Il MEF ha trasmesso alle competenti commissioni parlamentari la Relazione sul Benessere equo e sostenibile (Relazione BES) per il 2022. Il documento, giunto alla sua quinta edizione, aggiorna la previsione degli indicatori BES per il periodo 2021-2024 in base agli effetti della Legge di Bilancio 2022 e dei Fondi del PNRR.
La crisi sanitaria provocata nel 2020 dalla pandemia da COVID-19, e non ancora conclusa, ha reso evidente l’importanza fondamentale delle politiche pubbliche nel mitigare le disuguaglianze e, più in generale, il disagio economico e sociale, soprattutto quando l’attività produttiva e le relazioni sociali vengono sottoposte a shock di particolare gravità e intensità.
Il 2020 ha segnato un arretramento del benessere economico e un peggioramento delle disuguaglianze e della povertà assoluta. Tuttavia, l’impatto della pandemia è stato notevolmente attutito dagli ingenti interventi attuati dal Governo negli ultimi anni per tutelare la salute della popolazione, per sostenere i redditi dei lavoratori e delle famiglie più povere, per assistere le imprese e i settori più colpiti dalla crisi, per assicurare la continuità dell’erogazione del credito, e per mitigare l’impatto del rincaro del costo dell’elettricità e del gas.
La Legge di Bilancio 2022 dà seguito a questi interventi per accompagnare il Paese nella fase di rilancio e integra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziando importanti riforme economiche e sociali, quali la riduzione delle imposte sui redditi medi e bassi, l’introduzione dell’Assegno Unico Universale per i figli e maggiori erogazioni per il Reddito di Cittadinanza.
Le previsioni contenute nella Relazione suggeriscono che i prossimi anni segneranno un recupero degli indicatori BES afferenti alla sfera economica e che più hanno risentito degli effetti dalla pandemia: dal reddito disponibile lordo corretto pro-capite, all’indice di disuguaglianza dei redditi, a quello di povertà assoluta.
Inoltre, grazie alle misure finanziate dalla Legge di Bilancio 2022 e dal PNRR, nei prossimi anni dovrebbero anche registrarsi miglioramenti nel tasso di partecipazione al lavoro e nei livelli di occupazione dei giovani e delle donne, comprese quelle con figli. Infine, si creano le condizioni per consolidare il progresso di indicatori che durante la pandemia sono migliorati per via della minore mobilità e attività industriale, dalla microcriminalità alle emissioni di CO2 e gas clima alteranti.
Covid-19: buoni taxi per le persone più fragili e ristori per le imprese di trasporto privato e per le città portuali
Buoni viaggio per gli spostamenti in taxi o con servizi di noleggio con conducente (Ncc) per le persone con disabilità o per quelle che hanno subito danni economici a causa della pandemia da Covid-19; contributi per sostenere le imprese di trasporto passeggeri su gomma che hanno investito per rinnovare il parco veicoli; ristori alle città portuali che hanno registrato un calo delle entrate a causa del drastico ridimensionamento del turismo crocieristico. È quanto prevedono i tre decreti firmati dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per sostenere alcune categorie di persone, imprese e amministrazioni particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria.
Più in dettaglio, il primo decreto, con il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguarda l’erogazione dei buoni viaggio e assegna a ciascun Comune capoluogo di Città metropolitana o capoluogo di provincia risorse complessive pari a 20 milioni di euro per erogare buoni viaggio alle persone residenti che hanno una mobilità ridotta, anche accompagnate, o appartenenti alle fasce rese economicamente più deboli dagli effetti della pandemia. Il buono è riconosciuto per gli spostamenti in taxi o con servizi di Ncc effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 20 euro a percorso. Saranno le amministrazioni comunali, più vicine alle realtà locali, a individuare i beneficiari del contributo.
Il secondo decreto, anch’esso emanato di concerto con il MEF, prevede misure di sostegno per il settore del trasporto collettivo su strada non soggetto a obblighi di servizio pubblico. Il provvedimento individua le modalità di erogazione di contributi alle imprese che ne fanno domanda fino a raggiungere la cifra complessiva di 70 milioni di euro. In particolare, per il 2021, vengono destinati 20 milioni a imprese che svolgono servizi di linea a lunga percorrenza con autobus per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni leasing, con scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, riferiti agli acquisti effettuati a partire dal primo gennaio 2018 di veicoli nuovi appartenenti alle categorie M2 e M3. I restanti 50 milioni, per il 2020, sono invece destinati alle imprese di servizi di noleggio con conducente per il ristoro delle rate di finanziamento o dei leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 per gli acquisti di veicoli delle stesse categorie effettuati a partire dal primo gennaio 2018. I contributi, fino a un massimo di 1,8 milioni per impresa, possono essere concessi a condizione che l’impresa non fosse già in difficoltà economica alla data del 31 dicembre 2019.
Il terzo decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Turismo, destina 10 milioni di euro alle città portuali che hanno subìto perdite economiche in seguito al calo del turismo crocieristico. Le risorse sono destinate a ristori per le mancate entrate (ad esempio, minore gettito da contributi di sbarco, tassa di soggiorno, diritti di security) registrate tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
INPS, tutele per lavoratori fragili e malattia per quarantena
L’INPS, con il messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, fornisce chiarimenti sulla tutela per la quarantena dei lavoratori cosiddetti “fragili” e per la malattia da COVID-19, come prevista dall’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).
Con riferimento alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020, l’Istituto procederà a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati; per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.
Le novità normative introdotte dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, hanno allungato la possibilità di beneficiare dello smart working al 31 ottobre 2021, ma non hanno previsto nuovi fondi per equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
L’indennità di malattia per quarantena non potrà essere erogata per gli eventi avvenuti relativi al 2021, ma solo per tutto il 2020 nel limite delle risorse stanziate.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Vaccini ai dipendenti, il Garante privacy “avverte” la Regione Sicilia
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 22 luglio 2021, ha avvertito la Regione Sicilia e tutti i soggetti coinvolti (aziende sanitarie provinciali, datori di lavoro, medici competenti) che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell’ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Sicilia, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del Regolamento europeo e del Codice privacy. L’ordinanza prevede infatti trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici e degli enti regionali, determinando limitazioni dei diritti e delle libertà individuali che possono essere introdotte solo da una norma nazionale di rango primario, previo parere dell’Autorità. Le disposizioni regionali prevedono che tutti i dipendenti a contatto diretto con l’utenza siano “formalmente invitati” a ricevere la vaccinazione e, in assenza di questa, assegnati ad altra mansione.
Tali trattamenti relativi allo stato vaccinale del personale non previsti dalla legge statale, introducono, di fatto, un requisito per lo svolgimento di determinate mansioni su base regionale, generando una disparità di trattamento rispetto al personale che svolge le medesime mansioni sull’intero territorio nazionale.
L’ordinanza prevede, inoltre, trattamenti generalizzati di dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti, anche da parte del medico competente, non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla disciplina in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Considerata poi la delicatezza delle informazioni trattate e le possibili conseguenze discriminatorie in ambito lavorativo, il coinvolgimento dei datori di lavoro, previsto dall’ordinanza, in assenza di misure tecniche e organizzative può porsi in contrasto con le norme nazionali che vietano ai datori di lavoro di trattare informazioni relative alla salute, alle scelte individuali e alla vita privata dei dipendenti.
Il Garante, in considerazione delle gravi violazioni riscontrate, ha dunque ritenuto necessario intervenire tempestivamente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, prima che tali criticità producano i loro effetti, ed ha di conseguenza avvertito la Regione Siciliana e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, che, in assenza di interventi correttivi, i trattamenti di dati previsti possono violare la normativa privacy. Il provvedimento adottato dal Garante è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le valutazioni di competenza, anche al fine di segnalare alle Regioni e alle Province autonome il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezioni dei dati personali.
Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata
Con la circolare n. 15127-12/04/2021 il ministero della Salute fornisce indicazioni circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate. Per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, il medico competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. I lavoratori positivi sintomatici e asintomatici, ai fini del reintegro, inviano, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Nella fattispecie prevista non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Cnel: presentazione della relazione 2020 sui servizi della PA
La pandemia, che ha colpito con forza anche l’Italia, ha avuto un effetto dirompente su tutti i servizi pubblici, sia a livello centrale che locale, accentuandone le criticità e facendo emergere la “fragilità del sistema delle pubbliche amministrazioni”. È in sintesi il dato che emerge dalla “Relazione 2020 del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali alle imprese e i cittadini” che, tra luci e ombre delinea “un’amministrazione pubblica capace anche di adattarsi rapidamente a circostanze mutate (come successo nel 2020) in ambiti quali la formazione, la diffusione dei processi di digitalizzazione, i meccanismi di pagamento elettronici, la sua stessa organizzazione interna”. Dopo il Sistema Sanitario Nazionale, la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il sistema dei quasi 8.000 Comuni italiani, e degli altri enti locali (Province, Città Metropolitane e Unioni di Comuni), che costituiscono quel comparto della pubblica amministrazione più prossimo ai cittadini ed ai loro bisogni primari.
