Arconet, equilibri di bilancio, fondo obiettivi di finanza pubblica: il 18° decreto correttivo dell’armonizzazione contabile

La Commissione Arconet, nella seduta del 15 gennaio 2025, ha presentato l’esame finale del 18° decreto correttivo dell’armonizzazione contale riguardante:
▪ l’abolizione della cassa vincolata da legge;
▪ l’equilibrio di bilancio definito dall’art. 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025);
▪ l’attuazione dell’articolo 1, comma 794, della legge n. 207 del 2024, che prevede “Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’ interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792 a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Disponibile lo schema del prospetto dei flussi di cassa

In attuazione dell’art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, è stato pubblico lo schema del Prospetto dei flussi di cassa per l’anno 2025, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, che deve essere adottato dagli enti territoriali e dagli enti strumentali in contabilità finanziaria entro il 28 febbraio. Sono esclusi dall’adozione del nuovo modello gli enti locali con popolazione superiore a 60 mila abitanti e indice di ritardo di pagamento superiore a 10 giorni, che hanno sottoscritto l’accordo previsto dall’articolo 40 del Dl 19 del 2024 nel 2025 e che pertanto proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti.

Lo schema del prospetto è il risultato delle attività del gruppo di lavoro costituito da componenti della Commissione Arconet e loro esperti (resoconto della commissione Arconet del 18 dicembre 2024).

L’art. 6, comma 1 del suddetto decreto dispone che:Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. 

Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma.”

Il Piano deve essere approvato dall’organo esecutivo e aggiornato trimestralmente con provvedimento del Responsabile finanziario che ne darà comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell’attuazione dello stesso. La verifica e l’aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:

  • sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
  • riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
  • tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

Per ciascun trimestre sono previste due colonne: la prima relativa ai dati SIOPE dell’anno n-2 (anno 2023) e la seconda relativa alle previsioni di cassa dell’anno di riferimento.  Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l’importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. Le previsioni di cassa dovranno indicare le eventuali quote vincolate del fondo cassa e gli eventuali ricorsi ad anticipazioni di tesoreria.

 

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Regolazione finale dei fondi Covid: i chiarimenti di Arconet

La Commissione Arconet, nel rispondere ad un quesito posto da un Ente in materia di regolazione finale dei fondi Covid, ha confermato che con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, che sarà approvato entro il 31 dicembre del 2024 nel rispetto dei termini previsti, il comune dovrà approvarlo applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “importo da acquisire al Bilancio dello Stato- Totale delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

Poiché trattasi di utilizzo anticipato, rispetto all’approvazione del rendiconto delle quote vincolate, occorrerà procedere nel rispetto della previsione dell’articolo 187, comma 3-quater del TUEL, ai sensi del quale: “se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”.

Nel caso in cui utilizzi anticipatamente solo le entrate vincolate, dovrà approvare in Giunta, entro il 31 gennaio 2025, la verifica analitica delle risorse vincolate, utilizzato per comodità, l’allegato a/2, e dovrà approvare il bilancio di previsione 2025-2027 comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3. Nel rispetto inoltre della previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 il prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre 2024, dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, dovrà essere completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Pubblicato il decreto di aggiornamento dei principi contabili

È stato pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, Sezione Arconet, il decreto del 10 ottobre 2024 di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011. Il Provvedimento prevede:

  • l’adeguamento dei principi contabili al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), con l’aggiornamento degli allegati nn. 4/1, 4/2 e 4/3;
  • l’aggiornamento del prospetto degli equilibri degli enti locali e delle Regioni di cui agli allegati nn. 9 e 10 e dell’allegato 4/2 al fine di armonizzare le modalità di verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, commi da 820 a 826 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • l’inserimento nella missione di bilancio n. 12 di un programma dedicato agli “Interventi per asili nido”, aggiornando gli allegati nn. 9, 10, 12, 14 e 17 al fine di favorire la compilazione del questionario sui fabbisogni standard attraverso l’utilizzo dei dati contabili analitici opportunamente riclassificati trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP;
  • l’adeguamento dei principi contabili alla sentenza della Corte costituzionale, n. 223 del 2023, con l’eliminazione dei riferimenti all’art. 43 del DL n. 133 del 2014 nell’allegato 4/2;
  • il recepimento della proroga dei termini per la ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) degli enti in dissesto, prevista dall’art. 2, comma 6, del DL n. 215/2023 nell’allegato 4/2;
  • l’inserimento nell’allegato 4/3 dell’esempio 23/3 sulla riconciliazione del conto di T.U. presso la Banca d’Italia e del conto presso l’istituto tesoriere in presenza di anticipazioni tecniche, ai fini della determinazione del valore delle disponibilità nello Stato patrimoniale.

