Asseverazione dei rapporti di credito e debito con gli organismi partecipati

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 55/2020/PRSP, all’esito dei controlli effettuati sulla relazione redatta dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha evidenziato, tra l’altro, la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’Organo di revisione dell’ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati (ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j del D.lgs. 118/2011), al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornire le dovute motivazione. Peraltro, l’asseverazione da parte dell’Organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria e in caso di inerzia da parte degli Organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Quanto alla verifica dei crediti e debiti reciproci, la Corte ha ricordato che, l’attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie deve coinvolgere tutte le realtà partecipate: la corretta rilevazione delle ridette posizioni, infatti, mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, e risponde, inoltre, all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripiano disavanzo dell’Azienda Speciale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 88/2020, ha fornito il proprio parere in merito alla possibilità per il comune di procedere al ripiano delle perdite di gestione di un’azienda speciale ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, nel caso in cui tale obbligo non sia rinvenibile nello statuto e nell’atto costitutivo.
Preliminarmente, i giudici hanno evidenziato che la copertura dei disavanzi delle aziende speciali debba avvenire, secondo la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi e ove trattasi di disavanzo che derivi da fatti di gestione. L’art. 194 comma 1, lett. b) TUEL pone un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”, deresponsabilizzando il management rispetto ai danni (o al rischio di danno) arrecato alla integrità/continuità aziendale: infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aeterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché: i) sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114; ii) il disavanzo derivi da fatti di gestione.
Ne consegue che il legislatore non consenta, né preveda un’indiscriminata riconoscibilità dei disavanzi come debiti fuori bilancio, ma ne subordini la possibilità al ricorrere ad una serie tassativa di presupposti. Con riferimento ai disavanzi di “Consorzi di aziende speciali e di istituzioni”, infatti la copertura (al fine di rispettare il pareggio di bilancio) può avvenire “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”. L’ente, quindi, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 194, comma 1, del TUEL, dovrà nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, verificare, preliminarmente, se lo Statuto, convenzioni o atti costitutivi prevedano tale possibilità e se il disavanzo è imputabile a fatti di gestione.
Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art.194, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, ovviamente, non esime gli enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.
Esigenza che trova maggiore rilevanza nella fattispecie in cui, quale il caso di specie (azienda pubblica), deve essere assicurata la tutela di un bene costituzionalmente garantito quale quello della legalità finanziaria e dell’equilibrio di bilancio (artt. 100, 81, 119 e 120 Cost.). Ciò in considerazione, tra altro, del necessario rispetto di regole di carattere generale che si pongono a presidio di garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti (art. 97 cost.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, costituisce danno erariale la revoca di un contributo

Costituisce danno erariale la revoca di un contributo destinato a ristorare una spesa sostenuta per l’esecuzione di lavori di competenza del comune e dallo stesso sopportata, in considerazione dell’esistenza di una perdita ormai irrevocabilmente verificatasi per l’ente comunale. È quanto ha stabilito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, con la Sentenza n. 186 depositata il 18 giugno 2020, nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti, che ha condannato il Responsabile unico di procedimento (RUP) nonché dirigente comunale del settore competente.

I fatti
In data 22 febbraio 2011 era stata stipulata una convenzione tra la Fondazione Pisa e il Comune di Pisa, con cui la prima aveva assunto l’impegno di finanziare un intervento di restauro. Il termine per l’ultimazione dei relativi interventi era stato fissato al 31 dicembre 2011, salva eventuale protrazione dei lavori (in effetti verificatasi) che, ai sensi della convenzione, doveva comunque essere tempestivamente comunicata all’ente erogatore del finanziamento. Con note in data 16 e 17 febbraio 2017 il Segretario generale del Comune di Pisa aveva chiesto alla Fondazione l’erogazione del contributo concordato, allegando il rendiconto relativo alle spese effettuate (i lavori, conclusisi in ritardo rispetto al termine originariamente programmato, risultavano infatti essere stati terminati tra il marzo 2012 e il marzo 2015). Con nota in data 7 marzo 2017, tuttavia, la fondazione aveva preso atto della mancanza di una comunicazione relativa alla protrazione dei lavori oltre il termine originariamente convenuto, disponendo la revoca del finanziamento. Proprio l’ammontare relativo al contributo revocato è stato qualificato dalla Procura come danno erariale.

La decisione
Nel giudizio è emerso con sufficiente chiarezza che il convenuto si è reso inottemperante alle funzioni di responsabile del procedimento (che, in base all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono attribuite al dirigente competente, salvo delega ad altro funzionario, che nel caso di specie non è stata effettuata). In particolare, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, vigente all’epoca dei fatti, grava(va) sul responsabile unico del procedimento il complesso dei compiti relativi alla correttezza dell’iter della procedura di affidamento, nel caso di specie, di lavori, in sintonia peraltro con gli obblighi della più generale figura del responsabile del procedimento amministrativo. In tale ambito si collocano anche le attività finalizzate a garantire la persistenza della copertura finanziaria dei lavori, in origine programmata. Il convenuto rivestiva, al contempo, la qualifica di dirigente del settore competente, con il conseguente obbligo, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, di curare anche l’adozione degli atti finanziariamente onerosi e la loro copertura. Pertanto, secondo i giudici, non può che trovare applicazione il principio giurisprudenziale (Corte dei conti, sezione III Appello, 17 giugno 2019, n. 117) secondo cui in tema di erogazione di benefici pubblici “È corretta l’attribuzione al dirigente della colpa per l’intero illecito costituito dall’emissione di una illegittima e dannosa determina dirigenziale, nel caso in cui manchi del tutto l’evidenza della partecipazione alla fase istruttoria del responsabile del procedimento”: considerazione che, nel caso di specie, è rafforzata dalla circostanza che le due figure addirittura coincidevano. Acclarata la grave negligenza del convenuto, resta indiscusso anche il nesso causale rispetto al danno prodotto, in quanto la convenzione stipulata con il comune prevedeva espressamente la possibilità di revoca del contributo nel caso, tra l’altro, di mancata comunicazione degli elementi essenziali del progetto tra cui il termine di ultimazione, successivamente in effetti intervenuta, e tale omissione è come detto attribuibile al responsabile del procedimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conversione DL Rilancio, proroga dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza

Un emendamento approvato dalla Commissione bilancio al DDL di conversione del DL 34/2020 prevede un’ulteriore proroga di alcuni termini indicati dall’art. 30, comma 14-ter DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita), relativo alla stabilizzazione dei contributi, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per gli interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. L’intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni di rispettare i tempi per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati. In particolare, si dispone:

  • la proroga dal 15 luglio al 15 settembre 2020, del termine per l’inizio dell’esecuzione dei lavori;
  • la proroga dal 30 agosto al 15 ottobre 2020, del termine di adozione del decreto ministeriale di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto;
  • la proroga dal 15 novembre al 15 dicembre 2020 del termine entro il quale i comuni beneficiari degli ulteriori contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conversione DL Rilancio, rinvio bilancio di previsione e salvaguardia equilibri al 30 settembre

Nella seduta di ieri 3 luglio 2020, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento, al Disegno di legge di conversione del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), che proroga al 30 settembre i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e per l’adozione della delibera di controllo e salvaguardia equilibri di bilancio.
Viene altresì differito al 31 gennaio 2021 il termine per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023.
Con lo stesso emendamento, ma per il solo anno 2020, le date del 14 ottobre (termine per l’invio telematico del testo le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale) e del 28 ottobre (termine di pubblicazione degli atti a fini dell’efficacia) sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

 

Il testo dell’emendamento:

ART. 106.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15- ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo di 40 mln di euro per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19

Nel corso dei lavori della Commissione Bilancio sulla conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato approvato l’emendamento che attribuisce ai comuni, particolarmente interessati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e non compresi tra quelli previsti dall’articolo 112, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale. Si ricorda che l’art. 112 ha destinato un fondo di 200 milioni di euro ai comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Ai fini del riparto del fondo di 40 milioni si terrà conto della popolazione residente dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si terrà conto dell’incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
Per l’anno 2020, non si applica, per le risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza, l’art. 158 del TUEL che dispone la rendicontazione, entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario, dei contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali.
Inoltre, in favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell’azienda socio–sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l’anno 2020, a integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

Un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio al DDL di conversione in legge del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del TUEL. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza Decreto Semplificazioni, proroga PagoPA al 28 febbraio 2021

L’art, 1, comma 8 del DL 162/2019 (decreto milleproroghe), nel novellare l’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giungo 2020 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA.
L’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale. In particolare, il comma 2 del medesimo art. 5 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Dall’inizio del 2020 è diventata operativa la nuova Società “PagoPA S.p.A.”, interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese, contribuendo alla trasformazione e allo sviluppo
L’art, 1, comma 8 del DL 162/2019 (decreto milleproroghe), nel novellare l’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giungo 2020 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA.
L’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale. In particolare, il comma 2 del medesimo art. 5 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Dall’inizio del 2020 è diventata operativa la nuova Società “PagoPA S.p.A.”, interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese, contribuendo alla trasformazione e allo sviluppo dei servizi digitali.
In vista della scadenza del 30 giugno, con una nota congiunta del 16 aprile 2020 il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e l’amministratore Unico della PagoPA S.p.A. hanno ricordato, agli enti creditori soggetti al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che “le attuali norme impongono l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione”, sollecitando gli enti ad interrompere l’utilizzo di strumenti di incasso non più aderenti alla normativa vigente, con la sola eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit (SDD).
Non si è fatta attendere la risposta dell’ANCI che ha evidenziato come sia necessario prevedere invece “specifiche azioni di accompagnamento delle amministrazioni all’adozione di pagoPA, che comprendano servizi gratuiti per l’intermediazione dei Comuni meno attrezzati nonché tempistiche sostenibili per gli adempimenti”.
Al riguardo, ANCI e IFEL avevano già evidenziato come i nuovi termini del 30 giugno 2020 previsti dal decreto Milleproroghe fossero insufficienti per l’entrata a regime dell’innovazione, considerato che “il numero delle amministrazioni, non solo locali, effettivamente operative sulla piattaforma continuava ad essere ampiamente inferiore alle attese. Secondo dati AgID, a ottobre 2019 solo per il 5% dei Comuni si registravano più di 1.000 pagamenti. Alla stessa data non tutte le Regioni e le PA centrali risultavano pronte”.
Nella bozza del decreto Semplificazioni, al fine di assicurare la piena operatività della piattaforma pagoPA, alla quale, ad oggi, non hanno aderito tutti i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del CAD, anche a causa dei rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria in corso, si consente pertanto una breve proroga del termine previsto – dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 – a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Semplificazioni, la Bozza di relazione illustrativa

Pubblichiamo la bozza di relazione al Decreto Semplificazioni, provvedimento prossimo alla definizione che offre indicazioni importanti di cosa il Governo intende per snellire procedure e pratiche statali al fine di rilanciare il Paese. La bozza è composta da 48 articoli suddivisi in quattro macro-aree di intervento:

  • Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • Semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • Semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  • Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

In materia di contratti pubblici, si deroga sino al 31 luglio 2021 alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, laddove si prevedono solo due modalità di affidamento: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In più, per gli appalti sopra soglia comunitaria e di interesse nazionale si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
In materia di semplificazioni procedimentali si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un DPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità. Un altro intervento riguarda l’art. 10-bis della legge 241/1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato. La proposta di modifica sostituisce l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nell’art. 10-bis, con la sospensione degli stessi. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale prevedono l’accesso a tutti i servizi digitali della p.a. tramite SPID e CIE e tramite AppIO su mobile (obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile): semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la PA; la verifica dell’identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) che sostituirà l’esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta (con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti); autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da mobile tramite AppIO; semplificazione per il rilascio della CIE (possibile prima della scadenza della CI cartacea).
Vi è poi l’obbligo per le Pa di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sostituzione revisore dimissionario prima dello spirare del termine di preavviso

L’ente può procedere alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine di 45 giorni previsto per la prorogatio dell’incarico e come preavviso delle dimissioni. È questa la risposta fornita dal Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ad un quesito posto da un Ente in merito alla possibilità di procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in relazione all’avvenuta procedura di estrazione a sorte per il rinnovo del revisore dei conti, nonché alla possibilità di considerare la prorogatio come momento indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie.
Il Ministero ricorda che l’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, a norma dell’articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, duri in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. Al fine di consentire il rinnovo dell’organo di revisione entro il termine di scadenza dell’incarico, l’articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno n.23 del 2012, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza stessa per permettere alla Prefettura di procedere all’estrazione per tempo. Ciò premesso, questo Ufficio ritiene che le disposizioni normative sopra menzionate non siano tra loro contrastanti, infatti la prorogatio è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo né occorre attendere il decorso effettivo dello stesso prima di procedere alla sostituzione dell’organo di revisione che, nel caso di specie, ha rassegnato le dimissioni poco prima la scadenza del mandato. Pertanto, si ritiene che codesto ente ha correttamente proceduto alla richiesta alla Prefettura competente al sorteggio, in considerazione della prossima sostituzione dell’organo di revisione e che il sorteggio effettuato sia valido.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION