autorizzatoria;
– in attesa dell’intervento legislativo previsto entro il primo semestre del 2026 dalla Riforma 1.15 del PNRR, non è stata ancora definita la funzione della contabilità economico patrimoniale per gli enti in contabilità finanziaria.

CDP: sospensione rate ammortamento per enti colpiti dal sisma

Con avviso del 23 febbraio 2026, la Cassa Depositi e Prestiti comunica che, al fine di supportare i Comuni, nonché le Province in cui questi ricadono, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017 (Enti Locali), è stata attivata un’iniziativa che consente la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2026 relative ai prestiti in essere alla data degli eventi sismici (Prestiti CDP), al fine di liberare risorse a supporto delle esigenze connesse al perdurare della situazione emergenziale, nonché per il rilancio del territorio.

L’iniziativa prevede la possibilità per gli Enti Locali di differire il pagamento delle rate sopra citate al nono anno successivo la data di fine ammortamento prevista contrattualmente, senza sanzioni ed interessi. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2026 interesserà anche i prestiti trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in occasione della trasformazione della CDP in società per azioni, gestiti da CDP (Prestiti MEF).

Gli Enti Locali che intendano usufruire del differimento del pagamento delle rate devono trasmettere entro il 13 marzo 2026, apposita comunicazione all’indirizzo PEC cdpspa@pec.cdp.it, utilizzando il modulo trasmesso da CDP. Per i Prestiti CDP, il mancato invio della comunicazione entro il termine del 13 marzo p.v., sarà considerato come volontà dell’ente di non aderire all’iniziativa.

Conferenza Stato-Città: differito al 31 marzo il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2026-2028

Nella seduta della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali del 24 febbraio 2026, ANCI ed UPI hanno espresso parere favorevole in merito al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali fissandolo al 31 marzo prossimo.

La proroga mira, in primis, a sostenere i numerosi enti colpiti dagli intensi fenomeni atmosferici ed alluvionali, concentrati in prevalenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna.

In secondo luogo, la finalità è quella di aiutare diversi enti di piccole dimensioni, in ragione delle numerose incombenze amministrative a carico di poche unità di personale.

«L’obiettivo è quello di sostenere concretamente – ha sottolineato il sottosegretario Ferro – le amministrazioni comunali colpite dalle straordinarie ondate di maltempo delle scorse settimane, che sono impegnate negli interventi necessari a riparare i danni. È un risultato frutto del confronto avviato da subito con ANCI, UPI e con il MEF, grazie anche all’impegno del sottosegretario Sandra Savino».

Corte Costituzione: legittimo lo scioglimento del Consiglio in caso di mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 17/2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali, sollevate dal TAR Campania. La Corte ha ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 91 del 2025, e cioè che la scelta del legislatore di far discendere alla mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto lo scioglimento del Consiglio non è irragionevole, in quanto la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e di norme statali in materia di ordinamento finanziario degli enti locali.

Non fondate sono state dichiarate le questioni sollevate in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall’articolo 97, secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l’amministrazione in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio.

Non è leso neppure il diritto di elettorato passivo affermato dall’articolo 51 della Costituzione, in quanto l’incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali e la mancata approvazione dei bilanci preventivo e successivo, interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica, che, invece, la disposizione censurata mira a tutelare.

Corte dei conti: pubblicati i questionari sul bilancio di previsione 2026-2028 e rendiconto 2025

La Corte dei conti, Sezioni delle Autonomie, con le delibere n. 7/SEZAUT/2026/INPR e n. 8/SEZAUT/2026/INPR ha approvato le linee guida e i relativi questionari per la relazione dell’Organo di revisione rispettivamente sul bilancio di previsione 2026-2028 e sul rendiconto di gestione 2025.

L’impostazione del questionario sul bilancio di previsione è orientata a intercettare le principali aree di rischio della programmazione, con un’attenzione marcata alla coerenza interna del documento contabile, al mantenimento degli equilibri e alla compatibilità delle politiche di spesa con un sistema che, da un lato, conserva la funzione autorizzatoria della contabilità finanziaria e, dall’altro, evolve verso modelli economico-patrimoniali di tipo accrual.

Particolare rilievo assumono i quesiti dedicati agli equilibri finanziari e all’utilizzo del risultato di amministrazione, anche alla luce delle recenti deroghe introdotte per gli enti in disavanzo. In questa prospettiva, il questionario mira a cogliere eventuali criticità nella programmazione del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia in conto capitale, considerato presidio essenziale della capacità programmatoria del bilancio di previsione.

Analoga attenzione è riservata alla gestione di cassa. Viene rafforzata la verifica dell’effettività del controllo previsto dal TUEL e valorizzato il ruolo del Piano annuale dei flussi di cassa, quale strumento decisivo per assicurare coerenza tra autorizzazioni di spesa e sostenibilità dei pagamenti, in linea con gli obiettivi di tempestività e con gli impegni connessi all’attuazione del PNRR.

L’attuale contesto, caratterizzato da una crescente complessità normativa e da più stringenti esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha imposto un aggiornamento significativo dei quesiti sul rendiconto 2025 relativi al concorso finanziario degli enti territoriali, che si innesta sulle manovre già adottate negli esercizi precedenti. L’obiettivo è verificare in modo più puntuale la capacità degli enti di assorbire gli effetti cumulativi delle misure di riequilibrio e di contribuire agli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

È stata profondamente rivista anche la sezione dedicata agli enti in dissesto, con particolare attenzione alla tenuta del bilancio stabilmente riequilibrato e alla gestione delle passività residue, così da monitorare non solo l’uscita formale dalla crisi ma la reale sostenibilità del percorso di risanamento. Parallelamente, i quesiti su PNRR e PNC sono stati ricalibrati per concentrarsi sulla fase conclusiva degli interventi, verificando la chiusura dei progetti, l’eventuale utilizzo di risorse eccedenti e gli impatti contabili derivanti da revoche o definanziamenti.

La parte dedicata alla contabilità economico-patrimoniale è stata riorganizzata in due sezioni distinte ma strettamente coordinate. Partendo dagli obblighi già vigenti nell’ambito della contabilità armonizzata, si intende richiamare l’attenzione degli enti su aspetti che diventeranno centrali nel nuovo sistema di contabilità accrual, ponendo le basi per una rappresentazione patrimoniale più attendibile e coerente sin dalla prima applicazione.

Accrual: invio: invio schemi di conto economico e stato patrimoniale entro il 30 giugno 2026

Con la FAQ n. 4, il Ministero dell’economia e finanze fornisce chiarimenti in merito all’adozione e trasmissione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1. Ai fini dell’adempimento della milestone M1C1-118 (Riforma 1.15), viene precisato che gli schemi redatti secondo lo standard ITAS 1 non hanno valore giuridico e, pertanto, non è necessario sottoporli all’approvazione degli organi deliberanti (Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, CdA, ecc.). La finalità di questi schemi è esclusivamente sperimentale, come richiesto dalla Commissione Europea per dimostrare l’avvio concreto del percorso della Riforma di contabilità.

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale per l’esercizio 2025 dovranno essere trasmessi a BDAP entro il 30 giugno 2026. Per ottimizzare i tempi e testare in anticipo l’intera procedura e i modelli di raccordo, acquisendo familiarità operativa (senza la pressione delle scadenze dei bilanci 2025), il Ministero suggerisce di avviare sin d’ora la compilazione degli schemi di bilancio ITAS, utilizzando come base i bilanci consuntivi 2024, già disponibili e pienamente elaborabili tramite i modelli di raccordo.

Rendicontazione dei proventi da Sanzioni CDS dell’anno 2025 entro il 1° giugno 2026

Con la Circolare DAIT n.11 del 5 febbraio 2026, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi dell’anno 2025 per sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

Come noto, l’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019, prevedono l’obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con il citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, sono state impartite, tra le altre, disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di trasmissione della certificazione in esame da effettuarsi, unicamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Eventuali certificazioni trasmesse con modalità difforme da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini della corretta acquisizione della stessa.

La certificazione relativa alla rendicontazione dei proventi dell’anno 2025, può essere trasmessa a partire dal 2 marzo 2026 ed entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026 (il 31 maggio 2026 cade in un giorno festivo). È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026.

L’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; se ricorre tale circostanza è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione. Nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila. Qualora l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica, la medesima Unione sarà tenuta a dichiarare detta situazione indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.