 

 

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Arconet: proposta modifica principio contabile per la conservazione del FPV per gli investimenti sotto soglia

La Commissione Arconet, nella seduta del 5 giugno scorso, ha approfondito la questione relativa alla proposta normativa che autorizzi la conservazione del
fondo pluriennale vincolato, per i comuni di piccole dimensioni, per gli investimenti di importo inferiore alla soglia prevista, dal nuovo codice dei contratti, per gli affidamenti diretti in presenza di specifiche condizioni. L’ipotesi normativa in esame prevede l’integrazione del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 destinato ad essere sostituito a seguito del lavoro di adeguamento degli allegati del d.lgs. n. 118 del 2011 al d.lgs. n. 36 del 2023.

Di seguito la formulazione dell’ipotesi normativa:

Ipotesi normativa:
1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo: “Fermo restando le procedure previste dall’art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.

 

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Arconet: Avvio attività per l’adeguamento principi contabili al d.lgs. n. 36/2023 “Codice contratti pubblici”

La Commissione Arconet, nella seduta del 6 marzo u.s. ha avviato l’esame delle proposte di modifica dei principi applicati della programmazione (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) e della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011).

Il primo argomento esaminato dalla Commissione Arconet riguarda la relazione del Programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere  soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (art. 175 del Codice dei contratti) rispetto agli altri documenti di programmazione dell’ente. In particolare, con riferimento ai PPP, si pone la questione della conciliazione e della propedeuticità tra il Programma triennale delle esigenze, il Programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel DUP. Dopo ampio dibattito, la Commissione conclude che il Programma triennale delle esigenze rappresenta lo strumento propedeutico e necessario per le valutazioni delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato e che, nell’ambito del DUP, il Programma triennale dei lavori pubblici può limitarsi a dare atto dell’adozione del Programma triennale delle esigenze pubbliche.

Vengono poi illustrate le altre proposte di aggiornamento dei principi contabili, dedicando una particolare attenzione alle modalità di contabilizzazione degli  incentivi tecnici, e alla previsione del “giro contabile” già contemplato dai principi contabili vigenti. In assenza di possibilità alternative che consentano di registrare gli incentivi tecnici sia negli “stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia negli stanziamenti riguardanti la spesa di personale, la Commissione Arconet condivide la scelta di conservare il cd. “giro contabile”. Al riguardo si sottolinea che gli enti hanno da tempo accolto la logica e operano già in questo modo. Seguono ulteriori approfondimenti diretti a rendere più chiara l’espressione lessicale dei principi contabili al fine di renderli più comprensibile agli enti, con riferimento alla spesa di personale e agli accordi quadro.

Da ultimo si affronta la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, nel caso delle spese non ancora impegnate, a seguito dell’innalzamento della soglia per l‘affidamento diretto, considerato anche il venir meno del divieto dell’appalto integrato nel nuovo codice dei contratti pubblici. I componenti della Commissione, pur condividendo la proposta di non prevedere l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato per importi minori della soglia minima di 150.000 euro, riconoscono che l’innalzamento della soglia minima potrebbe rappresentare una criticità per i comuni di piccole dimensioni. La Commissione concorda sulla necessità di approfondire le implicazioni derivanti dall’innalzamento della soglia per i piccoli comuni, consapevole dell’assenza di un fondamento normativo per l’estensione della eccezione e dell’indebolimento che l’eccezione determina per il principio della competenza finanziaria potenziata. Il primo esame della proposta di adeguamento dei principi contabili al nuovo codice dei contratti termina con l’impegno ad un’attenta riflessione dei punti critici emersi nel corso del dibattito.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Le FAQ di Arconet

La Ragioneria Generale dello Stato, allo scopo di offrire un supporto operativo alle amministrazioni nella realizzazione dei loro investimenti a valere sulle risorse del PNRR, ha istituito nella sotto-sezione “Arconet”, uno spazio dedicato alle FAQ, quale riferimento per orientarsi all’individuazione delle risposte in materia contabile nella gestione delle risorse. Sono cinque, le FAQ attualmente pubblicate.

