La veridicità delle previsioni di bilancio di cassa nella programmazione finanziaria degli enti locali

Nella seduta del 24 settembre u.s., la Commissione Arconet ha esaminato la proposta di aggiornamento del principio contabile della programmazione guardante le previsioni di cassa, nodo centrale della programmazione finanziaria degli enti locali per favorire il rispetto dei tempi di pagamento ed evitare la formazione di ulteriori passività pregresse e i correlati oneri finanziari.

La proposta, dopo avere chiarito la differenza tra le previsioni di competenza, costituite dai crediti e  ai debiti che l’ente ha il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, e le previsioni di cassa, che indicano l’importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno, individua le condizioni da rispettare per la corretta elaborazione delle previsioni di cassa:
➢ il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:
+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza,
+ totale dei residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente,
– fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio,
– fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente;
➢ il totale delle previsioni dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.
➢ il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:
+ i residui passivi alla chiusura dell’esercizio,
+ il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con esigibilità distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell’allegato 4/2. Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell’esercizio successivo e sono comprese le spese di competenza dell’esercizio precedente, da pagare nell’esercizio di riferimento;
– i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato” oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell’esercizio,
– la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal “di cui fondo pluriennale vincolato”,
– gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva, in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.

Al fine di garantire la coerenza tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, la proposta prevede che, se il totale delle previsioni dei pagamenti non sia sufficiente a far fronte al totale delle spese di competenza e dei residui che saranno effettivamente esigibili nel corso dell’esercizio, è necessario:
– assicurare il pagamento delle obbligazioni già assunte, costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato”
– ridurre gli stanziamenti delle spese di competenza, in quanto trattasi di autorizzazioni di nuove spese.

 

La redazione PERK SOLUTION

Asili nido: non occorre riclassificare i residui passivi al 31.12.2025 assunti al programma 1 della missione 12

La Ragioneria Generale dello Stato con il decreto 10 ottobre 2024 ha modificato, fra gli altri, gli schemi del bilancio di previsione con decorrenza dal 2026. Le modifiche riguardano in particolare la missione 12 della spesa, con l’istituzione del programma 11 “Interventi per asili nido”, che in questo modo viene di fatto scorporato dal programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori”.

In merito alla gestione dei residui passivi al 31 dicembre 2025 e degli impegni assunti ed imputati agli esercizi successivi al 2025, Arconet chiarisce che gli enti locali potranno iniziare a imputare, sulla missione 12, programma 11 del bilancio 2026-2028, solo gli impegni assunti nel 2026.

Non è richiesta la riclassificazione delle spese contabilizzate sulla base di obbligazioni giuridiche sorte fino al 31 dicembre 2025 e imputate negli esercizi successivi.

Di conseguenza, per quanto rappresentato, la spesa per asili nido del 2026 potrà essere determinata, dall’ente, facendo riferimento sia a impegni assunti nel 2025 con imputazione al 2026 sulla missione 12, programma 1, sia a impegni assunti nel 2026 con imputazione al 2026 sulla missione 12, programma 11.

Il piano degli indicatori allegato al bilancio di previsione 2026-2028 non tiene conto del nuovo programma 11 della Missione 12 che comunque sarà acquisito dalla BDAP senza segnalazione di errori.

In proposito Arconet anticipa che i decreti di aggiornamento del Piano degli indicatori, di cui all’articolo 8-bis del d.lgs. n. 118 del 2011, sono in corso di predisposizione per essere successivamente emanati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piano annuale dei flussi di cassa: non è richiesta la coerenza dei dati per la restituzione dell’anticipazione del tesoriere con quelli di bilancio

Nella redazione del Piano annuale dei flussi di cassa 2025, non è richiesta la corrispondenza dei dati di cassa riferiti alla restituzione delle anticipazioni al tesoriere con le previsioni di cassa iscritte nel bilancio 2025. Per le altre voci del Piano dei flussi di cassa, diverse da quelle relative all’anticipazione e al rimborso delle anticipazioni di ciascun trimestre, si presuppone, invece, la coerenza con le previsioni di cassa del bilancio 2025-2027. È questa, in sintesi, la risposta di Arconet ad un quesito di un Comune in merito alla corretta impostazione del prospetto, in quanto non sono rilevate le previsioni di incassi connesse all’anticipazione di tesoreria, mentre sono considerati i pagamenti per la restituzione dell’anticipazione concessa dal tesoriere.