Con riferimento agli impatti sulle entrate e sugli equilibri di bilancio nei Comuni, per effetto della pandemia, l’analisi mette in luce che:
• le minori entrate correnti attese per il 2020 oscillano fra € 5,2 mld e 7,6 mld, con una media attesa di € 6,1 mld;
• si stima che dal 12,6% (ipotesi migliore) al 23% (ipotesi peggiore) delle Amministrazioni comunali saranno in maggiore difficoltà a raggiungere l’equilibrio di bilancio di parte corrente per il 2020;
• si indeboliscono ulteriormente le aree geografiche già a rischio di tenuta dei conti pubblici locali (Lazio, Calabria e Campania), e sono attese criticità anche in quei territori con tradizione di Comuni con discreti equilibri finanziari, come Toscana, Emilia Romagna, Marche ed Umbria; ciò potrebbe ridurre la capacità di investimento dei Comuni;
• i Comuni che hanno subìto gli impatti peggiori sono quelli turistici, quelli di più grandi e quelli in procedura di riequilibrio;
• nell’ambito della erogazione delle risorse integrative straordinarie dello Stato, potrebbe risultare che il 30% di Comuni abbia ricevuto più delle perdite potenziali, in gran parte concentrati al Centro-sud, ma anche in alcune aree del Nord;
• diversi territori ricompresi nelle regioni che presentavano i maggiori livelli dei servizi comunali ante-Covid-19 peggiorano sensibilmente la propria sostenibilità finanziaria, mettendo dunque a rischio i livelli dei servizi anche laddove i Comuni erano in grado di erogare buoni standard;
• il sistema dei Comuni esce dal 2020 appesantito da una maggiore vulnerabilità finanziaria, che lo pone meno resiliente a futuri shock.
I Comuni di maggiori dimensioni soffrono maggiormente rispetto ai Comuni di piccole dimensioni, poiché generalmente sono più autonomi finanziariamente e partono da una peggiore situazione di equilibrio corrente. In particolare, il differenziale di riduzione delle entrate fra piccoli Comuni (con meno di 5.000 abitanti) e grandi Comuni (con più di 50.000 abitanti) è mediamente di 1,8-2,2 punti percentuali a sfavore dei grandi, anche se questo dato nasconde differenze notevoli, specie fra Centro-nord e Sud, laddove in quest’ultimo caso le differenze sono meno accentuate. Rispetto alle tensioni di bilancio, i Comuni grandi sono quelli più minacciati sotto il profilo dell’equilibrio corrente, con un peggioramento dei comuni in difficoltà dall’8,9% della situazione ante pandemia (base), all’19,2% nel caso intermedio, fino a circa un Comune su tre in difficoltà qualora si avverasse la situazione peggiore.
I Comuni in riequilibrio osservano una riduzione delle entrate mediamente meno consistente, nella situazione intermedia -7,7% anziché -10,7% della media nazionale, poiché generalmente tali enti hanno una più elevata dipendenza finanziaria da altri enti statali e regionali. Tuttavia essi partono da equilibri storici decisamente più risicati e quindi sono più vulnerabili rispetto alla media degli altri enti: le situazioni più critiche saranno per quasi un ente su tre rispetto al 15,9% nella situazione intermedia, e potrebbero arrivare al 41% nella situazione peggiore. Ciò è ancor più vero poiché tali enti sono già sottoposti ad un severo regime di riduzione della spesa e quindi per essi si riducono gli spazi di manovra.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Rimessa alla Sezione Autonomie la possibilità per l’ente di operare la rinegoziazione del contratto di locazione
La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 32/2021/QMIG, ha sospeso la pronuncia e sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del DL 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del DL n. 78 del 2009, la questione di massima in ordine alla problematica concernente la possibilità, per il Comune, di operare la rinegoziazione dei contratti (attivi) di locazione, in base ai principi del codice civile, valevoli in generale anche per le Pubbliche Amministrazioni, stipulati con imprese private. In particolare, l’Ente istante ha chiesto di conoscere se sia possibile rinegoziare su richiesta i contratti di locazione di diritto privato stipulati con le imprese esercenti le attività di somministrazione alimenti e bevande, commerciali e artigianali, ai sensi dell’art. 1467, comma 3, del c.c., nei confronti dei quali le misure di restrizione delle attività economiche, poste in essere dalle Pubbliche Autorità, nazionale e regionale, per ridurre la diffusione della pandemia in corso, hanno indubbiamente cagionato un serio pregiudizio alle attività medesime.