FAQ n. 1- CUP e CIG in caso di emissione di mandato cumulativo

Si ribadisce l’obbligatorietà di inserire il CUP e il CIG in tutti gli atti amministrativi a partire dagli atti di gara, al contratto, alle fatture di riferimento e agli atti di pagamento (mandato/bonifico ecc). Con riferimento ai pagamenti, in linea generale si suggerisce di verificare la possibilità operativa/informatica di indicare il CUP (e il CIG laddove previsto) anche in un campo note della disposizione di pagamento specificando la quota parte del pagamento riferita al progetto. Nel caso di emissione di mandati cumulativi e verificata l’impossibilità di indicare il CUP, al fine di assolvere all’obbligo della tracciabilità della spesa a valere delle risorse del PNRR, ad esempio per le spese del personale (e connessi oneri e contributi), si dovrà procedere rispettivamente:

  • per il pagamento delle competenze fisse, al netto degli oneri accessori, se il mandato cumulativo prevede delle sotto operazioni di dettaglio deve essere specificato il nominativo e soprattutto l’IBAN di ciascun dipendente pagato con le risorse del PNRR e risulta altresì opportuno, per garantire la tracciabilità, indicare nella causale del bonifico o in apposito campo note il relativo CUP associato al progetto. Nel caso di impossibilità operativa/informatica a soddisfare tale modalità è necessario ricondurre la specifica spesa, in aggiunta all’idonea documentazione (atti, provvedimenti, relazioni etc), con un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile. Tale modalità di perimetrazione è utilizzabile anche nel caso che sia necessario perimetrare la spesa di un dipendente assunto a valere delle risorse del PNRR che lavora su più di un progetto dell’ente.
  • per il pagamento degli oneri e contributi previdenziali a seguito dell’emissione di un mandato cumulativo è necessaria un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile con allegato un prospetto di raccordo degli F24 che evidenzi, nel dettaglio, la quota di competenza (ritenute/oneri e contributi sociali) relativa al personale dedicato al progetto di riferimento specificato con l’indicazione della Missione, componente, investimento e CU.

FAQ n. 2- Evidenza dell’utilizzo di eventuali cofinanziamenti in fase di rendicontazione

I cofinanziamenti dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale ed indicati in sede di approvazione del progetto per poi essere tracciati nei successivi atti amministrativo/contabili di progetto. L’importo del co-finanziamento, quindi, sarà definito in sede di indicazione del costo di progetto ammesso in quota parte sulle risorse del PNRR e in quota parte su altre fonti. L’indicazione della ripartizione pro-quota su più fonti di finanziamento della spesa sostenuta si ritiene necessaria in sede di rendicontazione e può essere dimostrata con l’indicazione della copertura finanziaria pro-quota negli atti amministrativo/contabili a supporto dei mandati di pagamento e con la produzione di idonea documentazione (es. atti/provvedimenti di riconduzione, relazioni etc).

FAQ n. 3- Gestione cassa vincolata

Le risorse relative ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l’art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali. I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l’accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l’integrazione della descrizione di tali capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi.

FAQ n. 4- Utilizzo normative regionali e provinciali per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome

Le Regioni a statuto speciale e Province autonome possono utilizzare le normative regionali e provinciali. Qualora presente nei dispositivi attuativi il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all’articolo 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando.

FAQ n. 5- Perimetrazione risorse PNRR

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della RGS n. 29 del 2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l’accensione di appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. L’obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l’utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: gli adempimenti previsti per le operazioni di partenariato pubblico privato

Gli enti sono tenuti a trasmettere, tramite accesso al Nuovo Portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato messo a disposizione da Ragioneria Generale dello Stato , in collaborazione con il DIPE (https://ppp.rgs.mef.gov.it/) al DIPE e alla RGS, ai sensi dell’articolo 44, comma 1-bis, del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le informazioni e i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici. È quanto ribadito da Arconet, nella nuova Faq n. 50 in merito ali adempimenti previsti per le operazioni di partenariato pubblico privato, per gli enti territoriali.

SI ricorda che con la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022, è stata definita la nuova modalità per comunicare l’avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) ed è stato abilitato l’utilizzo del nuovo portale web relativo alle operazioni di PPP. In particolare, sono state definite le modalità di accesso e utilizzo del portale web per il monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico-privato da parte dei soggetti aggiudicatori che pongano in essere contratti di PPP. L’acquisizione dei dati risulta funzionale all’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 44, comma 1‐bis del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, ossia risulta necessario per consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 e dall’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo).