Arconet evidenzia che l’obiettivo del Piano dei flussi di cassa è quello di evidenziare la capacità delle risorse liquide disponibili in ciascun trimestre a far fronte ai pagamenti di ciascun periodo. Tale obiettivo non sarebbe stato conseguito rappresentando le anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa con le stesse modalità con cui sono iscritte nel bilancio di previsione.

Infatti, tutti gli enti iscrivono in bilancio le previsioni riguardanti le anticipazioni del tesoriere e il relativo rimborso, al solo fine di autorizzarle, anche gli enti che non ricorrono mai a tali risorse. La rappresentazione delle anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa non ha finalità autorizzatoria ma di programmazione delle effettive esigenze di ricorrere alle anticipazioni. Anche con riferimento alle colonne riguardanti i dati SIOPE degli esercizi precedenti, i pagamenti relativi al rimborso dei prestiti devono essere inseriti solo se, nel corso del trimestre, l’ammontare delle riscossioni non è stato in grado di far fronte ai pagamenti effettuati.

Se nel corso del trimestre l’ammontare dell’anticipazione e del relativo rimborso corrispondono, vuol dire che le riscossioni del trimestre sono state in grado di far fronte ai pagamenti del medesimo periodo, e al termine del trimestre non era aperta nessuna anticipazione. Pertanto, con riferimento alle colonne SIOPE di ciascun trimestre, i pagamenti relativi al rimborso delle anticipazioni sono inseriti per un importo pari alla differenza tra l’importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni).

La redazione PERK SOLUTION

Arconet, equilibri di bilancio, fondo obiettivi di finanza pubblica: il 18° decreto correttivo dell’armonizzazione contabile

La Commissione Arconet, nella seduta del 15 gennaio 2025, ha presentato l’esame finale del 18° decreto correttivo dell’armonizzazione contale riguardante:
▪ l’abolizione della cassa vincolata da legge;
▪ l’equilibrio di bilancio definito dall’art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025);
▪ l’attuazione dell’articolo 1, comma 794, della legge n. 207 del 2024, che prevede “Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’ interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792 a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Disponibile lo schema del prospetto dei flussi di cassa

In attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, è stato pubblico lo schema del Prospetto dei flussi di cassa per l’anno 2025, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, che deve essere adottato dagli enti territoriali e dagli enti strumentali in contabilità finanziaria entro il 28 febbraio. Sono esclusi dall’adozione del nuovo modello gli enti locali con popolazione superiore a 60 mila abitanti e indice di ritardo di pagamento superiore a 10 giorni, che hanno sottoscritto l’accordo previsto dall’articolo 40 del Dl 19 del 2024 nel 2025 e che pertanto proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti.

Lo schema del prospetto è il risultato delle attività del gruppo di lavoro costituito da componenti della Commissione Arconet e loro esperti (resoconto della commissione Arconet del 18 dicembre 2024).

L’art. 6, comma 1 del suddetto decreto dispone che:Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. 

Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma.”

Il Piano deve essere approvato dall’organo esecutivo e aggiornato trimestralmente con provvedimento del Responsabile finanziario che ne darà comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell’attuazione dello stesso. La verifica e l’aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:

  • sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
  • riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
  • tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

Per ciascun trimestre sono previste due colonne: la prima relativa ai dati SIOPE dell’anno n-2 (anno 2023) e la seconda relativa alle previsioni di cassa dell’anno di riferimento.  Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l’importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. Le previsioni di cassa dovranno indicare le eventuali quote vincolate del fondo cassa e gli eventuali ricorsi ad anticipazioni di tesoreria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Regolazione finale dei fondi Covid: i chiarimenti di Arconet

La Commissione Arconet, nel rispondere ad un quesito posto da un Ente in materia di regolazione finale dei fondi Covid, ha confermato che con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, che sarà approvato entro il 31 dicembre del 2024 nel rispetto dei termini previsti, il comune dovrà approvarlo applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “importo da acquisire al Bilancio dello Stato- Totale delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

Poiché trattasi di utilizzo anticipato, rispetto all’approvazione del rendiconto delle quote vincolate, occorrerà procedere nel rispetto della previsione dell’articolo 187, comma 3-quater del TUEL, ai sensi del quale: “se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”.

Nel caso in cui utilizzi anticipatamente solo le entrate vincolate, dovrà approvare in Giunta, entro il 31 gennaio 2025, la verifica analitica delle risorse vincolate, utilizzato per comodità, l’allegato a/2, e dovrà approvare il bilancio di previsione 2025-2027 comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3. Nel rispetto inoltre della previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 il prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre 2024, dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, dovrà essere completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Pubblicato il decreto di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, Sezione Arconet, il decreto del 10 ottobre 2024 di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011. Il Provvedimento prevede:

  • l’adeguamento dei principi contabili al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), con l’aggiornamento degli allegati nn. 4/1, 4/2 e 4/3;
  • l’aggiornamento del prospetto degli equilibri degli enti locali e delle Regioni di cui agli allegati nn. 9 e 10 e dell’allegato 4/2 al fine di armonizzare le modalità di verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, commi da 820 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • l’inserimento nella missione di bilancio n. 12 di un programma dedicato agli “Interventi per asili nido”, aggiornando gli allegati nn. 9, 10, 12, 14 e 17 al fine di favorire la compilazione del questionario sui fabbisogni standard attraverso l’utilizzo dei dati contabili analitici opportunamente riclassificati trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP;
  • l’adeguamento dei principi contabili alla sentenza della Corte costituzionale, n. 223 del 2023, con l’eliminazione dei riferimenti all’art. 43 del DL n. 133 del 2014 nell’allegato 4/2;
  • il recepimento della proroga dei termini per la ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) degli enti in dissesto, prevista dall’art. 2, comma 6, del DL n. 215/2023 nell’allegato 4/2;
  • l’inserimento nell’allegato 4/3 dell’esempio 23/3 sulla riconciliazione del conto di T.U. presso la Banca d’Italia e del conto presso l’istituto tesoriere in presenza di anticipazioni tecniche, ai fini della determinazione del valore delle disponibilità nello Stato patrimoniale.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: proposta modifica principio contabile per la conservazione del FPV per gli investimenti sotto soglia

La Commissione Arconet, nella seduta del 5 giugno scorso, ha approfondito la questione relativa alla proposta normativa che autorizzi la conservazione del
fondo pluriennale vincolato, per i comuni di piccole dimensioni, per gli investimenti di importo inferiore alla soglia prevista, dal nuovo codice dei contratti, per gli affidamenti diretti in presenza di specifiche condizioni. L’ipotesi normativa in esame prevede l’integrazione del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 destinato ad essere sostituito a seguito del lavoro di adeguamento degli allegati del d.lgs. n. 118 del 2011 al d.lgs. n. 36 del 2023.

Di seguito la formulazione dell’ipotesi normativa:

Ipotesi normativa:
1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: “Fermo restando le procedure previste dall’art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Avvio attività per l’adeguamento principi contabili al d.lgs. n. 36/2023 “Codice contratti pubblici”

La Commissione Arconet, nella seduta del 6 marzo u.s. ha avviato l’esame delle proposte di modifica dei principi applicati della programmazione (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) e della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011).

Il primo argomento esaminato dalla Commissione Arconet riguarda la relazione del Programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere  soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (art. 175 del Codice dei contratti) rispetto agli altri documenti di programmazione dell’ente. In particolare, con riferimento ai PPP, si pone la questione della conciliazione e della propedeuticità tra il Programma triennale delle esigenze, il Programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel DUP. Dopo ampio dibattito, la Commissione conclude che il Programma triennale delle esigenze rappresenta lo strumento propedeutico e necessario per le valutazioni delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato e che, nell’ambito del DUP, il Programma triennale dei lavori pubblici può limitarsi a dare atto dell’adozione del Programma triennale delle esigenze pubbliche.

Vengono poi illustrate le altre proposte di aggiornamento dei principi contabili, dedicando una particolare attenzione alle modalità di contabilizzazione degli  incentivi tecnici, e alla previsione del “giro contabile” già contemplato dai principi contabili vigenti. In assenza di possibilità alternative che consentano di registrare gli incentivi tecnici sia negli “stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia negli stanziamenti riguardanti la spesa di personale, la Commissione Arconet condivide la scelta di conservare il cd. “giro contabile”. Al riguardo si sottolinea che gli enti hanno da tempo accolto la logica e operano già in questo modo. Seguono ulteriori approfondimenti diretti a rendere più chiara l’espressione lessicale dei principi contabili al fine di renderli più comprensibile agli enti, con riferimento alla spesa di personale e agli accordi quadro.

Da ultimo si affronta la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, nel caso delle spese non ancora impegnate, a seguito dell’innalzamento della soglia per l‘affidamento diretto, considerato anche il venir meno del divieto dell’appalto integrato nel nuovo codice dei contratti pubblici. I componenti della Commissione, pur condividendo la proposta di non prevedere l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato per importi minori della soglia minima di 150.000 euro, riconoscono che l’innalzamento della soglia minima potrebbe rappresentare una criticità per i comuni di piccole dimensioni. La Commissione concorda sulla necessità di approfondire le implicazioni derivanti dall’innalzamento della soglia per i piccoli comuni, consapevole dell’assenza di un fondamento normativo per l’estensione della eccezione e dell’indebolimento che l’eccezione determina per il principio della competenza finanziaria potenziata. Il primo esame della proposta di adeguamento dei principi contabili al nuovo codice dei contratti termina con l’impegno ad un’attenta riflessione dei punti critici emersi nel corso del dibattito.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Le FAQ di Arconet

La Ragioneria Generale dello Stato, allo scopo di offrire un supporto operativo alle amministrazioni nella realizzazione dei loro investimenti a valere sulle risorse del PNRR, ha istituito nella sotto-sezione “Arconet”, uno spazio dedicato alle FAQ, quale riferimento per orientarsi all’individuazione delle risposte in materia contabile nella gestione delle risorse. Sono cinque, le FAQ attualmente pubblicate.

FAQ n. 1- CUP e CIG in caso di emissione di mandato cumulativo

Si ribadisce l’obbligatorietà di inserire il CUP e il CIG in tutti gli atti amministrativi a partire dagli atti di gara, al contratto, alle fatture di riferimento e agli atti di pagamento (mandato/bonifico ecc). Con riferimento ai pagamenti, in linea generale si suggerisce di verificare la possibilità operativa/informatica di indicare il CUP (e il CIG laddove previsto) anche in un campo note della disposizione di pagamento specificando la quota parte del pagamento riferita al progetto. Nel caso di emissione di mandati cumulativi e verificata l’impossibilità di indicare il CUP, al fine di assolvere all’obbligo della tracciabilità della spesa a valere delle risorse del PNRR, ad esempio per le spese del personale (e connessi oneri e contributi), si dovrà procedere rispettivamente:

  • per il pagamento delle competenze fisse, al netto degli oneri accessori, se il mandato cumulativo prevede delle sotto operazioni di dettaglio deve essere specificato il nominativo e soprattutto l’IBAN di ciascun dipendente pagato con le risorse del PNRR e risulta altresì opportuno, per garantire la tracciabilità, indicare nella causale del bonifico o in apposito campo note il relativo CUP associato al progetto. Nel caso di impossibilità operativa/informatica a soddisfare tale modalità è necessario ricondurre la specifica spesa, in aggiunta all’idonea documentazione (atti, provvedimenti, relazioni etc), con un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile. Tale modalità di perimetrazione è utilizzabile anche nel caso che sia necessario perimetrare la spesa di un dipendente assunto a valere delle risorse del PNRR che lavora su più di un progetto dell’ente.
  • per il pagamento degli oneri e contributi previdenziali a seguito dell’emissione di un mandato cumulativo è necessaria un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile con allegato un prospetto di raccordo degli F24 che evidenzi, nel dettaglio, la quota di competenza (ritenute/oneri e contributi sociali) relativa al personale dedicato al progetto di riferimento specificato con l’indicazione della Missione, componente, investimento e CU.

FAQ n. 2- Evidenza dell’utilizzo di eventuali cofinanziamenti in fase di rendicontazione

I cofinanziamenti dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale ed indicati in sede di approvazione del progetto per poi essere tracciati nei successivi atti amministrativo/contabili di progetto. L’importo del co-finanziamento, quindi, sarà definito in sede di indicazione del costo di progetto ammesso in quota parte sulle risorse del PNRR e in quota parte su altre fonti. L’indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta si ritiene necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l’indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo/contabili a supporto dei mandati di pagamento e con la produzione di idonea documentazione (es. atti/provvedimenti di riconduzione, relazioni etc).

FAQ n. 3- Gestione cassa vincolata

Le risorse relative ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l’art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali. I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l’accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l’integrazione della descrizione di tali capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi.

FAQ n. 4- Utilizzo normative regionali e provinciali per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome

Le Regioni a statuto speciale e Province autonome possono utilizzare le normative regionali e provinciali. Qualora presente nei dispositivi attuativi il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all’articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando.

FAQ n. 5- Perimetrazione risorse PNRR

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della RGS n. 29 del 2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l’accensione di appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. L’obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l’utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale.

 

La redazione PERK SOLUTION