La Sezione evidenzia che l’attività negoziale della P.A., intesa come l’insieme di atti e comportamenti preordinati, direttamente o indirettamente, al perseguimento di un fine pubblico, è espressione dell’autonomia privata della stessa che trova il proprio fondamento nella libertà di iniziativa garantita, costituzionalmente e legislativamente, a tutte le persone giuridiche, e, dunque, anche agli enti pubblici titolari sia di poteri autoritativi che della capacità di agire in base alle regole del diritto comune. Ovviamente, la Pubblica Amministrazione, nell’esercitare la sua riconosciuta capacità di diritto privato, deve rispettare il cd. “vincolo di funzionalizzazione” al perseguimento di pubblici interessi. La P.A., anche quando agisce iure privatorum, non è libera nella scelta dei fini da perseguire, ma è sempre vincolata al perseguimento del pubblico interesse. La rinuncia anche in parte, derivante dall’espressione della facoltà di rinegoziazione del contratto, da parte dell’amministrazione locatrice ai crediti (certi, liquidi ed esigibili) derivanti dai contratti di locazione stipulati, lungi dal potersi inquadrare nell’alveo degli “aiuti/contributi/sovvenzioni”, si pone in contrasto anche con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile secondo cui in generale non sono percorribili modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, salvo che per le transazioni (ex multis, Corte dei conti, Sez. contr. Piemonte, delib. n. 20/2012/SRCPIE/PAR), le quali consentono all’ente pubblico creditore di ottenere, in cambio, un vantaggio economico immediato. Configurando nella sostanza una remissione del debito, essa confliggerebbe quindi con l’orientamento secondo cui non soltanto è illecito rinunciare ai canoni di locazione ma finanche ridurli, fuori dai casi specificamente consentiti dalla legge, benché in favore di altre pubbliche amministrazioni. Ovviamente quanto detto non esclude che le parti possano liberamente concordare, in ragione degli effetti della sospensione dell’attività sul fatturato dell’impresa, sospensioni, riduzioni o posticipazioni del pagamento del canone, rinegoziando modalità e termini dell’adempimento, attraverso un nuovo contratto. A fronte della coesistenza di un obbligo civilistico e di un divieto di natura pubblicistica, la risoluzione del quesito lascia aperte due opzioni: se esista un obbligo di tenere fermi i contratti stipulati, ovvero se invece esso receda di fronte a un generale obbligo di rinegoziazione dei contratti, affermato di recente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 56 dell’8 luglio 2020), come espressione del principio di buona fede. La Cassazione ha evidenziato che è possibile, nei contratti a lunga durata, ipotizzare una clausola di rinegoziazione “in virtù della quale il dato obsoleto o non più funzionale possa essere sostituito dal dato aggiornato e opportuno. Il presupposto fondamentale da considerare è la sussistenza di “fatti sopravvenuti”, idonei a modificare l’originario equilibrio ogni qualvolta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l’assetto giuridico-economico, su cui si è eretta la pattuizione negoziale. Quindi, la “parte danneggiata”, cioè la parte vulnerata dalle “sopravvenienze” può chiedere la rinegoziazione e può farlo invocando il principio di equità, quale cardine primario del sistema dei contratti, che obbligherebbe i contraenti a riscrivere il contratto, previa rinegoziazione.
Di qui, la remissione alla Sezione Autonomie per la soluzione del parere.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Contributo per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e la gestione dei flussi migratori
Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 16 febbraio 2021 informa che è stato perfezionato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 4 febbraio 2021, recante “Attribuzione di contributi, in misura pari a 375.000 euro a favore dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, per l’anno 2020, destinati a fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori”, previsto dall’articolo 42 bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Pubblicato in G.U. n. 36 del 12-2-2021 il Decreto Legge n. 12/2021“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che proroga al 25 febbraio il divieto di spostamento tra le regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Bonus Covid, esentasse per liberi professionisti, autonomi e collaboratori
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 84/2021, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con la disposizione di cui all’articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid19. Con riferimento ai soggetti destinatari dei contributi, la norma individua “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”. Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, fatta salva l’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
L’Agenzia, in applicazione dell’articolo 10-bis del decreto Ristori, ritiene, pertanto, che il bonus previsto dall’Avviso pubblico erogato dalla Regione istante ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data della presentazione dell’istanza, non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori. Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico in esame è richiesto che anche i titolari di collaborazione, coordinata e continuativa posseggano un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore ad euro 23.400, abbiano un volume d’affari complessivo non superiore ad euro 30.00 e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, si ritiene che anche per costoro trovi applicazione quanto disposto dal riportato articolo 10-bis comma 1. Per tali soggetti, quindi, il bonus economico previsto dall’Avviso non rileva ai fini dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell’erogazione.