Il portale, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività istituzionali delle realtà coinvolte (tra gli altri, DIPE-RGS-ISTAT), riduce l’onere di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del principio dell’unicità dell’invio del dato. L’iniziativa di un portale unico si pone in linea con quanto operato da altri Paesi comunitari che fanno sistematicamente ricorso ai dati delle operazioni di PPP per migliorare l’efficacia e l’efficienza di tali operazioni su tutto il territorio europeo e per avere, inoltre, un cruscotto di controllo statistico, aggiornato e fedele rispetto alla realtà. L’iniziativa si inquadra nel più ampio quadro delle competenze del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di PPP, acquisite ai sensi dall’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha altresì soppresso l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP).

Per le operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche, gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 prevedono altresì che le amministrazioni trasmettano i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tali opere alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP- MOP), istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il parere della Commissione Arconet sulla proposta di statuizione del Quadro Concettuale del nuovo sistema unico di contabilità Accrual

Nel corso della seduta del 13 aprile 2022 la Commissione Arconet ha segnala di non avere osservazioni con riguardo alla proposta di statuizione relativa al quadro concettuale elaborata dallo Standard Setter Board, quale quale guida teorica per la definizione dei principi e degli standard per la nuova contabilità Accrual.

Il parere condiviso all’unanimità, con l’astensione dei rappresentanti della Corte dei conti, deve intendersi provvisorio, in quanto la Commissione ritiene necessario rendere un nuovo parere, con riferimento al testo finale del quadro concettuale, a seguito dell’esame di tutte le proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board. La Commissione ritiene necessario chiarire di non essere pregiudizialmente contraria al rafforzamento della contabilità economico patrimoniale rispetto alla contabilità finanziaria, fino all’adozione della sola contabilità economico patrimoniale. Ma segnala che l’attuazione di tali scenari richiede un impegno rilevante del legislatore nazionale al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento contabile pubblico nel rispetto della Costituzione e il dispiegamento di risorse finanziarie nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti territoriali, al fine di garantire:
– la sperimentazione della riforma;
– la formazione degli operatori;
– una semplificazione del sistema contabile complessivo, se la riforma 1.15 del PNRR sarà attuata conservando la contabilità finanziaria.

Al riguardo, si segnalano le difficoltà di approccio e di realizzazione che gli Enti Territoriali hanno registrato nell’applicazione concreta della contabilità economico – patrimoniale in attuazione dell’art. 2, comma due, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.  La profonda riforma della contabilità finanziaria operata dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha avuto, infatti, come principale obiettivo quello di avvicinare quanto più possibile il momento di rilevazione di un fatto gestionale sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale. I nuovi strumenti introdotti nella riforma contabile (su tutti il Fondo Pluriennale Vincolato e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) contribuiscono ad allineare le registrazioni contabili in tal senso.
Una nuova riforma che, come già sopra riportato, doti le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale, non può che essere improntata sull’esigenza, più volte manifestata dalle autonomie, di una vera semplificazione.

Ciò che deve essere condiviso per la Commissione è il fatto che agli enti territoriali non può essere richiesto di applicare un sistema di contabilità finanziaria autorizzatoria potenziata, anche per la verifica fondamentale del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e nel contempo un sistema di contabilità economico – patrimoniale “accrual” separato e parallelo a “binario”. Ciò determinerebbe, oltre ad una ricaduta non sostenibile nelle organizzazioni degli enti, il fallimento della riforma con un’applicazione del tutto adempimentale della contabilità economico – patrimoniale. Ciò non è auspicato, né voluto dalla Commissione Arconet, in particolare dalle Associazioni degli enti,
che anzi sottolineano l’importanza di una visione economico – patrimoniale dei risultati. Occorre allora fare una scelta meditata e ragionevole che esige un esame accurato del lavoro in progress dello SSB e un raccordo con l’attuale impostazione della contabilità armonizzata.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Attuazione PNRR e PNC, i chiarimenti di Arconet sulle deroghe alla contabilità degli enti locali

La Commissione Arconet, con la FAQ 48 del 15 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito agli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli enti locali diretti a favorire l’attuazione del PNRR e del PNC.
Di seguito il testo integrale della FAQ.
a. Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021). Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento. L’articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l’erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all’esercizio in cui è previsto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Per la contabilizzazione delle anticipazioni si rinvia alla successiva lettera d);
b. Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
c. Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).
d. Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell’ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR. Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità). Se l’ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, deve reimputare l’accertamento già registrato all’esercizio in cui riceve l’anticipo. Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7 del DL n 152/2021).
Pertanto, tutte le norme sono finalizzate a consentire l’accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e PNC, necessario per l’avvio della procedura di spesa, fin dall’emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse. Sono inoltre previste gli interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION